§ 3.8.12 - L.R. 13 agosto 2002, n. 33.
Interventi da realizzarsi nell’ambito dei sistemi produttivi locali e dei distretti industriali, delle filiere produttive, dei meta distretti, delle [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.8 industria
Data:13/08/2002
Numero:33


Sommario
Art. 1.  (Oggetto e finalità)
Art. 1 bis.  (Definizioni)
Art. 2.  (Individuazione dei sistemi produttivi locali, dei distretti industriali e dei meta distretti
Art. 3.  (Obiettivi dei distretti industriali delle filiere, dei contratti di rete, dei meta distretti e delle altre forme di aggregazione previste dalla legge
Art. 4.  (Fondi regionali)
Art. 4 bis.  (Agevolazioni per i distretti industriali e per i meta distretti
Art. 5.  (Beneficiari).
Art. 5 bis.  (Contratti di rete)
Art. 6.  (Programma annuale).
Art. 7.  (Finalità dei progetti).
Art. 7 bis.  (Progetti di filiera)
Art. 7 ter.  (Distretti tecnologici regionali)
Art. 7 quater.  (Agevolazioni per i distretti tecnologici regionali)
Art. 7 quinquies.  (Forme di collaborazione)
Art. 8.  (Coordinamento e monitoraggio delle attività produttive e industriali)
Art. 9.  (Funzioni del Comitato).
Art. 10.  (Abrogazione di norme).
Art. 11.  (Norma finanziaria).


§ 3.8.12 - L.R. 13 agosto 2002, n. 33.

Interventi da realizzarsi nell’ambito dei sistemi produttivi locali e dei distretti industriali, delle filiere produttive, dei meta distretti, delle reti e delle aggregazioni d’impresa [1].

(B.U. 28 agosto 2002, n. 12).

 

Art. 1. (Oggetto e finalità) [2]

     1. La presente legge disciplina, nell’ambito della più generale azione di sostegno allo sviluppo dell’economia regionale, le modalità di individuazione e gli interventi a supporto dei distretti industriali, delle filiere produttive, dei meta distretti, delle reti di imprese, nonché le modalità di elaborazione delle scelte strategiche e degli strumenti per favorire lo sviluppo locale [3].

     2. La Regione Liguria, per accrescere la competitività del sistema ligure delle imprese sui mercati nazionali ed esteri e le opportunità occupazionali, favorisce:

     a) lo sviluppo delle vocazioni e delle specializzazioni produttive a livello locale nell’ambito di contesti produttivi individuati come sistemi produttivi locali o distretti industriali o meta distretti [4];

     b) lo sviluppo di filiere produttive, definite come un insieme di imprese variamente specializzate, sia manifatturiere che di servizi, sia artigiane che industriali, che svolgono attività tra loro collegate e integrate;

     b bis) lo sviluppo delle reti di imprese costituite secondo il “Contratto di rete” ai sensi dell’articolo 3, comma 4 ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5 (Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi) convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 [5];

     b ter) altre forme di aggregazione produttiva previste dalla presente legge [6].

     3. I distretti industriali e i sistemi produttivi locali sono quelli definiti dall’articolo 36, commi 1 e 2 della legge 5 ottobre 1991, n. 317 (interventi per l’innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese) e successive integrazioni e modificazioni.

     3 bis. La Giunta regionale, in conformità alle vigenti disposizioni nazionali e comunitarie, definisce le modalità di applicazione degli strumenti di politica industriale previsti dalla presente legge e può riconoscere altre forme di aggregazione produttiva definendone i modelli di costituzione [7].

