§ 1.8.12 - L.R. 14 gennaio 2000, n. 2.
Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative inerenti l'assetto istituzionale, gli strumenti finanziari e le procedure organizzative della Regione.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:1. assetto istituzionale e amministrativo, organi statutari
Capitolo:1.8 ordinamento istituzionale e deleghe agli enti locali
Data:14/01/2000
Numero:2


Sommario
Art. 1.  (Disposizioni in materia di programmazione regionale).
Art. 2.  (Disposizioni di carattere organizzativo, gestionale e finanziario).
Art. 3.  (Modifiche a leggi regionali).
Art. 4.  (Remunerazione dei segretari generali).
Art. 5.  (Dichiarazione d'urgenza).


§ 1.8.12 - L.R. 14 gennaio 2000, n. 2.

Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative inerenti l'assetto istituzionale, gli strumenti finanziari e le procedure organizzative della Regione.

(B.U. 17 gennaio 2000, n. 3 - Suppl. ord.).

 

Art. 1. (Disposizioni in materia di programmazione regionale).

     1. Alla legge regionale 14 dicembre 1991, n. 33 (Modifiche ed integrazioni della L.R. 31 marzo 1978, n. 34 "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione" e successive modificazioni. Istituzione del fondo ricostituzione infrastrutture sociali Lombardia FRISL) sono apportate le seguenti modifiche:

     (Omissis).

     2. Alla legge regionale 28 ottobre 1996, n. 31 (Norme concernenti la disciplina del fondo per la realizzazione di progetti infrastrutturali di rilevanza regionale. Sostituzione dell'articolo 5 della L.R. 31 marzo 1978, n. 34) sono apportate le seguenti modifiche:

     (Omissis).

     3. Alla legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione sul bilancio e sulla contabilità della Regione) e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

     (Omissis).

     4. [Alla legge regionale 29 giugno 1998, n. 10 (Disposizioni per la valorizzazione, lo sviluppo e la tutela del territorio montano in attuazione della legge 97/1994) sono apportate le seguenti modifiche:

     (Omissis)] [1].

     5. Il piano territoriale d'area Malpensa, e connesse previsioni della legge regionale 12 aprile 1999 n. 10 (Piano territoriale d'area Malpensa. Norme speciali per l'aerostazione intercontinentale Malpensa 2000) quale strumento di programmazione e di coordinamento delle strategie per lo sviluppo economico-sociale del territorio lombardo interessato all'insediamento dell'aeroporto intercontinentale Malpensa 2000, costituisce atto di programmazione regionale per gli interventi ivi considerati anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della legge regionale 23 luglio 1999, n. 14 (Norme in materia di commercio in attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 52 e disposizioni attuative del D.Lgs. 11 febbraio 1998, n. 32 "Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera e), della legge 15 marzo 1997, n. 52). In particolare, le previsioni del citato piano d'area relativamente agli interventi di cui all'allegato A della L.R. 10/1999 che prevedono funzioni commerciali, tengono luogo dei criteri e delle previsioni della programmazione regionale prevista all'articolo 3 della L.R. 14/1999.

     6. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 5, l'approvazione degli interventi di cui all'allegato A della L.R. 10/1999 con le forme e le procedure previste dall'articolo 3 della medesima legge ha valenza altresì di parere regionale favorevole ai fini della conferenza prevista dall'articolo 9 del D.Lgs. 114/1998 e dall'articolo 5 della L.R. 14/1999 per il rilascio delle autorizzazioni commerciali.

     7. Per la realizzazione degli interventi in materia di opere funzionali al progetto Malpensa, di cui all'articolo 43, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali) e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata, nell'esercizio finanziario 2001, la contrazione di uno o più mutui con oneri di ammortamento e preammortamento a totale carico dei contributi previsti dalla legge finanziaria statale relativa all'esercizio finanziario 2000 [2].

     8. Le entrate rinvenienti dal mutuo/i di cui al comma 7 contribuiscono ad alimentare un apposito fondo costituito, anche con finalità rotative, per l'attuazione dell'accordo di programma quadro "Aeroporto intercontinentale di Malpensa 2000 - Interventi di mitigazione di impatto ambientale e di delocalizzazione degli insediamenti residenziali dei comuni sul cui territorio ricade il sedime aeroportuale di Malpensa 200T, sottoscritto dalla Regione ai sensi dell'articolo 2, comma 203, lettera c), della legge 23 dicembre 1996 n. 662. L'utilizzo del fondo è vincolato alle finalità determinate nel medesimo accordo di programma quadro.

