§ 4.6.53 - L.R. 6 giugno 2014, n. 13.
Testo unico della normativa regionale in materia di paesaggio.


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.6 beni ambientali
Data:06/06/2014
Numero:13


Sommario
Art. 1.  (Oggetto e principi ispiratori del testo unico)
Art. 2.  (Competenze della Regione in materia di salvaguardia, tutela, valorizzazione del paesaggio e di controllo della sua gestione)
Art. 3.  (Attività della Regione di indirizzo, coordinamento e formazione)
Art. 4.  (Commissione regionale per la formulazione di proposte concernenti i beni paesaggistici di notevole interesse pubblico)
Art. 5.  (Provvedimenti della Regione di inibizione o sospensione dei lavori)
Art. 6.  (Interventi soggetti ad autorizzazione paesaggistica e ad accertamento di compatibilità paesaggistica di competenza della Regione)
Art. 7.  (Albo regionale degli esperti in materia di paesaggio)
Art. 8.  (Controllo della Regione sull’esercizio delle funzioni delegate ai comuni e verifica finale sulla conformità delle opere eseguite rispetto all’autorizzazione paesaggistica regionale)
Art. 9.  (Funzioni delegate ai comuni)
Art. 10.  (Modalità di esercizio delle funzioni delegate ai comuni e di verifica finale sulla conformità delle opere eseguite rispetto alle autorizzazioni paesaggistiche)
Art. 11.  (Commissioni locali per il paesaggio)
Art. 12.  (Funzioni di vigilanza e sanzionatorie delegate ai comuni)
Art. 13.  (Funzioni di vigilanza sugli abusi paesaggistici e di controllo della legittimità delle autorizzazioni paesaggistiche rilasciate dai comuni)
Art. 14.  (Modifiche alla legge regionale 28 aprile 1999, n. 13 (Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili protezione e osservazione dell’ambiente marino e [...]
Art. 15.  (Disposizioni transitorie e finali)
Art. 15 bis.  (Disposizioni finanziarie)
Art. 16.  (Abrogazione di norme)


§ 4.6.53 - L.R. 6 giugno 2014, n. 13. [1]

Testo unico della normativa regionale in materia di paesaggio.

(B.U. 11 giugno 2014, n. 8)

 

Art. 1. (Oggetto e principi ispiratori del testo unico)

1. Il presente testo unico prevede il riordino della legislazione regionale per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di paesaggio in conformità alle disposizioni della Parte III del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n.137) e successive modificazioni ed integrazioni, di seguito denominato Codice, in applicazione dei principi di leale cooperazione con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di sussidiarietà e di efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa.

2. Per quanto non disciplinato dal presente testo unico trovano applicazione le disposizioni contenute nel Codice.

 

     Art. 2. (Competenze della Regione in materia di salvaguardia, tutela, valorizzazione del paesaggio e di controllo della sua gestione)

1. Alla Regione competono funzioni di salvaguardia, di tutela, di valorizzazione del paesaggio e di controllo dell’esercizio della gestione delle funzioni delegate nella materia e degli esiti degli interventi oggetto di autorizzazione paesaggistica regionale. La Regione esercita le proprie funzioni mediante:

a) l’individuazione dei beni paesaggistici da dichiarare di notevole interesse pubblico;

b) il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche per gli interventi individuati di rilevanza regionale all’articolo 6;

c) l’istituzione dell’Albo regionale degli esperti in materia di paesaggio;

d) l’attività di indirizzo, di coordinamento e di formazione nei confronti sia dei comuni delegati all’esercizio della funzione di rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche, sia delle province competenti all’esercizio dei compiti di vigilanza in via sostitutiva sugli abusi paesaggistici e sulle autorizzazioni paesaggistiche rilasciate dai comuni in violazione della normativa statale e regionale in materia di paesaggio;

e) il controllo sulla gestione delle funzioni delegate esercitate in materia e sugli esiti dell’esecuzione degli interventi oggetto di autorizzazione paesaggistica rilasciata dalla Regione.

 

     Art. 3. (Attività della Regione di indirizzo, coordinamento e formazione)

1. La Regione, in conformità alle previsioni e prescrizioni di salvaguardia, tutela, valorizzazione e fruizione paesaggistica dettate nel vigente Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico (PTCP) e, successivamente, ai sensi della legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (Legge urbanistica regionale) e successive modificazioni ed integrazioni, nel Piano Territoriale Regionale (PTR), tenuto conto degli esiti dell’attività di controllo sulla gestione delle funzioni in materia di paesaggio:

a) emana atti di indirizzo e di coordinamento sia per la salvaguardia, tutela e valorizzazione del paesaggio, sia per promuovere la progettazione qualificata degli interventi in relazione alle specifiche peculiarità del paesaggio ligure, sia per il corretto esercizio delle funzioni delegate ai comuni e delle funzioni di vigilanza di competenza delle province;

b) promuove la formazione e l’aggiornamento dei responsabili tecnici dei comuni e delle province competenti all’esercizio rispettivamente delle funzioni delegate in materia di paesaggio ai sensi dell’articolo 9 e delle funzioni di vigilanza e di controllo, in via sostitutiva, di cui all’articolo 13 nonché degli esperti in materia di paesaggio, inseriti nell’Albo regionale di cui all’articolo 7. La formazione avviene attraverso l’indizione da parte della Regione, con la collaborazione degli  ordini rappresentativi delle categorie professionali ammesse a far parte dell’Albo regionale di cui all’articolo 7, di conferenze di aggiornamento, almeno a cadenza annuale. A tali conferenze sono tenuti a partecipare i soggetti sopraindicati.

