§ 2.1.86 - L.R. 5 maggio 1994, n. 24.
Sistema di emergenza sanitaria.


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:2. servizi sociali
Capitolo:2.1 assistenza sanitaria
Data:05/05/1994
Numero:24


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Organizzazione generale).
Art. 3.  (Dimensionamento organizzativo ed operativo del sistema di emergenza sanitaria).
Art. 4.  (Dipartimento di emergenza e accettazione - Funzioni).
Art. 5.  (D.E.A. pediatrico).
Art. 6.  (Pronto soccorso attivo).
Art. 7.  (Ricoveri di elezione).
Art. 8.  (Componenti della fase extraospedaliera).
Art. 9.  (Mezzi di soccorso).
Art. 10.  (Centrale operativa dimensionamento strutturale. Organizzazione e compiti).
Art. 11.  (Coordinamento delle attività di guardia medica notturna e festiva).
Art. 12.  (Criteri per l'organizzazione dei sistemi di emergenza sanitaria).
Art. 13.  (Disposizioni finanziarie).
Art. 14.  (Norma di attuazione).
Art. 15.  (Disposizioni finali).


§ 2.1.86 - L.R. 5 maggio 1994, n. 24.

Sistema di emergenza sanitaria.

(B.U. 25 maggio 1994, n. 12).

 

CAPO I

PRINCIPI GENERALI ED ORGANIZZAZIONE

 

Art. 1. (Finalità).

     1. La presente legge disciplina con riferimento alla programmazione sanitaria regionale, il sistema di emergenza sanitaria attraverso l'organizzazione ed il funzionamento del sistema di allarme sanitario, dei servizi di pronto soccorso attivo e dei dipartimenti di emergenza ed accettazione.

 

     Art. 2. (Organizzazione generale).

     1. Il sistema di emergenza sanitaria costituisce un sistema organizzativo di integrazione funzionale fra strutture ospedaliere ed extra ospedaliere finalizzato ad attuare interventi al verificarsi di urgenze e di emergenze sanitarie.

     2. Tale sistema si articola in due fasi fondamentali:

     - fase ospedaliera;

     - fase extraospedaliera.

     3. Nella fase ospedaliera oltre alle funzioni di pronto soccorso sono svolte funzioni di accettazione, di diagnosi e cura caratterizzate da un'organizzazione coordinata dei momenti diagnostici e terapeutici connessi all'urgenza e dall'eventuale inoltro a reparti di terapia elettiva anche di altra struttura.

     4. Nella fase extraospedaliera sono svolte funzioni di soccorso sul territorio caratterizzate dalla gestione dell'urgenza e dell'emergenza sanitaria attraverso le fasi di intervento, trattamento sanitario, se necessario, del paziente sul luogo dell'evento, trasporto in struttura idonea alla cura.

     5. L'efficacia degli interventi ricompresi nella funzione di soccorso, nonché il raccordo di questa con la funzione di diagnosi e cura, sono assicurati da un sistema di allarme sanitario costituito dalle centrali operative.

 

     Art. 3. (Dimensionamento organizzativo ed operativo del sistema di emergenza sanitaria).

     1. Il territorio della Regione Liguria è articolato in cinque sistemi di emergenza sanitaria.

     2. Ciascun sistema di emergenza sanitaria è caratterizzato dalle componenti organizzative e dalle dimensioni operative indicate nella tabella A allegata alla presente legge.

     3. Ciascun sistema di emergenza sanitaria ha in dotazione i mezzi di soccorso indicati all'articolo 9.

     4. Al fine di garantire l'efficacia degli interventi al verificarsi di situazioni di emergenza in materia di igiene pubblica e veterinaria, in ogni sistema di emergenza sono compresi i servizi di guardia igienica e di guardia veterinaria attivati presso le unità sanitarie locali.

     5. Sono altresì compresi nel sistema di emergenza sanitaria i servizi di guardia medica e di emergenza.

     6. Per ogni sistema di emergenza sanitaria, al fine di garantire l'esercizio di compiti di indirizzo, coordinamento, verifica e controllo sull'attività svolta, è istituito un comitato per l'emergenza.

