§ 3.1.171 - L.R. 28 dicembre 2011, n. 25.
Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura
Data:28/12/2011
Numero:25


Sommario
Art. 1.  (Modifiche alla l.r. 31/2008)
Art. 2.  (Disposizioni in ordine al riordino dei consorzi di bonifica. Norme transitorie e finali)
Art. 2 bis.  (Completamento del riordino dei consorzi di bonifica di primo grado)


§ 3.1.171 - L.R. 28 dicembre 2011, n. 25.

Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) e disposizioni in materia di riordino dei consorzi di bonifica

(B.U. 29 dicembre 2011, n. 52 - suppl.)

 

Art. 1. (Modifiche alla l.r. 31/2008)

1. Alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 4 dell'articolo 2 è inserito il seguente:

'4 bis. La Regione riconosce, in applicazione del principio di sussidiarietà, il ruolo svolto dalle organizzazioni professionali agricole a livello regionale, dalle loro emanazioni tecnico-economiche e dalle organizzazioni cooperative del settore agricolo di cui all'articolo 5, nonché di tutti i soggetti singoli e associati rappresentativi degli interessi e delle istanze del mondo agricolo e della società civile, nella definizione e attuazione di iniziative ed attività a favore del sistema rurale, agroalimentare e silvo-pastorale, nonché nelle conseguenti attività di informazione e divulgazione presso le imprese agricole.';

b) al comma 4 dell'articolo 3 le parole: 'Nell'ambito dei piani agricoli triennali la Regione e le province definiscono' sono sostituite dalle seguenti: 'Nell'ambito del piano agricolo triennale la Regione definisce';

c) al comma 5 dell'articolo 3 le parole: 'il documento di programmazione economico-finanziaria regionale (DPEFR)' sono sostituite dalle seguenti: 'il documento strategico annuale';

d) il comma 6 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

'6. Le province partecipano all'attività di programmazione attraverso le forme di consultazione di cui all'articolo 5, nonché mediante la predisposizione di linee guida per lo sviluppo, la promozione e la tutela dei sistemi agricoli provinciali.';

e) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

'Art. 4

(Informatizzazione dei dati e delle procedure)

1. È istituita l'anagrafe digitale regionale delle imprese agricole e silvo-pastorali, relativa a tutte le aziende riferite a persone fisiche e giuridiche, nonché alle imprese, identificate dal codice fiscale, che svolgono attività in materia agroalimentare, forestale e della pesca e intrattengono a qualsiasi titolo rapporti con la pubblica amministrazione regionale o locale.

2. L'anagrafe digitale delle imprese costituisce strumento di organizzazione e snellimento dell'azione regionale, coordinato con il registro delle imprese tenuto presso le Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA), ed è costituita prioritariamente attraverso la riorganizzazione, l'accorpamento e l'integrazione delle banche dati, degli archivi e delle anagrafi già esistenti.

3. L'anagrafe digitale delle imprese è organizzata e resa operativa con deliberazione della Giunta regionale.

4. L'anagrafe digitale delle imprese è istituita ai sensi del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 (Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'articolo 55, commi 14 e 15, della l. 27 dicembre 1997, n. 449) e del decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503 (Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173).

5. Nell'ambito dell'anagrafe digitale è istituito il fascicolo aziendale elettronico che costituisce l'unico riferimento per tutte le procedure che riguardano le imprese agricole, tra le quali:

a) le procedure finalizzate al rilascio di autorizzazioni e all'erogazione di contributi regionali, provinciali, comunali e di altri enti pubblici;

b) le segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA) e le procedure di controllo, comprese quelle a carattere sanitario, anche mediante accordi tra pubbliche amministrazioni per l'interscambio di servizi digitali su piattaforme informatiche.

6. La Regione promuove lo sviluppo del sistema informativo agricolo digitale che, utilizzando le informazioni dell'anagrafe di cui al comma 1, realizza i servizi necessari alle politiche agricole regionali, anche con la partecipazione degli operatori del comparto. La Regione organizza e certifica le informazioni acquisite nell'espletamento delle proprie attività, anche al fine di promuovere accordi con gli operatori per la semplificazione degli adempimenti amministrativi tramite un accesso diretto alle stesse informazioni.

7. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità per promuovere e facilitare l'utilizzo diretto, da parte delle imprese, delle procedure informatizzate di competenza regionale.

8. Le informazioni e i dati raccolti e inseriti nel fascicolo aziendale secondo modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale si intendono certificati dalla Regione e, di norma, non sono oggetto di ulteriori verifiche e accertamenti da parte della Regione stessa e degli enti del sistema regionale di cui alla legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione' - collegato 2007), fatto salvo l'esercizio del potere di vigilanza.

9. Allo scopo di promuovere la progressiva integrazione e valorizzazione dei dati contenuti nei sistemi informativi certificati dalla Regione, la Giunta regionale adotta linee guida al fine di evitare la duplicazione e la sovrapposizione dei controlli da parte della Regione e degli enti del sistema regionale di cui alla l.r. 30/2006 nei confronti delle aziende agricole di trasformazione e di commercializzazione che adottano specifici disciplinari o sistemi autonomi di controllo connessi e integrati con l'anagrafe digitale delle imprese.

10. Al fine di promuovere e facilitare l'accesso diretto al sistema dei servizi pubblici a favore del settore agricolo e di facilitare l'interazione diretta tra aziende agricole, centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) e pubblica amministrazione, la Regione adotta iniziative finalizzate a:

a) dotare le aziende agricole della strumentazione telematica necessaria per l'interazione digitale con la pubblica amministrazione;

b) realizzare corsi di formazione con cui incrementare l'utilizzo degli strumenti informatici e delle procedure informatizzate da parte degli imprenditori agricoli.

11. La Regione, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), mette a disposizione delle imprese agricole i propri dati informatici certificati, anche relativi alla rintracciabilità sanitaria, per lo sviluppo di forme innovative di commercializzazione e valorizzazione delle produzioni; finanzia specifici progetti di sviluppo, a valenza aziendale, interaziendale, di distretto e di filiera e promuove lo sviluppo di piattaforme per il mercato telematico del lavoro in agricoltura.

12. La Regione, nel rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs. 196/2003, rende disponibili i dati raccolti, ad esclusione dei dati di rilevanza economico finanziaria, alle autonomie locali e funzionali per i fini di pianificazione territoriale, nonché per la redazione di studi e di piani di sviluppo e di altri strumenti di pianificazione e programmazione locale e regionale.';

f) dopo l'articolo 4 sono inseriti i seguenti:

'Art. 4 bis. (Presentazione di istanze o segnalazioni per il tramite dei CAA)

1. Per il perseguimento di obiettivi di semplificazione dei procedimenti d'interesse dei soggetti che esercitano l'attività agricola, la Giunta regionale con deliberazione:

a) individua i procedimenti di competenza regionale, degli enti locali e degli enti del sistema regionale di cui alla l.r. 30/2006 per i quali consentire la presentazione di istanze o segnalazioni, utilizzando gli strumenti di cui all'articolo 4 per il tramite dei CAA, riconosciuti ai sensi della normativa vigente;

b) definisce le modalità di presentazione, tramite procedura informatizzata, delle istanze o segnalazioni di cui alla lettera a) e gli adempimenti istruttori a cui i CAA sono tenuti nel rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti;

c) definisce le modalità di certificazione, da parte dei CAA, della data di ricezione dell'istanza o della segnalazione, nonché del successivo inoltro alla pubblica amministrazione competente e dell'eventuale decorso del termine di conclusione del procedimento;

d) individua, nel rispetto dei limiti posti dall'articolo 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) i casi in cui trova applicazione l'istituto del silenzio assenso.

2. Fatte salve le disposizioni in materia di segnalazione certificata di inizio attività, decorsi i termini previsti ai sensi del comma 1, lettera b), le istanze presentate per il tramite dei CAA a norma del presente articolo si intendono accolte.

