Settore: | Codici regionali |
Regione: | Puglia |
Materia: | 6. programmazione, finanza, demanio e patrimonio |
Capitolo: | 6.1 tributi |
Data: | 27/03/2018 |
Numero: | 8 |
Sommario |
Art. 1. Applicazione del tributo |
Art. 2. Soggetti passivi |
Art. 3. Base imponibile |
Art. 4. Tariffe |
Art. 5. Modulazione |
Art. 6. Addizionale |
Art. 7. Scarti e sovvalli |
Art. 8. Comunicazioni mensili |
Art. 9. Comunicazione annuale |
Art. 10. Calcolo della percentuale di RD |
Art. 11. Versamento del tributo |
Art. 12. Dichiarazione e schema tipo |
Art. 13. Controlli |
Art. 14. Accertamento del tributo |
Art. 15. Conferimento in discarica e quantificazione del tributo |
Art. 16. Sanzioni |
Art. 17. Riscossione e contenzioso |
Art. 18. Prescrizione e decadenza |
Art. 19. Rimborsi |
Art. 20. Comunicazioni |
Art. 21. Destinazione del tributo |
Art. 22. Disposizioni in materia di conseguimento degli obiettivi di raccolta differenziata dei rifiuti |
Art. 23. Rinvio |
Art. 24. Modifica alla legge regionale 16 aprile 2007, n. 10 - Dotazioni finanziarie |
Art. 25. Abrogazioni |
§ VI.1.19 - L.R. 27 marzo 2018, n. 8.
Tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi
(B.U. 30 marzo 2018, n. 45)
Art. 1. Applicazione del tributo
1. Il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, istituito dall’articolo 3, comma 24, della
1.a) conferiti in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi;
2.b) smaltiti tal quali in impianti di incenerimento senza recupero di energia o comunque classificati esclusivamente come impianti di smaltimento mediante l’operazione "D10 Incenerimento a terra" ai sensi dell’allegato B) della parte quarta del
3.c) abbandonati o scaricati in depositi incontrollati o in discariche abusive.
Art. 2. Soggetti passivi
1. Il tributo di cui al all’articolo 1, comma 1, è dovuto dai seguenti soggetti passivi:
1.a) dal gestore di impianti di stoccaggio definitivo di rifiuti;
2.b) dal gestore di impianti di incenerimento, comunque denominati, senza recupero di energia o comunque classificati esclusivamente come impianti di smaltimento mediante l’operazione "D10 Incenerimento a terra" ai sensi dell’allegato B) della parte quarta del
3.c) da chiunque eserciti attività di discarica abusiva e da chiunque abbandoni, scarichi ed effettui deposito incontrollato di rifiuti.
Art. 3. Base imponibile
1. La base imponibile del tributo è costituita dalla quantità dei rifiuti determinata sulla base delle annotazioni effettuate nei registri di cui all’articolo 3, comma 28, della
2. È fatto obbligo ai gestori di annotare sui detti registri le quantità in peso per chilogrammo dei rifiuti con la tipologia indicata nell’articolo 3, commi 29 e 40, della
3. Ai fini dell’applicazione del tributo, lo stoccaggio dei rifiuti in discarica esercitato in forza di ordinanza sindacale ex articolo 191 del
4. Si intende per discarica quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera g), del
Art. 4. Tariffe
1. Al fine di favorire la minore produzione di rifiuti e il recupero degli stessi, rendendo altresì maggiormente virtuosi i processi di raccolta e selezione che consentono la raccolta differenziata (RD) di qualità e la riduzione del conferimento in discarica dei rifiuti, l’ammontare del tributo speciale per il deposito in discarica di ogni chilogrammo di rifiuti solidi è determinato come segue:
1.a) euro 0,0200 per i rifiuti speciali pericolosi;
2.b) euro 0,0100 per i rifiuti speciali non pericolosi;
3.c) euro 0,0065 per i rifiuti speciali misti da costruzione e demolizioni;
4.d) euro 0,02582 per i rifiuti solidi urbani (RSU), per l’incenerimento dei rifiuti senza recupero di energia e in caso di discariche abusive, abbandono, scarico e deposito incontrollato di rifiuti.
