§ V.5.167 - L.R. 20 dicembre 2017, n. 59.
Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.5 tutela dell'ambiente - caccia e pesca
Data:20/12/2017
Numero:59


Sommario
Art. 1.  Finalità della legge
Art. 2.  Oggetto della tutela - esercizio venatorio
Art. 3.  Esercizio delle funzioni amministrative
Art. 4.  Organismi di consulenza, partecipazione, ricerca e gestione
Art. 5.  Comitato tecnico regionale faunistico-venatorio
Art. 6.  Struttura tecnica regionale Osservatorio faunistico - Centro recupero fauna selvatica in difficoltà
Art. 7.  Piano faunistico venatorio regionale - Programma annuale di intervento
Art. 8.  Oasi di protezione
Art. 9.  Zone di ripopolamento e cattura
Art. 10.  Centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica
Art. 11.  Ambiti territoriali di caccia - ATC
Art. 12.  Centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale
Art. 13.  Allevamenti e detenzione della fauna a scopo alimentare, per ripopolamento, a scopo ornamentale e amatoriale, richiami vivi per la caccia da appostamento
Art. 14.  Aziende faunistico-venatorie, aziende agri-turistico-venatorie
Art. 15.  Zone per l’addestramento, l’allenamento e le gare cinofile
Art. 16.  Terreni del demanio
Art. 17.  Tabellazione
Art. 18.  Introduzione di fauna selvatica dall’estero - immissioni faunistiche
Art. 19.  Esercizio venatorio - limiti e modi
Art. 20.  Documenti venatori
Art. 21.  Licenza di porto di fucile per uso caccia
Art. 22.  Tesserino venatorio regionale
Art. 23.  Abilitazione venatoria
Art. 24.  Esame di abilitazione venatoria
Art. 25.  Prove d’esame e ripetizione dell’esame
Art. 26.  Commissioni per l’abilitazione all’esercizio venatorio
Art. 27.  Registro dei cacciatori
Art. 28.  Specie cacciabili e periodi di caccia
Art. 29.  Mezzi di caccia
Art. 30.  Calendario venatorio regionale
Art. 31.  Controllo della fauna e divieti temporanei di caccia
Art. 32.  Uccellagione - cattura a scopi scientifici e per l’utilizzo nell’attività venatoria
Art. 33.  Appostamenti fissi e temporanei
Art. 34.  Utilizzazione dei fondi ai fini della gestione programmata della caccia
Art. 35.  Fondi chiusi
Art. 36.  Terreni in attualità di coltivazione
Art. 37.  Presenza di bestiame
Art. 38.  Accensione delle stoppie
Art. 39.  Impiego dei cani - cani vaganti
Art. 40.  Divieti
Art. 41.  Vigilanza venatoria
Art. 42.  Attività di vigilanza - corsi di formazione
Art. 43.  Poteri e compiti degli addetti alla vigilanza
Art. 44.  Agenti dipendenti dagli enti locali
Art. 45.  Sanzioni penali
Art. 46.  Sanzioni amministrative
Art. 47.  Sospensione, revoca e divieto di rilascio della licenza di porto di fucile per uso di caccia. Chiusura o sospensione dell’esercizio
Art. 48.  Procedimento sanzionatorio amministrativo
Art. 49.  Procedimento sanzionatorio penale
Art. 50.  Tasse di concessione regionale
Art. 51.  Riparto dei proventi delle tasse regionali
Art. 52.  Istituzione del fondo di tutela per la protezione agro-zootecnica
Art. 53.  Norme finanziarie
Art. 54.  Zone protette ex lege 157/1992
Art. 55.  Disposizioni transitorie sulle aziende faunistico-venatorie. Trasformazione in aziende agro-turistico-venatorie
Art. 56.  Tassidermia e imbalsamazione
Art. 57.  Riconoscimento regionale delle associazioni venatorie
Art. 58.  Abrogazioni e/o rinvio a norme esistenti


§ V.5.167 - L.R. 20 dicembre 2017, n. 59. [1]

Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio

(B.U. 21 dicembre 2017, n. 144 suppl.)

 

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. Finalità della legge

1. La Regione Puglia, in attuazione della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), della direttiva 2009/147/CE, della direttiva 92/43/CEE e delle misure di conservazione disciplinate dagli articoli 4 e 6 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1977 n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/ CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, emana la presente legge per la gestione programmata delle risorse faunistico-ambientali ai fini della salvaguardia di un generale equilibrio ambientale.

2. Le finalità della presente legge sono:

a) proteggere e tutelare la fauna selvatica sull’intero territorio regionale, mediante l’istituzione e la gestione delle zone di protezione, con specifico riferimento a quelle aree poste lungo le rotte di migrazione dell’avifauna o che presentano l’habitat idoneo a favorire l’incremento naturale della fauna selvatica e la sosta, prioritariamente delle specie di cui all’allegato 1 della direttiva 2009/147/CE, secondo i criteri ornitologici previsti dall’articolo 4 della stessa direttiva;

b) programmare, ai fini di una corretta gestione faunistico-venatoria, una razionale utilizzazione dell’intero territorio agro-silvo-pastorale pugliese;

c) disciplinare l’esercizio venatorio in modo da non contrastare con l’esigenza di conservazione del patrimonio faunistico e non arrecare danno effettivo alle produzioni agricole;

d) salvaguardare le esigenze produttive agricole mediante la regolamentazione dell’attività venatoria e un efficace controllo della fauna selvatica;

e) creare, migliorare e/o ripristinare gli ambienti che presentano specifico interesse naturalistico ed ecologico- ambientale, con particolare riferimento alle zone umide;

f) adottare le misure necessarie per mantenere o adeguare le popolazioni di fauna selvatica stanziale e di tutte le specie di uccelli di cui all’articolo 1 della direttiva 2009/147/CE, a un livello corrispondente all’esigenze ecologiche, scientifiche, turistiche e culturali, tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative. Tali misure sono adottate in modo da non provocare un deterioramento dello stato di conservazione degli uccelli e dei loro habitat, fatte salve le finalità di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), primo e secondo trattino della predetta direttiva;

g) promuovere e adottare studi e indagini di interesse faunistico-ambientale, con particolare riguardo per lo sviluppo della conoscenza del patrimonio faunistico e i modi per la sua tutela;

h) valorizzare gli aspetti ricreativi culturali e turistici collegati all’esercizio venatorio e all’allevamento amatoriale, purché atti a favorire un rapporto ottimale uomo-ambiente-territorio;

i) assicurare con una costante vigilanza la difesa delle acque, dell’aria e del terreno dall’inquinamento, onde eliminare o ridurre i fattori di squilibrio o di degrado ambientale nel terreni agro-forestali e consentire una maggiore presenza della fauna selvatica sull’intero territorio regionale.

3. La Regione Puglia comunica allo Stato tutte le informazioni riguardanti la protezione, la gestione e l’utilizzazione delle specie di uccelli di cui all’articolo 1 della direttiva 2009/147/CE, con particolare attenzione agli argomenti elencati nell’allegato V, con le modalità previste dal decreto del Ministero dell’ambiente e tutela del territorio e del mare e del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF), di cui all’articolo 1, comma 7-bis, della l. 157/1992.

 

     Art. 2. Oggetto della tutela - esercizio venatorio

1. Il patrimonio faunistico, costituito da tutte le specie di mammiferi e uccelli viventi, stabilmente o temporaneamente, in stato di naturale libertà, dalle loro uova e dai loro nidi, costituisce bene ambientale e come tale è tutelato e protetto dalla presente legge, nell’interesse della comunità internazionale, nazionale e regionale.

2. Sono particolarmente protette, anche sotto il profilo sanzionatorio, le seguenti specie:

a) mammiferi: Lupo (Canis lupus), Lontra (Lutra lutra), Gatto Selvatico (Felis Sylvestris), Lince (Lynx lynx), Foca monaca (Monachus monachus), Puzzola (Mustela putorius), tutte le specie di cetacei (Cetacea) e, inoltre, Cervo sardo (Cervus, e laphus corsicanus), Camoscio d’Abruzzo (Rupicapra pyrenaica), Orso (Ursus arctos), Sciacallo dorato (Canis aureus), Martora (Martes martes), Capriolo (Capreolus capreolus), Istrice (Hystrix cristala), Tasso (Meles Meles);

b) uccelli: tutte le specie di rapaci diurni (Accipitriformes e falconiformes), tutte le specie di rapaci notturni (Stringiformes), tutte le specie di Cicogne (Ciconiidae), tutte le specie di Pellicani (Pelecanidae), tutte le specie di Picchi (Picidae), Gallina prataiola (Tetrax tetrax), Gru (Grus grus), Cavaliere d’Italia (Himantopus himantopus), Mignattaio (Plegadis falcinellus), Fenicottero (Pfigbenicopterus ruber), Fistione turco (Netta rufina), Cigno reale (Cygnus olor) Cigno selvatico (Cygnus cygnus), Volpoca (Tadorna tadorna), Piviere tortolino (Eudromias morinellus), Gabbiano corso (Larus audouinii), Gabbiano corallino (Larus melanocephalus), Gabbiano roseo (Larus genei), Ghiandaia marina (Coracias garrulus), Occhione (Burhinus oedicnemus), Pernice di mare (Coriacias garrulus), Sterna zampenere (Gelochelidon nilotica), Sterna maggiore (Sterna caspia), Gracchio corallino (Pyrrhocorax pyrrhocorax), Marangone minore (Phaeacrocorax pigmeus), Marangone dal ciuffo (Phalacrocorax aristotelis), Tarabuso (Botaurus steilaris), Spatola (Platalea leucorodia), Gobbo rugginoso (Oxyura leucocephala), Pollo sultano (Porphirio porphirio), Otarda (Otis tarda), Avocetta (Recurvirostra avosetta), Chiurlottello (Numenius Tennirostris);

c) tutte le altre specie che direttive comunitarie o convenzioni internazionali o apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri indicano come minacciate di estinzione.

3. Le norme della presente legge non si applicano alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti, alle nutrie e alle arvicole.

4. Ai fini dei commi 1, 2 e 3, il territorio regionale è sottoposto a regime di caccia programmata; l‘esercizio venatorio è consentito con le modalità e i limiti previsti dalla presente legge.

5. Il controllo del livello delle popolazioni degli uccelli negli aeroporti, ai fini della sicurezza aerea, è affidato al Ministero dei trasporti.

 

CAPO II

FUNZIONI AMMINISTRATIVE — PARTECIPAZIONI

 

     Art. 3. Esercizio delle funzioni amministrative

1. La Regione Puglia esercita le funzioni di legislazione, regolamentazione, programmazione e coordinamento, ai fini della pianificazione faunistico-venatoria, nonché funzioni di controllo e sostitutive nelle materie di cui alla presente legge.

2. Le funzioni amministrative gestionali in materia di caccia e di protezione della fauna di cui alla presente legge, ivi compresi la vigilanza, il controllo delle relative attività nonché l’applicazione delle sanzioni amministrative spettano alla Regione Puglia, che istituisce, per esercitarle, appositi uffici, articolandosi anche mediante strutture tecnico-faunistiche territoriali.

3. La Regione Puglia può avvalersi delle province e della Città metropolitana di Bari e/o degli ambiti territoriali di caccia (ATC), mediante forme di avvalimento e convenzione.

4. Le funzioni in materia di vigilanza sono esercitate dalla competente struttura organizzativa regionale di cui alla legge regionale 28 dicembre 2015, n. 37 (Istituzione della Sezione regionale di vigilanza della Regione Puglia).

 

     Art. 4. Organismi di consulenza, partecipazione, ricerca e gestione

1. La Regione Puglia, nell’esercizio delle funzioni concernenti le materie di cui alla presente legge, si avvale della consulenza e di proposte e/o pareri del Comitato tecnico faunistico-venatorio regionale di cui all’articolo 5.

2. La Regione Puglia può avvalersi, altresì, della consulenza e di proposte e/o pareri dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), nonché della collaborazione di altri enti, associazioni, organismi, istituti specializzati di studio e ricerca.

3. I pareri dell’ISPRA saranno richiesti nei casi in cui la presente legge e/o la normativa statale in materia di caccia ne prevedono l’acquisizione.

 

     Art. 5. Comitato tecnico regionale faunistico-venatorio

1. Con decreto del presidente della Giunta regionale, sulla base delle designazioni e/o revoche dei vari organismi, è istituito il Comitato tecnico regionale faunistico-venatorio per la tutela faunistico-ambientale, organo tecnico-consultivo-propositivo della Regione Puglia.

2. Il Comitato tecnico regionale faunistico-venatorio ha sede presso gli uffici della Regione Puglia.

3. Il Comitato tecnico regionale faunistico-venatorio è composto:

a) dall’assessore regionale competente in materia di caccia o suo delegato, che lo presiede;

b) dal presidente della Commissione consiliare competente in materia venatoria e da due consiglieri regionali eletti dal Consiglio regionale, di cui uno della minoranza;

c) da un rappresentante per ciascuna associazione venatoria operante a livello regionale, regolarmente riconosciute ai sensi della L. 157/1992 o dalla presente legge, designati dalle stesse a livello regionale;

d) da un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni professionali degli imprenditori agricoli operanti a livello regionale, regolarmente riconosciute, designati dalle stesse a livello regionale;

e) fino a otto rappresentanti delle associazioni naturalistiche e protezionistiche più rappresentative, operanti a livello regionale e riconosciute dal Ministero dell’ambiente ai sensi dell’articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell’ambiente e norme in materia di danno ambientale);

f) da un rappresentante dell’Ente nazionale per la cinofilia italiana CENCI), designato dallo stesso a livello regionale;

g) da un rappresentante dei comuni, designato dalla delegazione regionale dell’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI);

h) da un rappresentante del raggruppamento interregionale Appulo Lucano di ornitologia - organo della Federazione ornicoltori italiani. Partecipa alle riunioni del Comitato il dirigente della Sezione regionale competente in materia di caccia e, ove necessario, il responsabile dell’Osservatorio faunistico regionale.

4. Il Comitato elegge un vice presidente, scelto fra i membri di cui al comma 3, lettera b), che esercita le funzioni di presidente in caso di assenza o impedimento del presidente designato, e del suo delegato.

5. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente regionale appartenente al servizio competente in materia di prelievo venatorio, designato dal presidente del Comitato.

6. La durata in carica dei membri del Comitato è di cinque anni, salvo che per i membri di cui al comma 3, lettere a) e b), i quali decadono con la decadenza del loro mandato e sono automaticamente sostituiti dai nuovi titolari dell’incarico.

7. Il Comitato si riunisce, su convocazione del presidente, per esprimere pareri e formulare proposte in relazione all’attività della Regione nelle materie di cui alla presente legge.

8. I pareri e/o le proposte possono essere espressi a maggioranza di voti. I componenti di cui alle lettere c), d) ed e), esprimono un solo voto per rappresentanza, secondo le modalità e i criteri stabiliti con il relativo regolamento interno. In caso di parità prevale quello espresso dal presidente.

9. Le riunioni del Comitato sono convocate in prima e in seconda convocazione. In seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero dei presenti.

10. Ai membri del Comitato è dovuto un gettone di presenza per giornata di seduta pari a 30 euro, unitamente al rimborso delle spese di viaggio ai sensi delle vigenti norme regionali in materia.

11. Le designazioni devono pervenire entro trenta giorni dalla data della notificazione della richiesta; trascorso detto termine, il presidente della Giunta regionale provvede a istituire il Comitato, tenendo conto delle designazioni pervenute e che comunque abbiano raggiunto i 2/3 dei componenti assegnati.

12. I membri del Comitato decadono dall’incarico dopo tre assenze ingiustificate consecutive e sono sostituiti con le modalità di cui al comma 11, da componente nominato da altra associazione appartenente allo stesso settore. Non possono fare parte del Comitato i componenti dei comitati di gestione degli (ATC) pugliesi.

13. I componenti del Comitato in carica alla data di entrata in vigore della presente legge restano in carica ed esercitano le proprie funzioni fino all’insediamento del nuovo Comitato costituito ai sensi del comma 3.

 

     Art. 6. Struttura tecnica regionale Osservatorio faunistico - Centro recupero fauna selvatica in difficoltà

1. Struttura tecnica della Regione Puglia, con funzioni di indirizzo, programmazione e coordinamento, è l’Osservatorio faunistico regionale, con sede a Bitetto (Ba).

2. Nella struttura dell’Osservatorio faunistico regionale opera il Centro recupero regionale fauna selvatica in difficoltà.

3. Le finalità prioritarie dell’Osservatorio faunistico regionale sono le seguenti:

a) coordinamento di tutte le attività delle strutture territoriali dell’Osservatorio faunistico regionale;

b) coordinamento, indirizzo per il funzionamento ottimale dei centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica, di cui all’articolo 10;

c) raccolta di tutti i dati del territorio e della fauna selvatica, censiti anche dagli Osservatori faunistici territoriali, per gli opportuni indirizzi diretti al miglioramento dell’habitat e relativa consistenza della fauna selvatica, sulla base delle linee guida dell’ISPRA;

d) censimento, con la collaborazione delle strutture territoriali dell’Osservatorio faunistica regionale, della fauna selvatica a fini statistici;

e) raccolta dati sui prelievi annuali di fauna selvatica attraverso l’elaborazione dei tesserini regionali;

f) istituzione di corsi, d’intesa con l’ISPRA, ai fini della cattura e dell’inanellamento a scopo scientifico della fauna selvatica;

g) attività di sperimentazione sui riproduttori, per il rifornimento dei centri pubblici territoriali, ai fini istituzionali degli stessi;

h) attività di studio e sperimentazione sulla protezione della fauna autoctona e relativo habitat;

i) sperimentazione sul territorio, ai fini di un miglioramento dell’habitat, per opportuni interventi agricoli per l’alimentazione della fauna selvatica sia stanziale che migratoria;

j) piani di intervento pluriennale, di concerto con l’ISPRA, e programmi annuali di attuazione e funzionamento;

k) supporto tecnico nella redazione del programma e calendario venatorio;

l) attività di consulenza e collaborazione agli ATC e Comitato tecnico faunistico-venatorio regionale.

