Settore: | Codici regionali |
Regione: | Liguria |
Materia: | 4. assetto del territorio |
Capitolo: | 4.4 caccia e tutela della fauna |
Data: | 10/07/2009 |
Numero: | 28 |
Sommario |
Art. 1. (Finalità e ambito di applicazione) |
Art. 2. (Competenze della Regione) |
Art. 3. (Rete ecologica regionale) |
Art. 4. (Misure di conservazione) |
Art. 5. (Piani di gestione) |
Art. 6. (Valutazione di incidenza) |
Art. 7. (Valutazione di incidenza di piani) |
Art. 8. (Valutazione di incidenza di progetti e interventi) |
Art. 9. (Valutazione di incidenza di competenza regionale) |
Art. 10. (Gestori dei siti Natura 2000) |
Art. 11. (Funzioni e compiti dell’ente gestore dei siti della rete Natura 2000) |
Art. 12. (Poteri sostitutivi) |
Art. 13. (Monitoraggio) |
Art. 14. (Osservatorio regionale della biodiversità) |
Art. 15. (Modifiche alla legge regionale 30 gennaio 1984, n. 9 (Norme per la protezione della flora spontanea)) |
Art. 16. (Tutela della fauna) |
Art. 17. (Prelievi) |
Art. 18. (Sanzioni) |
Art. 19. (Vigilanza e sorveglianza) |
Art. 20. (Disposizioni transitorie e finali) |
Art. 21. (Abrogazioni) |
Art. 22. (Norma finanziaria) |
§ 4.4.34 - L.R. 10 luglio 2009, n. 28.
Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità
(B.U. 15 luglio 2009, n. 13)
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1. (Finalità e ambito di applicazione)
1. La Regione Liguria, in attuazione del
a) delle specie animali e delle specie vegetali selvatiche;
b) degli habitat;
c) di altre forme naturali del territorio.
2. La Regione nel perseguimento delle finalità di cui al comma 1:
a) riconosce gli habitat naturali e seminaturali, la flora, la fauna e le forme naturali del territorio quali beni di rilevante interesse pubblico;
b) garantisce il mantenimento o all’occorrenza il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatiche di interesse comunitario, nonchè dei tipi di habitat naturali e degli habitat delle specie tutelate nella loro area di ripartizione naturale;
c) concorre alla formazione della rete ecologica europea, denominata “Natura 2000”, costituita da Zone speciali di conservazione (ZSC), Zone di protezione speciale (ZPS), Siti di importanza comunitaria (SIC) e proposte di Siti di importanza comunitaria (pSIC);
d) istituisce la rete ecologica regionale, costituita dalla rete Natura 2000, dalle aree di collegamento ecologico funzionale, di cui agli articoli 3 e 10 della
3. La Regione persegue le finalità di cui alla presente legge tenendo conto delle esigenze economiche, sociali e culturali, sia regionali che locali, nel rispetto del principio dello sviluppo sostenibile.
Art. 2. (Competenze della Regione)
1. Sono, in particolare, di competenza della Regione:
a) l’individuazione, l’approvazione e la modifica dei pSIC e delle ZPS, ai sensi dell’articolo 3 del
b) l’elaborazione e l’approvazione delle misure di conservazione;
c) l’espressione del parere in sede di approvazione degli eventuali piani di gestione dei siti della rete Natura 2000, secondo le modalità indicate nella presente legge;
d) l’elaborazione di criteri, linee guida e procedure per la gestione e il monitoraggio dei siti della rete ecologica regionale;
e) la definizione dei criteri, delle linee guida e delle procedure sulla base dei quali effettuare la valutazione di incidenza dei piani, dei progetti e interventi di cui all’articolo 5 del
f) l’individuazione degli enti gestori dei siti rete Natura 2000;
g) il coordinamento del monitoraggio di cui all’articolo 7 del
h) il coordinamento della gestione dei siti della rete Natura 2000 al fine della verifica di efficacia e del mantenimento della coerenza ecologica della rete Natura 2000 e per il perseguimento di uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie tutelate;
i) l’individuazione degli interventi per la conservazione delle biocenosi ed in particolare delle specie naturali a rischio di estinzione o particolarmente minacciate, anche promuovendo studi ed interventi volti alla conservazione;
j) l’incentivazione delle attività didattico-divulgative volte alla conoscenza delle specie oggetto di tutela;
k) il coordinamento della diffusione delle informazioni relative alla rete ecologica regionale;
l) l’individuazione delle misure di salvaguardia a cui sottoporre le specie naturali maggiormente minacciate o vulnerabili e i relativi habitat;
m) l’individuazione delle misure relative ai prelievi delle specie di flora e fauna selvatiche disciplinate dalla presente legge;
n) l’approvazione delle cartografie riportanti la presenza di habitat e specie di valenza naturalistica;
n bis) la gestione dei siti individuati dopo l’entrata in vigore della presente legge [1].
Art. 3. (Rete ecologica regionale)
1. La Giunta regionale istituisce la rete ecologica regionale costituita dall’insieme dei siti della rete Natura 2000, dalle aree protette e dalle aree di collegamento ecologico-funzionali che risultano di particolare importanza per la conservazione, migrazione, distribuzione geografica e scambio genetico di specie selvatiche.
