Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lombardia |
Materia: | 5. finanza e contabilità |
Capitolo: | 5.2 bilancio, contabilità, procedure di spesa |
Data: | 02/02/2001 |
Numero: | 3 |
Sommario |
Art. 1. (Disposizioni in materia di assetto istituzionale). |
Art. 2. (Disposizioni in materia di sviluppo economico). |
Art. 3. (Disposizioni in materia di territorio, ambiente ed infrastrutture). |
Art. 4. (Disposizioni in materia di servizi alla persona ed alla comunità). |
Art. 5. (Dichiarazione d'urgenza). |
§ 5.2.80 – L.R. 2 febbraio 2001, n. 3.
Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali in materia di assetto istituzionale, sviluppo economico, territorio e ambiente e infrastrutture e servizi alla persona, finalizzate all'attuazione del DPEFR ai sensi dell'art. 9 ter della L.R. 34/1978.
(B.U. 6 febbraio 2001, n. 6 – S.O. n. 1).
Art. 1. (Disposizioni in materia di assetto istituzionale).
1. [1].
2. [2].
3. [3].
4. [4].
5. [5].
6. [6].
7. Alla
a) [7];
b) il comma 3 dell'articolo 8 è abrogato.
8. Alla
a) il comma 3 dell'articolo 4 è abrogato;
b) [8];
c) l'articolo 8 è abrogato;
d) il comma 1 dell'articolo 10 è abrogato.
9. [Alla
a) l'articolo 30 è abrogato] [9].
10. Le attività attualmente svolte dai centri di innovazione tecnico educativa (CITE) continuano ad essere esercitate dalle strutture regionali competenti, nelle more dell'attuazione del processo di conferimento di funzioni nei termini di cui alla
11. [10].
12. [Al fine di promuovere e sostenere la collaborazione fra settore pubblico e privato per la realizzazione, la gestione ed il finanziamento di opere infrastrutturali di interesse pubblico, la Giunta regionale, entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, istituisce con apposito atto l'Unità regionale per la finanza di progetto (Unità), che si avvale della Società finanziaria regionale. La Giunta stabilisce altresì l'organizzazione e specifica le funzioni dell'unità.] [11]
13. [12].
14. [Alla
a) [13];
15. - 22. Oggetto di rinvio.
23. [Alla
a) [16];
24. Al fine di accelerare i procedimenti amministrativi previsti dalla legislazione regionale vigente e di garantire il rispetto dei tempi per i relativi provvedimenti della Giunta regionale, in sintonia con i principi di cui alla
25. Nei casi in cui le vigenti leggi regionali contengano l'espressione "d'intesa con la commissione consiliare competente" o consimile, le intese devono essere conseguite nel termine di sessanta giorni dall'assegnazione delle rispettive richieste.
26. In caso di decorrenza del termine senza che la commissione consiliare abbia comunicato il parere o si sia espressa in ordine al raggiungimento dell'intesa di cui ai commi 24 e 25, o senza che la medesima abbia rappresentato esigenze istruttorie, la Giunta regionale può procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere o dell'intesa.
27. Ove la commissione consiliare abbia rappresentato esigenze istruttorie, il termine di cui al comma 24 può essere interrotto per una sola volta. In tale caso il parere deve essere reso definitivamente entro 15 giorni dalla ricezione degli elementi istruttori dal parte della commissione competente.
28. La decorrenza dei termini di cui ai commi 24 e 25 resta sospesa dal 1° agosto al 15 settembre di ogni anno.
Art. 2. (Disposizioni in materia di sviluppo economico).
1. [19].
2. [20].
3. In fase di prima applicazione la Giunta approva le misure di intervento previste dall'articolo 3 comma 3 ter della
4. In fase di prima applicazione gli indirizzi programmatici ed i criteri per l'attuazione degli interventi finalizzati alla realizzazione ed al potenziamento dello sportello unico per le imprese di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della
5. [21]
6. [Alla
a) l'articolo 18 è abrogato] [22].
7. [23].
8. [Alla
a) [24];
b) [25];
9. [28].
10. [29].
11. [30].
12. La
13. La
14. [31].
15. [32].
Art. 3. (Disposizioni in materia di territorio, ambiente ed infrastrutture).
1. [33].
2. [Alla
a) [34];
b) [35].
3. [36].
4. [37].
5. [38].
6. [39].
7. [40].
8. [41].
9. [42].
11. La Regione partecipa al finanziamento del Programma URBAN II, di iniziativa comunitaria, di cui al D.M. 19 luglio 2000. Con apposito provvedimento la Giunta regionale individua i criteri e le modalità di finanziamento degli interventi.
12. Con decorrenza 1° gennaio 2001 la Regione provvede alla conversione degli atti di concessione, emessi dall'amministrazione statale, inerenti l'utilizzo dei beni del demanio idrico, di cui agli articoli 86 e 89 del d.lgs.. 31 marzo 1998, n. 112 e successive modificazioni ed integrazioni.
13. I titolari di concessione di cui al comma 12 che non abbiano avuto notificato l'atto di conversione entro il 30 novembre 2001, dovranno presentare alla Regione apposita richiesta per la conversione del titolo concessorio entro i successivi novanta giorni.