b bis) istituisce presso la competente struttura del Dipartimento regionale competente in materia di tutela del paesaggio l’Osservatorio regionale del Paesaggio ai sensi dell’articolo 133, comma 1, del d.lgs. 42/2004 e successive modificazioni e integrazioni con la finalità di monitorare e rappresentare le trasformazioni del paesaggio, promuovere azioni di sensibilizzazione, formazione, animazione in coerenza con l’articolo 6.c della Convenzione Europea del Paesaggio.

 

     Art. 4. (Commissione regionale per la formulazione di proposte concernenti i beni paesaggistici di notevole interesse pubblico)

1. In attuazione dell’articolo 137 del Codice è nominata, con decreto del Direttore del Dipartimento regionale competente in materia di pianificazione territoriale e di paesaggio, la Commissione regionale avente la seguente composizione:

a) il Direttore generale del Dipartimento regionale competente in materia di pianificazione territoriale e di paesaggio, o suo delegato, con funzioni di Presidente;

b) il Direttore regionale per i Beni culturali e paesaggistici della Liguria del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, o suo delegato;

c) il Soprintendente per i Beni architettonici e paesaggistici della Liguria, o suo delegato;

d) il Soprintendente per i Beni archeologici della Liguria, o suo delegato;

e) il Dirigente della Struttura regionale competente in materia di paesaggio, o suo delegato, con funzioni di Vice Presidente;

f) un esperto in materia di tutela del paesaggio designato dall’Università degli Studi di Genova;

g) un esperto in materia di tutela del paesaggio designato dalla Federazione dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori della Liguria;

h) un rappresentante delle associazioni ambientaliste portatrici di interessi diffusi aventi carattere nazionale o presenti in almeno cinque regioni, nominato dal Presidente della Regione su terne presentate dalle medesime associazioni;

i) un rappresentante del Corpo forestale dello Stato nei casi in cui la proposta riguardi filari, alberate e alberi monumentali.

2. La Commissione regionale resta in carica cinque anni e ha sede presso la Regione Liguria. Per la validità delle sedute della Commissione è richiesta la presenza di almeno la metà dei componenti. Le determinazioni della Commissione sono assunte a maggioranza dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente. Alle relative sedute possono partecipare, su invito del Presidente, senza diritto di voto, il Sindaco competente per territorio o suo delegato, nonché esperti la cui presenza sia ritenuta opportuna per la natura dei beni e delle località da tutelare.

3. Le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente regionale. Nessun compenso è dovuto dalla Regione ai componenti della Commissione regionale.

4. La Commissione regionale, su iniziativa della Regione ovvero su istanza presentata dal Direttore regionale per i Beni culturali e paesaggistici della Liguria o su proposta del Comune o dei comuni interessati, formula proposte per:

a) la dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui agli articoli 138 e 140 del Codice, specificando le prescrizioni, le misure e i criteri di gestione degli immobili od ambiti individuati ed i relativi interventi di valorizzazione;

b) la verifica e l’aggiornamento della dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico nei casi in cui siano venute a mancare ovvero siano oggettivamente mutate le esigenze di tutela del bene;

c) l’integrazione delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico a norma dell’articolo 141 bis del Codice.

5. La Commissione regionale può, su richiesta del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, esprimere parere anche sulle proposte di integrazione delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico di competenza ministeriale di cui all’articolo 141 bis del Codice.

6. Il procedimento per le dichiarazioni di notevole interesse pubblico paesaggistico e per le  verifiche e aggiornamenti delle stesse proposte dalla Commissione regionale è disciplinato agli articoli 138 e seguenti del Codice.

7. Le specifiche prescrizioni, misure e criteri di gestione degli immobili e delle aree di notevole interesse pubblico di cui all’articolo 141 bis del Codice integrano la disciplina di tutela e valorizzazione del paesaggio contenuta nel vigente PTCP e, successivamente, nel PTR.

8. Il parere di cui all’articolo 138, comma 3, del Codice è espresso dalla Giunta regionale, previa acquisizione del parere della Commissione regionale da rendersi entro trenta giorni dal ricevimento della proposta del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

 

     Art. 5. (Provvedimenti della Regione di inibizione o sospensione dei lavori)

1. La Regione, in vista della dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico di cui all’articolo 4, comma 4, anche su segnalazione del Comune, della Provincia o di altra pubblica Amministrazione, a norma dell’articolo 150 del Codice, può diffidare dall’eseguire i lavori in grado di pregiudicare il bene e ordinare la sospensione dei lavori già iniziati.

