Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lombardia |
Materia: | 2. sviluppo sociale |
Capitolo: | 2.2 assistenza sociale |
Data: | 21/10/2013 |
Numero: | 8 |
Sommario |
Art. 1. (Finalità) |
Art. 2. (Soggetti che concorrono alla realizzazione delle finalità) |
Art. 3. (Destinatari) |
Art. 4. (Competenze della Regione) |
Art. 5. (Competenze dei comuni e altre disposizioni) |
Art. 6. (Competenze delle ATS e delle ASST) |
Art. 7. (Modifica alla l.r. 3/2008 - Osservatorio regionale sulle dipendenze) |
Art. 8. (Modifiche alla l.r. 6/2010) |
Art. 9. (Disposizioni relative alla formazione dei gestori delle sale da gioco e dei locali) |
Art. 10. (Sanzioni amministrative) |
Art. 11. (Clausola valutativa) |
Art. 12. (Norme transitorie) |
Art. 13. (Norma finanziaria) |
§ 2.2.132 - L.R. 21 ottobre 2013, n. 8. [1]
Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico
(B.U. 22 ottobre 2013, n. 43, suppl.)
Art. 1. (Finalità)
1. La presente legge reca disposizioni finalizzate alla prevenzione e al contrasto di forme di dipendenza dal gioco d'azzardo lecito, nonché al trattamento e al recupero delle persone che ne sono affette e al supporto delle loro famiglie. Stabilisce, inoltre, misure volte a contenere l'impatto negativo delle attività connesse alla pratica del gioco d'azzardo lecito sulla sicurezza urbana, sulla viabilità, sull'inquinamento acustico e sul governo del territorio.
Art. 2. (Soggetti che concorrono alla realizzazione delle finalità)
1. Concorrono, secondo gli indirizzi definiti dalla Regione, alla realizzazione delle finalità della presente legge:
a) i comuni, singoli e associati, le Agenzie di tutela della salute (ATS) e le Aziende socio sanitarie territoriali (ASST) secondo le rispettive competenze;
b) i soggetti del terzo settore di cui alla
c) le associazioni di rappresentanza delle imprese e degli operatori di settore;
d) le associazioni di tutela dei diritti dei consumatori e utenti;
e) i soggetti che, a qualsiasi titolo, operano negli ambiti e per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1.
Art. 3. (Destinatari)
1. Gli interventi di cui alla presente legge sono rivolti a favore dell'intera popolazione e in particolare ai soggetti affetti da gioco d'azzardo patologico (GAP), ai loro familiari e alle fasce di popolazione più deboli e maggiormente esposte ai rischi da GAP.
2. La diagnosi di soggetto affetto da GAP, requisito per la presa in carico da parte dei servizi del sistema sociosanitario, è formulata dai servizi territoriali dipendenze e dai servizi multidisciplinari integrati accreditati.