     9. Per la gestione del fondo, di cui al comma 8, la Regione si avvale in via prioritaria di Finlombarda s.p.a.. Nel rispetto del contenuto dell'accordo di cui al medesimo comma 8, nonché degli indirizzi determinati dal Comitato per l'accordo di programma, come costituito e disciplinato dall'accordo predetto, la Regione può altresì utilizzare, per specifici compiti di supporto, l'ALER della provincia di Varese, nonché altri enti strumentali o aziende speciali della Regione medesima.

     10. Le modalità di gestione del fondo, ivi comprese le forme di remunerazione di Finlombarda s.p.a., nonché degli ulteriori soggetti attuatori utilizzati dalla Regione, sono deliberate dalla Giunta regionale in conformità alle indicazioni dell'accordo di cui al comma 8, nonché agli indirizzi del Comitato per l'accordo di programma e successivamente riportate in atti convenzionali fra la Regione ed i soggetti predetti.

     11. Qualora, in base al contenuto dell'accordo di cui al comma 8 nonché agli indirizzi del Comitato per l'accordo di programma, si proceda all'acquisizione delle unità immobiliari interessate da fenomeni di inquinamento acustico e atmosferico, i relativi effetti si producono a favore del patrimonio disponibile della Regione. L'acquisto di tali beni nonché la loro eventuale alienazione a terzi anche in relazione ad una gestione rotativa del fondo, avviene con le forme e le modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale, anche in deroga alle disposizioni contenute nella legge regionale 2 dicembre 1994, n. 36 (amministrazione dei beni immobili regionali) e successive modificazioni ed integrazioni, assicurando in ogni caso il rispetto di regole di trasparenza e di concorrenzialità congrue in relazione all'attuazione dell'accordo di cui al comma 8.

     12. Al fine di accelerare le procedure di spesa, in deroga alla L.R. 34/1978 e successive modificazioni e integrazioni la Giunta regionale provvede con propria deliberazione all'iscrizione in bilancio dell'entrata derivante dalla contrazione del mutuo e della spesa per il fondo di cui al comma 8.

 

     Art. 2. (Disposizioni di carattere organizzativo, gestionale e finanziario).

     1. [Alla legge regionale 23 luglio 1996, n. 16 (Ordinamento della struttura e della dirigenza della Giunta regionale) sono apportate le seguenti modifiche:

     (Omissis)] [3].

     2. [La tabella di cui all'articolo 21, comma 4, della L.R. 16/1996, come sostituito dal comma 1 lettera j), e le conseguenti ricadute di carattere economico di cui ai commi 5 e 7 del medesimo articolo, come sostituiti dal comma 1, lettere k) ed l), nonché le disposizioni contenute nell'articolo 12 e nel comma 3 dell'articolo 14 della L.R. 16/1996, come sostituiti dal comma 1, lettere h) ed i), acquistano vigenza contestualmente all'avvio della legislatura 2000-2005 a far tempo dalla costituzione della Giunta regionale] [4].

     3. [Alla legge regionale 7 settembre 1996, n. 21 (Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza del Consiglio regionale) è apportata la seguente modifica:

     a) [5]].

     4. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il personale distaccato presso le province per l'esercizio delle funzioni delegate ai sensi e per gli effetti della legge regionale 28 giugno 1983, n. 53 (Interventi per attività di promozione educativa e culturale) e della legge regionale 26 febbraio 1993, n. 9 (Interventi per attività di promozione educativa e culturale), e in servizio presso le stesse, è tenuto ad optare per il trasferimento nei ruoli delle amministrazioni provinciali ovvero per il rientro presso le strutture della Giunta regionale. Al personale trasferito nei ruoli delle province si applica l'articolo 3, commi 10, 11, 12, 13, della legge regionale 22 gennaio 1999, n. 2 (Misure per la programmazione regionale, la razionalizzazione della spesa e a favore dello sviluppo regionale e di interventi istituzionali programmatici con rilievo finanziario).