Art. 5. Modulazione
1. Al fine di incentivare la raccolta differenziata (RD) di rifiuti urbani e assimilati, la misura del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi è modulata in base alla quota percentuale di superamento del livello di raccolta differenziata del 65 per cento, fatto salvo l’ammontare minimo fissato dall’articolo 3, comma 29, della
Superamento del livello di RD rispetto alla normativa statale |
Riduzione del tributo |
Da 0,01% fino alla percentuale inferiore al 10% |
30% |
10% |
40% |
15% |
50% |
20% |
60% |
25% |
70% |
Art. 6. Addizionale
1. Per la determinazione del tributo si assume come riferimento il valore di RD raggiunto nell’anno precedente, nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre. Il grado di efficienza della RD è calcolato annualmente sulla base dei dati relativi a ciascun comune.
2. Ai comuni, ovvero agli ambiti territoriali ottimali, ove costituiti, che non abbiano conseguito gli obiettivi minimi previsti dall’articolo 205, comma 1, del
3. La predetta addizionale non si applica ai comuni che hanno ottenuto la deroga dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio di cui all’articolo 205, comma 1-bis, del
Art. 7. Scarti e sovvalli
1. In assenza delle previste alternative di recupero energetico e nel rispetto delle prescrizioni di cui all’articolo 6, comma 1, lettera p), del
2. Ai rifiuti smaltiti in impianti di incenerimento senza recupero di energia o comunque classificati esclusivamente come impianti di smaltimento mediante l’operazione "D10 Incenerimento a terra", ai sensi dell’allegato B) alla parte quarta del
Art. 8. Comunicazioni mensili
1. I comuni sono tenuti a trasmettere mensilmente i dati relativi alla produzione dei rifiuti solidi urbani e i quantitativi raccolti in maniera differenziata e avviati a impianti di riciclaggio (recupero e/o valorizzazione) inserendo i suddetti dati, inerenti le quantità e la qualità dei rifiuti urbani raccolti in maniera indifferenziata e differenziata, con specificazione delle relative destinazioni, direttamente on-line.
2. L’inserimento dei predetti dati è effettuato sul portale ambientale della Regione Puglia, all’indirizzo: http://www.sit.puglia.it/portal/portale_orp/Osservatorio+Rifiuti , nell’area riservata ai comuni con servizi associati o singoli, utilizzando apposito modello di inserimento dati. l dati sono resi disponibili sul sito della Regione Puglia al fine di consentirne l’accesso a tutti i cittadini e ai preposti enti di controllo.
3. I comuni hanno l’obbligo di inserire i predetti dati sul portale ambientale della Regione Puglia entro e non oltre il giorno 15 del mese successivo al mese di riferimento; i comuni che non adempiono agli obblighi previsti dal presente articolo possono essere esclusi dalla partecipazione alle procedure per l’assegnazione di contributi per la rimozione di rifiuti, per operazioni di bonifica e per interventi finanziati con risorse gestite dalla Sezione regionale ciclo rifiuti e bonifiche.
Art. 9. Comunicazione annuale
1. La base informativa di riferimento per la determinazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi applicabile è costituita dalla comunicazione annuale del comune attraverso l’adesione al sistema informatizzato del catasto regionale dei rifiuti; l’omessa, incompleta o inesatta trasmissione dei dati determina l’esclusione del comune dall’applicazione della modulazione del tributo di cui all’articolo 5, nonché l’applicazione dell’addizionale di cui all’articolo 6.
2. Ogni anno i comuni, attraverso i propri legali rappresentanti, trasmettono all’Agenzia regionale per la prevenzione e la protezione ambientale (ARPA), ovvero al gestore del catasto regionale dei rifiuti:
1.a) una specifica comunicazione secondo lo schema di cui all’allegato 2 -Comunicazione annuale produzione rifiuti e raccolta differenziata;
2.b) le certificazioni rivenienti dagli esercenti gli impianti di selezione, trattamento e recupero dei rifiuti da raccolta differenziata, al fine della verifica della quantità di raccolta differenziata operata in ciascun comune.
