Settore: | Codici regionali |
Regione: | Puglia |
Materia: | 6. programmazione, finanza, demanio e patrimonio |
Capitolo: | 6.3 programmazione, leggi finanziarie e di bilancio |
Data: | 04/08/2004 |
Numero: | 14 |
Sommario |
Art. 1. (Finalità). |
Art. 2. (Adeguamento dello stato di previsione dell'entrata e della spesa). |
Art. 3. (Fondo per il finanziamento di programmi di settore e intersettoriali). |
Art. 4. (Modifica all'articolo 4 della legge regionale 7 gennaio 2004, n. 1). |
Art. 5. (Intervento finanziario per il completamento dell'azione di risanamento e rilancio del Parco scientifico e tecnologico CSATA). |
Art. 6. (Disposizioni per l'attuazione dell'Accordo di programma ex articolo 17 della legge 5 gennaio 1994, n. 36). |
Art. 7. (Quarto centenario della nascita di San Giuseppe da Copertino). |
Art. 8. (Contratti a tempo determinato). |
Art. 9. (Modifica all'articolo 8, comma 3, della legge regionale 25 agosto 2003, n. 19). |
Art. 10. (Medicina specialistica ambulatoriale). |
Art. 11. (Medicina dei servizi). |
Art. 12. (Personale medico del servizio di emergenza territoriale "118"). |
Art. 13. (Personale ex legge regionale 9 giugno 1987, n. 16). |
Art. 14. (Funzionamento punti di primo intervento e pronto soccorso). |
Art. 15. (Controllo della qualità). |
Art. 16. (Modifiche alla legge regionale 28 maggio 2004, n. 8). |
Art. 17. (Attuazione dell'articolo 8 quinquies del d.lgs. 502/1992). |
Art. 18. (Interventi per l'abbattimento delle liste d'attesa). |
Art. 19. (Acquisti di beni e servizi). |
Art. 20. (Disposizioni in materia di liquidazione coatta amministrativa). |
Art. 21. (Spese di trasporto per emodialisi). |
Art. 22. (Rimborso spese per la vaccinoterapia). |
Art. 23. (Modifiche alla legge regionale 13 agosto 2001, n. 24). |
Art. 24. (Tariffe dei ricoveri ospedalieri e tetti di spesa). |
Art. 25. (Fondi di esclusività). |
Art. 26. (Azienda ospedaliero-universitaria, Ospedali riuniti di Foggia). |
Art. 27. (Regolazione ricoveri in mobilità extra regionale). |
Art. 28. (Anticipazioni mensili agli enti ecclesiastici e IRCCS privati). |
Art. 29. (Soglie di ammissibilità DRGs. Precisazioni). |
Art. 30. (Modifica all'articolo 15 della legge regionale 30 dicembre 1994, n. 36). |
Art. 31. (Contributo per l'acquisto di climatizzatori agli anziani). |
Art. 32. (Adeguamento contributo case protette). |
Art. 33. (Acquisizione quote di partecipazione azionaria della Fiera del Salento s.p.a.). |
Art. 34. (Modifiche alla legge regionale 11 maggio 2001, n. 13). |
Art. 35. (Modifica e integrazione dell'articolo 36 della l.r. 20/2002). |
Art. 36. (Consorzio di bonifica "Terre d'Apulia". Consumi energetici.) |
Art. 37. (Modifiche all'articolo 73 della legge regionale 11 febbraio 1999, n. 11. Proroga termini). |
Art. 38. (Modifica all'articolo 9 della legge regionale 14 giugno 1996, n. 8). |
Art. 39. (Modifiche alla legge regionale 7 luglio 1978, n. 28). |
Art. 40. (Standards, requisiti e dotazioni minime degli stabilimenti balneari e delle spiagge attrezzate). |
Art. 41. (Modifica alla legge regionale 16 maggio 1985, n. 32). |
Art. 42. (Modifiche alla legge regionale 29 aprile 2004, n. 6). |
Art. 43. (Modifiche all'articolo 46 della l.r. 17/2003). |
Art. 44. (Modifica agli articoli 62 e 63 della l.r. 1/2004). |
Art. 45. (Modifica all'articolo 2 della legge regionale 23 dicembre 2003, n. 29). |
Art. 46. (Gestione del potenziale viticolo regionale). |
Art. 47. (Gestione della riserva regionale dei diritti di impianto dei vigneti). |
Art. 48. (Disposizioni per attività di formazione professionale in agricoltura). |
Art. 49. (Contributo straordinario ai Comuni colpiti dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002). |
Art. 50. (Disposizioni in materia di Protezione civile). |
Art. 51. (Modifiche all'articolo 57 della l.r. 1/2004). |
Art. 52. (Modifiche agli articoli 3 e 4 della legge regionale 5 maggio 1999, n. 18). |
Art. 53. (Modifiche alla legge regionale 22 gennaio 1999, n. 6). |
Art. 54. (Usi civici - Semplificazione delle procedure di legittimazione). |
Art. 55. (Estensione delle disposizioni di cui alla legge regionale 10 ottobre 2003, n. 23). |
Art. 56. (Proroga termini). |
Art. 57. (Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 20 dicembre 1984, n. 54). |
Art. 58. (Integrazioni all'articolo 28 della legge regionale 21 maggio 2002, n. 7). |
Art. 59. (Disciplina provvisoria del reclutamento del personale della Regione). |
Art. 60. (Modifiche alla legge regionale 31 ottobre 2002, n. 18). |
Art. 61. (Agevolazioni tariffarie). |
Art. 62. (Riconoscimento oneri personale formazione professionale). |
Art. 63. (Integrazione dell'articolo 13 della legge regionale 7 agosto 2002, n. 15). |
Art. 64. (Integrazione dell'articolo 15 della l.r. 15/2002). |
Art. 65. (Modifica all'articolo 22 della l.r. 15/2002). |
§ VI.3.93 – L.R. 4 agosto 2004, n. 14.
Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004.
(B.U. 6 agosto 2004, n. 100 - S.O. n. 1).
TITOLO I
NORME DI ASSESTAMENTO E DI PRIMA VARIAZIONE
Art. 1. (Finalità).
1. Nello stato di previsione del bilancio della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2004, approvato con
2. Il saldo finanziario attivo già iscritto per euro 655 milioni al competente capitolo 1011001 di entrata del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004 è rideterminato in euro 1.111.723.782,58 e destinato per la quota incrementale all'istituzione del fondo per il finanziamento dei programmi di settore e intersettoriali di cui all'articolo 3, all'incremento del fondo per la reiscrizione delle economie vincolate, nonché al finanziamento di passività pregresse e a spese indilazionabili e obbligatorie.
3. Gli allegati A e B alla presente legge contengono l'analitica esposizione, per unità previsionale di base oltre che per capitolo di riferimento, rispettivamente, dei residui attivi e passivi assestati e delle variazioni introdotte alle poste previsionali in termini di competenza e cassa per effetto dell'utilizzazione dell'avanzo e delle operazioni di assestamento e variazione di cui ai commi 1 e 2.
Art. 2. (Adeguamento dello stato di previsione dell'entrata e della spesa).