2. La Regione, mediante la rete ecologica regionale, persegue, in particolare, i seguenti obiettivi:
a) mantenere o recuperare la funzionalità degli ecosistemi sul territorio regionale;
b) assicurare la coerenza ecologica della rete Natura 2000 in applicazione della direttiva 92/43/CEE e successive modifiche ed integrazioni, evitando la frammentazione ambientale relativamente agli habitat peculiari delle specie oggetto di conservazione di ciascun sito rete Natura 2000;
c) favorire la connettività ecologica fra le popolazioni delle specie di interesse comunitario entro e fra i siti della rete Natura 2000.
TITOLO II
STRUMENTI DI TUTELA
Art. 4. (Misure di conservazione)
1. La Regione, sentiti gli enti gestori dei siti rete Natura 2000, elabora e adotta, con deliberazione della Giunta regionale, sulla base dei criteri e linee guida del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, per i SIC e le relative aree di collegamento ecologico-funzionali, le misure di conservazione di cui all’articolo 4 del
2. Le misure di conservazione sono depositate presso la Regione e pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria e sul sito informatico della stessa affinché chiunque vi abbia interesse possa prenderne visione e presentare osservazioni scritte nei successivi trenta giorni.
3. La Giunta regionale si esprime sulle osservazioni pervenute entro i successivi sessanta giorni e, sentita la Commissione consiliare competente, trasmette le misure di conservazione al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ai fini dell’adozione del decreto di designazione delle ZSC.
4. Entro sei mesi dalla designazione delle ZSC, di cui al comma 3, la Giunta regionale approva le misure di conservazione.
5. La Regione approva, altresì, con proprio regolamento, le misure di conservazione delle ZPS.
6. Le misure di conservazione approvate sono immediatamente efficaci e vincolanti e prevalgono, nei casi previsti nelle medesime, sugli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica di qualsiasi livello vigenti o adottati.
7. La delibera di approvazione delle misure di conservazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria. Le misure di conservazione sono pubblicate sul sito informatico regionale.
8. La Giunta regionale individua i siti per i quali sia necessaria l’adozione di un Piano di gestione, ove le misure di conservazione non siano valutate sufficienti a garantire il raggiungimento degli obiettivi di conservazione previsti dalla direttiva 92/43/CEE e successive modifiche ed integrazioni, sentiti gli enti gestori dei siti rete Natura 2000.
Art. 5. (Piani di gestione)
1. Nel caso di cui all’articolo 4, comma 8, il Piano di gestione del sito è predisposto dal relativo ente di gestione, che procede all’elaborazione in modo specifico od integrato ad altri piani di sviluppo conformemente alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat e delle specie di interesse comunitario.
2. Il Piano di gestione è redatto secondo le linee guida per la gestione dei siti Natura 2000 adottate con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio del 3 settembre 2002 (Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000). La Giunta regionale specifica, attraverso linee guida, indirizzi e criteri, ulteriori contenuti e modalità per la predisposizione del Piano.
3. Il Piano è adottato dall’ente gestore e depositato per trenta giorni nella propria sede e contestualmente pubblicato all’albo pretorio dei comuni interessati per trenta giorni consecutivi, entro i quali chiunque vi abbia interesse può prenderne visione e presentare all’ente gestore osservazioni scritte.
4. Nei successivi quarantacinque giorni l’ente gestore si esprime sulle osservazioni presentate e, nei quindici giorni successivi, trasmette il Piano alla Giunta regionale che esprime parere vincolante entro sessanta giorni. L’ente gestore approva il Piano entro i successivi trenta giorni. Il Piano approvato in difformità dal parere regionale è nullo.
5. I Piani di gestione entrano in vigore il giorno successivo a quello della loro pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.
6. I Piani di gestione sono aggiornati con cadenza settennale. Tale aggiornamento può essere anticipato in relazione agli esiti del monitoraggio di cui all’articolo 13.
Art. 6. (Valutazione di incidenza)
1. L’approvazione di piani, progetti e interventi che interessano i siti della rete Natura 2000 è condizionata all’esito favorevole della valutazione di incidenza, fatti salvi i casi previsti dall’articolo 5, commi 9 e 10, del
2. La Giunta regionale, in conformità alle disposizioni di cui al
3. Al fine di consentire lo svolgimento delle attività di coordinamento regionale in materia, gli enti competenti alla Valutazione di incidenza trasmettono alla Regione, entro centoventi giorni, gli esiti di ogni Valutazione di incidenza, nonché una relazione annuale contenente la lista delle valutazioni rese.
Art. 7. (Valutazione di incidenza di piani)
1. Sono soggetti a Valutazione di incidenza i Piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i Piani agricoli e faunistico-venatori e le loro varianti, che interessano i siti della rete Natura 2000, tenuto conto degli specifici obiettivi di conservazione.
