§ 3.1.43 - L.R. 11 aprile 1996, n. 17.
Disciplina delle Associazioni Pro Loco.


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 turismo
Data:11/04/1996
Numero:17


Sommario
Art. 1.  (Attività delle Associazioni Pro Loco della Liguria).
Art. 2.  (Albo regionale).
Art. 3.  (Cancellazione dall'Albo).
Art. 4.  (Rapporti di collaborazione).
Art. 5.  (Contributi alle Pro Loco).
Art. 6.  (Norme finali e transitorie).


§ 3.1.43 - L.R. 11 aprile 1996, n. 17.

Disciplina delle Associazioni Pro Loco.

(B.U. 1 maggio 1996, n. 9).

 

Art. 1. (Attività delle Associazioni Pro Loco della Liguria).

     1. La Regione riconosce le Associazioni Pro Loco (in seguito denominate Pro Loco) quali strumenti di mantenimento e valorizzazione delle tradizioni locali di promozione dell'accoglienza turistica che si attua principalmente mediante:

     a) iniziative volte a favorire la conoscenza delle tradizioni locali, la protezione, il miglioramento e la valorizzazione turistica del proprio territorio [1];

     b) iniziative atte a favorire il richiamo nelle località e il trattenimento degli ospiti;

     c) assistenza ed informazione ai turisti;

     d) iniziative atte a sensibilizzare le popolazioni residenti nei confronti del turismo [2].

     2. La Regione riconosce l'Unione Nazionale Pro Loco d'Italia (UNPLI) quale organismo di coordinamento tra le Pro Loco attraverso la propria struttura costituita dal Comitato regionale e dai Comitati provinciali.

 

          Art. 2. (Albo regionale).

     1. Presso la Giunta regionale è tenuto l'Albo regionale delle Associazioni Pro Loco.

     2. La domanda d’iscrizione, corredata da copia dell’atto costitutivo dello Statuto e dei documenti contabili di cui al comma 3, lettera d), deve essere presentata alla Provincia che, acquisito il parere del Comune dove ha sede la Pro Loco, comunica alla Regione l’avvenuto riconoscimento ai fini dell’inserimento dell’Albo di cui al comma 1 [3].

     3. Per il riconoscimento e la conseguente iscrizione debbono concorrere le seguenti condizioni:

     a) [4];

     a) che nel Comune in cui è costituita la Pro Loco non esista altra Pro Loco già iscritta all’Albo regionale. La Provincia può disporre specifiche deroghe in caso di Comuni di particolare estensione o nel caso in cui la Pro Loco rappresenti una località, nel Comune, caratterizzata da una significativa autonomia e distinta sotto il profilo turistico-ambientale [5];

     b) che la località nella quale è stata istituita la Pro Loco possegga caratteristiche storiche, ambientali e tradizioni che ne consentano la valorizzazione turistica [6];

     c) che la costituzione della Pro Loco sia avvenuta da almeno due anni con atto registrato redatto secondo le disposizioni previste per le Associazioni dalla normativa vigente in materia e che lo Statuto sia informato a criteri di democraticità e contempli idonee finalità per la valorizzazione delle tradizioni locali e la promozione turistica della località [7];

     d) che le entrate per quote associative, contributi locali e proventi vari, quali risultano dall'ultimo conto consuntivo della Pro Loco, siano reputate adeguate al perseguimento degli scopi statutari dell'Associazione [8].

     4. L'Albo regionale delle Pro Loco è pubblicato entro il 30 aprile di ciascun anno nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

     Art. 3. (Cancellazione dall'Albo).

     1. La Giunta regionale su proposta della Provincia competente, sentito il parere del Comitato regionale dell’UNPLI, delibera la cancellazione dall’Albo regionale delle Pro Loco che perdano uno o più requisiti previsti dall’articolo 2 o che comunque svolgano attività non conformi alle finalità di cui all’articolo 1 [9].

     2. Le modifiche dello statuto, il rinnovo delle cariche sociali nonché l'atto di scioglimento sono sempre comunicati dalla Pro Loco alla Provincia competente che ne dà informazione alla Regione.

 

     Art. 4. (Rapporti di collaborazione).

     1. Ai fini del perseguimento di una coordinata ed efficiente attività nel settore dell'accoglienza turistica, le Pro Loco possono stabilire rapporti di collaborazione con altri organismi interessati al settore turistico ed in particolare con le APT e gli enti locali competenti per territorio.

     2. Per le finalità di cui al comma 1, possono essere promossi e istituiti dalle Pro Loco uffici di informazione e accoglienza turistica (IAT), ai sensi e nei limiti dell'articolo 10, commi 5, 6, 7 e 8 della legge regionale 9 gennaio 1995, n. 3 (riordino dell'organizzazione turistica regionale e ristrutturazione degli Enti) anche mediante apposite convenzioni che disciplinano la collaborazione con la APT competente per territorio.

 

     Art. 5. (Contributi alle Pro Loco). [10]

     1. Le Pro Loco iscritte all’albo regionale beneficiano di contributi assegnati dalla Provincia di competenza, secondo i criteri stabiliti da appositi regolamenti;

     2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione assegna alle Province uno stanziamento in proporzione al numero delle Pro Loco riconosciute.

 

     Art. 6. (Norme finali e transitorie).

     1. La legge regionale 24 gennaio 1975, n. 6 (istituzione dell'Albo regionale delle Associazioni Pro Loco) è abrogata.

     2. Le iscrizioni all'Albo regionale delle Associazioni Pro Loco, effettuate ai sensi della legge regionale 6/1975 sono mantenute con lo stesso numero d'ordine.


[1] Lettera così sostituita dall’art. 1 della L.R. 4 luglio 2002, n. 28.

[2] Comma così modificato dall’art. 1 della L.R. 4 luglio 2002, n. 28.

[3] Comma così sostituito dall’art. 2 della L.R. 4 luglio 2002, n. 28.

[4] Lettera abrogata dall’art. 2 della L.R. 4 luglio 2002, n. 28.

[5] Lettera così sostituita dall’art. 2 della L.R. 4 luglio 2002, n. 28.

[6] Lettera così sostituita dall’art. 2 della L.R. 4 luglio 2002, n. 28.

[7] Lettera così sostituita dall’art. 2 della L.R. 4 luglio 2002, n. 28.

[8] Lettera così modificata dall’art. 2 della L.R. 4 luglio 2002, n. 28.

[9] Comma così sostituito dall’art. 3 della L.R. 4 luglio 2002, n. 28.

[10] Articolo già sostituito dall'art. 21 della L.R. 10 agosto 2004, n. 14 e così ulteriormente sostituito dall'art. 32 della L.R. 4 ottobre 2006, n. 28, alla data di soppressione delle APT.