Settore: | Codici regionali |
Regione: | Liguria |
Materia: | 2. servizi sociali |
Capitolo: | 2.1 assistenza sanitaria |
Data: | 06/11/2012 |
Numero: | 34 |
Sommario |
Art. 1. (Sostituzione dell’articolo 62 della legge regionale (Riordino del Servizio Sanitario Regionale)) |
Art. 2. (Inserimento degli articoli 62 bis e 62 ter della l.r. 41/2006) |
Art. 3. (Sostituzione dell’articolo 68 della l.r. 41/2006) |
Art. 4. (Modifica dell’articolo 71 della l.r. 41/2006) |
Art. 5. (Inserimento dell’articolo 71 bis della l.r. 41/2006) |
Art. 6. (Modifica del comma 2 dell’articolo 11 della legge regionale 18 dicembre 2006, n. 42 (Istituzione del Sistema Informativo Regionale Integrato per lo sviluppo della società dell’informazione in [...] |
Art. 7. (Modifiche dell’articolo 7 della legge regionale 3 aprile 2007, n. 14 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2007)) |
Art. 8. (Norma transitoria) |
Art. 9. (Dichiarazione di urgenza) |
§ 2.1.136 - L.R. 6 novembre 2012, n. 34.
Revisione del sistema centralizzato di acquisti di beni e servizi del Servizio Sanitario Regionale e riorganizzazione dell’Agenzia Sanitaria Regionale. Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del Servizio Sanitario Regionale), alla legge regionale 18 dicembre 2006, n. 42 (Istituzione del Sistema Informativo Regionale Integrato per lo sviluppo della società dell’informazione in Liguria) e alla legge regionale 3 aprile 2007, n. 14 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2007)
(B.U. 7 novembre 2012, n. 18)
Art. 1. (Sostituzione dell’articolo 62 della legge regionale (Riordino del Servizio Sanitario Regionale))
1. (Omissis) [1].
Art. 2. (Inserimento degli articoli 62 bis e 62 ter della
1. (Omissis) [2].
Art. 3. (Sostituzione dell’articolo 68 della
1. (Omissis) [3].
Art. 4. (Modifica dell’articolo 71 della
1. Il comma 8 dell’articolo 71 della
Art. 5. (Inserimento dell’articolo 71 bis della
1. (Omissis) [4].
Art. 6. (Modifica del comma 2 dell’articolo 11 della
1. (Omissis) [5].
Art. 7. (Modifiche dell’articolo 7 della
1. Al comma 1 dell’articolo 7 della
2. I commi 5 bis e 5 ter dell’articolo 7 della
Art. 8. (Norma transitoria)
1. L’Agenzia Sanitaria Regionale ridetermina, entro il 30 novembre 2012, la propria dotazione organica con esclusivo riferimento al fabbisogno di personale relativo alle trasferite funzioni di Centrale Regionale di Acquisto di cui all’articolo 62 bis, comma 1, lettera b), e comma 2, lettera b), della
2. La quota aggiuntiva di spesa di personale connessa ai trasferimenti di cui al comma 1 non rileva ai fini delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 557, della
3. Il fabbisogno di personale dell’Agenzia Sanitaria Regionale, a seguito della rideterminazione della dotazione organica di cui al comma 1, è assicurato mediante il trasferimento presso l’Agenzia stessa del personale delle Aziende sanitarie locali e Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, di cui all’articolo 62 ter della
4. Al personale individuato ai sensi del comma 3 si applicano le disposizioni di cui all’articolo 33 del
5. Il personale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulta in servizio tramite distacco presso la Centrale Regionale di Acquisto è trasferito d’ufficio all’Agenzia Sanitaria Regionale e viene conteggiato nella dotazione organica di cui al comma 1, fatta salva la facoltà degli interessati di chiedere l’attivazione della mobilità volontaria ai sensi dell’articolo 30 del
6. I trasferimenti di personale di cui ai commi 3 e 5 iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2013 secondo il contingentamento stabilito dall’Agenzia Sanitaria Regionale con il provvedimento di cui al comma 1 e si concludono entro il 31 dicembre 2013.
7. L’attuale Centrale Regionale di Acquisto è sciolta e posta in liquidazione ai sensi e con le modalità di cui all’articolo 16 del relativo Statuto alla data del 31 dicembre 2012. Il Direttore in carica alla data di entrata in vigore della presente legge cessa dalle sue funzioni all’atto dello scioglimento della Centrale Regionale di Acquisto.
8. Tutti i rapporti attivi e passivi in campo all’attuale Centrale Regionale di Acquisto, ivi compresi gli adempimenti relativi ad ogni fase delle procedure di gara, concluse o in corso, sono trasferiti all’Agenzia Sanitaria Regionale a far data dal 1° gennaio 2013.
9. Le procedure di gara in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono portate a compimento dall’Azienda o Ente del Servizio Sanitario Regionale che le aveva avviate. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutte le procedure di gara dovranno essere avviate dall’Agenzia Sanitaria Regionale in funzione di Centrale Regionale di Acquisto, fatte salve eventuali deroghe con le quali la Regione può autorizzare le Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale ad avviare direttamente le procedure di gara [6].
10. Nei casi previsti dall’articolo 15, comma 13, lettera b), del
11. Nelle more dell’espletamento delle gare in sede centralizzata l’Agenzia Sanitaria Regionale in funzione di Centrale Regionale di Acquisto applica per conto delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale l’articolo 15, comma 13, lettera b), ultimo periodo, del
Art. 9. (Dichiarazione di urgenza)
(Omissis)
[1] Sostituisce l'art. 62 della
[2] Inserisce gli artt. 62 bis e 62 ter nella
[3] Sostituisce l'art. 68 della
[4] Inserisce l'art. 71 bis nella
[5] Modifica il comma 2 dell’art. 11 della
[6] Comma così modificato dall'art. 26 della