Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lombardia |
Materia: | 5. finanza e contabilità |
Capitolo: | 5.2 bilancio, contabilità, procedure di spesa |
Data: | 20/12/2002 |
Numero: | 32 |
Sommario |
Art. 1. (Disposizioni di carattere organizzativo, gestionale e contabile). |
Art. 2. (Disposizioni in materia di sviluppo economico). |
Art. 3. (Disposizioni in materia di territorio, trasporti ed energia). |
Art. 4. (Disposizioni in materia di servizi alla persona). |
Art. 5. (Entrata in vigore). |
§ 5.2.92 - L.R. 20 dicembre 2002, n. 32.
Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico‑finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) – Collegato 2003.
(B.U. 24 dicembre 2002, n. 52 – 1 suppl. ord.).
Art. 1. (Disposizioni di carattere organizzativo, gestionale e contabile).
1. Alla
a) l'articolo 4 è sostituto dal Seguente:
(Omissis);
b) l'articolo 5 è abrogato.
2. Alla
a) dopo l'articolo 27 è inserito il seguente:
(Omissis);
b) il comma 1 dell’art. 71 è sostituito dal seguente:
(Omissis);
c) il comma 2 dell'articolo 71 è sostituito dal seguente:
(Omissis);
d) dopo il comma 4 dell'articolo 71 è aggiunto il seguente:
(Omissis).
3. [Alla
a) l’articolo 2 è sostituito dal seguente:
(Omissis);
b) l’articolo 3 è abrogato] [1].
4. Alla
a) dopo il comma 10 dell'articolo 3 è inserito il seguente:
(Omissis).
5. [Alla
a) il comma 15 dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:
(Omissis) ] [2].
6. Sono autorizzate le spese per la partecipazione istituzionale ad eventi, anche all'estero, di soggetti incaricati dal Presidente della Giunta regionale.
Art. 2. (Disposizioni in materia di sviluppo economico).
1. Alla
a) la rubrica dell'articolo 47 è sostituita dalla seguente:
(Omissis);
b) alla lettera h) del comma 3 dell'articolo 14, al comma 3 dell'articolo 18, ai commi 1 e 3 dell'articolo 47 e alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 52 la parola «risarcimento» è sostituita con la parola
(Omissis).
2. Alla
a) dopo il comma 2 dell'articolo 2 è aggiunto il seguente:
(Omissis);
b) l'articolo 5 è sostituito dal seguente;
(Omissis).
3. Alla
a) dopo il comma 1 dell’articolo 3 è aggiunto il seguente:
(Omissis);
b) l'articolo 3 bis è abrogato;
c) l'articolo 11 è abrogato.
4. Alla
a) dopo la lettera f ter) del comma 1 dell'articolo 2 è aggiunta la seguente:
(Omissis);
b) il comma 1 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:
(Omissis);
c) il comma 2 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:
(Omissis);
d) i commi 3 e 7 dell'articolo 5 sono abrogati;
e) il comma 7 dell'articolo 6 è abrogato;
f) dopo la lettera c bis) del comma 2 dell'articolo 3 è aggiunta la seguente:
(Omissis);
g) dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:
(Omissis).
5. In attesa che la Giunta regionale determini il termine per la presentazione delle domande di cui all'articolo 5, comma 1 della
6. Alla
a) dopo il comma 42 dell'articolo 2 è inserito il seguente:
(Omissis).
7. Alla
a) [dopo il comma 2 dell'articolo 2 è aggiunto il seguente:
(Omissis)] [3].
8. Al fine di razionalizzare gli interventi a favore delle imprese, semplificare le procedure, eliminare le sovrapposizioni e assicurare maggior efficacia all'intervento pubblico, la Giunta regionale, anche ai sensi di quanto disposto dall'articolo 19 della
9. Nelle more dell'entrata in vigore di una disciplina organica della materia, le concessioni relative allo sfruttamento delle acque di sorgente sono rilasciate in conformità a quanto disposto dal capo 1 dei
Art. 3. (Disposizioni in materia di territorio, trasporti ed energia).
1. [Alla
a) all'articolo 1 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
(Omissis)] [4].
2. Alla
a) all'articolo 21 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
(Omissis).
3. Alla
a) dopo la lettera d) dei comma 1 dell'articolo 12 sono aggiunte le seguenti:
(Omissis).
4. Alla
a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:
(Omissis);
b) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:
(Omissis);
c) l'articolo 3 è abrogato:
d) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:
(Omissis);
c) il comma 1 dell'articolo 7 è sostituito dal seguente:
(Omissis).
5. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale determina la documentazione ed i criteri di cui all'articolo 5, comma 2, della
6. [Alla
a) al comma 3 quater dell'articolo 20 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
(Omissis);
b) dopo il primo periodo del comma 2. bis dell'articolo 22 è inserito il seguente:
(Omissis);
c) il comma 2 ter dell'articolo 22 è sostituito dal seguente:
(Omissis);
d) al comma 8 bis dell'articolo 30 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
(Omissis) ] [5].
