Settore: | Codici regionali |
Regione: | Marche |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.2 assistenza sociale |
Data: | 28/08/2018 |
Numero: | 35 |
Sommario |
Art. 1. (Modifica alla l.r. 9/2003) |
Art. 2. (Sostituzione del titolo della l.r. 28/2017) |
Art. 3. (Sostituzione dell'articolo 1 della l.r. 28/2017) |
Art. 4. (Inserimento dell'articolo 1 bis nella l.r. 28/2017) |
Art. 5. (Modifica all'articolo 3 della l.r. 28/2017) |
Art. 6. (Invarianza finanziaria) |
Art. 7. (Dichiarazione d'urgenza) |
§ 3.2.130 - L.R. 28 agosto 2018, n. 35.
Modifiche alle leggi regionali 13 maggio 2003, n. 9 “Disciplina per la realizzazione e gestione dei servizi per l'infanzia, per l'adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie e modifica della Legge regionale 12 aprile 1995, n. 46 concernente: 'Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore dei giovani e degli adolescenti'" e 9 agosto 2017, n. 28 “Disposizioni relative all’esercizio delle funzioni regionali concernenti la prevenzione vaccinale”.
(B.U. 30 agosto 2018, n. 74)
Art. 1. (Modifica alla
1. Dopo il comma 4 dell'articolo 11 della
“4 bis. Al fine di preservare lo stato di salute sia del minore sia della collettività con cui il medesimo viene a contatto, l'accesso ai servizi di cui alle lettere a), b), c), d), g bis) e g ter) del comma 2 dell'articolo 6 nonché ai servizi sperimentali di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 è comunque subordinato all'osservanza dell'obbligo vaccinale previsto dalla normativa statale vigente in materia.
4 ter. Il rispetto di quanto stabilito al comma 4 bis è accertato dal coordinatore di ciascun servizio con le modalità previste dalla stessa normativa statale vigente. Per ogni altro aspetto si applicano le disposizioni regionali relative all’osservanza dell’obbligo vaccinale e all’esercizio delle funzioni regionali concernenti la prevenzione vaccinale.”.
Art. 2. (Sostituzione del titolo della
1. Il titolo della
Art. 3. (Sostituzione dell'articolo 1 della
1. L'articolo 1 della
"Art. 1 (Finalità)
1. La Regione tutela la salute della comunità come bene sociale prioritario ed in particolare preserva lo stato di salute dei minori e della collettività con cui gli stessi entrano in contatto fin dai primi anni di vita, individuando la vaccinazione quale strumento indispensabile di prevenzione primaria.".
Art. 4. (Inserimento dell'articolo 1 bis nella
1. Dopo l'articolo 1 della
"Art. 1 bis (Osservanza dell'obbligo vaccinale)
1. Per il raggiungimento delle finalità indicate dall'articolo 1, si applica quanto previsto ai commi 4 bis e 4 ter dell'articolo 11 della
Art. 5. (Modifica all'articolo 3 della
1. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 3 della
"d) assicura la formazione del personale sanitario operante in tutte le articolazioni del Servizio sanitario regionale, nonché la formazione del contesto relazionale dei minori, a partire dal personale educativo impiegato nei servizi di cui alle lettere a), b), c), d), g bis) e g ter) del comma 2 dell'articolo 6 della
Art. 6. (Invarianza finanziaria)
1. Dall’applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione e alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.
Art. 7. (Dichiarazione d'urgenza)
1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.