§ V.5.108 - L.R. 4 giugno 2007, n. 14.
Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia.


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.5 tutela dell'ambiente - caccia e pesca
Data:04/06/2007
Numero:14


Sommario
Art. 1.  (Finalità)
Art. 2.  (Definizioni)
Art. 3.  (Commissione tecnica per la tutela degli alberi monumentali)
Art. 4.  (Rilevazione sistematica degli ulivi monumentali)
Art. 5.  (Elenco degli ulivi e uliveti monumentali)
Art. 6.  (Tutela degli ulivi monumentali)
Art. 7.  (Menzione speciale “Olio extravergine degli ulivi secolari di Puglia”)
Art. 8.  (Promozione del paesaggio ulivetato)
Art. 9.  (Premialità a favore degli uliveti monumentali)
Art. 10.  (Divieti)
Art. 11.  (Deroghe)
Art. 12.  (Reimpianto di ulivi plurisecolari)
Art. 13.  (Opere di miglioramento fondiario)
Art. 14.  (Monitoraggio del paesaggio ulivetato pugliese)
Art. 15.  (Regime transitorio)
Art. 16.  (Funzioni di controllo e sorveglianza)
Art. 17.  (Sanzioni)
Art. 18.  (Modifica dell’articolo 30 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 14)
Art. 19.  (Norma finanziaria)


§ V.5.108 - L.R. 4 giugno 2007, n. 14.

Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia.

(B.U. 7 giugno 2007, n. 83 - S.O. 1)

 

TITOLO I

FINALITÀ E DEFINIZIONI

 

Art. 1. (Finalità)

     1. La Regione Puglia tutela e valorizza gli alberi di ulivo monumentali, anche isolati, in virtù della loro funzione produttiva, di difesa ecologica e idrogeologica nonché quali elementi peculiari e caratterizzanti della storia, della cultura e del paesaggio regionale.

     2. La tutela degli ulivi non aventi carattere di monumentalità resta disciplinata dalla legge 14 febbraio 1951, n. 144 (Modificazione degli articoli 1 e 2 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475, concernente il divieto di abbattimento di alberi di ulivo), e dalle norme applicative regionali.

 

     Art. 2. (Definizioni)

     1. Il carattere di monumentalità viene attribuito quando la pianta di ulivo possiede età plurisecolare deducibile da:

     a) dimensioni del tronco della pianta, con diametro uguale o superiore a centimetri 100, misurato all’altezza di centimetri 130 dal suolo; nel caso di alberi con tronco frammentato il diametro è quello complessivo ottenuto ricostruendo la forma teorica del tronco intero;

     b) oppure accertato valore storico-antropologico per citazione o rappresentazione in documenti o rappresentazioni iconiche-storiche.

2. Può prescindersi dai caratteri definiti al comma 1 nel caso di alberi con diametro compreso tra i centimetri 70 e 100 misurato ricostruendo, nel caso di tronco frammentato, la forma teorica del tronco intero nei seguenti casi:

     a) forma scultorea del tronco (forma spiralata, alveolare, cavata, portamento a bandiera, presenza di formazioni mammellonari);

     b) riconosciuto valore simbolico attribuito da una comunità;

     c) localizzazioni in adiacenza a beni di interesse storico-artistico, architettonico, archeologico riconosciuti ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).

     3. Il carattere di monumentalità può attribuirsi agli uliveti che presentano una percentuale minima del 60 per cento di piante monumentali all’interno dell’unità colturale, individuata nella relativa particella catastale.

