Settore: | Codici regionali |
Regione: | Marche |
Materia: | 4. sviluppo economico |
Capitolo: | 4.1 agricoltura e foreste |
Data: | 23/12/1999 |
Numero: | 37 |
Sommario |
Art. 1. (Finalità). |
Art. 2. (Ambiti di intervento). |
Art. 3. (Interventi per le attività di assistenza tecnica, divulgazione ed animazione). |
Art. 4. (Interventi per le attività di controllo dei prodotti e dei processi). |
Art. 5. (Interventi per le attività di ricerca e sperimentazione). |
Art. 6. (Promozione e sviluppo delle forme associative). |
Art. 7. (Programmazione degli interventi). |
Art. 8. (Valutazione e verifica dei progetti). |
Art. 9. (Norme transitorie). |
Art. 10. (Disposizioni finanziarie). |
§ 4.1.44 - Legge Regionale 23 dicembre 1999, n. 37.
Disciplina dei servizi per lo sviluppo del sistema agroalimentare regionale.
(B.U. 30 dicembre 1999, n. 129).
Art. 1. (Finalità).
1. La Regione, in sintonia con quanto definito dalle politiche comunitarie, persegue lo sviluppo integrato delle aree rurali, valorizzando il ruolo ed il carattere multifunzionale delle aziende agricole allo scopo di tutelare il tessuto economico, sociale e culturale e salvaguardare il paesaggio e l'ambiente.
2. La Regione favorisce e sostiene le attività di assistenza tecnica ed informazione, ricerca e sperimentazione, nonché la totalità dei servizi di sviluppo agricolo destinati al miglioramento delle produzioni agricole ed allo sviluppo delle filiere agroalimentari.
3. I servizi hanno come obiettivo il miglioramento delle produzioni animali e vegetali, l'orientamento della produzione al mercato, la tutela del consumatore, il miglioramento dell'ambiente, dello spazio rurale, delle condizioni di vita e di lavoro nelle aree rurali, l'innovazione tecnologica, la qualità e tipicità dei prodotti, l'ottimizzazione dei fattori della produzione e l'aumento della capacità imprenditoriale.
4. La Regione, in corrispondenza degli obiettivi indicati, sostiene la rete dei servizi di supporto allo sviluppo dei sistemi agroalimentari orientando l'azione di qualificazione e di coordinamento dei soggetti imprenditoriali che compongono le filiere, al fine di rafforzare la capacità di governo dei fattori produttivi aziendali in relazione alla evoluzione dei mercati e del progresso tecnologico.
Art. 2. (Ambiti di intervento).
1. La Regione con la presente legge promuove, in particolare, le seguenti attività:
a) assistenza alla gestione tecnica, economica, finanziaria ed amministrativa delle imprese agricole, finalizzata all'ottimizzazione ed all'adeguamento dei sistemi aziendali, in particolare dal punto di vista della sicurezza, qualità, sanità ed igiene;
b) assistenza tecnica specialistica, attraverso l'informazione e le azioni dimostrative;
c) divulgazione dei dati agrometeorologici per l'attuazione dell'assistenza fitosanitaria;
d) divulgazione agricola polivalente;
e) animazione rurale;
f) promozione e sviluppo delle forme associative e organizzazione delle filiere produttive del sistema agroalimentare;
g) tenuta dei libri genealogici e attuazione dei controlli funzionali;
h) controlli obbligatori per l'igiene, la sanità, la sicurezza e la qualità dei prodotti e dei processi produttivi; controlli non obbligatori sulla qualità dei prodotti bovini;
i) studio, ricerca e sperimentazione.
Art. 3. (Interventi per le attività di assistenza tecnica, divulgazione ed animazione).
1. La Regione concede contributi per la realizzazione di progetti volti all'attuazione delle attività previste dalle lettere a), c), d), e) e g) del comma 1 dell'articolo 2.
