§ 1.1.93 - L.R. 7 aprile 2015, n. 12.
Disposizioni di adeguamento della normativa regionale


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.1 normativa istituzionale
Data:07/04/2015
Numero:12


Sommario
Art. 1.  (Modifiche alla legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia))
Art. 2.  (Disciplina della combustione controllata dei residui vegetali)
Art. 3.  (Realizzazione di opere di regimazione idraulica con il sistema della compensazione)
Art. 4.  (Modifiche alla legge regionale 24 maggio 2006, n. 12 (Promozione del sistema integrato di servizi socio-sanitari))
Art. 5.  (Modifiche alla legge regionale 29 maggio 2007, n. 22 (Norme in materia di energia))
Art. 6.  (Modifiche alla legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell’attività edilizia))
Art. 7.  (Modifica alla legge regionale 7 ottobre 2009, n. 40 (Testo unico della normativa in materia di sport))
Art. 8.  (Modifica alla legge regionale 4 dicembre 2009, n. 58 (Modifiche all’assetto dell’Autorità di bacino di rilievo regionale))
Art. 9.  (Modifiche alla legge regionale 5 aprile 2012, n. 10 (Disciplina per l’esercizio delle attività produttive e riordino dello sportello unico))
Art. 10.  (Modifica alla legge regionale 10 agosto 2012, n. 32 (Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) e modifiche alla legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38 (Disciplina della [...]
Art. 11.  (Modifica alla legge regionale 6 giugno 2014, n. 13 (Testo unico della normativa regionale in materia di paesaggio))
Art. 12.  (Modifica alla legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 (Riordino delle aree protette))
Art. 13.  (Modifiche alla legge regionale 16 giugno 2009, n. 24 (Rete di fruizione escursionistica della Liguria))
Art. 14.  (Modifiche alla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 38 (Organizzazione dell’intervento regionale nel settore abitativo))
Art. 15.  (Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2014, n. 41 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2015))
Art. 16.  (Modifica alla legge regionale 7 febbraio 2008, n. 1 (Misure per la salvaguardia e la valorizzazione degli alberghi e disposizioni relative alla disciplina e alla programmazione dell'offerta [...]
Art. 17.  (Modifica alla legge regionale 18 marzo 2013, n. 4 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 7 febbraio 2008 n. 1 (Misure per la salvaguardia e la valorizzazione degli alberghi e disposizioni [...]
Art. 18.  (Modifiche alla legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale))
Art. 19.  (Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2014, n.1 (Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l’esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione [...]
Art. 20.  (Modifiche alla legge regionale 12 giugno 1989, n. 15 (Abbattimento delle barriere architettoniche e localizzative))
Art. 21.  (Modifiche alla legge regionale 22 gennaio 1999, n. 4 (Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico))
Art. 22.  (Modifica alla legge regionale 21 luglio 1983, n. 29 (Costruzioni in zone sismiche. Deleghe e norme urbanistiche particolari))
Art. 23.  (Modifiche alla legge regionale 17 febbraio 2000, n. 9 (Adeguamento della disciplina e attribuzione agli enti locali delle funzioni amministrative in materia di protezione civile ed [...]
Art. 24.  (Disposizioni transitorie)


§ 1.1.93 - L.R. 7 aprile 2015, n. 12.

Disposizioni di adeguamento della normativa regionale

(B.U. 15 aprile 2015, n. 12)

 

Art. 1. (Modifiche alla legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia))

1. Il comma 1 bis dell’articolo 91 della l.r. 18/1999 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“1 bis. Al fine di realizzare una gestione unitaria dei bacini idrografici la Giunta regionale:

a) provvede al riordino del reticolo idrografico esistente sul territorio regionale anche sulla base delle risultanze della pianificazione di bacino;

b) definisce criteri ed indirizzi di gerarchizzazione del reticolo idrografico;

c) può individuare, sulla base di specifici criteri attuativi, corsi d’acqua o loro tratti, che presentino almeno le seguenti caratteristiche:

1) sottendano bacini idrografici di modeste dimensioni, prevalentemente tombinati, e ricadono in contesti urbanistico-edilizi di tessuto urbano consolidato;

2) pur non potendosi classificare canali di drenaggio urbano, abbiano perso, a causa delle trasformazioni territoriali ed urbanistiche verificatesi nel tempo, le caratteristiche originali del corso d’acqua in modo irreversibile tanto da non rendere possibile il loro recupero in termini di spazi e capacità di deflusso.

d) l’individuazione di cui alla lettera c) è effettuata al fine di provvedere contestualmente ad una gradazione e ad una diversificazione degli obblighi e degli adempimenti in materia di polizia idraulica e di gestione del demanio idrico, ferma restando la necessità di individuare, comunque, misure di tutela della pubblica e privata incolumità e di salvaguardia dei beni esposti.”.

 

     Art. 2. (Disciplina della combustione controllata dei residui vegetali)

1. In conseguenza di eventi per i quali è stata riconosciuta l’emergenza di tipo b) o c) ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile) e successive modificazioni e integrazioni la Giunta regionale individua le modalità per la gestione del materiale ligneo giacente su aree demaniali ai fini della verifica che tale attività rientri in quanto disposto dall’articolo 185, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni e integrazioni.

2. L’attività di cui al comma 1 effettuata nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo non costituisce attività di gestione dei rifiuti o di combustione illecita.

 

     Art. 3. (Realizzazione di opere di regimazione idraulica con il sistema della compensazione)

1. Nell’esecuzione di opere di ripristino dell’officiosità idraulica e di manutenzione dei corsi d’acqua comprendente anche la rimozione di materiali litoidi dagli alvei, la Giunta regionale definisce, per i lavori pubblici di interesse regionale, i criteri per tali attività ai fini della previsione della compensazione, nel rapporto con gli appaltatori dell’onere della realizzazione dei lavori con il valore del materiale estratto riutilizzabile, da valutarsi sulla base dei canoni demaniali vigenti.

2. Sono lavori pubblici di interesse regionale:

a) i lavori pubblici di competenza regionale la cui programmazione, approvazione, affidamento spetta alla Regione, alle Aziende Sanitarie Locali, a enti dipendenti dalla Regione, ai consorzi di bonifica;

b) i lavori pubblici di competenza di altri soggetti la cui programmazione, approvazione ed affidamento spetti agli enti locali, agli altri enti pubblici compresi quelli economici, agli organismi di diritto pubblico, ai soggetti di cui all’articolo 32, comma 1, lettere b), c) e f) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e successive modificazioni e integrazioni;

c) i lavori realizzati da privati in attuazione di accordi tra soggetti pubblici e privati.

3. Le entrate di cui al comma 1 trovano collocazione nell’U.P.B. 3.1.4 “Altri proventi di parte corrente” e gli oneri derivanti dalle opere di regimazione idraulica trovano collocazione nell’U.P.B. 4.211 “Interventi inerenti la difesa del suolo e la tutela delle risorse idriche”.

4. In corrispondenza di un evento alluvionale per il quale è stata riconosciuta l’emergenza di tipo b) o c) di cui alla legge 225/1992 e successive modificazioni e integrazioni, per le aree inondate, non sono dovuti i canoni concessori per una annualità.

 

     Art. 4. (Modifiche alla legge regionale 24 maggio 2006, n. 12 (Promozione del sistema integrato di servizi socio-sanitari))

1. L’articolo 44 della l.r. 12/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“Articolo 44

(Classificazione delle strutture)

1. La Giunta regionale, in recepimento dei criteri di cui al decreto ministeriale 21 maggio 2001, n. 308 (Regolamento concernente “Requisiti minimi strutturali e organizzativi per l’autorizzazione all’esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, a norma dell’articolo 11 della legge 8 novembre 2000, n. 328 definisce la classificazione delle strutture e dei servizi sociali e sociosanitari residenziali e non residenziali in riferimento alle diverse tipologie di utenza, sulla base di quanto indicato nel nomenclatore nazionale degli interventi dei servizi sociali.

