§ 4.5.16 - L.R. 1 aprile 2014, n. 8.
Disciplina della pesca nelle acque interne e norme per la tutela della relativa fauna ittica e dell’ecosistema acquatico


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.5 pesca e acquacoltura
Data:01/04/2014
Numero:8


Sommario
Art. 1.  (Finalità)
Art. 2.  (Competenze della Regione)
Art. 3.  (Commissione tecnico-consultiva regionale)
Art. 4.  (Competenze delle province)
Art. 5.  (Commissioni tecnico consultive provinciali)
Art. 6.  (Carta ittica regionale)
Art. 7.  (Zone di ripopolamento, cattura e protezione)
Art. 8.  (Riserve turistiche)
Art. 9.  (Esercizio della pesca)
Art. 10.  (Titoli abilitativi di pesca)
Art. 11.  (Validità dei titoli abilitativi di pesca)
Art. 12.  (Tasse sulle concessioni regionali)
Art. 13.  (Tesserino regionale segna catture)
Art. 14.  (Autorizzazioni)
Art. 15.  (Limitazioni e divieti)
Art. 16.  (Immissione di materiale ittico)
Art. 17.  (Controlli sanitari)
Art. 18.  (Autorizzazioni idrauliche e tutela dell’idrofauna)
Art. 19.  (Limitazioni alla pesca in periodi di siccità)
Art. 20.  (Risarcimento del danno)
Art. 21.  (Gestione di vivai ittici)
Art. 22.  (Gare e raduni di pesca)
Art. 23.  (Vigilanza sull’esercizio della pesca)
Art. 24.  (Sanzioni amministrative)
Art. 25.  (Riparto della tassa e sovrattassa sulle concessioni regionali per l’esercizio della pesca)
Art. 26.  (Norma transitoria)
Art. 27.  (Abrogazioni)
Art. 28.  (Norma di rinvio)
Art. 29.  (Norma finanziaria)


§ 4.5.16 - L.R. 1 aprile 2014, n. 8.

Disciplina della pesca nelle acque interne e norme per la tutela della relativa fauna ittica e dell’ecosistema acquatico

(B.U. 2 aprile 2014, n. 4)

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. (Finalità)

1. La presente legge disciplina, nelle more della riforma delle province e degli enti di area vasta sulla base della quale rivedere il riparto delle funzioni, la tutela della fauna ittica delle acque interne e d’acqua dolce e regola l’esercizio della pesca nelle acque interne al fine di concorrere alla conservazione ed al riequilibrio biologico degli ecosistemi acquatici in coerenza con gli obiettivi di qualità ambientale delle acque, di cui alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque, e di tutela bionaturalistica, di cui alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

2. Sono considerate interne, agli effetti della presente legge, tutte le acque dolci o salmastre esistenti nel territorio della Regione, delimitate lato mare dalla linea ideale congiungente i punti più foranei delle foci e degli altri sbocchi in mare.

3. La presente legge non si applica agli invasi artificiali, situati all’interno di proprietà private o demaniali, separati dal sistema idrico naturale.

 

TITOLO II

FUNZIONI AMMINISTRATIVE – PIANIFICAZIONE DEL SETTORE

 

     Art. 2. (Competenze della Regione)

1. La Giunta regionale, sentite le province interessate, stabilisce i criteri e le linee guida regionali per la corretta disciplina della pesca nelle acque interne da parte delle province, nonché per la regolamentazione della pesca nelle acque che ricadono su province diverse. In particolare stabilisce:

a) i criteri per l’introduzione, la reintroduzione, il ripopolamento, nonché l’immissione ai fini alieutici di specie ittiche;

b) i criteri per la classificazione delle acque ai fini della gestione della pesca, in accordo e in sinergia con la classificazione dei corpi idrici prevista dalla direttiva 2000/60/CE;

c) la percentuale minima e massima dei corsi e specchi d’acqua da destinare alle funzioni di cui agli articoli 7 e 8, nonché i criteri da seguire nella loro individuazione e per la loro regolamentazione;

d) i compiti delle associazioni di pescasportiva ai fini della presente legge;

e) i modelli per il pagamento delle tasse e sovrattasse sulle concessioni regionali di cui all’articolo 12;

f) i criteri per la predisposizione, le tipologie, la durata e le modalità di rilascio del tesserino segna catture di cui all’articolo 13.

2. La Giunta regionale, sentite le province interessate, predispone ed approva la carta ittica regionale di cui all’articolo 6 e può procedere alla modifica delle disposizioni di cui all’allegato A.

3. La Regione promuove, indirizza e concede contributi per le attività di sperimentazione e le iniziative di incremento del patrimonio ittico attuate dalle province e, d’intesa con le medesime, può realizzare iniziative ed attività interprovinciali o interregionali.

