Settore: | Codici regionali |
Regione: | Liguria |
Materia: | 1. ordinamento ed organizzazione |
Capitolo: | 1.1 normativa istituzionale |
Data: | 19/07/2013 |
Numero: | 24 |
Sommario |
Art. 1. (Modifiche all’articolo 9 della legge regionale 20 dicembre 2012, n. 48 (Disposizioni di adeguamento dell’ordinamento regionale al decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in [...] |
Art. 2. (Sostituzione dell’articolo 12 della legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 (Riordino delle aree protette)) |
Art. 3. (Modifiche all’articolo 30 della l.r. 12/1995) |
Art. 4. (Modifiche alla legge regionale 28 giugno 1994, n. 28 (Disciplina degli enti strumentali della Regione) |
Art. 5. (Modifica alla legge regionale 10 luglio 2009, n. 28 (Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità)) |
Art. 6. (Modifiche alla legge regionale 20 dicembre 2012, n. 49 (Disposizioni di adeguamento alla normativa nazionale in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio ed in [...] |
Art. 7. (Disposizioni transitorie e finali) |
Art. 8. (Dichiarazione di urgenza) |
§ 1.1.87 - L.R. 19 luglio 2013, n. 24.
Modifiche alla legge regionale 20 dicembre 2012, n. 48 recante disposizioni di adeguamento dell’ordinamento regionale al decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, alla legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 in materia di aree protette, alla legge regionale 28 giugno 1994, n. 28 in materia di enti strumentali della regione, alla legge regionale 10 luglio 2009, n. 28 in materia di biodiversità e alla legge regionale 20 dicembre 2012, n. 49 recante disposizioni di adeguamento alla normativa nazionale in materia di sistemi contabili.
(B.U. 24 luglio 2013, n. 13)
Art. 1. (Modifiche all’articolo 9 della
1. Dopo il comma 4 dell’articolo 9 della
“ 4 bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli enti parco di cui alla
4 ter. Gli enti parco di cui al comma 4 bis riducono i costi complessivi dei loro apparati amministrativi, con esclusione dei costi legati alle attività istituzionali di tutela, di conoscenza, di valorizzazione e di fruizione del parco; a tale scopo la Giunta regionale e gli enti parco, entro il 30 settembre 2013, individuano le opportune forme di razionalizzazione della spesa sia all’interno del singolo ente sia a livello di sistema delle aree protette, anche mediante servizi centralizzati svolti da un singolo ente o dalla Regione stessa sulla base di apposite convenzioni.
4 quater. Al fine di cui al comma 4 bis si tiene conto:
a) delle riduzioni di spesa già conseguite negli anni 2010/2011, anche in attuazione delle disposizioni di coordinamento della finanza pubblica per la riduzione della spesa contenute nel
b) del maggior costo derivante da funzioni ulteriori attribuite agli enti parco da disposizioni legislative a far data dal 2009 con copertura limitata delle relative spese, con particolare riferimento alle funzioni in tema di biodiversità, di rete escursionistica, di gestione delle foreste regionali;
c) del maggior costo derivante dal trasferimento di personale proveniente dalle soppresse comunità montane per effetto dell’articolo 12 della
d) delle economie derivanti dalla riduzione di almeno il 20 per cento delle dotazioni organiche vigenti al 1° gennaio 2013. ”.
2. I commi 6 e 7 dell’articolo 9 della
Art. 2. (Sostituzione dell’articolo 12 della
1. L’articolo 12 della
“ Articolo 12
(Revisore unico dei conti)
1. Per gli enti di cui all'articolo 15 è previsto un revisore unico dei conti, nominato dalla Giunta regionale e scelto tra i revisori legali iscritti nel registro previsto dall’articolo 1 del
2. La Giunta regionale procede alla nomina del revisore di cui al comma 1 fra coloro che hanno presentato domanda. A tal fine, centoventi giorni prima della scadenza dell’incarico di revisore unico dei conti, la Giunta regionale emana un avviso pubblico.