     Le funzioni specifiche del comitato e la sua composizione sono stabilite dalla Giunta regionale che lo costituisce sentite le Unità sanitarie locali, le aziende ospedaliere e gli altri enti ed istituti interessati.

     In sede di prima applicazione i comitati per l'emergenza sono costituiti entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

 

CAPO II

FASE OSPEDALIERA

 

     Art. 4. (Dipartimento di emergenza e accettazione - Funzioni).

     1. La fase ospedaliera è caratterizzata dai dipartimenti di emergenza e accettazione (D.E.A.) e dai servizi di pronto soccorso attivo.

     2. Il D.E.A. svolge la propria attività nell'arco delle ventiquattro ore giornaliere assicurando:

     a) funzioni di pronto soccorso;

     b) interventi diagnostico-terapeutici di emergenza;

     c) osservazione breve, assistenza cardiologica e rianimatoria.

     3. Per i fini di cui al primo comma fanno parte del D.E.A. le strutture organizzate che svolgono le seguenti attività:

     a) accettazione;

     b) pronto soccorso;

     c) osservazione e trattamenti indifferibili, con un numero di posti letto, adeguato alle esigenze, in grado di accogliere pazienti per periodi di osservazione, di norma, tra le quarantotto e le settantadue ore;

     d) anestesia e rianimazione svolte dal competente servizio in un'apposita area ad alto rischio con un numero di posti letto adeguato alle esigenze;

     e) specialistiche individuate almeno nelle seguenti:

     1) medicina generale;

     2) chirurgia generale;

     3) anestesia e rianimazione;

     4) ortopedia;

     5) cardiologia con UTIC;

     6) ostetricia e ginecologia;

     7) neurologia;

     8) pediatria, salvo quanto previsto nella tabella A.

     4. Negli ospedali sede di D.E.A. sono assicurati nell'arco delle ventiquattro ore giornaliere i servizi di analisi di laboratorio, immunoematologia e trasfusione, diagnostica per immagini.

     5. Nelle singole unità operative di degenza che hanno in dotazione posti letto intensivi deve essere garantito un numero di posti letto subintensivi almeno pari a quello dei posti letto intensivi.

     6. Nell'ambito di ogni D.E.A. debbono essere previsti un responsabile ed un comitato direttivo.

 

     Art. 5. (D.E.A. pediatrico).

     1. Il D.E.A. pediatrico è caratterizzato dalla presenza di componenti specialistiche finalizzate a garantire prestazioni di urgenza e di emergenza nei confronti di soggetti, di età non superiore a quattordici anni.

     2. Al D.E.A. pediatrico si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4.

 

     Art. 6. (Pronto soccorso attivo).

     1. Fermo restando che il pronto intervento di base deve essere erogato da tutte le strutture ospedaliere presenti sul territorio, ancorché non inserite nel sistema di emergenza sanitaria, l'ospedale sede di pronto soccorso attivo assicura, oltre gli interventi diagnostico-terapeutici di urgenza, compatibili con le specialità di cui è dotato, almeno il primo accertamento diagnostico, clinico, strumentale e di laboratorio e gli interventi necessari alla stabilizzazione del paziente garantendo altresì il trasporto protetto.

     2. Per fini di cui al comma 1 garantiscono le prestazioni di pronto soccorso sulle ventiquattro ore almeno un medico chirurgo ed un medico di medicina generale.

     3. Al pronto soccorso sono assicurate nell'arco delle ventiquattro ore le prestazioni analitiche, strumentali, di immunoematologia trasfusionale e di radiologia.

 

     Art. 7. (Ricoveri di elezione).

     1. Le Unità sanitarie locali le aziende ospedaliere, gli istituti scientifici e gli enti ospedalieri, sede di D.E.A. stabiliscono modalità per l'accettazione dei ricoveri di elezione che garantiscano adeguate disponibilità di posti letto per l'emergenza.

     2. Nell'ambito di tali modalità deve in particolare essere previsto che l'assistito, all'atto dell'accettazione, risulti in possesso degli accertamenti diagnostici che, preventivamente, gli devono essere richiesti.

 

CAPO III

FASE EXTRAOSPEDALIERA

 

     Art. 8. (Componenti della fase extraospedaliera).