     5. Alla legge regionale 20 marzo 1995, n. 12 (Disposizioni in materia di assegno vitalizio e indennità di fine mandato dei consiglieri) sono apportate le seguenti modifiche:

     a) [6].

     b) i commi 4, 5 e 6 dell'art. 10 sono abrogati.

     6. [Alla legge regionale 23 luglio 1996, n. 17 (Trattamento indennitario dei consiglieri della Regione Lombardia) è apportata la seguente modifica:

     a) [7]] [8].

     7. Alla legge regionale 8 maggio 1990, n. 33 (Istituzione dell'agenzia di stampa e di informazione della Giunta regionale e delle strutture e degli organismi per la comunicazione, l'editoria e l'immagine) è apportata la seguente modifica:

     a) [9].

     8. Alla legge regionale 2 dicembre 1994, n. 36 (amministrazione dei beni immobili regionali) è apportata la seguente modifica:

     a) [10].

     9. [E' istituito il fondo regionale per il sostegno finanziario all'accesso alle abitazioni in locazione per i nuclei familiari in situazione economica disagiata, costretti ad accedere al mercato privato] [11].

     10. [Il fondo concorre a realizzare gli obiettivi di cui al comma 9 con il fondo nazionale di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili ad uso abitativo) ] [12].

     11. [Al finanziamento del fondo si provvede:

     a) con le assegnazioni finanziarie attribuite alla Regione in sede di ripartizione del fondo nazionale;

     b) con risorse proprie regionali determinate per il triennio 2000 - 2002 in 15 miliardi per ciascun anno;

     c) con risorse proprie dei comuni, iscritte nei rispettivi bilanci] [13].

     12. [Le disponibilità del fondo sono utilizzate per la concessione di contributi per il pagamento dei canoni di locazione a favore dei nuclei familiari aventi i requisiti economici definiti dalla Giunta regionale, tenuto conto di quelli stabiliti dallo Stato con D.M. Lavori Pubblici del 7 giugno 1999 e ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449) ] [14].

     13. [La Giunta regionale, sentiti i comuni e le organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli inquilini, determina altresì uno schema tipo per le modalità di valutazione della situazione economica, le procedure amministrative e di pagamento, anche con l'intento di garantire la facilità di accesso all'intervento e l'immediato riconoscimento delle somme spettanti e al fine di facilitare le procedure di erogazione] [15].

     14. [Il riconoscimento del diritto d'intervento e la gestione delle procedure amministrative di erogazione delle somme spettanti competono alle amministrazioni comunali, che possono a tal fine stipulare convenzioni con soggetti terzi che operano senza fini di lucro] [16].

     14 bis. [Nel caso in cui i comuni non provvedano, nei termini stabiliti dalla Giunta regionale, a indire il bando per la raccolta delle domande di contributo è data facoltà alla Giunta regionale di procedere ai necessari interventi sostitutivi, quali l'indizione del bando in luogo dei comuni inadempienti, la convenzione con soggetti abilitati alla raccolta delle domande, ed il pagamento diretto del contributo in favore dei beneficiari] [17];

     14 ter. [Ai fini dell'accertamento della veridicità delle autocertificazioni presentate dai beneficiari del contributo, che compete ai comuni ai sensi dell'articolo 4, comma 7 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 (Definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'art. 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449), i comuni, in attesa dell'istituzione di propri appositi servizi, possono chiedere alla Regione di operare in loro vece, previa stipula di apposita convenzione. A tal fine la Giunta regionale approva uno schema tipo di convenzione [18].

     15. [La Giunta regionale, in sede di prima applicazione, determina, a consuntivo, l'entità globale delle somme spettanti ai singoli comuni, nonché le modalità di pagamento delle stesse, definendo eventuali forme di incentivazione al concorso finanziario dei comuni al fondo] [19].

     16. [I comuni, che concorrono con risorse proprie al finanziamento, possono integrare ed estendere il campo di applicazione della normativa regionale, definendo ulteriori requisiti soggettivi ed oggettivi dei richiedenti] [20].

