Settore: | Codici regionali |
Regione: | Puglia |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.5 tutela dell'ambiente - caccia e pesca |
Data: | 10/10/2003 |
Numero: | 23 |
Sommario |
Art. 1. (Disposizioni in materia di Consorzi di bonifica). |
Art. 2. 1. Al personale operaio a tempo indeterminato di cui al comma 1, lettera b), dell’articolo 23 della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7, fino all’espletamento del concorso previsto dallo [...] |
§ V.5.68 - L.R. 10 ottobre 2003, n. 23.
Disposizioni urgenti in materia di Consorzi di bonifica e di personale forestale.
(B.U. 14 ottobre 2003, n. 116).
Art. 1. (Disposizioni in materia di Consorzi di bonifica). [1]
1. A decorrere dall’ esercizio finanziario 2003, le assegnazioni di fondi in favore dei Consorzi di bonifica ai sensi dell’articolo 16 della
a) pagamento delle retribuzioni al personale dipendente dei Consorzi di bonifica e dell’Unione regionale delle bonifiche e dei conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi [2];
b) pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso;
c) espletamento di attività indispensabili a garantire il funzionamento tecnico degli impianti gestiti dai Consorzi.
2. A tal fine, la dichiarazione di impignorabilità deve essere formalizzata con deliberazione da adottarsi da parte degli organi di amministrazione del Consorzio a cadenza trimestrale, da notificarsi alla Ragioneria della Regione, al Tesoriere regionale e al Tesoriere dei Consorzi di bonifica.
3. Le disposizioni su richiamate trovano applicazione anche in presenza di procedure di esecuzione e di espropriazione forzata non definite alla data di entrata in vigore della presente legge.
1. Al personale operaio a tempo indeterminato di cui al comma 1, lettera b), dell’articolo 23 della
[1] La Corte costituzionale, con sentenza 6 dicembre 2012, n. 273, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.
[2] Lettera così modificata dall’art. 41 della