2. La procedura di Valutazione di incidenza dei Piani è ricompresa nell’ambito della procedura di Valutazione ambientale strategica (VAS) ai sensi del
Art. 8. (Valutazione di incidenza di progetti e interventi)
1. La Valutazione di incidenza di progetti e interventi, condotta nel rispetto dei criteri, delle linee guida e delle procedure di cui all’articolo 6, nonché sulla base delle misure di conservazione e degli eventuali Piani di gestione, è effettuata:
a) dai soggetti gestori dei siti rete Natura 2000 individuati dalla presente legge;
b) dalla Regione nei casi di cui all’articolo 9.
2. Sono soggetti a Valutazione di incidenza, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei siti della rete Natura 2000, gli interventi ed i progetti che interessano i siti della rete Natura 2000 suscettibili di determinare, direttamente o indirettamente, incidenze significative sulle specie e sugli habitat e che non siano direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente.
3. Sono esclusi dalla Valutazione di incidenza gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, nonché di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 3 del
4. Nei casi di progetti soggetti a procedura di Valutazione di impatto ambientale (VIA), di cui alla
Art. 9. (Valutazione di incidenza di competenza regionale)
1. La Valutazione di incidenza è effettuata dalla Regione, secondo le modalità individuate dalla Giunta regionale, nei seguenti casi:
a) progetti regionali;
b) progetti che coinvolgono più siti rete Natura 2000 con diverso ente gestore;
c) qualora vi sia identità fra l’ente proponente di progetti e interventi e l’ente competente ad esprimere la Valutazione di incidenza;
d) progetti e interventi ricompresi negli allegati 1, 2 e 3 della
e) autorizzazione di interventi e progetti rientranti nei casi previsti dall’articolo 5, commi 9 e 10, del
f) progetti ed interventi che interessino SIC marini.
Art. 10. (Gestori dei siti Natura 2000)
1. Alla gestione dei siti rete Natura 2000 sono preposti gli enti gestori delle aree naturali protette, le Province e la Regione.
Art. 11. (Funzioni e compiti dell’ente gestore dei siti della rete Natura 2000)
1. Al fine di assicurare il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat naturali e delle specie per i quali sono stati individuati i siti rete Natura 2000, l’ente gestore svolge, in particolare, le seguenti funzioni:
a) provvede alla gestione dei siti, garantendo l’attuazione delle misure di conservazione o dei Piani di gestione;
b) predispone il Piano di gestione di cui all’articolo 5;
c) svolge il monitoraggio degli habitat e delle specie presenti nei siti di competenza sulla base degli indirizzi e criteri individuati dalla Giunta regionale e sulla base della programmazione, di cui alla lettera h), garantendo i necessari raccordi delle attività con l’Osservatorio regionale della biodiversità di cui all’articolo 14;
d) emana eventuali disposizioni regolamentari di comportamento e di uso delle risorse territoriali per prevenire danni alla conservazione dei siti, ove necessario;
e) effettua la Valutazione di incidenza, nei casi e secondo le modalità previste dalla Regione;
f) esercita la vigilanza anche avvalendosi del Corpo forestale dello Stato e degli altri organi di vigilanza che operano in campo ambientale ed assume i provvedimenti sanzionatori previsti dalla presente legge;
g) predispone ed invia alla Regione, entro il 30 ottobre di ogni anno, la relazione sulle attività svolte ai sensi del presente articolo;
h) effettua ed invia alla Regione, entro il 30 ottobre di ogni anno, la programmazione delle attività previste per l’anno successivo, nonché un rapporto sullo stato di conservazione degli habitat e delle specie e sulle priorità di conservazione da attuare. La Giunta regionale, entro novanta giorni dal ricevimento della documentazione trasmessa, esprime un parere vincolante sulla compatibilità del programma delle attività e sulle priorità da attuare, con l’obiettivo della conservazione della coerenza e della funzionalità della rete Natura 2000.
Art. 12. (Poteri sostitutivi)
1. La Giunta regionale in caso di accertata e persistente inerzia nell'esercizio delle attività di cui all’articolo 11, comma 1, lettere a), b), c), e), f) ed h), previa diffida ad adempiere entro un termine non inferiore a trenta giorni, esercita il potere sostitutivo nei confronti degli enti gestori dei siti della rete Natura 2000 nominando un commissario ad acta, con oneri a carico dell’ente inadempiente.
2. L’atto di sostituzione è adottato sentito l’ente interessato.
Art. 13. (Monitoraggio)
1. Le funzioni di monitoraggio, previste dall’articolo 7 del
2. Gli enti gestori dei siti rete Natura 2000, nonché gli enti pubblici che raccolgono dati o gestiscono sistemi informativi relativi allo stato di conservazione della biodiversità ligure, sono tenuti a trasmetterli all’Osservatorio ligure della biodiversità di cui all’articolo 14, sulla base degli indirizzi e delle specifiche definite dalla Giunta regionale al fine di implementare il Sistema informativo della biodiversità della Regione Liguria.