     17. [E' istituito un fondo finalizzato, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della legge n. 431/1998, a sostenere le iniziative intraprese dai comuni per favorire la mobilità nel settore della locazione, attraverso il reperimento, anche mediante l'acquisto o il recupero, di alloggi da concedere in locazione per periodi determinati. A tal fine i comuni possono costituire agenzie o istituti per la locazione e stipulare convenzioni con cooperative edilizie per la locazione. L’erogazione di tale fondo avviene in conformità ai criteri contenuti PRERP di cui all’articolo 3, comma 52, lett. a), della l.r. 1/2000 ed a quanto disciplinato dai provvedimenti di attuazione del PRERP adottati dalla Giunta regionale] [21].

     18. [La valutazione di efficacia ed efficienza della ripartizione delle risorse di cui ai commi 9 e 17, è effettuata con il piano annuale previsto dall’articolo 3, comma 52, lett. b) della l.r. 1/2000] [22].

     18 bis. [Le risorse, entro i limiti di impegno delle annualità assegnate alla Regione con le leggi richiamate dall’articolo 61, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59), non destinate alle erogazioni semestrali relative ai mutui in essere, sono utilizzate secondo gli indirizzi programmatici stabiliti dalla Regione, in particolare per nuove costruzioni, recupero delle costruzioni esistenti e del loro contesto urbano, destinate alla locazione e alla vendita; per sostenere gli oneri delle categorie deboli che ricorrono al mercato privato della locazione (Fondo Sostegno Affitto); per ridurre gli oneri per l’acquisto della prima casa e per ogni altro intervento previsto dal Programma Regionale per l’Edilizia Residenziale Pubblica triennale, approvato dal Consiglio regionale e dai suoi aggiornamenti annuali, approvati dalla Giunta regionale, di cui al comma 52, articolo 3 della l.r. 1/2000] [23].

     18 ter. [La disposizione del comma 18 bis si applica anche alle diverse risorse assegnate o  versate in attuazione dell’articolo 63 del d.lgs. 112/1998, nonché agli eventuali rientri derivanti, a qualsiasi titolo, dalla programmazione delle risorse di cui al richiamato d.lgs 112/1998] [24].

     19. La Giunta regionale predispone entro il 31 gennaio di ciascun anno un programma di semplificazione e delegificazione della normativa regionale individuando, in particolare:

     a) gli ambiti di competenza settoriale e, al loro interno, le leggi regionali oggetto d'intervento;

     b) gli obiettivi dell'attività di semplificazione e delegificazione avuto riguardo ai criteri e principi di cui all'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa).

     c) le singole disposizioni ritenute inadeguate e le linee d'indirizzo alternative rispetto alla disciplina prevista.

     20. Il programma di cui al comma 19 è trasmesso al Consiglio regionale che lo approva entro sessanta giorni.

     21. La Giunta regionale, in base a quanto stabilito dal programma approvato dal Consiglio regionale, assume le conseguenti iniziative di semplificazione e delegificazione.

     22. In fase di prima applicazione la Giunta predispone il programma di cui al comma 19 entro il 31 gennaio 2001.

     23. In applicazione di quanto previsto dalla vigente normativa in ordine alla ripartizione di competenze tra organi di governo e dirigenza, le espressioni "Giunta regionale", "Presidente della Giunta regionale", "assessore delegato", "Giunta regionale su proposta dell'assessore competente per materia", e l'espressione "deliberazione della Giunta regionale", nonché altre corrispondenti contenute nelle disposizioni delle leggi regionali individuate nella tabella A) allegata alla presente legge sono rispettivamente sostituite dalle espressioni "dirigente della competente struttura regionale" e "provvedimento del dirigente della competente struttura regionale".

     24. Alla legge regionale 10 novembre 1979, n. 57 (Procedure della gestione contabile dei delegati alla spesa) sono apportate le seguenti modifiche:

     a) [25].

     b) [26].

     25. Alla legge regionale 18 dicembre 1979, n. 76 (Contributi di gestione all'Istituto per la fecondazione artificiale "Lazzaro Spallanzani") è apportata la seguente modifica:

     a) [27].

     26. Alla legge regionale 29 aprile 1980, n. 44, (Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali) sono apportate le seguenti modifiche:

     a) [28].

     b) [29].

     27. Alla legge regionale 12 settembre 1983, n. 70 (Norme sulla realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale) sono apportate le seguenti modifiche:

     a) il comma 4 dell'articolo 36 è abrogato;

     b) [30].

