Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lombardia |
Materia: | 2. sviluppo sociale |
Capitolo: | 2.2 assistenza sociale |
Data: | 24/02/2012 |
Numero: | 2 |
Sommario |
Art. 1. (Modifiche agli articoli 8, 11, 14, 15, 16, 18, 19, 24 e 31 della l.r. 3/2008) |
Art. 2. (Modifiche agli articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 della l.r. 1/2003) |
Art. 3. (Disposizioni transitorie e di prima applicazione) |
§ 2.2.130 - L.R. 24 febbraio 2012, n. 2.
Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 12 marzo 2008, n. 3 (Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario) e 13 febbraio 2003, n. 1 (Riordino della disciplina delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza operanti in Lombardia)
(B.U. 29 febbraio 2012, n. 9)
Art. 1. (Modifiche agli articoli 8, 11, 14, 15, 16, 18, 19, 24 e 31 della
1. Alla
a) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:
'Art. 8
(Agevolazioni per l'accesso alle prestazioni sociali e sociosanitarie)
1. Le persone che accedono alla rete delle unità d'offerta sociosanitarie partecipano, mediante il pagamento di rette, alla copertura del costo delle prestazioni inerenti a livelli essenziali di assistenza, per la parte non a carico del fondo sanitario regionale, in coerenza con quanto disposto al comma 2. Le persone che accedono alla rete delle unità di offerta sociali partecipano, mediante il pagamento di rette, alla copertura del costo delle prestazioni nella misura stabilita dai comuni, in coerenza con quanto disposto dal comma 2.
2. Nel rispetto dei principi della normativa statale in materia di indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), la quota di compartecipazione al costo delle prestazioni sociali e la quota a valenza sociale delle prestazioni sociosanitarie sono stabilite dai comuni secondo modalità definite, previa consultazione dei soggetti di cui all'articolo 3 e sentita la competente commissione consiliare, con deliberazione della Giunta regionale in base ai seguenti criteri:
a) valutazione del reddito e del patrimonio del nucleo familiare;
b) valutazione delle situazioni dei componenti il nucleo familiare relative a occupati sospesi, cassa integrati o disoccupati iscritti in liste di mobilità;
c) previsione, in relazione al patrimonio mobiliare e immobiliare, di franchigie stabilite in base al numero dei componenti del nucleo familiare;
d) definizione di scale di equivalenza che tengano conto del carico familiare derivante dalla presenza di figli inclusi i nascituri, di minori in affido, di persone con disabilità, di anziani non autosufficienti, di un solo genitore convivente;
e) valutazione del livello di assistenza richiesto, anche con riguardo alla situazione familiare;
f) computo delle prestazioni economiche previdenziali o assistenziali, a qualsiasi titolo percepite, ai fini della determinazione del reddito della persona assistita, nel caso di accesso a unità d'offerta residenziali; nel caso di accesso a unità d'offerta semiresidenziali, tali prestazioni economiche vengono computate al cinquanta per cento;
g) valutazione della situazione reddituale e patrimoniale della persona assistita, del coniuge e dei parenti in linea retta entro il primo grado nel caso di accesso ad unità di offerta residenziali per anziani e ai centri diurni integrati;
h) valutazione della situazione reddituale e patrimoniale solo della persona assistita nel caso di accesso ad unità d'offerta residenziali o semiresidenziali per disabili gravi;
i) valutazione dei costi sostenuti per spese sanitarie, abbattimento barriere architettoniche, ausili per la vita indipendente e l'assistente familiare, che non siano oggetto di detrazioni o deduzioni da reddito imponibile ai sensi della vigente normativa tributaria;
j) valutazione dei costi di locazione immobiliare e degli interessi sui mutui.
3. I criteri previsti dal comma 2 si applicano anche per determinare il valore di titoli e di altri benefici economici che la Regione, anche per il tramite delle ASL, e i comuni riconoscono per l'accesso alle unità d'offerta sociali e sociosanitarie.
4. La deliberazione di cui al comma 2 garantisce i principi di trasparenza e semplificazione nell'accesso alle prestazioni ed equità di trattamento per l'intera rete delle unità d'offerta sociali e sociosanitarie gestite dai comuni singoli o associati e dai soggetti accreditati.
5. I gestori delle unità d'offerta accreditate assicurano massima trasparenza circa le rette applicate e forniscono informazioni sull'accesso a contributi pubblici o a forme di integrazione economica.
6. I gestori delle unità d'offerta informano i comuni di residenza degli assistiti della richiesta di ricovero o, nei casi in cui il ricovero sia disposto d'urgenza, dell'accettazione. Nei casi in cui si tratta di minori, i gestori informano della richiesta di ricovero o dell'accettazione i comuni di residenza del genitore o dei genitori che esercitano la relativa potestà o i comuni di residenza dei tutori.