2. I soggetti beneficiari dei contributi di cui al comma 1 sono:
a) gli enti e le organizzazioni a dimensione regionale operanti nel settore agricolo ed aventi per scopo l'assistenza tecnica, riconosciuti ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale;
b) le associazioni di produttori, i consorzi di tutela dei prodotti tipici e le altre forme associative delle filiere agroalimentari riconosciute secondo la normativa vigente, che abbiano la disponibilità del prodotto, limitatamente agli scopi statutari;
c) le cooperative agricole di produzione e di servizio dei mezzi tecnici e dei fattori produttivi; le cooperative che svolgono attività di lavorazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione del prodotto dei soci limitatamente alle attività di assistenza alla gestione tecnica di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2;
d) le associazioni allevatori.
Art. 4. (Interventi per le attività di controllo dei prodotti e dei processi).
1. La Regione concede contributi per l'attuazione delle attività previste dall'articolo 2, comma 1, lettera h) ai soggetti da essa riconosciuti per lo svolgimento dei controlli previsti dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria.
Art. 5. (Interventi per le attività di ricerca e sperimentazione).
1. La Regione concede contributi per le attività di cui alla lettera i), comma 1, dell'articolo 2 e in particolare per:
a) la realizzazione di studi, ricerche e sperimentazioni, finalizzate allo sviluppo e all'utilizzazione delle conoscenze scientifiche per la crescita imprenditoriale e per la messa a punto di prodotti innovativi e di nuove tecnologie nelle filiere agroalimentari. Si considerano compresi gli studi economici e i programmi di ricerca riguardanti lo sviluppo rurale;
b) la diffusione dei risultati della ricerca;
c) la realizzazione di opere e acquisti di attrezzature per il perseguimento delle finalità di sperimentazione agricola;
d) la predisposizione di progetti di ricerca transnazionali da sottoporre all'Unione Europea nell'ambito degli specifici programmi.
2. Possono essere beneficiari dei contributi di cui al comma 1:
a) le università, gli istituti sperimentali a finalità agricola, agroindustriale e rurale e gli altri soggetti pubblici e privati di comprovata qualificazione nei campi della ricerca e sviluppo propri del settore agroalimentare;
b) le imprese singole ed associate, nel rispetto della disciplina comunitaria relativa agli aiuti alla ricerca e sviluppo.
3. I progetti di cui al presente articolo sono valutati attraverso l'analisi preventiva degli obiettivi e dei contenuti della ricerca e della sperimentazione. I progetti devono prevedere la verifica dei risultati conseguiti.
Art. 6. (Promozione e sviluppo delle forme associative).
1. La Regione promuove l'attuazione dei progetti di intervento per la promozione e lo sviluppo delle forme associative e l'organizzazione delle filiere produttive di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 2. I progetti sono attuati dall'ASSAM, che si avvale a tal fine delle organizzazioni regionali maggiormente rappresentative delle imprese agricole singole e associate.
Art. 7. (Programmazione degli interventi).
1. Il programma obiettivo triennale dei servizi di sviluppo del sistema agroalimentare viene predisposto dalla Giunta regionale ed approvato dal Consiglio regionale, entro i novanta giorni successivi alla scadenza del precedente, con le modalità di cui all'articolo 8 della
2. Il programma obiettivo costituisce articolazione del piano regionale di settore e determina, ai sensi dell'articolo 9 della L.r. 24/1998, le finalità, gli obiettivi e le linee prioritarie di sviluppo ed intervento.
3. Il programma obiettivo è articolato in programmi annuali approvati dalla Giunta regionale, che definiscono i criteri e le modalità di attivazione e finanziamento dei progetti, nel rispetto di quanto stabilito dalla tabella A allegata alla presente legge.
4. I programmi annuali di cui al comma 3 sono approvati dalla Giunta regionale entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento.
5. I progetti di cui agli articoli 3, 5 e 6 da finanziarsi con le risorse regionali, devono essere presentati entro i sessanta giorni successivi al termine di cui al comma 4 e sono approvati dalla Giunta regionale entro i trenta giorni successivi all'entrata in vigore della legge di bilancio.