 

     Art. 3. (Commissione tecnico-consultiva regionale)

1. Per lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 2 e in ogni altro caso ritenuto opportuno la Regione può avvalersi della consulenza tecnico-scientifica della Commissione tecnico-consultiva regionale, nominata dalla Giunta regionale e composta da:

a) l’Assessore regionale alla pesca o, in caso di assenza o impedimento, un suo delegato con funzioni di Presidente;

b) il responsabile della struttura regionale competente in materia di pesca;

c) un rappresentante del Corpo Forestale dello Stato;

d) un rappresentante per ciascuna delle province;

e) un rappresentante per ciascuna delle associazioni ambientaliste riconosciute a livello nazionale ed operanti nella Regione, designato dalle rispettive associazioni;

f) un rappresentante per ciascuna delle associazioni di pescasportiva riconosciute a livello nazionale e con strutture organizzative operanti in ciascuna delle province liguri, designato dalle rispettive associazioni;

g) un ittiologo d’acqua dolce designato dall’Università di Genova;

h) un rappresentante del Dipartimento Ambiente della Regione Liguria competente in materia di tutela delle acque o biodiversità o suo delegato.

2. Alla nomina della Commissione si procede quando con le designazioni pervenute si raggiunga almeno la metà più uno dei componenti.

3. La Commissione ha durata quinquennale e definisce le proprie modalità di funzionamento.

4. La partecipazione dei componenti alle riunioni della Commissione è gratuita.

 

     Art. 4. (Competenze delle province)

1. Le province svolgono le funzioni amministrative concernenti la disciplina della pesca, nonché la gestione delle acque interne, ai sensi dell’articolo 19, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) e successive modificazioni ed integrazioni e della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa).

2. Le province promuovono e attuano interventi di riequilibrio degli habitat fluviali e di valorizzazione dei corsi d’acqua e realizzano iniziative volte alla sperimentazione e all’incremento del settore ittiobiologico.

3. Le province possono promuovere interventi per la formazione dei pescatori.

 

     Art. 5. (Commissioni tecnico consultive provinciali)

1. Le province, per l’esercizio delle funzioni di cui alla presente legge, istituiscono apposite Commissioni tecnico-consultive nelle quali sia garantita la rappresentanza delle associazioni pescasportive e delle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative a livello nazionale e organizzate in sede locale, dell’Ente Nazionale Protezione Animali (ENPA), nonché del Corpo Forestale dello Stato.

 

     Art. 6. (Carta ittica regionale)

1. La carta ittica regionale (di seguito denominata carta ittica) esprime la valutazione dello stato delle popolazioni ittiche e degli ecosistemi fluviali presenti nel territorio regionale al fine di una corretta gestione dell’esercizio della pesca e dell’ittiofauna con particolare riferimento agli obiettivi di qualità ambientale delle acque di cui alla direttiva 2000/60/CE e alla tutela degli habitat e delle specie comprese nella direttiva 92/43/CEE.

2. La carta ittica, in particolare:

a) indica la composizione quali-quantitativa delle popolazioni ittiche presenti e le loro tendenze evolutive;

b) fornisce indicazioni tecnico-scientifiche e proposte finalizzate:

1) alla razionale gestione e allo sviluppo dell’ittiofauna;

2) alla tutela delle specie in particolare nei tratti di frega e riproduzione;

3) alla tutela della biodiversità e dell’equilibrio ecologico;

4) alla valutazione degli effetti delle derivazioni idriche sulla composizione quali-quantitativa delle popolazioni ittiche presenti;

5) al corretto svolgimento delle attività di pesca in relazione, in particolare, a divieti, limitazioni e periodi di pesca;

6) alle più idonee modalità di immissione di materiale ittico per le diverse finalità;

c) contiene l’indicazione delle zone di ripopolamento, cattura e protezione, nonché dei tratti o invasi destinabili ad attività di riserva turistica, a campo di gara o di allenamento e le zone a regolamentazione particolare di pesca.

3. La carta ittica costituisce riferimento tecnico vincolante cui devono attenersi i programmi e i regolamenti provinciali di settore.

4. La carta ittica costituisce, altresì, lo strumento conoscitivo da valutare in sede di regolazione delle derivazioni idriche, in modo tale che sia garantito il deflusso minimo vitale necessario alla vita negli alvei sottesi e tale da non danneggiare gli equilibri degli ecosistemi interessati.

5. La carta ittica ha una durata di sei anni e può essere aggiornata qualora nell’arco dei sei anni intervengano cambiamenti dello stato ecologico e/o chimico a seguito del monitoraggio ambientale delle acque ovvero modifiche delle pressioni significative su uno o più corpi idrici conseguenti ai riesami periodici previsti dalla direttiva 2000/60/CE e dalla direttiva 1992/43/CE.