     28. Alla legge regionale 5 dicembre 1983, n. 90 (Norme di attuazione della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale) è apportata la seguente modifica:

     a) [31].

     29. [In applicazione di quanto previsto dall'articolo 3, secondo comma della L.R. n. 90/1983, come modificato dal comma 28, la competenza all'irrogazione delle sanzioni amministrative che le leggi regionali vigenti pongono in capo al Presidente della Giunta regionale è conferita al dirigente della struttura regionale competente per materia] [32].

     30. [Alla legge regionale 27 dicembre 1993, n. 46 (Rinnovo parco autobus del servizio di trasporto pubblico locale di linee interurbane), è apportata la seguente modifica:

     a) [33]].

     31. Alla legge regionale 16 dicembre 1996, n. 35 (Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese minori), è apportata la seguente modifica:

     a) [34].

     32. [Alla legge regionale 11 luglio 1997, n. 31 (Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali) è apportata la seguente modifica:

     a) [35]]

 

     Art. 3. (Modifiche a leggi regionali).

     1. [Alla legge regionale 11 luglio 1997, n. 31 (Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali) sono apportate le seguenti modifiche:

     a) [36]

     b) [37]

     c) [38]] [39]

     2. [Alla legge regionale 29 ottobre 1998, n. 22 (Riforma del trasporto pubblico locale in Lombardia) sono apportate le seguenti modifiche:

     (Omissis)] [40].

     3. [41].

     4. [Le situazioni esistenti di occupazione demaniale lacuale, di cui all'articolo 11 bis, della L.R. 22/1998, introdotto dal comma 2, lettera c), che non abbiano ottenuto il perfezionamento del titolo concessorio possono essere sanate, qualora non confliggano con altre normative vigenti, su presentazione di istanza da parte dei soggetti occupanti entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Nell'istanza di concessione in sanatoria deve essere indicato il periodo di occupazione senza titolo. Nel provvedimento concessorio è determinato l'importo da versare per gli anni da sanare, nella misura del 120% degli oneri concessori demaniali previsti in via ordinaria per il periodo da sanare. La concessione in sanatoria avrà efficacia dal momento del versamento del canone compresi gli arretrati] [42].

     5. [Gli adempimenti di cui all'articolo 11 quater, comma 3, della L.R. 22/1998, introdotto dal comma 2, lettera c), devono essere attuati entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge] [43].

     6. [Le concessioni per le attività di cui all'articolo 11 quater, comma 4, della L.R. 22/1998, introdotto dal comma 2, lettera c), rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad esplicare i propri effetti sino alla loro scadenza naturale, senza possibilità di ulteriori rinnovi. Le occupazioni senza titolo sono rimosse entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge] [44].

     7. La Giunta regionale, al fine di completare la realizzazione del collegamento ferroviario passante tra la stazione Bovisa F.N.M., Porta Garibaldi F.S. e Porta Vittoria F.S. di cui alla L.R. 7 giugno 1980, n. 81 (Interventi finanziari per la costruzione del collegamento ferroviario passante Bovisa - Garibaldi - Vittoria), è autorizzata ad assegnare al comune di Milano, secondo le modalità previste dall'articolo 3 della stessa legge, un contributo in annualità di durata dodecennale di due miliardi, a decorrere dall'esercizio finanziario 2000, quale concorso regionale negli oneri di ammortamento del mutuo previsto dall'articolo 3 della legge 18 giugno 1998, n. 194 (Interventi nel settore dei trasporti).

     8. [Alla legge regionale 25 marzo 1995, n. 13 (Norme per il riordino del trasporto pubblico locale in Lombardia) è apportata la seguente modifica:

     a) [45]] [46]

     9. [Alla legge regionale 2 marzo 1998, n. 7 (Modifiche alle leggi regionali 25 marzo 1995, n. 13 e 17 febbraio 1997, n. 3, in materia di trasporto pubblico locale in Lombardia) è apportata la seguente modifica:

     a) la lettera c), comma 1 bis, dell'articolo 1, come modificato dall'articolo 30, comma 4, della L.R. 22/1998, è sostituita dalla seguente:

     (Omissis) ] [47].

     10. [Alla legge regionale 27 giugno 1988, n. 36 (Incentivi per l'ammodernamento, potenziamento e qualificazione delle strutture ed infrastrutture turistiche in Lombardia) sono apportate le seguenti modifiche:

     (Omissis)] [48].