 

     Art. 1 bis. (Definizioni) [8]

     1. Ai fini della presente legge, si intendono per:

     a) distretto industriale: contesto produttivo omogeneo, caratterizzato da un’elevata concentrazione di imprese, prevalentemente di micro, piccole e medie dimensioni, nonché dalla specializzazione produttiva nel settore;

     b) distretto tecnologico: contesto produttivo omogeneo, caratterizzato dalla presenza di imprese aventi forti legami con il sistema della ricerca e dell’innovazione;

     c) meta distretto: struttura produttiva di eccellenza, composta da aree produttive anche distanti tra loro, caratterizzate da un’elevata interazione fra esse, in cui si concentrano imprese di una stessa filiera o settore produttivo, con forti legami esistenti o potenziali con il mondo della ricerca e dell’innovazione;

     d) aggregazione di filiere produttive: insieme di imprese variamente specializzate, manifatturiere, di servizi, artigiane e industriali, che svolgono attività tra loro collegate e integrate;

     e) rete di imprese: aggregazione funzionale tra imprese che risponde alla necessità di controllare tutte le fasi della filiera o della catena del valore, sviluppando accordi con imprese industriali;

     f) rete di subfornitura: aggregazioni funzionali tra imprese che hanno lo scopo di creare economie di scala che riguardano non una singola impresa, ma un intero settore;

     g) contratto di rete: negozio giuridico con il quale due o più imprese, pur rimanendo autonome, decidono di collaborare e si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, ad esercitare una o più attività economiche rientranti nei rispettivi oggetti sociali, allo scopo di accrescere la reciproca capacità innovativa o la competitività sul mercato.

 

     Art. 2. (Individuazione dei sistemi produttivi locali, dei distretti industriali e dei meta distretti [9]) [10]

     1. La Giunta regionale, sentito il parere del CREL, individua i sistemi produttivi locali e, all’interno di questi, i distretti industriali, sulla base della contemporanea presenza dei seguenti indicatori socio - economici:

     a) per i sistemi produttivi locali:

     1. elevata concentrazione di imprese;

     2. diffusione degli addetti all’industria e all’artigianato;

     3. prevalenza di imprese di piccola e media dimensione;

     b) per i distretti industriali:

     1. elevata concentrazione di imprese di produzione;

     2. percentuale di addetti ad imprese manifatturiere industriali e artigiane sulla base della media regionale;

     3. prevalenza di imprese di piccola e media dimensione;

     4. specializzazione produttiva nel settore.

     2. La Giunta regionale, ogni tre anni, provvede alla verifica e all’eventuale aggiornamento della situazione relativa ai sistemi e ai distretti.

     3. I distretti industriali e i meta distretti possono interessare anche aree delle Regioni confinanti, previa intesa con queste ultime [11].

 

     Art. 3. (Obiettivi dei distretti industriali delle filiere, dei contratti di rete, dei meta distretti e delle altre forme di aggregazione previste dalla legge [12]).

     1. La Regione persegue, attraverso il confronto con i soggetti istituzionali, economici e sociali presenti nel territorio, l’utilizzo più efficace degli strumenti di politica industriale quali i distretti industriali, le filiere produttive, i contratti di rete, i meta distretti e le altre forme di aggregazione previste dalla presente legge, anche mediante la ricerca e l’attivazione di nuove linee di interventi, nonché coordinando le diverse forme di sostegno [13].

     1 bis. Ai fini di cui al comma 1 la Giunta regionale favorisce:

     a) la crescita di una cultura della collaborazione e messa in rete delle imprese;

     b) la nascita di nuove forme di rete e l’ampliamento delle aggregazioni esistenti [14].

     2. Al fine di cui al comma 1, per i distretti industriali e per i meta distretti, la Regione in particolare favorisce:

     a) la migliore definizione e applicazione, a livello locale, degli strumenti di politica industriale presenti nella legislazione regionale, nazionale e comunitaria;

     b) la realizzazione di infrastrutture da destinare alle attività produttive o a servizio delle stesse;

     c) l’applicazione delle metodologie di intervento necessarie a favorire l'insediamento di attività produttive in condizioni di compatibilità ambientale privilegiando le imprese dotate di sistemi di gestione ambientale riconosciuti;

     d) la realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo precompetitivo, il trasferimento di nuove tecnologie e l’innovazione che non utilizzino nella loro ricerca la sperimentazione animale;

     e) la realizzazione di servizi comuni di interesse per le aziende;

