§ 4.4.253 - L.R. 2 febbraio 2010, n. 5.
Norme in materia di valutazione di impatto ambientale


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.4 tutela dell'ambiente
Data:02/02/2010
Numero:5


Sommario
Art. 1.  (Oggetto e finalità)
Art. 2.  (Autorità competenti)
Art. 3.  (Norme generali di organizzazione e procedura)
Art. 4.  (Norme per la semplificazione dei procedimenti)
Art. 5.  (Procedura di VIA)
Art. 5 bis.  (Definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale)
Art. 6.  (Procedura di verifica di assoggettabilità a VIA)
Art. 7.  (Attività di informazione)
Art. 8.  (Monitoraggio)
Art. 9.  (Controllo e sanzioni)
Art. 10.  (Intervento sostitutivo)
Art. 11.  (Espressione del parere regionale nelle procedure di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA in sede statale)
Art. 12.  (Norma finanziaria)
Art. 13.  (Abrogazioni)
Art. 14.  (Disposizioni transitorie e finali)
Art. 15.  (Disposizioni per i progetti delle opere di EXPO Milano 2015)
Art. 15 bis.  (Disposizioni per i progetti delle opere successive a EXPO Milano 2015)


§ 4.4.253 - L.R. 2 febbraio 2010, n. 5. [1]

Norme in materia di valutazione di impatto ambientale

(B.U. 4 febbraio 2010, n. 5 - S.O. n. 2)

 

Art. 1. (Oggetto e finalità)

1. La presente legge disciplina le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di verifica di assoggettabilità a VIA relative ai progetti di cui agli allegati A e B, di competenza della Regione, delle province e dei comuni.

2. La Regione adegua il proprio ordinamento in materia di procedura di VIA secondo i principi di semplificazione, economicità dell’azione amministrativa e unitarietà dei procedimenti, nel rispetto dei principi generali e delle disposizioni dell'ordinamento comunitario e statale.

3. Le disposizioni della presente legge concorrono ad assicurare la tutela dell'ambiente, degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale sul territorio lombardo, ispirandosi ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, dell'accollo dei costi ambientali al proponenete e, della correzione in via prioritaria dei danni causati all'ambiente dagli interventi antropici oggetto della presente disciplina e dello sviluppo sostenibile.

 

     Art. 2. (Autorità competenti)

1. La Regione è autorità competente all'espletamento delle procedure di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA con riferimento ai progetti di cui all'articolo 1, comma 1:

a) per i quali è competente all'approvazione o all'autorizzazione;

b) individuati nella parte I dell'allegato C.

2. La Regione è autorità competente all'espletamento delle procedure di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA con riferimento ai progetti di cui agli allegati A e B:

a) ricompresi in accordi di programma di competenza regionale;

b) sottoposti alla procedura di intesa Stato-Regione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di localizzazione delle opere di interesse statale);

c) ricompresi, anche parzialmente, nei seguenti ambiti di rilevanza paesaggistica regionale:

1) ambiti di elevata naturalità ai sensi dell'articolo 17 del piano territoriale paesistico regionale;

2) ambiti di tutela dei grandi laghi insubrici delimitati dalla fascia dei 300 metri dalla battigia ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), compresi i centri abitati e lo specchio lacuale;

3) ambito di tutela paesaggistica del fiume Po, come individuato ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera c), del d.lgs. 42/2004;

4) fascia dei 100 metri a tutela dei navigli Grande, Pavese e della Martesana;

5) fascia dei 50 metri a tutela dei seguenti navigli e canali: naviglio Sforzesco, naviglio di Paderno, naviglio di Bereguardo, naviglio di Isorella, naviglio civico di Cremona, naviglio nuovo Pallavicino, canale Muzza, canale Villoresi, canale Vacchelli, roggia Maggia e dugale Delmona;

5 bis) porzione lombarda del Parco Nazionale dello Stelvio;

d) ricompresi in ambiti per i quali il piano territoriale regionale e i piani territoriali regionali di area individuano la Regione quale autorità competente in materia di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA;

e) riferiti alla installazione ed esercizio di nuovi stabilimenti di lavorazione di oli minerali o di variazione della capacità complessiva di lavorazione di oli minerali, di cui all'articolo 1, comma 56, della legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia);

f) riferiti a impianti a carattere innovativo per la gestione dei rifiuti, di cui all'articolo 17, comma 1, lettera c bis), della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche);

g) riferiti a impianti di gestione, recupero e smaltimento di rifiuti speciali necessari all'attuazione di specifici programmi regionali di settore, di cui all'articolo 17, comma 1, lettera c ter), della l.r. 26/2003;

h) riferiti a impianti per smaltimento o anche recupero dei rifiuti a carattere sperimentale, di cui all'articolo 211 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

i) relativi alle opere di cui all'articolo 15, comma 1.