     1. La fase extraospedaliera è caratterizzata dall'attività di pronto soccorso sanitario sul territorio e si avvale delle seguenti componenti:

     a) mezzi di soccorso:

     b) centrale operativa;

     c) guardia medica territoriale.

 

     Art. 9. (Mezzi di soccorso).

     1. I mezzi di soccorso sanitario sono di norma individuati nei seguenti:

     a) unità mobili di rianimazione;

     b) unità mobili di rianimazione pediatrica;

     c) autoambulanze di soccorso;

     d) automedicali dotate di attrezzature in grado di garantire la sopravvivenza dei pazienti;

     e) automezzi di guardia medica;

     f) autoambulanze di trasporto;

     g) mezzi speciali;

     h) mezzi di elisoccorso.

     2. La disponibilità di tali mezzi sul territorio è garantita:

     a) dalle singole unità sanitarie locali dalle aziende ospedaliere, dagli istituti scientifici e dagli ospedali convenzionati che fanno parte del sistema di emergenza sanitaria;

     b) dalle associazioni di volontariato di cui all’articolo 42 bis, comma 2, della l.r. 41/2006 e successive modificazioni e integrazioni;

     e) da istituzioni o enti pubblici, sulla base di protocolli di collaborazione e di reciproche intese;

     d) da società private attraverso apposite convenzioni [1].

     3. Il servizio di elisoccorso è svolto, di norma, sulla base di apposita convenzione stipulata dalla Giunta regionale con il corpo dei vigili del fuoco.

     Esso è funzionalmente collegato con la centrale operativa situata nel D.E.A. costituito presso l'Ospedale S. Martino di Genova.

     4. La Giunta regionale determina le modalità attraverso le quali dotare tali mezzi di attrezzature e personale adeguati.

 

     Art. 10. (Centrale operativa dimensionamento strutturale. Organizzazione e compiti).

     1. La centrale operativa costituisce una componente organizzata del presidio ospedaliero in cui è attivata.

     2. La centrale operativa deve essere direttamente collegata attraverso sistemi telefonici, radiotelefonici e di fax con:

     a) le centrali operative degli altri sistemi di emergenza sanitaria della regione;

     b) le componenti ospedaliere ed extraospedaliere del sistema di emergenza sanitaria di appartenenza;

     e) gli enti e le istituzioni preposti ai servizi di emergenza pubblica e di protezione civile;

     d) i mezzi mobili di soccorso sanitario.

     3. La centrale operativa è a conoscenza, nell'arco delle ventiquattro ore giornaliere, della ubicazione e della disponibilità dei posti letto ospedalieri, collegati all'emergenza, del sistema di emergenza sanitaria di appartenenza.

     4. Al fine di garantire quanto previsto al secondo e terzo comma ogni sede di D.E.A. e di pronto soccorso attivo è dotata di apparecchiature informatiche costantemente collegate con il sistema informatico della centrale operativa.

     5. La centrale operativa è responsabile della gestione funzionale degli interventi sul territorio e svolge in particolare i seguenti compiti:

     a) riceve le chiamate di soccorso attraverso il numero telefonico unico per l'emergenza sanitaria [118];

     b) coordina gli interventi del personale sanitario operante sui mezzi di soccorso e sui mezzi della guardia medica territoriale;

     c) invia, in caso di necessità, il mezzo di soccorso ritenuto idoneo, mantiene il collegamento via radio con i soccorritori, allerta la struttura individuata come più idonea all'accoglimento del paziente, mobilita, se del caso, e coordina l'intervento di altri mezzi di soccorso;

     d) organizza il trasferimento ad altre strutture ospedaliere di pazienti per i quali si ravvisi la necessità di un trasporto assistito;

     e) segnala al Centro di riferimento regionale, per la donazione di organi, i pazienti che si trovano presso il D.E.A. in coma irreversibile;

     f) allerta la guardia igienica e la guardia veterinaria al verificarsi di situazioni di emergenza.

     6. Per lo svolgimento dei propri compiti la centrale operativa utilizza i codici di intervento definiti a livello nazionale.

     7. La Giunta regionale garantisce presso ogni centrale operativa la dotazione strumentale necessaria al suo funzionamento.

