Settore: | Codici regionali |
Regione: | Liguria |
Materia: | 2. servizi sociali |
Capitolo: | 2.1 assistenza sanitaria |
Data: | 09/08/2004 |
Numero: | 13 |
Sommario |
Art. 1. (Proroga di termine) |
§ 2.1.111 - L.R. 9 agosto 2004, n. 13.
Proroga del termine di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c) della legge regionale 30 luglio 1999 n. 20, relativo all'adeguamento dei presidi sanitari e socio-sanitari già autorizzati al funzionamento alla data del 2 settembre 1999.
(B.U. 25 agosto 2004, n. 7)
Art. 1. (Proroga di termine)
1. Il termine di cui all’articolo 6, comma 1, lettera c), della
a) al 31 dicembre 2015, per le strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno per acuti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a) della
b) al 30 settembre 2007, per le strutture che erogano prestazioni di assistenza sanitaria in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative di diagnostica strumentale e di laboratorio di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b) della
c) al 31 dicembre 2015 per le strutture che erogano prestazioni in regime residenziale, a ciclo continuativo e/o diurno di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c) della
2. I presidi sanitari e socio-sanitari, pubblici e privati, che hanno presentato i programmi di adeguamento relativi al possesso di requisiti strutturali e impiantistici, ai sensi dell’articolo 6, comma 2 della
[1] Lettera già modificata dall'art. 26 della
[2] Lettera già modificata dall'art. 1 della