2. Tutte le strutture e i servizi di cui al comma 1 necessitano di autorizzazione ai sensi della l.r. 20/1999 e successive modificazioni e integrazioni.”.

 

     Art. 5. (Modifiche alla legge regionale 29 maggio 2007, n. 22 (Norme in materia di energia))

1. Dopo l’articolo 6 della l.r. 22/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

“Articolo 6 bis

(Infrastrutture Recupero Energia Agenzia Regionale Ligure – IRE S.p.A.)

1. La Regione, per il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 1, si avvale della società di cui all’articolo 1 della legge regionale 12 aprile 2011, n. 6 (Riorganizzazione delle partecipazioni societarie in materia di infrastrutture, energia ed edilizia residenziale pubblica), a far data dalla costituzione della stessa.

2. Tale società costituisce strumento operativo anche nell'ambito del settore energetico, soggetto ai poteri di direttiva e di indirizzo della Regione. In particolare, sulla base di apposite convenzioni e specifici incarichi:

a) collabora con le strutture regionali per l’elaborazione di linee guida e norme tecniche in campo energetico;

b) collabora con la Regione alla realizzazione di iniziative, anche di livello comunitario, che possano concorrere al perseguimento degli obiettivi della politica energetica della Regione stessa;

c) svolge attività di consulenza tecnico-scientifica alla Regione in materia di prestazione energetica in edilizia;

d) effettua verifiche a campione sulla conformità dell’attestato di prestazione energetica alle disposizioni regionali vigenti;

e) collabora con la Regione nell’elaborazione di linee guida per l’organizzazione dei corsi di formazione dei soggetti di cui all’articolo 30 e nella definizione delle modalità necessarie per il riconoscimento degli enti formatori;

f) effettua l’iscrizione nell’elenco di cui all’articolo 30 dei soggetti abilitati al rilascio dell’attestato di prestazione energetica;

g) gestisce la banca dati della prestazione energetica degli edifici.

3. La Regione, per il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 1, può altresì richiedere collaborazioni all’Università, all’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e al Consiglio nazionale delle ricerche (CNR).”.

2. Al comma 1 dell’articolo 30 bis della l.r. 22/2007 e successive modificazioni e integrazioni, dopo la parola: “attestazione” sono inserite le seguenti: “e miglioramento ”.

 

     Art. 6. (Modifiche alla legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell’attività edilizia))

1. Alla fine della lettera f bis) del comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunte le parole: “nonché in materia di abbattimento di barriere architettoniche e localizzative”.

2. Il comma 5 dell’articolo 5 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“5. La Giunta regionale, entro il termine fissato negli accordi od intese approvati in sede di Conferenza Unificata per l’adozione di modulistica unificata e standardizzata relativa alla presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni aventi ad oggetto l’attività edilizia, definisce i contenuti di tale modulistica e dei rispettivi atti ed elaborati da allegare per quanto concerne gli aspetti demandati alla normativa regionale in relazione alle sue specificità. I comuni sono conseguentemente tenuti ad adeguare la modulistica in uso in conformità ai sopracitati atti statali e regionali.”.

3. Al comma 2 dell’articolo 6 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, nel secondo elenco relativo agli interventi all’esterno degli edifici, nella lettera i) le parole: “non comportanti opere edilizie ” sono sostituite dalle seguenti: “e privato pertinenziali non comportanti creazione di volumetria” [1].

4. Al comma 2 dell’articolo 7 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

- alla lettera 0a) dopo le parole: “degli edifici” è inserita la seguente: ”e” e le parole: “e non siano interessate le parti strutturali dell’edificio” sono soppresse;

- alla lettera b) le parole: “o la demolizione di manufatti e costruzioni” sono soppresse.

5. All’articolo 10 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

- il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Si definiscono interventi di ristrutturazione edilizia quelli volti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente sotto il profilo delle caratteristiche tipologiche, formali e strutturali dell’edificio preesistente nei termini indicati all’articolo 83.”;

- la lettera a) del comma 2 è sostituita dalla seguente:

“a) l’accorpamento o il frazionamento di una unità immobiliare in due o più unità immobiliari con contestuale mutamento di destinazione d’uso;”;

- la lettera c) del comma 2 è sostituita dalla seguente:

“c) i mutamenti di destinazione d’uso connessi all’esecuzione di opere edilizie tali da alterare le caratteristiche tipologiche, formali e strutturali dell’organismo preesistente di cui all’articolo 83;”;

- alla lettera d) del comma 2, dopo le parole: “la trasformazione” sono inserite le seguenti: “d’uso ”;

- alla fine della lettera d) del comma 2 sono aggiunte le parole: “nel rispetto dei parametri e delle condizioni stabiliti dallo strumento urbanistico comunale”.

6. Al comma 1 dell’articolo 18 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “ivi compresi” sono sostituite dalla seguente: “nonché” e alla fine del comma è aggiunto il seguente periodo: “Non costituisce creazione di un nuovo piano della costruzione il recupero dei sottotetti non abitabili ai sensi della l.r. 24/2001 e successive modificazioni e integrazioni.” [2].

7. Al comma 6 dell’articolo 19 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: “unità immobiliari” sono inserite le seguenti: “in funzione dell’incremento del carico urbanistico di cui all’articolo 38, comma 1,” e dopo la parola: “valore” sono inserite le seguenti: “medio di mercato”.

8. Al comma 1 dell’articolo 21 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

- alla fine della lettera a) sono aggiunte le parole: “ivi compresi gli interventi di installazione di pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW”;

- dopo la lettera i) è aggiunta la seguente:

“i bis) l’installazione di opere di arredo pubblico e privato, anche di natura pertinenziale, purchè non comportanti creazione di nuove volumetrie, anche interrate.” [3].

9. Al comma 01 dell’articolo 21 bis della l.r. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

- dopo le parole: “di cui all’articolo 7 ” sono inserite le seguenti: “che non interessino le parti strutturali dell’edificio ”;

- dopo le parole: “in materia antisismica” sono inserite le seguenti: “di sicurezza, igienico-sanitaria”;

- dopo le parole: “rendimento energetico nell’edilizia ”sono inserite le seguenti: “fermo restando l’obbligo di corredare la comunicazione di inizio dei lavori (CILA) delle prescritte autorizzazioni, pareri od altri atti di assenso comunque denominati ove gli interventi interessino immobili sottoposti a vincoli culturali, paesaggistici od ambientali o di richiederne l’acquisizione con le modalità di cui ai commi 2 bis e 2 ter. Tale comunicazione è corredata dalla ricevuta di versamento del contributo di costruzione ove dovuto ai sensi dell’articolo 39, comma 2 bis”;

- l’ultimo periodo è sostituito dal seguente:

“La data di fine dei lavori non può essere superiore a tre anni dalla data di presentazione della CILA o dalla data di sua efficacia ai sensi del comma 2 ter e deve essere comunicata al Comune entro il termine di sessanta giorni decorrente dalla data di ultimazione, pena l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 300,00. Ove la comunicazione di fine lavori sia accompagnata dalla prescritta documentazione per la variazione catastale quest’ultima è tempestivamente inoltrata dall’Amministrazione comunale ai competenti uffici dell’Agenzia delle Entrate.”.

10. Al comma 03 dell’articolo 21 bis della l.r. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: “la mancata” sono inserite le seguenti: “presentazione della” e le parole: “comunicazione dell’inizio dei lavori” sono sostituite dalla seguente: “CILA”.

