Settore: | Codici regionali |
Regione: | Puglia |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.1 assistenza sanitaria |
Data: | 24/09/2010 |
Numero: | 12 |
Sommario |
Art. 1. (Sospensione effetti norme diverse) |
Art. 2. Blocco turn-over |
Art. 3. Tetti di spesa |
Art. 4. Efficacia della legge |
§ III.1.122 - L.R. 24 settembre 2010, n. 12.
Piano di rientro 2010-2012. Adempimenti
(B.U. 27 settembre 2010, n. 149)
Art. 1. (Sospensione effetti norme diverse) [1]
1. Fino all’emanazione di sentenza da parte della Corte costituzionale, sono sospesi gli effetti dei commi 1, 2 e 4 dell’articolo 2, degli articoli 13 e 15, dei commi 1, 2 e 3 dell’articolo 16, degli articoli 17 e 18, dei commi 1, 6 e 8 dell’articolo 19, dell’articolo 20, dei commi 1, 4, 5 e 6 dell’articolo 21, del comma 1 dell’articolo 22 e degli articoli 26 e 30 della
Art. 2. Blocco turn-over
1. Per gli anni 2010, 2011 e 2012 è fatto divieto ai direttori generali delle Aziende sanitarie locali, e degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici di procedere alla copertura, mediante incarichi a tempo indeterminato e a tempo determinato, dei posti resisi vacanti a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge [2].
2. E’ consentita, ai fini della copertura dei posti vacanti di cui al comma 1 e nel rispetto dei limiti di spesa previsti dall’articolo 2, comma 71, della
3. In caso di comprovata necessità e urgenza, accertata l’impossibilità di garantire l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza con il personale in servizio anche attraverso le procedure di mobilità di cui al comma 2, la Giunta regionale autorizza il direttore generale, in deroga al blocco del turn-over di cui al comma 1, a procedere alle assunzioni necessarie, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dall’articolo 2, comma 71, della
4. I provvedimenti della Giunta regionale di cui al comma 3 sono trasmessi ai Ministeri competenti per gli adempimenti connessi al Piano di rientro.
5. Sono abrogate tutte le norme regionali in contrasto con le disposizioni del presente articolo.
Art. 3. Tetti di spesa
1. In attuazione dell’articolo 8 quinquies, comma 2, lettera e-bis), e del comma 2-quater del
2. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l’erogazione e la relativa remunerazione con oneri a carico del Servizio sanitario regionale di prestazioni sanitarie effettuate al di fuori dei tetti di spesa massimi di cui al comma 1.
3. Sono abrogati l’articolo 17, commi 2 e 3, della
Art. 4. Efficacia della legge [3]
[1. La presente legge cessa di avere efficacia qualora non intervenga la sottoscrizione dell’accordo previsto dall’articolo 1, comma 180, della
[1] Articolo così sostituito dall'art. 9 della
[2] Comma così modificato dall'art. 3 della
[3] Articolo abrogato dall'art. 9 della