§ VI.3.40 - L.R. 27 febbraio 1995, n. 7.
Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1995 e bilancio pluriennale 1995-97.


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:6. programmazione, finanza, demanio e patrimonio
Capitolo:6.3 programmazione, leggi finanziarie e di bilancio
Data:27/02/1995
Numero:7


Sommario
Art. 1.  (Stato di previsione delle entrate).
Art. 2.  (Stato di previsione della spesa).
Art. 3.  (Impegni e pagamenti delle spese).
Art. 4.  (Quadro generale riassuntivo).
Art. 5.  (Elenco spese obbligatorie).
Art. 6.  (Fondo di riserva per spese obbligatorie).
Art. 7.  (Fondo di riserva per spese impreviste).
Art. 8.  (Fondo di riserva di cassa).
Art. 9.  (Fondo globale per il finanziamento di leggi regionali in corso di adozione).
Art. 10.  (Fondo per residui passivi perenti).
Art. 11.  (Spese Per attività od interventi di carattere continuativo o ricorrente).
Art. 12.  (Variazioni di bilancio - Autorizzazione alla Giunta regionale).
Art. 13.  (Bilancio pluriennale).
Art. 14.  (Mutuo per il disavanzo di amministrazione).
Art. 15.  (Artt. 3 e 4 legge regionale 23 gennaio 1991, n. 1. Obbligazioni prive di copertura finanziaria).
Art. 16.  (Finanziamento oneri per ritardati pagamenti).
Art. 17.  (Finanziamenti di incentivazione edilizia erogati in applicazione di normative regionali).
Art. 18.      (Rinviato dal Governo)
Art. 19.  (Legge regionale 31 gennaio 1990, n. 5 - Ente Fiera di Foggia
Art. 20.  (Disavanzo Unità Sanitarie Locali per le annualità 1990 e 1991 - Quote a carico della Regione).
Art. 21.      (Rinviato dal Governo)
Art. 22.      (Rinviato dal Governo)
Art. 23.  (Fondo globale per i servizi socio-assistenziali).
Art. 24.  (Legge regionale 4 febbraio 1994, n. 4. Attivazione poteri sostitutivi).
Art. 25.      (Rinviato dal Governo
Art. 26.  (Emigrazione).
Art. 27.  (Integrazione scolastica portatori di handicaps).
Art. 28.  (Servizi sociali).
Art. 29.      (Rinviato dal Governo)
Art. 30.  (Art. 11 legge regionale 5 settembre 1994, n. 32. Interventi dl cui alla legge regionale 19 febbraio 1986, n. 3).
Art. 31.  (Disciplina personale).
Art. 38.  (Art. 8 legge regionale n. 32 del 1994).


§ VI.3.40 - L.R. 27 febbraio 1995, n. 7.

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1995 e bilancio pluriennale 1995-97.

(B.U. 7 marzo 1995, n. 27 - Suppl.).

 

TITOLO I

NORME DI BILANCIO

 

Art. 1. (Stato di previsione delle entrate).

     1. Lo stato di previsione delle entrate della Regione Puglia per l'anno finanziario 1995, annesso alla presente legge, è approvato in lire 35.402.484.307.210 in termini di competenza e in lire 41.500.821.230.412 in termini di cassa.

     2. Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l'accertamento, la riscossione e il versamento nella cassa della Regione delle imposte, delle tasse e di ogni altra entrata spettante nell'esercizio finanziario 1995.

 

     Art. 2. (Stato di previsione della spesa).

     1. Lo stato di previsione della spesa della Regione Puglia per l'anno finanziario 1995, annesso alla presente legge, è approvato in lire 35.402.484.307.210 in termini di competenza e in lire 41.500.821.230.412 in termini di cassa.

     2. Il disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 1992, determinato in lire 1.203.303.535.957, a seguito della contrazione del mutuo di lire 400.000.000.000 attivato a termini dell'art. 16 della legge regionale 17 giugno 1994. n. 21. è iscritto per la quota differenziale in termini di sola competenza, al capitolo 0001010 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1995.