 

TITOLO II

RILEVAZIONE SISTEMATICA E TUTELA

 

     Art. 3. (Commissione tecnica per la tutela degli alberi monumentali)

     1. È istituita la Commissione tecnica per la tutela degli alberi monumentali, che ha sede presso l’Assessorato regionale all’ecologia ed è composta da:

     a) un dirigente o funzionario nominato dall’Assessore regionale all’ecologia, con funzioni di Presidente;

     b) un dirigente o funzionario nominato dall’Assessore regionale all’assetto del territorio o suo delegato;

     c) un dirigente o funzionario nominato dall’Assessore regionale alle risorse agroalimentari o suo delegato;

     d) un rappresentante indicato dalla Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio per la Puglia;

     e) un rappresentante indicato dal Comando regionale del Corpo forestale dello Stato;

     f) due rappresentanti indicati dalle associazioni ambientaliste regionali riconosciute ai sensi dell’articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell’ambiente e norme in materia di danno ambientale) e successive modificazioni, con specifica competenza nella tutela del paesaggio;

     g) tre rappresentanti nominati dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale, con specifica competenza nel settore olivicolo e/o forestale;

     h) un rappresentante delle associazioni agrituristiche riconosciute ai sensi dell’articolo 13 della l. 349/1986 e successive modificazioni;

     i) un rappresentante dell’Università degli Studi di Bari, competente in coltivazioni arboree e alberi monumentali [1];

     j) un rappresentante dell’Università degli Studi di Foggia, competente in coltivazioni arboree e alberi monumentali [2].

     1 bis. La Commissione di cui al comma 1 è integrata da un rappresentante dell’Amministrazione comunale sul cui territorio ricade l’intervento proposto [3].

     2. Svolge le funzioni di segretario della Commissione un funzionario designato dall’Assessore regionale all’ecologia.

     3. Le proposte di nomina devono pervenire, a seguito di richiesta dell’Assessore all’ecologia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La Commissione è validamente costituita, con apposita deliberazione della Giunta regionale da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, quando sia stata nominata la maggioranza dei suoi membri.

     4. La Commissione svolge relativamente agli alberi monumentali i seguenti compiti:

     a) formulare pareri sulla metodologia di rilevazione, sui parametri e sulla scheda di identificazione degli alberi monumentali;

     b) validare le segnalazioni pervenute e le rilevazioni sistematiche effettuate per incarico della Giunta regionale;

     c) formulare pareri in merito all’inclusione degli alberi monumentali segnalati nell’elenco degli ulivi monumentali di cui all’articolo 5 o nell’albo regionale di cui all’ articolo 18;

     d) suggerire forme integrate di tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale in oggetto, comprese le misure di politica agricola e forestale idonee a tal fine e la promozione di attività di ricerca;

     e) esprimere entro e non oltre novanta giorni dalla data di presentazione della domanda parere obbligatorio e vincolante sull’eventuale abbattimento e/o spostamento degli alberi monumentali inseriti nell’albo regionale di cui all’articolo 18 e nell’elenco di cui all’articolo 5 [4].

     5. La Commissione si riunisce su convocazione del Presidente, su richiesta dell’Assessore all’ecologia o dell’Assessore all’assetto del territorio o dell’Assessore alle risorse agroalimentari o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. Le riunioni della Commissione sono valide con la partecipazione della maggioranza assoluta dei componenti.

     6. La Commissione dura in carica cinque anni e scade con lo scioglimento del Consiglio regionale. Essa svolge la sua attività fino all’insediamento dei nuovi componenti.

     7. Ai membri della Commissione esterni al personale della Regione Puglia spettano il gettone di presenza e le altre eventuali indennità previste dalle leggi regionali vigenti in materia.

 

     Art. 4. (Rilevazione sistematica degli ulivi monumentali)

     1. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva, con proprio provvedimento, su proposta della Commissione tecnica per la tutela degli alberi monumentali, la scheda di rilevazione degli ulivi e degli uliveti monumentali della Puglia allo scopo di predisporne il rilevamento sistematico e la relativa identificazione.

     2. La scheda deve essere predisposta per la raccolta di dati e informazioni dettagliate relative a:

     a) univoca localizzazione;

     b) proprietà;

     c) dimensione e numero delle piante;

     d) caratteristiche monumentali, paesaggistico-ambientali, storico-culturali, tipologie colturali.