3. Le disposizioni del presente articolo non comportano oneri a carico del bilancio regionale.

 

Art. 4 ter. (Riduzione dei costi burocratici a carico delle imprese agricole)

1. La Regione adotta, in base alle disposizioni di cui all'articolo 5 della legge regionale 2 febbraio 2007, n. 1 (Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Lombardia), misure e interventi tali da ridurre i costi burocratici a carico delle imprese agricole nella misura minima del venticinque per cento entro l'anno 2012.

2. Tali obiettivi potranno essere conseguiti sia attraverso un processo organico di semplificazione delle procedure amministrative sia attraverso la semplificazione e l'eliminazione di documentazioni richieste per attestare dati ed informazioni già in possesso della pubblica amministrazione.

 

Art. 4 quater. (Tutela del suolo agricolo)

1. La Regione riconosce il suolo quale bene comune. Ai fini della presente legge, il suolo agricolo costituisce la coltre, a varia fertilità, del territorio agricolo, per come esso si presenta allo stato di fatto. Si intende suolo agricolo ogni superficie territoriale, libera da edifici e strutture permanenti non connesse alla attività agricola in essere, interessata in modo permanente dalla attività agricola, da attività connesse e dalla eventuale presenza di elementi che ne costituiscono il corredo paesaggistico-ambientale quali reticolo idraulico, fontanili, siepi, filari, fasce boscate, aree umide, infrastrutture rurali.

2. La Regione riconosce il suolo agricolo quale spazio dedicato alla produzione di alimenti, alla tutela della biodiversità, all'equilibrio del territorio e dell'ambiente, alla produzione di utilità pubbliche quali la qualità dell'aria e dell'acqua, la difesa idrogeologica, la qualità della vita di tutta la popolazione e quale elemento costitutivo del sistema rurale.

3. La Regione considera il sistema rurale una componente fondamentale del suo sistema territoriale e ritiene che le criticità emergenti sul consumo di suolo agricolo devono essere affrontate con adeguate politiche finalizzate a salvaguardare le destinazioni di uso di suoli e territori agricoli indispensabili all'esercizio delle attività agricole, in una sempre crescente ottica di multifunzionalità.

4. La sospensione temporanea o continuata della attività agricola sul suolo agricolo non determina in modo automatico la perdita dello stato di suolo agricolo.

5. La Regione elabora politiche per il contenimento del consumo di suolo agricolo finalizzate ad orientare la pianificazione territoriale regionale. A tal fine:

a) individua una metodologia condivisa di misurazione del consumo del suolo agricolo che abbia come criteri principali il valore agroalimentare e le funzioni del suolo stesso, nonché l'incidenza delle attività che vi insistono;

b) redige periodicamente, in collaborazione con l'Ente regionale per i servizi all'agricoltura e alle foreste (ERSAF), un rapporto sulla consistenza del suolo agricolo e sulle sue variazioni;

c) stabilisce le forme e i criteri per l'inserimento negli strumenti di pianificazione previsti dalla normativa regionale di apposite previsioni di tutela del suolo agricolo, introducendo altresì metodologie di misurazione del consumo del suolo agricolo stesso e prevedendo strumenti cogenti per il suo contenimento.';

g) dopo il comma 3 dell'articolo 8 sono aggiunti i seguenti:

'3 bis. Per favorire lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile, è data priorità alle domande di contributo presentate alla Regione, alle province, alle comunità montane e ai comuni dalle imprese agricole condotte da giovani di età inferiore a quaranta anni, riservando fino a un massimo del cinquanta per cento delle risorse disponibili su ciascuna iniziativa.

3 ter. La Regione assicura alle imprese agricole condotte da giovani di età inferiore a quarant'anni, nei limiti delle disponibilità finanziarie e nell'ambito della programmazione comunitaria, un voucher da impiegare per servizi di assistenza tecnica, supporto tecnico specialistico e gestione aziendale.';

h) dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:

'Art. 8 bis. (Promozione dell'agricoltura sociale)

1. La Regione promuove le fattorie sociali quali soggetti che svolgono, anche in forma associata, le attività di cui all'articolo 2135 del codice civile e che forniscono in modo continuativo, oltre all'attività agricola, attività sociali finalizzate alla coesione sociale, favorendo percorsi terapeutici, riabilitativi e di cura, sostenendo l'inserimento sociale e lavorativo delle fasce di popolazione svantaggiate e a rischio di marginalizzazione, realizzando attività di natura ricreativa e socializzante per l'infanzia e gli anziani. Tali attività, che sono svolte nel rispetto delle normative di settore da soggetti in possesso di adeguata professionalità, hanno carattere di complementarietà rispetto all'attività agricola che è prevalente.

2. I soggetti di cui al comma 1 collaborano in modo integrato con le istituzioni pubbliche e con gli altri soggetti del terzo settore.';

i) il comma 4 dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:

'4. Al fine di consentire ai consumatori ed agli operatori interessati l'identificazione certa delle aziende agricole che adottano le metodologie dell'agricoltura biologica, è istituito, nell'ambito dell'anagrafe digitale regionale delle imprese agricole e silvo-pastorali, l'elenco regionale degli operatori biologici, articolato per province e suddiviso in sezioni. La Giunta regionale delibera indicazioni:

a) sulla tenuta dell'elenco;

b) sull'articolazione delle procedure in capo alle province, agli organismi di controllo e alla Regione;

c) sulle forme di interscambio telematico tra i diversi soggetti interessati sia pubblici sia privati;

d) sulle forme di pubblicizzazione nei confronti dei consumatori e degli operatori del sistema agroalimentare.';

j) il comma 5 dell'articolo 9 è abrogato;

k) la lettera b) del comma 2 dell'articolo 10 è sostituita dalla seguente:

'b) l'acquisizione e la dotazione di servizi e prestazioni volti all'implementazione di sistemi di qualità, nonché l'introduzione di sistemi di tracciabilità e di gestione ambientale;';

l) il comma 3 dell'articolo 10 è abrogato;

m) il comma 4 dell'articolo 10 è abrogato;

n) dopo l'articolo 10 sono inseriti i seguenti:

"Art. 10.1. (Filiera corta)

1. La Regione, con le forme di concertazione previste dalla presente legge, adotta provvedimenti volti a favorire la filiera corta al fine di conseguire i seguenti obiettivi:

a) ridurre i passaggi del prodotto agricolo e agroalimentare di qualità intercorrenti dal momento della produzione al momento del consumo finale;

b) favorire il mantenimento di produzioni agricole ed agroalimentari di qualità locali al fine di riconoscerne il valore di eccellenza;

c) aumentare le sinergie e le opportunità di offerta dei prodotti agricoli ed agroalimentari di qualità, biologici e locali nell'ambito del commercio, della ristorazione e del turismo rurale e ambientale;

d) favorire la conoscenza dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità lombardi e delle loro caratteristiche;

e) aumentare il flusso del turismo enogastronomico verso le zone rurali e dei mercati dei prodotti agricoli ed agroalimentari di qualità locali;

f) favorire intese interprofessionali e di filiera fra tutti i soggetti interessati.

2. Al fine di favorire l'acquisto dei prodotti agricoli ed agroalimentari di qualità regionali e di assicurare un'adeguata informazione ai consumatori sull'origine e sulle specificità degli stessi prodotti, la Regione e gli enti locali competenti promuovono la realizzazione di eventi, fiere e mercati dei prodotti agricoli ed agroalimentari di qualità locali riservati agli imprenditori agricoli del territorio.

 

Art. 10.2. (Sistemi di etichettatura)

1. La Regione promuove la valorizzazione delle produzioni agricole tipiche e locali, favorendone la conoscenza, la diffusione e il consumo, e concorre a garantire ai consumatori condizioni di trasparenza dei prezzi e un'adeguata informazione sull'origine e sulle caratteristiche dei prodotti, anche favorendo la vendita diretta dei prodotti da parte degli imprenditori agricoli singoli o associati.

2. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1, la Regione promuove l'adozione facoltativa di sistemi di etichettatura e di rintracciabilità dei prodotti che forniscono, in aggiunta alle informazioni obbligatorie previste dalla vigente normativa, informazioni ulteriori sulla provenienza del prodotto, sulle materie prime utilizzate e sulla loro origine, sull'eventuale stabilimento di trasformazione, sul prezzo e ogni altra informazione ritenuta utile per la trasparenza del mercato.