Art. 8. (Valutazione e verifica dei progetti).
1. La Giunta regionale provvede all'approvazione e al controllo dei progetti sulla base dei criteri di cui all'articolo 7, comma 3, nonché alla valutazione dell'attuazione dei programmi annuali.
Art. 9. (Norme transitorie).
1. La presente legge ha attuazione a decorrere dal giorno in cui sarà espresso su di essa il parere positivo di compatibilità da parte della Commissione europea ai sensi degli articoli 92 e 93 del Trattato CE.
2. In assenza del programma obiettivo dei servizi di sviluppo del sistema agroalimentare si osservano per la programmazione degli interventi previsti dalla presente legge i criteri stabiliti dalla Giunta regionale con propria deliberazione previo parere della competente Commissione consiliare, da definirsi sulla base degli indirizzi e degli obiettivi contenuti nel piano regionale di sviluppo e nel piano pluriennale di attività e di spesa.
3. La Giunta regionale, in assenza del programma obiettivo ed in casi di comprovata necessità, può disporre con propri atti l'obbligatorietà del controllo di qualità sui prodotti agricoli e zootecnici.
4. Il primo programma obiettivo è approvato dal Consiglio regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e il programma annuale entro i trenta giorni successivi.
5. Per l'anno 2000 i progetti di cui agli articoli 3, 5 e 6 sono presentati entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione nel B.U.R. della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 2.
Art. 10. (Disposizioni finanziarie).
1. A decorrere dall'anno 2000 e per gli anni successivi, l'entità della spesa derivante dall'attuazione della presente legge sarà stabilita dalla legge di approvazione dei rispettivi bilanci.
2. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate sono iscritte, a decorrere dall'anno 2000, a carico dei capitoli che la Giunta regionale è autorizzata ad istituire nello stato di previsione della spesa di ciascun anno per l'attuazione della presente legge.
3. La copertura dell'onere sarà garantita, per ciascun anno, dall'impiego delle risorse regionali nel rispetto dell'equilibrio del bilancio.
Allegato
TABELLA A (articolo 7) [1]
ATTIVITA' DA FINANZIARE |
RIF.TO NORMATIVA REGIONALE |
REGIME DI AIUTO |
Assistenza alla gestione tecnica, economica, finanziaria ed amministrativa delle imprese agricole. |
Art. 2 comma 1 lett. a) |
Fino al 50% delle spese ammissibili sostenute |
Divulgazione agricola polivalente ed assistenza tecnica specialistica |
Art. 2 comma 1 lett. b), c) e d) |
Fino al 100% delle spese ammissibili sostenute per soggetti pubblici e 80% per soggetti privati |
Animazione rurale, promozione e sviluppo forme associative e organizzazione filiere produttive |
Art. 2 comma 1 lett. e) e f) |
Fino al 100% delle spese ammissibili sostenute per soggetti pubblici e 80% per soggetti privati |
Tenuta libri genealogici |
Art. 2 comma 1 lett. g) |
Fino al 100% delle spese ammissibili sostenute |
Controlli obbligatori per igiene, sanità, sicurezza dei prodotti e dei processi produttivi |
Art. 2 comma 1 lett. h) |
Fino al 100% delle spese sostenute ritenute ammissibili |
Controlli obbligatori sulla qualità dei prodotti e dei processi produttivi; controlli non obbligatori sulla qualità dei prodotti bovini |
Art. 2 comma 1 lett. h) |
Fino al 70% delle spese ammissibili sostenute |
Progetti di ricerca e sperimentazione |
Art. 2 comma 1 lett. i) |
Fino al 100% delle spese ammissibili sostenute |
Servizi con elevato contenuto scientifico e innovativo prestati dalle associazioni allevatori di cui all’articolo 3, comma 2, lettera d). |
Art. 2, comma 1, lettere b), d), e) ed f). |
Fino al 100 per cento delle spese ammissibili sostenute |
[1] Tabella così modificata dall'art. 26 della