     3. Al finanziamento della spesa di cui al precedente comma 2 si provvede, per l'esercizio finanziario 1995, attraverso la contrazione di mutuo a termini dell'ad. 20 del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito con modificazioni nella legge 19 marzo 1993. n. 68.

 

     Art. 3. (Impegni e pagamenti delle spese).

     1. E' autorizzato l'impegno delle spese della Regione per l'esercizio finanziario 1995, entro il limite degli stanziamenti di competenza definiti nello stato di previsione di cui al precedente art. 2, fado salvo l'impegno autorizzato sugli esercizi futuri a norma degli articoli 60 e 61 della legge regionale di contabilità 30 maggio 1977, n. 17 e successive modificazioni ed integrazioni.

     2. E' autorizzato il pagamento delle spese della Regione per l'esercizio finanziario 1995, entro il limite degli stanziamenti di cassa definiti nego staio di previsione di cui al precedente articolo 2.

 

     Art. 4. (Quadro generale riassuntivo).

     1. E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1995, allegato alla presente legge.

 

     Art. 5. (Elenco spese obbligatorie).

     1. Sono considerate spese obbligatorie ai sensi della legge regionale di contabilità quelle descritte nell'elenco n. 11 allegato alla presente legge.

 

     Art. 6. (Fondo di riserva per spese obbligatorie).

     1. Il fondo di riserva per spese obbligatorie, determinato per l'esercizio finanziario 1995 in lire 2.900.000.000, è iscritto al cap. 1110010 ed è gestito a termini dell'art. 36 della legge di contabilità regionale n. 17 del 1977.

 

     Art. 7. (Fondo di riserva per spese impreviste).

     1. Il fondo di riserva per spese impreviste, determinato per l'esercizio finanziario 1995 in lire 868.686.622, è iscritto al cap. 1110030 ed è gestito a termini dell'art. 37 della legge di contabilità regionale n. 17 del 1977.

 

     Art. 8. (Fondo di riserva di cassa).

     1. Il fondo di riserva di cassa, determinato per l'esercizio finanziario 1995 in lire 655.114.082.838, e iscritto al cap. 1110020 ed è gestito a termini dell'art. 41 della legge di contabilità regionale n. 17 del 1977.

 

     Art. 9. (Fondo globale per il finanziamento di leggi regionali in corso di adozione).

     1. Il fondo globale per la copertura degli oneri derivanti da provvedimenti legislativi della Regione, che si prevede di finanziare nell'anno 1995, dei quali l'allegato n. 2 indica l'oggetto e l'importo dello stanziamento a carico del fondo medesimo, è iscritto al cap. 1110070 ed è gestito a termini dell'art. 38 della legge di contabilità regionale n. 17 del 1977.

 

     Art. 10. (Fondo per residui passivi perenti).

     1. Il fondo per il pagamento dei residui dichiarati perenti ai fini amministrativi, determinato per l'esercizio finanziario 1995 in lire 45.750.000.000, e iscritto al cap. 1110045 ed è gestito a termini dell'art. 71 della legge di contabilità regionale n. 17 del 1977.

 

     Art. 11. (Spese Per attività od interventi di carattere continuativo o ricorrente).

     1. Per l'esercizio 1995 le autorizzazioni di spesa per attività o interventi di carattere continuativo o ricorrente sono disposte dalla presente legge negli importi indicati in corrispondenza a ciascun capitolo di spesa nell'allegato stato di previsione.

 

     Art. 12. (Variazioni di bilancio - Autorizzazione alla Giunta regionale).

     1. La Giunta regionale è autorizzata a disporre, con proprio atto, le iscrizioni e le reiscrizioni di cui al comma 1 dell'art. 43 della legge regionale n. 17 del 1977 e successive modificazioni e integrazioni negli stati di previsione della entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1995.

     2. La Giunta regionale è, altresì autorizzata a procedere, a termini del precedente comma 1, per il finanziamento del Programma Operativo Plurifondo Puglia solo a seguilo della relativa decisione approvativa da parte della Commissione comunitaria.

 

          Art. 13. (Bilancio pluriennale).

     1. A norma dell'ad. 6 e seguenti della legge regionale n. 17 del 1977 e successive modificazioni e integrazioni, è approvato il bilancio pluriennale della Regione Puglia per il triennio 1995-1997 nel testo allegato alla presente legge.