3. La provincia sul cui territorio si prevede di realizzare l'intervento è, secondo la decorrenza stabilita dall'articolo 14, comma 8, autorità competente all'espletamento delle procedure di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA con riferimento ai progetti di cui all'articolo 1, comma 1:

a) per i quali è competente all'approvazione o all'autorizzazione;

b) individuati nella parte II dell'allegato C;

c) localizzati nel territorio di più comuni.

4. Il comune sul cui territorio si prevede di realizzare l'intervento è, secondo la decorrenza stabilita dall'articolo 14, comma 9, autorità competente all'espletamento delle procedure di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA per i progetti individuati nell'allegato B, rispetto ai quali il comune è competente all'approvazione o all'autorizzazione.

5. Per l'espletamento delle procedure di cui al comma 4, i piccoli comuni, di cui alla legge regionale 5 maggio 2004, n. 11 (Misure di sostegno a favore dei piccoli comuni della Lombardia), possono costituire o aderire, con i comuni limitrofi, a una delle forme associative di cui all'articolo 16, comma 1, lettere a) e c), della legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 (Riordino delle comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali), che raggiunga una popolazione di almeno 5.000 residenti, ovvero stipulare convenzioni con la rispettiva provincia o, alle condizioni di cui all'articolo 9, commi 3 e 4, della l.r. 19/2008, con la rispettiva comunità montana.

6. Sono di competenza regionale le procedure di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA in relazione ai progetti di infrastrutture lineari che interessano il territorio di più province.

7. Per i progetti di infrastrutture non lineari che interessano il territorio di due o più province, l’autorità competente all’espletamento delle procedure di VIA e di verifica di assoggettabilità alla VIA è individuata nella provincia sul territorio della quale il progetto da realizzare prevede la maggiore estensione areale degli interventi. Fermo restando quanto previsto all’articolo 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo) in caso di progetto sottoposto a VIA, l’autorità competente di cui al primo periodo assume il provvedimento ambientale previa intesa con l’altra o le altre province interessate.

7 bis. Per i progetti che comprendono più categorie progettuali, di cui all'allegato A o anche all'allegato B, afferenti a differenti autorità competenti, l'effettuazione delle relative procedure di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA spetta:

1) all'autorità competente regionale, in riferimento a progetti in cui almeno una categoria progettuale è di competenza della Regione;

2) all'autorità competente provinciale, in riferimento a progetti comprendenti categorie progettuali di competenza della provincia e del comune.

7 ter. [Abrogato].

7 quater. La Giunta regionale può adottare linee guida per favorire l'applicazione uniforme di modalità di valutazione della necessità di attivare la procedura di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA per la categoria progettuale di cui alla lettera t) del punto 8 dell'allegato B in base a quanto previsto all’articolo 6, comma 9, del d.lgs. 152/2006.

7 quinquies. Le autorità competenti di cui al presente articolo sono amministrazioni procedenti nell’ambito della conferenza di servizi di cui all’articolo 27 bis, comma 7, del d.lgs. 152/2006 e agli articoli 14 e seguenti della legge 241/1990.

7 sexies. Per i progetti assoggettati a VIA di competenza della Regione ai sensi della presente legge che richiedano l’indizione della conferenza di servizi, il rappresentante unico della Regione, di cui all’articolo 14 ter, commi 3 e 5, della legge 241/1990, è individuato nel dirigente regionale competente per la VIA.

8. La Giunta regionale verifica annualmente e aggiorna, se necessario, gli allegati A, B e C, relativamente ai progetti soggetti a VIA o a verifica di assoggettabilità a VIA e alla ricognizione delle relative autorità competenti, a seguito di modifiche legislative riguardanti sia i progetti di cui all'articolo 1, comma 1, sia le relative soglie dimensionali, nei limiti di cui agli articoli 3 quinquies, comma 2, e 6, comma 9, del d.lgs. 152/2006, sia le competenze approvative o anche autorizzatorie a essi riferite.