 

     Art. 11. (Coordinamento delle attività di guardia medica notturna e festiva).

     1. La centrale operativa, cui confluiscono a fini di coordinamento tutte le richieste riguardanti la guardia medica notturna, festiva e prefestiva, dispone per l'invio dei mezzi necessari.

 

     Art. 12. (Criteri per l'organizzazione dei sistemi di emergenza sanitaria).

     1. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, fissa criteri per:

     a) la composizione e la definizione dei compiti del Comitato direttivo del D.E.A.;

     b) la determinazione dei posti letto da destinare all'urgenza;

     2. In attuazione dei principi e dei criteri stabiliti dalla presente legge e tenuto conto dei criteri fissati dalla Giunta regionale ai sensi del primo comma, le Unità sanitarie locali, di concerto con le aziende ospedaliere e gli altri enti ed istituti interessati, sentiti i comitati per l'emergenza, definiscono l'assetto organizzativo, le modalità di funzionamento di ciascun sistema di emergenza sanitaria nelle sue articolazioni, nonché le modalità di controllo e di verifica della qualità delle prestazioni.

     I relativi provvedimenti sono adottati entro sessanta giorni dall'efficacia della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1.

 

CAPO IV

DISPOSIZIONE FINANZIARIE E FINALI

 

     Art. 13. (Disposizioni finanziarie).

     1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge ammontanti a lire ventinove miliardi per le spese correnti e a lire duecentodue miliardi quattrocento milioni per le spese in conto capitale si provvede, a decorrere dall'esercizio finanziario 1995:

     a) per le spese correnti con il capitolo 5296 « Ripartizione della quota del Fondo Sanitario Nazionale per le spese correnti» del bilancio regionale, tenuto conto delle minori spese derivanti dagli interventi di razionalizzazione del Servizio sanitario regionale ed in particolare dalla riorganizzazione della rete ospedaliera ai sensi del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni;

     b) per le spese in conto capitale sia con gli stanziamenti assegnati dallo Stato ai sensi dell'articolo 20 della legge n. 67/1988 sia con il capitolo 5299 «Ripartizione della quota del Fondo sanitario nazionale per le spese in conto capitale» del bilancio regionale, tenuto conto delle minori spese di investimento derivanti dagli interventi di

razionalizzazione del Servizio sanitario regionale ed in particolare dalla riorganizzazione della rete ospedaliera ai sensi del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni.

 

     Art. 14. (Norma di attuazione).

     1. Per l'attuazione della presente legge la Giunta regionale approva piani annuali progressivi coerenti con la programmazione di cui all'articolo 1 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni.

     2. Ciascun piano annuale è approvato, a decorrere dal 1994, entro il 31 dicembre di ogni anno, a valere per l'anno solare successivo, tenendo conto delle disponibilità del Fondo sanitario e dello stato di attuazione della riorganizzazione della rete ospedaliera.

     3. I piani annuali fissano la ridistribuzione delle quote del Fondo sanitario regionale e delle risorse già disponibili per il progressivo completamento del sistema regionale per l'emergenza sanitaria, nel rispetto delle assegnazioni complessive e del mantenimento dei livelli di assistenza.

     4. Per gli interventi strutturali e di ammodernamento tecnologico si procede sempre nell'ambito dei piani annuali di attuazione, secondo le disponibilità esistenti nel fondo sanitario in conto capitale ed altresì secondo lo stato di attuazione del programma pluriennale di investimenti nell'edilizia sanitaria.

     5. I piani annuali di attuazione non possono prevedere la realizzazione di strutture o di attività di carattere sanitario la cui copertura finanziaria non sia garantita.

 

     Art. 15. (Disposizioni finali).

     1. La Giunta regionale adotta con carattere di priorità gli atti necessari a consentire l'adeguamento delle strutture, il potenziamento e l'ammodernamento tecnologico della dotazione strumentale.

     2. La Giunta regionale vigila affinché le Unità sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli enti e gli istituti interessati adottino gli atti necessari all'attivazione dei sistemi di emergenza sanitaria.

     3. In caso di inottemperanza la Giunta regionale, previa diffida, provvede in via sostitutiva anche mediante l'invio di appositi commissari.