     3. Con il provvedimento di cui al comma 1, la Giunta regionale dichiara avviato il rilevamento sistematico degli ulivi e uliveti monumentali, che può effettuarsi anche attraverso la stipula di convenzioni e protocolli di intesa con altri enti o organizzazioni. Singoli cittadini, associazioni, organizzazioni, enti pubblici e loro articolazioni possono segnalare l’esistenza di ulivi e/o uliveti monumentali da sottoporre a tutela e valorizzazione.

 

     Art. 5. (Elenco degli ulivi e uliveti monumentali)

     1. A seguito della rilevazione sistematica e delle segnalazioni degli ulivi monumentali la Giunta regionale, su proposta dell’Assessorato all’ecologia, sentito il parere della Commissione tecnica di cui all’articolo 3, predispone e aggiorna annualmente l’elenco degli ulivi monumentali della regione Puglia e determina le risorse finanziarie destinate alla loro tutela e valorizzazione.

     2. L’elenco di cui al comma 1 è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia e comunicato agli enti interessati. Tale elenco contiene anche le indicazioni catastali utili per l’individuazione delle singole proprietà. I proprietari dei suoli possono, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia, proporre motivata opposizione alla Giunta regionale avverso il provvedimento di cui al presente comma.

     3. La Giunta regionale, sentito il parere della Commissione tecnica di cui all’articolo 3, decide sulle opposizioni ricevute e approva in via definitiva l’elenco degli ulivi monumentali. Tale elenco è sottoposto a nuova pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia.

 

     Art. 6. (Tutela degli ulivi monumentali)

     1. Con la pubblicazione definitiva dell’elenco, gli uliveti monumentali sono automaticamente sottoposti a vincolo paesaggistico in quanto assimilati a beni diffusi del paesaggio e come tali devono essere individuati negli strumenti urbanistici comunali. Per essi saranno previste adeguate forme di valorizzazione.

     2. Ad ogni ulivo monumentale è attribuito un codice di identificazione univoco, anche nel caso in cui quest’ultimo ricada in uliveto monumentale.

     3. Gli uliveti monumentali sono sottoposti alle prescrizioni di cui al punto 4 dell’articolo 3.14 delle norme tecniche di attuazione (NTA) del Piano urbanistico territoriale tematico per il paesaggio (PUTT/P).

     4. Per la tutela e la manutenzione degli ulivi monumentali e delle aree sulle quali essi insistono, la Regione Puglia e gli enti locali, nell’ambito delle rispettive competenze, possono ricorrere a convenzioni con gli imprenditori agricoli, stipulate ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57). Tali convenzioni sono stipulate prioritariamente con i coltivatori diretti e con gli imprenditori agricoli professionali.

 

TITOLO III

AZIONI DI PROMOZIONE

 

     Art. 7. (Menzione speciale “Olio extravergine degli ulivi secolari di Puglia”)

     1. E’ istituita la menzione speciale “Olio extravergine degli ulivi secolari di Puglia”, che può essere utilizzata da tutti i produttori di olio extravergine ottenuto da drupe provenienti da ulivi e uliveti monumentali inseriti nell’elenco di cui all’articolo 5.

     2. La menzione speciale può essere associata a quella prevista da marchi di denominazione di origine protetta (DOP) o di indicazione geografica protetta (IGP), da marchi collettivi.

     3. Alla promozione dei prodotti che godono della menzione speciale provvede la Regione Puglia, a proprie spese, nei limiti degli appositi stanziamenti di bilancio e utilizzando i finanziamenti europei previsti dal programma di sviluppo rurale, anche su istanza dei proprietari o di associazioni di proprietari e degli aventi diritto, mediante avvio di appositi accordi commerciali, promozione di consorzi di produttori, partecipazione a fiere e manifestazioni, promozione mediante canali pubblicitari.