3. Per le stesse finalità la Regione promuove, altresì, l'utilizzo nelle mense scolastiche, pubbliche e ospedaliere, di derrate di prodotti agricoli freschi e lavorati e semilavorati, seguendo la stagionalità dei prodotti della terra e nel rispetto del principio della minima distanza di trasporto, favorendo la provenienza dei prodotti alimentari da produttori locali.';

o) dopo il comma 3 dell'articolo 11 sono aggiunti i seguenti:

'3 bis. La Regione favorisce, mediante apposite attività promozionali e informative, la costituzione di gruppi di offerta tra filiere organizzate e di gruppi di acquisto, nonché la commercializzazione diretta di prodotti agricoli ed agroalimentari da parte delle aziende agricole produttrici.

3 ter. La Regione promuove la modalità degli accordi di filiera, sottoscritti dalle rappresentanze di tutti i soggetti che intervengono nei processi di produzione, lavorazione, trasformazione, commercializzazione e distribuzione, quali strumenti per migliorare la competitività e la redditività di tutte le imprese partecipanti. Gli accordi di filiera possono prevedere, compatibilmente con la normativa comunitaria, misure di contenimento delle produzioni rese necessarie da specifiche analisi degli sbocchi di mercato o da programmi di miglioramento della qualità. L'adesione facoltativa agli accordi di filiera costituisce titolo di priorità nell'accesso alle misure di sostegno finanziario regionale.';

p) alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 12 dopo le parole 'ai consorzi di tutela e' sono inserite le seguenti 'alle loro associazioni di secondo grado, nonché';

q) dopo l'articolo 12 è inserito il seguente:

'Art. 12 bis. (Rete delle enoteche regionali)

1. La Regione, al fine di promuovere la conoscenza e la valorizzazione delle produzioni enologiche di qualità, con particolare riguardo ai vini a denominazione di origine (DO) e a indicazione geografica (IG) ed ai marchi di qualità, di altri prodotti derivati dalla lavorazione dell'uva e dei vini, nonché degli altri prodotti agroalimentari a indicazione di origine e di qualità, nell'ambito della promozione del territorio rurale lombardo, riconosce, quali enoteche regionali facenti parte della rete, quelle che svolgono le attività e sono in possesso dei requisiti di cui rispettivamente ai commi 2 e 4.

2. Le enoteche regionali, ai fini del riconoscimento:

a) promuovono la conoscenza dei vini e degli altri prodotti di cui al comma 1, anche attraverso iniziative di degustazione guidata, manifestazioni a carattere enogastronomico, incontri e conferenze, organizzazione di visite sul territorio;

b) informano sulle caratteristiche dei vini e degli altri prodotti di cui al comma 1, anche attraverso la produzione e la distribuzione di supporti a carattere informativo;

c) espongono permanentemente nella propria sede, o in eventuali sedi distaccate, in Italia e all'estero, i prodotti, purché di alta qualificazione;

d) creano sinergie nella presentazione dell'immagine tra i vini e i prodotti agroalimentari tipici della Regione;

e) realizzano iniziative per la conservazione e la documentazione di elementi di cultura rurale e delle attività agricole ed enologiche del passato anche dando vita ad azioni per il recupero, la valorizzazione delle tradizioni e la ricostruzione delle identità economiche e culturali dei territori del vino e degli altri prodotti agroalimentari del territorio regionale;

f) promuovono iniziative volte a ottenere un miglioramento qualitativo dei vini prodotti nella regione.

3. Le enoteche regionali, come attività esclusivamente strumentale e funzionale agli scopi di cui al comma 1, possono svolgere attività di vendita dei prodotti esposti, compresi quelli legati alla cultura del vino.

4. Ai fini del riconoscimento, le enoteche regionali devono possedere i seguenti requisiti:

a) essere costituite per atto pubblico;

b) prevedere nel proprio statuto lo svolgimento delle attività di cui al comma 2;

c) disporre di spazi adeguati per l'esposizione dei prodotti, l'accoglienza al pubblico, la degustazione e la vendita;

d) prevedere la partecipazione nel proprio statuto di almeno due delle seguenti categorie di soggetti: enti pubblici, consorzi di tutela dei vini a denominazione di origine, produttori vitivinicoli singoli o associati.

5. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità di riconoscimento delle enoteche regionali, nonché la possibilità di raccordo con le iniziative delle CCIAA.';

r) dopo l'articolo 13 è inserito il seguente:

'Art. 13 bis. (Imprese agromeccaniche)

1. Si definiscono imprese agromeccaniche i soggetti, individui o società, ivi incluse le cooperative ed i consorzi di imprese, che svolgono in forma autonoma e con caratteristiche di prevalenza economica una delle attività di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38).

2. La Regione promuove la qualificazione della professionalità delle imprese agromeccaniche. A tal fine, è istituito presso la Giunta regionale l'albo delle imprese agromeccaniche. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti le modalità di tenuta dell'albo ed i requisiti necessari per l'iscrizione allo stesso.';

s) al comma 1 dell'articolo 17 la parola 'titolo' è sostituita dalla parola 'articolo';

t) dopo il comma 3 dell'articolo 17 è aggiunto il seguente:

'3 bis. La Regione, sulla base di effettive e strutturali riduzioni di reddito annuale delle aziende agricole in specifici comparti produttivi, si coordina con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali al fine dell'attivazione degli interventi per la gestione delle crisi di mercato previsti dall'articolo 8 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102 (Regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera e), della L. 7 marzo 2003, n. 38).';

u) la rubrica del Capo VI è sostituita dalla seguente: 'Interventi a sostegno dell'agricoltura in montagna, nell'alta pianura e in collina';

v) la rubrica dell'articolo 24 è sostituita dalla seguente: 'Interventi a sostegno dell'agricoltura in aree montane';

w) dopo il comma 5 dell'articolo 24 sono aggiunti i seguenti:

'5 bis. La Regione assicura alle imprese agricole ubicate nei comuni montani, nei limiti delle disponibilità finanziarie e nell'ambito della programmazione comunitaria, un voucher da impiegare per servizi di assistenza tecnica, supporto tecnico specialistico, gestione aziendale, nonché per investimenti strutturali e dotazioni tecniche aziendali.

5 ter. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le tipologie di intervento e le modalità di qualificazione dei soggetti che forniscono i servizi di cui al comma 5 bis.';

x) dopo l'articolo 24 è inserito il seguente:

'Art. 24.1. (Interventi a sostegno dell'agricoltura nell'alta pianura e nella collina)

1. Al fine di garantire il consolidamento delle aziende agricole situate nell'alta pianura lombarda e nella collina e per accompagnare la diversificazione dell'economia rurale attraverso lo sviluppo della multifunzionalità in agricoltura, la Regione promuove iniziative e interventi finalizzati a migliorare la competitività e a compensare il minor reddito che si realizza nelle aziende dell'alta pianura lombarda e nella collina rispetto alle aziende situate nelle zone di pianura e a limitare la competizione con altri settori produttivi rispetto alla destinazione di uso del suolo.

2. Con deliberazione della Giunta regionale sono determinate le tipologie di intervento, nonché le aree dell'alta pianura lombarda e della collina, con esclusione della aree montane, cui sono destinati gli interventi stessi.';

y) dopo la lettera m) del comma 1 dell'articolo 33 sono inserite le seguenti:

'm bis) le attività e le azioni relative alle produzioni agroalimentari di qualità regolamentata, compresa l'attività di vigilanza, così come previste dalla normativa nazionale e comunitaria;

m ter) la tenuta dell'elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva extravergini e vergini sezione della Regione Lombardia;';

z) dopo il comma 1 dell'articolo 33 sono aggiunti i seguenti:

'1 bis. Avverso i provvedimenti adottati dalle province e dalle comunità montane riguardo all'istruttoria, accertamento e controlli per l'erogazione di premi e integrazioni al reddito previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale di cui all'articolo 34, commi 1 e 2, è ammesso ricorso gerarchico al Direttore della direzione regionale competente in materia di agricoltura, secondo le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 (Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi) in quanto applicabili.