Art. 14. (Osservatorio regionale della biodiversità)
1. E’ istituito l’Osservatorio ligure della biodiversità, denominato LIBIOSS, allo scopo di acquisire e di organizzare i dati inerenti il monitoraggio dello stato di conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario, nazionale e regionale raccolti dai vari soggetti che operano sul territorio ligure. Tali dati fanno parte del Sistema informativo regionale della biodiversità che è parte del Sistema informativo regionale ambientale della Liguria (SIRAL), di cui alla
2. L’Osservatorio regionale della biodiversità è gestito da ARPAL ed è deputato, in particolare, all’inserimento, elaborazione, archiviazione dei dati che alimentano le banche dati costituenti il Sistema informativo regionale della biodiversità ed all’aggiornamento delle relative cartografie sulla biodiversità.
3. La Regione, al fine dell’espletamento delle funzioni previste dalla presente legge, può avvalersi dell’Università stipulando apposite convenzioni, in particolare con riferimento a:
a) validazione dei dati naturalistici che entrano a far parte del Sistema informativo regionale della biodiversità;
b) individuazione degli standard necessari alla identificazione dello stato di conservazione soddisfacente per specie e habitat naturali;
c) iniziative e ricerche volte a valutare lo stato generale di salute della fauna e della flora selvatiche presente sul territorio regionale.
4. La Giunta regionale disciplina il funzionamento dell’Osservatorio ligure della biodiversità, definendo inoltre le direttive tecniche delle attività.
TITOLO III
TUTELA DELLA FLORA SPONTANEA E DELLA FAUNA
Art. 15. (Modifiche alla
1. Gli allegati A, B e C della
Art. 16. (Tutela della fauna)
1. Sono considerate protette tutte le specie animali ricomprese negli allegati II e IV della direttiva 92/43/CEE e successive modifiche ed integrazioni, nell’allegato I della
a) la cattura e l’uccisione;
b) il deterioramento e la distruzione degli habitat delle specie e, in particolare, i siti di riproduzione, di riposo e di attività trofica;
c) la perturbazione, specie nel periodo della riproduzione, dello svernamento e dell’estivazione;
d) la raccolta e la distruzione delle uova e dei nidi;
e) la detenzione, il trasporto e il commercio.
2. I divieti di cui al comma 1 si riferiscono a tutte le fasi del ciclo biologico delle specie alle quali si applica il presente articolo. Il divieto di raccolta, trasporto, commercializzazione e detenzione vale per gli esemplari vivi o morti, nonché per parti di essi.
3. Resta ferma la disciplina prevista dalla
4. In deroga a quanto previsto al comma 3 è consentito il trasporto e il commercio per uso alimentare di esemplari morti di rane verdi e di chiocciole provenienti da allevamento, nonché il trasporto ed il commercio di manufatti con corallo non raccolto in territorio ligure.
5. Gli esemplari di cui al comma 4 o parti di essi immessi sul mercato devono essere accompagnati da certificato redatto dal produttore e indicante le specie, la provenienza ed il peso complessivo.
6. E’ vietato danneggiare, disperdere o distruggere intenzionalmente nidi di formiche del gruppo Formica rufa o asportarne uova, larve, bozzoli, adulti così come è altresì vietato detenere o commerciare nidi di suddette formiche. Al Corpo Forestale dello Stato è data facoltà di autorizzare la cessione di nidi di Formica rufa per attuare programmi di lotta biologica.
Art. 17. (Prelievi)
1. La Regione può concedere, in deroga all’articolo 16, per motivi strettamente scientifici e didattici, l’autorizzazione al prelievo, raccolta e allevamento di limitati quantitativi delle specie di cui all’allegato C da stabilirsi di volta in volta, fermo restando quanto stabilito dal
2. Al fine di garantire la compatibilità del prelievo, della raccolta e dell’allevamento con l’esigenza di conservare le popolazioni selvatiche, l’autorizzazione di cui al comma 1 deve essere subordinata alla conoscenza dello status della specie oggetto del prelievo, della raccolta e dell’allevamento.
3. Per le specie di uccelli soggette a tutela dalla presente legge e ricomprese negli allegati della
4. Per le specie di cui all’allegato D il prelievo è disciplinato secondo quanto previsto dalla
5. Ad insegnanti o a personale autorizzato di istituti scolastici di ogni ordine e grado è consentito raccogliere e allevare in cattività girini di rospo comune (Bufo Bufo) per motivi didattici.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 18. (Sanzioni)
1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative:
a) da euro 300,00 a euro 3.000,00 per la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 16;
b) da euro 1.000,00 a euro 10.000,00 per la realizzazione di progetti o interventi in assenza della Valutazione di incidenza, ovvero in difformità alle prescrizioni della Valutazione di incidenza;
c) da euro 1.000,00 a euro 10.000,00 per la realizzazione di progetti, interventi, attività in contrasto con le misure di salvaguardia, di conservazione o con quanto disposto nei Piani di gestione dei siti della rete Natura 2000.
2. All’accertamento e alla contestazione delle violazioni di cui al comma 1, nonché per le violazioni punite ai sensi dell’articolo 13 della
3. Le funzioni amministrative riguardanti l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 1 e dall’articolo 13 della
4. Gli introiti delle sanzioni sono destinati agli enti di cui al comma 3 per attività di tutela della biodiversità, secondo quanto previsto nella programmazione di cui all’articolo 11, comma 1, lettera g).
