Settore: | Codici regionali |
Regione: | Liguria |
Materia: | 1. ordinamento ed organizzazione |
Capitolo: | 1.6 finanze e patrimonio |
Data: | 19/02/1972 |
Numero: | 2 |
Sommario |
Art. 1. E' istituita, a decorrere dal 1° gennaio 1972, l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del Demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati [...] |
Art. 2. L'imposta è dovuta dal concessionario contestualmente e con le medesime modalità del canone di concessione ed è riscossa per conto della Regione dagli Uffici competenti alla riscossione del [...] |
Art. 3. L'Ufficio competente alla riscossione del canone comunica al concessionario, la liquidazione dell'imposta con le istruzioni relative alle modalità del versamento. |
Art. 4. I proventi dell'imposta sono versati presso la Tesoreria della Regione Liguria. |
Art. 4 bis. |
Art. 5. |
Art. 6. |
Art. 7. |
Art. 8. |
Art. 9. |
Art. 10. |
Art. 11. |
Art. 12. |
Art. 13. |
Art. 14. Il diritto alla riscossione dell'imposta si prescrive con il decorso di cinque anni. Il diritto alla ripetizione dell'imposta si prescrive in tre anni. |
Art. 15. |
Art. 16. (Omissis) |
§ 1.6.4 - L.R. 19 febbraio 1972, n. 2.
Imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del Demanio e del patrimonio indisponibile.
(B.U. 21 febbraio 1972, n. 5).
E' istituita, a decorrere dal 1° gennaio 1972, l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del Demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione Liguria.
Sono escluse dall'imposta regionale le concessioni per le derivazioni di acque pubbliche [1].
Salvo quanto disposto al comma 4 l'imposta è determinata nella misura del 100 per cento del canone di concessione [2].
L'imposta è determinata, con decorrenza 1 gennaio 1994, nella misura del 10 per cento del canone per le concessioni dei beni del demanio marittimo [3].
L'imposta è dovuta dal concessionario contestualmente e con le medesime modalità del canone di concessione ed è riscossa per conto della Regione dagli Uffici competenti alla riscossione del canone.
L'Ufficio competente alla riscossione del canone comunica al concessionario, la liquidazione dell'imposta con le istruzioni relative alle modalità del versamento.
I proventi dell'imposta sono versati presso la Tesoreria della Regione Liguria.
1. Per le violazioni alla presente legge si applicano le disposizioni di cui alla
2. Per la riscossione coattiva dell’imposta si applicano le disposizioni di cui al
3. Per le controversie relative all’accertamento ed alla contestazione delle sanzioni, alla riscossione dell’imposta, nonché al rimborso della stessa, è ammesso ricorso giurisdizionale secondo le disposizioni di cui al
(Omissis)
(Omissis)
(Omissis)
(Omissis)
(Omissis)
(Omissis)
(Omissis)
(Omissis)
(Omissis)
Il diritto alla riscossione dell'imposta si prescrive con il decorso di cinque anni. Il diritto alla ripetizione dell'imposta si prescrive in tre anni.
(Omissis) [14].
(Omissis) [15].
[1] Comma così modificato dall'art. 1 della
[2] Comma già sostituito dall'art. 6 della
[3] Comma aggiunto dall'art. 6 della
[4] Articolo inserito dall'art. 5 della
[5] Articolo abrogato dall'art. 5 della
[6] Articolo abrogato dall'art. 5 della
[7] Articolo abrogato dall'art. 5 della
[8] Articolo abrogato dall'art. 5 della
[9] Articolo abrogato dall'art. 5 della
[10] Articolo abrogato dall'art. 5 della
[11] Articolo abrogato dall'art. 5 della
[12] Articolo abrogato dall'art. 5 della
[13] Articolo abrogato dall'art. 5 della
[14] Reca norme transitorie.
[15] Reca dichiarazione di urgenza.