4. Le finalità prioritarie del Centro recupero regionale fauna selvatica in difficoltà sono le seguenti:

a) coordinamento di tutte le attività dei centri territoriali di prima accoglienza;

b) ricezione, per cure e riabilitazione, di fauna selvatica proveniente dai centri territoriali di prima accoglienza;

c) inanellamento dei soggetti recuperati, prima della reimmissione in libertà;

d) detenzione e riproduzione in cattività o allo stato naturale di soggetti appartenenti a particolari specie, di cui non è stata possibile la riabilitazione al volo;

e) raccolta di tutti i dati e la documentazione, anche con sussidi audiovisivi, relativa a tutti gli esemplari pervenuti presso il Centro recupero regionale fauna selvatica in difficoltà;

f) attività di collegamento e concreta collaborazione con i Centri recupero di altre regioni, allo scopo di migliorare gli interventi di tutela, le tecniche di riabilitazione e di riproduzione.

5. La struttura tecnica regionale è dotata delle seguenti figure professionali:

a) agronomo;

b) biologo;

c) laureato in scienze naturali o biologiche esperto in ornitologia;

d) veterinario;

e) inanellatore autorizzato;

e bis) avvocato esperto in materie faunistico-venatorie.

6. La struttura tecnica regionale è dotata di regolamento interno per il funzionamento della stessa, approvato dalla Giunta regionale.

7. L’Osservatorio faunistico - Centro recupero fauna selvatica in difficoltà è struttura tecnica dell’Assessorato all’agricoltura, risorse agroalimentari, alimentazione, riforma fondiaria, caccia e pesca e foreste, che opera nel rispetto del regolamento di polizia veterinaria di cui all’articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 (Regolamento di polizia veterinaria).

 

CAPO III

PIANIFICAZIONE FAUNISTICO-VENATORIA ISTITUTI DI GESTIONE FAUNISTICO-VENATORIA

 

     Art. 7. Piano faunistico venatorio regionale - Programma annuale di intervento

1. Il territorio agro-silvo-pastorale regionale è soggetto a pianificazione faunistico-venatoria finalizzata, per quanto attiene le specie carnivore, alla conservazione delle effettive capacità riproduttive della loro popolazione e, per le altre specie, al conseguimento delle densità ottimali e alla loro conservazione, mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio.

2. La Regione Puglia adotta la pianificazione di cui al comma 1 mediante destinazione differenziata del territorio, come previsto dalle disposizioni del presente articolo, dotata di rapporto ambientale secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia ambientale.

3. Il territorio agro-silvo-pastorale della Regione Puglia su base regionale è destinato, per una quota non inferiore al 20 per cento e non superiore al 30 per cento, a protezione della fauna selvatica. In dette percentuali sono compresi i territori ove è comunque vietata l’attività venatoria, anche per effetto di altre leggi, ivi comprese la legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e relative norme regionali di recepimento o altre disposizioni.

4. I proprietari o conduttori di fondi, pubblici o privati, che intendessero escludere gli stessi dall’attività venatoria, fermo restando le quote di cui al comma 3, possono presentare istanza alla Regione Puglia per la relativa autorizzazione. L’autorizzazione è rilasciata secondo le modalità e le prescrizioni indicate nel Piano faunistico regionale. Le autorizzazioni hanno validità per un quinquennio e possono essere rinnovate a richiesta. I perimetri dei fondi esclusi dall’attività venatoria, individuati mediante georeferenziazione, dovranno essere dotati di apposita tabellazione.

5. Nei territori di protezione sono vietati l’abbattimento e la cattura di fauna selvatica a fini venatori e sono previsti interventi atti ad agevolare la sosta della fauna selvatica, la riproduzione, la cura della prole.

6. Il territorio agro-silvo-pastorale regionale può essere destinato, nella percentuale massima globale del 15 per cento, a caccia riservata a gestione privata ai sensi dell’articolo 14, a centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale ai sensi dell’articolo 12 e a zone di addestramento cani ai sensi dell’articolo 15.

7. Sul rimanente territorio agro-silvo-pastorale la Regione Puglia promuove forme di gestione programmata della caccia alla fauna selvatica, ai sensi dell’articolo 11.

8. Il piano faunistico-venatorio regionale determina i criteri per la individuazione dei territori da destinare alla costituzione di aziende faunistico-venatorie, di aziende agro-turistico-venatorie e di centri privati di produzione della fauna selvatica allo stato naturale.

9. La Regione Puglia con il piano faunistico venatorio regionale istituisce gli ATC, le oasi di protezione, le zone di ripopolamento e cattura, i centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, le zone di addestramento cani.

10. In deroga a quanto previsto dal comma 9, le zone addestramento cani, i centri privati di produzione selvaggina allo stato naturale, le aziende faunistico-venatorie e le aziende agri-turistico-venatorie possono essere istituite dalla Regione Puglia, su richiesta degli interessati, sino al raggiungimento delle percentuali previste dal piano faunistico regionale, anche successivamente all’approvazione dello stesso.

11. Ad avvenuta pubblicazione del provvedimento approvativo del Piano faunistico-venatorio regionale, il proprietario o il conduttore di un fondo, su cui si intende vietare l’esercizio dell’attività venatoria, deve inoltrare, entro trenta giorni dalla precitata pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Puglia (BURP), al presidente della Giunta regionale richiesta motivata, che sarà esaminata entro sessanta giorni. La richiesta è accolta se non ostacola l’attuazione della pianificazione faunistico-venatoria di cui all’articolo 10 della L. 157/1992; è altresì accolta, in casi specificatamente individuati dalla presente legge, quando l’attività venatoria è in contrasto con l’esigenza di salvaguardia di colture agricole specializzate o a fini di ricerca scientifica. Trascorso il termine di trenta giorni per l’opposizione, il proprietario o conduttore del fondo ricadente nell’ATC sarà ritenuto consenziente all’accesso dei cacciatori per lo svolgimento della sola attività venatoria.

12. Nelle zone non vincolate per l’opposizione manifestata dai proprietari o dai conduttori di fondi interessati ai sensi dell’articolo 7, comma 11, resta in ogni caso precluso l’esercizio della attività venatoria. La Regione Puglia può destinare le suddette aree ad altro uso nell’ambito della pianificazione faunistico-venatoria. La Regione Puglia, in via eccezionale e in vista di particolari necessità ambientali, può disporre la costituzione coattiva di oasi di protezione e di zone di ripopolamento e cattura.

13. Il piano ha durata quinquennale; sei mesi prima della scadenza, la Giunta regionale, previa acquisizione del parere del Comitato tecnico regionale, e del parere della commissione consiliare permanente, approva il piano valevole per il quinquennio successivo.

14. Il piano faunistico-venatorio regionale pluriennale stabilisce altresì:

a) indirizzi per l’attività di vigilanza;

b) misure di salvaguardia dei boschi e pulizia degli stessi al fine di prevenire gli incendi e di favorire la sostae l’accoglienza della fauna selvatica;

c) misure di salvaguardia della fauna e relative adozioni di forma di lotta integrata e guidata per specie,

per ricreare giusti equilibri, seguendo le indicazioni dell’ISPRA;

d) modalità per la determinazione dei contributi regionali rivenienti dalle tasse di concessione regionale, dovuti ai proprietari e/o conduttori agricoli dei fondi rustici, compresi negli ambiti territoriali per la caccia programmata, in relazione all’estensione, alle condizioni agronomiche, alle misure dirette alla valorizzazione dell’ambiente;

e) criteri di gestione per la riproduzione della fauna allo stato naturale nelle zone di ripopolamento e cattura;

f) criteri di gestione delle oasi di protezione;

g) criteri, modalità e fini dei vari tipi di ripopolamento.

15. In attuazione del piano pluriennale, la Giunta regionale approva il programma annuale entro il 30 aprile di ogni anno, sentito il parere del Comitato tecnico regionale di cui all’articolo 5.

16. Il programma provvede:

a) al finanziamento dei programmi di intervento su base provinciale, al coordinamento e controllo degli stessi;

b) alla ripartizione della quota degli introiti derivanti dalle tasse di concessione regionale di cui alla presente legge annualmente assegnata a ogni provincia e Città metropolitana di Bari e/o ATC, in caso di avvali mento o convenzione;

c) alla indicazione del numero massimo dei cacciatori che potrà accedere in ogni ATC per il prelievo di fauna selvatica, nel rispetto degli indici di densità venatoria di ogni ambito territoriale di caccia programmata. Detta densità non potrà comunque essere diversa da quella stabilita dal MIPAAF;

d) alla determinazione della quota richiesta al cacciatore di fauna selvatica, quale contributo di partecipazione alla gestione del territorio, per fini faunistico-venatori ricadenti nell’ambito territoriale di caccia programmata prescelto. Detta quota, determinabile fino al 300 per cento della tassa di concessione regionale, non può superare il 50 per cento per i residenti nella Regione Puglia. I relativi importi sono fissati con il programma venatorio regionale annuale, che stabilisce, altresì, il costo dei permessi giornalieri.

 

     Art. 8. Oasi di protezione

1. Le oasi di protezione sono destinate alla sosta, al rifugio, alla riproduzione naturale della fauna selvatica attraverso la difesa e il ripristino degli habitat per le specie selvatiche dei mammiferi e uccelli di cui esistano o siano esistiti in tempi storici popolazioni in stato di naturale libertà nel territorio regionale.

2. Le oasi di protezione, in particolare:

a) assicurano la sopravvivenza delle specie faunistiche in diminuzione o particolarmente meritevoli di conservazione;

b) consentono la sosta e la produzione della fauna selvatica, con particolare riferimento alla fauna migratoria lungo le principali rotte di migrazione.

3. Nelle oasi di protezione è vietata ogni forma di esercizio venatorio e ogni altro atto che rechi danno alla fauna selvatica.

4. Le oasi sono di norma delimitate da confini naturali e sono segnalate con tabelle recanti la scritta nera su fondo bianco “Oasi di protezione - Divieto di caccia”, con onere a carico della Regione Puglia.

5. Le oasi di protezione hanno durata decennale, salvo revoca.

6. La costituzione delle oasi di protezione è deliberata dalla Regione Puglia, in attuazione del Piano faunistico- venatorio regionale. Con le stesse modalità l’istituzione di oasi può essere revocata qualora non sussistano, per modificazioni oggettive, le condizioni idonee al conseguimento delle finalità specificate.

7. La Regione Puglia nella gestione delle oasi di protezione può avvalersi della collaborazione dei comitati di gestione degli ATC, delle associazioni venatorie, protezionistiche e agricole regolarmente riconosciute.

8. La Regione Puglia, con i programmi annuali, predispone azioni mirate per raggiungere le finalità di cui al comma 2, identificando gli interventi più adeguati per ogni singola zona ed eliminando ogni fattore di disturbo o di danno per la fauna selvatica.

 

     Art. 9. Zone di ripopolamento e cattura

1. Le zone di ripopolamento e cattura sono destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, al suo irradiamento nelle zone circostanti e alla cattura della stessa mediante piani previsti nel programma annuale di intervento per l’immissione sul territorio in tempi e condizioni utili all’ambientamento, fino alla costituzione e stabilizzazione della densità faunistica ottimale per territorio.

2. Le zone di ripopolamento e cattura sono lo strumento di base della programmazione regionale in materia di produzione, incremento, irradiamento e ripopolamento della fauna selvatica, in particolare di quella stanziale.

3. Le zone devono essere costituite su territori idonei allo sviluppo naturale e alla sosta della fauna e non destinati a coltivazioni specializzate o particolarmente danneggiabili da rilevante concentrazione della fauna stessa.

4. Nelle zone di ripopolamento e cattura è vietata ogni forma di esercizio venatorio.

5. Le zone di ripopolamento e cattura devono avere una superficie non inferiore ai ettari 500 e comunque commisurata alle esigenze biologiche delle specie selvatiche principalmente interessate, come da documento orientativo dell’ISPRA, e sono segnalate con tabelle recanti la scritta nera su fondo bianco “Zona di ripopolamento e cattura - Divieto di caccia”.

6. Nelle zone di ripopolamento e cattura sono autorizzate catture ai fini dei ripopolamenti integrativi negli ambiti territoriali per la caccia programmata di cui all’articolo 11, secondo le indicazioni contenute nel Piano faunistico-venatorio regionale. Le catture devono essere compiute in modo da consentire la continuità della riproduzione della fauna selvatica.

7. Le zone di ripopolamento e cattura hanno durata decennale, salvo revoca qualora non sussistano, per modificazioni oggettive, le condizioni idonee al conseguimento delle finalità specifiche.

8. La costituzione delle zone di ripopolamento e cattura è deliberata dalla Regione Puglia in attuazione del Piano faunistico-venatorio regionale.

9. La Regione Puglia nella gestione delle zone di ripopolamento e cattura può avvalersi della collaborazione degli organismi di gestione degli ATC, delle associazioni venatorie, protezionistiche e agricole regolarmente riconosciute.

10. La Regione Puglia con i programmi annuali, predispone azioni mirate per raggiungere le finalità di cui al comma 1, identificando gli interventi più adeguati per ogni singola zona e limitando ogni fattore di disturbo o di danno per la fauna selvatica.

11. Le zone di ripopolamento e cattura possono comprendere centri pubblici di sperimentazione di cui all’articolo 10.

 

     Art. 10. Centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica

1. I centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica, che operano nel rispetto del regolamento di polizia veterinaria di cui all’articolo 24 del d.p.r. 320/1954, sono aree destinate a riprodurre, con metodi sperimentali, esemplari di fauna stanziale allo stato libero al fine della ricostituzione delle popolazioni autoctone, conservandone la naturale selvatichezza.

2. Nel centri pubblici è vietata ogni forma di esercizio venatorio.

3. I centri pubblici, delimitati naturalmente o opportunamente recintati in modo da impedire la fuoriuscita della fauna selvatica, sono segnalati con tabelle recanti la scritta nera su fondo bianco “Centro pubblico per la riproduzione della fauna - Divieto di caccia”.

4. La costituzione dei centri pubblici, in attuazione del Piano faunistico regionale, è deliberata dalla Regione Puglia, che stabilisce i criteri per la gestione.

5. Nei centri pubblici possono essere autorizzate in ogni tempo catture delle specie stanziali protette.

6. Per comprovate esigenze di funzionalità nei centri può essere autorizzato il prelievo della sola selvaggina che risulti non idonea alle azioni di ripopolamento.

7. I centri pubblici allo stato naturale devono utilizzare prioritariamente ambiti protetti di estensione non inferiore a ettari 30.

8. I centri pubblici hanno durata decennale, salvo revoca.

 

     Art. 11. Ambiti territoriali di caccia - ATC

1. La Regione Puglia, sentiti il Comitato tecnico regionale faunistico-venatorio e i comuni interessati, con il Piano faunistico venatorio regionale ripartisce il territorio agrosilvo-pastorale destinato alla caccia programmata ai sensi dell’articolo 7, comma 7, in ambiti territoriali di caccia (ATC) di dimensioni sub-provinciali, possibilmente omogenei e delimitati da confini naturali, nonché rispondenti a esigenze specifiche di conservazione e gestione delle specie di fauna selvatica indicate nel Piano faunistico-venatorio regionale. Gli ATC di dimensioni sub-provinciali possono altresì interessare territori amministrativi di province diverse.

2. Gli ATC sono strutture associative senza scopo di lucro, assimilati agli enti riconosciuti, a cui sono affidati compiti di rilevanza pubblicistica connessi all’organizzazione del prelievo venatorio e alla gestione faunistica del territorio di competenza, finalizzati al perseguimento degli obiettivi stabiliti nel Piano faunistico- venatorio.

3. Ogni ATC è denominato con riferimento alla collocazione geografica. La perimetrazione degli ATC è soggetta a conferma o a revisione quinquennale con la stessa cadenza del Piano faunistico-venatorio regionale e secondo i criteri previsti al comma 1. Detta perimetrazione può essere modificata anche nel corso del quinquennio per motivate esigenze gestionali. La conformazione degli ATC deve tendere a preservare l’unità delle zone umide e delle altre realtà ambientali, ad assicurare una equilibrata fruizione delle opportunità

venatorie del territorio di riferimento, nonché una equilibrata efficienza gestionale e amministrativa, in funzione delle attività e dei compiti da realizzare nel rispetto degli obiettivi regionali della pianificazione faunistico- venatoria e della tutela delle risorse faunistico-ambientali.

4. Negli ATC l’attività venatoria è consentita nei limiti della capienza di cui all’articolo 7, comma 16, lettera c), previo versamento della quota di partecipazione. La stessa può essere derogata limitatamente ai cacciatori residenti nel territorio di riferimento. Le richieste di ammissione annuali all’esercizio venatorio devono indicare obbligatoriamente l’ATC prescelto.

5. Previa verifica di disponibilità sono ammessi cacciatori ospiti residenti nei comuni di altri ATC della Regione Puglia e in altre regioni, quest’ultimi per un numero massimo di quindici giornate. I cacciatori ospiti non possono superare la misura del 100 per cento dei cacciatori residenti nell’ATC di riferimento, così come rivenienti dal dato storico dell’anno precedente e hanno priorità di ammissione i cacciatori residenti nella Regione Puglia; la ulteriore sarà riservata ai cacciatori ospiti residenti in altre regioni, con priorità ai cacciatori nativi della Regione Puglia, in una percentuale massima del 5 per cento da riservarsi nella predetta soglia del 100 per cento. Eventuali posti non utilizzati possono essere trasformati in permessi giornalieri. I cacciatori ospiti versano agli ATC di riferimento una quota di partecipazione, così come determinata nel programma venatorio annuale, pari fino al 50 per cento e fino al 300 per cento della tassa di concessione regionale, rispettivamente se residenti nei comuni di altri ATC della Regione o in altre regioni.