11. Al comma 1 dell’articolo 21 bis della l.r. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

- alla fine della lettera c) sono aggiunte le parole: “ in quanto le opere riguardino le parti strutturali dell’edificio ”;

- la lettera e) è sostituita dalla seguente:

“e) la ristrutturazione edilizia come definita dall’articolo 10 comportante incrementi della superficie all’interno delle singole unità immobiliari o dell’edificio con contestuali modifiche all’esterno, nonché nell’ipotesi di trasformazione d’uso di locali costituenti superficie accessoria in superficie agibile;”;

- alla lettera i) le parole: “e di opere di arredo pubblico e privato anche di natura pertinenziale” sono soppresse;

- la lettera n bis) è abrogata [4].

12. Al comma 2 bis dell’articolo 21 bis della l.r. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: “presentazione della” e dopo le parole: “contestualmente alla presentazione della” sono inserite le seguenti: “CILA o della”;

13. Al comma 2 ter dell’articolo 21 bis della l.r. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: “presentazione contestuale della” sono inserite le seguenti: “CILA o della” e le parole: “la SCIA diviene efficace” sono sostituite dalle seguenti: “la CILA e la SCIA diventano efficaci”.

14. Al comma 3 dell’articolo 21 bis della l.r. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: “relazione tecnica” sono inserite le seguenti: “comprensiva di elaborati grafici”.

15. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 23 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: “gli interventi comportanti mutamenti della destinazione d’uso” sono inserite le seguenti: “aventi ad oggetto immobili compresi nelle zone omogenee A o nelle zone o ambiti ad esse assimilabili e non rientranti nei casi di cui al ridetto articolo 21 bis, comma 1, lettera f),” [5].

16. L’articolo 25 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“Articolo 25

(Varianti in corso d’opera)

1. Sono realizzabili mediante SCIA le varianti in corso d’opera a permessi di costruire, DIA e SCIA che non configurino una variazione essenziale ai sensi dell’articolo 44, comma 2, che siano conformi alla disciplina urbanistico-edilizia vigente od operante in salvaguardia e siano precedute dall’acquisizione degli atti di assenso nulla-osta o pareri prescritti dalla normativa in materia di tutela dell’ambiente, dell’assetto idraulico ed idrogeologico, dei beni culturali e del paesaggio e dalle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie e di efficienza energetica.

2. Le varianti in corso d’opera di cui al comma 1 possono anche essere eseguite, senza applicazione di alcuna sanzione, a condizione che sia attestata la loro conformità urbanistico-edilizia anche con apposito elaborato grafico, in sede di dichiarazione di ultimazione dei lavori di cui all’articolo 37, comma 4, lettera b), o di cui all’articolo 26, comma 10, o di cui all’articolo 21 bis, comma 9, e purchè siano precedute dalla acquisizione degli atti indicati al comma 1. Le varianti in corso d’opera relative ad interventi oggetto di CILA di cui all’articolo 21 bis, comma 01, semprechè rientranti nei limiti fissati all’articolo 7, possono essere eseguite, purchè attestate con apposito elaborato grafico in sede di comunicazione di fine lavori di cui all’articolo 21 bis, comma 01.

3. Le varianti in corso d’opera non rientranti nei limiti del comma 1 richiedono il preventivo rilascio di un nuovo permesso di costruire o la presentazione di nuova DIA o SCIA da individuarsi in relazione all’oggetto dei lavori in variante.”.

17. Al comma 13 dell’articolo 31 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “Per i comuni con più di 100.000 abitanti, nonché” sono soppresse.

18. Al comma 5 dell’articolo 34 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: “per fatti estranei alla volontà del titolare del permesso” sono aggiunte le seguenti: “o per difficoltà tecnico-esecutive emerse successivamente all’inizio dei lavori o qualora i lavori non possano essere iniziati o conclusi per iniziative dell’Amministrazione o dell’Autorità giudiziaria rivelatesi poi infondate”.

19. Dopo il comma 1 dell’articolo 36 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

“1 bis. Per gli interventi di ristrutturazione edilizia, anche da realizzare in aree industriali dismesse, è ammessa la richiesta di permesso di costruire in deroga altresì alle destinazioni d’uso, previa deliberazione del Consiglio comunale che ne attesti l’interesse pubblico, a condizione che il mutamento di destinazione d’uso non comporti un aumento della superficie coperta preesistente, fermo restando, nel caso di interventi aventi ad oggetto insediamenti commerciali, il rispetto della vigente normativa regionale di settore.”.

20. Al comma 1 dell’articolo 38 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

- la lettera a) è sostituita dalla seguente:

“a) un aumento della superficie agibile dell’edificio o delle singole unità immobiliari ai sensi dell’articolo 67, con esclusione del caso di incremento della superficie agibile all’interno di unità immobiliari inferiore al limite di 25 metri quadrati e comunque delle variazioni di superficie derivanti da mera eliminazione di muri divisori; ”;

- la lettera c) è sostituita dalla seguente:

“c) interventi edilizi di frazionamento di unità immobiliari relativi ad edifici di qualunque destinazione d’uso che determinino un numero di unità immobiliari superiore al doppio di quelle esistenti, anche se non comportanti aumento di superficie agibile;” [6].

21. All’articolo 39 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

- dopo la lettera g) del comma 1 è aggiunta la seguente:

“g bis) gli interventi di accorpamento e di frazionamento di unità immobiliari non rientranti nelle fattispecie di cui all’articolo 38, comma 1, lettere a) e c), anche se comportanti la mera eliminazione di muri divisori od incrementi di superficie delle unità immobiliari inferiori a 25 metri quadrati. ”;

- al comma 2 bis le parole: “7, comma 2, lettera 0a)” sono sostituite dalle seguenti: “21 bis, comma 01”, le parole: “un aumento della superficie calpestabile” sono sostituite dalle seguenti: “un aumento del carico urbanistico determinato da incremento della superficie agibile all’interno dell’unità immobiliare pari o superiore a 25 metri quadrati e non derivante dalla mera eliminazione di pareti divisorie” e alla fine sono aggiunte le parole: “e da applicarsi sulla totalità della superficie dell’unità immobiliare interessata dall’incremento” [7].

22. Dopo il comma 3 dell’articolo 45 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, sono inseriti i seguenti:

“3 bis. Il responsabile dello SUE, constatata l’inottemperanza all’ingiunzione, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra euro 2.000,00 e euro 20.000,00, salva l’applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti. Tale sanzione è sempre irrogata nella misura massima in caso di abusi realizzati su aree ed edifici di cui all’articolo 40, comma 2, oppure soggetti alle discipline di tutela di cui al comma 3 del medesimo articolo 40. La mancata o tardiva emanazione della suddetta sanzione, fatte salve le responsabilità penali, costituisce elemento di valutazione della perfomance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del responsabile dello SUE inadempiente.

3 ter. I proventi delle sanzioni di cui al comma 3 bis spettano al Comune e sono destinati esclusivamente alla demolizione e rimessione in pristino delle opere abusive e per acquisire ed attrezzare aree destinate a verde pubblico. ”.

23. Dopo il comma 5 dell’articolo 46 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:

“5 bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 10, comma 1, lettere e) ed e bis), eseguiti in assenza di SCIA o in totale difformità dalla stessa.”.

24. Alla fine del comma 3 dell’articolo 49 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente periodo: “In ogni caso l’importo minimo della sanzione pecuniaria non può essere inferiore a euro 1.033,00.”.