1. Per effetto delle variazioni di cui all'articolo 1, l'ammontare complessivo dell'entrata e della spesa dello stato di previsione del bilancio per l'esercizio finanziario 2004 risulta modificato, sia per l'entrata che per la spesa, in euro 15.275.616.418,27 in termini di competenza e in euro 22.040.919.896,72 in termini di cassa.
TITOLO II
NORME SETTORIALI DI RILIEVO FINANZIARIO
Art. 3. (Fondo per il finanziamento di programmi di settore e intersettoriali).
1. E' istituito il fondo per il finanziamento dei programmi di settore e intersettoriali regionali con una dotazione finanziaria di euro 350 milioni, da gestire a termini dell'articolo 54 della
2. Lo stanziamento di cui al comma 1, sul capitolo di nuova istituzione 1110052 - unità previsionale di base 3.2.1 (Ragioneria fondi di riserva e fondi speciali) - è utilizzato esclusivamente per spese di investimento secondo le determinazioni della Giunta regionale da indirizzare, sulla base della normativa vigente, verso interventi di settore e intersettoriali ed è alimentato:
a) quanto a euro 233.766.560,75 mediante utilizzazione di parte dell'avanzo di amministrazione proveniente dal rendiconto finanziario relativo all'esercizio 2003;
b) quanto a euro 109.770.868,94 mediante utilizzazione delle economie vincolate provenienti dagli esercizi 2000 e retro e disponibili al 31 dicembre 2003 sui capitoli di cui alla distinta allegata alla presente legge (allegato C);
c) quanto a euro 6.462.570,31 mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 1110045 "Fondo per la reiscrizione dei residui passivi perenti".
3. Il fondo per la reiscrizione delle economie vincolate di cui al capitolo 1110060 è complessivamente determinato, per l'esercizio 2004, in euro 282.633.507,14 per effetto della riduzione derivante dall'applicazione della lettera b) del comma 2.
Art. 4. (Modifica all'articolo 4 della
1. Il comma 4 dell'articolo 4 della
"4. Le assunzioni di personale a tempo determinato, a contratto di diritto privato, di consulenza o a seguito di convenzione e quelle relative a figure professionali non fungibili possono effettuarsi previa autorizzazione della Giunta regionale e a condizione che gli enti richiedenti abbiano assolto agli obblighi di cui ai commi 1 e 2 e realizzato in bilancio l'equilibrio di competenza.".
Art. 5. (Intervento finanziario per il completamento dell'azione di risanamento e rilancio del Parco scientifico e tecnologico CSATA).
1. E' autorizzata la spesa di euro 900 mila per la sottoscrizione della quota di aumento del capitale sociale della partecipata Tecnopolis CSATA s.c.r.l. per il completamento del programma di risanamento e rilancio.
2. Alla spesa di cui al comma 1 si fa fronte mediante apposito stanziamento di pari importo sul capitolo 1483 - unità previsionale di base 3.3.3 (Interventi di sostegno per lo sviluppo socio-economico nelle aree depresse) del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2004.
Art. 6. (Disposizioni per l'attuazione dell'Accordo di programma ex articolo 17 della
1. Al fine di dare attuazione all'Accordo di programma del 5 agosto 1999, sottoscritto tra il Ministero dei lavori pubblici, la Regione Puglia e la Regione Basilicata e ai connessi atti d'intesa del 27 maggio 2004, è stanziata sul capitolo di nuova istituzione 621040 - unità previsionale di base 7.2.2 (Interventi regionali in materia di risorse idriche) - la somma di euro 11 milioni 700 mila per l'acquisizione da parte della Regione Puglia della totalità della partecipazione azionaria della Regione Basilicata in Acquedotto pugliese (AQP) a fronte dell'avvio della gestione autonoma del Servizio idrico integrato in Basilicata, nonché è incrementato di euro 2 milioni 400 mila lo stanziamento del capitolo 541050 - unità previsionale di base 7.2.2 - per la copertura parziale degli importi a carico della Regione Puglia rivenienti dall'applicazione della tariffa per l'acqua all'ingrosso per l'anno 2003, secondo le modalità stabilite dal Comitato di coordinamento per l'attuazione dell'Accordo di programma, ex articolo 17 della
Art. 7. (Quarto centenario della nascita di San Giuseppe da Copertino).
1. Il contributo in favore del comune di Copertino per le manifestazioni celebrative, di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 7 maggio 2004, n. 3356, inerenti il quarto centenario della nascita di San Giuseppe da Copertino, previsto dall'articolo 50 della
TITOLO III
NORME IN MATERIA SANITARIA
Art. 8. (Contratti a tempo determinato).
1. Per assicurare le funzioni dirigenziali, in assenza di personale dipendente e in presenza di posti vacanti nella dotazione organica da rendere indisponibili, le aziende sanitarie sono autorizzate a ricorrere a contratti a tempo determinato ex articolo 15 septies del
2. Per l'esercizio delle funzioni strategiche connesse alla programmazione sanitaria regionale e al controllo di gestione, cui non possono far fronte con personale in servizio, i Direttori generali sono altresì autorizzati ad avvalersi di esperti e consulenti con incarichi di collaborazione ex articolo 7 del
Art. 9. (Modifica all'articolo 8, comma 3, della
1. All'articolo 8, comma 3, della
2. Le dotazioni organiche delle aziende sanitarie per le quali è intervenuta l'approvazione da parte della Giunta regionale devono intendersi approvate con esclusione del riferimento del limite soppresso dal comma 1.
3. In deroga a quanto previsto dall'articolo 8, comma 3, della
Art. 10. (Medicina specialistica ambulatoriale).
1. Gli specialisti ambulatoriali a rapporto convenzionale, medici delle altre professionalità sanitarie, che alla data del 31 dicembre 2003 svolgevano esclusivamente attività ambulatoriale con incarico non inferiore a ventinove ore settimanali nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e che a tale data non abbiano superato i cinquantacinque anni di età possono, a domanda, essere inquadrati con il trattamento giuridico ed economico previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro della dirigenza, fermo restando il giudizio di idoneità espletato con le procedure di cui al
2. I Direttori generali delle AUSL sono, altresì, autorizzati a istituire nuovi posti nelle aree interessate in conseguenza delle nuove esigenze determinate dal passaggio al pubblico impiego dei medici risultati idonei.
3. Le ore coperte dal personale inquadrato ai sensi del presente articolo sono rese indisponibili.
3 bis. Gli specialisti ambulatoriali transitati alla dipendenza sono equiparati, a tutti gli effetti, agli specialisti convenzionati, ciò ai fini della legittimazione della nomina e della partecipazione nei comitati paritetici e negli organismi dì rappresentanza previsti dal quadro normativa e regolamentare vigente [2].
Art. 11. (Medicina dei servizi).
1. I medici titolari a tempo indeterminato nelle aree delle attività proprie della medicina dei servizi, in possesso di un'anzianità di anni cinque alla data del 31 dicembre 1998, in attuazione dell'articolo 8, comma 1 bis, del
2. I Direttori generali delle AUSL sono, altresì, autorizzati a istituire nuovi posti nelle aree interessate in conseguenza delle nuove esigenze determinate dal passaggio al pubblico impiego dei medici risultati idonei.
