§ 3.2.131 - L.R. 22 ottobre 2018, n. 41.
Modifiche alla legge regionale 13 maggio 2003, n. 9 “Disciplina per la realizzazione e gestione dei servizi per l'infanzia, per l'adolescenza e per [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.2 assistenza sociale
Data:22/10/2018
Numero:41


Sommario
Art. 1.  (Modifica all’articolo 11 della l.r. 9/2003)
Art. 2.  (Invarianza finanziaria)
Art. 3.  (Dichiarazione d’urgenza)


§ 3.2.131 - L.R. 22 ottobre 2018, n. 41.

Modifiche alla legge regionale 13 maggio 2003, n. 9 “Disciplina per la realizzazione e gestione dei servizi per l'infanzia, per l'adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie e modifica della legge regionale 12 aprile 1995, n. 46 concernente: 'Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore dei giovani e degli adolescenti’” come modificata dalla legge regionale 28 agosto 2018, n. 35 in materia di prevenzione vaccinale.

(B.U. 31 ottobre 2018, n. 94)

 

Art. 1. (Modifica all’articolo 11 della l.r. 9/2003)

1. Al comma 4 ter dell'articolo 11 della legge regionale 13 maggio 2003, n. 9 (Disciplina per la realizzazione e gestione dei servizi per l'infanzia, per l'adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie e modifica della legge regionale 12 aprile 1995, n. 46 concernente: 'Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore dei giovani e degli adolescenti'), così come introdotto dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 28 agosto 2018, n. 35 (Modifiche alle leggi regionali 13 maggio 2003, n. 9 "Disciplina per la realizzazione e gestione dei servizi per l'infanzia, per l'adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie e modifica della legge regionale 12 aprile 1995, n. 46 concernente: "Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore dei giovani e degli adolescenti" e 9 agosto 2017, n. 28 "Disposizioni relative all'esercizio delle funzioni regionali concernenti la prevenzione vaccinale"), le parole: "Per ogni altro aspetto si applicano le disposizioni regionali relative all'osservanza dell'obbligo vaccinale e all'esercizio delle" sono sostituite dalle parole: "Restano ferme le".

 

     Art. 2. (Invarianza finanziaria)

1. Dall’applicazione di questa legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

 

     Art. 3. (Dichiarazione d’urgenza)

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.