14. Decorso il termine di cui al comma 13 le concessioni per le quali non sia stata rilasciata la conversione o non sia stata presentata la relativa richiesta di conversione cessano dalla loro validità a tutti gli effetti.
15. La Regione disciplina le modalità di riscossione dei canoni di cui all'articolo 86 del d.lgs.. 31 marzo 1998, n. 112, e di ogni altro onere connesso.
Art. 4. (Disposizioni in materia di servizi alla persona ed alla comunità).
1. [45].
2. Per effetto delle disposizioni contenute nel comma 1 dell'articolo 8 della
3. [46].
4. La
5. [47].
6. [48].
7. Gli enti che hanno beneficiato di contributi regionali a rimborso per spese di investimento ai sensi della
a) estinguere anticipatamente il debito residuo in un'unica soluzione senza pagamento di penali;
b) ottenere l'applicazione di un tasso di interesse pari a quello come sopra praticato dalla Cassa Depositi e Prestiti. La decorrenza del nuovo tasso ha effetto dall'annualità 2001 fermo restando la durata originaria del rimborso.
Con successivo atto sono definite le modalità operative.
[8. Alla
a) [49];
b) [50];
c) [51];
d) il comma 5 dell'articolo 9 è abrogato.] [52]
9. [Alla
a) [53];
b) [54];
c) il comma 2 dell'articolo 4 è abrogato] [55].
10. [Alla
a) [56];
b) il comma 3 dell'articolo 6 è abrogato] [57].
11. [Alla
a) [58];
b) il comma 3 dell'articolo 4 è abrogato] [59].
12. [Alla
a) [60];
b) il comma 2 dell'articolo 2 è abrogato] [61].
13. [62].
Art. 5. (Dichiarazione d'urgenza).
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 43 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Modifica gli artt. 2, 3 e 4 della
[2] Modifica gli artt. 1, 4, 9, 11, 12, 27, 35 e 40 della
[3] Modifica gli artt. 2, 3, 4 e 17, e aggiunge l'art. 3 bis nella
[4] Modifica gli artt. 1, 3, 4, 5, 6 e 7, e abroga l'art. 2 della
[5] Aggiunge l'art. 7 bis nella
[6] Modifica gli artt. 8, 10, 11, 15 e 16 della
[7] Sostituisce il comma 2, art. 8 della
[8] Sostituisce il comma 1, art. 5 della
[9] Comma abrogato dall'art. 32 della
[10] Comma abrogato dall'art. 103 della
[11] Comma abrogato dall'art. 1 della
[12] Comma abrogato dall'art. 103 della
[13] Aggiunge il comma 3 bis nell'art. 4 della
[14] Aggiunge il comma 1 bis nell'art. 7 ter della
[15] Comma abrogato dall'art. 23 della
[16] Aggiunge il comma 1 bis nell'art. 2 della
[17] Aggiunge l'art. 8 ter nella
[18] Comma abrogato dall'art. 103 della
[19] Comma abrogato dall'art. 11 della
[20] Modifica gli artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, aggiunge gli artt. 8 ter e 13 ter, abroga l'art. 11 della
[21] Comma abrogato dall'art. 100 della
[22] Comma abrogato dall'art. 100 della
[23] Sostituisce la lettera c1), punto 4, allegato A della
[24] Sostituisce la lettera c), comma 1, art. 3 della
[25] Sostituisce il comma 1, art. 6 della
[26] Sostituisce l'art. 17 della
[27] Comma abrogato dall'art. 176 della
[28] Sostituisce gli artt. 47 e 52 della
[29] Comma abrogato dall'art. 176 della
[30] Comma abrogato dall'art. 176 della
[31] Modifica gli artt. 6 e 8 della
[32] Comma abrogato dall'art. 86 della
[33] Comma abrogato dall'art. 143 della
[34] Sostituisce il comma 1, art. 16 della
[35] Aggiunge il comma 2 bis all'art. 17 della
[36] Modifica gli artt. 9, 34 e 43, e aggiunge gli artt. 41 bis e 41 ter nella
[37] Sostituisce il comma 7, art. 13 della
[38] Sostituisce il comma 7, art. 1 della
[39] Comma abrogato dall'art. 13 della
[40] Sostituisce il comma 3, art. 3 della
[41] Modifica gli artt. 3 e 5 della
[42] Modifica gli artt. 1, 3 e 4 della
[43] Sostituisce l'art. 8 della
[44] Comma abrogato dall'art. 143 della
[45] Comma abrogato dall'art. 133 della
[46] Articolo abrogato dall'art. 4 della
[47] Comma abrogato dall'art. 133 della
[48] Modifica l'art. 4 della
[49] Lettera abrogata dall’art. 34 della
[50] Lettera abrogata dall’art. 34 della
[51] Lettera abrogata dall’art. 34 della
[52] Comma abrogato dall’art. 34 della
[53] Sostituisce il comma 2, art. 2 della
[54] Sostituisce l'art. 3 della
[55] Comma abrogato dall'art. 16 della
[56] Sostituisce il comma 1, art. 5 della
[57] Comma abrogato dall'art. 16 della
[58] Sostituisce l'art. 2 della
[59] Comma abrogato dall'art. 16 della
[60] Sostituisce il comma 2, art. 1 della
[61] Comma abrogato dall'art. 16 della
[62] Comma abrogato dall'art. 13 della