6. Le modalità di rilascio delle autorizzazioni, ove previste, sono riportate nel regolamento di attuazione.

6 bis. Per i cacciatori residenti nella Regione Puglia è consentita la mobilità venatoria gratuita per il solo prelievo di fauna migratoria per numero venti giornate per annata, in ATC diversi da quello di residenza, nei termini e modalità previste dal relativo regolamento di attuazione e/o dal programma e calendario venatorio annuale, fermo restando il previo consenso degli organi di gestione degli ATC.

7. La Giunta regionale approva il nuovo regolamento di attuazione degli ATC sentito il Comitato tecnico regionale faunistico venatorio, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel regolamento devono essere, fra l’altro, previsti:

a) le modalità di costituzione del comitato di gestione degli ATC, la durata in carica, nonché le norme relative alla loro elezione o designazione e ai successivi rinnovi;

b) i compiti per la gestione del territorio destinato alla caccia programmata;

c) le modalità di accesso per l’esercizio venatorio alla fauna migratoria e stanziale per i cacciatori regionali;

d) le modalità di accesso per l’esercizio venatorio alla fauna migratoria per i cacciatori extraregionali;

e) l’osservanza delle norme del calendario venatorio regionale.

8. La durata dei comitati di gestione degli ATC è quinquennale, analogamente al Piano faunistico venatorio regionale. Il comitato di gestione degli ATC è composto da 10 membri.

9. Il comitato di gestione degli ATC garantisce idonee forme di pubblicità dei provvedimenti approvati, compresi i bilanci, mediante pubblicazione on-line.

10. La Regione Puglia ha potere di vigilanza, controllo e coordinamento sull’attività del Comitato di gestione, di cui si avvale per la gestione degli ATC.

11. Al fine di agevolare la realizzazione del nuovo disegno organizzativo degli ATC di cui al presente articolo, il presidente della Giunta regionale, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispone con decreto, su conforme deliberazione della Giunta regionale, lo scioglimento dei comitati di gestione degli attuali ATC e nomina, contestualmente, su proposta dell’assessore all’agricoltura, un commissario straordinario unico per ogni ATC tra il personale regionale o provinciale.

 

     Art. 12. Centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale

1. I centri privati di riproduzione della fauna selvatica, che operano nel rispetto del regolamento di polizia veterinaria di cui all’articolo 24 del d.p.r. 320/1954, sono destinati alla produzione, allo stato naturale, di fauna appartenente alle specie cacciabili per fini di ripopolamento e attività cinofile. I centri devono essere localizzati in ambienti idonei alla specie oggetto di allevamento e devono avere dimensioni tali da assicurare il soddisfacimento delle esigenze biologiche dei selvatici.

2. L’attività di produzione esercitata dal titolare di impresa agricola nell’azienda stessa, organizzata in forma singola, consortile o cooperativa, è considerata agricola a tutti gli effetti.

3. Nei centri privati è vietata ogni forma di esercizio venatorio. È tuttavia consentita la cattura, che può essere compiuta dall’imprenditore o dai suoi dipendenti, fissi o temporanei, per la commercializzazione per fini di ripopolamento e attività cinofile.

4. I centri privati sono segnalati con tabelle recanti la scritta nera su fondo bianco “Centro privato per la riproduzione della fauna selvatica - Divieto di caccia”, poste a cura e a spese dei titolari dei centri.

5. I centri privati hanno durata di cinque anni, salvo rinnovo.

6. La costituzione dei centri privati è autorizzata dalla Regione Puglia in attuazione del piano faunistico- venatorio regionale e sulla base degli indirizzi regionali in materia. Non possono estendersi, comunque, su una superficie complessivamente superiore all’1 per cento del territorio agro-silvo-pastorale del territorio provinciale interessato e sono soggetti a tassa di concessione regionale.

7. Le domande di autorizzazione sono presentate alla Regione dai possessori o conduttori, singoli o associati, ovvero, in mancanza di essi, dai proprietari dei fondi rustici su cui si intende realizzare il centro.

8. Le domande di cui al comma 7 devono essere corredate della planimetria del territorio interessato, dell’atto comprovante il titolo di possesso del fondo rustico, di una relazione illustrativa del programma produttivo che si intende realizzare.

9. I capi prodotti nei centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, prima dell’immissione nel territorio regionale, devono essere muniti di contrassegni di riconoscimento forniti dalla struttura regionale competente e delle certificazioni sanitarie necessarie.

10. I danni causati dalla fauna selvatica prodotta alle colture agricole all’interno dei centri privati e nelle zone limitrofe sono a carico dei concessionari, senza diritto al rimborso o indennizzo.

11. Il provvedimento di costituzione dei centri privati è revocato con effetto immediato qualora la gestione e il funzionamento non siano corrispondenti alle prescrizioni contenute nel regolamento o per mancato funzionamento del centro stesso per un anno continuativo.

12. Le modalità di gestione e di funzionamento sono determinate da apposito regolamento.

13. Il controllo sull’attività di gestione spetta alla Regione.

 

     Art. 13. Allevamenti e detenzione della fauna a scopo alimentare, per ripopolamento, a scopo ornamentale e amatoriale, richiami vivi per la caccia da appostamento

1. La Regione Puglia regolamenta, nel rispetto del regolamento di polizia veterinaria di cui all’articolo 24 del d.p.r. 320/1954:

a) gli allevamenti di fauna selvatica a scopo alimentare;

b) gli allevamenti di fauna selvatica con fini di ripopolamento, attività cinofile e richiami per la caccia da appostamento consentito;

c) gli allevamenti e/o la detenzione di fauna selvatica, a scopo ornamentale ed amatoriale;

d) gli allevamenti dei cani da caccia, nel rispetto delle competenze dell’Ente nazionale della cinofilia italiana.

2. Le autorizzazioni per gli allevamenti di cui al comma 1, lettere a) e b), soggetti a tassa di concessione regionale sono rilasciate dalla Regione Puglia; gli allevamenti di cui alle lettere c) e d) sono oggetto di mera segnalazione alla Regione Puglia.
3. La Regione Puglia regola menta, inoltre, nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, la vendita e la detenzione di uccelli allevati appartenenti alle specie cacciabili, nonché il loro uso in funzione di richiami della caccia da appostamento. Nella predetta normativa la Regione Puglia deve prevedere la regolamentazione per l’acquisto e l’allevamento del falco, quale mezzo di caccia anche proveniente dall’estero.

 

     Art. 14. Aziende faunistico-venatorie, aziende agri-turistico-venatorie

1. La Regione Puglia, su richiesta degli interessati e sentito il parere dell’ISPRA, può, nel limite massimo del 10 per cento del territorio agro-silvo-pastorale provinciale, di cui il 5 per cento per le aziende faunistico- venatorie e il 5 per cento per le aziende agrituristiche venatorie:

a) autorizzare l’istituzione di aziende faunistico-venatorie senza fini di lucro, soggette a tasse di concessione regionale, per prevalenti finalità naturalistiche e faunistiche, con particolare riferimento alla tipica fauna acquatica ed appenninica. Dette autorizzazioni devono essere corredate di programmi di conservazione e di ripristino ambientale al fine di garantire l’obiettivo naturalistico e faunistico. Nelle aziende faunistico-venatorie, l’esercizio venatorio è consentito solo al titolare o a chi da questo autorizzato all’abbattimento di fauna selvatica cacciabile ai sensi della presente legge e nelle giornate indicate nel calendario venatorio secondo i piani di assestamento e abbattimento. Nelle aziende faunistico-venatorie non è consentito immettere o liberare fauna selvatica successivamente alla data del 31 agosto. La richiesta di concessione per l’istituzione deve essere accompagnata da una relazione tecnica recante il programma di conservazione e di ripristino ambientale;

b) autorizzare l’istituzione di aziende agri-turistico-venatorie, ai fini di impresa agricola, soggette a tasse di concessione regionale, nelle quali sono consentite l’immissione e l’abbattimento per tutta la stagione venatoria di fauna di allevamento.

Nelle aziende agri-turistico-venatorie l’abbattimento è consentito solo al titolare o a chi da questi autorizzato.

2. Le aziende agri-turistico-venatorie devono:

a) essere preferibilmente situate nei territori di scarso rilievo ambientale e faunistico;

b) coincidere preferibilmente con il territorio di una o più aziende agricole ricadenti in aree ad agricoltura svantaggiata oppure dismesse da interventi agricoli.

3. La domanda di concessione per l’istituzione di aziende agri-turistico-venatorie è presentata da un imprenditore agricolo dei fondi rustici su cui si intende costruire l’azienda.

4. Le aziende agri-turistico-venatorie nelle zone umide e vallive possono essere autorizzate se comprendono bacini artificiali e utilizzano per l’attività venatoria fauna acquatica di allevamento nel rispetto delle convenzioni internazionali.

5. Nelle aziende agri-turistico-venatorie sono consentite, anche dopo la stagione venatoria, prove cinofile con o senza abbattimento di fauna allevata delle specie cacciabili, previa autorizzazione della Regione Puglia.

6. L’esercizio dell’attività venatoria nelle aziende di cui al comma 1 è consentito nel rispetto della presente legge, con esclusione dei limiti di cui all’articolo 19, comma 6; per quanto riguarda le aziende agri-turistico- venatorie è vietato l’abbattimento di fauna selvatica, mentre sono esclusi i limiti di capi abbattibili trattandosi di fauna delle specie cacciabili, allevate in batteria.

7. La Regione Puglia, con apposito regolamento, disciplina le relative modalità di costituzione, gestione e funzionamento nel rispetto, per i casi dovuti, del regolamento di polizia veterinaria di cui all’articolo 24 del d.p.r. 320/1954.

8. Le aziende faunistico-venatorie di cui al comma 1 non possono avere una superficie inferiore a ettari 100 per le vallive e a ettari 300 per le altre e superiore a ettari 1500 e hanno una durata di nove anni, salvo revoca o richiesta di rinnovo o disdetta. Le aziende agri-turistico-venatorie non possono avere una superficie inferiore a ettari 100 per le vallive e a ettari 300 per le altre e superiore a ettari 1500 e hanno una durata di cinque anni, salvo revoca o richiesta di rinnovo o disdetta.

9. Le aziende di cui al comma 8 devono essere distanti almeno metri 500 tra loro; le distanze dalle zone protette (oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura, centri pubblici di riproduzione) devono essere di metri 300 per le aziende faunistico-venatorie e di metri 500 per le aziende agri-turistico-venatorie. Le aziende faunistico-venatorie già istituite alla data di entrata in vigore della presente legge sono esentate dal rispetto delle suddette distanze.

10. La tabellazione delle aziende di cui al comma 1 è a cura e spese delle stesse.

11. Nelle aziende di cui al comma 1 la vigilanza venatoria è affidata al personale dipendente dalle stesse, nonché al personale regionale preposto alle attività di vigilanza.

 

     Art. 15. Zone per l’addestramento, l’allenamento e le gare cinofile

1. La Regione Puglia istituisce, nei limiti del 4 per cento del territorio agro-silvo-pastorale determinato su base provinciale, le zone di cui all’articolo 7, comma 6, destinate all’allenamento, all’addestramento e alle gare di cani da caccia. Le gare di cani da caccia possono svolgersi sia su fauna selvatica senza abbattimenti sia su fauna di allevamento, appartenente a specie cacciabili, con abbattimento.

2. La Regione Puglia stabilisce i periodi delle attività previste al comma 1 con il piano faunistico venatorio regionale di cui all’articolo 7.

3. La Regione Puglia affida la gestione delle zone ad associazioni cinofile riconosciute e ad associazioni venatorie o a imprenditori agricoli singoli o associati.

4. Le zone di cui al comma 1 si suddividono in zone di tipo A e di tipo B.

5. Le zone di tipo A, di estensione ricompresa tra ettari 100 ed ettari 1000 e in terreni non soggetti a coltura intensiva, sono destinate esclusivamente all’addestramento in presenza di fauna immessa senza abbattimento per tutto il periodo dell’anno. Nelle stesse, inoltre, si svolgono, sempre senza abbattimento, le prove cinofile a livello nazionale ed internazionale.

6. Le zone di tipo B, di estensione ricompresa tra ettari 10 ed ettari 100 e in terreni non soggetti a coltura intensiva, sono destinate all’addestramento o a gare cinofile con abbattimento di fauna riprodotta in batteria e che non sia prole di fauna selvatica e limitatamente alle specie cacciabili: quaglia, fagiano, starna, lepre e ungulati per tutto l’anno, anche nel periodo di caccia chiusa.

7. Le prove cinofile, nel rispetto dei regolamenti dell’ENCI, a livello nazionale e internazionale, senza l’abbattimento di fauna, sono consentite, inoltre, previo nulla-osta dell’organo di gestione competente e contestuale comunicazione alla Regione Puglia:

a) negli ATC;

b) nelle aziende faunistico-venatorie;

c) nelle zone demaniali;

c bis) nelle zone di ripopolamento e cattura.

Le prove cinofile del presente comma possono essere espletate fuori dal periodo da aprile a luglio.

8. Nelle aziende agri-turistico-venatorie, con la chiusura della stagione venatoria, è consentito svolgere tutte le prove cinofile su fauna allevata in batteria e con le modalità di cui al comma 7, ivi comprese le gare con abbattimento.

9. L’allenamento dei cani da caccia in periodo di pre-apertura dell’attività venatoria è consentito in periodo previsto dal calendario venatorio regionale.

10. Le concessioni delle zone di cui al presente articolo hanno durata quinquennale, salvo rinnovo, revoca o disdetta.

11. La Regione Puglia, con regolamento, disciplina le modalità di costituzione e gestione delle zone di addestramento cani nel rispetto, per i casi dovuti, del regolamento di polizia veterinaria di cui all’articolo 24 del d.p.r. 320/1954.

 

     Art. 16. Terreni del demanio

1. I terreni del demanio regionale, qualora presentino favorevoli condizioni, possono essere adibiti, in ordine prioritario, in centri pubblici per la produzione della fauna, oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura.

2. L’utilizzazione ai fini di cui al comma 1 è definita dalla Regione Puglia.

3. La gestione tecnica dei terreni demaniali per quanto concerne gli aspetti faunistico-ambientali spetta alla Regione Puglia che può avvalersi della collaborazione delle riconosciute associazioni venatorie e ambientalistiche, nonché degli ATC.

4. La Regione Puglia può inoltrare richiesta allo Stato o ad altri enti pubblici per ottenere concessioni in uso di terreni in loro possesso per i fini di cui al presente articolo.

 

     Art. 17. Tabellazione

1. Le tabelle menzionate nella presente legge, da apporre al fine della identificazione delle zone sottoposte a particolare vincolo, devono essere predisposte e collocate con le seguenti modalità:

a) devono essere delle dimensioni di centimetri 25 x 33;

b) devono avere scritta nera sul fondo bianco per la delimitazione delle zone in cui è disposto un divieto di caccia e scritta rossa su fondo bianco in tutti gli altri casi;

c) devono essere collocate lungo tutto il perimetro della zona interessata su pali a una altezza non inferiore a metri 2 e a una distanza di metri 100 l’una dall’altra e comunque in modo che siano visibili le due contigue. Devono essere comunque visibili da almeno metri 30 di distanza;

d) devono essere collocate anche nei confini perimetrali interni quando nelle zone interessate si trovano terreni che non sono in esso compresi o le medesime sono attraversate da strade pubbliche di larghezza superiore a metri 3; ove la larghezza della strada sia inferiore a tale misura è sufficiente l’apposizione di una tabella agli ingressi;

e) quando si tratta di terreni vallivi, laghi o specchi d’acqua le tabelle possono essere collocate su natanti ancorati al fondo e devono emergere almeno centimetri 50 dal livello dell’acqua;

f) quando il confine coincide con un corso d’acqua l’apposizione delle tabelle deve essere attuata in modo tale da comprendere il corso d’acqua stesso;

g) quando segnalano divieti temporanei di caccia devono contenere l’indicazione precisa della data d’inizio e termine del divieto;

h) devono essere mantenute sempre in buono stato di conservazione e leggibilità.

 

     Art. 18. Introduzione di fauna selvatica dall’estero - immissioni faunistiche

1. L’introduzione di fauna selvatica viva dall’estero, solo se appartenente a specie autoctone, può effettuarsi a scopo di ripopolamento e miglioramento genetico.

2. Le autorizzazioni per l’introduzione di fauna selvatica dall’estero sono rilasciate dal MIPAAF su parere dell’ISPRA e nel rispetto delle convenzioni internazionali e di quanto previsto dall’articolo 20, comma 3, della L. 157/1992.

3. Dette autorizzazioni possono essere rilasciate unicamente a ditte che dispongono di adeguate strutture e attrezzature per ogni singola specie, al fine di garantire i controlli sanitari ufficiali e i periodi di ambientamento.

4. I ripopolamenti devono avere carattere transitorio per far posto progressivamente a una gestione faunistico- venatoria, basata sul prelievo oculato di risorse faunistico-naturali, incentivando la produzione della fauna.

5. I criteri, le modalità e i fini dei vari tipi di ripopolamento sono stabiliti dal piano faunistico-venatorio regionale di cui all’articolo 7, comma 14, lettera g). Le immissioni di fauna selvatica devono essere effettuate secondo tempi e modalità idonei a consentire la sopravvivenza e la riproduzione e a evitare danni alle produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo.

6. I programmi di cattura nelle zone protette e per i ripopolamenti in altri ambiti sono previsti nel piano faunistico venatorio regionale programma annuale di cui all’articolo 7.