5. Nel caso di realizzazione di opere ed interventi, ai quali si applicano le sanzioni di cui al comma 1, la Regione, anche su segnalazione degli enti gestori dei siti rete Natura 2000, valutata l’entità del pregiudizio ambientale arrecato, può disporre la sospensione dei lavori e/o la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi a cura e spese del responsabile, definendone i termini e le modalità. In caso di mancata demolizione e di ripristino, la Regione provvede d’ufficio a spese dell’inadempiente.
6. Oltre alle sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo, i soggetti preposti alla vigilanza possono provvedere alla confisca dell'animale e, ove possibile, alla liberazione immediata sul sito di raccolta.
Art. 19. (Vigilanza e sorveglianza)
1. Le funzioni di sorveglianza di cui alla presente legge sono svolte dal Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell’articolo 15 del
Art. 20. (Disposizioni transitorie e finali)
1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale adotta le misure di conservazione di cui all’articolo 4, comma 1.
2. Per quanto non disciplinato dalla presente legge trovano applicazione le disposizioni contenute nel
3. Nelle more della designazione delle ZSC, gli enti gestori per ciascun sito della rete Natura 2000 sono quelli individuati nell’allegato E. Sono fatte salve diverse disposizioni di legge.
4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 18 della
5. Nelle more dell’approvazione delle misure di conservazione, la Giunta regionale approva opportune misure di salvaguardia per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie per cui le zone sono state designate.
6. Fino all’adozione dei criteri, linee guida e procedure di cui all’articolo 6, comma 2, e delle norme regionali di cui all’articolo 7, comma 2, continuano ad applicarsi i provvedimenti regionali già assunti in materia di Valutazione di incidenza.
7. Sono esclusi dai divieti e dalle limitazioni di cui all’articolo 16 coloro che detengano, in cattività o post mortem, animali appartenenti a specie tutelate ai sensi della presente legge e che abbiano dato già comunicazione alle Province ai sensi della
8. (Omissis) [3].
9. (Omissis) [4].
10. Nell’allegato B della
11. (Omissis) [5].
12. (Omissis) [6].
13. (Omissis) [7].
14. (Omissis) [8].
15. In caso di modifiche nomenclatoriali, dovute a revisioni o nuovi studi tassonomici, le specie o le sottospecie ricomprese negli allegati A, B, C e D, che cambiano denominazione o classificazione, sono assoggettate alla medesima forma di tutela prevista per il taxon riportato originariamente nella presente legge.
16. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, approva le modifiche agli allegati A, B, C, e D alla presente legge, nel caso di modifiche normative, di nuove conoscenze scientifiche o in base agli esiti del monitoraggio di cui all’articolo 13.
Art. 21. (Abrogazioni)
1. Sono abrogati gli articoli 5, 12 e 15 della
2. E’ abrogata la
Art. 22. (Norma finanziaria)
(Omissis)
ALLEGATO A (Articolo 15) [9]
(Omissis)
ALLEGATO B (Articolo 15) [10]
(Omissis)
ALLEGATO C (Articolo 16)
Specie animali
Muscardinus avellanarius
|
Moscardino |
Mustela putorius |
Puzzola |
Rana ridibunda |
Rana verde maggiore |
Corallium rubrum |
Corallo rosso |
Coronella girondica
|
Colubro di Riccioli |
Natrix maura |