     f) la formazione di rapporti con gli operatori finanziari, finalizzati a facilitare l'accesso al credito per le imprese;

     g) l’accesso delle imprese a finanziamenti pubblici nazionali ed europei;

     h) le attività di formazione tecnico-professionale e di formazione permanente d’interesse per le imprese del distretto;

     i) i processi di internazionalizzazione delle imprese, in coerenza con le linee guida fissate dalla Regione in materia;

     j) l’integrazione tra imprese al fine di aumentare la dimensione media delle stesse;

     k) la cooperazione e la sinergia tra distretti per l'attivazione di progetti integrati, con particolare riferimento alle filiere di prodotto;

     l) la realizzazione di progetti rivolti alla produzione di fonti di energia rinnovabili;

     m) lo sviluppo di funzioni avanzate condivise nella rete quali produzione, progettazione, logistica, servizi connessi;

     n) i progetti volti alla creazione e allo sviluppo di momenti di aggregazione economica tra imprese quali reti, filiere, consorzi, società consortili;

     o) la creazione, lo sviluppo e il consolidamento di reti di subfornitura [15].

 

     Art. 4. (Fondi regionali) [16]

     1. La Regione costituisce un fondo di rotazione destinato a:

     a) sostenere progetti di investimento per l’innovazione o l’internazionalizzazione delle imprese;

     b) sostenere progetti di investimento diretti a favorire processi durevoli di integrazione produttiva e di aggregazione delle imprese;

     c) sostenere progetti di insediamento produttivo e di integrazione localizzativa tra imprese;

     d) sostenere i progetti di filiera di cui all’articolo 7 bis;

     e) sostenere i distretti tecnologici regionali ai sensi dell’articolo 7 quater, che non utilizzino nella loro ricerca la sperimentazione animale;

     f) acquistare, recuperare e dotare di infrastrutture, tramite FI.L.S.E. S.p.A., aree e fabbricati, destinati all’insediamento di imprese aventi sede operativa nell’ambito dei distretti industriali e dei meta distretti o appartenenti a una filiera produttiva collegata ad una specializzazione produttiva [17];

     g) sostenere progetti d'investimento rivolti a favorire l'insediamento di attività produttive che utilizzino sistemi innovativi ambientali;

     h) sostenere progetti di investimento rivolti alla produzione di fonti di energia non esauribili;

     h bis) sostenere progetti comuni di marketing e attività congiunte di commercializzazione di prodotti e di servizi [18].

     2. La Regione costituisce altresì un fondo destinato a FI.L.S.E. S.p.A. per le attività dirette a:

     a) favorire il coordinamento dell’attività dei distretti delle filiere e dei meta distretti [19];

     b) effettuare animazione economica, anche in collaborazione con le associazioni di categoria, a supporto delle attività di distretto mediante anche azioni mirate di accompagnamento e supporto alle aziende;

     c) assistere le imprese per il monitoraggio sulla formazione e attuazione dei progetti nonché per la verifica e la valutazione dei risultati conseguiti.

     3. I fondi vengono costituiti presso la FI.L.S.E. S.p.A. con apposita deliberazione della Giunta regionale. Per quanto riguarda il fondo di rotazione, la deliberazione definisce, in particolare, le modalità di finanziamento e di rientro nel bilancio regionale in applicazione di quanto disposto dall’articolo 72 della legge 27 dicembre 2002 n. 289 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)) e successive modificazioni.

     4. I rapporti tra la Regione e FI.L.S.E. S.p.A. inerenti la gestione dei fondi e la concessione delle agevolazioni, sono disciplinati da una apposita convenzione approvata dalla Giunta Regionale, che definisce, tra l’altro, le modalità di rendicontazione annuale della gestione.

     5. I fondi potranno essere implementati con risorse finanziarie comunitarie, statali e regionali, tenuto conto degli obiettivi e delle priorità indicate dalla Giunta Regionale, in via complementare e sussidiaria rispetto alle norme e agevolazioni statali.