7. Alla
a) il comma 2, dell'articolo 3, è sostituito dal seguente:
(Omissis);
b) il comma 2 dell'articolo 11 è sostituito dal seguente:
(Omissis);
c) il comma 5 dell'articolo 26 è sostituito dal seguente:
(Omissis).
8. Alla
a) dopo il comma 71 dell'articolo 3 è inserito il seguente:
(Omissis);
b) i commi 150 bis, 150 ter e 150 quater dell'articolo 4 sono sostituiti dai seguenti:
(Omissis);
c) dopo il comma 150 quater dell'articolo 4 sono aggiunti i seguenti:
(Omissis).
9. Alla
a) il comma 7 dell'articolo 7 è sostituito dal seguente:
(Omissis).
10. [Alla
a) dopo il comma 3 dell'articolo 11 è inserito il seguente:
(Omissis) ] [6].
11. [Alla
a) alla fine del comma 10 dell'articolo 3 è aggiunto il seguente periodo:
(Omissis)] [7].
12. La Regione partecipa zii, programma innovativo denominato «Contratti di Quartiere U», promosso dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti con decreto 27 dicembre 2001 in attuazione dell'articolo 4, comma 1, della
Art. 4. (Disposizioni in materia di servizi alla persona).
1. [Alla
a) dopo l'articolo 45 è inserito il seguente articolo:
(Omissis)] [8].
2. Gli organi degli ISU restano in carica per lo svolgimento delle attività di ordinaria amministrazione e per lo svolgimento degli atti essenziali ed indifferibili, fina alla data di entrata in vigore della legge di riforma del diritto allo studio universitario, e comunque non oltre il 31 dicembre 2005. Nel caso in cui un membro del consiglio di amministrazione cessi dall'incarico, si provvede alla sua sostituzione [9].
3. [Alla
a) il comma 5 dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:
(Omissis).
b) il comma 7 dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:
(Omissis);
c) dopo il comma 7 dell'articolo 8 è aggiunto il seguente:
(Omissis)
d) il quinto periodo del comma 4 dell'articolo 14 è sostituito dai seguenti:
(Omissis);
e) dopo il comma 9 dell'articolo 14 è inserito il seguente:
(Omissis) ] [10].
4. Alla
a) i commi 9 e 10 dell'articolo 3 sono sostituiti dai seguenti:
(Omissis);
b) [la lettera a) del comma 11 dell'articolo 3 è sostituita dalla seguente:
(Omissis) ] [11];
c) la lettera b) dei comma 12 dell'articolo 3 è sostituita dalla seguente:
(Omissis),
d) il comma 15 dell'articolo 3 e sostituito dai seguente:
(Omissis).
5. E’ autorizzata la spesa fino a 60,5 milioni di curo con l'utilizzo del fondo sanitario in conto capitale anni pregressi, a copertura della quota di spesa per investimenti delle aziende sanitarie, di competenza economica dell'esercizio 2001 e riscontrabile nei bilanci d'esercizio 2001 delle aziende sanitarie.
6. Il dirigente competente della direzione generale Sanità provvede ad assegnare alle aziende sanitarie le somme di cui al comma 5 sulla base delle predette componenti di spesa risultanti dai relativi bilanci.
7. [Per l'anno 2002 ai sensi dell'articolo 4 dei
8. [In relazione a quanto previsto dai comma 7 allo stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002 sono apportate le seguenti variazioni:
STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE
‑ la dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell’
l'UPB 1.1.137 «Addizionale regionale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche» è incrementata di E 106. 100.000,00;
STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE
‑ la dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell’UPB 3.7.2.0.2.256 «Mantenimento dei livelli essenziali di assistenza» è incrementata di E 106.100.000,00] [13].
9. [Le aziende ospedaliere e le aziende sanitarie locali possono accedere ad altre forme di credito ai sensi dell’articolo 2, comma 2 sexies, lettera g), del
10. [A decorrere dall'anno 2003 è abrogato il comma 20 dell'articolo 13 della
11. La Giunta regionale è autorizzata ad attivare iniziative occorrenti per la gestione dell'esposizione debitoria delle aziende sanitarie al fine di perseguire le finalità di cui all'arti colo 41 della
12. La Giunta regionale è autorizzata ad assegnare al Centro europeo di formazione per gli affari sociali e la sanità pubblica (CEFASS), con sede in Milano, un contributo annuo di gestione determinato dalla legge di bilancio.
Art. 5. (Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
[1] Comma abrogato dall'art. 103 della
[2] Comma abrogato dall'art. 176 della
[3] Lettera abrogata dall'art. 155 della
[4] Comma abrogato dall'art. 34 della
[5] Comma abrogato dall'art. 143 della
[6] Comma abrogato dall'art. 143 della
[7] Comma abrogato dall'art. 51 della
[8] Comma abrogato dall’art. 12 della
[9] Comma già sostituito dall’art. 4 della
[10] Comma abrogato dall'art. 133 della
[11] Lettera abrogata dall'art. 133 della
[12] Comma abrogato dall'art. 133 della
[13] Comma abrogato dall'art. 133 della
[14] Comma sostituito dall’art. 4 della
[15] Comma abrogato dall'art. 133 della