§ 2.4.28 - L.R. 27 giugno 2012, n. 22.
Soppressione del Centro regionale per la ricerca e l’innovazione, interventi di semplificazione e razionalizzazione in materia di organi di enti [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:2. servizi sociali
Capitolo:2.4 assistenza scolastica e diritto allo studio
Data:27/06/2012
Numero:22


Sommario
Art. 1.  (Soppressione del Centro regionale per la ricerca e l’innovazione)
Art. 2.  (Nomina del Commissario liquidatore e procedure di liquidazione)
Art. 3.  (Funzioni e compiti svolti dal soppresso C.R.R.I.)
Art. 4.  (Personale del C.R.R.I. soppresso)
Art. 5.  (Modifiche alla legge regionale 28 giugno 1994, n. 28 (Disciplina degli enti strumentali della Regione)).
Art. 6.  (Modifiche alla legge regionale 4 agosto 2006, n. 20 (Nuovo ordinamento dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure e riorganizzazione delle attività e degli organismi di [...]
Art. 7.  (Modifiche alla l.r. 2/2007)
Art. 8.  (Modifiche alla legge regionale 8 giugno 2006, n. 15 (Norme ed interventi in materia di diritto all’istruzione e alla formazione))
Art. 9.  (Adeguamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario)
Art. 10.  (Abrogazione di norme)
Art. 11.  (Norma finanziaria)
Art. 12.  (Dichiarazione d’urgenza)


§ 2.4.28 - L.R. 27 giugno 2012, n. 22.

Soppressione del Centro regionale per la ricerca e l’innovazione, interventi di semplificazione e razionalizzazione in materia di organi di enti regionali e modifiche di norme regionali in materia di diritto allo studio

(B.U. 28 giugno 2012, n. 12)

 

TITOLO I

SOPPRESSIONE DEL CENTRO REGIONALE PER LA RICERCA E L’INNOVAZIONE E DISCIPLINA DELLA LIQUIDAZIONE

 

Art. 1. (Soppressione del Centro regionale per la ricerca e l’innovazione)

     1. Il Centro regionale per la ricerca e l’innovazione, di seguito denominato C.R.R.I., istituito con legge regionale 16 gennaio 2007, n. 2 (Promozione, sviluppo, valorizzazione della ricerca, dell’innovazione e delle attività universitarie e di alta formazione) e successive modificazioni ed integrazioni è soppresso dal decimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 2. (Nomina del Commissario liquidatore e procedure di liquidazione)

     1. La Giunta regionale nomina un funzionario della Regione Liguria come Commissario incaricato della liquidazione del C.R.R.I. soppresso, con deliberazione che ne definisce compiti e poteri.

     2. Il Commissario liquidatore procede agli incombenti assegnati assumendo ogni necessaria determinazione per assicurare le attività di liquidazione.

     3. Con deliberazione della Giunta regionale possono essere dettate specifiche disposizioni inerenti la liquidazione.

     4. Per lo svolgimento dell’incarico il Commissario liquidatore può avvalersi, ove necessario e secondo le modalità definite dalla Giunta regionale con la deliberazione di cui all’articolo 3, comma 2, della sede o di altro locale disponibile, delle strumentazioni e degli arredi necessari per lo svolgimento dell’attività, nonché di dipendenti dell’ente soppresso trasferiti ai sensi dell’articolo 4.

     5. Le spese afferenti alla liquidazione, ivi compresi i rimborsi del Commissario liquidatore e le spese relative al personale di cui al comma 4, sono a carico della medesima liquidazione. Il Commissario liquidatore provvede, entro trenta giorni dalla nomina, alla definizione di un piano delle risorse disponibili. A tal fine il Commissario liquidatore è autorizzato ad utilizzare risorse giacenti, libere da diritti di terzi, trasferite dalla Regione per iniziative non ancora attivate nel limite stabilito con la deliberazione di cui all’articolo 3, comma 2.

     6. Il Commissario liquidatore, entro trenta giorni dalla nomina, provvede alla definizione del quadro generale relativo alla situazione liquidatoria sulla base della ricognizione complessiva delle attività, delle passività, della situazione patrimoniale e finanziaria, delle risorse finanziarie e strumentali del C.R.R.I. individuando un’ipotesi di liquidazione da cui emergano le eventuali attività o passività che potrebbero residuare. L’atto di ricognizione ed il quadro generale sono immediatamente trasmessi alla Regione.

     7. Il Commissario liquidatore, alla chiusura della procedura di liquidazione, approva un conto consuntivo straordinario che trasmette alla Regione.

     8. La procedura di liquidazione termina in ogni caso entro il 31 ottobre 2012 con il trasferimento alla Regione, da attuarsi con deliberazione della Giunta regionale, delle risorse finanziarie e strumentali che residuano dalla liquidazione.

 

     Art. 3. (Funzioni e compiti svolti dal soppresso C.R.R.I.)

