§ IV.7.3 – L.R. 7 luglio 1978, n. 28.
Interventi della Regione per la promozione del turismo pugliese.


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.7 turismo e industria alberghiera
Data:07/07/1978
Numero:28


Sommario
Art. 1.      Allo scopo di sviluppare il movimento turistico nel territorio pugliese e di favorire l'affermazione di una unitaria immagine della Puglia sul mercato nazionale ed internazionale, e di stimolare [...]
Art. 2.      Per le finalità di cui al precedente articolo, la Giunta regionale è autorizzata a
Art. 3.      Per la propaganda all'estero delle iniziative ed attività turistico- alberghiere del proprio territorio, realizzata previe intese con il Governo, giusta art. 4 secondo comma del D.P.R. 24 luglio [...]
Art. 4. 
Art. 5.      (Disposizioni finanziarie e dichiarazione di urgenza). - (Omissis)


§ IV.7.3 – L.R. 7 luglio 1978, n. 28.

Interventi della Regione per la promozione del turismo pugliese.

 

Art. 1.

     Allo scopo di sviluppare il movimento turistico nel territorio pugliese e di favorire l'affermazione di una unitaria immagine della Puglia sul mercato nazionale ed internazionale, e di stimolare la

destagionalizzazione del flusso turistico, la Regione realizza idonee iniziative ed azioni promozionali con le modalità e nei limiti previsti dalla presente legge.

 

     Art. 2.

     Per le finalità di cui al precedente articolo, la Giunta regionale è autorizzata a:

     a) svolgere iniziative, manifestazioni e campagne pubblicitarie e promozionali sui mercati di origine del flusso turistico, anche attraverso la partecipazione a fiere, mostre ed esposizioni in Italia e all'estero, aventi particolari riflessi nel campo turistico;

     b) garantire una migliore conoscenza e valorizzazione dei beni culturali, così come definiti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), attraverso la realizzazione e divulgazione di pubblicazioni, documentari cinematografici e servizi televisivi [1];

     c) realizzare ogni altra iniziativa e attività idonea a favorire l'incremento dei flussi turistici italiani ed esteri verso la Puglia promuovendo manifestazioni ed eventi di particolare rilievo anche attraverso il mezzo televisivo [2];

     d) promuovere e realizzare studi, indagini e ricerche sul mercato turistico nazionale e internazionale, al fine di raccogliere elementi e indicazioni utili per l'impostazione dell'attività promozionale per la predisposizione di ogni utile strumento di supporto tecnico scientifico alle attività amministrative e di programmazione dell'Assessorato al turismo [3].

 

     Art. 3.

     Per la propaganda all'estero delle iniziative ed attività turistico- alberghiere del proprio territorio, realizzata previe intese con il Governo, giusta art. 4 secondo comma del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, la Regione utilizza le strutture dell'Ente Nazionale Italiano per il Turismo, ai sensi dell'art. 3, quarto comma del D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 6 e dell'art. 57 del citato D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977.

 

     Art. 4. [4]

     1. In relazione a quanto previsto dall'articolo 2, il Settore turismo predispone un programma tecnico-finanziario triennale per l'attività prevista alle lettere a), b) e c) con la relativa previsione di spesa. Nella predisposizione del programma devono essere considerate ed espressamente indicate le possibili integrazioni tra attività di promozione turistica e iniziative nel campo dello spettacolo e a carattere culturale, previste e avviate dall’Amministrazione regionale o comunque ritenute di particolare rilevanza a fini turistici [5].

     2. La Giunta regionale approva il programma triennale di cui ai precedenti articoli entro il 30 settembre dell'anno in corso. L’attuazione di detto programma avviene mediante piani per singole annualità, approvati dalla Giunta regionale su proposta dell’Assessore competente. Allo stesso modo, ricorrendone la necessità, si procede a modifiche e aggiornamenti del programma di cui al comma 1, su iniziativa dell’Assessore al turismo e industria alberghiera [6].

     3. In sede di prima applicazione, il piano triennale 2004-2006 ha decorrenza 1° gennaio 2004. Qualora l’approvazione del programma, dei piani e degli atti connessi avvenga successivamente allo svolgimento delle attività promozionali di cui all’articolo 2 della presente legge, la Giunta regionale può disporre specifiche misure volte a stabilire un tetto massimo di finanziabilità per categorie omogenee di attività, ovvero in modo generale a valere su tutte le iniziative approvate o da approvarsi [7].

     4. Il 20 per cento dello stanziamento disponibile, riveniente dalla programmazione di cui al comma 2, può essere destinato a fondo riservato per l'attuazione di iniziative non prevedibili e non qualificabili al momento della presentazione del programma, ovvero dei piani annuali di attuazione. L’assegnazione di tali risorse avviene entro il 30 ottobre dell’anno di riferimento, con provvedimento della Giunta regionale approvato su proposta dell’Assessore competente, in base alle richieste pervenute nel rispetto di procedure e criteri stabiliti dal Settore turismo [8].

     4 bis. In ogni caso, l’erogazione a qualsiasi titolo da parte della Regione Puglia di risorse finanziarie ad attività di promozione turistica, organizzate o svolte da soggetti privati, è stabilita valutando l’eventuale accesso delle iniziative ad altri benefici economici comunque provenienti da persone fisiche o giuridiche, sia pubbliche che private [9].

 

     Art. 5.

     (Disposizioni finanziarie e dichiarazione di urgenza). - (Omissis).


[1] Lettera così sostituita dall’art. 39 della L.R. 4 agosto 2004, n. 14.

[2] Lettera così sostituita dall’art. 39 della L.R. 4 agosto 2004, n. 14.

[3] Lettera così sostituita dall’art. 39 della L.R. 4 agosto 2004, n. 14.

[4] Articolo modificato dall'art. 32 della L.R. 23 ottobre 1996, n. 23 e così sostituito dall’art. 39 della L.R. 4 agosto 2004, n. 14.

[5] Comma così modificato dall’art. 21 della L.R. 12 agosto 2005, n. 12.

[6] Comma così modificato dall’art. 21 della L.R. 12 agosto 2005, n. 12.

[7] Comma così modificato dall’art. 21 della L.R. 12 agosto 2005, n. 12.

[8] Comma già modificato dall’art. 21 della L.R. 12 agosto 2005, n. 12 e così ulteriormente modificato dall'art. 50 della L.R. 16 aprile 2007, n. 10.

[9] Comma aggiunto dall’art. 21 della L.R. 12 agosto 2005, n. 12.