3. Le suddette comunicazioni e certificazioni devono pervenire entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno e contenere i dati relativi al precedente periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre al quale saranno riferite le percentuali di raccolta differenziata per la quantificazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi da applicare nell’anno solare successivo.
4. Entro il 31 gennaio di ogni anno, e con riferimento al periodo 1° gennaio - 31 dicembre, i gestori degli impianti di trattamento meccanico-biologico dei rifiuti solidi urbani residuali da raccolta differenziata comunicano alla Sezione competente dell’Assessorato regionale alla qualità dell’ambiente, le certificazioni attestanti le quantità di rifiuti in ingresso all’impianto e quelle oggetto di smaltimento in discarica sulla base dell’allegato 1 - Comunicazione annuale gestione rifiuti indifferenziati.
5. L’ARPA ovvero il gestore del catasto regionale dei rifiuti, ai sensi dell’articolo 32, comma 3-quater e 3-sexies, della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali), entro il 20 febbraio provvede alla validazione dei dati raccolti e alla loro trasmissione Sezione ciclo rifiuti e bonifiche della Regione Puglia, che determina annualmente il livello di RD relativo a ciascun comune, ai fini dell’applicazione del tributo.
6. Entro il 10 marzo di ogni anno, con relativa determinazione del dirigente della Sezione regionale ciclo rifiuti e bonifiche da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia (BURP), si provvede alla validazione delle percentuali di raccolta differenziata dei comuni per la determinazione della tariffa da applicare e all’assegnazione a ciascun comune o associazione di comuni del tributo relativa all’anno in corso. l soggetti passivi, sulla base della determinazione del dirigente della Sezione regionale ciclo rifiuti e bonifiche, applicano il tributo dovuto da ciascun conferente ai conferimenti in discarica dell’anno solare in corso.
Art. 10. Calcolo della percentuale di RD
1. Il calcolo della percentuale di raccolta differenziata è determinato secondo le formule di cui all’allegato 2 - Comunicazione annuale produzione rifiuti e raccolta differenziata.
2. Ai fini del calcolo dei quantitativi di rifiuto differenziato e indifferenziato si tiene conto:
a) per quanto attiene i rifiuti indifferenziati, delle quantità prodotte e conferite da ogni singolo comune certificate sulla scorta delle dichiarazioni prodotte dai gestori degli impianti a servizio del relativo
comune di competenza;
b) per quanto concerne i rifiuti differenziati, dei dati certificati direttamente dalle piattaforme dei consorzi di filiera, nel caso di comuni convenzionati nell’ambito dell’Accordo quadro nazionale Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) -Consorzio nazionale imballaggi (CONAI), o altri impianti privati presso i quali i comuni singoli o associati conferiscono le varie tipologie di rifiuto.
3. Ai fini del calcolo della percentuale di raccolta differenziata si devono considerare le frazioni merceologiche riportate nelle "Linee guida per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e assimilati per la compilazione dell’allegato 2) alla
Art. 11. Versamento del tributo
1. Il tributo è versato alla Regione entro il mese successivo alla scadenza del trimestre solare in cui sono state effettuate le operazioni di deposito o di incenerimento, mediante apposito versamento su conto corrente intestato alla Regione Puglia, con indicazione della causale di versamento, trimestre e anno di riferimento ovvero mediante strumenti elettronici e informatici, secondo le modalità stabilite da apposita deliberazione della Giunta regionale.
2. Il soggetto passivo del tributo è tenuto a specificare separatamente in fattura l’importo ricevuto dal conferitore a titolo di tributo e a effettuare il versamento dello stesso in misura corrispondente a quello fatturato, con le modalità di cui al periodo precedente. Gli importi sono arrotondati all’unità di euro.
3. Diversa forma di adempimento, mediante quanto previsto negli articoli 17, 18 e 19 del
Art. 12. Dichiarazione e schema tipo
1. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, i soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), sono tenuti a produrre, nel rispetto del
1.a) denominazione dell’impresa e del legale rappresentante;
2.b) ubicazione della discarica o dell’impianto di incenerimento;
3.c) quantità in peso dei rifiuti in chilogrammi, distinti per tipologia di rifiuto, come previsto dall’articolo 3, comma 29, della
4.d) indicazione dei versamenti effettuati.