Art. 4. (Competenze della Regione)
1. La Regione:
a) garantisce l'attività di programmazione per la prevenzione e il contrasto della dipendenza da GAP nel contesto del piano di azione regionale per le dipendenze, anche tramite l'attività del tavolo tecnico regionale osservatori e dell'osservatorio regionale sulle dipendenze, di cui all'articolo 29 della
b) entro il 31 gennaio di ogni anno, con deliberazione della Giunta regionale da comunicare al Consiglio regionale, approva il programma per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco patologico, in attuazione del piano di azione regionale di cui alla lettera a);
c) assicura la conoscenza e il monitoraggio dei fenomeni di dipendenza dal gioco d'azzardo lecito e non, mediante l'osservatorio regionale sulle dipendenze;
d) istituisce uno specifico numero verde regionale per le segnalazioni e le richieste di aiuto, i cui riferimenti devono essere affissi su ogni apparecchio per il gioco d'azzardo lecito e nei locali con offerta del gioco;
e) promuove la conoscenza, l'informazione, la formazione e l'aggiornamento degli esercenti, degli operatori di polizia locale, degli operatori sociali, sociosanitari e sanitari, nonché degli operatori delle associazioni di consumatori e utenti e degli sportelli welfare con riguardo al gioco d'azzardo patologico;
f) sostiene i soggetti del terzo settore che costituiscono gruppi di mutuo auto-aiuto, consulenza, orientamento e sostegno ai singoli e alle famiglie;
g) svolge attività di progettazione territoriale sociosanitaria sul fenomeno del gioco d'azzardo lecito e non, anche in collaborazione con le ATS e ASST secondo le rispettive competenze e gli enti locali;
h) sostiene le iniziative delle:
1) associazioni a tutela dei diritti di consumatori e utenti che realizzano o collaborano alla progettazione di attività di informazione e sensibilizzazione sui fattori di rischio nella pratica del gioco d'azzardo lecito e non, anche in collaborazione con enti locali, ATS e ASST secondo le rispettive competenze e tutti i soggetti interessati presenti sul territorio, compresi i gestori di pubblici esercizi;
2) associazioni di categoria dei gestori delle sale da gioco e dei locali in cui sono installati apparecchi per il gioco d'azzardo lecito, che si dotano di un codice etico di autoregolamentazione che li responsabilizzi e vincoli alla sorveglianza delle condizioni e delle caratteristiche di fragilità dei giocatori e al rispetto della legalità per la prevenzione nei confronti della malavita organizzata;
i) collabora con gli osservatori istituiti a livello nazionale, allo scopo di sviluppare e promuovere metodiche di intervento e prevenzione a tutela dei cittadini più esposti;
j) collabora con i competenti organi dello Stato e con le Forze di Polizia nella lotta al gioco illegale;
k) istituisce un gruppo di lavoro, composto da rappresentanti delle direzioni generali della Regione competenti in materia, delle ATS e ASST secondo le rispettive competenze, delle associazioni regionali delle imprese, delle associazioni regionali aventi le finalità di prevenzione e contrasto di cui all'articolo 1, comma 1, e dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) Lombardia, a cui vengono invitati anche rappresentanti del Ministero dell'Interno, della Guardia di Finanza e dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con il compito di raccogliere ed elaborare dati e informazioni, individuare eventuali criticità, elaborare proposte e suggerimenti nei confronti della Giunta regionale.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale predispone i contenuti grafici di un marchio regionale 'No Slot', rilasciato, a cura dei comuni, agli esercenti di pubblici esercizi, ai gestori di circoli privati e di altri luoghi deputati all'intrattenimento che scelgono di non installare apparecchiature per il gioco d'azzardo lecito.
3. La Regione, tramite le ATS, rende disponibili agli esercenti di sale da gioco e di locali in cui sono installati apparecchi per il gioco d'azzardo lecito il materiale informativo sui rischi correlati al gioco e sui servizi di assistenza alle persone con patologie correlate al GAP, in attuazione dell'articolo 7, comma 5, del
4. La Regione, nella concessione di finanziamenti, benefici e vantaggi economici comunque denominati, considera titolo di preferenza l'assenza di apparecchi da gioco d'azzardo lecito all'interno degli esercizi autorizzati alla pratica del gioco o all'installazione di apparecchi da gioco d'azzardo lecito.
5. In relazione ai tributi regionali propri di cui alla legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 (Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria - Testo unico della disciplina dei tributi regionali) possono essere disposte maggiorazioni o riduzioni delle relative aliquote o tariffe a seconda che risultino o meno installati gli apparecchi di cui al comma 4.
6. [Abrogato].
7. [Abrogato].
8. [Abrogato].
9. La Regione promuove accordi con gli enti di servizio del trasporto pubblico locale e regionale per favorire l'adozione di un codice di autoregolamentazione che vieti gli spazi pubblicitari relativi al gioco d'azzardo lecito.