 

     Art. 7. (Zone di ripopolamento, cattura e protezione)

1. Le province, sulla base della carta ittica, provvedono all’individuazione ed alla costituzione di zone di regolamentazione speciale tra cui:

a) zone di protezione, destinate alla tutela di determinate specie anche allo scopo di favorirne la riproduzione naturale, nelle quali la pesca può essere vietata a tempo indeterminato, ivi compresi i ruscelli vivaio ove presenti;

b) zone di ripopolamento e cattura, destinate soprattutto all’ambientamento, crescita, diffusione e prelievo del materiale ittico da immettersi in altra zona, nelle quali la pesca è vietata per la durata minima di due anni.

2. Le zone ove vige un divieto o una limitazione sono delimitate mediante l’apposizione, da parte della Provincia, di appositi cartelli recanti la scritta “DIVIETO DI PESCA”, nonché l’indicazione del tipo di zona di cui al comma 1, lettere a) e b).

3. I cartelli devono essere collocati a distanza di non più di 100 metri l’uno dall’altro e, comunque, in modo che da ogni cartello risultino ben visibili quelli contigui; detti cartelli sono esenti da tasse regionali.

 

     Art. 8. (Riserve turistiche)

1. Le province possono autorizzare, sentiti i comuni competenti per territorio e nell’ambito di specifiche zone indicate nella carta ittica, la costituzione di riserve turistiche, con facoltà di affidarne la gestione ad enti locali o ad associazioni di pescasportiva senza fini di lucro, mediante apposite convenzioni.

2. La provincia, sentita la Commissione tecnico-consultiva provinciale di cui all’articolo 5, disciplina la pesca nelle riserve turistiche, prevedendo il rilascio da parte dei soggetti gestori di un permesso di pesca a pagamento, fermo restando l’obbligo del titolo abilitativo di pesca. All’interno delle riserve turistiche possono essere previste deroghe ai limiti e ai divieti previsti dall’allegato A.

3. I proventi della gestione sono utilizzati dai soggetti gestori per le immissioni di materiale ittico, la sorveglianza e le spese di organizzazione.

4. I soggetti gestori forniscono annualmente alla provincia il proprio bilancio di esercizio e una relazione sull’attività svolta.

 

TITOLO III

ESERCIZIO DELLA PESCA

 

     Art. 9. (Esercizio della pesca)

1. Costituisce esercizio di attività di pesca ogni atto diretto alla cattura di fauna ittica nelle acque interne. E’ considerato, altresì, esercizio della pesca il soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo in attività di ricerca o in attesa per la cattura della fauna ittica.

2. L’esercizio della pesca nelle acque interne della Liguria è consentito a chi è in possesso del titolo abilitativo rilasciato secondo le modalità di cui all’articolo 10 e nel rispetto dei limiti di cui all’allegato A.

3. Non costituisce esercizio della pesca, ai sensi della presente legge, l’attività svolta:

a) dal personale del laboratorio centrale di idrobiologia, degli istituti talassografici e degli stabilimenti ittiogenici, dal personale della Regione e delle province nell’esercizio delle proprie mansioni e da altri soggetti da questi autorizzati, nonché dai titolari delle autorizzazioni di cui all’articolo 14 nell’esercizio delle funzioni e dei compiti loro attribuiti ai sensi della presente legge;

b) dagli addetti agli stabilimenti di piscicoltura costituiti da opere artificiali, durante la loro attività nell’ambito degli stabilimenti stessi.

 

     Art. 10. (Titoli abilitativi di pesca)

1. I titoli abilitativi all’esercizio della pesca sono di cinque tipi:

a) tipo A: licenza di pesca che consente l’esercizio della pesca professionale quale esclusiva o prevalente attività lavorativa, con tutti gli attrezzi consentiti riportati nell’allegato A, esclusivamente nei tratti previsti dalle carte ittiche e dai regolamenti provinciali;

b) tipo B: titolo abilitativo che consente l’esercizio della pesca dilettantistica con l’uso della canna con o senza mulinello, lenza armata di uno o più ami ed esche artificiali, nonché con tutti gli attrezzi previsti dall’allegato A;

c) tipo C: titolo abilitativo che consente l’esercizio della pesca dilettantistica esclusivamente con l’uso della canna senza mulinello e con lenza armata di uno o più ami;

d) tipo D: titolo abilitativo che consente ai cittadini stranieri presenti in maniera non stabile, l’esercizio della pesca dilettantistica con l’uso della canna con o senza mulinello, lenza armata di uno o più ami e esche artificiali, nonché con tutti gli attrezzi previsti dall’allegato A;

e) tipo E: permesso temporaneo di pesca che consente l’esercizio della pesca dilettantistica esclusivamente con le modalità ed i criteri di cui all’articolo 11, comma 2.

