§ 1.2.14 - L.R. 17 marzo 2016, n. 5.
Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:1. assetto istituzionale e amministrativo, organi statutari
Capitolo:1.2 organi regionali
Data:17/03/2016
Numero:5


Sommario
Art. 1.  (Istituzione)
Art. 2.  (Missione)
Art. 3.  (Composizione)
Art. 4.  (Compiti)
Art. 5.  (Funzioni)
Art. 6.  (Trasparenza)
Art. 7.  (Organizzazione)
Art. 8.  (Norma finanziaria)
Art. 9.  (Carattere sperimentale dell'ARAC)
Art. 10.  (Entrata in vigore)


§ 1.2.14 - L.R. 17 marzo 2016, n. 5. [1]

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione regionale.

(B.U. 18 marzo 2016, n. 11, suppl.)

 

Art. 1. (Istituzione)

1. E' istituita l'Agenzia Regionale Anti Corruzione (ARAC).

 

     Art. 2. (Missione)

1. L'ARAC contribuisce a svolgere, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) l'attività di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella Regione e negli enti del sistema regionale di cui all'articolo 1 e agli allegati A1 e A2 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - collegato 2007), operando a supporto dei Responsabili della prevenzione della corruzione (RPC) della Regione e degli enti di cui al presente comma.

2. L'ARAC contribuisce ad assicurare la piena ed efficace adozione delle misure di prevenzione della corruzione previste dal Piano nazionale anticorruzione approvato dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC), secondo direttive e disposizioni attuative definite dall'ANAC stessa.

 

     Art. 3. (Composizione)

1. Operano presso l'ARAC il Presidente e il Consiglio.

2. Il Consiglio è composto da cinque membri, compreso il Presidente, nominati dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale. Il Consiglio è organo collegiale composto dal Presidente e da quattro componenti scelti tra esperti di elevata professionalità, anche estranei all'amministrazione, con comprovate competenze sia nel settore pubblico sia in quello privato, di notoria indipendenza e comprovata esperienza in materia di contrasto alla corruzione, di valutazione delle prestazioni e di gestione del personale. Non possono rivestire il ruolo di Presidente e di componente del Consiglio e, se già nominati, decadono, coloro i quali siano stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti nei titoli II e III del libro secondo del codice penale.

3. Il Presidente e i componenti del Consiglio non possono essere scelti tra persone che rivestono incarichi pubblici o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali e, in ogni caso, non devono avere interessi di qualsiasi natura in conflitto con le funzioni dell'ARAC. I componenti sono nominati per un periodo di tre anni e possono essere confermati nella carica per un solo ulteriore mandato.

 

     Art. 4. (Compiti)

1. In particolare l'ARAC:

a) contribuisce a rafforzare l'attività dei Responsabili della prevenzione della corruzione nella vigilanza e nel controllo sull'effettiva applicazione e sull'efficacia delle misure adottate dagli enti di cui all'articolo 2 per prevenire e contrastare la corruzione e l'illegalità e sul rispetto delle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa;

b) analizza, a livello regionale, le cause e i fattori dei comportamenti corruttivi e illegali e individua gli interventi che ne garantiscano la prevenzione e il contrasto;

c) supporta l'attività della Regione e degli enti di cui all'articolo 2 per attuare e aggiornare i rispettivi Piani di prevenzione della corruzione;

d) coordina gli altri organi di controllo regionale e promuove la collaborazione con l'ANAC e con la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, previe apposite intese stipulate dalla Regione;

e) esprime pareri, ai soggetti che ne fanno richiesta, in materia di conformità di atti e comportamenti dei funzionari pubblici alla legge e ai codici di comportamento ed opera in raccordo con le strutture competenti della Regione e degli enti di cui all'articolo 2 nella definizione e nell'aggiornamento dei codici stessi, nel monitoraggio della loro effettiva adozione e nella verifica della relativa osservanza;

f) riferisce al Consiglio regionale, presentando una relazione entro il 31 dicembre di ciascun anno, sull'attività di contrasto della corruzione e dell'illegalità, nonché sull'efficacia delle disposizioni vigenti in materia.