 

     Art. 8. (Promozione del paesaggio ulivetato)

     1. La Regione Puglia promuove l’immagine del paesaggio ulivetato della Puglia, in particolare degli ulivi e uliveti monumentali e delle loro produzioni, anche a fini turistici.

     2. In considerazione dei peculiari aspetti storici, rurali, sociali, ambientali e paesaggistici che caratterizzano il patrimonio regionale degli ulivi secolari, l’Assessorato al turismo e industria alberghiera, di concerto con l’Assessorato all’ecologia, sentita la Commissione tecnica per la tutela degli alberi monumentali di cui all’articolo 3, promuove uno specifico progetto di valorizzazione turistica, da realizzarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     3. Nell’ambito dell’applicazione della politica agricola comunitaria e in particolare del regolamento (CE) n. 1638/98 del Consiglio, del 20 luglio 1998, che modifica il regolamento n. 136/66/CEE relativo all’attuazione di un’organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi, e successive modifiche e integrazioni, la Regione Puglia promuove azioni nei confronti del Ministero delle politiche agricole e forestali e della stessa Unione europea volte a intraprendere operazioni collettive di mantenimento in produzione degli ulivi monumentali ad alto valore storico-culturale-ambientale e/o a rischio di abbandono.

     4. La Regione Puglia promuove, indirizza e sostiene le attività delle organizzazioni agricole e degli operatori del settore olivicolo volte a perseguire gli obiettivi sopra definiti.

 

     Art. 9. (Premialità a favore degli uliveti monumentali)

     1. Gli imprenditori agricoli proprietari di suoli interessati da ulivi monumentali hanno priorità nei finanziamenti regionali, nazionali e comunitari per la realizzazione di progetti con finalità di mantenimento in coltura degli ulivi monumentali, miglioramento qualitativo del prodotto, recupero e manutenzione del paesaggio rurale.

 

TITOLO IV

DIVIETI E DEROGHE - FUNZIONI DI CONTROLLO E SORVEGLIANZA - SANZIONI

 

     Art. 10. (Divieti)

     1. E’ vietato il danneggiamento, l’abbattimento, l’espianto e il commercio degli ulivi monumentali inseriti nell’elenco regionale di cui all’articolo 5.

 

     Art. 11. (Deroghe)

     1. Per gli ulivi e gli uliveti monumentali di cui all’articolo 5 possono essere concesse deroghe ai divieti di cui all’articolo 10 esclusivamente per motivi di pubblica utilità o per opere i cui procedimenti autorizzativi siano stati completati alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero per piani attuativi di strumenti urbanistici generali adeguati alla legge regionale 31 maggio 1980, n. 56 (Tutela ed uso del territorio), ubicati nelle zone omogenee B e C e con destinazioni miste alla residenza, nonché per aree di completamento (zona B del Decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’art. 17 della L. 6 agosto 1967, n. 765), ricadenti nei centri abitati delimitati ai sensi del Codice della strada, nonché per gli interventi che insistono in aree Zone economiche speciali (ZES) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2018, n. 12 (Regolamento recante istituzione di Zone economiche speciali (ZES). Per tali ultimi interventi non si applicano le previsioni di cui al comma 3 dell’articolo 6 [5].

     2. E’ in ogni caso vietato destinare e trasportare le piante di cui al comma 1 per scopi vivaistici e/o ornamentali.

     3. Le deroghe possono essere concesse, con le vigenti procedure relative all’applicazione della l. 144/1951 e delle norme applicative regionali, soltanto previa acquisizione del parere vincolante della Commissione tecnica di cui all’articolo 3, che deve valutare la sussistenza delle condizioni che possono consentire l’espianto, le sue finalità, la documentata inesistenza di soluzioni alternative, l’esistenza di un apposito progetto di reimpianto di tutte le piante delle quali si prevede l’espianto. Il reimpianto deve essere realizzato nelle aree libere delle stesse unità edilizie o urbanistiche d’intervento e, qualora ne sia dimostrata l’impossibilità, in altre aree idonee di proprietà pubblica o privata precisamente individuate e preferibilmente contermini [6].