2. Lo schema tipo di dichiarazione contenente le istruzioni per la compilazione è approvato con determinazione del dirigente della Sezione regionale finanze, da pubblicarsi sul BURP.
3. Le dichiarazioni presentate in difformità al predetto schema sono nulle, pertanto il comune a cui tali dichiarazioni si riferiscono è escluso dall’applicazione della modulazione del tributo di cui all’articolo 5, ed è soggetto all’applicazione dell’addizionale di cui all’articolo 6.
Art. 13. Controlli
1. Il personale della Sezione regionale finanze e gli altri funzionari previsti dall’articolo 3, comma 33, della
2 l predetti soggetti redigono apposito processo verbale di constatazione che deve essere trasmesso alla Sezione regionale finanze.
Art. 14. Accertamento del tributo
1. All’accertamento del tributo e delle relative sanzioni e interessi provvede la Sezione regionale finanze.
2. Per il fine di cui al comma 1, possono essere utilizzati i verbali redatti dalla Guarda di finanza, dall’Arma dei carabinieri e dall’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente. Possono essere utilizzati, altresì, i dati consuntivi a seguito delle ordinanze di rimozione emanate dai sindaci dei comuni ex articolo 192, comma 3, del
3. La Sezione regionale finanze provvede alla contestazione della violazione mediante notifica al trasgressore, anche a mezzo raccomandata A.R., contenente avviso di accertamento con invito al pagamento in unica soluzione del tributo evaso, oltre sanzioni e interessi di legge.
4. Nel termine di sessanta giorni dalla data della notifica, l’avviso di accertamento può essere definito con il pagamento delle sanzioni secondo le modalità di cui all’articolo 16. Entro lo stesso termine il trasgressore può produrre deduzioni difensive alla Sezione regionale finanze, oppure impugnare l’avviso di accertamento dinanzi alle commissioni tributarie.
5. Nel caso di presentazione di deduzioni difensive non è ammessa impugnazione immediata e il termine di sessanta giorni per l’impugnazione decorre dalla data di notifica del provvedimento definitivo, che deve essere adottato, a pena di decadenza, entro un anno dalla data di presentazione delle suddette deduzioni.
Art. 15. Conferimento in discarica e quantificazione del tributo
1. Ove non sia possibile determinare il momento del conferimento in discarica, sia autorizzata che abusiva, ovvero il momento dell’abbandono, scarico o deposito incontrollato, i rifiuti si presumono conferiti alla data della redazione del processo verbale redatto dagli organi indicati nell’articolo 14.
2. Ove non sia possibile, per gli organi addetti ai controlli, determinare il quantitativo di rifiuti conferiti in discarica, sia autorizzata che abusiva, ovvero abbandonati, scaricati o depositati in maniera incontrollata, lo stesso si presume sulla base del volume dei rifiuti rapportato a un fattore di conversione peso/volume pari a 1,2 (fattore di conversione peso/volume pari a 1.200 Kg/m3).
3. La quantificazione può essere effettuata sulla base dei verbali redatti dalla Guarda di finanza, dall’Arma dei carabinieri e dall’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente, ovvero dei dati consuntivi a seguito dell’ordinanza di rimozione emanata dal sindaco del comune ai sensi dell’articolo 192, comma 3, del
4. In tutti i casi di discariche abusive e di discariche non abusive i cui registri, comunque, non consentano l’esatta specificazione per tipologia e qualità, nonché la corretta certificazione delle quantità dei rifiuti solidi di cui all’articolo 3, commi 28 e 40, della
Art. 16. Sanzioni
1. La misura della sanzione amministrativa per l’omessa o infedele registrazione delle operazioni di conferimento in discarica, ferme restando le sanzioni stabilite per le violazioni di altre norme, è applicata dal 200 al 400 per cento del tributo relativo all’operazione.
