§ VI.4.20 - L.R. 21 novembre 2016, n. 31.
Modifiche all’articolo 33 della legge regionale 26 aprile 1995, n. 27 (Disciplina del demanio e del patrimonio regionale) e modifiche all’articolo [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:6. programmazione, finanza, demanio e patrimonio
Capitolo:6.4 demanio e patrimonio
Data:21/11/2016
Numero:31


Sommario
Art. 1.  Modifiche all’articolo 33 della legge regionale 26 aprile 1995, n. 27
Art. 2.  Modifiche all’articolo 14 della legge regionale 11 febbraio 2002, n. 1


§ VI.4.20 - L.R. 21 novembre 2016, n. 31.

Modifiche all’articolo 33 della legge regionale 26 aprile 1995, n. 27 (Disciplina del demanio e del patrimonio regionale) e modifiche all’articolo 14 della legge regionale 11 febbraio 2002, n. 1 (Norme di prima applicazione dell’articolo 5 della legge 29 marzo 2001, n. 135 riguardanti il riordino del sistema turistico pugliese)

(B.U. 22 novembre 2016, n. 134)

 

Art. 1. Modifiche all’articolo 33 della legge regionale 26 aprile 1995, n. 27

1. Al comma 2-octies dell’articolo 33 della legge regionale 26 aprile 1995, n. 27 (Disciplina del demanio e del patrimonio regionale), come modificato dall’articolo 50 della legge regionale 31 dicembre 2010, n. 19, e successivamente dall’articolo 2 della legge regionale 22 ottobre 2015, n. 30, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: “per i beni di cui alle lettere a), b), c), e), f), g) h) ed i), sono sostituite dalle seguenti: “per i beni di cui alle lettere a), b), c), e), f), g), h) i) ed l)”;

b) dopo la lettera i), aggiunta dall’articolo 2 della legge regionale 22 ottobre 2015, n. 30, è aggiunta la seguente lettera:

“l) al comune di Fasano gli immobili ex G.I. “Colonia Coppolicchio” e “Colonia Bianchi” e relative pertinenze, da utilizzare per finalità socio-culturali — turistiche.”.

 

     Art. 2. Modifiche all’articolo 14 della legge regionale 11 febbraio 2002, n. 1

1. All’articolo 14 della legge regionale 11 febbraio 2002, n. 1 (Norme di prima applicazione dell’articolo 5 della legge 29 marzo 2001, n. 135 riguardanti il riordino del sistema turistico pugliese), come in ultimo sostituito dall’articolo1 della legge regionale 22 ottobre 2015, n. 30, è apportata la seguente modifica:

a) al comma 8, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente lettera: “d) Ostello della Gioventù sito nel territorio del Comune di Bari (Palese), di proprietà dell’AA.P.T. di Bari.”.

 

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.