Settore: | Codici regionali |
Regione: | Puglia |
Materia: | 6. programmazione, finanza, demanio e patrimonio |
Capitolo: | 6.3 programmazione, leggi finanziarie e di bilancio |
Data: | 30/12/2003 |
Numero: | 30 |
§ VI.3.90 - L.R. 30 dicembre 2003, n. 30.
Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2004 e bilancio pluriennale 2004-2006.
(B.U. 30 dicembre 2003, n. 153 suppl.).
TITOLO I
NORME DI BILANCIO
Art. 1. (Stato di previsione delle entrate).
1. Lo stato di previsione delle entrate della Regione Puglia per l’anno finanziario 2004, annesso alla presente legge, predisposto secondo i criteri di cui all’articolo 45 della
2. Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l’accertamento, la riscossione e il versamento nelle casse della Regione delle imposte, delle tasse e di ogni altra entrata spettante nell’esercizio finanziario 2004.
Art. 2. (Stato di previsione della spesa).
1. Lo stato di previsione della spesa della Regione Puglia per l’anno finanziario 2004, annesso alla presente legge, predisposto secondo i criteri di cui all’articolo 46 della
Art. 3. (Impegni e pagamenti delle spese).
1. E’ autorizzato l’impegno della spesa della Regione Puglia per l’anno finanziario 2004 entro il limite degli stanziamenti di competenza definiti nello stato di previsione di cui all’articolo 2, fatto salvo l’impegno autorizzato sugli esercizi futuri a norma degli articoli 76 e 77 della
2. E’ autorizzato il pagamento delle spese della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2004 entro il limite degli stanziamenti di cassa definiti nello stato di previsione di cui all’articolo 2.
Art. 4. (Quadro generale riassuntivo).
1. E’ approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione Puglia per l’anno finanziario 2004, di cui all’allegato 1, predisposto secondo il quadro di classificazione in titoli per l’entrata e per la spesa previsti, rispettivamente, dagli articoli 45 e 46 della
Art. 5. (Elenco delle spese obbligatorie).
1. Sono considerate spese obbligatorie quelle di cui all’allegato elenco contrassegnato con il numero 4, contenente le unità previsionali di base che possono essere integrate a norma dell’articolo 49, comma 2, della
Art. 6. (Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d’ordine).
1. Il fondo di riserva per spese obbligatorie e d’ordine è determinato per l’esercizio 2004 in euro 2 milioni 500 mila ed è gestito a termini dell’articolo 49 della
Art. 7. (Fondo di riserva per le spese impreviste).
1. Il fondo di riserva per le spese impreviste è determinato per l’esercizio 2004 in euro 250 mila ed è gestito a termini dell’articolo 50 della
Art. 8. (Fondo di riserva per la definizione di partite pregresse).
1. Al fine di far fronte a eventuali oneri rivenienti dalla definizione di passività pregresse, il relativo fondo di riserva è dotato di uno stanziamento di euro 5 milioni ed è gestito secondo i criteri di cui all’articolo 50, comma 2, della
Art. 9. (Fondo di riserva per le integrazioni delle autorizzazioni di cassa).
1. Il fondo di riserva per le integrazioni delle autorizzazioni di cassa è determinato per l’esercizio 2004 in euro 346.218.322,66 ed è gestito a termini dell’articolo 51 della
Art. 10. (Fondi intersettoriali).
1. Il fondo per il cofinanziamento regionale dei programmi comunitari è determinato per l’esercizio 2004 in euro 120 milioni ed è gestito a termini dell’articolo 54 della
Art. 11. (Fondo per reiscrizione residui passivi perenti e per regolarizzazione carte contabili).
1. Il fondo per il pagamento dei residui passivi dichiarati perenti ai fini amministrativi viene determinato per l’esercizio finanziario 2004 in euro 180 milioni ed è gestito a termini dell’articolo 95 della
2. E’ iscritto, altresì, con uno stanziamento di euro 50 milioni l’apposito fondo destinato, secondo i criteri di cui al comma 3 dell’articolo 10 della
3. L’Assessorato alla sanità provvede, in relazione alle partite provenienti dalle gestioni liquidatorie, ivi comprese quelle derivanti da pagamenti in forza di provvedimenti giudiziari, a comunicare alle aziende USL interessate i pagamenti già intervenuti sulle relative partite debitorie al fine di consentire le necessarie registrazioni e rettifiche contabili sulle gestioni in parola, nonché ad attivare le indispensabili operazioni di verifica circa l’assenza di duplicazioni di pagamento.
Art. 12. (Fondo delle economie vincolate da riscrivere).
1. Il fondo delle economie vincolate da riscrivere è determinato per l’esercizio 2004 in euro 196.300.828,70 ed è gestito a termini dell’articolo 93 della
Art. 13. (Variazioni di bilancio. Autorizzazione alla Giunta regionale).
1. La Giunta regionale, fermi restando le autonome facoltà e i poteri previsti dall’articolo 42 della
2. La Giunta regionale è autorizzata inoltre a effettuare, con delibera da comunicare al Consiglio regionale entro dieci giorni, variazioni compensative tra le unità previsionali di base strettamente collegate nell’ambito di una stessa funzione-obiettivo o di uno stesso programma o progetto, nonché a effettuare variazioni compensative tra unità previsionali di base diverse qualora le variazioni stesse siano necessarie per l’attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata.
3. Le variazioni di cui al comma 2 relative ad assegnazioni a destinazione vincolata possono essere apportate nell’ambito dei vincoli di destinazione specifica stabiliti dall’UE, dallo Stato o da altri soggetti.
Art. 14. (Bilancio pluriennale).
1. A norma dell’articolo 26, comma 3, della
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell’art. 60 dello statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
(Omissis)