10. La Regione, sentita la competente commissione consiliare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispone un regolamento che definisce criteri, regole tecniche, relative modalità attuative e forme di controllo per l'introduzione di un sistema di regolazione per l'accesso:
a) alle aree dedicate all'installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito accessibili direttamente dall'utenza in numero superiore a tre;
b) ai locali destinati a sala da gioco d'azzardo lecito.
10 bis. La Regione mette a disposizione un indirizzo mail dedicato alle segnalazioni degli esercenti in merito al mancato rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge e di cui al
Art. 5. (Competenze dei comuni e altre disposizioni)
1. Per tutelare determinate categorie di soggetti maggiormente vulnerabili e per prevenire fenomeni da GAP, è vietata la nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito di cui all'articolo 110, comma 6, del
1 bis. Ai fini della presente legge per nuova installazione s'intende il collegamento degli apparecchi di cui al comma 1 alle reti telematiche dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli in data successiva alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1 relativa alla determinazione della distanza da luoghi sensibili.
1 ter. Sono equiparati alla nuova installazione:
a) il rinnovo del contratto stipulato tra esercente e concessionario per l'utilizzo degli apparecchi;
b) la stipulazione di un nuovo contratto, anche con un differente concessionario, nel caso di rescissione o risoluzione del contratto in essere;
c) l'installazione dell'apparecchio in altro locale in caso di trasferimento della sede dell'attività.
1 quater. È comunque sempre ammessa, nel corso di validità del contratto per l'utilizzo degli apparecchi per il gioco d'azzardo lecito già installati, la sostituzione dei medesimi per vetustà o guasto.
2. Il comune può individuare altri luoghi sensibili, ai sensi dell'articolo 51, comma 1 bis, della
3. I sindaci promuovono reti di collaborazione con le associazioni, i volontari e le ATS e ASST secondo le rispettive competenze, mediante attivazione di iniziative culturali per la prevenzione e il contrasto al gioco d'azzardo patologico.
4. I sindaci, nell'ambito dei comitati per l'ordine e la sicurezza pubblica presieduti dai prefetti, informano gli organi competenti delle situazioni presenti sul territorio al fine di garantire una pianificazione di interventi ad opera delle Forze dell'ordine e delle polizie locali, per la prevenzione e il contrasto al gioco d'azzardo patologico.
5. I comuni possono prevedere forme premianti per gli esercizi 'No Slot' di cui all'articolo 4, comma 2, e per i gestori di circoli privati e di altri luoghi deputati all'intrattenimento che scelgono di non installare o disinstallare nel proprio esercizio le apparecchiature per il gioco d'azzardo lecito.
6. E' vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio delle sale da gioco d'azzardo lecito, che si ponga in contrasto con l'articolo 7, commi 4, 4 bis e 5 del
6 bis. Su ogni apparecchio di cui all'articolo 110, comma 6, del
a) la data del collegamento alle reti telematiche di cui al comma 1bis;
b) la data di scadenza del contratto stipulato tra esercente e concessionario per l'utilizzo degli apparecchi;
b bis) la percentuale di utili spettante a ciascun soggetto e per differenza la quota percentuale rimborsata agli utenti.
7. Spetta al comune la competenza dei controlli, tramite la polizia locale sui locali di cui al comma 1, al fine di evitare la diffusione del fenomeno del gioco d'azzardo patologico e di garantirne il monitoraggio anche utilizzando gli strumenti previsti dal titolo V della
Art. 6. (Competenze delle ATS e delle ASST)
1. Le ATS e ASST secondo le rispettive competenze promuovono gli interventi di prevenzione del rischio della dipendenza da GAP mediante iniziative di sensibilizzazione, informazione, educazione per fornire un primo servizio di ascolto, assistenza e consulenza sul tema del gioco d'azzardo patologico, anche attraverso la predisposizione di piani di formazione e informazione, con particolare riferimento al gioco on line, rivolti agli studenti delle istituzioni scolastiche di primo grado e delle istituzioni scolastiche e formative di secondo grado.