     6. Tutte le agevolazioni previste dalla presente legge sono concesse in conformità alla normativa comunitaria vigente in materia di aiuti di Stato.

 

     Art. 4 bis. (Agevolazioni per i distretti industriali e per i meta distretti [20]) [21]

     1. La Giunta regionale sentite le organizzazioni sindacali, le associazioni di categoria degli industriali, degli artigiani, della cooperazione maggiormente rappresentative a livello regionale approva i criteri e le modalità per la concessione delle agevolazioni per la realizzazione dei progetti di investimento di cui all’articolo 4, commi 1 e 2, da parte dei beneficiari [22].

     2. La Giunta regionale stabilisce, tra l’altro:

     a) le disposizioni dirette a garantire il coordinamento con gli interventi comunitari e nazionali;

     b) le modalità e i termini di presentazione delle domande di agevolazione a FI.L.S.E. S.p.A.;

     c) i criteri, tra i quali la crescita dell'occupazione stabile e il rispetto delle norme in materia di lavoro, le modalità e i termini di valutazione ed ammissione dei progetti alle agevolazioni;

     d) la forma e l’intensità delle agevolazioni concedibili;

     e) le modalità e i termini di concessione ed erogazione delle agevolazioni da parte di FI.L.S.E. S.p.A..;

     f) la quota dei fondi di cui all’articolo 4 da destinare ai singoli interventi;

     g) i casi, le modalità ed i tempi di revoca dei contributi da parte di FI.L.S.E. S.p.A..

     2 bis. La Giunta regionale verifica che i progetti finanziati con il fondo di cui all’articolo 4 siano conformi alla normativa in materia di lavoro, per la tutela della salute e sicurezza sul lavoro [23].

     3. Per le finalità di cui all’articolo 4, comma 1, lettera f), le modalità attuative devono altresì stabilire le disposizioni volte a garantire la compatibilità e il coordinamento con le iniziative di cui all’articolo 6 della legge regionale 9 agosto 1994 n. 43 (norme di attuazione della legge 5 ottobre 1991 n. 317 ed interventi per il sostegno delle piccole e medie imprese), nonché i criteri e gli elementi di formazione del prezzo di alienazione alle imprese degli immobili o delle opere realizzate.

 

     Art. 5. (Beneficiari). [24]

     1. Le agevolazioni sono concesse ai seguenti soggetti:

     a) consorzi;

     b) società consortili;

     c) società miste a capitale pubblico privato;

     d) associazioni temporanee e altre forme di cooperazione tra imprese, comunque denominate.

     2. Le imprese costituenti i soggetti di cui al comma 1 devono essere in prevalenza di piccola e media dimensione di cui alla vigente normativa e appartenere alla medesima filiera produttiva.

     3. La maggioranza delle imprese costituenti i soggetti di cui al comma 1 deve avere sede operativa nel territorio distrettuale e meta distrettuale ovvero le imprese aventi sede operativa nel territorio del distretto devono partecipare al costo del progetto per una quota più elevata rispetto a quella complessivamente sostenuta dalle imprese aventi sede al di fuori di tale territorio [25].

     4. Ogni soggetto di cui al comma 1 può comunque prevedere la partecipazione di soggetti, pubblici e privati, non aventi sede nel distretto e meta distretto e anche non appartenenti alla medesima filiera produttiva, purché detti soggetti non partecipino al costo del progetto in misura complessivamente superiore a quella sostenuta dai soggetti appartenenti al distretto o alla filiera [26].

 

     Art. 5 bis. (Contratti di rete) [27]

     1. Le agevolazioni, di cui all’articolo 4 bis, sono concesse anche alle imprese che abbiano stipulato tra loro il contratto di rete di cui all’articolo 3, comma 4 ter, del d.l. n. 5/2009 convertito dalla l. n. 33/2009.

     2. Le imprese che abbiano stipulato il contratto di rete devono essere in prevalenza di micro, piccola e media dimensione e appartenere alla medesima filiera produttiva.

     3. La Giunta regionale definisce i criteri e le modalità di concessione delle agevolazioni di cui al comma 1, coerenti con gli obiettivi di cui all’articolo 3.