9. La legge regionale che dispone il conferimento di competenze approvative o anche autorizzatorie relative ai progetti di cui alla presente legge deve fare riferimento anche alle corrispondenti competenze in materia di VIA o verifica di assoggettabilità a VIA. Nel silenzio della legge si applica il principio della corrispondenza fra competenze approvative o anche autorizzatorie e competenze in materia di VIA.

 

     Art. 3. (Norme generali di organizzazione e procedura)

1. La Giunta regionale, sentita l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA), disciplina con regolamento le modalità di attuazione e applicazione delle disposizioni in materia di VIA e di assoggettabilità a VIA di cui alla presente legge, vincolanti per le autorità competenti ai sensi dell'articolo 2, con riferimento, in particolare, ai commi 2, 4 e 6 del presente articolo, alla disciplina di cui all’articolo 4, nonché all’articolo 5, comma 1, all’articolo 6, comma 1, all’articolo 11 e all’articolo 14, comma 7 ter.

2. La Giunta regionale istituisce con regolamento la Commissione istruttoria regionale per la valutazione di impatto ambientale (di seguito denominata Commissione) e ne definisce composizione, compiti e tempi delle relative attività. Fanno parte della Commissione rappresentanti delle direzioni regionali interessate, dell'ARPA, nonché di altre aziende ed enti del sistema regionale, territorialmente competenti, di cui all'allegato A della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione' - Collegato 2007).

2 bis. La Commissione istruttoria regionale si avvale di esperti in materie progettuali ambientali, economiche e giuridiche nominati dalla Giunta regionale e scelti tra liberi professionisti e dipendenti di pubbliche amministrazioni. La deliberazione di conferimento dell’incarico deve essere corredata da idoneo curriculum professionale opportunamente documentato. Gli esperti partecipano all’attività della Commissione istruttoria regionale nel rispetto dei termini di legge; il regolamento ne indica il numero, la durata dell’incarico e le modalità di avvalimento.

3. La Commissione assicura supporto tecnico-scientifico alla Regione, in quanto autorità competente in materia di VIA ai sensi dell'articolo 2, con specifico riferimento alle seguenti attività:

a) formulazione di pareri tecnico-istruttori in merito al progetto e allo studio di impatto ambientale;

b) valutazione del piano di monitoraggio elaborato dal proponente ai sensi dell'articolo 8 e della relativa attuazione se richiesto dall'autorità competente;

c) [abrogata];

d) partecipazione alle fasi di controllo di cui all'articolo 9;

d bis) verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o nel provvedimento autorizzatorio unico regionale, se richiesto dall’autorità competente.4. Le autorità diverse dalla Regione, competenti in materia di VIA ai sensi dell'articolo 2, possono avvalersi del contributo tecnico-scientifico dell'ARPA per l'espletamento delle procedure di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA in relazione alle attività di competenza elencate alle lettere a), b), c) e d) del comma 3 ed esclusivamente secondo le modalità stabilite nel regolamento di cui al comma 1 e fermo restando quanto previsto dall'articolo 26, comma 5, secondo periodo, della legge regionale 14 agosto 1999, n. 16 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente - ARPA);

d ter) supporto ai fini della valutazione preliminare richiesta dal proponente ai sensi dell'articolo 6, comma 9, del d.lgs. 152/2006, ove richiesto dall'autorità competente.

5. Per lo svolgimento dell'attività istruttoria di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA, il soggetto che propone l'opera e che richiede l'espletamento delle procedure versa a favore dell'autorità competente una somma pari:

a) all'1 per mille del valore complessivo delle opere da realizzare, determinato sul progetto definitivo, per le istruttorie di VIA;

b) allo 0,5 per mille del valore complessivo delle opere da realizzare, determinato sulla base delle caratteristiche del progetto così come richiamate nell'allegato IV bis (Contenuti dello studio preliminare ambientale di cui all'articolo 19) alla parte seconda del d.lgs. 152/2006, per le istruttorie di verifica di assoggettabilità a VIA;

c) allo 0,5 per mille del valore complessivo delle opere da realizzare, determinato sulla base delle caratteristiche del progetto così come richiamate nell'allegato IV bis (Contenuti dello studio preliminare ambientale di cui all'articolo 19) alla parte seconda del d.lgs. 152/2006, per l'espletamento della fase facoltativa di consultazione con l'autorità competente, per la definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale, come definiti all'articolo 21 del d.lgs. 152/2006.6. Il regolamento di cui al comma 1 stabilisce:

a) i criteri di calcolo degli oneri istruttori di cui al comma 5, in caso di opere di valore complessivo superiore a 1 milione di euro, avendo come criterio generale quello della proporzionalità decrescente del contributo istruttorio in relazione all'aumento del valore dell'intervento in progetto;

b) le modalità di versamento degli oneri istruttori di cui alla lettera a) e al comma 5;

c) un versamento minimo pari a 500,00 euro;

d) le modalità di avvalimento dell'ARPA da parte degli enti locali.

