§ 2.1.136 - L.R. 6 novembre 2012, n. 34.
Revisione del sistema centralizzato di acquisti di beni e servizi del Servizio Sanitario Regionale e riorganizzazione dell’Agenzia Sanitaria [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:2. servizi sociali
Capitolo:2.1 assistenza sanitaria
Data:06/11/2012
Numero:34


Sommario
Art. 1.  (Sostituzione dell’articolo 62 della legge regionale (Riordino del Servizio Sanitario Regionale))
Art. 2.  (Inserimento degli articoli 62 bis e 62 ter della l.r. 41/2006)
Art. 3.  (Sostituzione dell’articolo 68 della l.r. 41/2006)
Art. 4.  (Modifica dell’articolo 71 della l.r. 41/2006)
Art. 5.  (Inserimento dell’articolo 71 bis della l.r. 41/2006)
Art. 6.  (Modifica del comma 2 dell’articolo 11 della legge regionale 18 dicembre 2006, n. 42 (Istituzione del Sistema Informativo Regionale Integrato per lo sviluppo della società dell’informazione in [...]
Art. 7.  (Modifiche dell’articolo 7 della legge regionale 3 aprile 2007, n. 14 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2007))
Art. 8.  (Norma transitoria)
Art. 9.  (Dichiarazione di urgenza)


§ 2.1.136 - L.R. 6 novembre 2012, n. 34.

Revisione del sistema centralizzato di acquisti di beni e servizi del Servizio Sanitario Regionale e riorganizzazione dell’Agenzia Sanitaria Regionale. Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del Servizio Sanitario Regionale), alla legge regionale 18 dicembre 2006, n. 42 (Istituzione del Sistema Informativo Regionale Integrato per lo sviluppo della società dell’informazione in Liguria) e alla legge regionale 3 aprile 2007, n. 14 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2007)

(B.U. 7 novembre 2012, n. 18)

 

Art. 1. (Sostituzione dell’articolo 62 della legge regionale (Riordino del Servizio Sanitario Regionale))

     1. (Omissis) [1].

 

     Art. 2. (Inserimento degli articoli 62 bis e 62 ter della l.r. 41/2006)

     1. (Omissis) [2].

 

     Art. 3. (Sostituzione dell’articolo 68 della l.r. 41/2006)

     1. (Omissis) [3].

 

     Art. 4. (Modifica dell’articolo 71 della l.r. 41/2006)

     1. Il comma 8 dell’articolo 71 della l.r. 41/2006 e successive modificazioni ed integrazioni è abrogato.

 

     Art. 5. (Inserimento dell’articolo 71 bis della l.r. 41/2006)

     1. (Omissis) [4].

 

     Art. 6. (Modifica del comma 2 dell’articolo 11 della legge regionale 18 dicembre 2006, n. 42 (Istituzione del Sistema Informativo Regionale Integrato per lo sviluppo della società dell’informazione in Liguria))

     1. (Omissis) [5].

 

     Art. 7. (Modifiche dell’articolo 7 della legge regionale 3 aprile 2007, n. 14 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2007))

     1. Al comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 14/2007 e successive modificazioni ed integrazioni la parola “standardizzabili” è soppressa.

     2. I commi 5 bis e 5 ter dell’articolo 7 della l.r. 14/2007 e successive modificazioni ed integrazioni sono abrogati.

 

     Art. 8. (Norma transitoria)

     1. L’Agenzia Sanitaria Regionale ridetermina, entro il 30 novembre 2012, la propria dotazione organica con esclusivo riferimento al fabbisogno di personale relativo alle trasferite funzioni di Centrale Regionale di Acquisto di cui all’articolo 62 bis, comma 1, lettera b), e comma 2, lettera b), della l.r. 41/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, come inserito dall’articolo 2 della presente legge, in deroga a quanto previsto dall’articolo 71, comma 1, della l.r. 41/2006 medesima. Con lo stesso provvedimento l’Agenzia Sanitaria Regionale determina la data di trasferimento del personale ed i relativi contingenti, nel rispetto del termine iniziale di cui al comma 6.

