Settore: | Codici regionali |
Regione: | Liguria |
Materia: | 1. ordinamento ed organizzazione |
Capitolo: | 1.5 bilancio e contabilità |
Data: | 16/04/2013 |
Numero: | 11 |
Sommario |
Art. 1. (Modifica all’articolo 7 bis della legge regionale 21 luglio 1983, n. 29 (Costruzioni in zone sismiche – Deleghe e norme urbanistiche particolari)) |
Art. 2. (Modifica all’articolo 26 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 50 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2013)) |
Art. 3. (Interpretazione autentica dell’articolo 26 della l.r. 50/2012) |
Art. 4. (Modifiche alla legge regionale 12 aprile 2011, n. 7 (Disciplina di riordino e razionalizzazione delle funzioni svolte dalle comunità montane soppresse e norme di attuazione per la liquidazione)) |
Art. 5. (Autorizzazione alla Giunta regionale all’accesso alle anticipazioni di somme previste dal decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica [...] |
Art. 6. (Dichiarazione d’urgenza) |
§ 1.5.137 - L.R. 16 aprile 2013, n. 11.
Ulteriori disposizioni di adeguamento e manutenzione di norme aventi carattere finanziario ed istituzionale.
(B.U. 17 aprile 2013, n. 5)
Art. 1. (Modifica all’articolo 7 bis della
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 7 bis della
“3 bis. La Provincia, in relazione alle funzioni di cui alla presente legge, può stabilire l’applicazione di spese istruttorie, determinate sulla base di criteri definiti dalla Giunta regionale.”.
Art. 2. (Modifica all’articolo 26 della
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 26 della
“2 bis. La Giunta regionale assume il provvedimento di cui all’articolo 5 bis, lettere a), b) e c), della
Art. 3. (Interpretazione autentica dell’articolo 26 della
1. Fermo restando il rispetto della normativa statale in materia di norme tecniche per le costruzioni e di costruzioni in zone sismiche, il comma 2 dell’articolo 26 della
Art. 4. (Modifiche alla
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 2 della
“3 bis. In relazione alle funzioni amministrative ed organizzative connesse alle attività di cui al comma 3, la Giunta regionale può con proprio provvedimento assentire in concessione, senza corrispettivo ed in assenza di oneri diretti ed indiretti a carico della Regione, automezzi di proprietà regionale ad enti pubblici ovvero a soggetti privati che operano senza fini di lucro, da utilizzare nel rispetto di quanto stabilito dalla stessa Giunta regionale.”.
2. Al comma 11 dell’articolo 9 della
Art. 5. (Autorizzazione alla Giunta regionale all’accesso alle anticipazioni di somme previste dal
1. La Giunta regionale è autorizzata ad accedere alle anticipazioni di somme previste dal
Art. 6. (Dichiarazione d’urgenza)
1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Comma così modificato dall'art. 4 della