 

TITOLO II

DISPOSIZIONI PER IL RISANAMENTO DELLA SITUAZIONE DEBITORIA

 

     Art. 14. (Mutuo per il disavanzo di amministrazione).

     1. Per far fronde al disavanzo di amministrazione derivante dagli esercizi precedenti, di cui all'art. 2, comma 2, della presente legge, la Regione Puglia, a termini dell'ad. 20 del decreto legge n. 8 del 1993, convertito con modificazioni nella legge n. 68 del 1993, è autorizzata a contrarre mutui con la seguente acquisizione biennale delle somme mutuate:

     1995: lire 400 miliardi

     1996: lire 403 miliardi

     2. I mutui saranno stipulati ad un tasso effettivo massimo annuo pari a quello di riferimento praticato dalla Cassa depositi e prestiti e per la durata massima dell'ammortamento di venti anni.

     3. A tal fine è autorizzata l'iscrizione nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1995, al capitolo 1122015, di lire 18 miliardi per gli interessi relativi al preammortamento sull'acquisizione della somma mutuata per il 1995.

     4. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere all'assunzione dei mutui predetti con propri agi deliberativi, nei limiti, alle condizioni e con le modalità previsti dalla presente legge.

     5. Il pagamento delle annualità di ammortamento e degli interessi dei mutui è garantito dalla Regione mediante la iscrizione nel bilancio di previsione, per tutta la durata dei mutui, delle somme occorrenti per la effettuazione dei pagamenti.

     6. Gli oneri di cui al precedente comma 5 troveranno copertura mediante vincolo sulle quote annuali di spettanza regionale del fondo comune di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e successive modificazioni, risultante dalle corrispondenti delegazioni di pagamento rilasciate al Ministero del Tesoro dal Presidente della Regione.

     7. Le spese di cui al presente articolo rivestono carattere obbligatorio a norma del comma 3 dell'ara 36 della legge di contabilità regionale n. 17 del 1977.

 

     Art. 15. (Artt. 3 e 4 legge regionale 23 gennaio 1991, n. 1. Obbligazioni prive di copertura finanziaria).

     1. Le obbligazioni prive di copertura finanziaria, rilevate a termini degli articoli 3 e 4 della legge regionale n. 1 del 1991, di cui all'art. 18 della legge regionale n. 2I del 1994, sono riaccertate in lire 78.112.676.347, nella articolazione di cui all'allegato n. 3 della presente legge.

     2. Al finanziamento della spesa per le obbligazioni di cui al precedente comma 1 si provvede attraverso specifici stanziamenti nel triennio 1995-1997. A tal fine è iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1995, al cap. 1110095, lo stanziamento, in termini di competenza e cassa, di lire 37.500.000.000. Al corrispondente capitolo di bilancio 1996 e iscritto lo stanziamento di lire 39.500.000.000.

     3. Le economie finanziarie derivanti dalla eventuale ulteriore riconosciuta insussistenza di obbligazioni di cui al precedente comma 2, nonché dalla estinzione a termini della vigente normativa di cui al Libro IV del Codice Civile, sono assegnate al fondo per residui passivi perenti dell'esercizio finanziario dell'anno in cui viene definito il relativo accecamento. All'assegnazione si provvede con legge di variazione del bilancio.

 

     Art. 16. (Finanziamento oneri per ritardati pagamenti).

     1. Al fine di provvedere alla liquidazione degli oneri per ritardati pagamenti sono istituiti nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1995 i seguenti capitoli:

     - Cap. 0001315 «Finanziamento oneri per ritardati pagamenti - quota interessi», dotato dello stanziamento di lire 4.000.000.000;

     - Cap. 0001316 «Finanziamento oneri per ritardati pagamenti - quota rivalutazioni», dotato dello stanziamento di lire 4.500.000.000;

     - Cap. 0001317 «Finanziamento oneri per ritardati pagamenti - spese procedimenti e legali», dotato dello stanziamento di lire 500.000.000.

     2. La misura degli interessi di cui al precedente comma 1 è quella stabilita dagli atti convenzionali ovvero da provvedimenti di ingiunzione giudiziale.