     2. La quota aggiuntiva di spesa di personale connessa ai trasferimenti di cui al comma 1 non rileva ai fini delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 557, della l. 296/2006 e successive modificazioni ed integrazioni e all’articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nello stretto limite delle risorse riconducibili alla copertura della spesa sostenuta per tali dipendenti dalle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale di provenienza.

     3. Il fabbisogno di personale dell’Agenzia Sanitaria Regionale, a seguito della rideterminazione della dotazione organica di cui al comma 1, è assicurato mediante il trasferimento presso l’Agenzia stessa del personale delle Aziende sanitarie locali e Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, di cui all’articolo 62 ter della l.r. 41/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, come inserito dall’articolo 2 della presente legge, prioritariamente dell’area genovese, appartenente alle strutture organizzative di cui al comma 1 del medesimo articolo 62 ter, individuato attraverso un atto di ricognizione e rilevazione straordinario ex articolo 6, commi 1 e 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e successive modificazioni ed integrazioni, adottato entro il 15 novembre 2012 dai Direttori generali delle Aziende e Istituti interessati e riferito al 30 giugno 2012. Entro tale data le Aziende e gli Istituti interessati riducono conseguentemente le proprie dotazioni organiche.

     4. Al personale individuato ai sensi del comma 3 si applicano le disposizioni di cui all’articolo 33 del d.lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.

     5. Il personale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulta in servizio tramite distacco presso la Centrale Regionale di Acquisto è trasferito d’ufficio all’Agenzia Sanitaria Regionale e viene conteggiato nella dotazione organica di cui al comma 1, fatta salva la facoltà degli interessati di chiedere l’attivazione della mobilità volontaria ai sensi dell’articolo 30 del d.lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.

     6. I trasferimenti di personale di cui ai commi 3 e 5 iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2013 secondo il contingentamento stabilito dall’Agenzia Sanitaria Regionale con il provvedimento di cui al comma 1 e si concludono entro il 31 dicembre 2013.

     7. L’attuale Centrale Regionale di Acquisto è sciolta e posta in liquidazione ai sensi e con le modalità di cui all’articolo 16 del relativo Statuto alla data del 31 dicembre 2012. Il Direttore in carica alla data di entrata in vigore della presente legge cessa dalle sue funzioni all’atto dello scioglimento della Centrale Regionale di Acquisto.

     8. Tutti i rapporti attivi e passivi in campo all’attuale Centrale Regionale di Acquisto, ivi compresi gli adempimenti relativi ad ogni fase delle procedure di gara, concluse o in corso, sono trasferiti all’Agenzia Sanitaria Regionale a far data dal 1° gennaio 2013.

     9. Le procedure di gara in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono portate a compimento dall’Azienda o Ente del Servizio Sanitario Regionale che le aveva avviate. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutte le procedure di gara dovranno essere avviate dall’Agenzia Sanitaria Regionale in funzione di Centrale Regionale di Acquisto, fatte salve eventuali deroghe con le quali la Regione può autorizzare le Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale ad avviare direttamente le procedure di gara [6].

     10. Nei casi previsti dall’articolo 15, comma 13, lettera b), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale o le Centrali regionali di committenza propongono ai fornitori la rinegoziazione dei relativi contratti ed esercitano, in caso di mancato accordo, il diritto di recesso.

     11. Nelle more dell’espletamento delle gare in sede centralizzata l’Agenzia Sanitaria Regionale in funzione di Centrale Regionale di Acquisto applica per conto delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale l’articolo 15, comma 13, lettera b), ultimo periodo, del d.l. 95/2012 convertito dalla l. 135/2012.

 

     Art. 9. (Dichiarazione di urgenza)

     (Omissis)


[1] Sostituisce l'art. 62 della L.R. 7 dicembre 2006, n. 41.

[2] Inserisce gli artt. 62 bis e 62 ter nella L.R. 7 dicembre 2006, n. 41.

[3] Sostituisce l'art. 68 della L.R. 7 dicembre 2006, n. 41.

[4] Inserisce l'art. 71 bis nella L.R. 7 dicembre 2006, n. 41.

[5] Modifica il comma 2 dell’art. 11 della L.R. 18 dicembre 2006, n. 42.

[6] Comma così modificato dall'art. 26 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 51.