     4. E’ fatta salva la procedura di valutazione di incidenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) e successive modifiche e integrazioni, nel caso siano interessati siti di “Rete Natura 2000” (proposti siti di importanza comunitaria - pSIC, zone di protezione speciale -ZPS, zone speciali di conservazione -ZSC) e il nulla-osta dell’Ente di gestione nel caso di aree protette nazionali e regionali (legge 6 dicembre 1991, n. 394 - Legge quadro sulle aree protette - e legge regionale 24 luglio 1997, n. 19 -Norme per l’istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella regione Puglia).

     5. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi del presente articolo hanno validità improrogabile di due anni.

 

     Art. 12. (Reimpianto di ulivi plurisecolari)

     1. L’operazione di reimpianto di ulivi monumentali di cui all’articolo 11 è a totale carico del realizzatore dell’opera.

     2. L’operazione di cui al comma 1 deve avvenire in aree libere degli stessi lotti di intervento o, subordinatamente, in altre aree di proprietà privata o pubblica del territorio comunale o di comuni viciniori.

     3. Le comunità montane, le amministrazioni comunali e provinciali e gli enti di gestione delle aree naturali protette possono individuare aree di loro proprietà o di cui acquisiscono la disponibilità per il reimpianto di ulivi monumentali e attivare convenzioni per la loro manutenzione, ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57). Le aree destinate al reimpianto non possono essere scelte tra quelle coperte da vegetazione arborea o arbustiva spontanea o che facciano parte di habitat naturali di interesse comunitario (dir. 92/43/CEE).

     4. Gli enti di cui al comma 3 comunicano la presenza di aree destinate al reimpianto di ulivi monumentali e le loro caratteristiche all’Assessorato regionale alle risorse agroalimentari, che redige un elenco delle aree disponibili per il reimpianto degli ulivi monumentali, consultabile presso gli  uffici provinciali per l’agricoltura (UPA).

     5. Gli alberi da reimpiantare possono essere spostati soltanto se accompagnati da apposita autorizzazione rilasciata dall’UPA competente, indicante l’area di espianto e quella del successivo reimpianto. Il mancato reimpianto è soggetto alle sanzioni di cui all’articolo 17.

     6. Gli enti che individuano aree per il reimpianto di ulivi monumentali e che riservano quote dei bilanci comunali alla tutela e valorizzazione degli stessi, o che prevedono agevolazioni fiscali per gli imprenditori agricoli proprietari di suoli interessati da uliveti monumentali, hanno priorità nell’accesso a finanziamenti regionali per la realizzazione di progetti con finalità di tutela del patrimonio naturale e del paesaggio.

     6 bis. E’ obbligatoria la presentazione di apposite garanzie fidejussorie a favore dell’Amministrazione regionale idonee ad assicurare, in caso di mancato attecchimento della pianta, il risarcimento del danno prodottosi a carico dei profili di interesse generale di cui al comma 1 dell’articolo 1. Le modalità per la presentazione di tali fidejussioni, anche sotto il profilo della quantificazione economica della garanzia, sono definite con atto del dirigente del Servizio regionale ecologia [7].

 

     Art. 13. (Opere di miglioramento fondiario)

     1. Le opere di miglioramento fondiario consentite nei terreni con notevole presenza di ulivi monumentali inseriti nell’elenco di cui all’articolo 5 devono eseguirsi senza arrecare danno alle piante già esistenti [8].

     2. Il rinfittimento deve essere effettuato con piante di ulivo di varietà locale e/o di varietà previste dai relativi disciplinari di produzione delle DOP.