2. I dipartimenti delle dipendenze, tramite le loro articolazioni, e i servizi multidisciplinari integrati accreditati, in raccordo con i consultori familiari accreditati, assicurano:
a) l'attività di accoglienza;
b) la valutazione diagnostica;
c) la presa in carico e cura;
d) il reinserimento sociale della persona affetta da GAP;
e) il sostegno ai familiari, anche in collaborazione con le associazioni che si occupano di gioco d'azzardo patologico.
3. I dipartimenti di prevenzione medica, tramite le proprie unità operative complesse, predispongono un piano operativo per il controllo igienico sanitario delle strutture in cui sono installate apparecchiature per il gioco d'azzardo lecito, in particolare verificano la conformità della documentazione prevista dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 (Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della
Art. 7. (Modifica alla
1. Alla fine del comma 2 dell'articolo 29 della
Art. 8. (Modifiche alla
1. Alla
a) al comma 4 ter dell’articolo 4, dopo le parole “ivi comprese quelle che somministrano alimenti e bevande” sono inserite le seguenti: “e che sono autorizzate all’installazione di apparecchi per il gioco lecito o che sono destinate a sala da gioco,”;
b) al comma 1 dell’articolo 4 bis, dopo le parole “comprese quelle che somministrano alimenti e bevande” sono inserite le seguenti: “e che sono autorizzate all’installazione di apparecchi per il gioco lecito o che sono destinate a sala da gioco,”;
c) al comma 1 dell’articolo 4 bis, dopo le parole “secondo il settore e la tipologia di appartenenza” sono inserite le seguenti: “, nonché le prescrizioni cui devono uniformarsi gli esercizi autorizzati all’installazione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito e i locali destinati a sala da gioco o all’installazione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito. ”;
d) dopo la lettera b) del comma 1 dell’articolo 150, è aggiunta la seguente: “b bis) criteri per l’insediamento di locali destinati a sala da gioco o all’installazione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito, tenuto conto della presenza di istituti scolastici di ogni ordine e grado, luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile o altri luoghi di aggregazione.”.
Art. 9. (Disposizioni relative alla formazione dei gestori delle sale da gioco e dei locali)
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, d'intesa con ANCI Lombardia, sentite le organizzazioni di categoria e la competente commissione consiliare, disciplina le modalità attraverso le quali vengono attivati corsi di formazione obbligatoria per i gestori delle sale da gioco e dei locali ove sono installate le apparecchiature per il gioco d'azzardo lecito, precisandone i tempi, le modalità, i soggetti attuatori e i costi a carico dei partecipanti. Tali corsi sono finalizzati alla conoscenza e alla prevenzione dei rischi connessi al gioco d'azzardo patologico, nonché alla conoscenza generale della normativa in materia di gioco d'azzardo lecito.
Art. 10. (Sanzioni amministrative)
1. La nuova installazione di apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del
1 bis. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel
1 ter. Fatte comunque salve le sanzioni previste dai commi 1 e 1 bis, la violazione dell'obbligo di cui all'articolo 5, comma 6 bis, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di 500 euro. La medesima sanzione si applica anche nell'ipotesi in cui sia stata indicata una data non veritiera di collegamento alle reti telematiche di cui all'articolo 5, comma 1 bis.
2. L'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 6, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da 1.000 euro a 5.000 euro.
3. La mancata partecipazione ai corsi di formazione secondo le modalità stabilite ai sensi dell'articolo 9 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da 1.000 euro a 5.000 euro.
4. All'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo provvede il comune competente per territorio. I comuni destinano i proventi delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo prioritariamente a iniziative per la prevenzione e il recupero dei soggetti patologici, anche in forma associata, o in alternativa a finalità di carattere sociale e assistenziale.
