Settore: | Codici regionali |
Regione: | Marche |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.2 assistenza sociale |
Data: | 15/10/2002 |
Numero: | 18 |
Sommario |
Art. 1. (Istituzione e funzioni). |
Art. 2. (Nomina, requisiti ed incompatibilità). |
Art. 3. (Ufficio del garante). |
Art. 4. (Conferenza regionale per l’infanzia e l’adolescenza). |
Art. 5. (Norma finanziaria). |
§ 3.2.54 - L.R. 15 ottobre 2002, n. 18. [1]
Istituzione del garante per l’infanzia e l’adolescenza.
(B.U. 21 ottobre 2002, n. 112).
Art. 1. (Istituzione e funzioni).
1. Al fine di assicurare la piena attuazione nel territorio regionale dei diritti e degli interessi sia individuali che collettivi, dei minori, anche ai sensi di quanto previsto dalla
2. Il garante:
a) promuove, in collaborazione con gli enti e le istituzioni che si occupano di minori, iniziative per la diffusione di una cultura dell’infanzia e dell’adolescenza, finalizzata al riconoscimento dei bambini e delle bambine come soggetti titolari di diritti;
b) promuove, in accordo con la struttura regionale competente in materia di servizi sociali ed educativi, iniziative per la celebrazione della giornata italiana per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, istituita dall’articolo 1, comma 6, della
c) promuove e sostiene forme di partecipazione dei bambini e delle bambine alla vita delle comunità locali;
d) vigila con la collaborazione di operatori preposti, affinché sia data applicazione su tutto il territorio regionale alla Convenzione internazionale ed alla Carta europea di cui al comma 1;
e) accoglie segnalazioni in merito a violazioni dei diritti dei minori e sollecita le amministrazioni competenti all’adozione di interventi adeguati per rimuovere le cause che ne impediscono la tutela;
f) interviene nei procedimenti amministrativi della Regione e degli enti da essa dipendenti e degli enti locali ai sensi dell’articolo 9 della
g) cura la realizzazione di servizi di informazione destinati all’infanzia e all’adolescenza; vigila in collaborazione con il Corecom, sulla programmazione televisiva, sulla comunicazione a mezzo stampa e sulle altre forme di comunicazione audiovisive e telematiche affinché siano salvaguardati e tutelati i bambini e le bambine sia sotto il profilo della percezione infantile che in ordine alla rappresentazione dell’infanzia stessa, allo scopo di segnalare all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed agli organi competenti le eventuali trasgressioni commesse in coerenza con il codice di autoregolamentazione della RAI;
h) promuove, anche in collaborazione con gli enti locali ed altri soggetti, iniziative per la prevenzione e il trattamento dell’abuso dell’infanzia e dell’adolescenza in relazione alle disposizioni della
i) fornisce sostegno tecnico e legale agli operatori dei servizi sociali e propone alla Giunta regionale lo svolgimento di attività di formazione; istituisce un elenco al quale può attingere anche il giudice competente per la nomina di tutori o curatori; assicura la consulenza ed il sostegno ai tutori o curatori nominati;
l) verifica le condizioni e gli interventi volti all’accoglienza ed all’inserimento del minore straniero non accompagnato;
m) collabora all’attività di raccolta ed elaborazione di tutti i dati relativi alla condizione dell’infanzia e dell’adolescenza in ambito regionale, ai sensi dell’articolo 4, comma 3, della
n) formula proposte e, ove richiesti, esprime pareri su atti normativi e di indirizzo riguardanti l’infanzia, l’adolescenza e la famiglia, di competenza della Regione, delle Province e dei Comuni.
3. Nello svolgimento dei compiti previsti dalla presente legge, il garante per l’infanzia e l’adolescenza:
a) stipula apposite convenzioni con soggetti pubblici e privati, per lo svolgimento di specifiche attività;
b) stabilisce intese ed accordi con ordini professionali e organismi che si occupano di infanzia e adolescenza;
c) intrattiene rapporti di scambio, di studio e di ricerca con organismi pubblici e privati;
d) attiva le necessarie azioni di collegamento con le amministrazioni del territorio regionale impegnate nella tutela dell’infanzia e dell’adolescenza e con le autorità giudiziarie;
e)promuove interventi sostitutivi in caso di inadempienza o gravi ritardi nell’azione degli Enti locali a tutela dei minori.