Biscia viperina |
Natrix natrix |
Biscia d’acqua |
Malpolon monspessulanus |
Colubro lacertino |
Chalcides striatus |
Gongilo |
Chalcides chalcides |
Luscengola |
Anguis fragilis |
Orbettino |
Timon lepidus |
Lucertola ocellata |
Hemidactylus turcicus |
Geco verrucoso |
Tarentola mauritanica |
Geco comune |
Rana esculenta |
Rana verde minore |
Rana temporaria |
Rana temporaria |
Pelodytes punctatus |
Pelodite puntaggiato |
Bufo bufo |
Rospo comune |
Triturus alpestris |
Tritone alpestre |
Triturus vulgaris |
Tritone punteggiato |
Salamandra salamandra |
Salamandra pezzata |
Helix pomatia |
Chiocciola delle vigne |
Unio elongatulus |
Cozza di fiume |
Unio mancus |
Cozza d’acqua dolce |
Onychogompus uncatus |
Libellula |
Maculinea rebeli |
Farfalla |
Potamon fluviatile |
|
Salaria fluviatilis |
|
Phoxinus phoxinus |
|
Gasterosteus aculeatus |
|
Lanius excubitor (Linnaeus, 1758) |
|
Elaphe scalaris |
Colubro bilineato |
Jynx torquilla |
|
Otus scopus |
|
Tyto alba |
|
Sylvia hortensis |
|
ALLEGATO D (Articolo 17)
Pesci
Nome scientifico
|
Nome italiano |
Alosa fallax nilotica |
Cheppia |
Salmo macrostigma |
Trota macrostigma |
Salmo marmoratus |
Trota marmorata |
Barbus plebejus |
Barbo |
Barbus meridionalis |
Barbo canino |
Chondrostoma genei |
Lasca |
Leuciscus souffia muticellus |
Vairone |
Cobitis tenia bilineata |
Cobite |
Rutilus rubilio |
Rovella |
Thymallus Thymallus |
Temolo |
ALLEGATO E (Articolo 20) [11]
INDIVIDUAZIONE ENTE GESTORE PER CIASCUN SITO DELLA RETE NATURA 2000
Siti di Importanza Comunitaria
CODICE SIC |
NOME SIC |
ENTE GESTORE |
IT1313712 |
CIMA DI PIANO CAVALLO – BRIC CORNIA |
ENTE PARCO DELLE ALPI LIGURI |
IT1314609 |
M. MONEGA – M. PREARBA |
ENTE PARCO DELLE ALPI LIGURI |
IT1314610 |
M. SACCARELLO – M. FRONTE’ |
ENTE PARCO DELLE ALPI LIGURI |
IT1314611 |
M. GERBONTE |
ENTE PARCO DELLE ALPI LIGURI |
IT1314723 |
CAMPASSO – GROTTA SGARBU DU VENTU |
PROVINCIA IMPERIA |
IT1315313 |
GOUTA – TESTA D’ALPE – VALLE BARBAIRA |
ENTE PARCO DELLE ALPI LIGURI |
IT1315407 |
M. CEPPO |
ENTE PARCO DELLE ALPI LIGURI |
IT1315408 |
LECCETA DI LANGAN |
PROVINCIA DI IMPERIA |
IT1315421 |
M. TORAGGIO – M. PIETRAVECCHIA |
ENTE PARCO DELLE ALPI LIGURI |
IT1315503 |
M. CARPASINA |
PROVINCIA DI IMPERIA |
IT1315504 |
BOSCO DI REZZO |
ENTE PARCO DELLE ALPI LIGURI |
IT1315602 |
PIZZO DI EVIGNO |
REGIONE LIGURIA |
IT1315714 |
M. ABELLIO |
PROVINCIA DI IMPERIA |
IT1315715 |
CASTEL D APPIO |
PROVINCIA DI IMPERIA |
IT1315716 |
ROVERINO |
PROVINCIA DI IMPERIA |
IT1315717 |
M. GRAMMONDO – TORRENTE BEVERA |
PROVINCIA DI IMPERIA |
IT1315719 |
TORRENTE NERVIA |
PROVINCIA DI IMPERIA |
IT1315720 |
FIUME ROIA |
PROVINCIA DI IMPERIA |
IT1315805 |
BASSA VALLE ARMEA |
PROVINCIA DI IMPERIA |
IT1315806 |
M. NERO – M. BIGNONE |
PROVINCIA DI IMPERIA |
IT1315922 |
POMPEIANA |
PROVINCIA DI IMPERIA |
IT1316001 |
CAPO BERTA |
PROVINCIA DI IMPERIA |
IT1316118 |
CAPO MORTOLA |
|
IT1320425 |
PIANA CRIXIA |
COMUNE DI PIANA CRIXIA |
IT1321205 |
ROCCHETTA CAIRO |
PROVINCIA DI SAVONA |
IT1321313 |
FORESTA DELLA DEIVA – TORRENTE ERRO |
ENTE PARCO DEL BEIGUA |
IT1322122 |
CROCE DELLA TIA – RIO BARCHEI |
PROVINCIA DI SAVONA |
IT1322216 |
RONCO DI MAGLIO |
PROVINCIA DI SAVONA |
IT1322217 |
BRIC TANA – BRIC MONGARDA |
COMUNE DI MILLESIMO |
IT1322219 |
TENUTA QUASSOLO |
PROVINCIA DI SAVONA |
IT1322223 |