     1. Le funzioni e i compiti svolti dal C.R.R.I. ai sensi della l.r. 2/2007 e successive modificazioni ed integrazioni sono esercitati dalla Regione anche attraverso gli enti e le istituzioni pubbliche e private operanti nelle materie e con le finalità della ricerca, dell’innovazione e dell’alta formazione ai sensi della normativa vigente.

     2. Il Commissario liquidatore trasferisce le risorse finanziarie e strumentali, nonché i contratti attivi e passivi agli enti individuati dalla Giunta regionale per la prosecuzione dei compiti e delle attività già svolte dal soppresso C.R.R.I..

 

     Art. 4. (Personale del C.R.R.I. soppresso)

     1. Il personale del C.R.R.I. con rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla data del 1° maggio 2012 è trasferito alla Regione con decorrenza dalla data della soppressione, come prevista dall’articolo 1, ai fini dello svolgimento delle attività e dei compiti svolti dal C.R.R.I. ai sensi della l.r. 2/2007 e successive modificazioni ed integrazioni.

     2. La dotazione organica della Giunta regionale è conseguentemente rideterminata a far data dalla soppressione del C.R.R.I., tenendo conto della consistenza numerica e dell’inquadramento giuridico del personale trasferito ai sensi del comma 1.

     3. Al personale trasferito è attribuito il trattamento economico fondamentale ed accessorio spettante al personale regionale, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 30, comma 2 quinquies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e successive modificazioni ed integrazioni. Dalla data del trasferimento cessano gli eventuali incarichi di posizione organizzativa di cui all’articolo 8 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 31 marzo 1999, nonché eventuali indennità comunque denominate, salva la facoltà di nuova attribuzione secondo la disciplina vigente nell’Ente di destinazione.

     4. La quota aggiuntiva di spesa di personale connessa ai trasferimenti di cui al comma 1 non rileva ai fini delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)) e all’articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nello stretto limite delle risorse riconducibili alla copertura della spesa già sostenuta per tali dipendenti dal C.R.R.I. soppresso.

     5. Il Direttore generale del C.R.R.I. trasmette, entro tre giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l’elenco del personale dipendente a tempo indeterminato alla data del 1° maggio 2012 ancora in servizio alla data della soppressione.

     6. La Giunta regionale approva, con propria deliberazione, l’elenco trasmesso ai sensi del comma 5 e contestualmente dispone il trasferimento del relativo personale.

     7. La Giunta regionale, fermo restando il rispetto dell’articolo 9, comma 2 bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, incrementa le risorse destinate agli istituti contrattuali per il lavoro straordinario, per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività nello stretto limite delle risorse già destinate nell’anno 2011 al proprio personale dal C.R.R.I. soppresso, nella seguente misura:

     a) per l’importo attribuito ai singoli dipendenti trasferiti per le progressioni orizzontali e per l’indennità di comparto;

     b) per il valore medio pro capite delle risorse decentrate al netto delle risorse già destinate al personale trasferito per le progressioni orizzontali e per l’attribuzione dell’indennità di comparto.

     8. Ai fini del rispetto dell’articolo 9, comma 2 bis, del d.l. 78/2010 convertito, con modificazioni, dalla l. 122/2010, il tetto di spesa è dato dalla somma delle risorse decentrate dell’ente che riceve il personale, decurtato secondo quanto previsto dal suddetto articolo 9, comma 2 bis, del d.l. 78/2010 e maggiorato delle risorse di cui al comma 7.

 

TITOLO II

SEMPLIFICAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE IN MATERIA DI ORGANI DI ENTI REGIONALI

 

     Art. 5. (Modifiche alla legge regionale 28 giugno 1994, n. 28 (Disciplina degli enti strumentali della Regione)).

     1. (Omissis) [1].

 

     Art. 6. (Modifiche alla legge regionale 4 agosto 2006, n. 20 (Nuovo ordinamento dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure e riorganizzazione delle attività e degli organismi di pianificazione, programmazione, gestione e controllo in campo ambientale))

     1. Al comma 5 dell’articolo 14 della l.r. 20/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: “e non può protrarsi oltre il settantesimo anno di età” sono soppresse.

     2. (Omissis) [2].

     3. (Omissis) [3].

     4. (Omissis) [4].

     5. (Omissis) [5].

     6. (Omissis) [6].

     7. Il comma 5 dell’articolo 17 della l.r. 20/2006 e successive modificazioni ed integrazioni è abrogato.

     8. (Omissis) [7].

     9. (Omissis) [8].

     10. (Omissis) [9].

     11. (Omissis) [10].

     12. Le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 producono i propri effetti a decorrere dal primo rinnovo dell’incarico di revisore dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure.

 

TITOLO III

DISPOSIZIONI DIVERSE

 

     Art. 7. (Modifiche alla l.r. 2/2007)

     1. (Omissis) [11].

     2. Il comma 3 dell’articolo 14 della l.r. 2/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, è abrogato.

     3. Al comma 1 dell’articolo 15 della l.r. 2/2007 e successive modificazioni ed integrazioni le parole: “, attraverso il Centro regionale per la ricerca e l’innovazione,” sono soppresse.