2. Tali provvedimenti si intendono decaduti di diritto se entro il termine di novanta giorni dalla loro notifica non sia stata effettuata la pubblicazione nell’Albo pretorio e nel sito informatico della Regione e del Comune interessato della proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico di cui all’articolo 4, comma 4, oppure la stessa non sia stata comunicata agli interessati a norma dell’articolo 139, comma 3, del Codice.

3. I provvedimenti cautelari di cui al comma 1, nonché gli atti indicati al comma 2, sono comunicati anche al Comune ed alla Provincia interessati.

 

     Art. 6. (Interventi soggetti ad autorizzazione paesaggistica e ad accertamento di compatibilità paesaggistica di competenza della Regione)

1. La Regione rilascia l’autorizzazione paesaggistica, secondo la procedura stabilita agli articoli 146 e 147 del Codice, per la realizzazione degli interventi di seguito individuati:

a) opere pubbliche statali e di interesse statale, ivi comprese le opere infrastrutturali strategiche, le opere pubbliche regionali e degli enti territoriali di livello sovra comunale, con esclusione in ogni caso degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di restauro o risanamento conservativo;

b) interventi urbanistico-edilizi soggetti a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) di competenza statale e regionale, individuati negli allegati 1, 2 e 3 della legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale) e successive modificazioni ed integrazioni;

c) interventi urbanistico-edilizi soggetti ad approvazione regionale in base al vigente PTCP e, successivamente, al PTR o ad altri Piani Territoriali di Coordinamento Regionali (PTCR), nonché gli interventi urbanistico-edilizi soggetti ad approvazione regionale in base a leggi speciali o di settore con esclusione, in ogni caso, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di restauro o risanamento conservativo;

d) interventi urbanistico-edilizi di natura privata all’interno dei porti commerciali di Savona, Genova, La Spezia e Imperia aventi ad oggetto la realizzazione di nuove costruzioni, di sostituzioni edilizie, di ampliamenti delle volumetrie esistenti o di ristrutturazioni edilizie ove comportino alterazione dell’aspetto esteriore dei fabbricati, con esclusione in ogni caso degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro o di risanamento conservativo, nonché di esecuzione di volumi tecnici o di impianti tecnologici funzionali all’esercizio di attività già insediate;

e) interventi aventi ad oggetto le attività di cava o di miniera e le opere connesse al loro esercizio;

f) interventi urbanistico-edilizi nelle aree demaniali marittime aventi ad oggetto la realizzazione di nuove costruzioni, con esclusione di quelle consistenti in ampliamenti all’esterno della sagoma fino al 20 per cento;

g) opere di difesa della costa, con esclusione di quelle di manutenzione ordinaria e straordinaria ove comportino alterazione dello stato dei luoghi e dell’aspetto esteriore degli edifici, e gli interventi di ripascimento aventi carattere non stagionale ove comportino alterazione dello stato dei luoghi;

h) varianti in corso d’opera ad autorizzazioni paesaggistiche regionali, non rientranti nei margini di flessibilità già fissati nella autorizzazione paesaggistica originaria, nonché varianti in corso d’opera ad autorizzazioni paesaggistiche comunali o provinciali volte ad eseguire interventi rientranti nella competenza regionale in base ad una delle precedenti lettere.

2. La Regione rilascia l’accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’articolo 167, commi 4 e 5, del Codice nei confronti degli interventi eseguiti in assenza o in difformità dall’autorizzazione paesaggistica che rientrino in una delle fattispecie individuate al comma 1. Le somme dovute a titolo di sanzione pecuniaria in caso di positivo accertamento a norma del citato articolo 167, comma 5, del Codice sono versate alla Regione.

 

     Art. 7. (Albo regionale degli esperti in materia di paesaggio)

1. La Regione istituisce l’Albo regionale degli esperti in materia di paesaggio, nell’ambito del quale sono individuati i membri esperti dei quali i comuni devono avvalersi per la scelta dei componenti delle Commissioni locali per il paesaggio di cui all’articolo 11.

2. L’Albo regionale è formato dalla struttura regionale competente in materia che provvede ad aggiornarlo ogni anno.

3. Possono presentare domanda di iscrizione all’Albo regionale:

a) i soggetti che, alla data di presentazione dell’istanza, risultino iscritti, da almeno cinque anni, all’Albo professionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, degli Ingegneri con laurea in Ingegneria civile o edile, dei Geologi e dei Dottori Agronomi e Forestali, degli Agrotecnici laureati, nonché i Geometri laureati oltre a quelli iscritti al medesimo Albo professionale, da almeno dieci anni, che abbiano frequentato con profitto un corso di specializzazione in materia di paesaggio riconosciuto dalla Regione. I soggetti sopraindicati devono dimostrare, attraverso la presentazione del proprio curriculum e di apposita documentazione, di aver svolto attività di progettazione di interventi su immobili soggetti a vincolo paesaggistico;  

b) i dipendenti della pubblica Amministrazione in possesso, da almeno dieci anni, del diploma di laurea in Architettura o in Ingegneria civile o edile, in Geologia o in Scienze Agrarie e Forestali, a condizione che svolgano, da almeno cinque anni, la loro funzione nel settore della tutela del paesaggio e, comunque, i dipendenti della pubblica Amministrazione con dieci anni di esperienza nel settore.

