Settore: | Codici regionali |
Regione: | Marche |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.1 assistenza sanitaria |
Data: | 02/08/2013 |
Numero: | 26 |
Sommario |
Art. 1. (Ambito di applicazione) |
Art. 2. (Proroga delle graduatorie vigenti degli enti del servizio sanitario regionale) |
Art. 3. (Abrogazione) |
Art. 4. (Dichiarazione d’urgenza) |
§ 3.1.167 - L.R. 2 agosto 2013, n. 26.
Disposizioni per gli Enti del Servizio Sanitario Regionale
(B.U. 22 agosto 2013, n. 67)
Art. 1. (Ambito di applicazione)
1. La presente legge detta disposizioni per gli enti del servizio sanitario regionale indicati all’articolo 2 della
Art. 2. (Proroga delle graduatorie vigenti degli enti del servizio sanitario regionale)
1. A seguito delle disposizioni della Giunta regionale di limitazione delle assunzioni del personale per l’anno 2013 volte al conseguimento degli obiettivi di razionalizzazione della spesa sanitaria, è prorogata al 31 dicembre 2014 la validità delle graduatorie degli enti del servizio sanitario regionale, efficaci al 1° gennaio 2013 [1].
Art. 3. (Abrogazione)
1. Il comma 5 dell’articolo 25 della
Art. 4. (Dichiarazione d’urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Marche.
[1] Il termine del 31 dicembre 2014 di cui al presente comma è stato prorogato al 31 dicembre 2016 dall'art. 16 della