1 ter. La disposizione di cui al comma 1 bis si applica a condizione che venga raggiunta apposita intesa fra Regione, province e comunità montane nell'ambito dei lavori del tavolo istituzionale per le politiche agricole di cui all'articolo 5, comma 1.';

aa) la lettera i) del comma 1 dell'articolo 34 è sostituita dalla seguente:

'i) le azioni di interesse locale per la promozione agroalimentare, anche relative alle produzioni biologiche e tradizionali;';

bb) dopo la lettera i) del comma 1 dell'articolo 34 è inserita la seguente:

'i bis) le produzioni biologiche, compresa la concessione delle deroghe previste dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di produzioni biologiche;';

cc) la lettera j) del comma 1 dell'articolo 34 è abrogata;

dd) dopo l'articolo 34 è aggiunto il seguente:

'Art. 34 bis. (Semplificazione in materia di funzioni attribuite dalla normativa statale alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e agli enti locali)

1. L'abbattimento degli alberi di olivo di cui al decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475 (Divieto di abbattimento degli alberi da olivo) non è soggetto ad autorizzazione.

2. L'esercizio della trebbiatura e sgranatura a macchina dei cereali e delle leguminose di cui al decreto legislativo luogotenenziale 3 luglio 1944, n. 152 (Disciplina per l'esercizio e l'incoraggiamento della trebbiatura e sgranatura a macchina, o con altri mezzi e sistemi dei cereali e delle leguminose) non è soggetto a licenza o denuncia.';

ee) dopo la lettera d) del comma 4 dell'articolo 42 è aggiunta la seguente:

'd bis) i terreni colonizzati spontaneamente da specie arboree o arbustive, quando il processo è in atto da meno di quindici anni per i comuni classificati montani o svantaggiati e da meno di cinque anni per i restanti comuni.';

ff) il comma 5 dell'articolo 42 è abrogato;

gg) dopo il comma 6 dell'articolo 44 è aggiunto il seguente:

'6 bis. Le superfici forestali che per la loro particolare ubicazione difendono terreni, fabbricati, infrastrutture o strutture dalla caduta di valanghe, dal rotolamento dei massi, dalle alluvioni, possono essere sottoposte dalle province e dalle comunità montane, per il territorio di loro competenza, a prescrizioni di utilizzo aggiuntive rispetto a quelle già indicate dal regolamento forestale di cui all'articolo 50, comma 4. I proprietari o possessori di questi fondi sono obbligati ad assicurare, direttamente o tramite soggetti terzi, nei terreni, attraverso la realizzazione di adeguati interventi manutentivi e di taglio colturale, la corretta regimazione delle acque ed a evitare che lo sgrondo incontrollato causi danni di natura idrogeologica ai terreni ed alle pendici contermini.';

hh) al comma 1 dell'articolo 47 le parole 'dei rispettivi piani agricoli triennali' sono sostituite dalle parole 'degli strumenti di programmazione di cui all'articolo 3';

ii) dopo il comma 7 dell'articolo 47 è aggiunto il seguente:

'7 bis. Nei siti natura 2000, in assenza dei piani di gestione, i piani di assestamento forestale individuano le misure di conservazione di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.';

jj) al primo periodo del comma 7 dell'articolo 50 le parole ', fatte salve le disposizioni riguardanti i siti con particolare regime di tutela previsto dalla normativa comunitaria, nonché le riserve naturali e i parchi naturali all'interno dei parchi regionali' sono soppresse;

kk) al comma 7 dell'articolo 50 le parole: 'Fino all'approvazione dei piani di indirizzo forestale, il taglio colturale dei boschi all'interno delle aree protette è autorizzato preventivamente dall'ente gestore dell'area protetta' sono sostituite dalle seguenti: 'Il taglio colturale dei boschi all'interno delle riserve naturali, dei parchi naturali e, in assenza di piani di indirizzo forestale, dei parchi regionali è autorizzato preventivamente dall'ente gestore dell'area protetta secondo le procedure stabilite dagli articoli 4 e 5 della legge regionale 22 luglio 2002, n. 15 (Legge di semplificazione 2001. Semplificazione legislativa mediante abrogazione di leggi regionali. Interventi di semplificazione amministrativa e delegificazione). La richiesta di autorizzazione si considera accolta qualora non venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine di quarantacinque giorni.';

ll) al primo periodo del comma 1 dell'articolo 57 le parole: 'e degli interventi di manutenzione delle superfici pascolive di cui all'articolo 51' sono sostituite dalle seguenti: 'o delle attività di manutenzione degli impianti di arboricoltura da legno';

mm) al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 57 dopo le parole: 'Le imprese boschive iscritte all'albo' sono inserite le seguenti: ', nonché le imprese con analoghe qualifiche attestate da altre Regioni o da altri Stati membri dell'Unione europea,';

nn) alla fine del comma 2 dell'articolo 57 sono aggiunte le parole: 'e per la sospensione o radiazione in casi di gravi violazioni delle norme in materia ambientale, forestale, del lavoro e di sicurezza.';

oo) al comma 5 dell'articolo 61 le parole: 'da 52,79 euro a 158,91 euro. Tale sanzione è elevata da 527,85 euro a 1.583,55 euro' sono sostituite dalle seguenti: 'da 60,00 euro a 180,00 euro. Tale sanzione è elevata da 1.000,00 euro a 3.000,00 euro';

pp) dopo il comma 5 dell'articolo 61 sono inseriti i seguenti:

'5 bis. Chi realizza conversioni dei boschi governati o avviati a fustaia in boschi governati a ceduo senza la prescritta autorizzazione di cui all'articolo 50, comma 3, è punito con la sanzione amministrativa da euro 111,00 a euro 333,00 per ogni 100 metri quadrati o frazione di bosco convertito.

5 ter. Chi realizza il taglio a raso di cui all'articolo 50, comma 3, in difformità delle previsioni contenute nelle norme forestali regionali, nei piani di indirizzo forestali e nei piani di assestamento forestale, è punito con la sanzione amministrativa da euro 111,00 a euro 333,00 per ogni 100 metri quadrati o frazione di bosco tagliato a raso.

5 quater. Chi utilizza specie esotiche a carattere infestante, dannose per la conservazione della biodiversità di cui all'articolo 50, comma 5, lettera e), è punito con la sanzione amministrativa da euro 111,00 a euro 333,00 per ogni 100 metri quadrati o frazione di bosco interessato dalle predette specie.

5 quinquies. Chi utilizza mandrie o greggi per la ripulitura di boschi e di terreni incolti di cui all'articolo 50, comma 5, lettera g), in difformità delle previsioni contenute nelle norme forestali regionali, nei piani di indirizzo forestali e nei piani di assestamento forestale, è punito con la sanzione amministrativa da euro 111,00 a euro 333,00 per ogni 1.000 metri quadrati o frazione di bosco percorso dal pascolo.

5 sexies. Chi svolge attività agro-pastorali sui terreni non boscati sottoposti a vincolo idrogeologico di cui all'articolo 50, comma 5, lettera h), in difformità delle previsioni contenute nelle norme forestali regionali, nei piani di indirizzo forestali e nei piani di assestamento forestale, è punito con la sanzione amministrativa da euro 111,00 a euro 333,00 per ogni 1.000 metri quadrati o frazione di bosco.';

qq) alla fine del comma 6 dell'articolo 61 è aggiunto il seguente periodo: 'Gli importi sono ridotti a un terzo qualora il danno sia di minima entità, mentre sono triplicati qualora il danno sia senza possibilità di ripristino.';

rr) dopo il comma 9 dell'articolo 61 è inserito il seguente:

'9 bis. Chiunque distrugge o danneggia il suolo o il soprassuolo è tenuto, oltre al pagamento della sanzione amministrativa, al ripristino ed al recupero ambientale dei luoghi. Qualora il trasgressore non ottemperi, i comuni, le province, le comunità montane e gli enti gestori dei parchi e delle riseve regionali, previa diffida, dispongono l'esecuzione degli interventi con oneri a carico del trasgressore stesso.';

ss) dopo il comma 11 dell'articolo 61 è inserito il seguente:

'11 bis. Chi installa gru a cavo o fili a sbalzo senza aver stipulato un'assicurazione per la responsabilità civile di cui all'articolo 59, comma 8, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 3.000,00. Gli impianti sono sottoposti a sequestro cautelare fino alla stipula dell'assicurazione.';

tt) la lettera a) del comma 1 dell'articolo 71 è sostituita dalla seguente:

'a) l'autorizzazione alla produzione e al commercio di vegetali;';

uu) la lettera g) del comma 1 dell'articolo 71 è sostituita dalla seguente:

'g) l'accreditamento per la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto, delle piantine di ortaggi e delle piante ornamentali e l'autorizzazione all'impiego del documento di commercializzazione di qualità;';

vv) dopo la lettera g) del comma 1 dell'articolo 71 sono aggiunte le seguenti:

'g bis) l'autorizzazione al commercio all'ingrosso di:

1) piante;

2) materiali di propagazione;

3) tuberi-semi di patate;

4) legname;

5) agrumi con peduncolo e foglie;

g ter) l'autorizzazione ai centri di raccolta, di spedizione e di trasformazione di patate da consumo e di agrumi;

g quater) l'autorizzazione all'attività di importazione da paesi terzi;

g quinquies) l'autorizzazione alla produzione di legname.';

ww) il comma 2 dell'articolo 71 è sostituito dal seguente:

'2. Sono esonerati dall'obbligo di autorizzazione regionale i commercianti al dettaglio che vendono vegetali e prodotti vegetali a persone non professionalmente impegnate nella produzione dei vegetali, i rivenditori di sementi già confezionate da altri produttori, i produttori di patate da consumo e di agrumi che conferiscono la totalità della produzione a centri di raccolta autorizzati o direttamente a consumatori finali, fatta salva la possibilità del controllo di detti materiali da parte della struttura regionale competente.';

xx) il comma 3 dell'articolo 71 è sostituito dal seguente:

'3. Le modalità per il rilascio dell'autorizzazione prevista dal presente articolo sono stabilite dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 12 novembre 2009 (Determinazioni dei requisiti di professionalità e della dotazione minima delle attrezzature occorrenti per l'esercizio dell'attività di produzione, commercio e importazione di vegetali e prodotti vegetali). L'autorizzazione regionale, se connessa alla realizzazione di impianti produttivi, può essere rilasciata nell'ambito del procedimento dello sportello unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447 (Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59).';

yy) il comma 4 dell'articolo 71 è abrogato;

zz) il comma 5 dell'articolo 71 è sostituito dal seguente:

'5. È istituito il registro regionale fitosanitario, che integra, per quanto concerne le imprese agricole, l'anagrafe digitale regionale delle imprese agricole e silvo-pastorali. Il registro regionale fitosanitario è comprensivo del registro ufficiale dei produttori di cui all'articolo 20 del d.lgs. 214/2005 e dei registri ufficiali dei fornitori.';

aaa) il comma 6 dell'articolo 71 è sostituito dal seguente:

'6. I soggetti iscritti nel registro regionale fitosanitario devono rispettare le prescrizioni contenute nell'autorizzazione regionale di cui al comma 1.';

bbb) l'articolo 72 è abrogato;

ccc) al comma 2 dell'articolo 77, le parole: 'e ai consorzi di miglioramento fondiario di secondo grado' sono soppresse;

ddd) dopo il comma 7 dell'articolo 78 sono inseriti i seguenti:

'7 bis. Nel comprensorio in cui operano l'associazione Irrigazione Est Sesia e il consorzio di bonifica Valle del Ticino, l'associazione assume anche le funzioni del consorzio, previa intesa tra le regioni interessate, a seguito della ridelimitazione effettuata ai sensi del comma 6 e dell'articolo 79 bis.

7 ter. L'associazione di cui al comma 7 bis impone i contributi di bonifica secondo quanto previsto dalla presente legge e dall'intesa di cui al comma 6.

7 quater. Nel consiglio di amministrazione dell'associazione è garantita la rappresentanza dei territori gestiti dal consorzio di cui al comma 7 bis, secondo modalità disciplinate d'intesa tra le regioni interessate. Con la medesima intesa sono stabiliti tempi e procedure per la successione dell'associazione nei rapporti giuridici facenti capo al consorzio e per la conseguente soppressione, a seguito dello scioglimento degli organi.

7 quinques. Nelle more dell'intesa per il riordino dei soggetti operanti nell'ambito del comprensorio di cui al comma 7 bis, la Giunta regionale promuove forme di collaborazione tra l'associazione e il consorzio, per le finalità di cui all'articolo 92, comma 3.';

eee) il comma 1 dell'articolo 79 è sostituito dal seguente:

'1. Per ciascun comprensorio di bonifica e irrigazione è istituito un unico consorzio di bonifica di primo grado, avente natura di ente pubblico economico a carattere associativo, fatto salvo quanto previsto all'articolo 78, comma 7 bis. Il consorzio opera secondo principi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza e sussidiarietà ed assicura ai consorziati e alle comunità locali una costante informazione sulle attività svolte. Più comprensori possono essere gestiti in forma unitaria da un unico consorzio di bonifica.';

fff) alla fine della lettera b) del comma 4 dell'articolo 80 sono aggiunte le parole: 'e al ripristino dello stato dei luoghi';

ggg) al comma 4 dell'articolo 82, le parole: ', e di miglioramento fondiario di secondo grado' sono soppresse;

hhh) alla fine del comma 4 bis dell'articolo 82 è aggiunto il seguente periodo: 'A ciascuno di essi è corrisposta un'indennità annua di carica omnicomprensiva comunque non superiore a quella ordinaria spettante, in base alla normativa vigente, al sindaco di un comune con popolazione pari a diecimila abitanti.';

iii) dopo il comma 4 bis dell'articolo 82 è aggiunto il seguente:

'4 ter. I componenti del consiglio di amministrazione, salvo quanto previsto al comma 4 bis, partecipano a titolo gratuito alle sedute degli organi, con diritto al rimborso delle spese sostenute e documentate per l'espletamento dell'ufficio.';

jjj) l'articolo 84 è abrogato a far data dal completamento della procedura di riordino dei consorzi, come disciplinata dall'articolo 2 della presente legge;

kkk) al comma 3 dell'articolo 87, le parole: 'dei consorzi di miglioramento fondiario di secondo grado' sono soppresse;

lll) al comma 6 dell'articolo 87, le parole: 'e di miglioramento fondiario di secondo grado' sono soppresse;

mmm) al comma 1 dell'articolo 91, le parole: 'e i consorzi di miglioramento fondiario di secondo grado' sono soppresse;

nnn) al comma 1 dell'articolo 92, le parole: 'e di miglioramento fondiario di secondo grado' sono soppresse;

ooo) al comma 1 dell'articolo 95, le parole: 'e di quelli costituiti ai sensi dell'articolo 84' sono soppresse;

ppp) al comma 5 dell'articolo 95, le parole: 'agli articoli 79 e 84' sono sostituite dalle seguenti: 'all'articolo 79';

qqq) l'articolo 114 è sostituito dal seguente:

'Art. 114

(Misure generali di tutela)

1. Ai fini del presente capo:

a) sono considerate protette tutte le specie di tartufi;

b) la raccolta controllata è l'insieme delle operazioni che comprendono la ricerca e il prelievo dei corpi fruttiferi dei tartufi, nonché il trasporto degli stessi nei e dai luoghi naturali di produzione; la raccolta controllata è consentita nel rispetto delle disposizioni del presente capo;

c) le tartufaie controllate sono tartufaie naturali su fondi interessati da operazioni di miglioria ambientale e di incremento boschivo con la messa a dimora di piante tartufigene;

d) le tartufaie coltivate sono piantagioni in cui la produzione di tartufi è conseguente alla diretta coltivazione di piante inoculate e mantenute produttive con idonee cure all'apparato radicale ed epigeo della pianta micorrizata. I corpi fruttiferi ricavati da dette piantagioni sono definiti tartufi coltivati. La tartufaia coltivata ha durata commisurata al buono stato vegetativo delle specie arboree micorrizate messe a dimora e alle relative cure colturali. La conduzione di detti impianti è assimilata all'attività agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile.

