Settore: | Codici regionali |
Regione: | Puglia |
Materia: | 6. programmazione, finanza, demanio e patrimonio |
Capitolo: | 6.3 programmazione, leggi finanziarie e di bilancio |
Data: | 28/12/2015 |
Numero: | 40 |
Sommario |
Art. 1. Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l’anno 2016 |
Art. 2. Determinazione delle aliquote dell’addizionale regionale all’IRPEF |
Art. 3. Detrazioni all’addizionale regionale all’IRPEF per carichi di famiglia |
Art. 4. Determinazione della variazione dell’aliquota IRAP |
Art. 5. Proroga del Commissario straordinario regionale Consorzi di bonifica |
Art. 6. Modifiche e integrazioni all’articolo 47 della legge regionale 4 agosto 2004, 14 |
§ VI.3.180 - L.R. 28 dicembre 2015, n. 40.
Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio di previsione della Regione Puglia per l’anno finanziario 2016 e disposizioni in materia tributaria e urgenti diverse
(B.U. 30 dicembre 2015, n. 167)
Art. 1. Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l’anno 2016
1. Ai sensi dell’articolo 43 e nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l’esercizio provvisorio di cui all’allegato 4/2 - parte 2, del
2. L’autorizzazione di cui al comma 1 è estesa al Consiglio regionale della Puglia e agli enti e organismi strumentali della Regione.
Art. 2. Determinazione delle aliquote dell’addizionale regionale all’IRPEF
1. Per gli anni d'imposta dal 2016 al 2021, l’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), di cui all’articolo 6 del
a) per i redditi sino a euro 15 mila: 0,1 per cento;
b) per i redditi oltre euro 15 mila e sino a euro 28 mila: 0,2 per cento;
c) per i redditi oltre 28 mila euro e sino a 55 mila euro: 0,48 per cento;
d) per i redditi oltre 55 mila euro e sino a 75 mila euro: 0,49 per cento;
e) per i redditi oltre euro 75 mila: 0,5 per cento.
2. [In caso di modifica degli scaglioni di reddito previsti dall’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), le maggiorazioni dell’aliquota di base di cui al comma 1 sono applicate sui nuovi scaglioni] [2].
3. Le disposizioni di cui al comma 1 assicurano la differenziazione dell’addizionale regionale all’IRPEF secondo gli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale [3].
Art. 3. Detrazioni all’addizionale regionale all’IRPEF per carichi di famiglia
1. A decorrere dal periodo d’imposta 2016, le detrazioni previste dall’articolo 12, comma 1, lettera c), del
a) 20 euro per i contribuenti con più di tre figli a carico, per ciascun figlio, a partire dal primo, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati;
b) la detrazione spettante ai sensi della lettera a) è aumentata di un importo pari a 375 euro per ogni figlio con diversa abilità ai sensi dell’articolo 3 della
2. Ai fini della spettanza e della ripartizione delle detrazioni si applicano le disposizioni previste dall’articolo 12, comma 1, lettera c) e comma 2, del
3. Qualora il livello di reddito e la relativa imposta, calcolata su base familiare, non consente la fruizione delle detrazioni di cui al comma 1, il soggetto IRPEF usufruisce di misure di sostegno economico diretto equivalenti alle detrazioni spettanti. A tal fine, per l’esercizio finanziario 2016 e per gli esercizi successivi, è stanziato l’importo, in termini di competenza e cassa, di euro 2 milioni e 300 mila a valere sul capitolo di spesa n. 783034 - Missione 12, Programma 5, piano dei conti 1.04.01.02.
4. La Giunta regionale, con propria deliberazione, disciplina le modalità meramente applicative per l’accesso alle misure di cui al comma 3.
Art. 4. Determinazione della variazione dell’aliquota IRAP
1. Ai sensi dell’articolo 16, comma 3, del
2. Per gli enti non commerciali e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale ONLUS nonché per le Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP) è confermata l’esenzione prevista dall’articolo 48 della
Art. 5. Proroga del Commissario straordinario regionale Consorzi di bonifica
1. In deroga all’articolo 1, comma 8, della
2. Nell’espletamento della propria attività gestoria, il Commissario straordinario regionale è autorizzato ad avvalersi della norma di cui all’articolo 36, comma 2, della
3. Per le finalità di cui alla
Art. 6. Modifiche e integrazioni all’articolo 47 della legge regionale 4 agosto 2004, 14
1. All’articolo 47 della
a) la declaratoria del capitolo di spesa di cui alla lettera b) del comma 3 è sostituita dalla seguente:
“b) Somme destinate ad azioni afferenti al comparto vitivinicolo regionale.”;
b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
“4. I diritti di reimpianto vigneti di uva da vino, rilasciati con data di scadenza non conforme alla normativa vigente e confluiti nella riserva regionale, sono assegnati senza alcuna variazione della consistenza a titolo gratuito all’originario titolare entro il 31 dicembre 2015. Agli adempimenti conseguenti provvede la Sezione agricoltura del Dipartimento regionale agricoltura, sviluppo rurale e tutela dell’ambiente.”.
La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della
[1] Alinea così modificato dall'art. 2 della
[2] Comma abrogato dall'art. 2 della
[3] Comma così modificato dall'art. 2 della