7. Gli oneri relativi alle prestazioni sociali e la quota a valenza sociale per prestazioni sociosanitarie sono a carico del comune in cui la persona assistita risiede o, nei casi di cui all'articolo 6, comma 1, lettere b) e c), dimora.
8. In caso di ricovero in unità di offerta residenziali, gli oneri sono a carico del comune in cui la persona assistita risiede o dimora al momento del ricovero, essendo irrilevante l'eventuale cambiamento di residenza o di dimora dovuto al ricovero stesso.
9. Nei casi in cui la tutela è esercitata, ai sensi dell'articolo 3 della
10. In caso di affidamento familiare di un minore, gli oneri relativi alle prestazioni sociali, diversi dai contributi alla famiglia affidataria, sono a carico del comune che ha avviato l'affido.
11. La Giunta regionale, al fine di assicurare uniformi modalità di ingresso alle unità di offerta sociosanitarie accreditate, definisce i contenuti essenziali dei relativi contratti di accesso, anche mediante l'adozione di schemi tipo.';
b) la lettera k del comma 1 dell'articolo 11 è sostituita dalla seguente:
'k) determina i criteri per la definizione delle rette e delle tariffe delle unità di offerta sociali e, sentiti i soggetti di cui all'articolo 3 e la commissione consiliare competente, i costi standard delle unità di offerta sociosanitarie che erogano prestazioni a carico del fondo sanitario, nonché le agevolazioni a beneficio dei soggetti aventi diritto;';
c) la lettera aa) del comma 1 dell'articolo 11 è sostituita dalla seguente:
'aa) definisce le linee di indirizzo, coordina e monitora le attività di vigilanza e controllo;';
d) alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 14 sono aggiunte, infine, le seguenti parole: ', ferma restando la competenza regionale in materia di coordinamento e monitoraggio delle attività di vigilanza e controllo di cui all'articolo 11, comma 1, lettera aa);';
e) il comma 2 dell'articolo 15 è sostituito dal seguente:
'2. L'esercizio delle unità di offerta sociosanitarie è soggetto alla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività alla ASL competente per territorio, fermo restando il possesso dei requisiti minimi stabiliti dalle disposizioni vigenti. In caso di apertura, modifica sostanziale, trasferimento in altra sede di unità di offerta residenziali e semiresidenziali, comprese quelle diurne, l'attività può essere intrapresa dalla data di presentazione della segnalazione certificata di inizio attività.';
f) dopo il comma 3 dell'articolo 15 sono aggiunti i seguenti:
'3 bis. Fatte salve le responsabilità di natura civile e penale, nonché le sanzioni previste per le violazioni di altre normative regionali o nazionali, le unità d'offerta sociosanitarie incorrono nelle seguenti sanzioni:
a) da € 5.000 a € 50.000 per la mancata presentazione della segnalazione certificata di inizio attività;
b) da € 1.000 a € 10.000 per l'esercizio dell'attività in mancanza dei requisiti minimi;
c) da € 500 a € 5.000 per il mancato mantenimento di uno o più requisiti di accreditamento;
d) da € 500 a € 5.000 per codifiche che, rispetto alle indicazioni regionali, non rappresentino in modo corretto la classificazione della fragilità degli utenti o l'appropriatezza delle prestazioni erogate.
3 ter. Fatte salve le responsabilità di natura civile e penale, nonché le sanzioni previste per le violazioni di altre normative regionali o nazionali, le unità d'offerta sociali incorrono nelle seguenti sanzioni:
a) da € 2.500 a € 25.000 per la mancata presentazione della comunicazione di inizio attività di cui al comma 1;
b) da € 500 a € 5.000 per l'esercizio dell'attività in mancanza dei requisiti minimi;
c) da € 250 a € 2.500 per il mancato mantenimento di uno o più requisiti di accreditamento.