3. Per effetto delle disposizioni di cui al presente articolo, gli incarichi a tempo determinato per le attività di cui ai commi 1 e 2 cessano allo scadere del contratto in essere.
4. Sono utilizzati a esaurimento gli incarichi a tempo indeterminato inferiori a ventiquattro ore settimanali.
5. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è fatto divieto di conferire incarichi a qualsiasi titolo per la medicina dei servizi.
6. I rapporti di lavoro in regime di convenzione delle figure di personale laureato non medico, di cui all'articolo 6 della
7. Il personale in soprannumero di cui al comma 6 è utilizzato dalle AUSL presso altri uffici o servizi.
Art. 12. (Personale medico del servizio di emergenza territoriale "118").
1. Il personale medico adibito ai servizi di emergenza sanitaria territoriale "118" di cui all'articolo 41, commi 1 e 3, della
2. Il personale di cui al comma 1 è inserito in apposito elenco da utilizzare per l'affidamento degli incarichi a tempo indeterminato nel limite di quelli individuati alla data del 4 settembre 2003 e non assegnati con il bando pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia del 27 maggio 2004, n. 64.
3. I criteri per l'inserimento nell'elenco di cui al comma 2 sono stabiliti dal Comitato permanente regionale ex articolo 12 del
4. Il personale di cui al comma 2, non assegnato alle zone carenti di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1326 del 2003, è assegnato, con incarico a tempo indeterminato, ai punti di primo intervento territoriale da individuarsi con provvedimento della Giunta regionale.
Art. 13. (Personale ex
1. Il personale appartenente al ruolo speciale di cui alla
Art. 14. (Funzionamento punti di primo intervento e pronto soccorso).
1. I Direttori generali delle AUSL sono autorizzati a stipulare accordi integrativi aziendali a norma dell'articolo 65, comma 2, del
Art. 15. (Controllo della qualità).
1. Per la promozione della rilevazione della qualità percepita dai cittadini, giusta direttiva della Presidenza del Consiglio dei ministri del 24 marzo 2004, nel contesto della promozione della comunicazione istituzionale in ambito sanitario, il progetto affidato a Tecnopolis con deliberazione della Giunta regionale 27 aprile 2004, n. 618 è integrato con la realizzazione dell'ulteriore obiettivo del controllo della qualità dell'umanizzazione dell'assistenza sanitaria.
2. Ai fini di cui al comma 1, Tecnopolis è autorizzata a utilizzare per la durata di un anno, eventualmente rinnovabile, previa autorizzazione della Giunta regionale, unità di personale laureato, uno per azienda sanitaria pubblica, dotato di idonei requisiti.
3. Il personale di cui al comma 2 è funzionalmente assegnato all'Agenzia regionale sanitaria.
4. La copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo è assicurata con le risorse assegnate dal Ministero della salute per gli obiettivi di piano di cui alle deliberazioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) 13 novembre 2003, n. 85 e 19 dicembre 2003, n. 127.
Art. 16. (Modifiche alla
1. [Alla
a) dopo il numero 3) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 3, è inserita la seguente lettera:
"a bis) con deliberazione di Giunta regionale:"
e la numerazione dei punti 4) e 5) è sostituita dalla numerazione 1) e 2);
b) dopo il comma 2 dell'articolo 25 è inserito il seguente:
"2 bis. L'accreditamento provvisorio di cui al comma 1 è concesso subordinatamente alla definizione delle procedure riguardanti le strutture temporaneamente accreditate e le altre già operanti di cui all'articolo 8 quater, comma 6, del
Art. 17. (Attuazione dell'articolo 8 quinquies del
1. A norma dell'articolo 8 quinquies del
a) definire accordi con gli erogatori di prestazioni sanitarie pubblici ed equiparati;
b) fissare le risorse finanziarie destinate annualmente ad assicurare i Livelli essenziali di assistenza (LEA);
c) emanare indirizzi per la definizione degli accordi contrattuali con i soggetti privati accreditati da parte delle AUSL;
d) indicare le funzioni e le attività da potenziare e depotenziare secondo le linee della programmazione regionale nel rispetto delle priorità indicate dalla programmazione sanitaria.
2. [A norma dell'articolo 8 quinquies, comma 1, lettera d, del
3. [Per le prestazioni di ricovero a ciclo continuativo o diurno, ospedaliero per acuti ed extraospedaliero residenziale e semiresidenziale la remunerazione dei costi dei volumi di prestazioni eccedenti il programma di cui agli accordi e contratti sottoscritti è fissata nella misura del 25 per cento della tariffa prevista per la tipologia di appartenenza e, comunque, non oltre il 30 per cento della tariffa corrispondente all'ultima regressione tariffaria] [6].
Art. 18. (Interventi per l'abbattimento delle liste d'attesa).
1. Al fine della corretta gestione delle liste d'attesa, i Direttori generali sono autorizzati a predisporre progetti annuali finalizzati al potenziamento dei centri unificati di prenotazione e casse riscossione tickets mediante assunzione di unità di personale a tempo determinato del ruolo amministrativo o tecnico. Tale potenziamento deve assicurare l'apertura di più punti di prenotazione e pagamento con orario antimeridiano e pomeridiano.
2. I Direttori generali sono, altresì, autorizzati ad assumere, in deroga al 50 per cento del turnover previsto dalla
3. Per l'anno 2004 le graduatorie relative ai concorsi pubblici per la copertura di posti di operatore professionale collaboratore-infermiere professionale e tecnico di radiologia, non utilizzate in conseguenza dei divieti di cui alle leggi regionali 22 dicembre 2000, n. 28 (Variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2000) e 5 dicembre 2001, n. 32 (Assestamento e variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2001) e successive modificazioni, possono essere utilizzate per incarichi a tempo indeterminato anche per la copertura dei posti di nuova istituzione.
4. I Direttori generali delle aziende sanitarie, nelle discipline nelle quali sono rilevate criticità in relazione ai tempi d'attesa, con particolare riferimento ai tempi previsti nell'accordo dell'11 luglio 2002 tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, danno attuazione al secondo comma dell'articolo 55 del CCNL 8 giugno 2000 della dirigenza medica.
5. Il mancato raggiungimento degli obiettivi in materia di liste di attesa, individuati nell'accordo dell'11 luglio 2002 tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, costituisce elemento di valutazione dei Direttori generali ai fini della conferma o revoca dell'incarico.
Art. 19. (Acquisti di beni e servizi).
1. A parziale modifica dell'articolo 20 della
2. La richiesta di autorizzazione da parte delle aziende sanitarie deve obbligatoriamente evidenziare i seguenti elementi:
a) compatibilità finanziaria ai sensi dell'articolo 2 e seguenti della
b) economie di gestione rivenienti dall'acquisizione di beni o servizi in termini di riduzione di costi del personale dipendente, beni di consumo, manutenzioni e altri fattori produttivi;
c) parere del Collegio sindacale.
Art. 20. (Disposizioni in materia di liquidazione coatta amministrativa).