 

     Art. 5. (Funzioni)

1. L'ARAC esercita funzioni di indirizzo, raccomandazione e controllo anche mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2.

2. Il Responsabile della prevenzione della corruzione, nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legge 190/2012, segnala, anche su proposta dell'ARAC, alla Regione e agli enti di cui all'articolo 2 l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dai piani anticorruzione e dalle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza, segnalando eventuali inadempimenti al responsabile regionale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza.

3. Nel caso in cui la Regione e gli enti di cui all'articolo 2 non adottino gli atti o i provvedimenti di cui al comma 2, il Responsabile della prevenzione della corruzione, anche su proposta dell'ARAC, invia una nota scritta alla Giunta regionale formulando proposte, nonché all'ANAC sulla base dell'intesa di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d). La Giunta regionale decide sull'adozione dei provvedimenti di competenza entro trenta giorni, inviando nei successivi dieci giorni apposita informativa al Consiglio regionale sulle decisioni intraprese.

 

     Art. 6. (Trasparenza)

1. L'ARAC e le amministrazioni interessate danno notizia, nei rispettivi siti web istituzionali, dei provvedimenti adottati ai sensi della presente legge.

 

     Art. 7. (Organizzazione)

1. Ai fini della piena funzionalità dell'ARAC, su proposta del Presidente dell'ARAC, la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, definisce la sede, la struttura organizzativa, il patrimonio e le risorse professionali e finanziarie dell'Agenzia.

2. Al Presidente dell'ARAC è corrisposta un'indennità nella misura stabilita dall'articolo 6, comma 1, lettera a), della legge regionale 6 dicembre 2010, n. 18 (Disciplina del Difensore regionale). Ai componenti del Consiglio dell'ARAC è corrisposta un'indennità nella misura dell'80 per cento di quella spettante al Presidente dell'Agenzia.

2 bis. Nell'ipotesi di dipendenti pubblici, nominati componenti del consiglio di ARAC, che optino per operare in regime di esclusiva, la quota di oneri previdenziali a carico del datore di lavoro è posta in capo a Regione Lombardia.

 

     Art. 8. (Norma finanziaria)

1. Alle spese per l'attività dell'Agenzia istituita ai sensi della presente legge, quantificate in € 1.000.000,00 annue, si fa fronte rispettivamente:

a) nel 2016 per l'importo di € 750.000,00 pari a 9/12 della spesa annua, mediante l'incremento di € 750.000,00 delle risorse della missione 1 'Servizi istituzionali, generali e di gestione', programma 01 'Organi istituzionali' - Titolo 1 'Spese correnti' e corrispondente riduzione delle risorse di cui alla missione 20, programma 3 'Altri Fondi' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione 2016-2018;

b) nel 2017 e nel 2018 per l'importo di € 1.000.000,00 per ciascun anno mediante l'incremento di € 1.000.000,00 delle risorse della missione 1 'Servizi istituzionali, generali e di gestione', programma 01 'Organi istituzionali' - Titolo 1 'Spese correnti' e corrispondente riduzione delle risorse di cui alla missione 20, programma 3 'Altri Fondi' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione 2016-2018.2. Le spese per gli esercizi successivi al 2016 sono rideterminate con la legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari, ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

 

     Art. 9. (Carattere sperimentale dell'ARAC)

1. L'istituzione dell'ARAC avviene in via sperimentale per un periodo di tre anni, al termine del quale la Regione e l'ANAC valutano i risultati della sperimentazione. Decorsi diciotto mesi dall'istituzione dell'ARAC, la Regione e l'ANAC effettuano una prima verifica della sperimentazione al fine di individuare eventuali interventi correttivi.

 

     Art. 10. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.


[1] Abrogata dall'art. 9 della L.R. 28 settembre 2018, n. 13, con la decorrenza ivi prevista. Testo aggiornato alle modifiche apportate dalla L.R. 29 dicembre 2016, n. 34.