Settore: | Codici regionali |
Regione: | Liguria |
Materia: | 2. servizi sociali |
Capitolo: | 2.4 assistenza scolastica e diritto allo studio |
Data: | 25/07/2011 |
Numero: | 18 |
Sommario |
Art. 1. (Adeguamento della tassa) |
Art. 2. (Dichiarazione d’urgenza) |
§ 2.4.25 - L.R. 25 luglio 2011, n. 18.
Variazione della tassa regionale per il diritto allo studio universitario
(B.U. 27 luglio 2011, n. 14)
Art. 1. (Adeguamento della tassa)
1. Per l’anno accademico 2011/2012 la misura della tassa regionale per il diritto allo studio universitario di cui all’articolo 1 della
a) euro 70,00 (settanta/00) per un reddito I.S.E.E.U. sino a euro 13.000,00;
b) euro 85,00 (ottantacinque/00) per un reddito I.S.E.E.U. da euro 13.000,01 a euro 20.000,00;
c) euro 105,00 (centocinque/00) per un reddito I.S.E.E.U. da euro 20.000,01 a euro 30.000,00;
d) euro 135,00 (centotrentacinque/00) per un reddito I.S.E.E.U. da euro 30.000,01 a euro 50.000,00 ed oltre.
2. La tassa regionale di cui al comma 1 è corrisposta all’Azienda regionale per i Servizi Scolastici e Universitari (ARSSU) entro i termini di scadenza dell’iscrizione all’Università degli Studi di Genova o alle Istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM). Lo studente che provvede oltre tale termine è tenuto al pagamento di una indennità di mora calcolata ai sensi di quanto disposto dall’articolo 13 del
Art. 2. (Dichiarazione d’urgenza)
(Omissis)
[1] Alinea così modificato dall'art. 9 della
[2] Comma così sostituito dall'art. 4 della