     4. Alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 16 della l.r. 2/2007 e successive modificazioni ed integrazioni le parole: “, selezionate dal Centro regionale di cui all’articolo 21” sono soppresse.

     5. Alla lettera g) del comma 1 dell’articolo 19 della l.r. 2/2007 e successive modificazioni ed integrazioni le parole: “, selezionati dal Centro regionale di cui all’articolo 21” sono soppresse.

     6. (Omissis) [12].

 

     Art. 8. (Modifiche alla legge regionale 8 giugno 2006, n. 15 (Norme ed interventi in materia di diritto all’istruzione e alla formazione))

     1. (Omissis) [13].

     2. (Omissis) [14].

     3. (Omissis) [15].

 

     Art. 9. (Adeguamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario)

     1. A decorrere dall’anno accademico 2012/2013, in attuazione di quanto disposto dall’articolo 18, comma 8, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 (Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall’articolo 5, comma 1, lettera a), secondo periodo, e d) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f) e al comma 6), la misura della tassa regionale per il diritto allo studio universitario di cui all’articolo 1 della legge regionale 10 luglio 1996, n. 29 (Disciplina della tassa regionale per il diritto allo studio universitario) e successive modificazioni ed integrazioni è così determinata in relazione all’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE):

     a) euro 120,00 (centoventi/00) per coloro che presentano una condizione economica non superiore al livello minimo dell’ISEE corrispondente ai requisiti di eleggibilità per l’accesso ai Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP) del diritto allo studio;

     b) euro 140,00 (centoquaranta/00) per coloro che presentano una condizione economica superiore al livello minimo dell’ISEE corrispondente ai requisiti di eleggibilità per l’accesso ai LEP del diritto allo studio;

     c) euro 160,00 (centosessanta/00) per coloro che presentano una condizione economica superiore al doppio del livello minimo dell’ISEE corrispondente ai requisiti di eleggibilità per l’accesso ai LEP del diritto allo studio.

     2. I requisiti di eleggibilità sono quantificati ogni tre anni con decreto del Dirigente della Struttura regionale competente secondo quanto previsto dal decreto ministeriale di cui all’articolo 7, comma 7, del d.lgs. 68/2012.

     3. In sede di prima attuazione, il decreto di cui al comma 2 è adottato entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     4. La tassa regionale di cui al comma 1 è corrisposta all’Azienda Regionale per i Servizi Scolastici e Universitari (ARSSU) entro i termini di scadenza dell’iscrizione all’Università degli Studi di Genova o alle Istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM). Lo studente che provvede oltre tale termine è tenuto al pagamento di una indennità di mora calcolata ai sensi di quanto disposto dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell’articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662) e successive modificazioni ed integrazioni.

     5. (Omissis) [16].

 

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 10. (Abrogazione di norme)

     1. Sono abrogate le seguenti disposizioni regionali:

     a) il Titolo V e l’articolo 34 della l.r. 2/2007 e successive modificazioni ed integrazioni;

     b) la lettera i bis) del comma 3 dell’articolo 3 della legge regionale 18 dicembre 2006, n. 42 (Istituzione del Sistema Informativo Regionale Integrato per lo sviluppo della società dell’informazione in Liguria) e successive modificazioni ed integrazioni.

     Art. 11. (Norma finanziaria)

     (Omissis)

 

     Art. 12. (Dichiarazione d’urgenza)

     (Omissis)


[1] Sostituisce l'art. 27 della L.R. 28 giugno 1994, n. 28.

[2] Modifica il comma 1 dell'art. 16 della L.R. 4 agosto 2006, n. 20.

[3] Inserisce i commi 2 bis e 2 ter nell'art. 16 della L.R. 4 agosto 2006, n. 20.

[4] Modifica il comma 1 dell'art. 17 della L.R. 4 agosto 2006, n. 20.

[5] Modifica il comma 2 dell'art. 17 della L.R. 4 agosto 2006, n. 20.

[6] Modifica il comma 4 dell'art. 17 della L.R. 4 agosto 2006, n. 20.

[7] Modifica il comma 6 dell'art. 17 della L.R. 4 agosto 2006, n. 20.

[8] Modifica il comma 7 dell'art. 17 della L.R. 4 agosto 2006, n. 20.

[9] Modifica il comma 8 dell'art. 17 della L.R. 4 agosto 2006, n. 20.

[10] Modifica il comma 9 dell'art. 17 della L.R. 4 agosto 2006, n. 20.

[11] Modifica il comma 2 dell'art. 11 della L.R. 16 gennaio 2007, n. 2.

[12] Modifica il comma 3 dell'art. 20 della L.R. 16 gennaio 2007, n. 2.

[13] Inserisce il comma 2 bis nell'art. 5 della L.R. 8 giugno 2006, n. 15.

[14] Modifica il comma 4 dell'art. 5 della L.R. 8 giugno 2006, n. 15.

[15] Aggiunge i commi 1 bis e 1 ter all'art. 39 bis della L.R. 8 giugno 2006, n. 15.

[16] Modifica il comma 1 dell'art. 1 della L.R. 25 luglio 2011, n. 18.