CAVE FERECCHI |
PROVINCIA DI SAVONA |
IT1322304 |
ROCCA DELL’ADELASIA |
COMUNE DI CAIRO MONTENOTTE |
IT1322326 |
FORESTA CADIBONA |
PROVINCIA DI SAVONA |
IT1323014 |
M. SPINARDA – RIO NERO |
PROVINCIA DI SAVONA |
IT1323021 |
BRIC ZERBI |
PROVINCIA DI SAVONA |
IT1323112 |
M. CARMO – M. SETTEPANI |
PROVINCIA DI SAVONA |
IT1323115 |
LAGO DI OSIGLIA |
PROVINCIA DI SAVONA |
IT1323201 |
FINALESE – CAPO NOLI |
PROVINCIA DI SAVONA |
IT1323202 |
ISOLA BERGEGGI – PUNTA PREDANI |
COMUNE DI BERGEGGI |
IT1323203 |
ROCCA DEI CORVI – MAO – MORTOU |
PROVINCIA DI SAVONA |
IT1323920 |
M. GALERO |
PROVINCIA DI SAVONA |
IT1324007 |
M. CIAZZE SECCHE |
PROVINCIA DI SAVONA |
IT1324011 |
M. RAVINET – ROCCA BARBENA |
PROVINCIA DI SAVONA |
IT1324818 |
CASTEL ERMO – PESO GRANDE |
REGIONELIGURIA |
IT1324896 |
LERRONE- VALLONI |
PROVINCIA DI SAVONA |
IT1324908 |
ISOLA GALLINARA |
COMUNE DI ALBENGA |
IT1324909 |
TORRENTE ARROSCIA E CENTA |
PROVINCIA DI SAVONA |
IT1324910 |
M. ACUTO – POGGIO GRANDE – RIO TORSERO |
PROVINCIA DI SAVONA |
IT1325624 |
CAPO MELE |
PROVINCIA DI SAVONA |
IT1330213 |
CONGLOMERATO DI VOBBIA |
ENTE PARCO ANTOLA |
IT1330223 |
RIO DI VALLENZONA |
ENTE PARCO ANTOLA |
IT1330620 |
PIAN DELLA BADIA |
ENTE PARCO BEIGUA |
IT1330905 |
PARCO DELL’ANTOLA |
ENTE PARCO ANTOLA |
IT1330925 |
RIO PENTEMINA |
ENTE PARCO ANTOLA |
IT1331012 |
L. MARCOTTO – ROCCABRUNA – GIFARCO – L. d. NAVE |
PROVINCIA DI GENOVA |
IT1331019 |
L. BRUGNETO |
ENTE PARCO ANTOLA |
IT1331104 |
PARCO DELL’AVETO |
ENTE PARCO AVETO |
IT1331402 |
BEIGUA – M. DENTE – GARGASSA – PAVAGLIONE |
ENTE PARCO DEL BEIGUA |
IT1331501 |
PRAGLIA – PRACABAN – M. LECO – P. MARTIN |
ENTE PARCO DEL BEIGUA
|
IT1331606 |
TORRE QUEZZI |
PROVINCIA DI GENOVA |
IT1331615 |
M. GAZZO |
PROVINCIA DI GENOVA |
IT1331718 |
M. FASCE |
PROVINCIA DI GENOVA |
IT1331721 |
VAL NOCI –TORRENTE GEIRATO – ALPESISA |
PROVINCIA DI GENOVA |
IT1331810 |
M. RAMACETO |
ENTE PARCO AVETO |
IT1331811 |
M. CAUCASO |
PROVINCIA DI GENOVA |
IT1331909 |
M. ZATTA – P.so DEL BOCCO – P.so CHIAPPARINO – M. BOSSEA |
ENTE PARCO AVETO |
IT1332603 |
PARCO DI PORTOFINO |
ENTE PARCO PORTOFINO |
IT1332614 |
PINETA – LECCETA DI CHIAVARI |
ENTE PARCO PORTOFINO |
IT1332622 |
RIO TUIA – MONTALLEGRO |
ENTE PARCO PORTOFINO |
IT1332717 |
FOCE E MEDIO CORSO DEL FIUME ENTELLA |
PROVINCIA DI GENOVA |
IT1333307 |
PUNTA BAFFE – PUNTA MONEGLIA – VAL PETRONIO |
PROVINCIA DI GENOVA |
IT1333308 |
PUNTA MANARA |
PROVINCIA DI GENOVA |
IT1333316 |
ROCCHEDI S. ANNA – VALLE DEL FICO |
PROVINCIA DI GENOVA |
IT1342806 |
M. VERRUGA – M. ZENONE – ROCCAGRANDE – M. PU |
REGIONE LIGURIA |
IT1342813 |
RIO BORSA – T. VARA |
PROVINCIA DELLA SPEZIA |
IT1342824 |
RIO DI COLLA |
PROVINCIA DELLA SPEZIA |
IT1342907 |
M. ANTESSIO – CHIUSOLA |
PROVINCIA DELLA SPEZIA |
IT1342908 |
MONTE GOTTERO – PASSO DEL LUPO |
PROVINCIA DELLA SPEZIA |
IT1343412 |
DEIVA-BRACCO-PIETRA DI VASCA-MOLA |
REGIONE LIGURIA |
IT1343415 |
GUAITAROLA |
PROVINCIA DELLA SPEZIA |
IT1343419 |
M. SERRO |
PROVINCIA DELLA SPEZIA |
IT1343425 |
RIO DI AGNOLA |
PROVINCIA DELLA SPEZIA |
IT1343502 |
PARCO DELLA MAGRA – VARA |
ENTE PARCO MONTEMARCELLO MAGRA |
IT1343511 |
M. CORNOVIGLIO – M. FIORITO – M. DRAGNONE |
PROVINCIA DELLA SPEZIA |
IT1343518 |
GRUZZA DI VEPPO |
PROVINCIA DELLA SPEZIA |
IT1343520 |
ZONA CARSICA CASSANA |
PROVINCIA DELLA SPEZIA |
IT1343526 |