4. Alla valutazione dei requisiti e dei titoli richiesti per l’inserimento nell’Albo provvede la struttura regionale competente avvalendosi del contributo di una Commissione di sette esperti composta da:

a) il Direttore generale del Dipartimento regionale competente in materia di pianificazione territoriale e di paesaggio, o suo delegato, con funzioni di Presidente;

b) il Dirigente della Struttura regionale urbanistica e tutela del paesaggio, o suo delegato;

c) il Direttore regionale per i Beni culturali e paesaggistici della Liguria, o suo delegato;

d) il Soprintendente per i Beni architettonici e paesaggistici della Liguria, o suo delegato;

e) il Dirigente della Struttura regionale competente in Affari giuridici del territorio o suo delegato;

f) un esperto in materia di paesaggio designato dall’Università degli Studi di Genova;

g) un esperto in materia di paesaggio, designato congiuntamente dagli ordini professionali indicati al comma 3, lettera a).

5. La Commissione di cui al comma 4 è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale e resta in carica cinque anni. I componenti di cui al comma 4, lettere f) e g), possono essere rinominati una sola volta. Per la validità delle sedute della Commissione è richiesta la presenza di almeno quattro dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

6. I soggetti interessati all’iscrizione all’Albo sono tenuti a inviare le rispettive istanze, entro il 31 gennaio dell’anno in cui si effettua l’aggiornamento di cui al comma 2, alla Regione la quale provvede nei successivi novanta giorni nei modi stabiliti dal presente articolo.

7. Decadono di diritto dall’iscrizione all’Albo gli esperti che non partecipino ingiustificatamente a due successive conferenze di aggiornamento convocate dalla Regione a norma dell’articolo 3, comma 1, lettera b).

8. La Regione dichiara d’ufficio la decadenza nel caso indicato al comma 7.

9. Gli esperti decaduti dall’iscrizione all’Albo non possono richiedere la reiscrizione se non siano decorsi almeno cinque anni dalla pronuncia di decadenza.

 

     Art. 8. (Controllo della Regione sull’esercizio delle funzioni delegate ai comuni e verifica finale sulla conformità delle opere eseguite rispetto all’autorizzazione paesaggistica regionale)

1. La Regione vigila sull’osservanza delle disposizioni contenute nel Codice e nel presente testo unico da parte dei comuni delegati all’esercizio delle competenze in materia di paesaggio secondo le modalità previste ai commi 2 e 3.

2. In caso di accertata inosservanza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica stabiliti all’articolo 9, comma 2, per l’esercizio delle funzioni delegate ai comuni, la Regione:

a) comunica tempestivamente al Comune interessato e alla Soprintendenza l’intervenuta operatività nel territorio comunale del divieto di rilasciare autorizzazioni paesaggistiche che abbiano ad oggetto interventi eccedenti il restauro e risanamento conservativo;

b) rilascia, fino a quando permane la situazione di inosservanza, le autorizzazioni paesaggistiche per la realizzazione di opere pubbliche nonché di opere a tutela della pubblica o privata incolumità.

3. Il regime di restrizioni di cui al comma 2 cessa di operare a seguito del positivo accertamento da parte della Regione della dimostrata ottemperanza del Comune ai requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica. L’accertamento è effettuato con provvedimento regionale da assumere entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del Comune del sopravvenuto possesso dei ridetti requisiti ed è comunicato immediatamente al Comune, nonché pubblicato nel sito informatico della Regione e nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria (BURL).

4. La Regione verifica la conformità delle opere eseguite rispetto alle autorizzazioni paesaggistiche dalla stessa rilasciate ai sensi dell’articolo 6 secondo le seguenti modalità:

a) dopo l’ultimazione dei lavori e contestualmente all’avvio presso il Comune interessato del procedimento per il rilascio del certificato di agibilità di cui all’articolo 37 della legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell’attività edilizia) e successive modificazioni ed integrazioni o all’invio del certificato di collaudo finale di cui all’articolo 26, comma 10, della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, o della comunicazione di fine lavori di cui all’articolo 21 bis, comma 9, della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, il titolare dell’autorizzazione paesaggistica deve trasmettere alla struttura regionale competente la dichiarazione di un tecnico abilitato attestante la conformità delle opere eseguite rispetto al progetto oggetto dell’autorizzazione paesaggistica ed alle eventuali relative prescrizioni,  corredata di documentazione fotografica di dettaglio relativa allo stato finale delle medesime opere con indicazione della data di riferimento;

b) la struttura regionale accerta, entro il termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento degli atti, se le opere eseguite sono conformi a quelle assentite con l’autorizzazione paesaggistica in rapporto alle eventuali relative prescrizioni, effettuando il raffronto della attestazione prodotta dal tecnico abilitato con la documentazione fotografica trasmessa;