25. L’articolo 54 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“Articolo 54

(Comitato tecnico urbanistico provinciale o metropolitano)

1. Le province e la Città metropolitana per l’esercizio delle funzioni in materia urbanistico-territoriale e di controllo dell’abusivismo edilizio e paesaggistico ad esse affidate dalla vigente legislazione regionale si avvalgono di un Comitato tecnico urbanistico composto da:

a) il Dirigente della Provincia o della Città metropolitana competente in materia urbanistico-edilizia o suo delegato, che lo presiede;

b) un esperto in pianificazione territoriale ed in materia urbanistico-edilizia, un esperto in geologia ed un esperto in diritto amministrativo designati ai sensi della vigente normativa sull’ordinamento delle autonomie locali;

c) due dipendenti della Provincia o della Città metropolitana di qualifica non inferiore a funzionario competenti nelle materie di cui alla lettera a);

d) un dipendente della Regione di qualifica non inferiore a funzionario ed esperto in pianificazione territoriale ed in materia urbanistico-edilizia designato, unitamente al relativo supplente, dal competente Direttore di Dipartimento.

2. Il Comitato tecnico urbanistico, quando deve esprimere il proprio parere in relazione a Strumenti Urbanistici Attuativi (SUA) ovvero a Piani Urbanistici Operativi (PUO) comportanti il rilascio da parte della Provincia o della Città metropolitana dell’autorizzazione di massima è integrato dal Soprintendente ai Beni Ambientali ed Architettonici della Liguria o suo delegato e da un dipendente regionale di qualifica non inferiore a funzionario, esperto in materia di paesaggio designato, unitamente al relativo supplente, dal competente Direttore di Dipartimento.

3. Il Comitato, quando debba esaminare, per quanto di competenza della Provincia o della Città metropolitana, i PUO a norma dell’articolo 51 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, è integrato con un esperto in materia ambientale-ecologica designato ai sensi del comma 1, lettera b), ai fini dell’esame del pertinente studio di compatibilità ambientale.

4. Il Comitato è nominato con provvedimento del Presidente della Provincia o del Sindaco della Città metropolitana e dura in carica, sino al rinnovo dell’Organo provinciale o della Città metropolitana e all’insediamento dei rispettivi consigli. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293 (Disciplina della proroga degli organi amministrativi) convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444 .

5. Con lo stesso provvedimento sono nominati un Vice Presidente scelto tra i componenti del medesimo collegio, nonché i relatori ed il segretario, scelti fra i dipendenti dell’Amministrazione provinciale o della Città metropolitana di qualifica non inferiore a funzionario, ivi compresi quelli di cui al comma 1, lettera c).

6. Per la validità delle sedute del Comitato, anche in composizione integrata, è richiesta la presenza di almeno la metà dei rispettivi componenti.

7. I pareri del Comitato sono espressi a maggioranza dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

8. I membri del Comitato devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti questioni od argomenti cui risultano interessati per ragioni professionali o di carica, ovvero per ragioni personali proprie, del coniuge o di loro parenti od affini sino al quarto grado. Il divieto di cui sopra comporta anche l’obbligo di allontanarsi dalla sala dell’adunanza durante la trattazione delle pratiche.”.

26. Dopo l’articolo 62 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

“Articolo 62 bis

(Sanzioni pecuniarie per violazione della legge regionale 12 giugno 1989, n. 15 (Abbattimento delle barriere architettoniche e localizzative))

1. Le sanzioni per le violazioni della normativa in materia di abbattimento delle barriere architettoniche e localizzative sono stabilite all’articolo 19 della l.r. 15/1989 e successive modificazioni e integrazioni.”.

27. Alla fine del comma 1 dell’articolo 80 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunte le parole: “, salvo quanto previsto all’articolo 18, comma 1.”.

28. I comitati tecnici urbanistici delle province istituiti ed in esercizio ai sensi del previgente articolo 54 della l.r. 16/2008 restano in carica fino all’insediamento delle nuove Amministrazioni provinciali.

 

     Art. 7. (Modifica alla legge regionale 7 ottobre 2009, n. 40 (Testo unico della normativa in materia di sport))

1. Al comma 1 dell’articolo 22 della l.r. 40/2009 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: “o organizza autonomamente, la realizzazione di manifestazioni sportive”, sono inserite le seguenti: “nonché di iniziative volte alla promozione dello sport,”.

 

     Art. 8. (Modifica alla legge regionale 4 dicembre 2009, n. 58 (Modifiche all’assetto dell’Autorità di bacino di rilievo regionale))

1. Dopo il comma 4 dell’articolo 11 della l.r. 58/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:

“4 bis I termini dei procedimenti relativi all’approvazione dei piani di bacino e delle varianti relative, di cui ai agli articoli 9 e 10 sono sospesi per tutto il mese di agosto.”.

 

     Art. 9. (Modifiche alla legge regionale 5 aprile 2012, n. 10 (Disciplina per l’esercizio delle attività produttive e riordino dello sportello unico))

1. La rubrica dell’articolo 7 della l.r. 10/2012 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente: (Comunicazione di inizio dei lavori (CILA) e Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) per interventi urbanistico-edilizi relativi ad attività produttive).

2. Prima del comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 10/2012 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

“01. Sono realizzabili mediante presentazione allo SUAP di CILA asseverata da tecnico abilitato gli interventi di manutenzione straordinaria di cui alla lettera a0) dell’Allegato 1 nel rispetto dei requisiti di conformità, dei presupposti e secondo le modalità previste dall’articolo 21, comma 01, della l.r. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni. Per la disciplina dei controlli e delle sanzioni da irrogare da parte dello SUAP in caso di mancata presentazione della CILA trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 21 bis, commi 02 e 03, della l.r. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni.”.

3. Al comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 10/2012 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “(Elenco interventi urbanistico-edilizi soggetti a SCIA)” sono sostituite dalle seguenti: “(Elenco interventi urbanistico-edilizi soggetti a CILA e a SCIA) diversi da quelli indicati nel comma 01”.

4. Al comma 2 dell’articolo 7 della l.r. 10/2012 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: “e), f)” sono inserite le seguenti: “, f bis)” e le parole “m), o),” sono soppresse.

5. Alla fine del comma 3 dell’articolo 7 della l.r. 10/2012 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente periodo: “Ai sensi dell’articolo 87 ter del d.lgs. 259/2003 e successive modificazioni e integrazioni per le modifiche delle caratteristiche degli impianti già provvisti di titolo abilitativo comportanti aumenti delle altezze non superiori a 1 metro ed aumenti della superficie di sagoma non superiori a 1,5 metri quadrati è sufficiente una autocertificazione descrittiva della variazione dimensionale da inviare, contestualmente all’attuazione dell’intervento, ai medesimi enti che hanno rilasciato i titoli abilitativi.”.