2. Per l’omessa o infedele dichiarazione si applica la sanzione da euro 103 a euro 516.
3. Chiunque esercita, ancorché in via non esclusiva, l’attività di discarica abusiva e chiunque abbandona, scarica o effettua deposito incontrollato di rifiuti, è soggetto al pagamento del tributo determinato ai sensi delle presenti disposizioni e di una sanzione amministrativa pari a tre volte l’ammontare del tributo medesimo. Si applicano a carico di chi esercita l’attività anche le richiamate sanzioni dal 200 al 400 per cento del tributo, per omessa o infedele registrazione delle operazioni di conferimento di discarica, e da euro 103 a euro 516, per omessa o infedele dichiarazione.
4. L’utilizzatore a qualsiasi titolo o, in mancanza, il proprietario dei terreni sui quali insiste la discarica abusiva, è tenuto in solido agli oneri di bonifica, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento del tributo e delle sanzioni pecuniarie, ai sensi delle presenti disposizioni, ove non dimostri di aver presentato denuncia di discarica abusiva ai competenti organi della Regione Puglia prima della constatazione delle violazioni di legge.
5. Il ritardo nella presentazione della dichiarazione superiore a trenta giorni equivale a omessa dichiarazione.
6. Nel caso in cui i soggetti obbligati neghino l’accesso di cui all’articolo 3, comma 33, della
7. Le sanzioni sono ridotte a un terzo, come previsto dagli articoli 16 e 17 del
8. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al
9. Ai ritardati, insufficienti od omessi versamenti è applicata la sanzione amministrativa di cui all’articolo 13 del
Art. 17. Riscossione e contenzioso
1. Per la riscossione coattiva, si rinvia alle disposizioni di cui al
2. Per quanto non previsto dal presente articolo, relativamente alle controversie in materia di applicazione del tributo, si rinvia alle norme di cui al
3. L’ufficio dell’ente regionale cui notificare il ricorso, come previsto dall’articolo 16 del
Art. 18. Prescrizione e decadenza
1. Gli avvisi di accertamento o di liquidazione devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, ovvero, nei casi di mancata dichiarazione o di contestazione di discarica abusiva, abbandono, scarico, deposito incontrollato di rifiuti, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata constatata la violazione.
2. Il credito dell’Amministrazione regionale per il tributo, gli interessi e le sanzioni, a seguito di accertamento o di liquidazione, si prescrive in anni cinque dalla data in cui l’accertamento è divenuto definitivo.
Art. 19. Rimborsi
1. Il tributo è rimborsato quando risulti indebitamente o erroneamente pagato. Il rimborso deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro tre anni dalla data di pagamento.
2. Sulle somme da rimborsare sono dovuti gli interessi legali a decorrere dalla data di presentazione della relativa istanza alla Regione Puglia - Sezione finanze.
3. L’eventuale credito risultante da dichiarazione può essere portato in compensazione nella dichiarazione successiva e fatto valere sul primo pagamento utile.
Art. 20. Comunicazioni
1. Gli enti o gli organismi competenti al rilascio delle autorizzazioni alla gestione delle discariche o degli impianti di incenerimento ai sensi della legislazione statale o regionale devono trasmettere alla Sezione finanze della Regione Puglia le nuove autorizzazioni, complete dei dati anagrafici dei soggetti autorizzati e di ogni informazione rilevante ai fini dell’applicazione del tributo, entro trenta giorni dalla data del rilascio; entro lo stesso termine devono essere altresì comunicate le modifiche alle autorizzazioni esistenti.
Art. 21. Destinazione del tributo
1. Per le finalità di cui all’articolo 3, comma 27, della
2. È istituito un fondo da destinare al sostegno dei costi sopportati dai comuni maggiormente performanti per la gestione del ciclo dei rifiuti. Con legge di bilancio, il suddetto fondo è dotato in misura non superiore al 50 per cento del tributo riscosso al netto delle quote di cui al primo periodo del presente comma.
3. Con apposita deliberazione della Giunta regionale si provvede a definire i criteri e le modalità di impiego delle somme costituenti il fondo di cui al comma 2.
4. Nel bilancio di previsione della Regione Puglia è istituito apposito capitolo di spesa denominato: "Fondo per il sostegno nella gestione dei Rifiuti Solidi Urbani".
