Settore: | Codici regionali |
Regione: | Puglia |
Materia: | 6. programmazione, finanza, demanio e patrimonio |
Capitolo: | 6.3 programmazione, leggi finanziarie e di bilancio |
Data: | 02/08/2010 |
Numero: | 9 |
Sommario |
Art. 1. Finalità |
Art. 2. Adeguamento dello stato di previsione dell’entrata e della spesa |
Art. 3. Fondo per la reiscrizione delle economie vincolate |
Art. 4. Fondo per la reiscrizione dei residui passivi perenti con vincolo di destinazione |
Art. 5. Integrazione alla legge regionale 16 novembre 2001, n. 28 |
Art. 6. Proroga commissari e collegi dei revisori APT |
Art. 7. Abrogazione dell’articolo 31 della l.r. 34/2009 |
Art. 8. Anticipazione interventi previsti dal PAR-FAS 2007-2013 |
Art. 9. Spese per attività dell’Ufficio rapporti con le istituzioni dell’Unione europea - Bruxelles |
Art. 10. Sostegno all’equilibrio economico degli enti del SSR |
Art. 11. Abrogazione del comma 9 dell’articolo 9 della legge regionale 3 agosto 2007, n. 25 |
Art. 12. Compartecipazione regionale al finanziamento statale per la formazione tecnica superiore) |
Art. 13. Interventi regionali straordinari in materia di edilizia scolastica |
Art. 14. Modifica all’articolo 32 della legge regionale 27 giugno 2007, n. 18 |
Art. 15. Funzionamento del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici |
Art. 16. Abrogazione dell’articolo 20 della legge regionale 30 aprile 2009, n. 10 |
Art. 17. Istituzione di un fondo di rotazione per l’attuazione dei piani di ripianamento dei consorzi ASI Legge regionale 8 marzo 2007, n. 2 |
Art. 18. Istituzione di un fondo di rotazione per anticipazioni IVA da corrispondere per la realizzazione di opere infrastrutturali di agglomerati ASI, non ammissibili a finanziamenti |
§ VI.3.141 - L.R. 2 agosto 2010, n. 9.
Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2010.
(B.U. 6 agosto 2010, n. 131)
CAPO I
Assestamento del bilancio di previsione per l’anno 2010
Art. 1. Finalità
1. Nello stato di previsione del bilancio della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2010, approvato con
2. Il saldo finanziario attivo già iscritto per euro 847.259.456,88 al competente capitolo 1011001 di entrata del bilancio di previsione per l’esercizio 2010 viene rideterminato in euro 1.171.773.227,81. Il maggior saldo finanziario è pari a euro 324.513.770,93. Ai sensi dell’articolo 1, comma 174, della
3. Gli allegati A e B alla presente legge contengono l’analitica esposizione, per unità previsionali di base oltre che per capitolo di riferimento, rispettivamente, dei residui attivi e passivi assestati e delle variazioni introdotte alle poste previsionali in termini di competenza e cassa per effetto dell’utilizzazione dell’avanzo e delle operazioni di assestamento e variazioni di cui alla presente legge.
Art. 2. Adeguamento dello stato di previsione dell’entrata e della spesa
1. Per effetto delle variazioni di cui all’articolo 1, l’ammontare complessivo dell’entrata e della spesa dello stato di previsione del bilancio per l’esercizio finanziario 2010 risulta rideterminato, sia per l’entrata che per la spesa, in euro 13.615.780.262,60 in termini di competenza e in euro 27.774.365.000,67 in termini di cassa.
Art. 3. Fondo per la reiscrizione delle economie vincolate
1. Il fondo per la reiscrizione delle economie vincolate di cui al capitolo n. 1110060 del bilancio per l’esercizio finanziario 2010 è incrementato dell’importo di euro 17.643.716,59.
2. Per l’esercizio 2010 la dotazione finanziaria complessiva del fondo di cui al comma 1 è pari a euro 710.965.207,48.
Art. 4. Fondo per la reiscrizione dei residui passivi perenti con vincolo di destinazione
1. Il fondo per la reiscrizione dei residui passivi con vincolo di specifica destinazione dichiarati perenti ai fini amministrativi di cui al capitolo 1110046 del bilancio per l’esercizio finanziario 2010 è incrementato dell’importo di euro 2.944.054,34.
2. Per l’esercizio 2010 la dotazione finanziaria complessiva del fondo di cui al comma 1 è pari a euro 202.944.054,34.
Art. 5. Integrazione alla
1. Dopo l’articolo 51 della
“Art. 51 bis (Fondo svalutazione crediti)
Nell’ambito delle spese correnti dell’unità previsionale di base 06.02.01 è istituito apposito capitolo n.1110065, denominato ”Fondo svalutazione crediti”, con la funzione di compensare eventuali minori entrate derivanti da crediti divenuti parzialmente o totalmente inesigibili.