6. All’Allegato 1 della l.r. 10/2012 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

- nella rubrica dopo la parola: “soggetti” sono inserite le seguenti: ”a comunicazione di inizio dei lavori (CILA),”;

- prima della lettera a) è inserita la seguente:

“a0) interventi di manutenzione straordinaria, ivi comprese le modifiche di carattere edilizio all’interno della superficie coperta o della volumetria degli edifici, e le modifiche della destinazione d’uso dei locali adibiti ad esercizio di impresa, sempreché entrambi gli interventi non interessino le parti strutturali;”;

- alla fine della lettera b) sono aggiunte le parole: “non rientranti nella manutenzione ordinaria o straordinaria di cui all’articolo 6, comma 3, e all’articolo 7, comma 3, della l.r. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni”;

- la lettera e) è sostituita dalla seguente:

e) modifiche di carattere edilizio da realizzare all’interno degli edifici non rientranti fra gli interventi di cui alla lettera a0) in quanto le opere riguardino le parti strutturali degli edifici;

- alla lettera f) dopo le parole: “di opere di manutenzione straordinaria” sono inserite le seguenti: “concretanti modifiche all’esterno degli edifici ed opere di risanamento conservativo” e le parole: “mutamento della destinazione d’uso, né modifiche della tipologia edilizia” sono sostituite dalle seguenti: “mutamento della destinazione d’uso del complessivo insediamento esistente, né modifiche della sua tipologia edilizia”;

- dopo la lettera f) è inserita la seguente:

“f bis) interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 10, lettere e) ed ebis), della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni;”;

- le lettere m) ed o) sono abrogate;

- la lettera r) è sostituita dalla seguente:

“r) le opere di sistemazione di aree, ivi comprese la creazione di aree ludico ricreative, di parcheggi a raso non pertinenziali e di opere di arredo pubblico e privato, che non comportino la realizzazione di nuovi manufatti, di modifiche alle quote del terreno preesistente e di muri di contenimento;”;

- dopo la lettera r) è aggiunta la seguente:

“r bis) apposizione di cartelloni pubblicitari ed installazione di elementi di arredo privato comportanti esecuzione di opere murarie o di manufatti rilevanti come volume, superficie agibile o superficie accessoria.”.

7. All’Allegato 2 della l.r. 10/2012 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

- la lettera a) è abrogata;

- la lettera c) è sostituita dalla seguente:

“c) interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 10 della l.r. n. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni diversi da quelli soggetti a SCIA ivi compresi quelli comportanti modifiche della superficie coperta o della volumetria originaria dell’edificio, anche mediante demolizione e successiva ricostruzione, entro soglie percentuali massime predeterminate dallo strumento urbanistico comunale;”;

- le lettere d) e i) sono abrogate.

 

     Art. 10. (Modifica alla legge regionale 10 agosto 2012, n. 32 (Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) e modifiche alla legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale)))

1. Dopo il comma 5 dell’articolo 10 della l.r. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:

“5 bis. I termini del procedimento di valutazione ambientale strategica sono sospesi per tutto il mese di agosto.”.

 

     Art. 11. (Modifica alla legge regionale 6 giugno 2014, n. 13 (Testo unico della normativa regionale in materia di paesaggio))

1. Dopo l’articolo 15 della l.r. 13/2014, è inserito il seguente:

“Articolo 15 bis

(Disposizioni finanziarie)

1. Le somme incassate dalla Regione derivanti dall’irrogazione di sanzioni pecuniarie nei casi di positivo accertamento di compatibilità paesaggistica a norma dell’articolo 167, comma 5, del Codice sono iscritte nello stato di previsione dell’entrata del bilancio regionale, in termini di competenza e di cassa, all’U.P.B. 3.1.2 “Proventi derivanti da infrazioni, norme e regolamenti”, esercizio 2015 euro 50.000,00, esercizio 2016 euro 50.000,00, esercizio 2017 euro 50.000,00 e nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale all’U.P.B. 3.201 “Spese connesse all’attività di pianificazione territoriale”, in termini di competenza e di cassa, esercizio 2015 euro 50.000,00, esercizio 2016 euro 50.000,00, esercizio 2017 euro 50.000,00 e sono destinate alle finalità di recupero e riqualificazione paesaggistica stabilite dal medesimo articolo 167, comma 5. ”.

 

     Art. 12. (Modifica alla legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 (Riordino delle aree protette))

1. Nella l.r. 12/1995 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “Montemarcello – Magra” sono sostituite dalle seguenti: “Montemarcello – Magra – Vara”.

 

     Art. 13. (Modifiche alla legge regionale 16 giugno 2009, n. 24 (Rete di fruizione escursionistica della Liguria))

1. Al comma 3 dell’articolo 11 della l.r. 24/2009, dopo le parole: “dall’articolo 3” sono inserite le seguenti: “e dall’articolo 6”.

2. La lettera g) del comma 1 dell’articolo 12 della l.r. 24/2009 è abrogata.

 

     Art. 14. (Modifiche alla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 38 (Organizzazione dell’intervento regionale nel settore abitativo))

1. Al comma 2 dell’articolo 2 della l.r 38/2007 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “ e b)” sono sostituite dalle seguenti: “, b), c), d), e), f), g) e h)” e le parole: “e 16” sono sostituite dalle seguenti: “ 16, 17, 18, 19 e 20”.

2. Nella rubrica del Capo II del Titolo III della l.r. 38/2007 e successive modificazioni e integrazioni, dopo la parola: “intervento” sono aggiunte le seguenti: “di Edilizia Residenziale Sociale”.

 

     Art. 15. (Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2014, n. 41 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2015))

1. Il comma 8 dell’articolo 19 della l.r. 41/2014 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

2. Dopo il comma 7 dell’articolo 33 della l.r. 41/2014 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:

“7 bis. Sono fatti salvi i provvedimenti di nomina delle Commissioni nominate ai sensi dell’articolo 29 della legge regionale 23 dicembre 2013, n. 40 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2014) e successive modificazioni e integrazioni che continuano pertanto ad operare.”.

 

     Art. 16. (Modifica alla legge regionale 7 febbraio 2008, n. 1 (Misure per la salvaguardia e la valorizzazione degli alberghi e disposizioni relative alla disciplina e alla programmazione dell'offerta turistico-ricettiva negli strumenti urbanistici comunali))

1. Il comma 4 dell’articolo 2 bis della l.r. 1/2008 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“4. Per la pronuncia comunale sulla richiesta di parziale trasformazione della destinazione d’uso degli immobili sedi degli alberghi vincolati di cui al comma 2, da rendersi entro novanta giorni dal ricevimento della relativa istanza, si applica la procedura stabilita all’articolo 2, comma 2 bis, secondo, terzo e quarto periodo.”.

 

     Art. 17. (Modifica alla legge regionale 18 marzo 2013, n. 4 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 7 febbraio 2008 n. 1 (Misure per la salvaguardia e la valorizzazione degli alberghi e disposizioni relative alla disciplina e alla programmazione dell’offerta turistico-ricettiva negli strumenti urbanistici comunali) e ulteriori disposizioni in materia di alberghi))

1. Il comma 4 dell’articolo 9 della l.r. 4/2013 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“4. Per la pronuncia comunale sulla richiesta di parziale trasformazione della destinazione d’uso degli immobili sedi degli alberghi vincolati di cui al comma 2, da rendersi entro novanta giorni dal ricevimento della relativa istanza, si applica la procedura stabilita all’articolo 2, comma 2 bis, secondo, terzo e quarto periodo, della l.r. 1/2008 e successive modificazioni e integrazioni.”.

 

     Art. 18. (Modifiche alla legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale))

1. Dopo il comma 4 dell’articolo 2 della l.r. 38/1998 e successive modificazioni e integrazioni, sono inseriti i seguenti:

“4 bis. Sono soggette alla procedura di valutazione di impatto ambientale o di verifica screening ai sensi della presente legge le domande di rinnovo di autorizzazione o di concessione relative all’esercizio di attività o impianti per i quali, all’epoca del rilascio, non sia stata effettuata alcuna valutazione di impatto ambientale o di verifica screening ed attualmente rientrino nel campo di applicazione delle norme vigenti in materia di valutazione di impatto ambientale o di verifica screening. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano anche qualora alla scadenza dell’autorizzazione o della concessione si rendano necessarie modifiche sostanziali. Per le parti di opere o di attività non interessate da modifiche la procedura è finalizzata all’individuazione di eventuali misure di mitigazione, tenuto conto anche della sostenibilità economico-finanziaria delle stesse in relazione all’attività esistente.