7. In caso di progetto assoggettato a VIA a seguito di relativa verifica di assoggettabilità o per il quale sia stata svolta la fase facoltativa di consultazione con l'autorità competente di cui al comma 5, lettera c), dagli oneri istruttori della procedura di VIA dovuti dal proponente ai sensi dei commi 5 e 6 è scomputata una somma pari a quanto versato per la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA o per lo svolgimento della fase facoltativa.

8. La Giunta regionale può apportare modifiche agli oneri istruttori previsti ai commi 5 e 6, previo parere della competente commissione consiliare.

8 bis. Per i progetti relativi a impianti industriali connessi alla rete SME, di cui alla deliberazione della Giunta regionale 10 febbraio 2010, n. 11352 (Linee di indirizzo ai fini dell’implementazione della rete di monitoraggio delle emissioni dei grandi impianti ai sensi dell’art. 4 della l.r. 11 dicembre 2006, n. 24), per gli impianti di produzione energetica alimentati da FER, nonché per le imprese registrate EMAS, gli oneri istruttori finalizzati all’adozione del provvedimento di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA sono ridotti del 50 per cento, mentre per le attività certificate ISO 14001 sono ridotti del 20 per cento.

9. La Regione assicura, se richiesto, adeguato supporto tecnico-amministrativo in materia di VIA alle altre autorità competenti ai sensi della presente legge.

 

     Art. 4. (Norme per la semplificazione dei procedimenti) [2]

1. Il proponente presenta l’istanza per l’avvio del procedimento di VIA ai sensi degli articoli 23 e 27 bis del d.lgs. 152/2006, allegando un elenco di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all’esercizio dell’opera in progetto, nonché la documentazione tecnica e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore, per la conseguente pubblicazione della documentazione, a cura dell’autorità competente, sul proprio sito web e per la contestuale comunicazione dell’avvenuta pubblicazione alle amministrazioni e agli enti di cui all’articolo 23, comma 4, del d.lgs. 152/2006. Le pubblicazioni di cui all'articolo 24 del d.lgs. 152/2006, sono integrate con un esplicito riferimento alle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all’esercizio dell’opera in progetto.

2. [Abrogato].

3. Per l’esame degli interessi pubblici e privati coinvolti in più procedimenti amministrativi connessi e per l’acquisizione dei titoli autorizzatori e approvativi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all’esercizio dell’opera in progetto, l’amministrazione procedente di cui all’articolo 2, comma 7 quinquies, contestualmente alla pubblicazione dell’avviso di cui all’articolo 23, comma 1, lettera e), del d.lgs. 152/2006, e fatto salvo quanto previsto al comma 6 del presente articolo, indice la conferenza di servizi di cui all’articolo 14, comma 4, della legge 241/1990, alla quale sono convocati le amministrazioni e gli enti competenti al rilascio di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di cui alla legge 241/1990 relativi all’intervento in progetto.

3 bis. La conferenza di servizi di cui al comma 3è convocata per l’esame del progetto e per l’eventuale richiesta di integrazioni. Ai fini della decisione sulla realizzazione ed esercizio dell’opera in progetto, le riunioni della conferenza di servizi si svolgono secondo quanto previsto all’articolo 27 bis, comma 7, del d.lgs. 152/2006; l’esito della conferenza è riportato nel verbale ai fini della successiva adozione, da parte dell’amministrazione procedente, della determinazione motivata di conclusione della conferenza, quale provvedimento autorizzatorio unico e conclusivo del procedimento, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, della legge regionale 1 febbraio 2012, n. 1 (Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria).

4. Quando l'intervento proposto ricade su aree vincolate ai sensi del d.lgs. 42/2004, è convocata alla conferenza di servizi di cui al comma 3 anche la competente Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio, ovvero, quando l’intervento interessa il territorio di competenza di più Soprintendenze, il segretariato regionale per la Lombardia del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo.