 

     Art. 6. (Programma annuale).

     (Omissis) [28].

 

     Art. 7. (Finalità dei progetti).

     1. I progetti per i quali si richiede il contributo devono perseguire una o più delle seguenti finalità:

     a) favorire lo sviluppo dei distretti industriali e dei meta distretti e di ogni forma associativa prevista dalla presente legge attraverso la promozione e la commercializzazione del prodotto sui mercati nazionali e esteri [29];

     b) promuovere la crescita occupazionale;

     c) realizzare innovazioni tecnologiche, acquisire e trasferire tecnologie;

     d) sostenere interventi innovativi in campo ambientale e in campo energetico;

     e) realizzare reti telematiche, strutture logistiche e banche dati comuni;

     f) realizzare strutture e impianti funzionali all'attività distrettuale;

     g) realizzare progetti formativi;

     h) svolgere attività di animazione economica e promozione territoriale, anche in collaborazione con le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello regionale degli industriali, degli artigiani e delle cooperative o con gli enti locali territoriali [30];

     i) realizzare servizi comuni, anche nel campo della sicurezza del lavoro, per le imprese operanti nel distretto;

     i bis) favorire forme di collaborazione permanenti o durevoli tra le imprese comprese quelle formatisi con il contratto di rete [31];

     i ter) lo sviluppo di funzioni avanzate condivise in rete quali produzioni, progettazione, logistica, servizi connessi [32];

     i quater) consolidamento e sviluppo di ogni forma di aggregazione economica esistente e creazione di nuove realtà associate [33].

 

     Art. 7 bis. (Progetti di filiera) [34]

     1. La Regione promuove, quale strumento di politica industriale, il rafforzamento e lo sviluppo della specializzazione settoriale delle imprese per conseguire una maggior efficienza di filiera produttiva.

     2. A tal fine la Regione concede agevolazioni alle imprese associate, prevalentemente di piccole e medie dimensioni, aventi sede operativa nel territorio regionale e operanti nei settori di attività corrispondenti alle specializzazioni produttive distrettuali individuate sulla base della deliberazione della Giunta regionale di cui all’articolo 2, che presentino progetti di filiera. Le agevolazioni possono essere concesse anche a progetti che comprendano attività complementari rispetto a quelle corrispondenti alle specializzazioni produttive.

     3. La Giunta regionale, sentite le organizzazioni sindacali, le associazioni di categoria degli industriali, degli artigiani, della cooperazione, maggiormente rappresentative a livello regionale con propria deliberazione, definisce [35]:

     a) i criteri per la concessione delle agevolazioni da parte di FI.L.S.E. S.p.A.;

     b) le caratteristiche dei progetti;

     c) la percentuale di risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi dell’articolo 4 riservate ai progetti di filiera regionale;

     d) le procedure per la presentazione delle domande di agevolazione;

     e) la forma e l’entità delle agevolazioni concedibili.

 

     Art. 7 ter. (Distretti tecnologici regionali) [36]

     1. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni della presente legge si intendono per distretti tecnologici regionali le società costituite da imprese, enti e centri di ricerca, università, finalizzate ad attività di ricerca, sviluppo pre-competitivo, trasferimento di tecnologie, innovazione di processo e di prodotto, internazionalizzazione del mercato. Possono altresì partecipare enti pubblici e società da loro controllate, con la finalità di favorire lo sviluppo dell’attività dei distretti tecnologici nel territorio.

     1 bis. Le micro, piccole e medie imprese possono partecipare ai distretti tecnologici regionali nelle forme associative coerenti con le finalità del presente articolo [37].

 

     Art. 7 quater. (Agevolazioni per i distretti tecnologici regionali) [38]

     1. I distretti tecnologici regionali possono beneficiare di cofinanziamenti direttamente a carico della presente legge, qualora tali distretti siano oggetto della programmazione comunitaria o della programmazione negoziata.