4 ter. La Giunta regionale può stabilire criteri e indirizzi anche procedurali ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 bis.”.

2. L’articolo 9 della l.r. 38/1998 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“Articolo 9

(Fase preliminare - scoping)

1. Al fine di definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni che devono essere contenute nello studio di impatto ambientale, è facoltà del proponente richiedere una fase di consultazione con la Regione e i soggetti competenti in materia ambientale.

2. Ai fini di cui al comma 1 il proponente presenta alla Regione domanda corredata del progetto preliminare, dello studio preliminare ambientale, nonché di una relazione, che illustra il piano di lavoro per la redazione dello studio di impatto ambientale.
3. La Regione, all’esito della consultazione, si pronuncia entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda e, in tale sede:

a) individua le condizioni per l’elaborazione del progetto e dello studio di impatto ambientale;

b) esamina le principali alternative, compresa l’alternativa zero;

c) verifica, anche con riferimento alla localizzazione prevista dal progetto, l’esistenza di eventuali elementi di incompatibilità.

4. Il dirigente competente in materia di valutazione di impatto ambientale adotta l’atto conclusivo di cui al comma 3, che può comprendere, qualora sia possibile senza alcun pregiudizio della definizione del successivo procedimento di VIA, l’indicazione delle condizioni per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, i necessari atti di assenso. ”.

3. All’articolo 10 della l.r. 38/1998 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

- dopo il comma 1 ter è inserito il seguente:

“1 quater. Il proponente può, altresì, presentare integrazioni volontarie al progetto entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1 bis. ”;

- alla fine del comma 2 , sono aggiunte le parole: “ , ferme restando le disposizioni di cui al primo periodo del comma 9 bis dell’articolo 13 ”.

4. Il comma 2 dell’articolo 11 della l.r. 38/1998 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“2. Il procedimento si intende avviato alla data di presentazione dell’istanza alla struttura regionale competente in materia di VIA contestualmente alla pubblicazione del relativo avviso in un quotidiano a diffusione locale a cura e spese del proponente.

La pubblicazione nel sito web della Regione, nonché quella a mezzo stampa deve indicare il proponente, la procedura, la data di presentazione dell’istanza, la denominazione del progetto, la localizzazione e una breve descrizione del progetto e dei suoi possibili principali impatti ambientali, le sedi e le modalità per la consultazione degli atti nella loro interezza e i termini entro i quali è possibile presentare osservazioni. ”.

5. L’articolo 12 della l.r. 38/1998 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

6. All’ articolo 13 della l.r. 38/1998 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

- dopo il comma 7 è inserito il seguente:

“7 bis. Prima dell’assunzione della decisione sulla VIA, il responsabile del procedimento comunica al proponente i motivi che ostano alla pronuncia positiva, assegnando un termine congruo e, comunque, non superiore a quarantacinque giorni dal ricevimento della comunicazione, per presentare per iscritto le proprie osservazioni eventualmente corredate di documenti. La comunicazione interrompe i termini per la conclusione del procedimento, che decorrono nuovamente dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine assegnato. Le osservazioni eventualmente presentate sono sottoposte all’esame del Comitato tecnico per la VIA di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge regionale 6 aprile 1999, n. 11 (Riordino degli organi tecnici collegiali operanti in materia di territorio) e successive modificazioni e integrazioni. Il provvedimento finale dà ragione delle motivazioni di accoglimento o di rigetto delle osservazioni presentate. ”;

- dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

“9 bis. Qualora nel corso dell’istruttoria il responsabile del procedimento ravvisi la manifesta inammissibilità dell’istanza per contrasto con disposizioni di legge o con normative di altra natura ovvero l’infondatezza della medesima il procedimento si conclude con un provvedimento espresso del dirigente competente in materia di valutazione di impatto ambientale, redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo. Il provvedimento è pubblicato nel sito web della Regione. Il provvedimento in forma semplificata di cui al primo periodo è assunto anche nei casi di irricevibilità e di improcedibilità di cui al comma 1 bis.”.

7. Al comma 1 dell’articolo 15 della l.r. 38/1998 e successive modificazioni e integrazioni, le parole “Tale periodo non può essere inferiore a tre anni e può essere prorogato” sono sostituite dalle seguenti: “Tale periodo è pari a cinque anni, salvo che il provvedimento finale preveda un termine più lungo in considerazione delle caratteristiche progettuali dell’intervento, e può essere prorogato con espresso provvedimento della Giunta regionale su istanza del proponente”.

8. L’articolo 20 della l.r. 38/1998 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

9. Dopo l’articolo 20 della l.r. 38/1998 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

“Articolo 20 bis

(Norme finali)

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni e integrazioni. ”.

 

     Art. 19. (Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2014, n.1 (Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l’esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti))

1. L’articolo 14 della l.r. 1/2014 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“Articolo 14

(Definizione degli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei servizi di gestione rifiuti urbani)

1. A fini dell’organizzazione dei servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani ed in attuazione delle disposizioni nazionali vigenti in materia, la Regione individua l’ambito regionale unico, corrispondente all’intero territorio regionale, articolato in quattro aree, coincidenti con il territorio della Città metropolitana e delle tre province liguri.

2. La Città metropolitana provvede, ai sensi dell’articolo 1, comma 44, lettera b), della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) e successive modificazioni e integrazioni, alla strutturazione ed organizzazione dei servizi relativi alla raccolta e al trasporto dei rifiuti, alla raccolta differenziata e all’utilizzo delle infrastrutture al servizio della raccolta differenziata, definendo i bacini di affidamento, nonché alla gestione dei rifiuti residuali indifferenziati ed al loro smaltimento, tramite uno specifico Piano metropolitano.

3. Le province organizzano i servizi relativi alla raccolta e al trasporto dei rifiuti, alla raccolta differenziata e all’utilizzo delle infrastrutture al servizio della raccolta differenziata, definendo i bacini di affidamento, nonché alla gestione dei rifiuti residuali indifferenziati ed al loro smaltimento, sulla base di uno specifico Piano d’area.

4. I piani di cui ai commi 2 e 3 devono essere approvati, in conformità alla pianificazione di settore comunitaria, nazionale e regionale, entro dodici mesi dalla approvazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti.

5. Ai fini degli affidamenti di cui al comma 2, la Città metropolitana e le province possono individuare al loro interno zone omogenee ai sensi dell’articolo 1, commi 11 e 57, della l. 56/2014 e successive modificazioni e integrazioni, designando un Comune capofila.

6. Nell’attuazione della presente legge sono salvaguardate le scelte di gestione integrata del ciclo dei rifiuti, anche riguardanti più aree contigue, effettuate ai sensi della previgente normativa e rispondenti a criteri fissati dall’Autorità d’ambito. Sono, inoltre, salvaguardate le scelte di gestione omogenea fra più comuni già operative, anche riguardanti singole fasi del ciclo gestionale. ”.

2. L’articolo 15 della l.r. 1/2014 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“Articolo 15

(Autorità d’ambito del ciclo dei rifiuti)

1. L’Autorità d’ambito per il governo del ciclo dei rifiuti è la Regione Liguria, che opera attraverso un Comitato d’ambito costituito da:

a) il Presidente della Giunta regionale o suo delegato;

b) gli Assessori regionali competenti;

c) il Sindaco della Città metropolitana o suo delegato;

d) i Presidenti delle province o loro delegati.