7. L’immissione di fauna a scopo di ripopolamento può essere compiuta dal comitato di gestione dell’ATC e dal titolare dell’azienda faunistico-venatoria, limitatamente ai terreni in concessione, esclusivamente con esemplari delle specie previste nel piano faunistico-venatorio regionale, previa autorizzazione della Regione Puglia, entro il 30 aprile. In deroga a detto termine, sulla base di specifici piani debitamente motivati, gli ATC o titolari di azienda faunistico-venatoria potranno essere autorizzati all’immissione di fauna a scopo di reintroduzione entro il 30 giugno. Il termine del 30 aprile previsto dal primo periodo è prorogato per l’anno 2020 al 30 luglio e per l'anno 2022 al 30 giugno.

8. Al fine di prevenire la diffusione di malattie infettive e di garantire l’idoneità della fauna selvatica destinata al ripopolamento, i capi provenienti da allevamenti nazionali o introdotti dall’estero devono essere sottoposti al controllo sanitario, all’origine, a cura del servizio veterinario della azienda sanitaria locale (ASL) competente, il quale rilascia l’autorizzazione all’immissione. Qualora la liberazione non avvenga nel territorio della ASL, di prima destinazione degli animali, il servizio veterinario di tale ASL, provvede a dare comunicazione alla ASL, competente per l’area di liberazione dell’inoltro della fauna, al fine di consentire i controlli veterinari. Il servizio veterinario della ASL competente per il territorio di liberazione trasmette ai responsabili dell’immissione in libertà della fauna l’autorizzazione corredata delle eventuali specifiche disposizioni.

 

CAPO IV

ATTIVITÀ VENATORIA

 

     Art. 19. Esercizio venatorio - limiti e modi

1. L’attività venatoria, svolta in base a una concessione che lo Stato rilascia ai cittadini che la richiedono, non deve contrastare con l’esigenza di conservazione delle specie di fauna selvatica e non deve arrecare danno effettivo alle produzioni agricole.

2. Ai fini dell’esercizio dell’attività venatoria è altresì necessario il possesso di apposito tesserino rilasciato dalla regione di residenza, con i criteri di cui all’articolo 22, ove sono indicate le specifiche norme inerenti al calendario regionale nonché le forme di cui al comma 6 del presente articolo e gli ambiti territoriali di caccia ai quali poter accedere e praticare l’attività venatoria.

3. Costituisce esercizio venatorio ogni atto diretto all’abbattimento o alla cattura di fauna selvatica mediante l’impiego dei mezzi di cui all’articolo 29.

4. E’ considerato altresì esercizio venatorio il vagare o il soffermarsi con i mezzi di cui all’articolo 29 o in attitudine di ricerca della fauna selvatica o di attesa della medesima per abbatterla.

5. Ogni altro modo di abbattimento è vietato, salvo che non avvenga per caso fortuito o per forza maggiore.

6. Fatto salvo l’esercizio venatorio con l’arco o con il falco, l’esercizio venatorio può essere praticato in via esclusiva in una delle seguenti forme:

a) da appostamento fisso;

b) nell’insieme delle altre forme di attività venatoria consentite dalla presente legge e praticate nel rimanente territorio destinato all’attività venatoria programmata.

7. La fauna selvatica abbattuta durante l’esercizio venatorio nel rispetto delle disposizioni della presente legge appartiene a colui che l’ha cacciata. Il cacciatore che per primo ha scovato la fauna ha diritto di inseguirla senza interferenze da parte di altri cacciatori.

8. È vietata la cattura della fauna con mezzi e per fini diversi da quelli previsti dalla presente legge.

9. Le norme di cui al presente articolo e successivi si applicano anche per l’esercizio della caccia mediante l’uso dell’arco e del falco.

10. Non costituisce esercizio venatorio la presenza sul posto di caccia, un’ora prima dell’inizio dell’attività venatoria o un’ora dopo la chiusura degli orari di caccia, per attendere ai lavori preparatori all’esercizio venatorio o di rimozione dopo lo stesso (appostamento temporaneo), sempre che l’arma sia scarica e in custodia nel fodero.

11. Non costituisce esercizio venatorio lo spostamento da o per il posto di caccia prima o dopo l’orario consentito se l’arma in possesso del cacciatore risulta scarica e in custodia nel fodero.

 

     Art. 20. Documenti venatori

1. L’attività venatoria è consentita, a parità di diritti e di doveri, a chiunque abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito dei seguenti documenti:

a) licenza di porto di fucile per uso caccia, rilasciata dall’Autorità di Polizia di Stato (PS);

b) tesserino regionale;

c) attestato di versamento della tassa di concessione governativa;

d) attestato di versamento della tassa di concessione regionale;

e) polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi derivante dall’uso delle armi o degli arnesi utili all’attività venatoria, nonché polizza assicurativa per infortuni correlata all’esercizio dell’attività venatoria con i massimali previsti dal vigente articolo 12, comma 8, della L. 157/1992, e successivi aggiornamenti. In caso di sinistri, colui che ha subito il danno può procedere ad azione diretta nei confronti della compagnia di assicurazione presso la quale colui che ha causato il danno ha contratto la relativa polizza.

 

     Art. 21. Licenza di porto di fucile per uso caccia

1. La licenza di porto di fucile per uso di caccia, necessaria anche per praticare l’attività venatoria mediante uso dell’arco o del falco, è rilasciata in conformità delle leggi di PS; ha validità su tutto il territorio nazionale e consente l’esercizio venatorio nel rispetto delle norme statali e regionali vigenti in materia.

2. Il primo rilascio avviene dopo che il richiedente ha conseguito l’abilitazione all’esercizio venatorio.

3. L’abilitazione all’esercizio venatorio è necessaria, oltre che per il primo rilascio della licenza, anche per il rinnovo della stessa in caso di revoca.

4. La licenza di porto d’armi per uso di caccia ha durata di sei anni e può essere rinnovata su domanda del titolare, corredata di un nuovo certificato medico di idoneità di data non anteriore a novanta giorni dalla domanda stessa.

5. Nei dodici mesi successivi al rilascio della prima licenza il cacciatore può praticare l’esercizio venatorio solo se accompagnato da cacciatore in possesso di licenza rilasciata da almeno tre anni prima e che non abbia commesso violazione alle norme della presente legge comportanti la sospensione o la revoca della licenza.

 

     Art. 22. Tesserino venatorio regionale

1. Ai fini dell’esercizio dell’attività venatoria è necessario il possesso del tesserino venatorio regionale,

stampato a cura della Regione Puglia in conformità di un modello predisposto dal competente Assessorato regionale.

2. Il tesserino, valido su tutto il territorio nazionale, esente da marca da bollo, è distribuito a titolo gratuito dalla Regione Puglia, tramite il comune di residenza del richiedente, dietro esibizione dei seguenti documenti in originale o fotocopia degli stessi non autenticata, che sarà acquisita dal precitato comune:

a) licenza di porto di fucile per uso caccia;

b) certificato di residenza in carta libera o altro documento legale certificante la residenza;

c) attestazione dei versamenti delle vigenti tasse di concessione statale e regionale;

d) attestazione da cui risulti l’avvenuta stipulazione delle polizze di assicurazione di cui all’articolo 20, lettera e);

e) eventuale attestazione di versamento della quota di partecipazione alla gestione dei territori compresi nell’ATC in cui si intende esercitare l’attività venatoria ai sensi del comma 4.

3. Il tesserino regionale ha validità per una stagione venatoria ed è sospeso o revocato in caso di sospensione o revoca della licenza di porto d’armi per uso di caccia.

4. Il comune di residenza preposto alla consegna del tesserino regionale compila la parte di propria competenza. Il tesserino è personale e riporta l’indicazione della forma di caccia prescelta fra quelle di cui all’articolo 19, comma 6 e dell’ATC a cui il cacciatore è iscritto, previa presentazione, in originale o fotocopia, del versamento e relativa autorizzazione.

5. Ai cittadini stranieri e italiani residenti all’estero può essere rilasciato il tesserino regionale purché in regola con le disposizioni di cui al decreto ministeriale 5 giugno 1978 {Modalità per l’introduzione, la detenzione, il porto e il trasporto all’interno dello Stato di armi temporaneamente importate e determinazione del numero massimo di armi di cui è ammessa l’importazione temporanea) e successive modificazioni e/o integrazioni e previo pagamento dell’intera tassa di concessione regionale e dell’assicurazione per la responsabilità civile nelle forme e nei modi di cui all’articolo 20.

6. I cacciatori sono tenuti a riconsegnare al comune competente entro il 20 marzo il tesserino venatorio regionale della stagione ultimata, previo rilascio di ricevuta, condizione questa per richiedere il nuovo tesserino.

7. In caso di deterioramento o smarrimento, il titolare, per ottenere il duplicato, deve rivolgersi al comune di residenza. In caso di smarrimento deve dimostrare di aver provveduto alla denuncia dell’avvenuta perdita all’Autorità di PS.

8. Il titolare deve annotare in modo indelebile, negli appositi spazi, i giorni di caccia e i capi di fauna abbattuti, secondo le modalità previste dal calendario venatorio regionale.

9. I comuni, entro trenta giorni dalla raccolta dei tesserini regionali, provvedono all’inoltro degli stessi all’Osservatorio faunistico regionale.

 

     Art. 23. Abilitazione venatoria

1. L’abilitazione all’esercizio venatorio è necessaria per il rilascio della prima licenza di porto di fucile nonché per il rinnovo in caso di revoca.

2. L’aspirante cacciatore consegue l’attestato di abilitazione all’esercizio venatorio a seguito di esami pubblici dinanzi a una apposita commissione composta da esperti qualificati, ritenuti tali dal soggetto che li designa, in ciascuna delle materie di cui all’articolo 24, dopo aver presentato domanda all’ufficio regionale territorialmente competente, con allegati i seguenti documenti:

a) certificato di residenza;

b) certificato medico di idoneità all’esercizio venatorio, rilasciato ai sensi della normativa vigente, in data non anteriore a sessanta giorni rispetto alla data della domanda;

c) ricevuta di versamento della quota di partecipazione di cui al comma 3.

3. Ogni candidato è tenuto a versare alla Regione Puglia, quale rimborso spese di esame, un importo fissato dalla stessa medesima in misura non superiore a euro 50. In caso di ripetizione dell’esame, il candidato deve versare, per ogni seduta, un importo di euro 20. Detti importi sono utilizzati dalla Regione Puglia anche per far fronte alle spese per l’esame, ivi compresi gli ausili didattici nonché il rilascio dell’attestato di abilitazione all’esercizio venatorio.

 

     Art. 24. Esame di abilitazione venatoria

1. Gli esami di abilitazione venatoria devono riguardare nozioni nelle seguenti materie:

a) legislazione venatoria;

b) zoologla applicata alla caccia con prove pratiche di riconoscimento delle specie cacciabili;

c) armi e munizioni da caccia, loro uso e relativa legislazione;

d) tutela della natura e principi di salvaguardia della produzione agricola;

e) norme di pronto soccorso.

2. Al fine di favorire la preparazione dei candidati, la Regione Puglia provvede alla stampa di apposito testo di esame da consegnare ai candidati al momento della presentazione della domanda.

 

     Art. 25. Prove d’esame e ripetizione dell’esame

1. L’aspirante cacciatore per essere ammesso all’esame di abilitazione deve superare una prova preliminare consistente nel rispondere per iscritto a un questionario di trenta domande sotto forma di quiz predisposto dal competente Assessorato della Regione Puglia.

2. L’aspirante cacciatore deve indicare le risposte esatte.

3. Qualora commetta oltre sei errori, l’aspirante cacciatore dovrà ripetere la prova preliminare non prima che siano trascorsi due mesi.

4. Superata positivamente la prova preliminare, l’aspirante cacciatore deve dimostrare, nel corso di un colloquio con la commissione esaminatrice, di aver assimilato il programma d’esame e deve superare, altresì, una prova pratica di riconoscimento della fauna stanziale e migratoria cacciabile e relativa modalità di caccia, nonché una prova pratica sulle armi comprendente lo smontaggio, il rimontaggio e il maneggio del fucile da caccia.

5. La commissione, collegialmente, esprime la propria valutazione di idoneità; il relativo attestato viene rilasciato a firma del presidente e del segretario della commissione.

6. La valutazione della commissione è definitiva e inappellabile.

7. Il candidato non idoneo potrà sostenere un nuovo esame non prima di due mesi.

 

     Art. 26. Commissioni per l’abilitazione all’esercizio venatorio

1. Le commissioni per l’abilitazione all’esercizio venatorio di cui all’articolo 25 sono istituite con decreto del presidente della Giunta regionale, su base provinciale. Esse hanno sede presso gli uffici regionali territorialmente competenti.

2. Ciascuna commissione é composta da:

a) un componente nominato dalla Regione Puglia, esperto in legislazione venatoria, che assume la presidenza della Commissione;

b) un laureato in scienze biologiche o scienze naturali esperto in vertebrati omeotermi, nonché un supplente, designati dal Presidente della Regione Puglia;

c) un esperto in armi e munizioni da caccia e relativa legislazione, nonché un supplente, designati dal Presidente della Giunta regionale;

d) un esperto in norme di pronto soccorso, nonché un supplente, designati dal Presidente della Giunta regionale;

e) sei esperti in legislazione venatoria, regole comportamentali del cacciatore, cinofilia venatoria, nozioni di zoologia applicata alla caccia, nonché tre supplenti, designati dalle associazioni venatorie a livello provinciale;

f) due esperti in principi di salvaguardia delle produzioni agricole, nonché due supplenti designati dalle organizzazioni professionali degli imprenditori agricoli a livello provinciale;

g) un esperto in tutela dell’ambiente, nonché un supplente, designati dalle associazioni naturalistiche-protezionistiche a livello provinciale.

3. Svolge le funzioni di segretario di ciascuna commissione un dipendente amministrativo designato dalla Regione Puglia appartenente alla sezione competente in materia di caccia.

4. I componenti delle commissioni rimangono in carica cinque anni.

5. In caso di dimissioni, vacanza di posto o sostituzione da parte dell’associazione designante, il componente nominato in sostituzione dura in carica fino alla scadenza del periodo di nomina del membro che ha sostituito.

6. Ai componenti delle commissioni per l’abilitazione all’esercizio venatorio è dovuto, a carico della Regione Puglia, un gettone di presenza per giornata di seduta pari a euro 60, unitamente al rimborso delle spese di viaggio.

7. Le Commissioni sono validamente insediate dal Presidente con la presenza di almeno sei componenti che rappresentino tutte le categorie di cui al comma 2, lettere b), c), d), e), f) e g).

8. In caso di assenza o impedimento del presidente, le sue funzioni sono svolte dal più anziano di età.

9. Ciascuna commissione può articolarsi in due commissioni paritetiche presiedute dal presidente.

10. Gli esperti previsti al comma 2, lettere e), f) e g) sono designati dalle associazioni venatorie, agricole e naturalistiche-protezionistiche,regolarmente riconosciute e maggiormente rappresentative sul territorio provinciale.

 

     Art. 27. Registro dei cacciatori

1. Presso la Regione Puglia viene tenuto un registro dei cacciatori operanti annualmente in Puglia.

2. Su apposite schede sono riportati tutti i dati relativi al rilascio del tesserino venatorio regionale e dei permessi rilasciati ai cacciatori extraregionali, nonché le eventuali sanzioni in materia venatoria comminate al titolare, ai fini della graduazione delle stesse in caso di recidiva.

 

     Art. 28. Specie cacciabili e periodi di caccia

1. L’esercizio venatorio è consentito per le specie di fauna selvatica e nei periodi indicati dall’articolo 18 della L. 157/1992 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Con il calendario venatorio, i termini temporali di cui al comma 1 possono essere modificati per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali.

3. I termini devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre e il 31 gennaio dell’anno, nel rispetto dell’arco temporale massimo indicato al comma 1. La Regione Puglia, sulla base di preventiva predisposizione dei piani faunistico-venatori e, ferme restando le disposizioni relative agli ungulati, può posticipare, non oltre la prima decade di febbraio, i termini di cui al presente comma in relazione a specie determinate, con l’obbligo di acquisire il preventivo parere espresso dall’ISPRA, al quale deve uniformarsi. Tale parere, sentito l’Osservatorio faunistico regionale, è reso entro e non oltre trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

4. Sulla base di piani di abbattimento selettivi approvati dalla Regione Puglia, la caccia di selezione agli ungulati può essere autorizzata secondo i termini e le modalità riportate nel relativo regolamento regionale.

5. Il prelievo venatoria della specie cinghiale, effettuato con la modalità della caccia in forma collettiva, è disciplinato da apposito regolamento regionale, i cui termini sono vincolanti per i successivi provvedimenti degli ATC.

6. L’esercizio venatorio è vietato per ogni singola specie durante il ritorno al luogo di nidificazione, durante il periodo della nidificazione e durante le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli.

 

     Art. 29. Mezzi di caccia

1. L’attività venatoria è consentita con l’uso di:

a) fucile con canna ad anima liscia, fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con colpo in canna e caricatore contenente, tramite anche un apposito accorgimento tecnico fisso, non più di due cartucce, di calibro non superiore al dodici;

b) fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40;

c) fucile combinato, a due e tre canne, di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al dodici e una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6.

2. È consentito, altresì, l’uso dell’arco e del falco.

3. Per la caccia con il falco devono essere utilizzati solo esemplari riprodotti o allevati in cattività in conformità alle leggi vigenti, alle convenzioni internazionali, alle direttive comunitarie e allo specifico regolamento regionale.

4. L’allenamento e l’addestramento dei falchi in periodi di caccia chiusa può avvenire previo rilascio di apposito permesso da parte della Regione Puglia ed esclusivamente su fauna di allevamento e secondo le modalità indicate nel già citato regolamento.