3 quater. Per l'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 3 bis e 3 ter sono competenti le ASL per le unità di offerta sociosanitarie e i comuni per le unità di offerta sociali. Le somme riscosse a seguito dell'irrogazione delle sanzioni sono introitate dagli stessi enti.';
g) al comma 5 dell'articolo 16 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'Per le unità di offerta sociosanitarie il contratto tiene conto della determinazione dei costi standard di esercizio determinati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera k).';
h) dopo il comma 11 dell'articolo 18 è aggiunto il seguente:
'11 bis. L'ambito territoriale di riferimento per il piano di zona costituisce, di norma, la dimensione territoriale ottimale per lo svolgimento in forma associata da parte dei comuni, delle funzioni in materia di servizi sociali.';
i) il comma 3 dell'articolo 19 è sostituito dal seguente:
'3. Il mancato assolvimento del debito informativo comporta, previa diffida, la sospensione della remunerazione, anche a titolo di acconto, corrisposta dalle ASL ai soggetti erogatori.';
j) dopo il comma 2 dell'articolo 24 è aggiunto il seguente:
'2 bis. Nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza, la determinazione degli oneri per le prestazioni sociosanitarie erogate dalle unità d'offerta sociosanitarie a carico del fondo sanitario è stabilita per tipologia di unità d'offerta sulla base dello standard regionale di accreditamento, delle condizioni di salute della persona assistita e dei criteri di cui all'articolo 8 comma 2.';
k) dopo il comma 1 dell'articolo 31 sono aggiunti i seguenti:
'1 bis. La relazione della Giunta regionale informa, in particolare, degli esiti dell'applicazione del sistema di compartecipazione alla spesa per prestazioni sociali e sociosanitarie di cui all'articolo 8, di eventuali criticità e correttivi introdotti. La relazione inoltre descrive:
a) le modalità di implementazione del sistema da parte dei comuni;
b) il livello di compartecipazione dei comuni alla copertura delle rette delle unità di offerta sociosanitarie residenziali.
1 ter. La relazione prevista al comma 1 è resa pubblica unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.'.
Art. 2. (Modifiche agli articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 della
1. Alla
a) il comma 1 dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:
'1. Sono organi di amministrazione delle ASP di I classe:
a) il presidente;
b) il consiglio di indirizzo;
c) l'assemblea dei soci, qualora statutariamente prevista, per le sole ASP aventi origine da IPAB di natura associativa;
d) il direttore generale.
Sono organi di amministrazione delle ASP di II classe:
a) il presidente;
b) il consiglio di amministrazione;
c) l'assemblea dei soci, qualora statutariamente prevista, per le sole ASP aventi origine da IPAB di natura associativa.';
b) al comma 6 dell'articolo 7, ai commi 2, 6, 13, 18 e 19 dell'articolo 8, ai commi 7 e 10 dell'articolo 9, al comma 2 dell'articolo 10, al comma 4 dell'articolo 11, alla lettera b) del comma 4 dell'articolo 14 e al comma 5 dell'articolo 14 dopo le parole: 'consiglio di amministrazione' sono aggiunte le seguenti: 'o di indirizzo';
c) il comma 3 dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:
'3. Il consiglio di indirizzo delle ASP è composto da cinque membri così nominati:
a) due componenti nominati dalla Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente per materia;
b) due componenti nominati dal comune in cui l'azienda ha la propria sede legale, tra i quali viene designato il presidente;
c) un componente nominato dai fondatori o dai loro discendenti ovvero da soggetti rappresentativi degli originari interessi dei fondatori o, in mancanza, da soggetti individuati secondo le previsioni dello statuto.';
d) al comma 7 dell'articolo 8 le parole 'dell'azienda' sono sostituite dalle seguenti: 'delle ASP di II classe';
e) dopo il comma 7 dell'articolo 8 è aggiunto il seguente comma:
'7 bis. Per le ASP di I classe il presidente è nominato dal consiglio di indirizzo al proprio interno, su designazione del comune, con il voto favorevole della maggioranza dei componenti. Il presidente convoca e presiede il consiglio di indirizzo e ne stabilisce l'ordine del giorno. Ulteriori funzioni possono essere attribuite al presidente dallo statuto nel rispetto delle disposizioni della presente legge.';
f) dopo il comma 8 dell'articolo 8 è aggiunto il seguente comma:
'8 bis. Il consiglio di indirizzo delle ASP di I classe è l'organo di indirizzo e programmazione.';
g) dopo il comma 9 dell'articolo 8 è aggiunto il seguente comma:
'9 bis. Spetta in ogni caso al consiglio di indirizzo:
a) approvare lo statuto e le relative modifiche;
b) approvare i regolamenti dell'ente e le relative modifiche;
c) approvare i bilanci e il conto economico su proposta del direttore generale;
d) approvare i piani e programmi dell'ente in coerenza con gli atti di programmazione regionale in materia;