2. Sono vietati l'estirpazione e il danneggiamento di parti sotterranee di tartufi, fatta salva la raccolta controllata di cui al comma 1.';

rrr) il comma 5 dell'articolo 119 è sostituito dal seguente:

'5. Per la partecipazione alle sedute del collegio di esperti non è dovuto alcun gettone o altro emolumento o rimborso spese.';

sss) la lettera b) del comma 4 dell'articolo 121 è sostituita dalla seguente:

'b) tre esperti in micologia, scienze naturali e forestali e agrarie nominati dalla provincia preferibilmente fra i dipendenti della pubblica amministrazione;';

ttt) la lettera c) del comma 4 dell'articolo 121 è abrogata;

uuu) dopo il comma 4 dell'articolo 131 è aggiunto il seguente:

'4 bis. Costituisce attività di pesca ogni azione diretta a catturare pesci o ciclostomi nelle acque in cui essi vivono.';

vvv) il comma 2 dell'articolo 135 è abrogato;

www) l'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 135 è abrogato;

xxx) i commi da 1 a 5 dell'articolo 138 sono sostituiti dai seguenti:

'1. La Giunta regionale, sentita la consulta regionale della pesca di cui all'articolo 135, adotta i seguenti strumenti di programmazione, indirizzo e ricognizione:

a) documento tecnico regionale per la gestione ittica contenente le indicazioni operative e le principali prescrizioni per la tutela e l'incremento dell'ittiofauna;

b) carta ittica regionale, redatta sulla base delle analoghe carte ittiche provinciali e delle caratterizzazioni effettuate in attuazione della Direttiva 2000/60/CE, contenente la ricognizione delle specie ittiche presenti nel territorio regionale distinte in autoctone e alloctone, e la rappresentazione dello stato delle comunità ittiche dei principali corpi idrici lombardi;

c) programma triennale regionale della pesca e dell'acquacoltura, contenente obiettivi e priorità delle politiche di sostegno e di governo degli utilizzi a rilevanza economica diretta della risorsa ittica, sentita la commissione consiliare competente.

2. Gli indirizzi e le prescrizioni del documento tecnico regionale per la gestione ittica comprendono:

a) le finalità principali relative alla gestione e al governo della pesca;

b) l'indicazione della tipologia degli interventi da effettuarsi per il recupero delle acque ai fini della tutela e dell'incremento dell'ittiofauna;

c) l'indicazione delle specie ittiche alloctone ritenute dannose per l'equilibrio delle comunità indigene;

d) i tempi di attuazione delle prescrizioni e degli interventi;

e) l'indicazione dei finanziamenti necessari per la gestione dei piani ed i criteri di ripartizione dei fondi tra le province.

3. Il documento tecnico regionale per la gestione ittica è verificato e aggiornato almeno ogni dieci anni tenendo conto degli aggiornamenti dei piani ittici provinciali di cui al comma 6 e dei programmi di misure previsti dalle norme in materia di tutela delle acque.

4. Ferme restando previsioni e periodicità di aggiornamento del documento, la Regione, sentite le province, può emanare ulteriori criteri ed indirizzi tecnici in ordine a:

a) protocolli di rilevamento delle comunità ittiche da adottare per l’elaborazione e l’aggiornamento delle carte ittiche provinciali, in funzione della confrontabilità e della rappresentabilità dei relativi dati alla scala regionale;

b) modalità di conferimento in forma digitale degli elaborati relativi alle carte e ai piani ittici provinciali, in funzione della necessità della loro congruenza con il Sistema informativo territoriale (SIT) regionale e per consentirne analisi, elaborazione e valutazione.

5. Le province, sentita la consulta provinciale della pesca e in base ai contenuti del documento tecnico regionale per la gestione ittica e sulla base delle rispettive carte ittiche predispongono il piano ittico provinciale.';

yyy) l'alinea del comma 1 dell'articolo 142 è sostituito dal seguente: 'La Regione e le province possono attivare, nel rispetto della normativa comunitaria in materia, aiuti ai pescatori professionisti, singoli e associati, per le seguenti tipologie di intervento:';

zzz) la lettera f) del comma 1 dell'articolo 142 è sostituita dalla seguente:

'f) realizzazione di aree naturali di frega e di nuovi impianti e ampliamenti o miglioramenti di impianti esistenti per la produzione di materiale ittico per il ripopolamento delle acque.';

aaaa) il comma 1 dell'articolo 143 è sostituito dal seguente:

'1. La Regione e le province, previa presentazione di appositi programmi di intervento, possono concedere contributi alle associazioni dei pescatori dilettanti qualificate.';

bbbb) dopo la lettera d) del comma 2 dell'articolo 143 è aggiunta la seguente:

'd bis) realizzazione di aree naturali di frega e di nuovi impianti e ampliamenti o miglioramenti di impianti esistenti per la produzione di materiale ittico per il ripopolamento delle acque.';

cccc) dopo il comma 1 dell'articolo 144 è inserito il seguente:

'1 bis. Il rilascio di nuove licenze di pesca professionale è subordinato alla partecipazione a specifici corsi abilitanti svolti dalle province, secondo apposito programma regionale ed al superamento di un'esame di idoneità.';

dddd) la rubrica dell'articolo 154, è sostituita dalla seguente: 'Segnalazione certificata di inizio attività - SCIA';

eeee) al comma 1 dell'articolo 154 le parole: 'dichiarazione di avvio attività (DAA)' sono sostituite dalle seguenti: 'segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)';

ffff) al comma 2 dell'articolo 154, la parola: 'DAA' è sostituita dalla seguente: 'SCIA';

gggg) al comma 3 dell'articolo 154, la parola: 'DAA' è sostituita dalla seguente: 'SCIA';

hhhh) al comma 4 dell'articolo 154, la parola: 'DAA' è sostituita dalla seguente: 'SCIA';

iiii) al comma 8 dell'articolo 154, la parola: 'DAA' è sostituita dalla seguente: 'SCIA';

jjjj) il comma 3 dell'articolo 156 è sostituito dal seguente:

'3. La produzione, la preparazione, il confezionamento, la conservazione e la somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 852/2004 e alla normativa vigente in materia. Fermo restando quanto disposto dal comma 4, per la lavorazione, trasformazione e conservazione di prodotti aziendali, compresa la lavorazione in azienda di conserve vegetali, confetture di marmellata e il congelamento di materie prime di origine animale e vegetale destinate ad essere utilizzate nella preparazione dei cibi, è possibile attrezzare un idoneo locale polifunzionale.';

kkkk) al comma 3 dell'articolo 158 le parole 'Sui confini' sono sostituite dalle seguenti: 'All'ingresso e sulle vie di accesso';

llll) al comma 1 dell'articolo 163, la parola: 'DAA' è sostituita dalla seguente: 'SCIA';

mmmm) il comma 3 dell'articolo 163 è sostituito dal seguente:

'3. Incorre nella sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 5.000,00 l'operatore agrituristico che non rispetta i limiti e le modalità di esercizio dell'attività agrituristica previsti dal presente titolo e dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 164. In caso di gravità o di reiterazione della violazione, il comune, oltre alla sanzione pecuniaria, dispone il divieto di prosecuzione dell'attività per un periodo compreso tra sei mesi e un anno.';

nnnn) dopo il comma 3 dell'articolo 163 è inserito il seguente:

'3 bis) In caso di particolare gravità o reiterazione di gravi violazioni di cui ai commi 1, 2 e 3, la provincia, su segnalazione del comune, può disporre la cancellazione dall'elenco degli operatori agrituristici di cui all'articolo 153, per un periodo compreso tra uno e cinque anni.';

oooo) all'allegato A, la definizione: 'Operatore di agricoltura biologica' è sostituita dalla seguente: 'Per operatore di agricoltura biologica si intende la persona fisica o giuridica che produce, prepara o acquista i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/1991.'.