5. Chi esercita la caccia con l’arco o con il falco deve essere munito del porto darmi.

6. La caccia con l’arco è consentita soltanto per l’abbattimento di ungulati e deve essere effettuata con l’arco di libraggio non inferiore a libbre 45 e con frecce autofrenanti nei tiri in elevazione e per i tiri non in elevazione la lama deve avere una larghezza minima di millimetri 22 e in ogni caso corrispondente a gradi 145.

7. Il titolare della licenza di porto di fucile per uso di caccia è autorizzato, durante l’esercizio venatorio, a portare, oltre le armi da sparo, l’arco o il falco, anche utensili da punta e da taglio, atti alle esigenze venatorie nonché ad avvalersi dell’ausilio del cane e dei richiami vivi consentiti dalla presente legge per la caccia da appostamento.

8. È vietato, durante l'esercizio venatorio, usare, a fini di richiamo acustico, registratori o strumenti elettromagnetici e similari con o senza amplificazione del suono.

9. Sono vietate, altresì, le armi ad aria o altri gas compressi nonché tutte le armi e tutti i mezzi per l’esercizio venatorio non esplicitamente ammessi dal presente articolo.

10. I bossoli delle cartucce devono essere recuperati dal cacciatore prima di lasciare il luogo di caccia.

 

     Art. 30. Calendario venatorio regionale

1. La Regione Puglia regola menta l’esercizio dell’attività venatoria con il calendario venatorio regionale, pubblicato entro e non oltre il 15 giugno di ogni anno. In caso di mancata pubblicazione entro il 15 giugno, resta in vigore quello dell’annata venatoria precedente finché non viene pubblicato il nuovo calendario venatorio.

2. Il calendario venatorio regionale, predisposto sulla base delle proposte formulate dal Comitato tecnico faunistico regionale di cui all’articolo 5, è deliberato dalla Giunta regionale, sentito l’ISPRA ed è pubblicato sul BURP.

3. Il calendario venatorio stabilisce, in particolare:

a) le specie di mammiferi e uccelli cacciabili nei periodi consentiti;

b) il numero massimo di giornate di caccia settimanali e nei diversi periodi;

c) il carniere massimo giornaliero di fauna migratoria e stanziale;

d) il carniere massimo stagionale per particolari specie di fauna stanziale gestita nell’ATC;

e) i periodi e i territori di allenamento dei cani da caccia nei giorni che precedono la stagione venatoria;

f) le modalità di impiego dei cani da caccia durante la stagione venatoria.

4. Il numero delle giornate di caccia settimanali non può essere superiore a tre.

5. Può essere consentita la libera scelta al cacciatore, escludendo i giorni di martedì e venerdì nei quali l’esercizio venatorio è in ogni caso sospeso.

6. Fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì, la Regione Puglia, sentito l’ISPRA e tenuto conto delle consuetudini locali, può, anche in deroga ai commi 4 e 5, regolamentare diversamente l’esercizio venatorio da appostamento fisso o temporaneo alla fauna selvatica migratoria nei periodi intercorrenti fra il 1° ottobre e il 30 novembre.

7. In ciascuna giornata di caccia è consentito l’abbattimento, per ogni titolare di licenza, del seguente numero massimo di capi:

a) selvaggina stanziale: due capi, di cui una sola lepre, fatta eccezione per gli ungulati il cui numero non può superare un capo annuale; per la specie cinghiale è consentito l’abbattimento di un capo per giornata di caccia nonché secondo le disposizioni di cui allo specifico regolamento regionale;

b) selvaggina migratoria: venti capi, di cui al massimo dieci colombacci. Dieci fra palmipedi trampolieri e rallidi, tre beccacce.

8. La caccia è consentita da un’ora prima del sorgere del sole fino al tramonto. La caccia di selezione agli ungulati è consentita fino ad un’ora dopo il tramonto.

9. La Regione Puglia, sentite le proposte di cui al comma 2, con il calendario venatorio può autorizzare una o più ATC ad anticipare l’esercizio venatorio a norma dell’articolo 28, commi 2 e 3, in base alla predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori che comprendano:

a) numero capi abbattibili per ogni specie e per ogni giornata di caccia;

b) individuazione dei territori ove la caccia è consentita;

c) caratteristiche dei cacciatori ammissibili;

d) modalità di caccia.

10. Il calendario venatorio regionale può contenere norme che prevedano il divieto, anche temporaneo, dell’esercizio venatorio in zone caratterizzate da intenso fenomeno turistico, nonché norme che prevedano il divieto temporaneo di praticare particolari attività escursionistiche che arrechino disturbo alla riproduzione di specie particolarmente protette.

 

     Art. 31. Controllo della fauna e divieti temporanei di caccia

1. La Regione Puglia provvede al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia. Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l’utilizzo di metodi ecologici su parere dell’ISPRA. L’attività di controllo della fauna non costituisce esercizio venatorio.

2. La Regione Puglia attua le variazioni all’elenco delle specie cacciabili emanate dal presidente del Consiglio dei ministri, come previsto dall’articolo 18, comma 3, della L. 157/1992.

3. La Regione Puglia può vietare o ridurre, per periodi prestabiliti, la caccia a determinate specie di fauna selvatica per ragioni motivate e importanti connesse con la consistenza faunistica per la fauna stanziale, su segnalazione dell’Osservatorio faunistico regionale, o per sopravvenute particolari condizioni ambientali o climatiche o altre calamità anche per fauna migratrice.

4. Il presidente della Giunta regionale, su parere dell’ISPRA, può autorizzare il controllo di qualsiasi specie di fauna selvatica, che, moltiplicandosi eccessivamente, arreca danno alle colture agricole, al patrimonio faunistico, alle attività e produzioni zoo-agroforestali e ittiche, ai beni storico-artistici. Il controllo può essere autorizzato anche ai fini di una migliore gestione del patrimonio zootecnico per la tutela del suolo, per motivi sanitari e per la tutela della salute pubblica nonché per la selezione biologica.

5. Le operazioni di controllo di cui al comma 4 possono essere previste anche nelle zone vietate alla caccia e in periodi di divieto di caccia.

6. Tale controllo, esercitato elettivamente, viene praticato di norma mediante l’utilizzo di metodi ecologici sulla base delle indicazioni fornite dall’ISPRA.

7. Qualora l’Istituto verifichi l’inefficacia dei predetti metodi, la Regione Puglia può autorizzare piani di abbattimento o di cattura finalizzati alla limitazione numerica di esemplari appartenenti alla popolazione responsabile del danno.

8. I piani di cui al comma 7 devono essere attuati su indicazione della Regione Puglia con il coinvolgimento degli ATC, mediante gli agenti venatori di cui all'articolo 41, comma 2, lettera a) e i proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio e limitatamente ai terreni di loro proprietà o in conduzione. Possono altresì essere impiegati i soggetti di cui all'articolo 41, comma 2, lettera b), purché in possesso di licenza di caccia, nonché altro personale iscritto in appositi elenchi o albi istituiti dalla Regione Puglia, munito di porto d'armi e di licenza di caccia, in entrambi i casi il personale dovrà essere appositamente formato al tipo di caccia selettiva con corsi di preparazione al controllo faunistico organizzati dalla Regione o dagli ATC su autorizzazione della Regione, tenuti sulla base di programmi concordati con l'ISPRA.

9. Nel caso il controllo debba essere effettuato esclusivamente per motivi sanitari o per la tutela del patrimonio storico-artistico all’interno dei centri urbani, lo stesso può essere eseguito dalla Regione, previo parere dell’ISPRA e della ASL competente, avvalendosi, sotto il proprio coordinamento, del comune interessato.

10. Nel caso in cui il controllo della fauna selvatica sia effettuato nei parchi naturali nazionali o regionali e nelle riserve naturali regionali per ricomporre squilibri ecologici, lo stesso deve essere attuato dal personale dipendente del parco o da persone residenti nel territorio dei comuni interessati, nominativamente designato dall’ente gestore, purché munito di licenza di porto di fucile per uso di caccia e sotto il controllo degli agenti dipendenti del parco.

11. [Soppresso].

12. Per il controllo dell’avifauna la Regione Puglia opera nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 19 della L. 157/1992 e, per l’esercizio delle deroghe previste dall’articolo 9 della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, opera nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 19-bis della L. 157/1992.

 

     Art. 32. Uccellagione - cattura a scopi scientifici e per l’utilizzo nell’attività venatoria

1. In tutto il territorio regionale è vietata ogni forma di uccellagione e di cattura di uccelli e di mammiferi selvatici, nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati, salvo quanto previsto nei successivi commi.

2. La Regione Puglia, su parere dell’ISPRA, può autorizzare, a scopo di studio e ricerca scientifica, esclusivamente gli istituti scientifici delle università e del Consiglio nazionale delle ricerche e i musei di storia naturale a effettuare la cattura e l’utilizzazione di mammiferi e uccelli, nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati.

3. L’attività di cattura temporanea per l’inanellamento degli uccelli a scopo scientifico è organizzata e coordinata sull’intero territorio nazionale dall’ISPRA; tale attività funge da schema nazionale di inanellamento in seno all’Unione europea per l’inanellamento (EURING). Detta attività di cattura temporanea per l’inanellamento può essere svolta esclusivamente da titolari di specifica autorizzazione rilasciata dal presidente della Giunta regionale su parere dell’ISPRA. L’espressione di tale parere è subordinata alla partecipazione a specifici corsi di istruzione organizzati dallo stesso Istituto e al superamento del relativo esame finale. L’autorizzazione del presidente della Giunta regionale è subordinata a una richiesta dettagliata, contenente il tipo di fauna selvatica interessata all’inanellamento, i mezzi di cattura previsti dall’ISPRA, i periodi di effettuazione e i luoghi in cui sarà effettuata, dando comunicazione alla Regione Puglia trenta giorni prima dell’inizio dell’attività ai fini dei controlli necessari.

4. La Regione Puglia, quale titolare di impianti, autorizza i richiedenti all’attività di cattura per l’inanellamento e per la cessione ai fini di richiamo.

5. Le autorizzazioni sono rilasciate su parere dell’ISPRA; l’espressione di tale parere è subordinata alla partecipazione a specifici corsi di istruzione, da parte del personale impiegato in detti impianti, organizzati dallo stesso ISPRA e al superamento del relativo esame.

6. L’ISPRA svolge altresì compiti di controllo e di certificazione dell’attività svolta dagli impianti stessi e ne determina il periodo di attività.

7. La cattura per la cessione a fini di richiamo è consentita solo per esemplari appartenenti alle seguenti specie: allodola, cesena, tordo sassello, tordo bottaccio, merlo, pavoncella e colombaccio, utilizzati per l’attività venatoria da appostamento. Gli esemplari appartenenti ad altre specie eventualmente catturati devono essere inanellati e immediatamente liberati.

8. È fatto obbligo a chi abbatte, cattura o rinviene uccelli inanellati di darne notizia alla Regione Puglia-Osservatorio faunistico regionale, che provvederà a informare l’ISPRA.

9. Il soccorso, la detenzione temporanea e la successiva liberazione di fauna selvatica in difficoltà sono affidati al Centro recupero fauna selvatica previsto dall’articolo 6.

10. È fatto obbligo, a chi rinviene esemplari in difficoltà o morti di uccelli o mammiferi appartenenti alla fauna protetta o particolarmente protetta, di darne notizia alla Regione Puglia - Osservatorio faunistico regionale, nonché a consegnare l’esemplare alle guardie venatorie o al Centro recupero di fauna selvatica in difficoltà più prossimo.

11. La Regione Puglia con apposito regolamento disciplina, secondo quanto indicato dall’articolo 1, comma 7-bis, della L. 157/1992, l’attività di studio e monitoraggio della fauna selvatica. Dette attività saranno espletate sulla base di specifiche direttive tecniche rilasciate dall’ISPRA e con il coordinamento dell’Osservatorio faunistico regionale

 

     Art. 33. Appostamenti fissi e temporanei

1. L’autorizzazione per l’esercizio dell’attività venatoria da appostamento fisso, ai sensi dell’articolo 19, comma 6, è rilasciata dalla Regione Puglia in numero non superiore a quelle rilasciate nell’annata venatoria 1989/1990. Dette autorizzazioni possono essere richieste da coloro che ne erano in possesso nell’annata venatoria citata. In deroga a quanto sopra previsto, l’autorizzazione può essere richiesta dagli ultrasessantenni, da invalidi o portatori di handicap nella misura massima dell’1 per cento del numero dei cacciatori ammissibili in ogni ATC. L’autorizzazione è richiesta alla Regione Puglia e all’ATC di residenza, allegando pianta planimetrica scala 1:10.000 indicante l’ubicazione dell’appostamento con gli ettari utili all’attività venatoria, compresa la zona di rispetto di metri 150, il titolo di proprietà o il consenso scritto del conduttore o possessore, ovvero del proprietario del terreno nonché il certificato catastale in carta semplice. L’autorizzazione ha durata quinquennale ed è soggetta a tassa di concessione regionale; detto appostamento è delimitato tutto l’anno con tabelle poste all’altezza di metri 1,50, di dimensioni di centimetri 25 x 33 e riportanti la scritta rossa su fondo bianco: “Appostamento fisso - autorizzazione della Regione Puglia ...........n. ......... del ...”.

2. Si considera attività venatoria da appostamento fisso ai fini dell’articolo 19, comma 6, solo quella con l’utilizzo di richiami vivi e precisamente con esemplari di cattura ed elencati all’articolo 32, comma 7, ovvero uccelli allevati, articolo 13, comma 1, lettera b}, appartenenti alle specie cacciabili.

3. La Regione Puglia, in riferimento all’articolo 32, comma 4, emana un regolamento per la cessione, a ogni cacciatore che esercita l’attività venatoria da appostamento, di esemplari vivi da richiamo previsti dall’articolo 32, comma 7, e la relativa gestione, consentendo la detenzione di un numero massimo di dieci unità per ogni specie, fino a un massimo complessivo di quaranta unità per chi caccia da appostamento fisso. Per i cacciatori che esercitano l’attività venatoria da appostamento temporaneo con richiami vivi, il patrimonio di cui sopra non potrà superare il numero massimo complessivo di dieci unità.

4. È vietato l'uso di richiami che non siano identificati mediante anello inamovibile e numerato.

5. La sostituzione di un richiamo di cattura può avvenire soltanto dietro presentazione, da parte del legittimo detentore, all’ente competente, del richiamo morto da sostituire identificato mediante anello inamovibile e numerato.

6. È vietata la vendita di uccelli di cattura utilizzabili come richiami vivi per l'attività venatoria.

7. È vietato usare richiami vivi non provenienti da allevamento nella caccia agli acquatici.

8. Sono previsti gli appostamenti temporanei di caccia. Tale appostamento, usato dal cacciatore che per primo ha occupato il terreno sul quale questo viene approntato, è inteso come caccia vagante ed è consentito a condizione che non si produca modifica di sito.

9. Si considerano appostamenti temporanei quelli costituiti da ripari di fortuna e da attrezzature smontabili che non abbiano comunque durata superiore a una giornata di caccia.

10. L’autorizzazione per gli appostamenti fissi rilasciata secondo quanto previsto dal comma 1 costituisce titolo abilitativo e condizione per la sistemazione del sito e l’istallazione degli appostamenti strettamente funzionali all’attività venatoria, che possono permanere fino a scadenza dell’autorizzazione stessa senza la necessità di atto autorizzativo di natura edilizia, a condizione che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi, abbiano natura precaria, siano realizzati in legno o con altri materiali leggeri o tradizionali della zona, o con strutture in ferro anche tubolari, o in prefabbricato quando interrati o immersi, siano privi di opere di fondazione e siano facilmente e immediatamente rimuovibili alla scadenza dell’autorizzazione.

11. I titolari dell’autorizzazione di cui al presente articolo che abbiano provveduto alla sistemazione del sito e all’installazione degli appostamenti strettamente funzionali all’attività venatoria prima dell’entrata in vigore dell’articolo 7 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali) possono mantenerli in essere fino a scadenza dell’autorizzazione stessa, a condizione che tali interventi presentino le caratteristiche di cui al comma 10.

12. Gli strumenti della pianificazione urbanistica comunale possono contenere disposizioni riferite ai manufatti di cui al comma 10, esclusivamente al fine di assicurare la tutela di aree di rilevante interesse paesaggistico e ambientale.

13. i manufatti realizzati con caratteristiche diverse dalle disposizioni del comma 10 sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività e necessitano di autorizzazione paesaggistica, secondo la disciplina vigente.

14. Sono anche considerati appostamenti fissi di caccia le tine, le zattere e le imbarcazioni comunque ancorate negli stagni o sui margini di specchi di acqua naturali o artificiali e quelli ubicati al largo dei laghi e dei fiumi, destinati all’esercizio venatorio agli acquatici. Il recupero della fauna acquatica è consentito con l’utilizzo del natante non a motore.

15. Non sono considerati fissi, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 19, comma 6, gli appostamenti fissi per la caccia agli ungulati, ai colombacci e agli acquatici senza richiami vivi. La Regione autorizza detti appostamenti, la cui ubicazione non deve comunque ostacolare l’attuazione del piano faunistico-venatorio e i cui manufatti devono rispettare le caratteristiche costruttive di cui al comma 10.

16. La caccia dagli appostamenti di cui al comma 15 può essere esercitata dai titolari della concessione regionale o da chi da questi espressamente autorizzato per iscritto.

17. Per gli appostamenti fissi senza richiami vivi di cui al comma 15 che richiedano preparazione del sito con modificazione e occupazione stabile del terreno, è necessario il consenso del proprietario o del conduttore del fondo, lago o stagno privato. Detti appostamenti hanno durata quinquennale. La richiesta dell’autorizzazione effettuata alla Regione Puglia deve essere corredata dell’autorizzazione autenticata del proprietario e/o del conduttore del fondo, lago o stagno. L’autorizzato può tabellare, durante lo svolgimento giornaliero dell’attività venatoria, con tabelle poste a metri 100 quale zona di rispetto recante la scritta rossa sul fondo bianco “appostamento temporaneo ai sensi della presente legge art. 33, comma 16, autorizzazione della Regione Puglia…... n ...... del ....”. Le tabelle, di dimensioni di centimetri 25 x 33, poste su sostegni smontabili con altezza minima di metri 1,50, devono essere poste in modo da rendere visibile il perimetro del territorio interessato. Le stesse devono essere tolte nel periodo non utilizzato per l’appostamento.

