§ 1.1.79 - L.R. 28 giugno 2011, n. 15.
Disposizioni di manutenzione e adeguamento della normativa regionale


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.1 normativa istituzionale
Data:28/06/2011
Numero:15


Sommario
Art. 1.  (Modifica all’articolo 7 della legge regionale 25 novembre 2009, n. 56 (Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi))
Art. 2.  (Modifica all’articolo 8 della l.r. 56/2009)
Art. 3.  (Modifica alla legge regionale 29 dicembre 2010, n. 23 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2011))
Art. 4.  (Modifica all’articolo 3 della legge regionale 18 dicembre 2006, n. 42 (Istituzione del Sistema Informativo Regionale Integrato per lo sviluppo della Società dell’Informazione in Liguria))
Art. 5.  (Modifica all’articolo 8 della l.r. 42/2006)
Art. 6.  (Modifiche alla legge regionale 12 aprile 2011, n. 7 (Disciplina di riordino e razionalizzazione delle funzioni svolte dalle comunità montane soppresse e norme di attuazione per la liquidazione))
Art. 7.  (Modifica alla legge regionale 3 luglio 2007, n. 23 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi)
Art. 8.  (Continuità nei rapporti di lavoro)
Art. 9.  (Spese per il personale preposto agli Uffici stampa)
Art. 10.  (Dichiarazione di urgenza)


§ 1.1.79 - L.R. 28 giugno 2011, n. 15.

Disposizioni di manutenzione e adeguamento della normativa regionale

(B.U. 29 giugno 2011, n. 11)

 

Art. 1. (Modifica all’articolo 7 della legge regionale 25 novembre 2009, n. 56 (Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi))

     1. (Omissis) [1].

 

     Art. 2. (Modifica all’articolo 8 della l.r. 56/2009)

     1. (Omissis) [2].

 

     Art. 3. (Modifica alla legge regionale 29 dicembre 2010, n. 23 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2011))

     1. (Omissis) [3].

 

     Art. 4. (Modifica all’articolo 3 della legge regionale 18 dicembre 2006, n. 42 (Istituzione del Sistema Informativo Regionale Integrato per lo sviluppo della Società dell’Informazione in Liguria))

     1. (Omissis) [4].

 

     Art. 5. (Modifica all’articolo 8 della l.r. 42/2006)

     1. (Omissis) [5].

 

     Art. 6. (Modifiche alla legge regionale 12 aprile 2011, n. 7 (Disciplina di riordino e razionalizzazione delle funzioni svolte dalle comunità montane soppresse e norme di attuazione per la liquidazione))

     1. (Omissis) [6].

     2. (Omissis) [7].

 

     Art. 7. (Modifica alla legge regionale 3 luglio 2007, n. 23 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi)

     1. (Omissis) [8].

 

     Art. 8. (Continuità nei rapporti di lavoro) [9]

     1. Le ferie maturate e non fruite dai dipendenti che proseguono il loro rapporto di lavoro con la Regione Liguria con forma contrattuale diversa, che comporti la cessazione dal rapporto di lavoro in essere o il collocamento in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell’incarico, non possono essere monetizzate e sono convertite in un numero di giorni parametrato al valore economico della giornata lavorativa nell’ambito della nuova tipologia contrattuale.

 

     Art. 9. (Spese per il personale preposto agli Uffici stampa) [10]

     (Omissis)

 

     Art. 10. (Dichiarazione di urgenza)

     (Omissis)


[1] Modifica il comma 4 dell’art. 7 della L.R. 25 novembre 2009, n. 56.

[2] Inserisce la lettera a bis) nel comma 1 dell'art. 8 della L.R. 25 novembre 2009, n. 56.

[3] Modifica il comma 4 dell’art. 8 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 23.

[4] Aggiunge la lettera i quinquies) al comma 3 dell’art. 3 della L.R. 18 dicembre 2006, n. 42.

[5] Sostituisce il numero 3) della lettera b) del comma 2 dell’art. 8 della L.R. 18 dicembre 2006, n. 42.

[6] Inserisce il comma 3 bis nell'art. 5 della L.R. 12 aprile 2011, n. 7.

[7] Modifica la lettera b) del comma 5 dell’art. 11 della L.R. 12 aprile 2011, n. 7.

[8] Sostituisce l'art. 12 della L.R. 3 luglio 2007, n. 23.

[9] Articolo così sostituito dall'art. 18 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 38. La Corte costituzionale, con sentenza 4 dicembre 2013, n. 286, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.

[10] Articolo abrogato dall'art. 18 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 38.