Art. 11. (Clausola valutativa)
1. Il Consiglio regionale valuta l'attuazione della presente legge e i risultati progressivamente ottenuti nel prevenire, contrastare e trattare il gioco d'azzardo patologico. A tal fine, la Giunta regionale presenta al Consiglio una relazione biennale che documenta e descrive:
a) quali attività di informazione, sensibilizzazione e formazione sono state realizzate e quali soggetti sono stati coinvolti;
b) quali dimensioni, caratteristiche e distribuzione territoriale hanno avuto la domanda e l'offerta di servizi di assistenza ai giocatori patologici e di sostegno alle loro famiglie;
c) in quale misura i servizi offerti hanno soddisfatto la domanda espressa e hanno favorito il miglioramento delle condizioni personali, familiari e sociali dei soggetti affetti da forme di dipendenza dal gioco d'azzardo;
d) in quale misura e per quali finalità la Regione ha finanziato gli interventi previsti dalla presente legge e in quale modo tali risorse risultano distribuite sul territorio regionale e fra i soggetti coinvolti;
e) qual è stato il grado di diffusione delle iniziative poste in atto dai comuni, dalle ATS e dai gestori, con particolare riferimento al marchio regionale 'No Slot' e agli incentivi di cui all'articolo 5, comma 5;
f) in quale modo, nel periodo considerato, si è modificata la diffusione delle sale gioco e dei luoghi dove sono installati apparecchi per il gioco d'azzardo nel territorio regionale rispetto alla situazione preesistente;
g) quali sono state le principali criticità riscontrate nell'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge e quali le iniziative attuate per farvi fronte.
2. Gli esiti del monitoraggio realizzato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c), sono parte integrante della relazione al Consiglio.
3. I soggetti pubblici e privati attuatori delle disposizioni contenute nella presente legge forniscono alla Regione dati e informazioni idonei a rispondere ai quesiti di cui al comma 1.
4. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni elaborate per le attività valutative previste dalla presente legge. Il Consiglio regionale esamina la relazione secondo quanto previsto dal Regolamento generale e la rende pubblica unitamente agli eventuali documenti che ne concludono l’esame.
Art. 12. (Norme transitorie)
1. In fase di prima applicazione della presente legge, il rapporto informativo di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, è trasmesso al Consiglio regionale entro il 31 marzo 2015.
2. La Giunta regionale approva il provvedimento previsto dall'articolo 5, comma 1, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 13. (Norma finanziaria)
1. Agli oneri finanziari derivanti per la Regione dalle iniziative di carattere generale di cui all'articolo 4 quantificati in 200.000,00 euro si fa fronte per il triennio 2013-2015 mediante riduzione di pari importo della disponibilità di competenza e di cassa della missione 20 'Fondi e accantonamenti'- programma 01 'Fondo di riserva' e corrispondente incremento della missione 14 'Sviluppo economico e competitività'- programma 02 'Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori' dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2013 e pluriennale 2013-2015.
2. Ai restanti oneri connessi a interventi di natura sociosanitaria derivanti dall'applicazione dell'articolo 4, quantificati in 1.000.000,00 euro annui, coerentemente al disposto di cui all'allegato C) della deliberazione della Giunta regionale 14 maggio 2013, n. 116 e di cui al comma 17 dell'articolo 6 della
3. A decorrere dal 2014 le spese di cui al comma 2 sono determinate con la legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari ai sensi dell'articolo 22 della
4. I minori introiti derivanti dall'applicazione dell'agevolazione fiscale di cui al comma 5 dell'articolo 4, stimati in 4.000.000,00 euro annui, sono compensati dalle maggiori entrate, stimate in ugual misura, derivanti dall'applicazione dell'aggravio fiscale di cui al comma 7 dello stesso articolo.
5. A partire dagli esercizi successivi al 2015 sono annualmente aggiornati con legge di approvazione del bilancio i dati relativi alle minori o maggiori entrate di cui al comma 4 e gli eventuali scostamenti delle minori rispetto alle maggiori entrate sono ricondotti nell'ambito delle complessive operazioni di equilibrio del bilancio.
[1] Testo vigente aggiornato alle modifiche apportate dalla