18. È vietato costituire appostamenti fissi e temporanei a distanza inferiore a metri 150 dagli immobili, da vie di comunicazione ferroviaria nonché da strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali e interpoderali.

19. A ciascun appostamento temporaneo compete una zona di rispetto di 100 metri; per gli appostamenti fissi la zona di rispetto non può essere inferiore a metri 150.

20. La distanza tra gli appostamenti fissi non può essere inferiore a metri 300 e quella tra gli appostamenti temporanei a metri 200.

21. Durante l’esercizio della caccia da appostamento è vietato usare e detenere più di due fucili da parte di ciascun cacciatore.

22. Il percorso di andata e ritorno dagli appostamenti fissi deve avvenire con il fucile smontato o chiuso in apposita custodia.

23. Gli appostamenti fissi sono segnalati con apposite tabelle a cura e spese del titolare.

24. Il titolare dell’autorizzazione dell’appostamento fisso di caccia, previo accordo con il proprietario o conduttore del fondo, provvede di norma, durante il corso dell’anno, al mantenimento delle caratteristiche naturali dell’ambiente circostante, per la tutela della fauna selvatica e della flora, almeno nel raggio di metri 100 dall’impianto, in relazione allo svolgimento dell’esercizio venatorio.

 

     Art. 34. Utilizzazione dei fondi ai fini della gestione programmata della caccia

1. Per l’utilizzazione dei fondi inclusi nel piano faunistico-venatorio regionale ai fini della gestione programmata della caccia è dovuto, ai proprietari o conduttori, un contributo da determinarsi a cura della Regione Puglia in relazione alla estensione, alle condizioni agronomiche, alle misure dirette alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente.

2. All’onere derivante dalla erogazione del contributo di cui al comma 1 si provvede con il finanziamento regionale annuale di cui all’articolo 51, comma 4, lettera a).

3. Il proprietario o conduttore di un fondo che intende vietare l’esercizio della attività venatoria deve inoltrare, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del piano faunistico venatorio regionale, richiesta motivata al presidente della Regione Puglia.

4. La Regione Puglia, sentito il parere tecnico del Comitato tecnico faunistico venatorio regionale, entro sessanta giorni accoglie la richiesta se non ostacola l’attuazione della pianificazione faunistico-venatoria di cui all’articolo 7. È altresì accolta in casi specificatamente individuati e cioè quando l’attività venatoria è in contrasto con l’esigenza di salvaguardia di colture agricole specializzate, nonché di produzioni agricole condotte con sistemi sperimentali o a fini di ricerca scientifica, ovvero quando è motivo di danno o di disturbo ad attività di rilevante interesse economico, sociale o ambientale.

5. Il divieto è reso noto mediante l’apposizione di tabelle con modalità e criteri previsti dall’articolo 17, esenti da tasse regionali, a cura del proprietario o conduttore del fondo, le quali delimitano in maniera chiara e visibile il perimetro dell’area interessata. Le tabelle devono riportare la scritta nera su fondo bianco: “Divieto di caccia ai sensi dell’articolo 34 della legge regionale n. ... dal ….. al ………. autorizzazione regionale n…….. del ………”.

6. Nei fondi sottratti alla gestione programmata della caccia è vietato a chiunque, compreso il proprietario o il conduttore, esercitare l’attività venatoria fino al venir meno delle ragioni del divieto.

 

     Art. 35. Fondi chiusi

1. Nei fondi chiusi l’esercizio venatorio è vietato.

2. Sono considerati fondi chiusi quelli recintati con muro o rete metallica o altra effettiva chiusura, di altezza non inferiore a metri 1,20, o circondati da corsi o specchi di acqua perenni il cui letto abbia la larghezza di almeno metri 3 e la profondità di almeno metri 1,50.

3. I fondi chiusi sono segnalati con tabella recante la scritta nera su fondo bianco: “Fondo chiuso – Divieto di caccia autorizzazione regionale n. ........... del ...............”, apposta a cura dei proprietari dei fondi senza alcun gravame di tasse o sopratasse regionali. Per i fondi chiusi esistenti dalla data di entrata in vigore della presente legge e per quelli che si intenderà successivamente istituire, i proprietari devono chiedere l’autorizzazione alla Regione Puglia che, dopo le relative verifiche, provvede al rilascio del provvedimento finale.

4. Gli addetti alla vigilanza ambientale-venatoria possono in ogni tempo accedere ai fondi chiusi. Gli stessi devono chiedere la preventiva autorizzazione di accesso al proprietario e/o al conduttore quando il fondo chiuso costituisca pertinenza della privata dimora.

5. La superficie dei fondi chiusi entra a far parte della quota dal 20 al 30 per cento del territorio agro-silvo- pastorale di cui all’articolo 7, comma 3.

 

     Art. 36. Terreni in attualità di coltivazione

1. Nei terreni in attualità di coltivazione è vietata ogni forma di esercizio venatorio.

2. Ai fini di cui al comma 1 sono da ritenersi in attualità di coltivazione e danneggiabili:

a) i vivai, gli orti, i terreni destinati a campi sperimentali di qualsiasi genere e le coltivazioni floreali, dal momento della preparazione del suolo per la semina o il trapianto fino al raccolto;

b) le colture erbacee da seme, dalla germinazione fino al raccolto;

c) i prati naturali e artificiali, dalla ripresa della vegetazione al termine del taglio;

d) le foraggiere mature per lo sfalcio;

e) i frutteti, i mandorleti, gli agrumeti, coltivati in forma intensiva, dal momento della germogliazione o fioritura fino al raccolto;

f) gli uliveti con piante a forma di palmetta, cespuglio, vaso basso, coltivate in forma intensiva;

g) i pioppeti;

h) i vigneti e i carciofeti, dal momento della germogliazione o fioritura fino al raccolto;

i) i terreni coltivati a soia e a riso nonché a mais per la produzione di seme, fino alla data del raccolto;

j) i terreni rimboschiti, compresi i reimpianti di boschi distrutti, dalla data dell’impianto fino al compimento del quindicesimo anno di età e comunque fino a che gli alberi non abbiano raggiunto l’altezza di 3 metri; detto divieto si applica a condizione che il rimboschimento riguardi l’intera superficie o comunque la parte prevalente;

k) i terreni coltivati a tabacco.

3. Sui terreni di cui al comma 1 i conduttori o, in mancanza di essi, i proprietari dei fondi devono apporre, a salvaguardia delle colture, apposite tabelle recanti la scritta nera su fondo bianco: “Fondo in attualità di coltivazione - divieto di caccia ai sensi della legge regionale n. …….. art. 36, dal ……… al ……… - Autorizzazione regionale del ……. n...........” La richiesta di apposizione delle tabelle va inoltrata alla Regione Puglia che, dopo aver effettuato gli appositi accertamenti, rilascerà la relativa autorizzazione.

 

     Art. 37. Presenza di bestiame

1. L’esercizio venatorio nei fondi con presenza di bestiame allo stato brado o semibrado è vietato purché delimitati da muretti, recinzioni intere o da steccati, fili metallici e plastificati, siepi o altre barriere naturali.

2. I fondi sono delimitati con tabelle poste a cura e spese del proprietario recanti la dicitura nera su fondo bianco “Divieto di caccia - presenza bestiame pascolo brado e/o semibrado dal ….... al……... autorizzazione della Regione Puglia n…….. del …….... ” esenti da tasse.

3. La richiesta di apposizione delle tabelle per il periodo di presenza del bestiame e utilizzo del territorio agro-silvo-pastorale va comunicata alla Regione Puglia per la relativa autorizzazione.

4. La Regione Puglia concede l’autorizzazione dopo aver accertato quanto richiesto con l’istanza avanzata, tenendo conto dei carichi ottimali di bestiame per ettaro a seconda che trattasi di pascolo brado assoluto o pascolo semibrado e cioè, in questo caso, che il bestiame non viva esclusivamente allo stato libero vagando, ma è soggetto a stabulazione in parte della giornata con il foraggiamento aggiuntivo. In caso di pascolo brado assoluto in territorio silvo-pastorale boschivo, il carico ottimale viene indicato, in caso dei bovini o equini, in un capo di bestiame per ogni cinque ettari, e, in caso di pascolo misto o semibrado, in cinque capi per ettaro.

L’ampiezza di territorio silvo-pastorale che si intenderà recintare dovrà rispettare i parametri indicati. Per gli ovini e i caprini con pascolo in movimento continuato si osserverà il divieto di caccia e di sparo in una zona di rispetto di metri 150 dal gregge.

 

     Art. 38. Accensione delle stoppie

1. Nel territorio della Regione Puglia è vietato bruciare nei campi le stoppie delle colture graminacee e leguminose, le erbe di prato e le erbe palustri e infestanti, anche negli incolti, nonché gli arbusti e le erbe lungo le strade comunali, provinciali e statali, lungo autostrade e ferrovie, secondo la specifica normativa regionale vigente in materia.

 

     Art. 39. Impiego dei cani - cani vaganti

1. È consentito l'uso dei cani da cerca e da ferma con abbattimento del selvatico per tutta l'annata venatoria.

2. L’uso dei cani da seguito e da tana con abbattimento del selvatico è consentito dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre. Nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 gennaio è consentito l’uso dei cani succitati, limitatamente alla volpe, in battute organizzate, autorizzate dalla Regione Puglia e previo nulla osta dei comitati di gestione, nel rispetto del regolamento regionale; invece per la caccia al cinghiale nei giorni consentiti sino a fine gennaio.

3. In particolari località la Regione Puglia può limitare o proibire l’uso dei cani da seguito ove ricorra la necessità di proteggere determinata fauna selvatica.

4. I cani di qualsiasi razza incustoditi, trovati a vagare nelle campagne in periodi o in aree non consentite o nelle zone di protezione della fauna, sono catturati ai sensi della normativa vigente. Durante i periodi e nelle aree nei quali non è permesso l’uso del cane da caccia, la cattura ha luogo solo quando il medesimo non è accompagnato o non si trova sotto la sorveglianza del proprietario o di chi ne ha l’obbligo.

5. I cani da caccia devono essere rigorosamente custoditi e, se portati in campagna in tempo di divieto, devono essere tenuti al guinzaglio.

6. I cani da guardia non possono essere lasciati incustoditi nelle campagne a più di metri 50 dal bestiame e dai recinti in cui esso è ricoverato.

7. I cani catturati devono essere dati in custodia ai servizi comunali territorialmente competenti che ne dispongono a norma della vigente normativa.

8. Per quanto applicabili, le norme del presente articolo valgono anche per gli animali domestici inselvatichiti.

9. Gli interventi di cui sopra saranno effettuati nel rispetto della normativa vigente.

 

     Art. 40. Divieti

1. È vietato a chiunque:

a) l’esercizio venatorio nei giardini, nei parchi pubblici e privati, nei parchi storici e archeologici e nei terreni adibiti ad attività sportive, nonché sparare nelle zone comprese nel raggio di cento metri purché opportunamente tabellate;

b) l’esercizio venatorio nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali conformemente alla legislazione nazionale in materia di parchi e riserve naturali, nonché sparare nelle zone comprese nel raggio di metri 100 purché opportunamente tabellate;

c) l’esercizio venatorio nelle oasi di protezione e nelle zone di ripopolamento e cattura, nei fondi chiusi, nei centri di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, nelle foreste demaniali, fatto salvo quanto previsto dalla lettera c), comma 1, dell’articolo 21 della l. 157/1992, nonché sparare nelle zone comprese nel raggio di cinquanta metri dagli stessi, purché opportunamente tabellate;

d) l’esercizio venatorio ove vi siano opere di difesa dello Stato e ove il divieto sia richiesto a giudizio insindacabile dell’Autorità militare o dove esistano beni monumentali, purché dette zone siano delimitate da tabelle autorizzate ai sensi della presente legge, esenti da tasse, indicanti il divieto;

e) l’esercizio venatorio nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali, nelle zone comprese nel raggio di cento metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro e a distanza inferiore a cinquanta metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali;

f) sparare da distanza inferiore a centocinquanta metri con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro; di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali e interpoderali; di funivie, filovie e altri impianti di trasporto a sospensione; di stabbi, stazzi, recinti e altre aree delimitate destinate al ricovero e all’alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agro-silvo-pastorale;

g) il trasporto all’interno dei centri abitati e delle altre zone ove è vietata l’attività venatoria dalla presente legge, delle armi da sparo per uso venatorio ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere e, comunque, nei giorni non consentiti per l’esercizio venatorio, che non siano scariche e in custodia;

h) cacciare a rastrello in più di tre persone ovvero utilizzare, a scopo venatorio, scafandri o tute impermeabili da sommozzatore negli specchi o corsi d’acqua;

i) cacciare sparando da veicoli o da imbarcazioni o da natanti, a motore, o da aeromobili;

j) cacciare a distanza inferiore a metri 100 da macchine operatrici agricole in funzione;

k) cacciare qualsiasi specie di fauna selvatica quando i terreni sono coperti in tutto o nella maggior parte di neve, a esclusione dei corsi e specchi d’acqua limitatamente agli argini e sponde che li delimitano e per le specie acquatiche consentite;

I) cacciare negli stagni, nelle paludi e negli specchi d’acqua artificiali in tutto o nella maggior parte coperti da ghiaccio e su terreni allagati da piene di fiume;

m) prendere e detenere uova, nidi e piccoli nati di mammiferi e uccelli appartenenti alla fauna selvatica, salvo che nei casi previsti all’articolo 32, comma 2, o nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri di riproduzione di fauna selvatica e nelle oasi di protezione oppure feriti o in difficoltà per sottrarli a sicura distruzione o morte, purché, in tale ultimo caso, se ne dia pronto avviso, nelle ventiquattro ore successive, alla Regione Puglia, che provvederà al successivo invio degli stessi al Centro recupero della fauna selvatica in difficoltà. Distruggere o danneggiare deliberatamente nidi e uova nonché disturbare deliberatamente le specie protette di uccelli, fatte salve le attività previste dalla legge;

n) esercitare la caccia sparando in direzione dei pioppeti, a distanza inferiore a metri 100;

o) usare richiami vivi non provenienti da allevamento nella caccia agli acquatici;

p) usare durante l’esercizio venatorio, al fine di richiamo, uccelli vivi accecati o mutilati ovvero legati per le ali nonché richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromagnetico o elettromeccanico, con o senza amplificazione del suono, ivi compresi i registratori ovvero abbandonare gli stessi in terreni atti all’esercizio venatorio;

q) cacciare negli specchi di acqua ove si esercita l’industria della pesca o dell’acquacoltura, nonché nei canali delle valli da pesca, quando il possessore le circondi con tabelle con dicitura nera su fondo bianco “Autorizzazione regionale n. ........ del ..........”, esenti da tasse, indicanti il divieto di caccia;

r) commerciare fauna selvatica morta se non proveniente da allevamenti per sagre e manifestazioni a carattere gastronomico;

s) usare munizione spezzata nella caccia agli ungulati; usare esche o bocconi avvelenati, vischio o altre sostanze adesive, trappole, reti, tagliole, lacci, archetti congegni similari; fare impiego di civette; usare armi da sparo munite di silenziatore o impostate con scatto provocato dalla preda; fare impiego di balestre;

t) vendere a privati e detenere da parte di questi reti di uccellagione;

u) produrre, vendere e detenere trappole per la fauna selvatica;

v) l’esercizio in qualunque forma del tiro al volo su uccelli, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 15, comma 6;

w) vendere, detenere per vendere, trasportare per vendere, acquistare uccelli vivi o morti, nonché loro parti o prodotti derivati facilmente riconoscibili, anche se importati dall’estero, appartenenti a tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri dell’Unione europea, a eccezione delle seguenti: germano reale (anas platyrhynchos); pernice rossa (alectoris rufa); pernice di Sardegna (alectoris barbara); starna (perdix perdix); fagiano (phasianus colchicus); colombaccio (columba palumbus);

x) il commercio di esemplari vivi, non provenienti da allevamenti, di specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri dell’Unione europea, anche se importati dall’estero;

y) rimuovere, danneggiare o comunque rendere inidonee al loro fine le tabelle legittimamente apposte ai sensi della vigente legislazione nazionale e regionale a specifici ambiti territoriali, ferma restando l’applicazione dell’articolo 635 del codice penale;

z) detenere, acquistare e vendere esemplari di fauna selvatica, ad eccezione:

1) dei capi usati come richiami vivi nel rispetto delle modalità previste dalla presente legge;

2) della fauna selvatica lecitamente abbattuta la cui detenzione viene regolamentata anche con le norme sulla tassidermia e imbalsamazione;

aa) usare esplosivi a esclusione delle cartucce da caccia, i cui bossoli devono, comunque, essere recuperati dal cacciatore prima di allontanarsi dal posto di caccia e non abbandonati sul terreno;

bb) usare i segugi per la caccia agli ungulati, con eccezione del cinghiale;

cc) cacciare e/o addestrare i cani nei terreni in attualità di coltivazione di cui all’articolo 36 e nei fondi chiusi di cui all’articolo 35;

dd) cacciare negli oliveti in forma di rastrello, nei limiti di cui alla precedente lettera h), nel periodo dal 15 ottobre al 31 gennaio;

ee) effettuare la posta e l’appostamento, sotto qualsiasi forma, alla beccaccia e al beccaccino;

ff) apporre tabelle, in modo illegittimo, indicanti il divieto di caccia.