1. Dopo il comma 3 ter dell'articolo 11 della
a) "3 ter 1. Per le autorizzazioni alle transazioni di importo superiore al limite di cui al comma 3 ter, l'autorità di cui all'articolo 206, comma 2, del
3 ter 2. La distribuzione di acconti ai sensi dell'articolo 212, comma 2, del
Art. 21. (Spese di trasporto per emodialisi).
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al completamento delle procedure per l'accreditamento, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 8, della
2. Per i pazienti di cui al presente articolo, in trattamento dialitico alla data di entrata in vigore della presente legge, il diritto al rimborso è riconosciuto con decorrenza 1° gennaio 2004.
Art. 22. (Rimborso spese per la vaccinoterapia).
1. Ai sensi della
2. Il rimborso di cui al comma 1 è dovuto ai componenti di nuclei familiari con reddito non superiore a euro 20 mila annui.
Art. 23. (Modifiche alla
1. Alla
a) al comma 4 dell'articolo 8, le parole: "sino al massimo di sei" sono sostituite dalle seguenti: "sino al massimo di sette";
b) il comma 2 dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:
"2. L'organico di personale, escluso i Direttori di area, può raggiungere la misura massima di trentasei unità, comprensive di quelle di cui all'articolo 12 della
Art. 24. (Tariffe dei ricoveri ospedalieri e tetti di spesa).
1. Fino all'emanazione delle nuove tariffe ministeriali dei ricoveri ospedalieri, a decorrere dal 1° luglio 2004, quelle attualmente in vigore, con riferimento alle tipologie di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 8 marzo 1995, n. 995, sono modificate come di seguito riportato:
a) tipologia 2 - da 90 a 95 per cento delle tariffe ministeriali in vigore dal 1° gennaio 1998;
b) tipologia 3 - da 85 a 90 per cento delle tariffe ministeriali in vigore dal 1° gennaio 1998;
c) tipologia 4 - da 75 a 80 per cento delle tariffe ministeriali in vigore dal 1° gennaio 1998.
2. [Le tariffe Diagnosis related groups (DRGs) relative a ricoveri di peso superiore a 2,5 sono valorizzate con una maggiorazione di cinque punti percentuali calcolati sulle tariffe ministeriali in vigore dal 1° gennaio 1998 e aggiunti alla percentuale riferita a ciascuna tipologia di struttura] [8].
3. In conseguenza del riordino della rete ospedaliera di cui alle deliberazioni della Giunta regionale 2 agosto 2002, n. 1087 (Piano di riordino della rete ospedaliera) e n. 1429 del 2002, i presidi ospedalieri delle AUSL costituiti da uno o più stabilimenti funzionalmente accorpati rientrano nella "tipologia 2" di cui al comma 1 a decorrere dal 1° luglio 2004.
4. I Direttori generali, nell'attribuzione del budget annuale ai suddetti presidi ospedalieri, applicano il criterio delle regressioni tariffarie in analogia a quanto previsto per le strutture private.
Art. 25. (Fondi di esclusività).
1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 6, commi 5 e 6, della
|
anno 2002 |
anno 2003 |
A.O. Policlinico consorziale – Bari |
2.309.259,00 |
2.197.175,00 |
A.O. Ospedali riuniti - Foggia |
306.052,00 |
291.197,00 |
IRCCS Oncologico - Bari |
676.917,00 |
644.062,00 |
IRCCS De Bellis - Castellana |
667.542,00 |
635.142,00 |
EE.EE Miulli - Acquaviva |
2.090.679,00 |
1.989.204,00 |
EE.EE. Casa sollievo della sofferenza - San Giovanni Rotondo |
4.256.295,00 |
4.049.709,00 |
EE.EE. Panico - Trifase |
1.143.968,00 |
1.088.443,00 |
TOTALE |
11.450.712,00 |
10.894.932,00 |
Art. 26. (Azienda ospedaliero-universitaria, Ospedali riuniti di Foggia).
1. La percentuale del 3 per cento di cui all'articolo 7, comma 2, della
Art. 27. (Regolazione ricoveri in mobilità extra regionale).
1. In conseguenza dell'entrata in vigore della Tariffa unica convenzionale (TUC) per la compensazione fra Regioni, il secondo periodo dell'articolo 11, comma 6, della
Art. 28. (Anticipazioni mensili agli enti ecclesiastici e IRCCS privati).
1. A decorrere dal mese successivo alla data di approvazione del documento di indirizzo economico funzionale per l'anno 2004, le anticipazioni mensili riconosciute agli IRCCS privati e agli enti ecclesiastici, ivi compresi gli Istituti ospedalieri "Opere Don Uva" - Casa della Divina Provvidenza, per le prestazioni sanitarie, come quantificate nei documenti annuali di indirizzo economico funzionale, sono erogate dalle AUSL competenti entro otto giorni dalla data dell'avvenuto accredito da parte della Regione. Decorso tale termine, sui Direttori generali ricade la responsabilità dell'eventuale addebito di interessi.
Art. 29. (Soglie di ammissibilità DRGs. Precisazioni).
1. La soglia di ammissibilità dei ricoveri in regime ordinario di cui all'articolo 22, comma 2, della
Art. 30. (Modifica all'articolo 15 della
1. Dopo la lettera e) della prima elencazione del comma 4 dell'articolo 15 della
f) unità operativa per le attività di statistica ed epidemiologia;
g) unità controllo di gestione;
h) centrale operativa provinciale del sistema di emergenza "118";
i) servizi di radiologia territoriali, uno per ciascuna AUSL, purchè dotati di TAC, Risonanza magnetica nucleare e Senologia presenti nella stessa struttura poliambulatoriale.
DISPOSIZIONI DIVERSE
Art. 31. (Contributo per l'acquisto di climatizzatori agli anziani).
1. Nell'ambito del Piano sociale regionale di cui alla
2. I Comuni recepiscono tali priorità nell'ambito del Piano di zona e, con proprio regolamento, stabiliscono i criteri per l'erogazione di detto contributo, da destinarsi prioritariamente agli anziani soli e che vivono un'accertata condizione di disagio socio-economico.
3. Il valore massimo del contributo concesso a ciascun richiedente non può superare la somma di euro 200 e comunque il 50 per cento del costo dell'apparecchio climatizzatore.
Art. 32. (Adeguamento contributo case protette). [10]
1. La quota di spesa sanitaria di cui all’articolo 4, comma 2, lettera b), della
Art. 33. (Acquisizione quote di partecipazione azionaria della Fiera del Salento s.p.a.).
1. E' autorizzata la spesa di euro 122 mila per la sottoscrizione di quote di partecipazione della società Fiera del Salento s.p.a.
2. All'onere di cui al comma 1 si fa fronte mediante apposito stanziamento di pari importo sul capitolo 352070 - unità previsionale di base 4.8.2 (Enti fieristici regionali) - del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2004.