Art. 2. (Nomina, requisiti ed incompatibilità).
1. Il garante è nominato dal Consiglio regionale tra persone di età non superiore a sessantacinque anni, laureate con documentata esperienza almeno decennale, o, in assenza di laurea, in possesso del diploma di scuola media superiore, con documentata esperienza di almeno quindici anni. L’esperienza deve essere maturata nell’ambito delle politiche educative e socio-sanitarie, con particolare riferimento alle materie concernenti l’età evolutiva e le relazioni familiari. E’ eletto il candidato che ottiene i voti dei due terzi dei Consiglieri assegnati alla Regione. Dopo la terza votazione è eletto il candidato che ottiene la maggioranza dei voti dei Consiglieri assegnati.
2. L’incarico di cui al comma 1 ha durata di cinque anni ed è rinnovabile una sola volta.
3. Sono incompatibili con l’incarico di cui al comma 1:
a) i membri del Parlamento, i Ministri, i Consiglieri e gli Assessori regionali, provinciali e comunali, e i titolari di altre cariche elettive;
b) i direttori generali, sanitari e amministrativi delle Aziende USL e delle aziende ospedaliere regionali;
c) i coordinatori della rete dei servizi degli ambiti territoriali di cui all’articolo 8, comma 3, lettera a) della
d) gli amministratori di enti pubblici, aziende pubbliche o società a partecipazione pubblica, nonché gli amministratori o dirigenti di enti, imprese o associazioni che ricevono a qualsiasi titolo contributi dalla Regione.
4. L’incarico è inoltre incompatibile con qualsiasi altra attività lavorativa anche libero professionale.
5. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni della
“Norme per le nomine e designazioni di spettanza della Regione”.
6. Al garante per l’infanzia e l’adolescenza spetta un’indennità pari a quella prevista per il Difensore civico dall’articolo 8 della
7. Il difensore civico e il garante per l’infanzia e l’adolescenza coordinano la propria attività nell’ambito delle rispettive competenze.
Art. 3. (Ufficio del garante).
1. L’ufficio del garante per l’infanzia e l’adolescenza ha sede presso il Consiglio regionale [4].
2. [La Giunta regionale, nell’ambito dello stanziamento annuale previsto per l’attuazione della presente legge, determina il fondo a disposizione per le spese di funzionamento] [5].
3. Il garante per l’infanzia e l’adolescenza riferisce in Consiglio, almeno una volta all’anno, sull’attività svolta corredata da osservazioni e suggerimenti, ed invia entro il 31 marzo di ogni anno al Presidente del Consiglio una relazione esplicativa.
4. Il Consiglio regionale esamina e discute la relazione ed adotta le determinazioni che ritiene opportune, invitando gli organi statutari della Regione e degli enti istituzionali che si interessano di minori ad adottare le ulteriori misure necessarie.
5. Della relazione annuale è data adeguata pubblicità nel Bollettino ufficiale della Regione, sugli organi di stampa e sulle emittenti radiofoniche e televisive.
Art. 4. (Conferenza regionale per l’infanzia e l’adolescenza).
1. Al fine di promuovere lo sviluppo di una più diffusa sensibilità sui temi e le problematiche dell’infanzia e dell’adolescenza, il Consiglio regionale organizza, ogni tre anni, in occasione della celebrazione della giornata italiana per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza istituita dall’articolo 1, comma 6, della
Art. 5. (Norma finanziaria). [6]
1. Al finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge si provvede con quota parte delle risorse del Fondo unico per le politiche sociali determinata annualmente con legge finanziaria.
[1] Abrogata dall'art. 16 della
[2] Comma così modificato dall’art. 14 della
[3] Comma così modificato dall'art. 9 della
[4] Comma così sostituito dall'art. 9 della
[5] Comma abrogato dall'art. 9 della
[6] Articolo già sostituito dall’art. 26 della