 

CAPO V

VIGILANZA VENATORIA —SANZIONI

 

     Art. 41. Vigilanza venatoria

1. La vigilanza venatoria è demandata al competente servizio regionale ed è disciplinata da normativa regionale di settore e dai relativi regolamenti attuativi.

2. La vigilanza sull’applicazione della presente legge e dei regolamenti regionali è affidata:

a) agli agenti dipendenti della Regione Puglia preposti a tale funzione. Per tali agenti può essere richiesto agli organi statali competenti il riconoscimento della qualifica di agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza e vigilano su tutto il territorio regionale. Gli agenti riconosciuti agenti di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza, possono portare durante il servizio e per i compiti di istituto le armi da caccia di cui all’articolo 29, nonché armi con proiettili a narcotico. Le armi di cui sopra sono portate e detenute in conformità dell’articolo 5, comma 5, della legge 7 marzo 1986, n. 65 (Legge quadro sull’ordinamento della Polizia Municipale);

b) alle guardie volontarie delle associazioni, regolarmente riconosciute, venatorie, agricole e di protezione ambientale, all’uopo opportunamente formate, alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).

3. La vigilanza di cui al comma 1 è altresì affidata agli ufficiali, sottoufficiali e guardie del Corpo dei Carabinieri forestali (Unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare), alle guardie addette a parchi nazionali e regionali, agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, alle guardie giurate private riconosciute ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza; è affidata altresì alle guardie ecologiche e zoofile riconosciute da leggi regionali.

4. Gli agenti faunistici svolgono le proprie funzioni sull’intero territorio regionale. Le guardie faunistiche volontarie svolgono le proprie funzioni, ai fini della presente legge, nell’ambito del territorio assegnato dalla struttura organizzativa regionale competente di cui all’articolo 3, comma 4. La qualifica di guardia volontaria può essere concessa, a norma del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, a cittadini in possesso di un attestato di idoneità rilasciato dalla Regione Puglia, previo superamento di apposito esame come previsto dall’articolo 42.

5. Agli agenti di cui al comma 2, lettera a), con compiti di vigilanza è vietato l’esercizio venatorio nell’ambito del territorio in cui esercitano le funzioni. Alle guardie venatorie volontarie è vietato l’esercizio venatorio durante l’esercizio delle loro funzioni.

6. I corsi di preparazione e di aggiornamento delle guardie per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza sull’esercizio venatorio, sulla tutela dell’ambiente e della fauna e sulla salvaguardia delle produzioni agricole sono organizzati dalla struttura regionale competente in materia di vigilanza ambientale nonché dalle associazioni di cui al comma 2, lettera b), sotto il controllo della Regione Puglia.

7. L’appartenenza al servizio volontario di vigilanza da parte delle guardie non dà luogo a costituzione di rapporto di lavoro e le relative funzioni sono espletate a titolo gratuito.

8. I cittadini in possesso, a norma del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, della qualifica di guardia venatoria volontaria alla data di entrata in vigore della presente legge, non necessitano dell’attestato di idoneità di cui al comma 4, ma di partecipazione ad apposito corso di aggiornamento organizzato dalla Regione Puglia. Nelle more dell’attivazione di detti corsi, i cittadini in possesso della qualifica di guardia venatoria volontaria continuano a svolgere le relative funzioni di vigilanza.

9. Ai sensi dell’articolo 163, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) la Regione Puglia, attraverso la competente struttura di cui all’articolo 3, comma 4, riconosce la nomina a guardia giurata delle guardie venatorie volontarie delle associazioni venatorie nazionali riconosciute e di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell’ambiente, in possesso di regolare decreto di nomina rilasciato ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, istituendo un apposito registro e attribuendo loro un numero di matricola.

10. La Regione Puglia coordina l’attività delle guardie volontarie delle associazioni agricole, venatorie e ambientalistiche mediante il precitato competente servizio regionale.

 

     Art. 42. Attività di vigilanza - corsi di formazione

1. L’attività di vigilanza è disciplinata dalla vigente normativa regionale di settore e riguarda l’applicazione della normativa nazionale e della presente legge regionale.

2. La Giunta regionale, con apposito regolamento da emanarsi nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, detta norme per uniformare le divise, gli strumenti, l’armamento degli agenti faunistici su tutto il territorio regionale e per disciplinare l’utilizzazione delle guardie volontarie, fatta salva la competenza del prefetto di approvare le uniformi delle guardie giurate come da vigente regolamento di Pubblica sicurezza.

3. Il riconoscimento e/o lo svolgimento dell’incarico di guardia volontaria è subordinato alla frequenza dei corsi di qualificazione di cui all’articolo 41, comma 6, nonché al conseguimento di un attestato di idoneità previo esame scritto e orale da parte di una commissione, proposta dal competente servizio regionale e nominata dal presidente della Giunta regionale, in cui devono essere garantite in modo paritario le presenze dei rappresentanti delle associazioni venatorie, ambientali e agricole integrate dai docenti che hanno svolto il corso.

 

     Art. 43. Poteri e compiti degli addetti alla vigilanza

1. I soggetti preposti alla vigilanza venatoria ai sensi dell’articolo 41 possono chiedere a qualsiasi persona trovata in possesso di armi o arnesi atti alla caccia, in esercizio o in attitudine di caccia, tutti i documenti venatori di cui all’articolo 20 nonché della fauna selvatica abbattuta.

2. In ogni caso di contestazione delle infrazioni amministrative e penali previste dalla presente legge, i soggetti preposti alla vigilanza procedono a redigere apposito processo verbale, rilasciando copia immediatamente al contravventore, ove sia possibile.

3. Nei casi previsti dall’articolo 45, gli ufficiali e agenti che esercitano funzioni di polizia giudiziaria procedono al sequestro delle armi, della fauna selvatica e dei mezzi di caccia, compresi i richiami acustici di cui all’articolo 40, comma 1, lettera p), con esclusione del cane e dei richiami vivi autorizzati e al deposito degli oggetti sequestrati presso i competenti uffici specificatamente individuati dalla Regione Puglia.

4. La Regione Puglia, per la custodia dei mezzi sequestrati, può stipulare apposite convenzioni con ditte autorizzate alla custodia ai sensi delle vigenti disposizioni di pubblica sicurezza.

5. Quando è sequestrata fauna selvatica, viva o morta, gli ufficiali o agenti di cui al comma 3 provvedono, nel caso di fauna viva, a liberarla in loco oppure, se ferita, a depositarla presso il proprio centro di recupero fauna per le prime cure, per poi trasferirla presso il Centro recupero fauna di cui all’articolo 6 per le cure, la riabilitazione e la successiva reintroduzione nel suo ambiente naturale. Nel caso di fauna morta, la Regione Puglia provvede alla sua vendita ove possibile, tenendo la somma ricavata a disposizione della persona cui è stata contestata l’infrazione ove si accerti, successivamente, che l’illecito non sussiste; se, al contrario, l’illecito sussiste, l’importo viene incassato sull’apposito capitolo di entrata dell’Amministrazione regionale di cui all’articolo 53, comma 2.

6. Della consegna o della liberazione di cui al comma 5, gli ufficiali o agenti danno atto in apposito verbale, nel quale sono descritte le specie e le condizioni degli esemplari sequestrati e quant’altro possa avere rilievo ai fini penali. I mezzi sequestrati devono essere ritirati dai proprietari, in caso di dissequestro, entro un anno dalla notificazione del relativo provvedimento. Decorso inutilmente tale termine gli oggetti sono confiscati.

7. I mezzi e gli oggetti confiscati sono distrutti a cura del competente servizio regionale in materia di vigilanza ambientale, secondo le vigenti disposizioni in materia.

8. Gli organi di vigilanza che non esercitano funzioni di polizia giudiziaria i quali accertano, anche a seguito di denuncia, violazioni in materia di attività venatoria, redigono verbale di accertamento e di contestazione, conforme alla legislazione vigente, nel quale devono essere specificate le circostanze del fatto e le eventuali osservazioni del contravventore, e li trasmettono, entro quarantotto ore dalla contestazione, all’ufficio competente dell’Amministrazione regionale quale organo accertatore e alla più vicina sede di autorità di polizia giudiziaria.

9. Il competente servizio in materia di vigilanza ambientale provvede alla stampa dei blocchetti per i verbali, ciascuno dei quali deve essere in quadruplice copia, ricalcanti, numerati progressivamente; all’atto della contestazione del verbale e/o notifica, la prima copia è consegnata al verbalizzato, l’originale e la seconda copia alla Regione Puglia, la terza copia resta allegata al blocchetto. In caso di errore nel verbalizzare, deve essere apposta dall’addetto alla vigilanza la dizione “annullato” sull’originale che, unitamente alla copia, non deve essere staccato dal blocchetto. Ciascun blocchetto deve essere numerato e consegnato alla guardia volontaria, che potrà ricevere il nuovo blocchetto da parte della Regione Puglia previa restituzione di quello esaurito.

10. Gli agenti venatori dipendenti dagli enti locali che abbiano prestato servizio sostitutivo ai sensi della legge 15 dicembre 1972, n. 772 (Norme per il riconoscimento dell’obiezione di coscienza) e successive modifiche e integrazioni, non sono ammessi all’esercizio di funzioni di pubblica sicurezza, fatto salvo il divieto di cui all’articolo 9 della medesima legge.

 

     Art. 44. Agenti dipendenti dagli enti locali

1. Ferme restando le altre disposizioni della L. 65/1986, gli agenti dipendenti dagli enti locali, cui sono conferite a norma di legge le funzioni di agente di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza per lo svolgimento dell’attività di vigilanza venatoria, esercitano tali attribuzioni nell’ambito territoriale dell’ente di appartenenza e nei luoghi nei quali sono comandati a prestare servizio e portano, senza licenza, le armi di cui sono dotati nei luoghi predetti e in quelli attraversati per raggiungerli e per farvi ritorno.

2. Gli stessi agenti possono redigere i verbali di contestazione delle violazioni e degli illeciti amministrativi previsti dalla presente legge e gli altri atti indicati dall’articolo 46 anche fuori dell’orario di servizio.

 

     Art. 45. Sanzioni penali

1. Alle violazioni delle disposizioni della presente legge si applicano, nei casi previsti, le sanzioni penali di cui all’articolo 30 della l. 157/1992.

 

     Art. 46. Sanzioni amministrative

1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

a) sanzione amministrativa da euro 206 a euro 1.239 per chi esercita la caccia in forma diversa da quella prescelta ai sensi dell’articolo 19, comma 6;

b) sanzione amministrativa da euro 103 a euro 619 per chi esercita la caccia senza avere stipulato la polizza di assicurazione; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da euro 206 a euro 1.239;

c) sanzione amministrativa da euro 154 a euro 929 per chi esercita la caccia senza aver effettuato il versamento della tassa di concessione governativa e/o della tassa di concessione regionale; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da euro 258 a euro 1.549;

d) sanzione amministrativa da euro 154 a euro 929 per chi esercita la caccia all’interno dei centri pubblici o privati di riproduzione e senza autorizzazione negli ambiti destinati alla caccia programmata e nelle aziende faunistico-venatorie e agro-turistico-venatorie; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da euro 258 a euro 1.549; in caso di ulteriore violazione la sanzione è da euro 361 a euro 2.169. Le sanzioni previste dalla presente lettera sono ridotte di un terzo se il fatto è commesso mediante sconfinamento in un ambito territoriale di caccia vicino a quello autorizzato;

e) sanzione amministrativa da euro 103 a euro 619 per chi esercita la caccia in zone di divieto non diversamente sanzionate; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da euro 258 a euro 1.549;

f) sanzione amministrativa da euro 103 a euro 619 per chi esercita la caccia in fondo chiuso, ovvero nel caso di violazione delle disposizioni di cui alla presente legge in materia di protezione delle coltivazioni agricole; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da euro 258 a euro 1.549;

g) sanzione amministrativa da euro 103 a euro 619 per chi esercita la caccia in violazione degli orari consentiti o abbatte, cattura o detiene fringillidi in numero inferiore a cinque; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da euro 206 a euro 1.239;

h) sanzione amministrativa da euro 154 a euro 929 per chi si avvale di richiami di allevamento non autorizzati ai sensi dell’articolo 33, comma 7; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da euro 258 a euro 1.549;

i) sanzione amministrativa da euro 77 a euro 464 per chi non esegue le prescritte annotazioni sul tesserino regionale;

j) sanzione amministrativa da euro 77 a euro 464 per ciascun capo per chi importa fauna selvatica senza l’autorizzazione di cui all’articolo 18; alla violazione consegue la revoca di eventuali autorizzazioni rilasciate ai sensi dell’articolo 18 per altre introduzioni;

k) sanzione amministrativa da euro 26 a euro 154 per chi, pur essendone munito, non esibisce, se legittimamente richiesto, la licenza, la polizza di assicurazione, il tesserino regionale, le ricevute di versamento delle rispettive tasse di concessione governativa e/o regionale; la sanzione è applicata nel minimo se l’interessato esibisce il documento entro cinque giorni;

l) sanzione amministrativa da euro 26 a euro 154 per chi arreca danno, rimuove o manomette le tabelle previste dalla presente legge o ne abbatte i pali di sostegno, oltre a euro 26 per ogni tabella o palo danneggiato, rimosso o manomesso;

m) sanzione amministrativa da euro 51 a euro 516 per chi colloca tabelle al di fuori dei casi consentiti dalla presente legge, ovvero violando le modalità previste, oltre a euro 5 per tabella apposta abusivamente;

n) sanzione amministrativa da euro 26 a euro 154 per chi viola le disposizioni della presente legge non espressamente richiamate dal presente articolo. Resta salva l’applicazione delle norme di legge e di regolamento per la disciplina delle armi e in materia fiscale e doganale;

o) sanzione amministrativa da euro 154 a euro 929 per i trasgressori di cui all’articolo 38, salvo quanto previsto dagli articoli 17 e 59 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e successive modificazioni;

p) sanzione amministrativa da euro 450 a euro 1.500 per chi viola le disposizioni di cui all’articolo 40, comma 1, lettera ee), nonché per chi preleva la specie “beccaccia” al di fuori degli orari consentiti indicati nel calendario venatorio regionale;

q) sanzione amministrativa da euro 100 a euro 400 per chi esercita la caccia a rastrello in numero, luoghi e periodi diversi da quelli previsti dalla presente legge e dal calendario venatorio regionale.

2. Gli addetti alla vigilanza di cui all’articolo 41 provvedono al sequestro dei richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromeccanico o elettromagnetico, i registratori con o senza amplificazione del suono, incustoditi.

3. Nei casi previsti dal presente articolo non si applicano gli articoli 624, 625 e 626 del codice penale.

 

     Art. 47. Sospensione, revoca e divieto di rilascio della licenza di porto di fucile per uso di caccia. Chiusura o sospensione dell’esercizio

1. - 6. [Soppressi].

7. La sospensione del tesserino venatorio regionale di cui all’articolo 22, con relativo ritiro, è prevista nei casi di sospensione o di ritiro temporaneo della licenza di porto di fucile per uso caccia da parte dell’autorità competente.

8. Al fine dell’aumento dell’importo delle sanzioni amministrative di cui all’articolo 46, nonché dell’applicazione delle altre sanzioni di cui al presente articolo, le violazioni si intendono nuovamente commesse nel caso in cui si ripetano nel corso del quinquennio; in caso contrario debbono ritenersi prescritte.

 

     Art. 48. Procedimento sanzionatorio amministrativo

1. L’Amministrazione competente in materia di procedimento sanzionatorio è la Regione Puglia.

2. I verbali di accertamento delle infrazioni, di cui alla presente legge, devono essere trasmessi al competente servizio regionale nei termini e con le modalità di cui all’articolo 43, comma 8.

3. Il verbale di cui al comma 2 deve contenere:

a) l’indicazione dell’ora, del giorno, del mese, dell’anno, nonché del luogo di accertamento;

b) il nome e cognome del verbalizzante, nonché l’ente, l’istituto o l’associazione di appartenenza;

c) le generalità anagrafiche del trasgressore e ogni altra indicazione desunta dalla documentazione necessaria per l’esercizio dell’attività venatoria, nonché il tipo del mezzo di caccia, il relativo numero di matricola e la proprietà dello stesso;

d) la descrizione sommaria dei fatti oggetto dell’infrazione, e l’articolo della norma violata;

e) le eventuali osservazioni e/o controdeduzioni del trasgressore;

f) le generalità di eventuali testimoni presenti all’atto della violazione;

g) la dichiarazione di avvenuta consegna al trasgressore del verbale o i motivi della non contestazione e/o notifica.

4. La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente al trasgressore. In tal caso, la Regione Puglia notifica con raccomandata A/R l’importo da corrispondere per l’infrazione ai sensi dell’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale). Ove non fosse possibile contestare l’infrazione immediatamente all’interessato, vi provvede la Regione Puglia mediante il competente servizio entro il termine perentorio di novanta giorni dall’infrazione per i residenti nel territorio della Repubblica Italiana e di trecentosessanta giorni per i residenti all’estero, con l’indicazione dell’importo da corrispondere per la definizione ai sensi dell’articolo 16 della L. 689/1981. La notifica di cui sopra deve essere effettuata con raccomandata A/R o con le modalità previste dal codice di procedura civile da un funzionario della Regione Puglia.

5. L’obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue ove siano trascorsi i termini di notifica di cui al comma 4 ovvero quando quest’ultima non sia stata effettuata nei tempi dovuti con le modalità previste nel presente articolo. Con le raccomandate A/R di cui al comma 4, che indicano l’importo da versare per l’infrazione, deve essere indicato il competente servizio regionale a cui gli interessati possono far pervenire scritti difensivi con i termini e le modalità di cui al comma 6.

6. Entro trenta giorni dalla ricezione delle raccomandate A/R di cui al comma 5, il verbalizzato può far pervenire all’Ufficio del contenzioso dell’Amministrazione regionale competente per territorio scritti difensivi a mezzo lettera raccomandata A/R, ivi compresa la richiesta di essere udito personalmente. La presentazione dell’opposizione da parte del verbalizzato sospende il procedimento sanzionatorio amministrativo sino all’emissione dell’ordinanza di cui al comma 7.