     3. Negli uliveti monumentali può altresì essere consentita, se richiede limitati spostamenti di ulivi monumentali all’interno della stessa particella catastale, la realizzazione di piccole opere a servizio dell’attività agricola.

     4. Le opere di cui al comma 3 sono sottoposte al parere della Commissione di cui all’articolo 3.

     5. Le autorizzazioni sono rilasciate con le medesime modalità previste per i piani di miglioramento aziendale.

 

     Art. 14. (Monitoraggio del paesaggio ulivetato pugliese)

     1. Alla fine di ogni anno, gli ispettorati provinciali dell’agricoltura, sulla base di quanto disposto dalla deliberazione della Giunta regionale 14 dicembre 1989, n. 7310 (Direttive per l’esercizio della delega ai capi dell’ispettorati provinciali dell’agricoltura concernente l’autorizzazione all’abbattimento di alberi d’ulivo) e delle domande di espianto degli ulivi e delle deroghe e autorizzazioni concesse ai sensi degli articoli 11 e 13, inviano alla Commissione di cui all’articolo 3 una dettagliata relazione sulle modifiche intervenute nel paesaggio ulivetato del territorio di propria competenza.

 

     Art. 15. (Regime transitorio) [9]

     1. Nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore della presente legge e la data di  pubblicazione definitiva dell’elenco degli ulivi monumentali di cui all’articolo 5, è vietato su tutto il territorio regionale il danneggiamento, l’abbattimento, l’espianto e il commercio degli ulivi plurisecolari rispondenti a una delle caratteristiche indicate nell’articolo 2 [10].

 

     Art. 16. (Funzioni di controllo e sorveglianza)

     1. Le funzioni di controllo e sorveglianza sulle violazioni alla presente legge sono demandate al Corpo forestale dello Stato. Attività di controllo può altresì essere svolta dalle polizie provinciali e municipali, dalle guardie di caccia e pesca e dalle guardie ecologiche volontarie di cui alla legge regionale 28 luglio 2003, n. 10 (Istituzione del servizio volontario di vigilanza ecologica). Verifiche e controlli sul rispetto delle deroghe e autorizzazioni concesse possono essere effettuati anche dal personale appositamente delegato dagli uffici provinciali per l’agricoltura e dagli ispettorati ripartimentali delle foreste.

 

     Art. 17. (Sanzioni)

     1. Dalla data di pubblicazione dell’elenco degli ulivi monumentali di cui all’articolo 5 e fatto salvo il concorso con altre e più gravi violazioni, chiunque violi le norme contenute negli articoli 10, 11, 12, 13 e 15 viene punito con una sanzione amministrativa da un minimo di euro 3 mila a un massimo di euro 30 mila per ogni pianta interessata, sino a un massimo di euro 250 mila. Gli importi provenienti da dette sanzioni affluiscono sul capitolo di entrata 3061120 "Proventi derivanti dalle indennità pecuniarie per violazione delle disposizioni legislative in materia dei beni culturali e ambientali" dell’unità previsionale di base 3.4.2 del bilancio regionale e devono essere utilizzate per gli scopi di tutela e valorizzazione previste dalla presente legge.

 

TITOLO V

TUTELA PAESAGGISTICA DEGLI ALBERI

 

     Art. 18. (Modifica dell’articolo 30 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 14)

     1. L’articolo 30 (Tutela paesaggistica alberi) della legge regionale 31 maggio 2001, n. 14 (Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2001 e bilancio pluriennale 2001-2003 ), è sostituito dal seguente: “ Art. 30. (Tutela paesaggistica degli alberi)

1. E’ istituito presso l’Assessorato regionale all’ecologia l’albo degli “Alberi monumentali”, nel quale sono iscritti gli alberi di qualsiasi essenza spontanea o coltivata, anche in esemplari isolati, che, per le loro caratteristiche di monumentalità, costituiscono elemento caratteristico del paesaggio. Nell’albo possono anche essere iscritti esemplari arborei che rivestano importanza storica e culturale.