 

     Art. 17. (Finanziamenti di incentivazione edilizia erogati in applicazione di normative regionali).

     1. A termini dell'art. 3 del decreto legge 28 ottobre 1994, n. 601 «Disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative», le disponibilità di competenza della Regione Puglia di cui all'art. 4/bis del decreto legge 12 settembre 1983, n. 462, convertito con modificazioni nella legge 10 novembre 1983, n. 637, al netto delle somme occorrenti a far fronte agli oneri di cui all'art. 10 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito con modificazioni nella legge 4 dicembre 1993, n. 493, sono destinate alla copertura delle carenze contributive relative ai finanziamenti erogati in base a leggi regionali di incentivazione edilizia abitativa.

     2. Alla parte delle spese in annualità rivenienti da finanziamenti erogati in base a leggi regionali non coperta con le disponibilità di cui al comma 1 del presente articolo la Regione provvede con risorse proprie.

     3. La specificazione delle spose e definita nel bilancio per l'esercizio finanziario 1995 e nel bilancio pluriennale 1995-1997 a termini del comma 4 dell'art. 31 della legge regionale n. 17 del 1977 c successive modificazioni e integrazioni.

     4. Per le assegnazioni statali in materia di edilizia abitativa agevolata le norme di settore per nuove iniziative comportanti automatismi di sposa devono intendersi non più operanti.

 

     Art. 18.

     (Rinviato dal Governo).

 

TITOLO III

NORME SETTORIALI FINALIZZATE AL RISANAMENTO FINANZIARIO

 

CAPO I

LEGGE REGIONALE 31 GENNAIO 1990, N. 5 - FIERE

 

     Art. 19. (Legge regionale 31 gennaio 1990, n. 5 - Ente Fiera di Foggia

- Ente Fiera Francavilla Fontana).

     1. Per gli interventi in favore dell'Ente Fiera di Foggia, a termini della legge regionale n. 5 del 1990, è stanziata nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1995 la somma di lire 4.300.000.000 e per l'esercizio finanziario 1996 di lire 4.300.000.000.

     2. [1].

     3. La legge regionale n. 5 del 1990 è abrogata.

 

CAPO II

SANITA' - SERVIZI SOCIALI

 

     Art. 20. (Disavanzo Unità Sanitarie Locali per le annualità 1990 e 1991 - Quote a carico della Regione).

     1. Al fine di attivare le procedure per il ripiano della spesa sanitaria delle USL per le annualità 1990 e 1991 - oneri a carico della Regione - il termine di cui al comma 7 dell'art. 29 della legge regionale n. 21 del 1994 è differito al 28 febbraio 1995.

     2. Agli oneri di cui al precedente comma, così come riaccertati al termine delle operazioni contabili da parte delle USL, la Regione fa fronte nel corso del 1995 mediante la utilizzazione di eventuali economie disponibili, accertate entro il 31 marzo 1995 ai sensi degli articoli 58 e 70 della legge regionale n. 17 del 1977, dei proventi conseguenti alla alienazione del patrimonio regionale disponibile, nonché attraverso la contrazione di mutui.

     3. All'art. 7, comma 1, della legge regionale 15 dicembre 1993, n. 27, le parole «... nel termine improrogabile di un anno» sono sostituito con le seguenti: «... nel termine improrogabile di ventiquattro mesi».

 

     Art. 21.

     (Rinviato dal Governo).

 

     Art. 22.

     (Rinviato dal Governo).

 

     Art. 23. (Fondo globale per i servizi socio-assistenziali).

     1. Il fondo globale per i servizi socio-assistenziali previsto al cap. 0084010 è ripartito dalla Giunta regionale, con propria deliberazione, entro la data del 31 marzo.

 

     Art. 24. (Legge regionale 4 febbraio 1994, n. 4. Attivazione poteri sostitutivi).

     1. La Regione, decorso il termine di cui al comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 4 del 1994, diffida i Comuni inadempienti all'attivazione delle procedure di devoluzione. Nell'ipotesi di ulteriore inadempienza, la Regione promuove i poteri sostitutivi entro e non oltre il quindicesimo giorno successivo alla diffida.