Art. 34. (Modifiche alla
1. Alla
a) dopo il comma 2 dell'articolo 9 è aggiunto il seguente:
"2 bis. In presenza di eventi straordinari ed eccezionali la Regione Puglia può concedere alle Province e ai Comuni che ne fanno richiesta finanziamenti per l'esecuzione degli interventi di somma urgenza, di cui all'articolo 147 del decreto del Presidente della Repubblica, 21 dicembre 1999, n. 554 (Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni).";
b) dopo il comma 2 dell'articolo 10 è aggiunto il seguente:
"2 bis. La Giunta regionale, con propri atti, può disporre l'erogazione di contributi per spese di investimento ai Comuni, alle Province, agli enti pubblici fieristici di rilevanza regionale nonché in favore dei soggetti di cui all'articolo 2 della
c) al comma 2 dell'articolo 12, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le parole: "sia pari o superiore al controvalore in euro di 100 mila DSP" sono sostituite dalle seguenti: "sia pari o superiore a euro 100 mila";
d) il comma 3 dell'articolo 12, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è sostituito dal seguente:
"3. Per gli incarichi di progettazione il cui importo stimato è inferiore a euro 100 mila, le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento diretto degli stessi ai soggetti di loro fiducia indicati al comma 1, previa verifica dell'esperienza e della capacità professionale, motivando la scelta in relazione al progetto da affidare.".
Art. 35. (Modifica e integrazione dell'articolo 36 della
1. All'articolo 36 della
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. I soci assegnatari che, a seguito delle procedure previste dall'articolo 18 della
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1 bis. Il tasso di interesse agevolato da assumere per il calcolo delle differenze di cui al comma 1 è pari, per la fase di preammortamento, a quello previsto per la stessa fase per le cooperative a proprietà divisa e, per la fase di ammortamento, al tasso stabilito per la prima fascia di reddito delle cooperative a proprietà divisa con decorrenza dalla prima rata di ammortamento del mutuo.".
Art. 36. (Consorzio di bonifica "Terre d'Apulia". Consumi energetici.)
1. Al fine di garantire il mantenimento della fornitura di energia elettrica agli impianti irrigui del Consorzio di bonifica "Terre d'Apulia" e il conseguente approvvigionamento idrico alla popolazione pugliese, la Regione provvede a pagare direttamente all'ENEL le spese relative ai consumi di energia maturati sino alla data del 29 febbraio 2004, pari a euro 5.300.650,25.
2. Al pagamento di cui al comma 1 provvede, con propri atti, il competente Settore agricoltura con imputazione della spesa sul capitolo di nuova istituzione 131006 - unità previsionale di base 4.3.1 (Bonifica) - del bilancio regionale.
Art. 37. (Modifiche all'articolo 73 della
1. All'articolo 73 della
a) al comma 1, le parole: "entro il primo quinquennio" sono sostituite dalle seguenti: "entro il primo settennio";
b) al comma 3, le parole: "secondo quinquennio" sono sostituite dalle seguenti: "secondo settennio".
Art. 38. (Modifica all'articolo 9 della
[1. Il comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 14 giugno1996, n.8 (Disciplina delle attività di agenzie di viaggio e turismo), già sostituito dall'articolo 9 della
"1. L'esame di idoneità verte:
a) in una prova selettiva consistente in domande a risposta multipla nelle materie oggetto del presente articolo, da effettuarsi da parte di una società specializzata da individuarsi da parte della Giunta regionale;
b) in un esame-colloquio sostenuto davanti ad apposita commissione nominata dalla Giunta regionale, secondo una qualificata composizione, alla quale partecipano quanti hanno superato la prova pre-selettiva di cui alla lettera a).
La Giunta regionale dispone con proprio provvedimento i compensi da erogare ai componenti della commissione.".]
Art. 39. (Modifiche alla
1. Le lettere b), c) e d) dell'articolo 2 della
"b) garantire una migliore conoscenza e valorizzazione dei beni culturali, così come definiti dal
c) realizzare ogni altra iniziativa e attività idonea a favorire l'incremento dei flussi turistici italiani ed esteri verso la Puglia promuovendo manifestazioni ed eventi di particolare rilievo anche attraverso il mezzo televisivo;
d) promuovere e realizzare studi, indagini e ricerche sul mercato turistico nazionale e internazionale, al fine di raccogliere elementi e indicazioni utili per l'impostazione dell'attività promozionale per la predisposizione di ogni utile strumento di supporto tecnico scientifico alle attività amministrative e di programmazione dell'Assessorato al turismo.".
2. L'articolo 4 della
"Art. 4.
1. In relazione a quanto previsto dall'articolo 2, il Settore turismo predispone un programma tecnico-finanziario triennale per l'attività prevista alle lettere a), b) e c) con la relativa previsione di spesa.
2. La Giunta regionale approva il programma triennale di cui ai precedenti articoli entro il 30 settembre dell'anno in corso.
3. In sede di prima applicazione, il piano triennale 2004-2006 ha decorrenza 1° gennaio 2004.
4. Il 7 per cento dello stanziamento disponibile può essere destinato a fondo riservato per l'attuazione di iniziative non prevedibili e non qualificabili al momento della presentazione del programma.".
Art. 40. (Standards, requisiti e dotazioni minime degli stabilimenti balneari e delle spiagge attrezzate).
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, con apposito regolamento, disciplina gli standards, i requisiti tecnici, le dotazioni e le installazioni minime, anche igienico-sanitarie, di cui devono essere dotati gli stabilimenti balneari e le spiagge attrezzate, nonché i termini, non superiori a due anni, entro i quali i concessionari devono adeguare le strutture esistenti.
2. Gli articoli 50, 51 e 53 della
Art. 41. (Modifica alla
1. Dopo l'articolo 9 della
"Art. 9 bis.
1. Ai benefici di cui all'articolo 9 possono altresì essere ammessi:
a) le associazioni di volontariato con personalità giuridica che presentino progetti volti a dotare, migliorare e completare le strutture sportive di loro pertinenza messe a disposizione delle categorie assistite;
b) gli oratori appartenenti alla Chiesa cattolica nonché gli enti delle altre confessioni religiose di cui all'articolo 8, terzo comma, della Costituzione della Repubblica italiana, per progetti nell'ambito dell'impiantistica sportiva.
2. Per i soggetti di cui al comma 1, lettera b), il Settore sport raccoglie le istanze provenienti dalle Curie cattoliche presenti sul territorio regionale e dalle omologhe articolazioni territoriali riferite alle altre confessioni religiose, al fine di predisporre il provvedimento di riparto degli interventi finanziari.
3. Per i soggetti di cui al comma 1 può essere concesso il finanziamento in conto capitale fino al 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile.
4. In fase di prima applicazione le istanze devono essere presentate al Settore sport della Regione Puglia entro e non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge corredate della documentazione di seguito riportata ed estrapolata dall'articolo 13:
a) progetto di massima, che deve comprendere:
1) planimetria generale e inquadramento;
2) elaborati grafici in numero e scala sufficienti a individuare la struttura e gli interventi da realizzare;
3) relazione tecnica atta a mettere in evidenza le caratteristiche della struttura sportiva in funzione degli interventi previsti e illustrativa in relazione alle finalità della presente legge;
4) computo metrico estimativo dei lavori e spese connesse alla realizzazione dell'opera;
b) titolarità del suolo e compatibilità urbanistica.".