 

     Art. 2. (Disposizioni in ordine al riordino dei consorzi di bonifica. Norme transitorie e finali)

1. I consorzi di bonifica di primo grado e i consorzi di miglioramento fondiario di secondo grado esistenti alla data di efficacia della ridelimitazione dei rispettivi comprensori, effettuata ai sensi dell'articolo 79 bis della l.r. 31/2008, sono soggetti a fusione e singolarmente soppressi, con assunzione delle relative funzioni da parte dei nuovi consorzi istituiti ai sensi dell'articolo 79, comma 1, della l.r. 31/2008, secondo tempi, procedure e modalità definite dal presente articolo e dalle linee guida di cui al comma 2 e, in caso di comprensori interregionali, dalle intese tra le regioni interessate.

2. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva le linee guida per la disciplina operativa e organizzativa del processo di transizione dai consorzi soggetti a fusione alla costituzione dei nuovi consorzi, tenuto conto dei seguenti criteri:

a) nei comprensori i cui perimetri non hanno subito alcuna modificazione a seguito della ridelimitazione, di cui all'articolo 79 bis, comma 1, della legge 31/2008, e in quelli che hanno subito modificazioni inferiori al trenta per cento del territorio, continuano a operare, fino al rinnovo, gli organi in carica dei consorzi aventi le caratteristiche di cui all'articolo 79, comma 1, della l.r. 31/2008;

b) per ogni comprensorio diverso da quello di cui alla lettera a), in cui operano consorzi privi delle caratteristiche di cui all'articolo 79, comma 1, della l.r. 31/2008, con provvedimento della Giunta regionale è costituito un apposito organismo collegiale, composto dai presidenti dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario di secondo grado in esso operanti e presieduto da un soggetto nominato dal Presidente della Giunta regionale.3. L'organismo collegiale di cui al comma 2, lettera b), entro sessanta giorni dalla sua costituzione, effettua la ricognizione di tutti i rapporti, compresi quelli patrimoniali, relativi al personale ed economico-finanziari, connessi alla costituzione del consorzio di cui all'articolo 79, comma 1, della l.r. 31/2008 e predispone una relazione, da allegare all'atto di ricognizione, contenente le proposte in ordine alla regolazione dei rapporti medesimi, nonché alla denominazione e alla sede del nuovo consorzio.

4. Entro dieci giorni dalla predisposizione, la ricognizione e la relazione sono trasmesse agli organi di amministrazione e al revisore dei conti dei consorzi soggetti a fusione per l'espressione di un parere entro il termine di quindici giorni dal ricevimento degli atti; decorso inutilmente tale termine, il parere si intende favorevole.

5. La ricognizione e la relazione, unitamente ai pareri di cui al comma 4, sono trasmessi alla Giunta regionale che li approva nei successivi trenta giorni. L'approvazione costituisce autorizzazione al compimento di tutti gli atti necessari alla definizione dei rapporti. La deliberazione di approvazione è pubblicata sul BURL entro dieci giorni dalla sua adozione.

6. Dalla data di pubblicazione di ciascuna deliberazione di approvazione di cui al comma 5, diviene efficace la relativa ridelimitazione comprensoriale, ad eccezione dei comprensori interregionali, la cui efficacia è subordinata all'aggiornamento delle intese stipulate con le regioni interessate.

7. In caso di mancata predisposizione della ricognizione e della relazione, previste dal comma 4, il Presidente della Giunta regionale, previa diffida, nomina un commissario che provvede in via sostitutiva.

8. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla costituzione dei nuovi consorzi, i consorzi soggetti a fusione non possono assumere personale, ad eccezione di quello avventizio. In caso di necessità di promuovere o assumere determinate professionalità, i consorzi ne danno preventiva motivata comunicazione alla Giunta regionale ai fini di una valutazione di coerenza rispetto al complessivo processo di riordino. In tale periodo è inoltre vietata l'alienazione dei beni di titolarità dei consorzi interessati dal riordino. Per eventuali situazioni particolari è necessaria l'autorizzazione della Giunta regionale.

9. I consorzi di cui all'articolo 79, comma 1, della l.r. 31/2008, derivanti dalla fusione di preesistenti consorzi di bonifica di primo grado e di consorzi di miglioramento fondiario di secondo grado, sono costituiti con decreto del Presidente della Giunta regionale entro trenta giorni dalla pubblicazione della delibera di approvazione di cui al comma 5. Dalla data indicata in ciascun decreto:

a) sono soppressi i consorzi soggetti a fusione operanti nel comprensorio del nuovo consorzio e sono sciolti i relativi organi consortili, fatto salvo il revisore dei conti;

b) sono trasferiti al nuovo consorzio i patrimoni consorziali e tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dei consorzi soppressi, ivi inclusi gli incarichi in corso a tale data, nonché il personale dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.10. L'organismo collegiale di cui al comma 2, lettera b):

a) assume la temporanea gestione del nuovo consorzio, limitatamente all'ordinaria amministrazione e per il compimento degli atti indifferibili e urgenti, fino all'insediamento dei nuovi organi consortili e comunque non oltre il 1° gennaio 2013;

b) provvede, avvalendosi degli uffici dei consorzi soppressi, alla convocazione dell'assemblea degli utenti per l'elezione del consiglio di amministrazione entro il 15 dicembre 2012;

c) provvede, entro centoventi giorni dalla sua costituzione, all'adozione dello statuto provvisorio del nuovo ente.11. La riscossione dei contributi consortili, di cui all'articolo 90 della l.r. 31/2008, continua ad effettuarsi in base al piano di classificazione degli immobili adottato dai preesistenti consorzi, fino all'approvazione del nuovo piano da parte della Giunta regionale.

12. Entro un congruo tempo dall'insediamento, stabilito nelle linee guida di cui al comma 2, i nuovi organi provvedono all'adeguamento dei piani, dei programmi e degli altri atti di competenza del consorzio anche in relazione alla ridelimitazione del comprensorio. Decorso inutilmente tale termine, il Presidente della Giunta regionale, previa diffida ad adempiere entro una data scadenza, nomina un commissario, che provvede in via sostitutiva entro il termine stabilito nel medesimo provvedimento di conferimento dell'incarico. Nelle more di tale adeguamento, continuano ad applicarsi i piani, i programmi e gli altri atti adottati dai preesistenti consorzi.

13. I consorzi di bonifica procedono all'assunzione di personale attivando prioritariamente procedure di mobilità del personale in servizio presso gli altri consorzi di bonifica della Regione e, in subordine, di promozione di personale già in servizio in possesso di necessari requisiti. Sono fatti salvi i rapporti di lavoro a tempo indeterminato in essere alla data di entrata in vigore della presente legge e il riconoscimento dei diritti individuali maturati a norma del contrattazione collettiva di lavoro.

14. Gli oneri per il riordino dei consorzi di bonifica ai sensi del presente articolo, incluse le spese relative all'attività dei commissari e dei componenti dell'organismo collegiale, di cui al comma 2, lettera b), sono a carico dei bilanci dei consorzi soggetti a fusione.

15. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva le modifiche delle linee guida per la redazione degli statuti consortili e del regolamento regionale per la disciplina del procedimento elettorale di cui all'articolo 82 della l.r. 31/2008. Il nuovo statuto consortile può prevedere la suddivisione del comprensorio in distretti funzionali o territoriali a fini elettorali, gestionali e amministrativi, fatte salve l'unicità del bilancio, della pianificazione e della programmazione del consorzio stesso. I consorzi operanti in comprensori interregionali adottano statuto e regolamento elettorale nel rispetto delle intese interregionali, nonché dei criteri dettati dall'articolo 82 della l.r. 31/2008 e del regolamento regionale, ove non in contrasto con tali intese [1].

16. A ciascuno dei componenti dell'organismo collegiale di cui al comma 2, lettera b), è attribuita un'indennità nella misura prevista dal secondo periodo del comma 4 bis dell'articolo 82 della l.r. 31/2008. In caso di nomina del commissario, nell'ipotesi di cui al comma 7, l'indennità dell'organismo collegiale è ridotta di un terzo.

17. Il compenso spettante ai commissari di cui ai commi 7 e 12 è determinato dal Presidente della Giunta regionale nel decreto di conferimento dell'incarico.

