§ 4.8.38 - Legge Regionale 12 aprile 1995, n. 43.
Partecipazione della Regione Marche alla costituenda società regionale di garanzia per gli interventi nelle zone della Regione Marche non [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.8 artigianato e industria
Data:12/04/1995
Numero:43


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Finanziamento.
Art. 3.  Modalità operative.
Art. 4.  Oneri finanziari.
Art. 5.  Dichiarazione d'urgenza.


§ 4.8.38 - Legge Regionale 12 aprile 1995, n. 43.

Partecipazione della Regione Marche alla costituenda società regionale di garanzia per gli interventi nelle zone della Regione Marche non interessate dall'obiettivo 2 e dall'obiettivo 5B del Regolamento CEE 2052/88, modificato con regolamento CEE 2081/93.

(B.U. 27 aprile 1995, n. 29).

 

Art. 1. Finalità.

     1. La Regione promuove il sostegno finanziario delle piccole e medie imprese industriali ed artigianali attraverso interventi diretti a facilitare l'accesso al credito e gli investimenti delle aziende.

     2. La Giunta Regionale previo parere della competente Commissione consiliare adotta il progetto di costituzione, organizzazione, funzionamento e modalità di formazione del programma annuale d'intervento. La Società regionale di garanzia presenta semestralmente alla Regione una relazione sull'attività svolta e sull'avanzamento del programma annuale [1].

     3. La Regione concede contributi alla società regionale di garanzia da costituirsi ai sensi dei documenti unici di programmazione (DOCUP) di cui agli obiettivi 2 e 5b. e dal programma d'iniziativa comunitaria P.M.I. per la realizzazione degli interventi di sostegno finanziario analoghi a quelli previsti dai suddetti documenti [2].

     4. Gli interventi della società regionale di garanzia sono realizzati a favore delle piccole e medie imprese industriali ed artigiane di produzione e di servizi direttamente connessi alla produzione, nonché delle piccole e medie imprese le cui attività sono ammesse agli interventi della legge 488/1992, con sede operativa nelle zone diverse [3]:

     a) da quelle interessate dal DOCUP obiettivo 5b., stabilite con decisione della Commissione U.E.C-94-23 del 26 gennaio 1994;

     b) da quelle interessate dal DOCUP obiettivo 2, stabilite con decisione della Commissione U.E.C-94-136 del 20 gennaio 1994 [4].

 

     Art. 2. Finanziamento.

     1. Il contributo concesso alla società regionale di garanzia per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, è di lire 9.000 milioni per il triennio 1995-1996-1997, di cui lire 3.000 milioni per ognuno degli anni 1995, 1996 e 1997.

 

     Art. 3. Modalità operative.

     1. Nella società regionale di garanzia confluiranno i consorzi fidi già operanti a medio termine e potranno essere soci anche le piccole e medie imprese industriali e artigiane, le associazioni di categoria, la Finanziaria regionale Marche S.p.A., gli istituti di credito ed eventuali enti pubblici interessati.

     2. L’intervento del fondo avviene nei limiti della disciplina comunitaria prevista dal regolamento CE 69/2002 pubblicato in g.u.c.e. L 10/30 del 13 gennaio 2001 (De minimis) [5].

     3. La giunta regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari per la costituzione della società e ad approvarne il relativo statuto.

 

     Art. 4. Oneri finanziari.

     1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per ciascuno degli anni 1995, 1996 e 1997, la spesa di lire 3.000 milioni.

     2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede nel modo che segue:

     a) per l'onere di lire 3.000 milioni, relativo all'anno 1995, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto a carico del capitolo 5100201 dello stato di previsione della spesa del bilancio del detto anno, all'uopo utilizzando l'accantonamento di cui alla partita 9 dell'elenco 2;

     b) per ciascuno degli anni successivi, mediante riduzione per l'importo di lire 3.000 milioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio pluriennale 1995/1997, a carico del capitolo 5100201, all'uopo utilizzando, per l'anno 1996, la proiezione, per il detto anno, del medesimo accantonamento di cui alla partita 9 dell'elenco 2 e, per l'anno 1997, mediante utilizzo dell'incremento delle entrate tributarie.

     3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per effetto della presente legge sono iscritte:

     a) per l'anno 1995 a carico del capitolo 3214201, che con la presente legge si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio del detto anno con la seguente denominazione "Fondo regionale di garanzia per gli interventi nelle zone della regione Marche non interessate dall'obiettivo 2 e dall'obiettivo 5b. del regolamento CEE 2052/88, modificato dal regolamento CEE 2081/93", e con gli stanziamenti di competenza e di cassa di lire 3.000 milioni

     b) per gli anni successivi a carico dei capitali corrispondenti.

     4. Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100201 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1995 sono ridotti di lire 3.000 milioni.

 

     Art. 5. Dichiarazione d'urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.

 

 


[1] Comma così sostituito dall'art. 13 della L.R. 21 novembre 1997, n. 66.

[2] Comma così modificato dall'art. 13 della L.R. 21 novembre 1997, n. 66.

[3] Alinea così sostituito dall’art. 31 della L.R. 19 febbraio 2004, n. 2.

[4] Comma così modificato dall'art. 40 della L.R. 30 novembre 1999, n. 32.

[5] Comma così sostituito dall’art. 31 della L.R. 19 febbraio 2004, n. 2.