Art. 42. (Modifiche alla
1. Al comma 4 dell'articolo 10 della
2. Le lettere a) b) c) e d) del comma 1 dell'articolo 17 della
"a) articolo 14 (Disciplina transitoria delle attività culturali) della
b) articolo 10 (Fondo unico regionale dello spettacolo) della
c) articolo 12 (Fondo di garanzia) della
d) articolo 11 (Istituzioni e organismi d'interesse regionale) della
Art. 43. (Modifiche all'articolo 46 della
1. All'articolo 46 della
a) al comma 1, dopo le parole "a condizione che gli stessi abbiano operato" sono inserite le seguenti: "incluso nel regime di convenzione indiretta con le AUSL," e le parole: "31 dicembre 1999" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 1998";
b) al comma 3, dopo le parole: "che abbia operato anche non continuativamente," sono inserite le seguenti: "incluso nel regime di convenzione indiretta con le AUSL, " e le parole "31 dicembre 1999" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 1998" [12].
Art. 44. (Modifica agli articoli 62 e 63 della
1. Al comma 5 dell'articolo 62 e al comma 4 dell'articolo 63 della
Art. 45. (Modifica all'articolo 2 della
1. All'articolo 2, comma 1, della
Art. 46. (Gestione del potenziale viticolo regionale).
1. In applicazione del
2. Le somme introitate ai sensi del comma 1 sono destinate ad attività di ricerca, sperimentazione e promozione dei prodotti vitivinicoli di qualità, nonché al pagamento di eventuali rettifiche finanziarie effettuate dai servizi comunitari del FEOGA-Garanzia, in sede di liquidazione conti relativi al settore vitivinicolo.
3. Al fine di consentire la regolarizzazione contabile delle somme di cui ai commi 1 e 2, sono istituiti nella unità previsionale di base 2.1.4 (Assegnazioni per lo sviluppo del settore agricolo) un capitolo di entrata e un correlato capitolo di spesa del bilancio regionale autonomo aventi le seguenti declaratorie:
a) capitolo di entrata: "Proventi derivanti da sanzioni amministrative per inadempienze alle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia vitivinicola";
b) capitolo di spesa: "Somme destinate ad attività di ricerca, sperimentazione e promozione dei prodotti vitivinicoli di qualità, nonché destinate al pagamento di eventuali rettifiche FEOGA in sede di liquidazione conti relativi al settore vitivinicolo".
Art. 47. (Gestione della riserva regionale dei diritti di impianto dei vigneti).
1. La riserva regionale dei diritti di impianto dei vigneti, istituita con
2. La Regione può concedere i diritti di impianto dei vigneti assegnati alla riserva, a titolo gratuito, ai sensi del richiamato articolo 5 del
3. Ai fini della cessione e dell'acquisizione dei diritti di impianto alla riserva sono istituiti nell'unità previsionale di base 2.1.4 un capitolo di entrata alimentato con i proventi derivanti dalla cessione dietro corrispettivo dei diritti di impianto dei vigneti e un capitolo di spesa che ogni anno sarà alimentato dalle somme rinvenienti dalla concessione dietro corrispettivo dei diritti di impianto dei vigneti e dalle somme stanziate annualmente nel bilancio autonomo di previsione per l'acquisizione di diritti di reimpianto da assegnare alla riserva, aventi le seguenti declaratorie:
a) capitolo di entrata: "Somme derivanti dalla concessione di diritti di impianto dei vigneti prelevati dalla riserva regionale";
b) capitolo di spesa: "Somme destinate ad azioni afferenti al comparto vitivinicolo regionale" [14].
4. I diritti di reimpianto vigneti di uva da vino, rilasciati con data di scadenza non conforme alla normativa vigente e confluiti nella riserva regionale, sono assegnati senza alcuna variazione della consistenza a titolo gratuito all’originario titolare entro il 31 dicembre 2015. Agli adempimenti conseguenti provvede la Sezione agricoltura del Dipartimento regionale agricoltura, sviluppo rurale e tutela dell’ambiente [15].
Art. 48. (Disposizioni per attività di formazione professionale in agricoltura).
1. La Regione concorre finanziariamente alla realizzazione, da parte delle Università degli studi della Puglia, Facoltà di agraria e Facoltà di scienze biologiche, di master in olivicoltura ed elaiotecnica, in viticoltura ed enologia, in ortofrutticoltura e in marketing agro-alimentare, anche al fine di formare professionalità idonee ad agevolare l'attività delle imprese pugliesi per la certificazione di qualità, per la sicurezza alimentare e per l'internazionalizzazione commerciale, nonché per le azioni di accompagnamento all'attuazione della politica agricola comune riformata con la recente regolamentazione comunitaria.
2. Il concorso nel finanziamento è a carico del capitolo di nuova istituzione 113038 rientrante nell'unità previsionale di base 4.3.5 (Spese per concessione alle università pugliesi di contributi per la realizzazione di master in agricoltura), all'uopo stornando la somma di euro 500 mila dal capitolo 113039 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004.
Art. 49. (Contributo straordinario ai Comuni colpiti dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002).
1. Il contributo straordinario ai Comuni del Sub Appennino Dauno colpiti dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002, già previsto in euro 1 milione dall'articolo 40 della
2. La copertura dell'onere aggiuntivo di euro 2 milioni di cui al comma 1 è garantita con specifico stanziamento iscritto nell'unità previsionale di base 1.4.1, capitolo 511043 "Contributo straordinario ai Comuni del Sub Appennino Dauno per la ricostruzione di opere danneggiate dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002. Legge di bilancio 2003".
Art. 50. (Disposizioni in materia di Protezione civile).
1. Il Comitato regionale di protezione civile coadiuva con funzioni propositive e consultive, secondo le modalità da determinare con apposito regolamento, il Settore di protezione civile nello svolgimento delle attività di protezione civile della Regione Puglia per quanto riguarda la pianificazione degli interventi in materia di previsione e prevenzione sul territorio sia diretta che convenzionata, fornendo i relativi indirizzi.
2. Il Comitato regionale della protezione civile è presieduto dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato.
3. Per l'espletamento delle funzioni del Comitato di protezione civile e dell'Ufficio del Presidente viene assegnato un fondo di euro 50 mila e l'utilizzo di personale regionale nei limiti di due unità.
Art. 51. (Modifiche all'articolo 57 della
1. All'articolo 57 della
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Il Consigliere regionale che abbia esercitato il mandato per almeno trenta mesi e che per tale periodo abbia versato i contributi obbligatori ha facoltà di richiedere la corresponsione anticipata dell'assegno di fine mandato.";
b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
"2 bis. La misura dell'anticipazione non può superare l'80 per cento di quanto il Consigliere avrebbe diritto di ottenere in caso di cessazione del mandato consiliare alla data della richiesta dell'anticipazione medesima.
2 ter. L'anticipazione può essere ottenuta una sola volta per legislatura regionale.
2 quater. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a coloro che hanno già percepito, alla data di entrata in vigore della presente legge, la suddetta anticipazione.".