5. Quando l'intervento proposto ricade o produce effetti, anche indiretti, sui siti di Rete Natura 2000, la valutazione di incidenza ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) è ricompresa nell'ambito della procedure di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA; la valutazione di incidenza, nel caso di progetti od opere assoggettate a VIA di competenza non statale, è acquisita, congiuntamente agli altri titoli abilitativi comunque denominati necessari per la realizzazione del progetto, nell’ambito dei lavori della conferenza di servizi di cui al comma 3. Le analisi inerenti alla valutazione di incidenza sono effettuate dal settore competente per Rete Natura 2000 appartenente all'amministrazione competente per la VIA, acquisito il parere dell’ente gestore.

5 bis. Qualora il progetto sottoposto a VIA di competenza non statale preveda la gestione di terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti ai sensi dell’articolo 184 bis del d.lgs. 152/2006, la verifica della sussistenza delle condizioni di cui al medesimo articolo è ricompresa nell’ambito della procedura di VIA; l’autorità competente per la VIA stabilisce le modalità di monitoraggio e di controllo, da effettuarsi anche avvalendosi di ARPA.

6. Nei termini di cui al comma 3 dell’articolo 27 bis del d.lgs. 152/2006, le amministrazioni e gli enti competenti al rilascio di autorizzazioni, intese, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all’esercizio dell’opera in progetto, verificano, preventivamente all’indizione della conferenza di servizi di cui all’articolo 14, comma 4, della legge 241/1990, l’eventuale sussistenza di motivi ostativi al rilascio del titolo richiesto e, nel caso, ne danno tempestiva comunicazione all'autorità competente per la VIA, che comunica al proponente gli esiti della procedura di cui all’articolo 10 bis della legge 241/1990 e ne informa le altre amministrazioni interessate dal progetto. L’amministrazione procedente, nel caso l’autorità competente al rilascio degli atti di assenso, comunque denominati, di cui al primo periodo, a seguito delle osservazioni presentate dal proponente ritenga superati i motivi ostativi all’accoglimento delle istanze, indice la conferenza di servizi nel rispetto delle procedure di cui al comma 3; in caso di non accoglimento delle osservazioni, il proponente, in applicazione di quanto disposto all’articolo 29, comma 2 quater, della legge 241/1990, può richiedere la restituzione degli oneri istruttori di cui all’articolo 3, comma 5, con conseguente obbligo di restituzione degli stessi in capo all’autorità competente per la VIA.

6 bis. Qualora in sede di conferenza di servizi emergano, in base alla normativa vigente, posizioni ritenute non superabili dovute alla sussistenza di motivi ostativi all'approvazione o anche all'autorizzazione necessaria alla realizzazione e all’esercizio del progetto, non rilevati ai sensi del comma 6, il verbale della conferenza produce gli effetti della comunicazione di cui all’articolo 10 bis della legge 241/1990.

6 ter. Qualora per l’approvazione degli interventi in progetto o per l’espressione di atti di assenso, comunque denominati, la determinazione da assumere in conferenza di servizi presupponga o implichi anche l’adozione di un provvedimento di competenza di un organo di indirizzo politico, si applica quanto previsto all’articolo 13, comma 1 quater, della l.r. 1/2012.

7. [Abrogato].

8. [Abrogato].

9. La verifica di assoggettabilità a VIA dei progetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), è svolta dalla struttura regionale competente all'adozione dell'atto, comunque denominato, di autorizzazione, approvazione, parere, nulla osta, assenso, concertazione o intesa. Le autorità di cui all'articolo 2 diverse dalla Regione applicano la semplificazione procedurale prevista dal precedente periodo, ferma restando la loro autonomia organizzativa e il rispetto delle disposizioni comunitarie e statali, in particolare in tema di accesso, partecipazione e trasparenza.

10. Nel procedimento finalizzato all'approvazione di trasformazioni territoriali da attuarsi mediante strumenti di programmazione negoziata di cui alla legge regionale 14 marzo 2003, n. 2 (Programmazione negoziata regionale), che prevedono una variazione degli strumenti di pianificazione territoriale e la successiva realizzazione di opere comprese nelle tipologie progettuali di cui all'allegato B, le procedure di verifica di assoggettabilità a VIA possono essere svolte nell'ambito del procedimento per la valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) o nell'ambito di quello per la verifica di esclusione o assoggettamento a VAS. A tal fine il soggetto proponente, a integrazione della documentazione di VAS o di verifica di esclusione o assoggettamento a VAS, deposita l’istanza di verifica di assoggettabilità a VIA e lo studio preliminare ambientale necessari per le determinazioni, da parte dell'autorità competente alla VAS, in merito all'assoggettamento del progetto a VIA, acquisito il parere vincolante dell’autorità competente in materia di verifica di assoggettabilità alla VIA. Per quanto concerne i progetti, nell'ambito dell'informazione al pubblico prevista per la VAS deve darsi conto anche della richiesta di verifica di assoggettabilità a VIA, e deve essere garantita adeguata informazione e partecipazione al relativo procedimento, non inferiore a quella garantita per i procedimenti ordinari.

