Settore: | Codici regionali |
Regione: | Liguria |
Materia: | 1. ordinamento ed organizzazione |
Capitolo: | 1.4 personale e uffici |
Data: | 18/06/1997 |
Numero: | 23 |
Sommario |
Art. 1. (Collocamento a riposo d'ufficio). |
§ 1.4.70 - L.R. 18 giugno 1997, n. 23.
Norme sul collocamento a riposo dei dipendenti regionali.
(B.U. 9 luglio 1997, n. 11).
Art. 1. (Collocamento a riposo d'ufficio).
1. I dipendenti e i dirigenti regionali con contratto a tempo indeterminato cessano dal servizio al compimento del sessantacinquesimo anno di età.
2. La cessazione ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento della suddetta età.
3. L'Amministrazione ha la facoltà di accettare, per motivate esigenze di servizio, la domanda di trattenimento in servizio, fino ad un massimo di due anni, presentata dal personale di cui al comma 1.