2. Le licenze di pesca di tipo A sono rilasciate dalle province competenti per territorio secondo modelli stabiliti dalla Regione.

3. Il rilascio della licenza di tipo A è subordinato alla frequenza di corsi di qualificazione organizzati dalle province e al superamento di un esame di abilitazione.

4. La pesca dilettantistica può essere esercitata, senza fini di lucro, da chiunque sia in possesso delle ricevute di versamento della tassa e sovrattassa di concessione regionale sulle quali siano riportati, oltre ai dati di residenza, i dati anagrafici del pescatore e la causale “licenza di pesca dilettantistica di tipo ….”. La ricevuta di versamento deve essere esibita al personale di vigilanza unitamente a un documento di identità valido, nonché al tesserino regionale segna catture di cui all’articolo 13.

5. I titolari di licenza di tipo A sono soggetti alle disposizioni di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250 (Provvidenze a favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne) e successive modificazioni ed integrazioni.

6. Ai soggetti minori di anni diciotto e maggiori di anni quattordici, che richiedono l’autorizzazione all’esercizio della pesca professionale, con l’assenso di chi esercita la potestà, è rilasciata la licenza di tipo A con apposita dicitura “apprendista”. Tali licenze consentono la pesca purché in collaborazione con altro pescatore di professione di età superiore ad anni diciotto.

7. Le province tengono appositi registri per ogni tipo di titolo abilitativo di pesca. Su tali registri, sulle licenze di tipo A e sui tesserini segna catture, debbono essere trascritte le sanzioni eventualmente riportate dai pescatori per violazioni in materia di pesca, quando definitive.

 

     Art. 11. (Validità dei titoli abilitativi di pesca)

1. La licenza di pesca di tipo A ha validità di sei anni dalla data del rilascio, i titoli abilitativi di pesca di tipo B e C hanno validità di un anno dalla data del versamento delle tasse sulle concessioni regionali di cui all’articolo 12, i titoli abilitativi di tipo D hanno validità di tre mesi dalla stessa data.

2. La Giunta regionale disciplina i permessi temporanei di pesca di cui all’articolo 10, comma 1, lettera e).

3. I titoli abilitativi di pesca hanno validità su tutto il territorio nazionale, nei limiti previsti in materia dalla legislazione statale e da quella delle singole regioni e province autonome.

4. Il titolare della licenza di pesca di tipo A è tenuto a comunicare alla Provincia competente per territorio gli eventuali cambiamenti di residenza.

5. In caso di smarrimento della licenza di tipo A, le province, a domanda, sono tenute a rilasciare duplicato della stessa.

 

     Art. 12. (Tasse sulle concessioni regionali)

1. Gli importi delle tasse e sovrattasse annuali per l’esercizio della pesca nelle acque interne sono fissati dalle leggi statali e regionali vigenti in materia; i pagamenti sono effettuati tramite conti correnti postali intestati alla Regione e differenziati per ogni singola provincia, sui quali devono essere riportati i dati indicati all’articolo 10, comma 1.

2. L’importo è dimezzato per i titoli abilitativi di tipo B e C per coloro che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età; i soggetti di età inferiore ad anni sedici e i portatori di grave handicap, di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e successive modificazioni ed integrazioni sono esenti dal pagamento di tasse e sovrattasse.

3. Il versamento, effettuato con le modalità di cui al comma 1, ha validità di un anno dalla data di effettuazione dello stesso; il versamento non è dovuto qualora non si eserciti la pesca durante l’anno.

4. In occasione di manifestazioni di pesca per scuole o disabili o per finalità di beneficenza, organizzate da associazioni o da enti pubblici, è previsto il pagamento di una quota forfettaria di euro 10,00 con le stesse modalità di cui al comma 1, valido per la durata della manifestazione.

 

     Art. 13. (Tesserino regionale segna catture)

1. Ai fini del monitoraggio della fauna ittica in ambito regionale, i pescatori, in regola con il versamento della tassa di concessione richiesta per il titolo abilitativo di pesca, devono munirsi del tesserino regionale per la registrazione delle catture rilasciato secondo quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera f).

 

     Art. 14. (Autorizzazioni)

1. La cattura e il prelievo di animali appartenenti alla fauna acquatica possono essere autorizzati dalla Provincia anche al di fuori del periodo di pesca di cui all’allegato A, con l’utilizzo di apparecchi a generatore autonomo di energia elettrica od altri mezzi, esclusivamente per documentati scopi scientifici, didattici o gestionali. Qualora la cattura o il prelievo avvengano nelle aree protette di cui alla legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 (Riordino delle aree protette) e successive modificazioni ed integrazioni o nei siti Rete Natura 2000, la Provincia rilascia l’autorizzazione, sentito l’ente gestore competente.