5. Con la stessa deliberazione viene disposta la destinazione della quota parte del fondo, corrispondente al gettito derivante dalla tassazione dei fanghi di risulta, a investimenti di tipo ambientale riferibili ai rifiuti del settore produttivo soggetto al tributo.
6. L’addizionale di cui all’articolo 6, è dovuta alle regioni e affluisce in un apposito fondo regionale destinato a finanziare gli interventi di prevenzione della produzione dei rifiuti previsti dai piani regionali di cui all’articolo 199 del
7. Una quota pari al 20 per cento del gettito è destinata, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3, comma 27, della
8. La quota di cui al comma 7, sarà annualmente trasferita all’Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti (Ager) che procederà alla sua ripartizione ai comuni di cui al medesimo comma 7, sulla base dei seguenti criteri generali:
1.a) caratteristiche socio-economico-ambientali dei territori interessati;
2.b) superficie dei comuni interessati,
3.c) popolazione residente nell’area interessata e sistema di viabilità asservita.
Art. 22. Disposizioni in materia di conseguimento degli obiettivi di raccolta differenziata dei rifiuti
1. Fatto salvo quanto disposto ai sensi dell’articolo 3, commi 28, 29 e 30, della
2. A tutti i comuni che prevedono di conseguire nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2018 i seguenti incrementi medi di raccolta differenziata, espressi in punti percentuali, rispetto ai dati validati riferiti al periodo 1 settembre 2016 - 31 agosto 2017, "Ecotassa 2018", sarà confermata per l’anno 2018 l’applicazione dell’aliquota validata per l’anno 2013, fermo restando l’obbligo di provvedere all’eventuale conguaglio entro il 31 dicembre 2018:
Dato RD validato 01-09-2016 / 31-08-2017 |
Incremento percentuale medio Settembre-Ottobre-Novembre 2018 |
0% ≤ RD ≤10% |
+ 20% |
10% < RD ≤20% |
+ 17% |
20% < RD ≤30% |
+13% |
30% < RD ≤40% |
+ 8% |
40% < RD ≤55% |
+ 5% |
1. Il contributo non versato è destinato esclusivamente a concorrere alle spese di gestione del servizio dei rifiuti urbani.
2. I comuni devono comunicare, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la previsione del conseguimento dell’obiettivo al gestore dell’impianto e alla sezione regionale competente.
3. I comuni interessati, entro e non oltre il 15 dicembre 2018, devono trasmettere alla sezione regionale competente la documentazione necessaria per verificare il raggiungimento del suddetto obiettivo.
4. In via eccezionale, i comuni che dimostrano di aver conseguito l’obiettivo di raccolta differenziata del 65 per centro entro il 31 marzo 2018, possono chiedere la rideterminazione dell’aliquota Ecotassa nella misura di euro 5,17 per tonnellata di rifiuti, ovvero nell’ammontare minimo fissato dall’articolo 3, comma 29, della
Art. 23. Rinvio
1. Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 3, commi da 24 a 40, della
Art. 24. Modifica alla
1. All’articolo 19 della
"1. Per le attività connesse all’Osservatorio regionale dei rifiuti e per le attività della Segreteria tecnica rifiuti e della Segreteria tecnica bonifica presso la Sezione regionale ciclo rifiuti e bonifiche, è assegnata, nel bilancio regionale autonomo, una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2018, in termini di competenza e cassa, di euro 310.457,68 nell’ambito della missione 9, programma 9, titolo 1, di euro 222 mila nell’ambito della missione 9, programma 8, titolo 1, di euro 62.577,29 nell’ambito della missione 9, programma 3, titolo 1, alla cui copertura finanziaria si fa fronte con le entrate accertate e riscosse al titolo 1, tipologia 101, categoria 59 - Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, previa riduzione in diminuzione, per euro 200 mila, degli stanziamenti di previsione della missione 9, programma 8, titolo 2. Il medesimo stanziamento è assegnato, in termini di competenza, per ciascuno degli esercizi finanziari 2019 e 2020. Per gli esercizi finanziari successivi, la stessa dotazione è stabilita nell’ambito dei rispettivi bilanci annuali e pluriennali di previsione.".
Art. 25. Abrogazioni
1. L’articolo 7 della