     Tale procedura si adotta anche nel caso in cui non intervenga il concerto di cui all'articolo 12,comma 2.

     4. Nell'ambito dei provvedimenti di riorganizzazione della rete ospedaliera, tenuto conto delle particolari situazioni orografiche e dei flussi turistici della regione, saranno individuate le strutture sede dei servizi di primo intervento sanitario.

     Tali servizi dovranno garantire un primo intervento di base diagnostico terapeutico in tutti i casi in cui non si renda necessario il ricorso al sistema di emergenza sanitaria.

 

TABELLA (Art. 3)

 

Sistema di emergenza sanitaria n. 1 coincide con il territorio dell'U.S.L,. n. 1 imperiese

     è costituito da:

     a) un D.E.A. con sede presso l'Ospedale di San Remo;

     b) un D.E.A. con sede presso l'Ospedale di Imperia;

     e) un Servizio di pronto soccorso attivo con sede presso l'Ospedale di Bordighera;

     d) una Centrale operativa costituita presso l'ospedale di Imperia.

 

Sistema di emergenza sanitaria n. 2 coincide con il territorio dell'U.S.L.

n. 2 savonese

     è costituito da:

     a) un D.E.A. con sede presso l'Ospedale di Savona;

     b) un D.E.A. con sede presso l'Ospedale di Pietra Ligure.

     Tale D.E.A. opera anche con riferimento all'ambito territoriale del sistema di emergenza sanitaria n. 1 per le specialità non presenti nel predetto sistema;

     c) un Servizio di pronto soccorso attivo con sede presso l'Ospedale di Cairo Montenotte;

     d) un Servizio di pronto soccorso attivo con sede presso l'Ospedale di Albenga;

     e) una Centrale operativa costituita presso l'Ospedale di Savona.

 

Sistema di emergenza sanitaria n. 3 coincide con il territorio dell'U.S.L.

n. 3 genovese

     è costituito da:

     a) un D.E.A. con sede presso l'Ospedale di Sanapierdarena;

     b) un D.E.A. con sede presso l'ente ospedaliero «Ospedali Galliera di Genova» che opera, sulla base dei rapporti convenzionali di cui all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

     c) un D.E.A. con sede presso l'Ospedale San Martino di Genova. Tale D.E.A. opera con riferimento al territorio di tutti i sistemi di emergenza sanitaria della Regione per le specialità non presenti nei sistemi stessi;

     d) un D.E.A. con sede presso l'Ospedale «San Carlo di Voltri»;

     e) un D.E.A. pediatrico con sede presso l'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico G. Gaslini con competenze regionali per i pazienti di età non superiore ai 14 anni e punto di riferimento per quanto non presente nei sistemi di emergenza della Regione;

     f) un Servizio di pronto soccorso attivo con sede presso l'Ospedale di Sestri Ponente;

     g) un Servizio di pronto soccorso attivo con sede presso l'Ospedale di Genova-Pontedecimo;

     h) un Servizio di pronto soccorso attivo con sede presso l'Ospedale di Genova-Rivarolo;

     i) un Servizio di pronto soccorso attivo con sede presso l'Ospedale di Recco;

     l) una Centrale operativa costituita presso l'Ospedale S. Martino di Genova.

 

Sistema di emergenza sanitaria n. 4 coincide con il territorio dell'U.S.L. n. 4 chiavarese

     è costituito da:

     a) un D.E.A. con sede presso l'Ospedale di Lavagna;

     b) un Servizio di pronto soccorso attivo con sede presso l'Ospedale di Rapallo - S.Margherita;

     c) una Centrale operativa costituita presso l'Ospedale di Lavagna.

 

Sistema di emergenza sanitaria n. 5 coincide con il territorio dell'U.S.L.

n. 5 spezzina

     è costituito da:

     a) un D.E.A. con sede presso l'Ospedale di La Spezia;

     b) un Servizio di pronto soccorso attivo con sede presso l'Ospedale di Sarzana;

     c) una Centrale operativa costituita presso l'Ospedale di La Spezia.

 

 

 


[1] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 10 luglio 2014, n. 16.