7. L’Ufficio del contenzioso della Regione Puglia sentito il parere della commissione di cui al comma 11, emette ordinanza di accoglimento della opposizione con conseguente archiviazione della pratica, ovvero ordinanza motivata di non accoglimento, determinando la somma dovuta per la violazione entro i limiti previsti dalla presente legge, con conseguente ingiunzione, nei confronti del trasgressore, di pagamento degli importi dovuti.

8. La Regione Puglia trasmette agli enti competenti la documentazione di rito ove risultino ulteriori sanzioni accessorie.

9. Il pagamento delle somme dovute deve avvenire entro trenta giorni dalla notifica, con raccomandata A/R, all’interessato dell’ingiunzione di pagamento. In caso di mancato pagamento nel termine prescritto, la Regione Puglia procede alla riscossione forzata. L’ingiunzione del pagamento costituisce titolo esecutivo e avverso essa è proponibile opposizione al giudice di pace competente per territorio. L’atto con cui è proposta l’azione davanti al competente tribunale deve essere anche notificato al Servizio regionale del contenzioso che ha emesso l’ordinanza di ingiunzione per la rappresentanza e difesa in giudizio. In caso di ritardo nel pagamento, la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è diventata esigibile.

10. Presso il competente servizio regionale è istituito un apposito casellario per la conservazione di schede nominative relative ai procedimenti sanzionatori di cui alla presente legge, al fine dell’esatta quantificazione dell’illecito amministrativo e della graduazione delle sanzioni.

11. Nell’ipotesi di cui al comma 6, presso il competente servizio regionale è istituita una commissione per il contenzioso, composta:

a) dal responsabile del competente servizio regionale, che la presiede;

b) da un esperto in materia di legislazione venatoria, laureato in Giurisprudenza, nominato dalla Regione Puglia;

c) dal responsabile dell’Ufficio del contenzioso regionale;

d) dal funzionario tecnico del Settore di vigilanza regionale, che svolge le funzioni di segretario della commissione.

12. Le sanzioni amministrative sono irrogate dal presidente della Regione Puglia e i relativi proventi sono incamerati dalla stessa e confluiscono interamente su apposito capitolo del bilancio di previsione, avente per oggetto: “Progetto finalizzato alla tutela e vigilanza del territorio per la conservazione della fauna selvatica, da attuarsi da parte degli agenti faunistici dipendenti della Regione Puglia e dalle guardie venatorie volontarie.

 

     Art. 49. Procedimento sanzionatorio penale

1. In caso di violazione della norma di cui all’articolo 45, gli ufficiali e gli agenti che esercitano funzioni di polizia giudiziaria redigono verbale di infrazione e/o di sequestro delle armi, della fauna selvatica e dei mezzi di caccia, trasmettendoli entro quarantotto ore, unitamente alla notizia di reato, alla procura della Repubblica competente per territorio, ai sensi dell’articolo 347 del codice di procedura penale.

2. Una copia del verbale di infrazione deve essere trasmessa all’Amministrazione regionale, con le modalità e i termini di cui all’articolo 48.

3. Qualora la notizia di reato venga verbalizzata dalle guardie volontarie che non esercitano funzioni di polizia giudiziaria, le stesse devono recarsi, immediatamente, alla più vicina sede di autorità di polizia giudiziaria e presso l’Amministrazione regionale, a cui consegneranno copia del verbale per il seguito di competenza.

4. L’originale del verbale è trasmesso all’Amministrazione regionale con le modalità e i termini di cui all’articolo 48.

5. L’Amministrazione regionale, ad acquisizione del verbale di cui ai precedenti commi, procede alla iscrizione del trasgressore nell’apposito casellario di cui all’articolo 48.

6. Ove sia prevista, nei casi di cui ai commi precedenti, anche la sanzione amministrativa, l’Amministrazione regionale richiede all’Autorità giudiziaria se sussiste connessione obiettiva tra la sanzione amministrativa e quella penale, ai fini della non attivazione del procedimento sanzionatorio.

7. A emissione della sentenza definitiva da parte dell’Autorità giudiziaria, è fatto obbligo a quest’ultima di trasmettere all’Amministrazione regionale copia della sentenza per i successivi provvedimenti di competenza.

8. Nel caso non sussista connessione obiettiva, l’Amministrazione regionale attiva le procedure del procedimento sanzionatorio amministrativo di cui all’articolo 48.

 

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

 

     Art. 50. Tasse di concessione regionale

1. Per conseguire i mezzi finanziari necessari alla realizzazione dei fini previsti dalla presente legge, è istituita la tassa di concessione regionale per il rilascio dell’abilitazione all’esercizio venatorio.

2. La tassa di concessione regionale di cui al comma 1 è soggetta al rinnovo annuale. Essa deve essere corrisposta da tutti i titolari di licenza di caccia per poter esercitare l’attività venatoria.

3. L’importo della tassa di concessione regionale per il rilascio o il rinnovo della licenza è pari al 50 per cento dell’importo vigente della tassa di concessione erariale per il rilascio o il rinnovo annuale della licenza di caccia di cui al numero 26, sottonumero 1), della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 (Disciplina delle tasse sulle concessioni governative) e successive modificazioni.

4. Agli effetti delle tasse annuali, governative e regionali, si intende per anno il periodo di dodici mesi decorrente dalla data di emanazione della licenza. A partire dall’anno successivo a quello di rilascio o rinnovo della licenza per uso caccia, i versamenti delle tasse annuali di concessione governativa e regionale devono essere effettuati in concomitanza. Entrambi i versamenti possono essere anticipati di massimo quindici giorni dalla data di rilascio o rinnovo della licenza, conservando le ricevute dell’anno precedente al fine di esibirle in corso di controllo; dette ricevute si intendono valide sino al giorno e mese di scadenza di rilascio della licenza di caccia. Nel caso in cui i versamenti vengono effettuati in tempi successivi alla scadenza annuale, questi avranno validità non di dodici mesi, ma sino alla prossima scadenza annuale riferita alla data di rilascio della licenza.

5. La tassa di concessione regionale viene rimborsata al cacciatore che rinunci all’assegnazione dell’ambito territoriale di caccia prima dell’inizio della stagione venatoria.

6. La tassa non è dovuta qualora durante l’anno il cacciatore eserciti attività venatoria esclusivamente all’estero.

7. La tassa di rinnovo non è dovuta qualora non si eserciti la caccia durante l’anno.

8. Sono altresì assoggettati al pagamento di tasse di concessione regionale, da effettuare entro il 31 gennaio dell’anno cui si riferiscono:

a) i centri privati di riproduzione della fauna selvatica di allevamento o allo stato naturale;

b) le aziende faunistico-venatorie;

c) le aziende agri-turistico-venatorie;

d) gli appostamenti fissi, ai sensi dell’articolo 19, comma 6.

Il versamento è effettuato a mezzo bonifico bancario, su conto corrente intestato alla tesoreria unica della Regione Puglia.

9. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, le tasse di concessione regionale, ai sensi del decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 (Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell’art. 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall’art. 4 della legge 14 giugno 1990, n. 158) e successive modifiche e della legge regionale 11 gennaio 1994, n. 1 (Esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l’anno finanziario 1994) da corrispondersi entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento, sono stabilite nella seguente misura:

a) abilitazione venatoria - tassa di rilascio: euro 50;

b) centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale - tassa di rilascio: euro 557; tassa annuale: euro 557;

c) centri privati di riproduzione di fauna di allevamento di cui all’articolo 13, comma 1, lettere a) e b) - tassa di rilascio: euro 557; tassa annuale: euro 557;

d) aziende faunistico-venatorie per ogni ettaro o frazione di esso - tassa di rilascio: euro 12,50; tassa annuale: euro 12,50;

e) autorizzazione di appostamento fisso ai sensi dell’articolo 19, comma 6, per ogni anno - tassa di rilascio: euro 112; tassa annuale: euro 112.

10. A carico delle aziende agri-turistico-venatorie rimane confermata la tassa di concessione in euro 5,20 per ettaro per il rilascio e/o il rinnovo annuale.

11. Per quanto non previsto dal presente articolo si fa esplicito rinvio al d.lgs. 230/1991 e successive modifiche e integrazioni.

 

     Art. 51. Riparto dei proventi delle tasse regionali

1. La Giunta regionale, con apposito provvedimento da adottarsi precedentemente alla approvazione del calendario venatorio, utilizza l’80 per cento dei proventi rivenienti dalla riscossione delle tasse di concessione regionale introitati entro il 31 dicembre di ciascun anno, per gli adempimenti previsti dalla presente legge.

2. La destinazione delle somme di cui al comma 1, in rapporto ai territori degli ATC individuati dal Piano faunistico venatorio regionale, sarà effettuata secondo i seguenti parametri:

a) 20 per cento in rapporto al numero dei cacciatori residenti sul territorio di ciascun ATC;

b) 40 per cento in rapporto al territorio agro-silvo-pastorale di ciascun ATC;

c) 40 per cento in rapporto all’estensione di territorio di ciascun ATC sul quale sono stati istituiti ambiti protetti riguardanti: oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura, centri pubblici di riproduzione.

3. La ripartizione del rimanente 20 per cento dell’ammontare dei proventi derivanti dalla riscossione delle tasse regionali sarà effettuata secondo i seguenti parametri:

a) il 6 per cento per la gestione del fondo di tutela istituito per la prevenzione e per gli indennizzi relativi ai danni non altrimenti risarcibili e i cui residui annuali sono cumulabili nelle annate successive;

b) il 4 per cento per spese proprie inerenti la stampa del calendario venatorio, tesserini regionali e materiale didattico-divulgativo inerente le finalità della presente legge;

c) il 10 per cento da destinare agli osservatori faunistici territoriali e centri territoriali di prima accoglienza fauna selvatica in difficoltà per le loro attività, come da previsioni riportate nella presente legge.

4. Gli importi introitati, relativi alla quota di cui al comma 1, sono utilizzati dalla Regione Puglia, anche mediante apposita convenzione con gli ATC e le province con obbligo di rendicontazione annuale, così come stabilito da programma venatorio annuale, secondo la seguente ripartizione:

a) 15 per cento, quale contributo ai proprietari di terreni utilizzati ai fini della caccia programmata di cui all’articolo 34 e salvaguardia degli habitat, di cui all’articolo 7, comma 14, lettera b);

b) 20 per cento, quale contributo danni prodotti dalla fauna selvatica stanziale nelle zone protette e dall’attività venatoria e della fauna selvatica stanziale in territori caccia programmata;

c) 30 per cento, per gestione zone protette di iniziativa pubblica di cui agli articoli 8, 9, e 10 per tabellazione, miglioramento e salvaguardia degli habitat, acquisto fauna da riproduzione, sostegno alle attività di vigilanza volontaria sulla base di specifici progetti;

d) 20 per cento, quale contributo per acquisto fauna da ripopolamento e strutture dirette all’ambientamentodelle stesse, suddiviso per ogni ATC;

e) 15 per cento, per spese riguardanti le attività delle commissioni esami per il conseguimento dell’abilitazione venatoria e attività dei revisori dei conti degli ATC.

5. Agli impegni di spesa e alle relative liquidazioni provvede con propri provvedimenti la Giunta regionale in sede di approvazione del programma venatorio annuale.

 

     Art. 52. Istituzione del fondo di tutela per la protezione agro-zootecnica

1. Per far fronte alle misure di prevenzione e ai danni non altrimenti risarcibili, arrecati alla produzione agricola e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo nonché al patrimonio zootecnico dalla fauna selvatica stanziale e dall’attività venatoria, è costituito a cura della Regione Puglia un fondo destinato alla prevenzione e agli indennizzi, al quale affluisce una percentuale dei proventi rivenienti dalla riscossione delle tasse di concessione regionale di cui agli articoli 50 e 51, comma 3, salvo ulteriori finanziamenti stabiliti nel bilancio regionale da determinarsi annualmente e finalizzati a far fronte ai danni provocati dalla fauna selvatica.

2. Il risarcimento per danni provocati nei territori destinati a gestione privatistica: aziende faunistico-venatorie, aziende agri-turistico-venatorie, centri privati di riproduzione fauna selvatica allo stato naturale, zone addestramento cani e per le gare cinofile, è a totale carico degli organismi preposti alla gestione.

 

     Art. 53. Norme finanziarie

1. I tributi disciplinati nella presente legge confluiscono in apposito capitolo di bilancio di entrata e sono utilizzati, per gli scopi di cui alla presente legge, mediante iscrizione negli appositi collegati capitoli di spesa. Tali somme potranno essere ulteriormente integrate dalla Regione Puglia nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio o a seguito di finanziamenti o contributi comunitari.

2. Le somme introitate a seguito dell’irrogazione di sanzioni sono iscritte in apposito capitolo di entrata di nuova istituzione nel bilancio regionale autonomo di previsione, titolo 3, tipologia 202, categoria 01, e sono destinate, previa iscrizione in nuovo collegato capitolo di spesa, missione 16, programma 02, titolo 1, alle attività di formazione e aggiornamento degli agenti e delle guardie volontarie di cui all’articolo 41.

3. Al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge concorrono eventuali finanziamenti dell’Unione europea, statali o derivanti da atti di programmazione negoziata, nei limiti e secondo le modalità indicati dalle normative vigenti.

 

CAPO VII

NORME TRANSITORIE FINALL. TASSIDERMIA E IMBALSAMAZIONE

 

     Art. 54. Zone protette ex lege 157/1992

1. Gli ambiti protetti, le oasi di protezione e le zone di ripopolamento e cattura sono riportate nel piano faunistico regionale e la loro gestione rimane di competenza della Regione Puglia o di ente appositamente delegato.

2. La tabellazione di altri ambiti che indicano un divieto deve adeguarsi, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni della presente legge, ai sensi dell’articolo 7, comma 4.

 

     Art. 55. Disposizioni transitorie sulle aziende faunistico-venatorie. Trasformazione in aziende agro-turistico-venatorie

1. Le aziende faunistico-venatorie autorizzate dalla Regione Puglia ai sensi della precedente normativa restano confermate sino alla scadenza della concessione, sempre che la loro istituzione non sia in contrasto con le disposizioni della presente legge. Dette concessioni sono disciplinate dal relativo regolamento regionale.

2. A richiesta del concessionario, la Regione Puglia può trasformare le aziende faunistico-venatorie di cui al comma 1 in aziende agrituristico-venatorie, sentito il parere del Comitato tecnico regionale, se non in contrasto con la presente legge.

 

     Art. 56. Tassidermia e imbalsamazione

1. L’attività di tassidermia e imbalsamazione nonché la detenzione o il possesso di preparazione tassidermiche e trofei è disciplinata dal regolamento regionale 3 ottobre 2001, n. 7.

 

     Art. 57. Riconoscimento regionale delle associazioni venatorie

1. In deroga a quanto sancito dagli articoli 5 e 26, le associazioni venatorie riconosciute dalla Regione Puglia partecipano alla composizione del Comitato tecnico faunistico-venatorio regionale e concorrono alla composizione delle commissioni per l’abilitazione all’esercizio venatorio e degli organismi di gestione degli ATC. Le associazioni venatorie costituite per atto pubblico possono richiedere il riconoscimento alla Regione Puglia se:

a) hanno finalità ricreative, formative e tecnico-venatorie;

b) hanno ordinamento democratico e possiedono una stabile organizzazione a carattere regionale con adeguati organi periferici;

c) dimostrano di avere un numero di iscritti non inferiore a un quindicesimo dei cacciatori residenti nella Regione Puglia, producendo libro soci firmato e timbrato dal legale rappresentante.

2. Le associazioni di cui al comma 1 sono riconosciute con decreto del presidente della Giunta regionale, su istanza documentata dell’interessato.

 

     Art. 58. Abrogazioni e/o rinvio a norme esistenti

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge speciale cessano di avere applicazione le norme della legge regionale 13 agosto 1998, n. 27 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell’attività venatoria), della legge regionale 29 luglio 2004, n. 12 (Modifiche alla legge regionale 13 agosto 1998, n. 27 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico- ambientali e per la regolamentazione dell’attività venatoria”) e ogni altra normativa in contrasto con la presente legge.

2. Restano in vigore i regolamenti regionali attuativi della precedente normativa per la parte non in contrasto cori la presente legge, nelle more dell’approvazione della nuova regolamentazione.

3. In deroga a quanto previsto dal comma 1, limitatamente all’annata venatoria 2017/2018, il programma venatorio regionale e il calendario venatorio regionale sono redatti, approvati e attuati ai sensi della precedente normativa.

4. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si applicano le norme di cui alla L. 157/1992 e successive modificazioni e integrazioni e quelle delle leggi citate con la presente normativa. I regolamenti attuativi della presente legge sono emanati, ovvero sono confermati dalla Regione Puglia nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della stessa.

5. Il limite per la detenzione delle armi da caccia di cui all’articolo 10, comma 6, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi), come modificato dall’articolo 1 della legge 25 marzo 1986, n. 85 (Norme in materia di armi per uso sportivo) e all’articolo 4 della legge 21 febbraio 1990, n. 36 (Nuove norme sulla detenzione delle armi, delle munizioni, degli esplosivi e dei congegni assimilati) è soppresso.

6. Le guardie venatorie volontarie esercitano la vigilanza sull’applicazione della presente legge in materia di caccia a norma dell’articolo 41, comma 2, lettera b).

7. Le autorizzazioni di cui all’articolo 32, comma 3 e rilasciate ai sensi della precedente normativa sono revocate se in contrasto con quanto sancito dalla presente legge.

 

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


[1] Testo vigente aggiornato alle modifiche apportate dalla L.R. 23 maggio 2022, n. 9.