     11. Per gli interventi di cui alle leggi regionali 27 giugno 1988, n. 36 (Incentivi per l'ammodernamento, potenziamento e qualificazione delle strutture ed infrastrutture turistiche in Lombardia) e 22 gennaio 1999, n. 2 (Misure per la programmazione regionale, la razionalizzazione della spesa e a favore dello sviluppo regionale e interventi istituzionali e programmatici con rilievo finanziario) finanziati con deliberazione della Giunta regionale n. 6/44255 del 16 luglio 1999 e successive modifiche ed integrazioni, il termine per l'ultimazione degli interventi è fissato al 31 maggio 2000.

     12. Alla legge regionale 16 dicembre 1996, n. 35 (Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese minori) è apportata la seguente modifica:

     a) [49]

 

     Art. 4. (Remunerazione dei segretari generali). [50]

     [1. A seguito di quanto stabilito dal comma 1 dell'articolo 12 della L.R. 16/96, come modificato dalla presente legge, e dall'articolo 12 bis della L.R. 21/96, introdotto dalla presente legge, le remunerazioni del segretario generale della Presidenza della Giunta regionale e del segretario generale del Consiglio regionale sono determinate incrementando in misura non superiore ad un ulteriore 40% la massima maggiorazione prevista rispettivamente dal comma 6 dell'articolo 28 della L.R. 16/96 e dal comma 6 dell'articolo 21 della L.R. 21/96.]

 

     Art. 5. (Dichiarazione d'urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 43 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

 

 

ALLEGATI

 

Tabella A) (Articolo 1, comma 23)

(Omissis) [51].

 

Tabella B) (Articolo 3, comma 3)

(Omissis)

 

 


[1] Comma abrogato dall'art. 11 della L.R. 15 ottobre 2007, n. 25.

[2] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 2 febbraio 2001, n. 3.

[3] Comma abrogato dall'art. 103 della L.R. 7 luglio 2008, n. 20.

[4] Comma abrogato dall'art. 103 della L.R. 7 luglio 2008, n. 20.

[5] Comma abrogato dall'art. 103 della L.R. 7 luglio 2008, n. 20. Aggiunge l'art. 12 bis dopo l'art. 12 della L.R. 7 settembre 1996, n. 21.

[6] Aggiunge i commi 4 bis e 4 ter, dopo il comma 4 dell'art. 7 della L.R. 20 marzo 1995, n. 12.

[7] Aggiunge l'art. 7 ter, dopo l'art. 7 bis della L.R. 23 luglio 1996, n. 17.

[8] Comma abrogato dall'art. 23 della L.R. 24 giugno 2013, n. 3.

[9] Lettera abrogata dall'art. 103 della L.R. 7 luglio 2008, n. 20. Aggiunge il comma 1 bis, dopo il comma 1, dell'art. 2 della L.R. 8 maggio 1990, n. 33.

[10] Sostituisce il comma 3 dell'art. 9 della L.R. 2 dicembre 1994, n. 36 come da ultimo sostituito dall'articolo 4, comma 1, lettera a), della L.R. 20/1998.

[11] Comma abrogato dall'art. 51 della L.R. 4 dicembre 2009, n. 27.

[12] Comma abrogato dall'art. 51 della L.R. 4 dicembre 2009, n. 27.

[13] Comma abrogato dall'art. 51 della L.R. 4 dicembre 2009, n. 27.

[14] Comma abrogato dall'art. 51 della L.R. 4 dicembre 2009, n. 27.

[15] Comma abrogato dall'art. 51 della L.R. 4 dicembre 2009, n. 27.

[16] Comma abrogato dall'art. 51 della L.R. 4 dicembre 2009, n. 27.

[17] Comma aggiunto dall'art. 1, comma 41 della L.R. 27 marzo 2000, n. 18 e abrogato dall'art. 51 della L.R. 4 dicembre 2009, n. 27.

[18] Comma aggiunto dall'art. 1, comma 41 della L.R. 27 marzo 2000, n. 18 e abrogato dall'art. 51 della L.R. 4 dicembre 2009, n. 27.

[19] Comma abrogato dall'art. 51 della L.R. 4 dicembre 2009, n. 27.

