§ 2.1.111 - L.R. 9 agosto 2004, n. 13.
Proroga del termine di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c) della legge regionale 30 luglio 1999 n. 20, relativo all'adeguamento dei presidi [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:2. servizi sociali
Capitolo:2.1 assistenza sanitaria
Data:09/08/2004
Numero:13


Sommario
Art. 1.  (Proroga di termine)


§ 2.1.111 - L.R. 9 agosto 2004, n. 13.

Proroga del termine di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c) della legge regionale 30 luglio 1999 n. 20, relativo all'adeguamento dei presidi sanitari e socio-sanitari già autorizzati al funzionamento alla data del 2 settembre 1999.

(B.U. 25 agosto 2004, n. 7)

 

Art. 1. (Proroga di termine)

     1. Il termine di cui all’articolo 6, comma 1, lettera c), della legge regionale 30 luglio 1999, n. 20 (norme in materia di autorizzazione, vigilanza e accreditamento per i presidi sanitari e socio-sanitari, pubblici e privati. Recepimento del D.P.R. 14 gennaio 1997), relativo ai tempi di adeguamento ai requisiti strutturali e impiantistici di autorizzazione per le strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private, è prorogato:

     a) al 31 dicembre 2015, per le strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno per acuti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a) della l.r. 20/1999 [1];

     b) al 30 settembre 2007, per le strutture che erogano prestazioni di assistenza sanitaria in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative di diagnostica strumentale e di laboratorio di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b) della l.r. 20/1999;

     c) al 31 dicembre 2015 per le strutture che erogano prestazioni in regime residenziale, a ciclo continuativo e/o diurno di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c) della l.r. 20/1999 [2].

     2. I presidi sanitari e socio-sanitari, pubblici e privati, che hanno presentato i programmi di adeguamento relativi al possesso di requisiti strutturali e impiantistici, ai sensi dell’articolo 6, comma 2 della l.r. 20/1999, possono riprogrammare gli stessi con riferimento ai nuovi termini di cui al presente articolo.


[1] Lettera già modificata dall'art. 26 della L.R. 25 novembre 2009, n. 57 e così ulteriormente modificata dall'art. 12 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 50.

[2] Lettera già modificata dall'art. 1 della L.R. 7 ottobre 2008, n. 33 e così ulteriormente modificata dall'art. 12 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 50.