c) decorso il termine di cui alla lettera b), la verifica di conformità finale delle opere eseguite si intende positivamente conclusa;

d) ove venga riscontrata, anche mediante sopralluogo, la difformità, in tutto o in parte, delle opere eseguite la Regione ordina la rimessione in pristino ai sensi dell’articolo 167 del Codice per conseguire la conformità delle opere eseguite alle previsioni e prescrizioni del progetto assentito con l’autorizzazione paesaggistica, assegnando all’interessato un congruo termine perentorio per provvedervi direttamente, e comunica tale provvedimento al Comune e alla Soprintendenza per i Beni architettonici e paesaggistici della Liguria;

e) ferma restando la facoltà dell’interessato di presentare alla Regione, entro la scadenza del termine di cui alla lettera d), istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica ove ricorrano le fattispecie previste dall’articolo 167, comma 4, del Codice, nel caso in cui, decorso il ridetto termine, permangano, in tutto o in parte, le difformità dalla suddetta autorizzazione paesaggistica, la Regione provvede d’ufficio, per mezzo del Prefetto, all’esecuzione in danno ai sensi dell’articolo 167, comma 3, del Codice, comunicando tali atti al Comune agli effetti dell’esercizio dei compiti di vigilanza e sanzionatori di natura urbanistico-edilizia nonché alla locale Soprintendenza;

f) le somme dovute a titolo di sanzione pecuniaria nei casi di positivo accertamento di compatibilità paesaggistica a norma del citato articolo 167, comma 5, del Codice sono versate alla Regione.

 

     Art. 9. (Funzioni delegate ai comuni)

1. Ai comuni sono delegate le funzioni in materia di paesaggio di seguito indicate:

a) il rilascio di autorizzazioni paesaggistiche ai sensi degli articoli 146 e 147 del Codice, ivi compreso il rilascio dei provvedimenti relativi alle istanze di condono edilizio, per gli interventi pubblici o privati non rientranti fra quelli riservati alla competenza autorizzativa della Regione in base all’articolo 6;

b) il rilascio dei provvedimenti relativi alle istanze di accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’articolo 167 del Codice non rientranti fra quelli riservati alla competenza autorizzativa della Regione;

c) la vigilanza in via primaria sui beni paesaggistici tutelati ai sensi dell’articolo 12;

d) l’irrogazione dei provvedimenti sanzionatori di cui all’articolo 167 del Codice nei casi non rientranti nell’articolo 6, comma 2, e nell’articolo 8, comma 4, lettera f).

2. I comuni per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1 devono:

a) essere dotati di Commissione locale per il paesaggio, di cui all’articolo 148 del Codice, costituente organo di supporto tecnico-scientifico, da istituire secondo le modalità previste all’articolo 11;

b) per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e dei provvedimenti sulle istanze di accertamento di compatibilità paesaggistica disporre anche di un responsabile tecnico dei procedimenti in materia paesaggistica, distinto dal responsabile dello sportello unico per l’edilizia (SUE) e da quello dello sportello unico per le attività produttive (SUAP), da individuarsi nel rispetto di quanto stabilito all’articolo 10, comma 1. Il nominativo del responsabile tecnico deve essere comunicato alla Regione, alla Provincia e alla Soprintendenza per i Beni architettonici e paesaggistici della Liguria ed essere oggetto di successiva identica comunicazione in caso di sua variazione.

 

     Art. 10. (Modalità di esercizio delle funzioni delegate ai comuni e di verifica finale sulla conformità delle opere eseguite rispetto alle autorizzazioni paesaggistiche)

1. Le funzioni delegate ai comuni a norma dell’articolo 9, comma 1, sono esercitate obbligatoriamente in forma associata per quelli aventi popolazione fino a cinquemila abitanti ovvero fino a tremila abitanti se già appartenenti ad ex comunità montane, ai sensi della vigente normativa statale in materia. I comuni possono, altresì, esercitare le funzioni delegate in forma associata oppure avvalendosi degli uffici della Provincia o di altri enti pubblici aventi idonea competenza ed organizzazione, previa convenzione.

2. La funzione di rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche è svolta da un responsabile tecnico del procedimento distinto dal responsabile dello SUE e dello SUAP, secondo la procedura stabilita agli articoli 146 e 147 del Codice. A corredo dell’istanza di autorizzazione il Comune è tenuto a richiedere la documentazione stabilita dall’articolo 146, comma 3, del Codice o la documentazione semplificata definita dalla normativa vigente. La proposta di provvedimento di autorizzazione paesaggistica che il Comune deve inviare alla competente Soprintendenza ai sensi dell’articolo 146, comma 7, del Codice è corredata, oltreché di una relazione tecnico-illustrativa, del parere obbligatorio e motivato espresso dalla Commissione locale per il paesaggio di cui all’articolo 11.