2. Il Comitato d’ambito provvede alle seguenti funzioni:

a) approva il Piano d’ambito, che recepisce e coordina le scelte del Piano metropolitano e dei piani d’area, i quali, in attuazione della pianificazione regionale di cui all’articolo 199 del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni, rappresentano gli strumenti per il governo delle attività connesse allo svolgimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, e comprendono il programma degli interventi, il modello gestionale ed organizzativo ed il piano economico finanziario; a tali fini definisce, in base alle previsioni del Piano regionale di gestione dei rifiuti, le integrazioni funzionali fra le quattro aree, motivate da esigenze tecniche e di efficienza dei servizi;

b) definisce l’articolazione degli standard di costo intesi come servizi minimi da garantire al territorio omogeneo sulla base dei criteri definiti dal regolamento di cui all’articolo 238, comma 3, del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;

c) individua i livelli qualitativi dei servizi e le relative modalità di monitoraggio, indicando i soggetti responsabili delle funzioni operative di controllo;

d) individua gli enti pubblici incaricati della gestione delle procedure per la realizzazione e l’affidamento della gestione degli impianti terminali di recupero o smaltimento di livello regionale o al servizio di più aree, in base alle previsioni del Piano regionale di gestione dei rifiuti, del Piano metropolitano e dei piani d’area, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia di concorrenza; qualora l’impianto terminale sia localizzato nel territorio della Città metropolitana, la stessa, d’intesa con il Comune interessato, può esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione delle procedure selettive;

e) adotta ogni altro provvedimento, necessario alla gestione dei servizi, in conformità ai principi sanciti nella vigente normativa comunitaria e nazionale.

3. I contenuti di impiantistica del Piano d’ambito che riguardano l’area metropolitana sono approvati previa intesa fra Regione e Città metropolitana.

4. Il Piano d’ambito è approvato entro sei mesi dalla approvazione del Piano metropolitano e dei piani d’area.

5. Le determinazioni del Comitato d’ambito vengono assunte con l’applicazione dei seguenti pesi: 20 Regione, 80 province e Città metropolitana sulla base della popolazione residente.

6. Le sedute del Comitato d’ambito sono rese pubbliche mediante ripresa in streaming. Della convocazione della seduta del Comitato e del relativo ordine del giorno è data comunicazione nel sito web della Regione.

7. Nel sito web della Regione sono pubblicati i provvedimenti assunti dal Comitato ed i relativi allegati.”.

3. L’articolo 16 della l.r. 1/2014 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“Articolo 16

(Funzioni connesse alla organizzazione ed affidamento dei servizi)

1. La Città metropolitana e le province provvedono alle funzioni connesse all’organizzazione ed affidamento dei servizi secondo le previsioni dei rispettivi piani anche delegando tali funzioni a comuni facenti parte di una zona omogenea, individuata ai sensi dell’articolo 14, comma 4.

2. La Città metropolitana e le province esercitano, in particolare, le seguenti funzioni, in attuazione degli indirizzi fissati dall’Autorità di cui all’articolo 15:

a) analisi del fabbisogno di servizio per il bacino territoriale di riferimento, in relazione alla quantità e qualità di rifiuti da raccogliere e avviare a recupero o smaltimento e, in generale, del livello qualitativo globale dei servizi da garantire agli utenti;

b) determinazione, sulla base dei criteri dell’Autorità regionale, del costo unitario per unità di peso per ciò che attiene la gestione del ciclo dei rifiuti e del valore del servizio di spazzamento, che vengono comunicati alle amministrazioni comunali ai fini della copertura finanziaria da effettuarsi con le tariffe all’utenza;

c) indicazione dei valori economici unitari di ulteriori servizi che la gestione d’area garantisce alle amministrazioni comunali come implementazione dei servizi e standard minimi;

d) definizione del modello organizzativo connesso alla erogazione dei servizi;

e) assunzione delle decisioni relative alle modalità di affidamento dei servizi, coerente con la definizione del modello organizzativo di cui alla lettera d);

f) controllo operativo, tecnico e gestionale sull’erogazione dei servizi.

3. Nell’esercizio delle funzioni di cui al comma 2 devono essere salvaguardati gli obiettivi raggiunti attraverso gestioni virtuose che consentono il raggiungimento di risultati di raccolta differenziata previsti dalla normativa nazionale o superiori rispetto a quelle della media delle percentuali dei comuni facenti parte dell’area.”.

4. L’articolo 17 della l.r. 1/2014 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“Articolo 17

(Determinazione della tariffa)

1. I comuni determinano la tariffa relativa alle utenze presenti sul loro territorio attraverso le seguenti modalità:

a) indirizzi dell’Autorità d’ambito regionale;

b) valore economico del costo del servizio per il Comune determinato dal piano finanziario dell’area omogenea, sulla base dell’unità di misura di rifiuti prodotti ed imputato, in base alle produzione dei rifiuti, come costo a carico del Comune;

c) valore economico relativo ai servizi minimi garantiti nel Comune per ciò che attiene le attività di spazzamento;

d) eventuali compartecipazioni economiche statali alla tassa sui rifiuti (Tari).”.

5. L’articolo 18 della l.r. 1/2014 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“Articolo 18

(Segreteria dell’Autorità d’ambito)

1. La Giunta regionale individua composizione e funzioni specifiche della Segreteria dell’Autorità d’ambito, al fine di fornire il supporto tecnico all’Autorità stessa, provvedere alle attività istruttorie necessarie all’esercizio delle funzioni attribuite all’Autorità d’ambito ai sensi dell’articolo 15 e riferire in merito al livello di erogazione dei servizi.

2. La Segreteria deve essere composta da idonee professionalità con competenze di carattere tecnico, economico e finanziario provenienti da uffici e servizi degli enti facenti parte dell’Autorità d’ambito.”.

6. L’articolo 23 della l.r. 1/2014 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“Articolo 23

(Disposizioni transitorie relative al Titolo III)

1. I piani provinciali di gestione dei rifiuti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge mantengono efficacia fino alla approvazione del nuovo Piano regionale per la gestione dei rifiuti relativamente ai seguenti contenuti:

a) individuazione delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti;

b) organizzazione dei sistemi di raccolta differenziata in relazione alle dimensioni e caratteristiche territoriali di riferimento.”.

 

     Art. 20. (Modifiche alla legge regionale 12 giugno 1989, n. 15 (Abbattimento delle barriere architettoniche e localizzative))

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 15/1989 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

“1 bis. In caso di opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento, ristrutturazione edilizia anche parziale di edifici non già adeguati alle norme sul superamento delle barriere architettoniche che siano sedi di attività aperte al pubblico, le medesime opere non devono determinare un peggioramento delle caratteristiche originarie di accessibilità delle unità immobiliari interessate dalle stesse.” [8].

2. Alla lettera d) del comma 2 dell’articolo 5 della l.r. 15/1989 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “titolo II del d.P.R. 27 aprile 1978, n. 384” sono sostituite dalle seguenti: “decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503 (Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici)”.

3. Dopo il comma 1 dell’articolo 19 della l.r. 15/1989 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:

“1 bis. Nel caso di accertata violazione delle disposizioni di cui all’articolo 5, comma 1 bis), il Comune ordina al responsabile dell’inosservanza di conformare l’opera alle prescrizioni normative, assegnando un congruo termine per l’esecuzione degli interventi, previa eventuale indicazione di specifiche modalità esecutive. Trascorso infruttuosamente tale termine, il Comune provvede ad applicare una sanzione pecuniaria ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e successive modificazioni e integrazioni compresa tra euro 500,00 ed euro 10.000,00 e dispone il divieto di prosecuzione dell’attività sino ad avvenuto e comprovato adempimento. I proventi delle sanzioni spettano al Comune e sono destinati all’abbattimento delle barriere architettoniche.”.