2. L’autorizzazione è personale e temporanea e indica località, tempi e modi di cattura e, ove possibile, le specie e la quantità di ittiofauna da catturare o prelevare.

3. Il soggetto autorizzato è tenuto a portare con sé l’autorizzazione durante le operazioni di cattura, prelievo e trasporto sino al luogo di destinazione, nonché ad esibirla a richiesta degli agenti di vigilanza.

4. Al termine dell’intervento il soggetto autorizzato trasmette alla Provincia e all’ente gestore di cui al comma 1 apposita relazione sull’attività svolta e sui risultati ottenuti, pena la revoca dell’autorizzazione stessa.

 

     Art. 15. (Limitazioni e divieti)

1. Le province, sentite le Commissioni tecnico-consultive provinciali di cui all'articolo 5, disciplinano con appositi provvedimenti e sulla base degli indirizzi e dei criteri contenuti nelle linee guida regionali e nella carta ittica i divieti, i limiti di cattura, gli orari, le eventuali deroghe e particolari condizioni.

2. Le province adottano specifiche misure per armonizzare la disciplina dei tratti di corsi d’acqua di competenza interprovinciale.

 

TITOLO IV

GESTIONE DELLE ACQUE

 

     Art. 16. (Immissione di materiale ittico)

1. Salvo quanto previsto dai commi 2 e 4, è vietata l’immissione di materiale ittico nelle acque interne.

2. L’immissione di materiale ittico a scopo di ripopolamento è effettuata dalla Provincia sulla base delle indicazioni della carta ittica.

3. Le province possono avvalersi della collaborazione delle associazioni dei pescasportivi rappresentate nelle singole Commissioni tecnico-consultive provinciali, mediante l’approvazione ed il finanziamento di specifici progetti, anche per la gestione, la razionale distribuzione e immissione del materiale per il ripopolamento dei corpi idrici.

4. L’immissione di materiale ittico adulto è consentita nelle riserve turistiche di cui all’articolo 8 da parte dei soggetti gestori ed in occasione di gare e raduni di pesca di cui all’articolo 22 da parte delle associazioni dei pescatori e deve preventivamente essere autorizzata dalla Provincia, sulla base di un programma preventivo di massima e, comunque, nel rispetto dei controlli sanitari previsti dall’articolo 17.

 

     Art. 17. (Controlli sanitari)

1. Il materiale ittico proveniente da catture e da allevamenti, ai fini dell’immissione nei corpi idrici disciplinati dalla presente legge, deve essere accompagnato da certificato sanitario attestante l’assenza di malattie infettive e parassitarie negli animali, nell’allevamento o nel corso d’acqua di provenienza.

2. La Provincia ha, comunque, facoltà di effettuare ogni altro controllo ritenuto opportuno.

3. Ove sia accertato il verificarsi di gravi epizoozie a danno della fauna acquatica, su proposta del veterinario dell’Azienda sanitaria locale, la Provincia dispone l’adozione di provvedimenti straordinari di divieto.

 

     Art. 18. (Autorizzazioni idrauliche e tutela dell’idrofauna)

1. Le province, nell’esercizio dell’attività di polizia idraulica, assicurano la tutela dell’idrofauna e dell’ecosistema del corso d’acqua mantenendo, ove possibile, elementi di integrità dell’alveo. Le province emanano, altresì, disposizioni idonee a individuare i periodi e le località in cui avvengono la frega e la riproduzione dei pesci e le migrazioni delle popolazioni ittiche.

2. Chi intende eseguire lavori negli alvei dei corpi idrici o loro sponde deve presentare istanza alla Provincia almeno trenta giorni prima della data di inizio dei lavori.

3. Qualora i lavori di cui al comma 2 abbiano carattere di indifferibilità ed urgenza, l’istanza deve essere presentata almeno cinque giorni prima del loro inizio; nessun termine è previsto per i lavori da realizzarsi in casi di alluvione in corso che metta in pericolo l’incolumità pubblica.

4. In ogni caso gli interventi sul corso d’acqua che possano ridurre in maniera temporanea o permanente la continuità del medesimo prevedono la realizzazione di accorgimenti per il passaggio dei pesci, in conformità alla carta ittica.

5. Chi effettua il prosciugamento provvede a proprie spese:

a) al recupero della fauna ittica eventualmente rimasta nel corpo idrico interessato ed alla sua immissione in acque pubbliche o ad altro utilizzo autorizzato sotto il controllo del personale incaricato dalla Provincia;

b) al ripristino, secondo le indicazioni della Provincia, della popolazione ittica preesistente.

6. Nei tratti di corsi d’acqua e nei bacini posti anche parzialmente in asciutta, è vietato l’esercizio della pesca, salvo motivate disposizioni delle province.