3. Il Comune verifica la conformità delle opere eseguite rispetto alle autorizzazioni paesaggistiche dallo stesso rilasciate nell’ambito del procedimento per il rilascio del certificato di agibilità di cui all’articolo 37 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni o a seguito del ricevimento del certificato di collaudo finale di cui all’articolo 26, comma 10, della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni o della comunicazione di fine lavori di cui all’articolo 21 bis, comma 9, della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Il responsabile tecnico comunale del procedimento in materia paesaggistica accerta se le opere eseguite sono conformi a quelle assentite con l’autorizzazione paesaggistica in rapporto alle eventuali relative prescrizioni.

5. L’accertamento di cui al comma 4 è effettuato mediante raffronto della attestazione prodotta dal tecnico abilitato sulla conformità delle medesime opere realizzate con la documentazione fotografica di dettaglio relativa allo stato finale delle medesime opere, che deve essere inviata al Comune dal titolare dell’autorizzazione paesaggistica in aggiunta agli atti già previsti per conseguire l’agibilità o per presentare il certificato di collaudo finale o la comunicazione di fine lavori.

6. Ove il responsabile tecnico comunale riscontri, anche mediante sopralluogo, la difformità, in tutto o in parte, delle opere eseguite ordina la rimessione in pristino, ai sensi dell’articolo 167 del Codice, per conseguire la conformità delle opere eseguite alle previsioni e prescrizioni del progetto assentito con l’autorizzazione paesaggistica, assegnando un congruo termine perentorio per provvedere e comunica tale provvedimento anche alla Regione e alla locale Soprintendenza.

7. Nel caso in cui decorso il termine di cui al comma 6, in tutto o in parte, permangano le difformità dalla suddetta autorizzazione paesaggistica, il Comune provvede d’ufficio, per mezzo del Prefetto, all’esecuzione in danno ai sensi del medesimo articolo 167, comma 3, del Codice comunicando tali atti anche alla Regione e alla locale Soprintendenza.

8. Resta ferma la facoltà dell’interessato di presentare, entro la scadenza del termine di cui al comma 6, istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica ove ricorrano le fattispecie previste all’articolo 167, comma 4, del Codice.

9. Il Comune è tenuto a verificare se sussistono i presupposti per l’applicazione anche delle sanzioni di natura urbanistico-edilizia a norma della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni e, in caso di esito positivo, ad irrogarle tempestivamente.

 

     Art. 11. (Commissioni locali per il paesaggio)

1. I comuni per la gestione delle funzioni delegate di cui all’articolo 9 devono essere dotati della  Commissione locale per il paesaggio, anche in forma associata, costituente organo consultivo di supporto tecnico-scientifico ai sensi dell’articolo 148 del Codice. I comuni aventi popolazione fino a cinquemila abitanti ovvero fino a tremila abitanti qualora già appartenenti ad ex comunità montane sono obbligati ad istituire tale Commissione in forma associata ai sensi della vigente normativa statale in materia.

2. Le Commissioni locali per il paesaggio esprimono pareri obbligatori, congruamente motivati, in relazione ai procedimenti di competenza comunale individuati all’articolo 9, comma 1. I pareri devono essere riportati nei verbali delle relative sedute e, nel caso di rilascio di autorizzazioni paesaggistiche, devono contenere la verifica della compatibilità dell’intervento con la disciplina del PTCP e, successivamente, del PTR e con il tipo di vincolo paesaggistico operante sull’immobile interessato, nonché contenere la valutazione dell’inserimento paesaggistico dell’intervento in progetto.

3. Le Commissioni durano in carica cinque anni e comunque non oltre la scadenza dell’amministrazione che le ha nominate e sono composte da almeno tre e da non più di cinque membri scelti dal Comune tra gli iscritti all’Albo regionale degli esperti in materia di paesaggio di cui all’articolo 7. In caso di Commissioni composte da tre membri i componenti devono risultare appartenenti a categorie professionali diverse e, in caso di Commissioni composte da più di tre membri, non più di due degli stessi possono appartenere alla medesima categoria professionale. Ogni membro esperto è tenuto a comunicare tempestivamente alla Regione ed al proprio Ordine professionale le Commissioni di cui è stato chiamato a far parte. I componenti possono essere rinominati per una sola volta e non possono essere nominati contemporaneamente in più di tre Commissioni.

4. In caso di Commissione composta soltanto da tre membri per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno due membri, mentre nel caso di composizione con un numero di membri maggiore di tre le sedute sono valide con la presenza di almeno tre dei componenti. Nella prima seduta la Commissione elegge fra i suoi componenti il Presidente e il Vice Presidente. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

5. La Giunta regionale può stabilire ulteriori disposizioni di dettaglio per il funzionamento delle Commissioni e per lo svolgimento dei relativi compiti.

6. I comuni sono tenuti a trasmettere alla Regione e alla Soprintendenza per i Beni architettonici e paesaggistici della Liguria copia del provvedimento istitutivo della Commissione locale per il paesaggio contenente il nominativo dei singoli membri. Ogni variazione alla composizione della Commissione deve essere comunicata alla Regione e alla locale Soprintendenza.