TORRENTE MANGIA |
PROVINCIA DELLA SPEZIA |
IT1344210 |
PUNTA MESCO |
ENTE PARCO NAZIONALE DELLE CINQUE TERRE |
IT1344216 |
COSTA DI BONASSOLA – FRAMURA |
PROVINCIA DELLA SPEZIA |
IT1344321 |
ZONA CARSICA PIGNONE |
PROVINCIA DELLA SPEZIA |
IT1344323 |
COSTA RIOMAGGIORE – MONTEROSSO |
ENTE PARCO NAZIONALE DELLE CINQUE TERRE |
IT1344422 |
BRINA E NUDA DI PONZANO |
PROVINCIA DELLA SPEZIA |
IT1345005 |
PORTOVENERE – RIOMAGGIORE – S.BENEDETTO |
ENTE PARCO NAZIONALE CINQUE TERRE / COMUNE DI PORTOVENERE |
IT1345101 |
PIANA DEL MAGRA |
ENTE PARCO MONTEMARCELLO MAGRA |
IT1345103 |
ISOLE TINO-TINETTO |
COMUNE DI PORTOVENERE |
IT1345104 |
ISOLA PALMARIA |
COMUNE DI PORTOVENERE |
IT1345109 |
MONTEMARCELLO |
ENTE PARCO MONTEMARCELLO MAGRA |
IT1345114 |
COSTA DI MARALUNGA |
ENTE PARCO MONTEMARCELLO MAGRA |
IT1315670 |
FONDALI C. BERTA – DIANO MARINA – CAPO MIMOSA |
REGIONE LIGURIA |
IT1315971 |
FONDALI PORTO MAURIZIO – S. LORENZO AL MARE – TORRE DEI MARMI |
REGIONE LIGURIA |
IT1315972 |
FONDALI RIVA LIGURE – CIPRESSA |
REGIONE LIGURIA |
IT1315973 |
FONDALI ARMA DI TAGGIA – PUNTA S. MARTINO |
REGIONE LIGURIA |
IT1316175 |
FONDALI CAPO MORTOLA – SAN GAETANO |
UNIVERSITA’ DI GENOVA |
IT1316274 |
FONDALI S. REMO - ARZIGLIA |
REGIONE LIGURIA |
IT1322470 |
FONDALI VARAZZE - ALBISOLA |
REGIONE LIGURIA |
IT1323271 |
FONDALI NOLI - BERGEGGI |
COMUNE DI BERGEGGI |
IT1324172 |
FONDALI FINALE LIGURE |
REGIONE LIGURIA |
IT1324973 |
FONDALI LOANO - ALBENGA |
REGIONE LIGURIA |
IT1324974 |
FONDALI S. CROCE - GALLINARA - CAPO LENA |
REGIONE LIGURIA |
IT1325675 |
FONDALI CAPO MELE - ALASSIO |
REGIONE LIGURIA |
IT1332477 |
FONDALI ARENZANO - PUNTA IVREA |
REGIONE LIGURIA |
IT1332575 |
FONDALI NERVI - SORI |
REGIONE LIGURIA |
IT1332576 |
FONDALI BOCCADASSE - NERVI |
REGIONE LIGURIA |
IT1332673 |
FONDALI GOLFO DI RAPALLO |
REGIONE LIGURIA |
IT1332674 |
FONDALI M. PORTOFINO |
CONSORZIO GESTIONE AREA MARINA PROTETTA DI PORTOFINO |
IT1333369 |
FONDALI PUNTA DI MONEGLIA |
REGIONE LIGURIA |
IT1333370 |
FONDALI PUNTA BAFFE |
REGIONE LIGURIA |
IT1333371 |
FONDALIPUNTA MANARA |
REGIONE LIGURIA |
IT1333372 |
FONDALI PUNTA SESTRI |
REGIONE LIGURIA |
IT1343474 |
FONDALI PUNTA APICCHI |
REGIONE LIGURIA |
IT1344270 |
FONDALI PUNTA MESCO - RIO MAGGIORE |
PARCO NAZIONALE CINQUE TERRE |
IT1344271 |
FONDALIPUNTA PICETTO |
REGIONE LIGURIA |
IT1344272 |
FONDALI PUNTA LEVANTO |
REGIONE LIGURIA |
IT1344273 |
FONDALI ANZO |
REGIONE LIGURIA |
Zone di Protezione Speciale
CODICE ZPS |
NOME ZPS |
ENTE GESTORE |
IT1313776 |
PIANCAVALLO |
ENTE PARCO ALPI LIGURI |
IT1314677 |
SACCARELLO - GARLENDA |
ENTE PARCO ALPI LIGURI |
IT1314678 |
SCIORELLA |
ENTE PARCO ALPI LIGURI |
IT1314679 |
TORAGGIO - GERBONTE |
ENTE PARCO ALPI LIGURI |
IT1315380 |
TESTA D’ALPE - ALTO |
ENTE PARCO ALPI LIGURI |
IT1315481 |
CEPPO - TOMENA |
ENTE PARCO ALPI LIGURI |
IT1331578 |
BEIGUA - TURCHINO |
ENTE PARCO BEIGUA |
[1] Lettera aggiunta dall'art. 19 della
[2] Comma così modificato dall'art. 19 della
[3] Modifica il punto 3 dell'allegato A della
[4] Aggiunge la lettera i bis) al punto 5 dell'allegato A della
[5] Modifica l'art. 3 della
[6] Sostituisce l'art. 13 della
[7] Comma abrogato dall'art. 27 della
[8] Comma abrogato dall'art. 27 della
[9] Sostituisce l'Allegato A della
[10] Sostituisce l'Allegato B della
[11] Allegato così modificato dall'art. 19 della