e) deliberare la dismissione e l'acquisto di beni immobili su proposta del direttore generale;
f) approvare la dotazione organica dell'azienda su proposta del direttore generale;
g) approvare la costituzione e la modificazione delle forme associative ammesse per legge, ivi comprese le fusioni e gli accorpamenti;
h) designare i rappresentanti dell'ente presso altri enti e istituzioni.';
h) al comma 12 dell'articolo 8, le parole: 'alla carica di amministratore delle ASP' sono sostituite dalle seguenti: 'alle cariche di cui al comma 1, lettere a), b) e c)';
i) all'alinea del comma 14 dell'articolo 8, le parole: 'con la carica di amministratore delle ASP' sono sostituite dalle seguenti: 'con le cariche di cui al comma 1, lettere a), b) e c)';
j) il comma 15 dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:
'15. Le incompatibilità di cui al comma 14 devono essere rimosse entro trenta giorni dalla nomina. In caso di inadempimento, l'interessato decade automaticamente dalla carica. La decadenza è dichiarata dal consiglio di indirizzo o dal consiglio di amministrazione alla scadenza del predetto termine. In mancanza provvede la commissione di controllo di cui all'articolo 15.';
k) dopo il comma 1 dell'articolo 9 è aggiunto il seguente:
'1 bis. Il direttore generale delle ASP di I classe, di seguito denominato direttore, è il legale rappresentante dell'ente, lo rappresenta in giudizio ed è responsabile della gestione. E' nominato dal consiglio di indirizzo, su designazione del Presidente della Regione d'intesa con il sindaco del comune in cui l'azienda ha la propria sede legale, tra gli iscritti all'albo regionale dei direttori delle ASP, istituito dalla Giunta regionale con i criteri e le modalità stabiliti dal regolamento di attuazione della presente legge.';
l) al comma 2 dell'articolo 9, le parole: 'appartenenti alla classe seconda' sono soppresse;
m) al comma 4 dell'articolo 9, le parole: 'competenza degli organi di amministrazione' sono sostituite dalle seguenti: 'competenza degli altri organi di amministrazione';
n) dopo il comma 7 dell'articolo 12 è aggiunto il seguente:
'7 bis. Il trasferimento di diritti reali su beni immobili e l'attribuzione di diritti di godimento di natura personale sugli stessi beni sono soggetti a preventiva comunicazione alla commissione di controllo secondo modalità definite dalla Giunta regionale.';
o) dopo il comma 2 dell'articolo 14 è aggiunto il seguente:
'2 bis. Nel caso in cui si verifichino perdite nella gestione, il direttore generale delle ASP di I classe provvede a darne immediata comunicazione al consiglio di indirizzo, alla commissione di controllo e alla Giunta regionale.';
p) il comma 2 dell'articolo 15 è sostituito dal seguente:
'2. Il controllo è finalizzato a garantire che l'attività delle ASP si svolga in conformità alla normativa vigente e alle indicazioni dei piani e dei programmi della Regione. La Giunta regionale definisce gli ambiti e le modalità di svolgimento dell'attività di controllo. Nell'esercizio delle sue funzioni, la commissione si avvale della collaborazione delle strutture della Giunta regionale e delle ASL.';
q) l'ultimo periodo del comma 6 dell'articolo 15 è soppresso.
Art. 3. (Disposizioni transitorie e di prima applicazione)
1. [In fase di prima applicazione, la Giunta regionale, per il primo anno in via sperimentale, definisce, acquisito il parere della commissione consiliare competente, le modalità di applicazione dei criteri di cui all'articolo 8, comma 2, della
2. [Le disposizioni di cui all'articolo 24, comma 2 bis, della
3. [Al termine della sperimentazione di cui al comma 1, la Giunta regionale, acquisito il parere della commissione consiliare competente, adotta la deliberazione di cui all'articolo 8, comma 2, della
4. [Salvo quanto previsto dal comma 1, i provvedimenti comunali che disciplinano la materia della partecipazione dell'utente al costo delle prestazioni sociali e sociosanitarie, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, trovano applicazione fino alla effettiva operatività della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 3] [4].
5. Alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle ASP di I classe:
a) i consigli di amministrazione in carica restano in funzione fino alla data di scadenza prevista dagli statuti;
b) gli stessi organi sono comunque tenuti ad adeguare gli statuti, entro tre mesi, alle nuove disposizioni della presente legge. Decorso inutilmente tale termine, previa diffida, gli adempimenti previsti sono assunti in via sostitutiva dalla Giunta regionale;
c) nei casi di decadenza o scioglimento dei consigli di amministrazione previsti dalla
c bis) [nelle more dell'adeguamento della disciplina sulle ASP conseguente alle modifiche di cui alla
[1] Comma abrogato dall'art. 5 della
[2] Comma abrogato dall'art. 5 della
[3] Comma abrogato dall'art. 5 della
[4] Comma abrogato dall'art. 5 della
[5] Lettera aggiunta dall'art. 8 della