3. Si osservano, in quanto applicabili, le norme in materia di ineleggibilità e di decadenza previste dall’articolo 2399 del Codice Civile.
4. Il revisore unico dei conti resta in carica quattro anni, esercita la vigilanza sulla gestione contabile e finanziaria dell'ente, valutandone la conformità dell'azione e dei risultati alle norme che disciplinano l'attività dell'ente e ai principi di buon andamento della pubblica amministrazione principalmente per quanto attiene alle esigenze di efficacia e di economicità.
5. In particolare il revisore unico dei conti:
a) verifica, almeno ogni trimestre, la situazione di cassa nonché l'andamento finanziario e patrimoniale dell'Ente;
b) esprime un parere sul bilancio di previsione, sull'assestamento e sulle variazioni allo stesso;
c) redige la relazione al conto consuntivo;
d) vigila, anche attraverso l'esame amministrativo-contabile di atti già efficaci, sulla regolarità dell'amministrazione e in particolare controlla la regolarità delle procedure per i contratti e le convenzioni.
6. Il revisore unico comunica i risultati delle verifiche di cassa e dell'attività di vigilanza previste dal comma 5, lettere a) e d), al Presidente dell'Ente.
7. Il revisore unico può partecipare senza diritto di voto alle riunioni dell'organo collegiale, della cui convocazione deve essergli data notizia nei termini e nei modi prescritti per i componenti dello stesso organo.
8. Il revisore unico dei conti, per l'esercizio delle funzioni indicate ai commi 4 e 5 può procedere ad attività di ispezione ed ha libero accesso a tutti gli atti e scritture contabili dell'Ente.
9. Al revisore unico dei conti spetta un compenso annuo, al lordo delle ritenute di legge e comprensivo di ogni onere e spesa, fatti salvi l’IVA ed i contributi integrativi per le casse previdenziali dei professionisti, qualora dovuti, pari a euro 5.200,00. ”.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 producono i propri effetti a decorrere dal primo rinnovo dell’incarico di revisione dei conti successivo alla data di entrata in vigore delle disposizioni medesime.
Art. 3. (Modifiche all’articolo 30 della
1. La lettera b) del comma 2 dell’articolo 30 della
“ b) bilancio economico di previsione e bilancio di esercizio; ”.
2. Il comma 3 dell’articolo 30 della
“3. Gli atti di cui al comma 2, lettera a), sono trasmessi alla Giunta regionale entro dieci giorni dalla loro approvazione. ”.
3. Il comma 4 dell’articolo 30 della
“4. Gli atti di cui al comma 2, lettera a), divengono esecutivi se entro quaranta giorni dalla trasmissione la Giunta regionale non adotta un provvedimento motivato di annullamento. Tale termine è sospeso se prima della scadenza vengono chiesti chiarimenti o elementi integrativi di giudizio che devono pervenire, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta. ”.
4. Dopo il comma 4 dell’articolo 30 della
“ 4 bis. Gli atti di cui al comma 2, lettera b), a pena di decadenza, sono inviati entro dieci giorni dalla loro approvazione alla Giunta regionale. La Giunta regionale può annullare tali atti entro quaranta giorni dal ricevimento. Decorso tale termine gli atti si intendono approvati. La Giunta può comunque formulare, ove necessario, specifiche raccomandazioni. ”.
Art. 4. (Modifiche alla
1. Il comma 4 dell’articolo 11 ed il comma 4 dell’articolo 15 della
Art. 5. (Modifica alla
1. All’allegato E della
Art. 6. (Modifiche alla
1. Al comma 2 dell’articolo 5 della
2. Al comma 10 dell’articolo 5 della
3. Alla fine del comma 5 dell’articolo 7 della
Art. 7. (Disposizioni transitorie e finali)
1. Gli enti di gestione delle aree protette di cui alla
2. Nelle more dell’adozione degli atti di cui al comma 1, per gli enti di gestione delle aree protette di cui alla
Art. 8. (Dichiarazione di urgenza)
1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.