 

     Art. 21. (Modifiche alla legge regionale 22 gennaio 1999, n. 4 (Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico))

1. L’articolo 12 della l.r. 4/1999 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“Articolo 12

(Alberi monumentali)

1. Sono tutelati gli esemplari arborei, ovunque radicati, quando costituiscono patrimonio di particolare interesse naturalistico, ambientale o storico-culturale della Regione.

2. Per albero monumentale si intendono:

a) l'albero ad alto fusto isolato o facente parte di formazioni boschive naturali o artificiali ovunque ubicate ovvero l'albero secolare tipico, che possono essere considerati come rari esempi di maestosità e longevità, per età o dimensioni, o di particolare pregio naturalistico, per rarità botanica e peculiarità della specie, ovvero che recano un preciso riferimento ad eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico, culturale, documentario o delle tradizioni locali;

b) i filari e le alberate di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico e culturale, ivi compresi quelli inseriti nei centri urbani;

c) gli alberi ad alto fusto inseriti in particolari complessi architettonici di importanza storica e culturale, quali ad esempio ville, monasteri, chiese, giardini, orti botanici e residenze storiche private.

3. La Regione, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale, redige l’elenco regionale sulla base dei dati risultanti dal censimento operato dai comuni e lo trasmette al Corpo forestale dello Stato cui compete, ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 10 (Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani) e successive modificazioni e integrazioni, la gestione dell'elenco degli alberi monumentali d'Italia. ”.

2. All’articolo 52 della l.r. 4/1999 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

- il comma 13 è abrogato;

- il comma 14 è sostituito dal seguente:

“14. Per l'abbattimento o il danneggiamento di alberi monumentali di cui all’articolo 12 si applicano le sanzioni previste dall’articolo 7, comma 4, della l. 10/2013 e successive modificazioni e integrazioni.”.

 

     Art. 22. (Modifica alla legge regionale 21 luglio 1983, n. 29 (Costruzioni in zone sismiche. Deleghe e norme urbanistiche particolari)) [9]

1. Il comma 1 dell’articolo 6 bis della l.r. 29/1983 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“1. Nei comuni individuati ai sensi dell’articolo 83, commi 2 e 3, del d.p.r. 380/2001 e successive modificazioni e integrazioni, di cui all’allegato 1 alla presente legge, la Provincia rilascia la preventiva autorizzazione sismica, di cui all’articolo 94 del d.p.r. 380/2001 e successive modificazioni e integrazioni, ai fini dell’avvio dei lavori relativi agli interventi di nuova edificazione, di sopraelevazione di cui all’articolo 90, comma 1, del citato decreto ed agli interventi sul patrimonio edilizio esistente individuati ai sensi dell’articolo 5 bis della presente legge, soggetti a permesso di costruire e a denuncia di inizio attività (DIA) di cui agli articoli 23 e 24 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, fermo restando anche per gli interventi ricadenti nel campo di applicazione dell’articolo 21 bis della l.r. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni il rispetto della normativa statale in materia di norme tecniche per le costruzioni e di costruzioni in zone sismiche. Restano quindi esclusi dalla preventiva autorizzazione sismica gli interventi sul patrimonio edilizio rientranti nel campo di applicazione del predetto articolo 21 bis della l.r. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, che sono trasmessi alla Provincia con le modalità di cui all’articolo 6, comma 3, della presente legge e sui quali la Provincia esegue controlli a campione.”.

 

     Art. 23. (Modifiche alla legge regionale 17 febbraio 2000, n. 9 (Adeguamento della disciplina e attribuzione agli enti locali delle funzioni amministrative in materia di protezione civile ed antincendio))

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 20 della l.r. 9/2000 è inserito il seguente:

“1 bis. Al fine di consentire una più efficace operatività del sistema regionale di protezione civile, le organizzazioni previste ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge quadro sul volontariato) possono essere iscritte nell’Elenco regionale del volontariato di protezione civile ed antincendio boschivo anche nelle more dell’iscrizione nel Registro regionale del Terzo Settore, di cui all’articolo 13 della legge regionale 6 dicembre 2012, n. 42 (Testo unico delle norme sul terzo settore) e successive modificazioni e integrazioni.

L’iscrizione nell’Elenco di cui al comma 1 acquista efficacia ad avvenuta iscrizione nel Registro di cui all’articolo 13 della l.r. 42/2012 e successive modificazioni e integrazioni.

La Regione dispone la cancellazione dall’Elenco di cui al comma 1, nei termini indicati dal regolamento di cui al comma 3, nel caso di mancata iscrizione nel Registro del Terzo Settore.”.

 

     Art. 24. (Disposizioni transitorie)

1. La Giunta regionale definisce la classificazione, nonché i requisiti strutturali, organizzativi e di personale delle strutture e dei servizi di cui all’articolo 44 della l.r. 12/2006 e successive modificazioni e integrazioni, come sostituito dall’articolo 4 della presente legge, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Nelle more della approvazione del Piano metropolitano e dei piani d’area di cui all’articolo 16 della l.r. 1/2014 e del Piano d’ambito di cui all’articolo 15 della l.r. 1/2014 come modificata dall’articolo 19 della presente legge, al fine di non ritardare la realizzazione di impianti essenziali per evitare l’insorgere di emergenze nella gestione dei servizi o di rilievi per il mancato rispetto della normativa europea:

a) la Città metropolitana e le province provvedono ad assicurare la continuità della gestione della fornitura dei servizi in essere, tramite:

- subentro nei rapporti contrattuali stipulati dai comuni;

- nuovi affidamenti, nel rispetto della vigente normativa comunitaria e statale, comunque finalizzati a raggiungere l’obiettivo dell’unicità della gestione in ciascuna area;

- mantenimento, in capo ai comuni, dei contratti relativi a gestioni in house esistenti, fino alla scadenza degli stessi;

b) le procedure connesse alla realizzazione di interventi per la gestione dei rifiuti urbani vengono portate a conclusione dagli enti che le hanno avviate.

2 bis. Ove la Provincia o la Città metropolitana abbiano definito, con proprio provvedimento anche a titolo di stralcio del Piano d’area o Piano metropolitano, il disegno complessivo della ripartizione territoriale dei servizi di gestione rifiuti da perseguire all’interno del territorio, con l’individuazione dei bacini di affidamento, i comuni possono provvedere, in conformità agli indirizzi definiti da Provincia o Città metropolitana, ad un affidamento del servizio di gestione integrata rifiuti per un periodo non esteso oltre il 31 dicembre 2020 [10].

3. Sono fatte salve le procedure di gara avviate da singoli comuni o da unioni di comuni alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. In ogni caso i nuovi affidamenti devono prevedere idonee clausole per la successiva transizione ad una gestione unitaria per l’area di appartenenza.


[1] La Corte costituzionale, con sentenza 3 novembre 2016, n. 231, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[2] La Corte costituzionale, con sentenza 3 novembre 2016, n. 231, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[3] La Corte costituzionale, con sentenza 3 novembre 2016, n. 231, ha dichiarato l'illegittimità del seconto trattino del presente comma.

[4] La Corte costituzionale, con sentenza 3 novembre 2016, n. 231, ha dichiarato l'illegittimità del seconto trattino del presente comma.

[5] La Corte costituzionale, con sentenza 3 novembre 2016, n. 231, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[6] La Corte costituzionale, con sentenza 3 novembre 2016, n. 231, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[7] La Corte costituzionale, con sentenza 3 novembre 2016, n. 231, ha dichiarato l'illegittimità del primo trattino del presente comma.

[8] La Corte costituzionale, con sentenza 16 dicembre 2016, n. 272, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[9] La Corte costituzionale, con sentenza 16 dicembre 2016, n. 272, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.

[10] Comma inserito dall'art. 6 della L.R. 1 dicembre 2015, n. 20.