§ 3.1.167 - L.R. 2 agosto 2013, n. 26.
Disposizioni per gli Enti del Servizio Sanitario Regionale


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.1 assistenza sanitaria
Data:02/08/2013
Numero:26


Sommario
Art. 1.  (Ambito di applicazione)
Art. 2.  (Proroga delle graduatorie vigenti degli enti del servizio sanitario regionale)
Art. 3.  (Abrogazione)
Art. 4.  (Dichiarazione d’urgenza)


§ 3.1.167 - L.R. 2 agosto 2013, n. 26.

Disposizioni per gli Enti del Servizio Sanitario Regionale

(B.U. 22 agosto 2013, n. 67)

 

Art. 1. (Ambito di applicazione)

1. La presente legge detta disposizioni per gli enti del servizio sanitario regionale indicati all’articolo 2 della l.r. 20 giugno 2003, n. 13 (Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale) al fine di assicurare la disponibilità del personale necessario a garantire i servizi essenziali ed i livelli essenziali di assistenza (LEA), nel rispetto degli obiettivi di contenimento della spesa sanitaria, previsti dalla normativa statale vigente, nonché di riduzione della spesa del personale ai sensi dell’articolo 2, commi 71 e 72, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2010).

 

     Art. 2. (Proroga delle graduatorie vigenti degli enti del servizio sanitario regionale)

1. A seguito delle disposizioni della Giunta regionale di limitazione delle assunzioni del personale per l’anno 2013 volte al conseguimento degli obiettivi di razionalizzazione della spesa sanitaria, è prorogata al 31 dicembre 2014 la validità delle graduatorie degli enti del servizio sanitario regionale, efficaci al 1° gennaio 2013 [1].

 

     Art. 3. (Abrogazione)

1. Il comma 5 dell’articolo 25 della l.r. 27 novembre 2012, n. 37 (Assestamento del bilancio 2012) è abrogato.

 

     Art. 4. (Dichiarazione d’urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Marche.


[1] Il termine del 31 dicembre 2014 di cui al presente comma è stato prorogato al 31 dicembre 2016 dall'art. 16 della L.R. 29 novembre 2013, n. 44.