 

     Art. 2 bis. (Completamento del riordino dei consorzi di bonifica di primo grado) [2]

1. Al fine di completare il riordino dei consorzi di bonifica di primo grado, sono soppressi i consorzi di bonifica di primo grado ancora operativi e non interessati dall'azione di riordino avvenuta nel 2012 in applicazione della presente legge. I consorzi soppressi sono fusi per incorporazione nei consorzi di bonifica di primo grado o nell'associazione di cui all'articolo 78, comma 7 bis, della l.r. 31/2008, di riferimento per ciascun comprensorio di bonifica e irrigazione, che ne assumono le funzioni.

2. I tempi, le procedure e le modalità per la soppressione dei consorzi di cui al comma 1 soggetti a fusione, per lo scioglimento dei relativi organi e per l'incorporazione nei consorzi di bonifica o nell'associazione di riferimento, sono disciplinati con provvedimento della Giunta regionale da approvare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale recante (Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua).

3. Sono trasferiti ai consorzi o all'associazione incorporanti i patrimoni consorziali e tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dei consorzi soppressi, ivi compresi gli incarichi in corso, nonché il personale dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato sulla base della ricognizione predisposta e adottata da commissari regionali nominati dal Presidente della Giunta regionale entro centoventi giorni dalla data di ricevimento di apposita comunicazione di avvio del procedimento di completamento del riordino di cui al comma 1, inviata dalla struttura regionale competente a ciascun consorzio di bonifica di primo grado interessato, rispettivamente, dalle procedure di soppressione e di incorporazione previste dal presente articolo. Fermo restando il rispetto del termine di cui al comma 9 bis, la Regione invia le comunicazioni di cui al precedente periodo ai singoli consorzi che, all'esito delle verifiche di volta in volta effettuate dalla struttura regionale competente, risultino soggetti alla procedura di riordino di cui al comma 1 [3].

4. L’attività dei commissari regionali di cui al comma 3 è svolta a titolo gratuito. Ai commissari può essere, tuttavia, riconosciuta un’indennità, il cui ammontare non può in ogni caso superare il limite massimo dell’importo di cui al secondo periodo del comma 4 bis dell’articolo 82 della l.r. 31/2008, in ragione di condizioni di particolare complessità rilevate ai fini della predisposizione della ricognizione di cui al comma 3. Il consorzio di bonifica o l’Associazione Irrigazione Est Sesia incorporante, sentiti i consorzi da sopprimere, quantifica l’eventuale indennità da corrispondere al commissario, tenuto conto dei criteri e parametri di cui al comma 4 ter [4].

4 bis. L’incarico di commissario è conferito con decreto del Presidente della Giunta regionale, ai sensi del comma 3, che ne stabilisce la durata [5].

4 ter. Con decreto del dirigente della struttura regionale competente in materia di consorzi di bonifica, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante “Assestamento al bilancio 2017/2019 - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali”, sono stabilite le condizioni di particolare complessità che comportano la corresponsione della stessa indennità e che concorrono a determinare la durata dell’incarico del commissario regionale, tenuto conto dei seguenti criteri e parametri:

a) consistenza del patrimonio e, in particolare, delle opere e degli impianti di bonifica e di irrigazione;

b) numero di personale a tempo indeterminato e a contratto;

c) numero di rapporti giuridici in essere;

d) numero di consorziati;

e) entità media del conto consuntivo degli ultimi tre anni [6].

5. Con deliberazione della Giunta regionale è approvata la ricognizione di cui al comma 3 e sono soppressi i consorzi che sono incorporati nei consorzi di bonifica o nell'associazione di riferimento.

6. La rappresentanza e la partecipazione dei territori dei consorzi di bonifica soppressi sono demandate alle prime elezioni degli organi del consorzio di bonifica o dell'associazione incorporante. I consorziati dei consorzi di bonifica soppressi, in quanto titolari dei diritti di elettorato attivo e passivo nell'ambito del consorzio di bonifica o dell'Associazione Irrigazione Est Sesia incorporante, contribuiscono, ai sensi dell'articolo 90 della l.r. 31/2008, alle spese del consorzio di bonifica o dell'Associazione incorporante. Nelle more dell'approvazione del piano di classificazione degli immobili del consorzio di bonifica o dell'Associazione incorporante, l'entità del contributo di cui al precedente periodo viene determinata in base al piano di classificazione degli immobili o anche al riparto delle spese del consorzio soppresso; l'entità del contributo dovuto, ove non esistenti il piano di classificazione o anche il riparto delle spese del consorzio soppresso, è determinata, in via provvisoria, in base alla deliberazione annuale di riparto della contribuenza approvata dal consorzio o Associazione incorporante [7].

7. Gli oneri per il completamento del riordino dei consorzi di bonifica ai sensi del presente articolo, incluse le spese relative all'attività di commissariamento, sono a carico dei consorzi soppressi e degli enti incorporanti, secondo modalità stabilite nel provvedimento della Giunta regionale di cui al comma 2.

8. Non sono soggetti al riordino ai sensi del presente articolo l'Associazione Irrigazione Est Sesia e i seguenti consorzi di bonifica:

a) Est Ticino Villoresi;

b) Muzza Bassa Lodigiana;

c) Della Media Pianura Bergamasca;

d) Dugali, Naviglio, Adda Serio;

e) Oglio - Mella;

f) Chiese;

g) Garda Chiese;

h) Territorio del Mincio;

i) Navarolo - Agro Cremonese Mantovano;

j) Terre dei Gonzaga in Destra Po.

9. Ai fini del completamento del riordino dei consorzi di bonifica di primo grado, gli enti e l'Associazione elencati al comma 8 sono i consorzi e l'Associazione di riferimento richiamati nei precedenti commi.

9 bis. La Regione conclude le procedure di completamento del riordino dei consorzi di bonifica di primo grado entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante 'Assestamento al bilancio 2021-2023 con modifiche di leggi regionali'. I procedimenti di riordino avviati ai sensi del comma 3 per i quali, alla scadenza del termine di cui al precedente periodo, non risultino ancora approvate le correlate deliberazioni della Giunta regionale di cui al comma 5, sono conclusi entro e non oltre due anni da tale scadenza [8].

9 ter. Al fine di razionalizzare il processo di riordino dei consorzi di cui al comma 1 del presente articolo, la Giunta regionale può nominare quale commissario regionale di cui al comma 3, il commissario del consorzio di bonifica incorporante, già incaricato ai sensi dei commi da 5 a 7 dell'articolo 92 della l.r. 31/2008, prorogando, se necessario, il termine dell'incarico, fino ad un massimo di quindici mesi rispetto al termine previsto dall'ultimo periodo del comma 6 dell'articolo 92 della l.r. 31/2008. Fermo restando il trattamento economico spettante ai sensi dell'articolo 92, comma 7, della l.r. 31/2008, il commissario, nominato secondo quanto previsto dall'articolo 92, comma 5, della stessa l.r. 31/2008, svolge a titolo gratuito le ulteriori attività di competenza del commissario di cui al comma 3 del presente articolo, conferite dalla Giunta regionale. Gli organi ordinari di amministrazione del consorzio incorporante commissariato devono essere ricostituiti entro il termine della proroga stabilito dalla Giunta regionale ai sensi del presente comma [9].


[1] Comma così modificato dall'art. 30 della L.R. 15 marzo 2016, n. 4.

[2] Articolo inserito dall'art. 30 della L.R. 15 marzo 2016, n. 4.

[3] Comma così modificato dall'art. 11 della L.R. 29 dicembre 2016, n. 34.

[4] Comma così sostituito dall'art. 13 della L.R. 10 agosto 2017, n. 22.

[5] Comma inserito dall'art. 13 della L.R. 10 agosto 2017, n. 22.

[6] Comma inserito dall'art. 13 della L.R. 10 agosto 2017, n. 22.

[7] Comma così modificato dall'art. 10 della L.R. 10 dicembre 2019, n. 22.

[8] Comma aggiunto dall'art. 11 della L.R. 29 dicembre 2016, n. 34 e così sostituito dall'art. 16 della L.R. 6 agosto 2021, n. 15.

[9] Comma aggiunto dall'art. 16 della L.R. 6 agosto 2021, n. 15.