[20] Comma abrogato dall'art. 51 della L.R. 4 dicembre 2009, n. 27.

[21] Comma sostituito dall’art. 6 della L.R. 5 agosto 2002, n. 17 e abrogato dall'art. 51 della L.R. 4 dicembre 2009, n. 27.

[22] Comma sostituito dall’art. 6 della L.R. 5 agosto 2002, n. 17 e abrogato dall'art. 51 della L.R. 4 dicembre 2009, n. 27.

[23] Comma aggiunto dall’art. 7 della L.R. 5 agosto 2002, n. 17, sostituito dall'art. 7 della L.R. 31 luglio 2007, n. 18 e abrogato dall'art. 51 della L.R. 4 dicembre 2009, n. 27.

[24] Comma aggiunto dall’art. 7 della L.R. 11 agosto 2003, n. 16 e abrogato dall'art. 51 della L.R. 4 dicembre 2009, n. 27.

[25] Sostituisce il secondo comma dell'art. 2 della L.R. 10 novembre 1979, n. 57, come da ultimo modificato dall'articolo 9, comma 4, della L.R. 19/1999.

[26] Sostituisce il secondo comma dell'art. 23 della L.R. 10 novembre 1979, n. 57.

[27] Sostituisce il comma 2 dell'art. 1 della L.R. 18 dicembre 1979, n. 76.

[28] Sostituisce il primo comma dell'art. 35 della L.R. 29 aprile 1980, n. 44.

[29] Sostituisce il sesto comma dell'art. 36 della L.R. 29 aprile 1980, n. 44.

[30] Sostituisce il comma 2 dell'art. 37 della L.R. 12 settembre 1983, n. 70.

[31] Sostituisce il secondo comma dell'art. 3 della L.R. 5 dicembre 1983, n. 90.

[32] Comma abrogato dall'art. 41 della L.R. 1 febbraio 2012, n. 1.

[33] Comma abrogato dall'art. 143 della L.R. 14 luglio 2009, n. 11. Sostituisce l'art. 8 della L.R. 27 dicembre 1993, n. 46.

[34] Sostituisce il comma 3 dell'art. 5 della L.R. 16 dicembre 1996, n. 35.

[35] Comma abrogato dall'art. 133 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 33. Sostituisce il comma 14 dell'art. 15 della L.R. 11 luglio 1997, n. 31.

[36] Aggiunge il comma 7 bis, dopo il comma 7 dell'art. 6 della L.R. 11 luglio 1997, n. 31.

[37] Aggiunge i commi 9 bis, 9 ter, 9 quater, 9 quinquies, dopo il comma 8 (così nel B.U.) dell'art. 6 della L.R. 11 luglio 1997, n. 31.

[38] Aggiunge il comma 1 bis, dopo il comma 1 dell'art. 8 della L.R. 11 luglio 1997, n. 31.

[39] Comma abrogato dall'art. 133 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 33.

[40] Comma abrogato dall'art. 143 della L.R. 14 luglio 2009, n. 11.

[41] Comma abrogato dall’art. 14 della L.R. 12 gennaio 2002, n. 1.

[42] Comma abrogato dall'art. 143 della L.R. 14 luglio 2009, n. 11.

[43] Comma abrogato dall'art. 143 della L.R. 14 luglio 2009, n. 11.

[44] Comma abrogato dall'art. 143 della L.R. 14 luglio 2009, n. 11.

[45] Sostituisce il comma 1 dell'art. 16, come sostituito dall'articolo 30, comma 3, della L.R. 22/1998, della L.R. 25 marzo 1995, n. 13.

[46] Comma abrogato dall'art. 143 della L.R. 14 luglio 2009, n. 11.

[47] Comma abrogato dall'art. 143 della L.R. 14 luglio 2009, n. 11.

[48] Comma abrogato dall'art. 86 della L.R. 1 ottobre 2015, n. 27.

[49] Aggiunge l'art. 13 bis, dopo l'art. 13 della L.R. 16 dicembre 1996, n. 35.

[50] Articolo abrogato dall'art. 103 della L.R. 7 luglio 2008, n. 20.

[51] Per una modifica alla presente tabella vedi l’art. 23 della L.R. 16 giugno 2003, n. 7.