Art. 52. (Modifiche agli articoli 3 e 4 della
1. I commi 3 e 4 dell'articolo 3 della
"3. Avverso il rilascio o il diniego dell'autorizzazione alla ricerca o alla misura dell'indennità da corrispondersi al proprietario del suolo è ammesso, da parte degli interessati, entro sessanta giorni dalla data di notifica del provvedimento, ricorso al Dirigente del Settore risorse naturali, il quale provvede definitivamente entro novanta giorni dalla data di deposito del ricorso.
4. I ricorsi sono presentati al Genio civile competente, che trasmette gli atti, unitamente alle proprie deduzioni, al Dirigente del Settore risorse naturali per i provvedimenti di competenza.".
Art. 53. (Modifiche alla
1. Al comma 5 dell'articolo 2 della
2. Al comma 9 dell'articolo 5 della
3. Il comma 1 dell'articolo 6 della
"1. Il Comitato di indirizzo è organo di programmazione dell'ARPA e in particolare:
a) definisce, la prima volta entro il 30 settembre 2004 per il triennio 2005-2007 e successivamente entro la stessa data dell'anno di scadenza di ciascun triennio, gli indirizzi triennali dell'azione dell'ARPA sul territorio regionale;
b) approva il programma annuale di attività predisposto dall'ARPA sulla base degli indirizzi di cui alla lettera a).".
4. Il comma 3 dell'articolo 6 della
"3. Il Comitato di indirizzo è composto da:
a) Assessore regionale all'ambiente, che lo presiede;
b) Assessore regionale alla sanità;
c) Presidente del Comitato regionale di protezione civile;
d) Presidente del Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino della Puglia, istituita con
e) Presidenti delle Province della Puglia, o Assessori provinciali all'ambiente, se delegati;
f) Sindaci dei capoluoghi di provincia della regione o Assessori all'ambiente, se delegati.".
5. Al comma 5 dell'articolo 8 della
Art. 54. (Usi civici - Semplificazione delle procedure di legittimazione).
1. Sono legittimate, ai sensi del disposto della
2. Sono altresì legittimate tutte le terre proposte per la legittimazione negli stati occupatori o elenchi redatti dagli istruttori-periti demaniali, riportate nell'inventario regionale dei beni di uso civico dei singoli Comuni, ad avvenuto deposito degli elaborati d'inventario regionale presso le Segreterie comunali e pubblicazione all'Albo pretorio dei rispettivi Comuni.
3. Le conseguenti operazioni di aggiornamento dei dati e dei canoni enfiteutici o di natura enfiteutica, dei censi, dei livelli e di tutte le altre prestazioni perpetue di natura demaniale e quelle di affrancazione dei canoni stessi sono delegate ai Comuni di competenza.
3 bis Le terre civiche gravate di livello, riportate negli stati degli arbitrari occupatori, di cui ai commi 1 e 2, che risultano tipizzate negli strumenti urbanistici dei comuni interessati e per le quali siano stati rilasciati titoli abitativi edilizi sulla base di titoli di proprietà delle aree rivenienti da atti notarili, di successione o di compravendita, vengono, a richiesta degli interessati, affrancate dai rispettivi comuni i quali possono applicare una riduzione non superiore ai due terzi del valore del canone di affrancazione, ovvero richiedere il pagamento minimo di un terzo del suddetto valore. Tali riduzioni si applicano alle terre civiche che riguardino immobili destinati a prime case, ad attività produttive artigianali o commerciali a conduzione familiare ovvero a edifici ricadenti in aree che da tempo hanno perduto irreversibilmente la conformazione fisica e la destinazione funzionale di terreni agrari [16].
Art. 55. (Estensione delle disposizioni di cui alla
1. Le disposizioni di cui alla legge regionale 10 ottobre 2003 (Disposizioni urgenti in materia di Consorzi di bonifica e di personale forestale), sono estese all'utilizzo da parte della Regione di risorse finanziarie del Quadro comunitario di sostegno (QCS) - POR 2000/2006 e di altre risorse di provenienza regionale, nei limiti degli stanziamenti del bilancio annuale, destinate alla realizzazione di opere e/o esecuzione di lavori di manutenzione, conservazione e valorizzazione degli impianti e della sistemazione idraulico forestale dei Consorzi di bonifica.
Art. 56. (Proroga termini).
1. Al comma 1 dell'articolo 41 della
Art. 57. (Modifiche all'articolo 5 della
[1. Le lettere c) e d) del comma 2 dell'articolo 5 della
"c) da quattro rappresentanti effettivi e quattro supplenti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti più rappresentative a livello nazionale e territoriale;
d) da quattro rappresentanti effettivi e quattro supplenti delle organizzazioni sindacali degli assegnatari più rappresentative a livello nazionale e territoriale [18];".]
Art. 58. (Integrazioni all'articolo 28 della
1. Al fine di perseguire gli obiettivi di contenimento delle spese relative al personale, in connessione con la riduzione degli organici, nonché per armonizzare i trattamenti previsti per il personale regionale, ai dipendenti delle Aziende di promozione turistica (APT), degli Enti regionali per il diritto allo studio universitario (EDISU) e degli Istituti autonomi case popolari (IACP) che, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentino istanza per la risoluzione del rapporto di lavoro si applicano le disposizioni di cui all'articolo 28 della
2. La data di cessazione del rapporto di lavoro, indicata nelle istanze di cui al comma 1, non può essere posteriore al 1° gennaio 2005. Gli enti predetti hanno, tuttavia, facoltà, per inderogabili esigenze di servizio, di scaglionare l'esodo dei dipendenti, comunque non oltre il 31 dicembre 2005.
3. Per le sole APT la percentuale di cui all'articolo 28, comma 8, della
4. Qualora, a seguito della riorganizzazione delle strutture, disposta dai predetti enti, anche in conseguenza dell'applicazione della presente norma, si rendesse necessario il completamento delle rispettive piante organiche, sussiste l'obbligo, in capo ai medesimi enti, previsto dall'articolo 61, comma 2, della
5. Il comma 5 dell'articolo 28 della
Art. 59. (Disciplina provvisoria del reclutamento del personale della Regione).
1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 4 del Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del Comparto Regioni e Autonomie locali del 31 marzo 1999 e fino alla rideterminazione della dotazione organica a seguito della riorganizzazione prevista dall'articolo 59 della
2. In via transitoria, per le procedure in corso di espletamento, la percentuale riservata al personale interno sarà ridotta in una misura non superiore al 20 per cento.
3. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo sono fatti salvi gli esiti delle procedure di progressione verticale effettuate in base alla deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 1997, n. 10179 (Articoli 30 e 32 della
Art. 60. (Modifiche alla
1. Al comma 2 dell'articolo 13 della
2. Alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 20 della
3. Ai commi 1 e 4 dell'articolo 34 della
Art. 61. (Agevolazioni tariffarie).
1. Il limite massimo del 2 per mille di cui al comma 4 dell'articolo 30 della
Art. 62. (Riconoscimento oneri personale formazione professionale).