2. La somma stanziata costituisce, al termine dell’esercizio, economia che confluisce nel risultato di amministrazione quale fondo vincolato da utilizzare a fronte di crediti di dubbia o certa inesigibilità.”.
CAPO II
Disposizioni varie di carattere finanziario
Art. 6. Proroga commissari e collegi dei revisori APT
1. I commissari e i collegi dei revisori delle Aziende di promozione turistica (APT) di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto, in scadenza al 30 giugno 2010 in base all’articolo 29 della
Art. 7. Abrogazione dell’articolo 31 della
1. L’articolo 31 (Accordo transattivo tra Regione Puglia e Tourinform-Finater spa) della
Art. 8. Anticipazione interventi previsti dal PAR-FAS 2007-2013
1. Al fine di anticipare uno o più interventi previsti nel Programma attuativo regionale del Fondo aree sottoutilizzate (PAR-FAS 2007-2013), è istituito nel bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2010, nell’ambito della upb 6.3.5, dedicato capitolo n. 1146055 denominato “Spese in conto capitale in anticipazione interventi PAR-FAS 2007-2013 finanziato con avanzo di amministrazione 2009”, con una dotazione finanziaria in termini di competenza e cassa di euro 60 milioni.
Art. 9. Spese per attività dell’Ufficio rapporti con le istituzioni dell’Unione europea - Bruxelles
1. Allo scopo di sostenere e finanziare le attività di promozione, informazione, comunicazione e rappresentanza istituzionale dell’Ufficio rapporti con le istituzioni dell’Unione europea in Bruxelles, è istituito nel bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2010, nell’ambito della upb 0.3.1, dedicato capitolo n. 1445 denominato “Spese per attività di promozione, informazione, comunicazione e rappresentanza istituzionale - Ufficio rapporti con le istituzioni dell’Unione europea-Bruxelles”, con una dotazione finanziaria in termini di competenza e cassa di euro 15 mila.
Art. 10. Sostegno all’equilibrio economico degli enti del SSR
1. Al fine di ottenere l’equilibrio economico degli enti del SSR, è istituito nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della upb 5.5.3, dedicato capitolo di spesa n. 771110 denominato “Spese per il sostegno all’equilibrio economico degli enti del Servizio sanitario regionale finanziato con avanzo di amministrazione 2009”, con una dotazione finanziaria per l’esercizio 2010 in termini di competenza e cassa di euro 105 milioni.
2. Al capitolo di cui al comma 1 si applica la disciplina del comma 5, ultimo periodo, dell’articolo 93 (Residui passivi. Nozione) della
Art. 11. Abrogazione del comma 9 dell’articolo 9 della
1. Il comma 9 dell’articolo 9 (Tributo speciale per il deposito in discarica - determinazioni) della
Art. 12. Compartecipazione regionale al finanziamento statale per la formazione tecnica superiore)
1. Al fine di assicurare la quota di compartecipazione regionale pari al 30 per cento del finanziamento statale previsto dal comma 875 dell’articolo 1 della
Art. 13. Interventi regionali straordinari in materia di edilizia scolastica
1. Al fine di programmare interventi regionali straordinari in materia di edilizia scolastica finalizzati a fronteggiare situazioni gravi e urgenti di messa in sicurezza e adeguamento a norma degli edifici scolastici pugliesi pubblici, è istituito nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della upb 4.4.1, il capitolo di spesa n. 916056 denominato “Interventi regionali straordinari in materia di edilizia scolastica”, con una dotazione finanziaria per l’esercizio 2010 in termini di competenza e cassa di euro 6 milioni.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce modalità, criteri e procedure per la programmazione degli interventi.
Art. 14. Modifica all’articolo 32 della
1. Al comma 6 dell’articolo 32 (Tassa regionale annuale per il diritto agli studi dell’istruzione universitaria e dell’alta formazione) della
Art. 15. Funzionamento del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici
1. Al fine di assicurare la necessaria continuità al funzionamento del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (NVVIP) nella Regione Puglia, istituito con
Art. 16. Abrogazione dell’articolo 20 della
1. L’articolo 20 (Istituzione di un fondo di rotazione per l’attuazione dei piani di ripianamento dei consorzi ASI -
Art. 17. Istituzione di un fondo di rotazione per l’attuazione dei piani di ripianamento dei consorzi ASI
1. Al fine di supportare le operazioni di ristrutturazione finanziaria e di ripianamento delle esposizioni debitorie dei Consorzi per le Aree di sviluppo industriale (ASI), così come accertate ai sensi della
2. Al fondo di rotazione di cui al comma 1 possono accedere i Consorzi ASI che abbiano adempiuto agli obblighi previsti dall’articolo 18, comma 5, della
3. La Giunta regionale dispone sulle modalità e i criteri per l’accesso al fondo di rotazione, che devono attenersi ai seguenti indirizzi:
a) il ripianamento delle passività risultanti dal programma di cui all’articolo 18, comma 5, della
b) la ripartizione del fondo per ogni consorzio richiedente deve essere proporzionale all’entità dei debiti da ripianare.