     2. I criteri e le modalità di concessione dei cofinanziamenti sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.

 

     Art. 7 quinquies. (Forme di collaborazione) [39]

     1. La Regione e FI.L.S.E. S.p.A. possono avvalersi degli enti strumentali e delle società da loro controllate e partecipate per lo sviluppo degli investimenti nei distretti e meta distretti e nelle relative filiere produttive, con particolare riguardo, tra l’altro, ai settori della ricerca, del lavoro, dell’informatica, dell’energia, dell’ambiente, dell’accesso al credito, dell’internazionalizzazione, nonché per la integrazione localizzativa delle imprese attraverso le società di promozione e sviluppo esistenti sul territorio [40].

     2. Per favorire lo sviluppo dei distretti industriali e meta distretti la Regione può stipulare accordi di collaborazione con le società partecipate dalle Amministrazioni provinciali e comunali [41].

 

     Art. 8. (Coordinamento e monitoraggio delle attività produttive e industriali) [42]

     1. La Regione, al fine di assicurare un indirizzo unitario di intervento per la concreta programmazione ed attuazione dei progetti di sviluppo dei sistemi produttivi locali di cui alla presente legge, predispone un confronto preventivo periodico con le organizzazioni sindacali, le associazioni di categoria degli industriali, degli artigiani, della cooperazione maggiormente rappresentative a livello regionale in ordine all’analisi e all’elaborazione delle scelte strategiche per lo sviluppo delle attività economiche e delle imprese. La Regione, in particolare, garantisce il confronto e la concertazione con le organizzazioni sindacali ed economiche territoriali nelle scelte strategiche per lo sviluppo economico regionale:

     a) favorendo lo sviluppo di legami di rete tra i diversi soggetti del territorio, attori pubblici e privati dell’imprenditoria, del mondo della ricerca e della finanza;

     b) migliorando l’efficacia degli interventi sui temi di politica industriale locale;

     c) alimentando scambi di informazioni e garanzia di diffusione di buone pratiche e trasferimento tecnologico.

     2. La Regione ai fini di cui al comma 1:

     a) definisce meccanismi di raccordo tra gli strumenti di politica industriale presenti nella legislazione regionale, nazionale e comunitaria per favorirne la migliore utilizzazione a livello locale;

     b) individua gli indicatori per valutare gli effetti degli interventi realizzati;

     c) monitora lo stato di attuazione degli interventi;

     d) valuta l’efficacia delle azioni realizzate in relazione agli obiettivi da raggiungere, provvedendo, se del caso, a definire gli interventi correttivi eventualmente necessari.

 

     Art. 9. (Funzioni del Comitato). [43]

     (Omissis)

 

     Art. 10. (Abrogazione di norme).

     1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

     a) legge regionale 11 novembre 1997 n. 45 (disciplina degli investimenti da attuarsi nell'ambito dei distretti industriali della Liguria);

     b) comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale 24 marzo 1999 n. 9 (attribuzione agli Enti locali e disciplina generale dei compiti e delle funzioni amministrative, conferiti alla Regione dal d.lgs 31 marzo 1998 n. 112, nel settore "sviluppo economico e attività produttive" e nelle materie "istruzione scolastica" e "formazione professionale").

 

     Art. 11. (Norma finanziaria).

     (Omissis) [44]


[1] Titolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 9 agosto 2011, n. 22.

[2] Articolo già sostituito dall'art. 1 della L.R. 3 luglio 2006, n. 17.

[3] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 9 agosto 2011, n. 22.

[4] Lettera così modificata dall'art. 2 della L.R. 9 agosto 2011, n. 22.

[5] Lettera aggiunta dall'art. 2 della L.R. 9 agosto 2011, n. 22.

[6] Lettera aggiunta dall'art. 2 della L.R. 9 agosto 2011, n. 22.

[7] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 9 agosto 2011, n. 22.

[8] Articolo inserito dall'art. 3 della L.R. 9 agosto 2011, n. 22.

[9] Rubrica così sostituita dall'art. 4 della L.R. 9 agosto 2011, n. 22.