2. Nell’ambito del patrimonio arboreo della regione particolare rilevanza assume la presenza di alberi secolari di carrubo. A tal fine sono sottoposti alle norme di tutela di cui all’articolo 6, comma 1, tutti gli alberi di carrubo che presentano diametro uguale o superiore a centimetri 80 misurato all’altezza di centimetri 130 dal suolo.

3. Alla formazione e aggiornamento dell’albo provvede l’Assessorato regionale all’ecologia su segnalazione degli ispettorati ripartimentali delle foreste, degli uffici provinciali dell’agricoltura, nonché di altri enti pubblici, delle associazioni ambientaliste, delle organizzazioni professionali agricole e di singoli cittadini.

4. L’Assessorato regionale all’ecologia può provvedere all’individuazione degli alberi monumentali anche attraverso rilevamenti sistematici realizzati anche in collaborazione con altri enti. L’inserimento di esemplari nell’albo degli “Alberi monumentali” viene notificato ai proprietari dei medesimi.

5. Gli alberi monumentali iscritti all’albo regionale vengono individuati da apposite tabelle alla cui realizzazione e posa in opera provvede la Regione Puglia, anche attraverso appositi accordi con le amministrazioni provinciali.

6. E’ fatto divieto di danneggiare in qualsiasi maniera, tagliare e spiantare gli alberi monumentali iscritti all’albo di cui al presente articolo.

7. Deroghe all’espianto e al taglio sono ammesse per motivi eccezionali, quali la morte delle piante, gravi fitopatie o gravi danni da eventi naturali.

8. Il taglio e l’espianto sono subordinati all’autorizzazione degli ispettorati ripartimentali delle foreste, che provvedono a effettuare i controlli per accertare che ne ricorrano le condizioni.

9. La violazione delle norme di cui al presente articolo comporta una sanzione amministrativa da euro 3 mila a euro 30 mila per albero, che affluiscono sul capitolo di entrata 3061120 "Proventi derivanti dalle indennità pecuniarie per violazione delle disposizioni legislative in materia dei beni culturali e ambientali" dell’unità previsionale di base 3.4.2 del bilancio regionale.

 

TITOLO VI

NORMA FINANZIARIA

 

     Art. 19. (Norma finanziaria)

     1. Agli oneri necessari per il conseguimento dei fini della presente legge si provvede mediante l’istituzione di un nuovo capitolo nello stato di previsione dell’esercizio finanziario 2007 “Spese per la tutela e la valorizzazione degli alberi di interesse monumentale” con una dotazione di euro 200 mila e la riduzione di pari importo del capitolo 581011 “Spese per la costituzione delle aree protette regionali (l.r. 19/1997)” dell’unità previsionale di base 14.1.1 del medesimo bilancio.

 

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


[1] Lettera così sostituita dall'art. 1 della L.R. 12 dicembre 2011, n. 36.

[2] Lettera così sostituita dall'art. 1 della L.R. 12 dicembre 2011, n. 36.

[3] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 12 dicembre 2011, n. 36.

[4] Lettera così modificata dall'art. 1 della L.R. 12 dicembre 2011, n. 36.

[5] Comma già modificato dall'art. 1 della L.R. 11 aprile 2013, n. 12, dall'art. 8 della L.R. 19 luglio 2013, n. 19 e così ulteriormente modificato dall'art. 6 della L.R. 15 giugno 2023, n. 14.

[6] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 11 aprile 2013, n. 12.

[7] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 11 aprile 2013, n. 12.

[8] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 12 dicembre 2011, n. 36.

[9] Il regime transitorio di cui al presente articolo è stato prorogato al 31 dicembre 2011 dall'art. 18 della L.R. 25 febbraio 2010, n. 5.

[10] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 12 dicembre 2011, n. 36.