7. Le province, in caso di svuotamento periodico di invasi artificiali, possono consentire, nei mesi antecedenti l’avvio dei lavori, deroghe ai metodi di cattura, alle misure minime e alle specie indicate nella presente legge, al fine di recuperare la fauna ittica e immetterla in acque pubbliche o destinarla ad altro utilizzo.

8. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano negli stagni e bacini per la piscicoltura, nonché nei bacini artificiali adibiti a scopi irrigui.

 

     Art. 19. (Limitazioni alla pesca in periodi di siccità)

1. Le province, al fine di garantire la tutela della fauna ittica ed un prelievo piscatorio sostenibile, valutano tempi e modalità di un'eventuale sospensione dell’attività di pesca, acquisito il parere della Commissione tecnico-consultiva provinciale di cui all’articolo 5, in caso di prolungati periodi di siccità che determinano una sensibile diminuzione della portata dei corsi d’acqua.

 

     Art. 20. (Risarcimento del danno)

1. La Provincia richiede il risarcimento del danno arrecato al patrimonio ittico causato anche mediante inquinamento. Le somme introitate sono destinate ad interventi mirati alla ricostituzione delle popolazioni ittiche del luogo.

 

TITOLO V

GESTIONE DI VIVAI ITTICI - GARE E RADUNI

 

     Art. 21. (Gestione di vivai ittici)

1. L’allevamento di pesci all’interno di apposite vasche, dette vivai, è consentito purché ne sia documentata la legittima provenienza di origine.

2. I servizi veterinari competenti dispongono controlli sistematici per accertare la condizione sanitaria dei pesci ospitati nei vivai e adottano, se del caso, le misure necessarie per prevenire malattie infettive o parassitarie e la loro diffusione nelle acque pubbliche.

3. Ai titolari e gestori di vivai è fatto divieto di immettere direttamente nelle acque pubbliche materiale ittico allevato o ospitato nei vivai stessi.

 

     Art. 22. (Gare e raduni di pesca)

1. Le province, su richiesta delle associazioni dei pescatori da presentare entro il 31 dicembre di ogni anno, individuano, entro il successivo 31 gennaio, i tratti di corsi d’acqua nei quali possono svolgersi gare, raduni di pesca e allenamenti per le competizioni fissando, altresì, il calendario delle competizioni stesse ed il relativo regolamento, nonché i termini di tempo entro i quali possono essere condotti gli allenamenti.

2. Qualora i corsi d’acqua interessino l’interno delle aree regionali di cui alla l.r. 12/1995 e successive modificazioni ed integrazioni o dei siti Rete Natura 2000, è richiesto il parere dell’ente gestore, nel rispetto della normativa in materia di biodiversità.

3. Per lo svolgimento di competizioni e di allenamenti di pesca al colpo che prevedono la conservazione in vita del pescato e la successiva reimmissione dello stesso nel corpo idrico nei tratti individuati ai sensi del comma 1, non si applicano i divieti riguardanti le esche e le pasturazioni previsti dall’allegato A. Non si applicano, altresì, i divieti riguardanti il numero di esemplari catturati e la loro misura minima.

4. Per lo svolgimento di competizioni di pesca ai salmonidi non si applicano, limitatamente allo svolgimento delle manifestazioni, i limiti di cattura previsti dai provvedimenti provinciali di cui all’articolo 15, comma 1.

5. Le province possono trattenere, a scopo di controllo, campioni dei pesci immessi, forniti gratuitamente dagli organizzatori delle gare e dei raduni.

6. L’esercizio della pesca nei corpi idrici adibiti a campi per gare e raduni è vietato durante le fasi di preparazione ed è riservato ai soli concorrenti durante lo svolgimento delle competizioni stesse; tale periodo non può essere di durata complessivamente superiore a tre giorni.

7. Gli organizzatori provvedono alla pulizia dei campi di gara e delle loro immediate adiacenze, pena l’inibizione al rilascio di ulteriori autorizzazioni.

8. Le province possono disporre la sospensione o il rinvio delle manifestazioni, programmate nei rispettivi calendari, per importanti e motivate ragioni connesse alle condizioni meteorologiche o altri fatti, ivi comprese sensibili alterazioni dei caratteri chimici, fisici, biologici o ittiopatologici delle acque.

 

TITOLO VI

VIGILANZA – SANZIONI AMMINISTRATIVE

 

     Art. 23. (Vigilanza sull’esercizio della pesca)

1. La vigilanza sull’esercizio della pesca è svolta dagli ufficiali ed agenti delle polizie provinciali, dagli altri ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di corpi e servizi pubblici, nonché dalle guardie ecologiche volontarie, di cui alla legge regionale 2 maggio 1990, n. 30 (Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica) e successive modificazioni ed integrazioni, dai guardapesca e dagli agenti giurati volontari delle associazioni pescasportive ed ambientaliste con compiti di accertamento delle violazioni alla disciplina della pesca e per la tutela dell’ambiente.