4. I rientri delle quote delle operazioni effettuate a valere sul fondo di rotazione devono essere rateizzati in non più di dieci anni tenendo conto delle finalità di utilizzo del fondo. Il rimborso può essere garantito mediante garanzie reali anche di grado superiore al primo.
5. Al finanziamento del fondo si provvede mediante l’istituzione nelle partite di giro del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2010 di dedicati capitoli di entrata n. 6151275 - UPB 06.01.01 - e di spesa n. 1200175 - UPB 99.99.01, con una dotazione finanziaria di euro 10 milioni, denominati rispettivamente “Recuperi sul fondo di rotazione ripianamento debitorie consorzi ASI” e “Fondo di rotazione per l’attuazione dei programmi di ripianamento dei consorzi ASI”.
6. Le somme impegnate al termine dell’esercizio finanziario 2010 in relazione ai corrispondenti accertamenti di entrata costituiscono, per pari importo, vincolo alla destinazione dell’avanzo di amministrazione dell’esercizio finanziario 2010 al fondo svalutazione crediti. Analogamente, per gli esercizi successivi, l’importo dei corrispondenti residui attivi costituiscono vincolo alla medesima destinazione dell’avanzo di amministrazione dei relativi esercizi finanziari.
7. Le esposizioni dei consorzi ASI nei confronti della Regione Puglia possono essere ripianate alle medesime condizioni di cui al comma 4. Per accedere a tale dilazione i consorzi devono presentare un apposito piano di rientro, indicando l’ammontare e la fonte dei debiti e le modalità di rilancio dell’Ente.
8. La Giunta regionale provvede ad accogliere la domanda di dilazione, dopo aver accertato l’idoneità del piano a garantire il rilancio dell’attività del consorzio.
Art. 18. Istituzione di un fondo di rotazione per anticipazioni IVA da corrispondere per la realizzazione di opere infrastrutturali di agglomerati ASI, non ammissibili a finanziamenti
1. Per far fronte agli oneri in capo ai consorzi ASI per anticipazioni IVA da corrispondere per la realizzazione di opere infrastrutturali di agglomerati ASI, opere non ammissibili a finanziamenti, è istituito apposito fondo denominato “Fondo di rotazione per l’anticipazione dell’IVA da parte dei consorzi ASI.”.
2. Al fondo di rotazione di cui al comma 1 possono accedere i consorzi ASI che abbiano adempiuto agli obblighi previsti dall’articolo 18, comma 5, della
3. La Giunta regionale dispone sulle modalità e i criteri per l’accesso al fondo di rotazione di cui al comma 6, tenendo presente che i relativi rimborsi da parte dei consorzi, quale credito IVA, devono avvenire contemporaneamente al verificato rientro anche per compensazione con altri tributi.
4. I rientri delle quote delle operazioni effettuate a valere sul fondo di rotazione devono essere rateizzati in non più di dieci anni. Il rimborso può essere garantito mediante garanzie reali anche di grado superiore al primo.
5. Al finanziamento anche del fondo di cui al comma 1 si provvede mediante l’istituzione nelle partite di giro del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2010 di dedicati capitoli di entrata n. 6151277 - UPB 06.01.01 - e di spesa n. 1200177 - UPB 99.99.01, con una dotazione finanziaria di euro 2 milioni, denominati rispettivamente “Recuperi sul fondo di rotazione anticipazioni IVA consorzi ASI” e “Fondo di rotazione per l’anticipazione di IVA opere infrastrutturali dei consorzi ASI”
6. Le somme impegnate al termine dell’esercizio fiinanziario 2010 in relazione ai corrispondenti accertamenti di entrata costituiscono, per pari importo, vincolo alla destinazione dell’avanzo di amministrazione dell’esercizio finanziario 2010 al fondo svalutazione crediti. Analogamente, per gli esercizi successivi l’importo dei corrispondenti residui attivi costituiscono vincolo alla medesima destinazione dell’avanzo di amministrazione dei relativi esercizi finanziari.
La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della