[10] Articolo già sostituito dall'art. 2 della L.R. 3 luglio 2006, n. 17.

[11] Comma così sostituito dall'art. 4 della L.R. 9 agosto 2011, n. 22.

[12] Rubrica sostituita dall'art. 3 della L.R. 3 luglio 2006, n. 17 e così modificata dall'art. 5 della L.R. 9 agosto 2011, n. 22.

[13] Comma così sostituito dall'art. 5 della L.R. 9 agosto 2011, n. 22.

[14] Comma inserito dall'art. 5 della L.R. 9 agosto 2011, n. 22.

[15] Comma già sostituito dall'art. 3 della L.R. 3 luglio 2006, n. 17 e così ulteriormente sostituito dall'art. 5 della L.R. 9 agosto 2011, n. 22.

[16] Articolo già sostituito dall'art. 4 della L.R. 3 luglio 2006, n. 17.

[17] Lettera così modificata dall'art. 6 della L.R. 9 agosto 2011, n. 22.

[18] Lettera aggiunta dall'art. 6 della L.R. 9 agosto 2011, n. 22.

[19] Lettera così modificata dall'art. 6 della L.R. 9 agosto 2011, n. 22.

[20] Rubrica così modificata dall'art. 7 della L.R. 9 agosto 2011, n. 22.

[21] Articolo inserito dall'art. 5 della L.R. 3 luglio 2006, n. 17.

[22] Comma così sostituito dall'art. 7 della L.R. 9 agosto 2011, n. 22.

[23] Comma inserito dall'art. 7 della L.R. 9 agosto 2011, n. 22.

[24] Articolo modificato dall'art. 1 della L.R. 3 ottobre 2003, n. 24 e sostituito dall'art. 6 della L.R. 3 luglio 2006, n. 17.

[25] Comma così modificato dall'art. 8 della L.R. 9 agosto 2011, n. 22.

[26] Comma così modificato dall'art. 8 della L.R. 9 agosto 2011, n. 22.

[27] Articolo inserito dall'art. 9 della L.R. 9 agosto 2011, n. 22.

[28] Articolo modificato dall’art. 2 della L.R. 3 ottobre 2003, n. 24 e abrogato dall'art. 7 della L.R. 3 luglio 2006, n. 17.

[29] Lettera così modificata dall'art. 10 della L.R. 9 agosto 2011, n. 22.

[30] Lettera così sostituita dall'art. 8 della L.R. 3 luglio 2006, n. 17.

[31] Lettera aggiunta dall'art. 8 della L.R. 3 luglio 2006, n. 17 e così modificata dall'art. 10 della L.R. 9 agosto 2011, n. 22.

[32] Lettera aggiunta dall'art. 10 della L.R. 9 agosto 2011, n. 22.

[33] Lettera aggiunta dall'art. 10 della L.R. 9 agosto 2011, n. 22.

[34] Articolo inserito dall'art. 9 della L.R. 3 luglio 2006, n. 17.

[35] Alinea così modificato dall'art. 11 della L.R. 9 agosto 2011, n. 22.

[36] Articolo inserito dall'art. 9 della L.R. 3 luglio 2006, n. 17.

[37] Comma aggiunto dall'art. 12 della L.R. 9 agosto 2011, n. 22.

[38] Articolo inserito dall'art. 9 della L.R. 3 luglio 2006, n. 17.

[39] Articolo inserito dall'art. 9 della L.R. 3 luglio 2006, n. 17.

[40] Comma così modificato dall'art. 13 della L.R. 9 agosto 2011, n. 22.

[41] Comma così modificato dall'art. 13 della L.R. 9 agosto 2011, n. 22.

[42] Articolo modificato dall’art. 3 della L.R. 3 ottobre 2003, n. 24, dall'art. 10 della L.R. 3 luglio 2006, n. 17 e così sostituito dall'art. 14 della L.R. 9 agosto 2011, n. 22.

[43] Articolo abrogato dall'art. 21 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 38.

[44] Articolo sostituito dall'art. 12 della L.R. 3 luglio 2006, n. 17.