2. Il personale di vigilanza pubblico e volontario può, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e successive modificazioni ed integrazioni e della legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati) e successive modificazioni ed integrazioni, procedere al sequestro, nei casi previsti, delle attrezzature e/o del pescato; nel caso si tratti di fauna acquatica viva, provvedono all’immediata liberazione.

3. Il rilascio delle abilitazioni per lo svolgimento della vigilanza ittica e ambientale volontaria è subordinato alla frequenza di corsi di qualificazione organizzati dalle province ed al superamento di un esame di abilitazione sostenuto presso una Commissione istituita dalla Provincia competente, che si riunisce anche in sedi decentrate rispetto al capoluogo.

4. Le province disciplinano la composizione delle Commissioni preposte a tale esame garantendo in esse la presenza tra loro paritaria di rappresentanti di associazioni di pescatori e di protezione ambientale.

5. I corsi di preparazione e di aggiornamento degli agenti giurati volontari per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza sull’esercizio della pesca e sulla tutela dell’ambiente possono essere organizzati anche dalle associazioni riconosciute di pescatori e di protezione ambientale, con l’autorizzazione e la vigilanza della provincia.

6. Le associazioni pescasportive e ambientaliste coordinano e organizzano i propri agenti giurati volontari e possono istituire forme di reperibilità e di servizi di vigilanza, in conformità alle leggi vigenti.

 

     Art. 24. (Sanzioni amministrative)

1. Per le violazioni delle disposizioni di cui alla presente legge, salvo che il fatto non costituisca reato, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) da euro 150,00 a euro 900,00 per l’esercizio della pesca in carenza della licenza di pesca di tipo A ovvero senza avere effettuato i versamenti dovuti in base alla presente legge; nel caso di reiterazione entro cinque anni dalla contestazione della violazione la sanzione è raddoppiata; la sanzione si applica, comunque, nel minimo qualora l'interessato esibisca la licenza di tipo A o i versamenti dovuti in base alla presente legge entro cinque giorni dalla contestazione della violazione;

b) da euro 30,00 a euro 160,00 per chi, pur essendone munito, non esibisca, se legittimamente richiesto, la licenza di pesca di tipo A o i versamenti dovuti in base alla presente legge; la sanzione si applica, comunque, nel minimo qualora l'interessato esibisca la licenza di tipo A o i versamenti dovuti in base alla presente legge entro cinque giorni dalla contestazione della violazione;

c) da euro 100,00 a euro 600,00 per l'esercizio della pesca al di fuori dei periodi e dei luoghi consentiti; nel caso di reiterazione entro cinque anni dalla contestazione della violazione la sanzione è raddoppiata;

d) da euro 100,00 a euro 310,00 per l'esercizio della pesca a strappo;

e) da euro 250,00 a euro 1.500,00 per l'esercizio della pesca:

1) subacquea;

2) con attrezzi diversi da quelli consentiti;

3) con l'uso di fonti luminose;

4) con collocazione di reti e attrezzi nei passaggi di risalita dei pesci;

f) da euro 100,00 a euro 620,00 per la pesca nei tratti di corsi d'acqua e nei bacini posti in asciutta;

g) da euro 160,00 a euro 620,00 per l'immissione non autorizzata di materiale ittico;

h) salvo che il fatto non costituisca reato o non sia ulteriormente sanzionabile, da euro 2.500,00 a euro 15.000,00 per chi esercita la pesca con uso di sostanze esplosive, tossiche o anestetiche o con l'uso della corrente elettrica. La sanzione si applica, altresì, a coloro che esercitano la pesca e detengono nell’alveo, nelle relative sponde e sugli argini dei corsi e specchi d’acqua, nonché lungo le vie di accesso che dalle strade carrabili conducono ai corpi idrici, gli attrezzi e le sostanze di cui alla presente lettera;

i) da euro 30,00 a euro 160,00 per la detenzione nella postazione di pesca di esche o pasture pronte per l'uso, diverse da quelle consentite;

j) da euro 50,00 a euro 310,00 per l'utilizzo di esche o pasture diverse da quelle consentite;

k) da euro 30,00 a euro 160,00 per l'abbandono di esche o mezzi di pesca a terra lungo i corsi e gli specchi d'acqua e nelle loro adiacenze e, comunque, per l'inosservanza delle disposizioni di cui all’articolo 22, comma 6;

l) da euro 1.000,00 a euro 6.000,00 per l’inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 18;

m) da euro 100,00 a euro 600,00 per coloro che detengono in alveo, nelle relative sponde, sugli argini dei corsi e specchi d’acqua, nonché lungo le vie di accesso che dalle strade carrabili conducono ai corpi idrici, e di cui non siano in grado di dimostrare la diversa provenienza:

1) le specie ittiche e acquatiche in quantità non consentita dalla normativa vigente in tale ambito;

2) le specie ittiche e acquatiche di misura inferiore a quella prevista dalla normativa vigente in tale ambito;

3) le specie ittiche e acquatiche non consentite dalla normativa vigente in tale ambito;

n) da euro 50,00 a euro 300,00, per ogni violazione delle disposizioni della presente legge e per l'inosservanza delle disposizioni contenute nei provvedimenti regionali e provinciali.