 

     Art. 25.

     (Rinviato dal Governo)

 

     Art. 26. (Emigrazione).

     1. Per l'anno 1995 sono sospesi gli effetti della legge regionale 23 ottobre 1979, n. 65. Lo stanziamento di lire 4.000.000.000 previsto al capitolo 0941010 è destinato alla corresponsione dogli interventi previsti dalla legge regionale n. 65 del 1979 relativi a richieste pervenute sino al 31.12.1994.

 

     Art. 27. (Integrazione scolastica portatori di handicaps).

     1. In attesa degli accordi di programma, gli interventi in favore delle USL che attuano lo convenzioni di cui al comma 4 dell'art. 6 della legge regionale 9 giugno 1987, n. 16, saranno confermati, nei limiti delle somme stanziate in bilancio, ove sia intervenuta la proroga delle convenzioni già in atto.

 

     Art. 28. (Servizi sociali).

     1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 7 della legge regionale 25 giugno 1991, n. 5, i Comuni utilizzeranno le assegnazioni rivenienti dalle disponibilità del cap. 0784010 lenendo conto del seguente vincolo di destinazione: almeno il 30% dell'assegnazione verrà utilizzato per l'assistenza alle persone anziane, per realizzare progetti socio-sanitari integrati e interventi di assistenza a domicilio in concorso con le aziende USL; tali progetti verranno definiti mediante accordi di programma e si avvarranno, oltre che delle strutture pubbliche, anche dell'apporto del privato sociale, del volontariato e delle cooperative sociali.

 

     Art. 29.

     (Rinviato dal Governo).

 

CAPO III

URBANISTICA

 

     Art. 30. (Art. 11 legge regionale 5 settembre 1994, n. 32. Interventi dl cui alla legge regionale 19 febbraio 1986, n. 3).

     1. Per gli interventi di cui all'are 11 della legge regionale n. 32 del 1994, limitatamente alle opere di urbanizzazione primaria non ancora adivate alla data del 10 settembre 1994, il contributo regionale di cui all'art. 4 della legge regionale n. 3 del 1986 è assegnato in conto capitale nella misura corrispondente agli importi già concessi in conto interessi.

     2. I contributi assegnati in conto interessi ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 3 del 1986 per opere non ancora attivate la cui tipizzazione non rientra in quella di cui al precedente comma 1 sono revocati.

     3. Alla copertura degli oneri relativi alle opere ammesse a finanziamento con intervento in conto interessi ai sensi della legge regionale n. 3 del 1986, per le quali sia stata già avviata la realizzazione, si provvede con apposito stanziamento al capitolo 0491010 del bilancio di previsione per l'esercizio 1995 e successivi.

 

CAPO IV

PERSONALE DISCIOLTA AZIENDA REGIONALE EQUILIBRIO FAUNISTICO

 

     Art. 31. (Disciplina personale). [2]

     1. Il personale in servizio della disciolta AREF è collocato - in sede di prima applicazione della presente legge - nella dotazione organica del ruolo regionale, ai sensi della legge 24 dicembre 1993, n. 537, art.. 3, commi 5 e 6, con lo stesso trattamento giuridico, economico e previdenziale del personale regionale, fatti salvi i diritti acquisiti, con decorrenza dalla data di soppressione dell'Ente.

 

CAPO V

GESTIONE RIFORMA FONDIARIA

 

     Artt. 32. - 37. [3]

 

CAPO VI

MODIFICHE A NORME SETTORIALI

 

          Art. 38. (Art. 8 legge regionale n. 32 del 1994).

     1. L'autorizzazione disciplinata dalla normativa di cui all'art. 8 della legge regionale n. 32 del 1994 si applica anche in favore dei responsabili degli uffici periferici del Corpo forestale dello Stato.

 

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli art. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno sposso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Comma abrogato dall'art. 5 della L.R. 24 agosto 1995, n. 34.

[2] Articolo così modificato dall'art. 64 della L.R. 6 maggio 1998, n. 14.

[3] Il Capo V, comprendente gli artt. da 32 a 37, è stato abrogato dall'art. 5 della L.R. 4 luglio 1997, n. 18.