 

     Art. 12. (Funzioni di vigilanza e sanzionatorie delegate ai comuni)

1. I comuni esercitano in via primaria le funzioni delegate di vigilanza sui beni paesaggistici di cui all’articolo 155 del Codice, ivi comprese quelle di adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 152 e 154 del Codice, nonché di irrogazione dei provvedimenti sanzionatori di cui all’articolo 167 del Codice nei casi non rientranti nell’articolo 6, comma 2, e nell’articolo 8, comma 4, lettera f).

2. Il Comune, accertata la realizzazione su immobili o in aree assoggettate a vincolo paesaggistico di interventi in assenza della prescritta autorizzazione paesaggistica o in difformità da essa, provvede ad ordinare la rimessione in pristino, a cura e spese del responsabile, entro un termine perentorio prestabilito nel provvedimento, e, comunque, non inferiore a novanta giorni.

3. Nel caso in cui il responsabile dell’abuso non ottemperi entro il termine di cui al comma 2, il Comune procede d’ufficio, per mezzo del Prefetto, all’esecuzione del provvedimento di rimessione in pristino a spese del responsabile.

 

     Art. 13. (Funzioni di vigilanza sugli abusi paesaggistici e di controllo della legittimità delle autorizzazioni paesaggistiche rilasciate dai comuni)

1. Nelle more della revisione delle normative regionali in attuazione della riforma del sistema delle autonomie locali, la Provincia e la Città metropolitana di Genova anche sulla base di circostanziate segnalazioni di enti pubblici o di soggetti privati, esercitano le funzioni di controllo, in via sostitutiva, sugli abusi paesaggistici e sulle violazioni della normativa in materia paesaggistica riscontrate nelle autorizzazioni paesaggistiche rilasciate dai comuni secondo le modalità procedurali e i termini stabiliti agli articoli 52 e 53 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. I provvedimenti assunti dalla Provincia a norma del comma 1 sono notificati anche alla Regione e alla Soprintendenza per i Beni architettonici e paesaggistici della Liguria per l’esercizio delle rispettive funzioni di vigilanza.

 

     Art. 14. (Modifiche alla legge regionale 28 aprile 1999, n. 13 (Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili protezione e osservazione dell’ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti))

1. Alla lettera b quater) del comma 1 dell’articolo 8 della l.r. 13/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: “e al successivo rilascio dell’autorizzazione paesaggistica di cui alla Parte III, Titolo I, Capo IV del D.Lgs. 42/2004 e successive modificazioni, per gli interventi ricompresi nelle tipologie di cui alla lettera b ter) in deroga alla subdelega ai comuni prevista dalle sopraccitate disposizioni regionali” sono soppresse.

2. Alla fine della lettera b quinquies) del comma 1 dell’articolo 8 della l.r. 13/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, sono aggiunte le parole: “nonché delle varianti allo strumento urbanistico comunale che interessino aree demaniali marittime”.

 

     Art. 15. (Disposizioni transitorie e finali)

1. Nei comuni aventi strumento urbanistico generale privo di disciplina paesistica di livello puntuale, decorsi sessantotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di modifica della l.r. 36/1997 e successive modificazioni ed integrazioni non possono essere rilasciate autorizzazioni paesaggistiche aventi ad oggetto interventi di nuova costruzione, di sostituzione edilizia e di ristrutturazione edilizia; sono comunque autorizzabili gli interventi per la realizzazione di opere pubbliche da parte di amministrazioni ed enti competenti, gli interventi aventi ad oggetto attività produttive e le opere necessarie per la pubblica o privata incolumità. Tale divieto cessa di operare a far data dalla adozione del PUC a norma della l.r. 36/1997 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Le Commissioni locali per il paesaggio istituite ai sensi della legge regionale 5 giugno 2009, n. 22 (Attuazione degli articoli 159, comma 1, 148 e 146, comma 6, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e successive modifiche e integrazioni) continuano ad operare fino alla scadenza dell’Amministrazione in carica, come stabilito ai sensi dell’articolo 11, comma 3, fermo restando quanto disposto al comma 3 per i comuni aventi popolazione fino a cinquemila abitanti o tremila abitanti se già appartenenti ad ex comunità montane.

3. Entro il 31 dicembre 2014 i comuni devono assumere i provvedimenti necessari per l’ottemperanza ai requisiti di cui all’articolo 9, comma 2. I comuni aventi popolazione fino a cinquemila abitanti, ovvero fino a tremila abitanti se già appartenenti ad ex comunità montane sono tenuti ad ottemperare ai suddetti requisiti in forma associata secondo quanto previsto all’articolo 10, comma 1, primo periodo e all’articolo 11, comma 1, ultimo periodo. La mancata ottemperanza a quanto sopra determina l’immediata operatività del regime di divieti e restrizioni stabilito all’articolo 8, comma 2.

4. Le disposizioni del presente testo unico non si applicano nei confronti delle istanze di autorizzazione paesaggistica e dei procedimenti di accertamento di compatibilità paesaggistica e di vigilanza o di irrogazione delle sanzioni paesaggistiche già avviati alla data della sua entrata in vigore.