2. Con le sanzioni di cui al comma 1 è sempre disposta la confisca del pescato. Con le sanzioni di cui al comma 1, lettere a), c), d), e) e h) è, altresì, disposta la confisca degli attrezzi.

3. Gli agenti di vigilanza, nel caso di confisca del pescato, qualora si tratti di fauna ittica viva, provvedono all’immediata liberazione.

4. All’accertamento ed alla contestazione delle violazioni e alle funzioni conseguenti il mancato pagamento della sanzione in misura ridotta, provvede la Provincia ai sensi della l.r. 45/1982 e successive modificazioni ed integrazioni.

5. I proventi derivanti dall’applicazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie sono introitati dalla Provincia territorialmente competente ed obbligatoriamente utilizzati per le operazioni finalizzate all’attuazione della presente legge.

6. Per quanto non altrimenti previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni della l.r. 45/1982 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

TITOLO VII

NORME FINALI E FINANZIARIE

 

     Art. 25. (Riparto della tassa e sovrattassa sulle concessioni regionali per l’esercizio della pesca)

1. La Regione ripartisce una quota fino al 100 per cento dei proventi della tassa sulle concessioni di cui all’articolo 12 fra le province, sulla base dei seguenti parametri:

a) 30 per cento in rapporto al numero dei pescatori residenti sul territorio di ciascuna provincia, risultante dai versamenti dell’anno precedente delle tasse di cui all’articolo 12;

b) 70 per cento in rapporto allo sviluppo idrografico di ciascuna provincia, rilevato dalla carta ittica in scala 1:50.000, comprensivo di tutti i corsi principali, affluenti e subaffluenti, con esclusione dei corpi idrici di lunghezza inferiore al chilometro, compresi, inoltre, i perimetri dei bacini lacustri naturali ed artificiali.

2. I proventi della sovrattassa sulle concessioni di cui all’articolo 12 sono attribuiti alle province che ne destinano il 100 per cento alle associazioni di pescasportivi, rappresentate nelle singole Commissioni tecnico-consultive provinciali, per lo svolgimento dei compiti previsti nelle linee guida regionali di cui all’articolo 2, comma 1, ed anche in base alle attività di supporto effettivamente svolte in materia di sorveglianza, ripopolamento e tutela del territorio.

3. I proventi delle tasse e sovrattasse sulle concessioni di cui all’articolo 12, destinati alle province da parte della Regione, sono obbligatoriamente utilizzati per le operazioni finalizzate all’attuazione della presente legge.

 

     Art. 26. (Norma transitoria)

1. Le licenze di pesca rilasciate prima della data di entrata in vigore della presente legge conservano la loro validità fino alla scadenza.

2. La Commissione tecnico-consultiva regionale attualmente istituita continua a svolgere le proprie funzioni fino alla sua naturale scadenza.

3. Fino all’adozione del provvedimento di cui all’articolo 2, comma 1, restano in vigore i Programmi regionali approvati sulla base della previgente normativa.

4. Fino all’adozione del provvedimento di cui all’articolo 6, le carte ittiche provinciali conservano la loro validità con possibilità, qualora ritenuto necessario, di apportare modifiche non sostanziali al fine di garantirne l’opportuno adeguamento.

5. Fino all’adozione del provvedimento di cui all’articolo 2, comma 1, le province continuano a rilasciare i tesserini segna catture secondo quanto disposto dalle medesime.

6. In sede di prima applicazione, la Giunta regionale adotta il provvedimento di cui all’articolo 2, comma 1, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 27. (Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) la legge regionale 16 novembre 2004, n. 21 (Norme per la tutela della fauna ittica e dell’ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca nelle acque interne);

b) i commi 13 e 14 dell’articolo 20 della legge regionale 10 luglio 2009, n. 28 (Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità).

 

     Art. 28. (Norma di rinvio)

1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le norme di cui al regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604 (Testo unico delle leggi sulla pesca) e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 29. (Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si provvede mediante gli stanziamenti iscritti nell’Area IV “AMBIENTE” all’U.P.B. 4.119 “Interventi faunistico-venatori e per l’incremento del patrimonio ittico” dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

 

Allegato A