1. La Regione Puglia riconosce le spese rivenienti da transazioni sottoscritte dagli enti gestori, ai sensi dell'articolo 2113, comma 4, del codice civile, relative alle retribuzioni, secondo il CCNL di categoria, del personale non impegnato in attività formative nel periodo dal 1° luglio 1996 al 31 marzo 2002, ivi compreso il costo relativo, per tale periodo, all’inquadramento nelle fasce retributive e per i passaggi di livello ex articoli 18 e 27 CCNL 94/97, derivante dall’applicazione dell’accordo di contrattazione decentrata del 18 giugno 2002 [20].
2. Le transazioni di cui al comma 1 sono riconosciute se definite e sottoscritte, per ogni operatore. La Regione riconosce un importo in misura non superiore al 75 per cento del costo lordo delle retribuzioni per il periodo di cui al comma 1 [21].
2/bis. In caso di mancata transazione con il lavoratore, per indisponibilità dello stesso, la Regione Puglia riconosce all’ente gestore l’importo di cui al comma 2, qualora sussistano le condizioni di cui al comma 3. In tale ipotesi sarà cura dello stesso ente integrare la documentazione prevista al comma 5 con un’ulteriore dichiarazione, per i lavoratori interessati, a firma del legale rappresentante, autenticata ai sensi di legge, di rinuncia irrevocabile alla chiamata in garanzia della Regione in qualsivoglia proponendo giudizio, avente ad oggetto le retribuzioni degli stessi per i periodi di cui al comma 1 [22].
3. Il riconoscimento avviene a condizione che il personale interessato:
a) sia stato inserito nell'Albo o nell'elenco di cui all'articolo 26 della
b) sia stato a disposizione esclusiva dell'ente gestore, presso la cui sede di servizio abbia attestato la presenza;
c) sia stato adibito ad attività comunque connesse alla formazione professionale.
4. Per tale personale, pena la perdita del riconoscimento di cui ai commi precedenti, non deve comunque essere stato possibile l'impegno in altre attività attuate dall'ente di appartenenza, con finanziamento diverso da quello regionale.
5. L'ente di appartenenza deve presentare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la seguente documentazione:
a) copia delle transazioni sottoscritte con firme autenticate ai sensi di legge;
b) dichiarazione sostitutiva di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante ai sensi dell'articolo 47 del
c) una relazione, sottoscritta dal legale rappresentante, con firma autenticata ai sensi di legge, redatta per ogni operatore e per singolo periodo di retribuzione per il quale è stata sottoscritta la transazione, attestante l'attività svolta e la sua connessione alla formazione professionale;
d) dichiarazione del legale rappresentante, con firma autenticata ai sensi di legge, con la quale si impegna a rinunciare a ogni azione legale e risarcitoria, anche in corso, nei confronti della Regione Puglia;
e) dichiarazione del legale rappresentante, con firma autenticata ai sensi di legge, che l'ente non vanta e non vanterà più alcuna pretesa nei confronti della Regione Puglia a qualsiasi titolo.
6. La liquidazione sarà disposta come segue:
a) una prima rata, pari al 50 per cento di quanto richiesto, previa presentazione di apposita fideiussione;
b) una seconda rata, pari a un ulteriore 40 per cento di quanto richiesto, previa presentazione di apposita fideiussione;
c) una terza rata a saldo, ad avvenuta verifica del rendiconto. [23]
7. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, relativamente all'anno 2004, mediante l'utilizzazione:
a) delle risorse finanziarie, tuttora disponibili, derivanti dalle somme impegnate per le esigenze di cui all'articolo 1 della
b) delle disponibilità di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 2, comma 4, della
8. Relativamente all'esercizio finanziario 2005 si provvede mediante iscrizione di apposito stanziamento di euro 21 milioni.
Art. 63. (Integrazione dell'articolo 13 della
1. All'articolo 13 della
"2 bis. Il Settore personale della Regione Puglia, sulla base del contingente numerico per provincia definito dal Settore formazione professionale, provvede entro il 31 dicembre 2004 a portare a compimento le procedure di cui al comma 2 dell'articolo 60 della
Art. 64. (Integrazione dell'articolo 15 della
1. All'articolo 15 della
"1 bis. Nel caso in cui l'omesso o cattivo esercizio delle funzioni conferite produca la perdita di finanziamenti comunitari e nazionali, anche a causa della mancata, incompleta o irregolare certificazione della spesa, la Regione Puglia si rivarrà, nei confronti dell'ente inadempiente, degli eventuali danni connessi.".
Art. 65. (Modifica all'articolo 22 della
1. Il comma 1 dell'articolo 22 della
"1. A partire dall'annualità POR 2006, l'affidamento a soggetti pubblici e privati dello svolgimento di attività di formazione e orientamento professionale, con esclusione di quelle la cui attuazione, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, lettera a), sono mantenuti alla competenza regionale, è determinato attraverso periodici avvisi pubblici, da emanare e pubblicare sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia a cura delle Province, le quali, previa verifica dei requisiti di ammissibilità, effettuano la valutazione di merito dei progetti, garantendo i principi di trasparenza e d'imparzialità. Allo scopo di assicurare sia l'uniformità nella programmazione dell'attività formativa, nella definizione degli avvisi pubblici e nella valutazione delle proposte, che il rispetto dei tempi di spesa per l'utilizzo delle risorse comunitarie e statali, la Regione Puglia, sentite le Province, definisce lo schema di avviso pubblico da adottare da parte delle singole Province, la ripartizione delle risorse finanziarie tra esse, la tempistica di emanazione dei bandi e di valutazione delle proposte. La Giunta regionale, con regolamento da approvare entro il 31 dicembre 2004, sentite le Province e le Organizzazioni sindacali, adatterà, per l'attuazione delle attività di cui sono responsabili le Province, le procedure di cui all'articolo 49 della
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 dello statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
ESERCIZIO FINANZIARIO 2004
ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE
(Omissis)
ASSESTAMENTO E VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2004
(Omissis)
[1] Comma già modificato dall’art. 33 della
[2] Comma aggiunto dall'art. 45 della
[3] Comma così modificato dall’art. 33 della
[4] Comma abrogato dall'art. 31 della
[5] Comma abrogato dall'art. 3 della
[6] Comma abrogato dall'art. 3 della
[7] Articolo abrogato dall'art. 13 della
[8] Comma abrogato dall'art. 19 della
[9] Comma così modificato dall'art. 2 della
[10] Articolo così sostituito dall'art. 11 della
[11] Articolo abrogato dall'art. 27 della
[12] Lettera così sostituita dall’art. 47 della
[13] Articolo abrogato dall'art. 27 della
[14] Comma così modificato dall'art. 6 della
[15] Comma aggiunto dall'art. 6 della
[16] Comma aggiunto dall'art. 1 della
[17] Articolo abrogato dall'art. 3 della
[18] Lettera così rettificata con avviso pubblicato nel B.U. 18 novembre 2004, n. 138.
[19] La Corte costituzionale, con sentenza 15 dicembre 2010, n. 354, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.
[20] Comma così modificato dall'art. 3 della
[21] Comma così modificato dall’art. 8 della
[22] Comma inserito dall’art. 8 della
[23] Comma già sostituito dall’art. 8 della