5. La Regione provvede alla nomina della Commissione regionale di cui all’articolo 4 entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente testo unico.

6. L’Albo regionale dei membri esperti in materia di bellezze naturali di cui all’articolo 3 della legge regionale 21 agosto 1991, n. 20 (Riordino delle competenze per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di bellezze naturali) e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dalla Regione a norma dell’articolo 7 del presente testo unico entro il 30 aprile 2015. I soggetti già iscritti all’Albo regionale degli esperti in materia di bellezze naturali sono iscritti d’ufficio al nuovo Albo, previo aggiornamento del relativo curriculum entro il 28 febbraio 2015.

 

     Art. 15 bis. (Disposizioni finanziarie)

1. Le somme incassate dalla Regione derivanti dall’irrogazione di sanzioni pecuniarie nei casi di positivo accertamento di compatibilità paesaggistica a norma dell’articolo 167, comma 5, del Codice sono iscritte nello stato di previsione dell’entrata del bilancio regionale, in termini di competenza e di cassa, all’U.P.B. 3.1.2 “Proventi derivanti da infrazioni, norme e regolamenti”, esercizio 2015 euro 50.000,00, esercizio 2016 euro 50.000,00, esercizio 2017 euro 50.000,00 e nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale all’U.P.B. 3.201 “Spese connesse all’attività di pianificazione territoriale”, in termini di competenza e di cassa, esercizio 2015 euro 50.000,00, esercizio 2016 euro 50.000,00, esercizio 2017 euro 50.000,00 e sono destinate alle finalità di recupero e riqualificazione paesaggistica stabilite dal medesimo articolo 167, comma 5.

1 bis. Le somme incassate di cui al comma 1 sono destinate anche alle finalità di salvaguardia del paesaggio e sono allocate al Titolo 3 “Entrate extra tributarie” tipologia 200 “Proventi derivanti dall’attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti” dell’entrata a copertura degli oneri derivanti dalla Missione 8 “Assetto del Territorio ed Edilizia abitativa” Programma 1 “Urbanistica e Assetto del territorio” della spesa.

 

     Art. 16. (Abrogazione di norme)

1. Salvo quanto stabilito in via transitoria dall’articolo 15 e ferme restando le norme regionali in materia di autorizzazione unica provinciale, le disposizioni del presente testo unico abrogano le seguenti leggi e disposizioni regionali:

a) legge regionale 18 marzo 1980, n. 15 (Subdelega ai Comuni delle funzioni amministrative in materia di bellezze naturali e norme in merito al Monte di Portofino);

b) legge regionale 19 novembre 1982, n. 44 (Modifiche ed integrazioni alla legge 20 giugno 1935, n. 1251, concernente norme per la tutela del territorio del Monte di Portofino ed alla legge regionale 18 marzo 1980, n. 15 , in materia di bellezze naturali);

c) legge regionale 26 aprile 1985, n. 26 (Norme per il recupero dei valori tradizionali del paesaggio rurale ed urbano, mediante l’impiego dell’ardesia negli interventi edilizi);

d) legge regionale 12 settembre 1988, n. 53 (Modifiche alla legge regionale 26 aprile 1985, n. 26 (Norme per il recupero dei valori tradizionali del paesaggio rurale ed urbano mediante l’impiego dell’ardesia negli interventi edilizi);

e) legge regionale 21 agosto 1991, n. 20 (Riordino delle competenze per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di bellezze naturali);

f) legge regionale 13 settembre 1994, n. 51 (Modifiche alla legge regionale 21 agosto 1991, n. 20 (Riordino delle competenze per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di bellezze naturali));

g) legge regionale 9 settembre 1998, n. 29 (Modifiche alla Legge Regionale 21 agosto 1991 n. 20 (Riordino delle competenze per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di bellezze naturali));

h) articolo 8, comma 1, lettera b) ter, della legge regionale 28 aprile 1999, n. 13 (Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili protezione e osservazione dell’ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti);

i) articolo 1 della legge regionale 12 novembre 2001, n. 37 (Modifica all' articolo 7 della legge regionale 21 agosto 1991 n. 20 (riordino delle competenze per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di bellezze naturali));

j) legge regionale 22 gennaio 2004, n. 1 (Interpretazione autentica del comma 4, dell’articolo 7 della legge regionale 21 agosto 1991 n. 20 (Riordino delle competenze per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di bellezze naturali));

k) articolo 8 della legge regionale 11 maggio 2009, n. 16 (Disposizioni urgenti ed adeguamento della normativa regionale);

l) legge regionale 5 giugno 2009, n. 22 (Attuazione degli articoli 159, comma 1, 148 e 146, comma 6, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e successive modifiche e integrazioni)).

2. E’ inoltre abrogata ogni altra disposizione incompatibile con le norme del presente testo unico.


[1] Testo vigente aggiornato alle modifiche apportate dalla L.R. 7 agosto 2018, n. 15.