11. In sede di VAS, l'autorità procedente può individuare i progetti di cui all'allegato B, previsti dal piano o dal programma, che per natura, dimensione e localizzazione ritiene di valutare in modo coordinato, per individuarne gli impatti cumulativi; in tal caso la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA e l’istruttoria sulla relativa istanza sono effettuate in sede di VAS ovvero di verifica di esclusione o assoggettamento a VAS, acquisito il parere vincolante dell’autorità competente in materia di verifica di assoggettabilità a VIA, e garantita adeguata informazione e partecipazione al relativo procedimento, non inferiore a quella garantita per i procedimenti ordinari; l'individuazione dei progetti avviene sulla base di un elaborato progettuale, come definito all'articolo 5, comma 1, lettera g), del d.lgs. 152/2006.

11 bis. Qualora l’autorità competente alla verifica di assoggettabilità VIA e l’autorità competente VAS non appartengano alla stessa amministrazione, le integrazioni procedurali di cui ai commi 10 e 11 possono essere svolte previo accordo tra le stesse autorità. Con deliberazione della Giunta regionale sono disciplinate le modalità di svolgimento delle integrazioni procedurali di cui ai commi 10 e 11 nei casi in cui la Regione risulti autorità competente in almeno una delle procedure di cui al precedente periodo.

 

CAPO II

LA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

 

     Art. 5. (Procedura di VIA)

1. La procedura di VIA è svolta dall’autorità competente secondo le modalità previste dal d.lgs. 152/2006, come specificate dalla presente legge e dal regolamento di cui all’articolo 3, comma 1, fermo restando quanto previsto all’articolo 4.

2. Il proponente presenta l'istanza di proroga, di cui al secondo periodo del comma 5 dell’articolo 25 del d.lgs. 152/2006, all'autorità competente per la VIA almeno novanta giorni prima della scadenza dell’efficacia temporale del provvedimento di VIA. L’autorità competente per la VIA si pronuncia sulla richiesta entro sessanta giorni dal deposito dell’istanza e provvede a pubblicare sul sito internet regionale, di cui all’articolo 7, comma 3, l'istanza di proroga, la relativa documentazione presentata dal proponente e le determinazioni in merito alla concessione della proroga. L'autorità competente può richiedere chiarimenti e integrazioni alla documentazione presentata, indicando il termine entro il quale il proponente è tenuto a provvedere; nel caso in cui il proponente non provveda al deposito delle integrazioni richieste entro i termini fissati, l'autorità competente archivia l'istanza di proroga.

3. Le procedure per la concessione della proroga previste al comma 2 si applicano anche ai provvedimenti di VIA rilasciati antecedentemente all’entrata in vigore del d.lgs. 104/2017.

 

     Art. 5 bis. (Definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale)

1. La fase di consultazione di cui all'articolo 21 del d.lgs. 152/2006 è svolta dall'autorità competente di cui all'articolo 2 e si intende formalmente avviata con la pubblicazione, da parte della stessa autorità, sul sito web http//silvia.regione.lombardia.it, della documentazione allo scopo trasmessa dal proponente.

 

     Art. 6. (Procedura di verifica di assoggettabilità a VIA)

1. La procedura di verifica di assoggettabilità a VIA è svolta dall’autorità competente secondo le modalità previste dal d.lgs. 152/2006, come specificate dalla presente legge e dal regolamento di cui all’articolo 3, comma 1, fermo restando quanto previsto all’articolo 4.

2. Nel rispetto del termine per la conclusione del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, l'autorità competente può richiedere, per situazioni che necessitano di un supplemento istruttorio, ai fini della decisione finale circa l'assoggettabilità a VIA:

a) agli enti territoriali interessati, un parere di merito sull'iniziativa in esame e sui contenuti della documentazione depositata;

b) alla commissione di cui all'articolo 3, comma 2, i pareri specialistici di competenza;

c) contributi tecnici ad altre strutture dell’amministrazione di appartenenza dell’autorità competente e agli enti del sistema regionale di cui all’allegato A1 della l.r. 30/2006.

2 bis. In caso di trasmissione incompleta, da parte del proponente, della documentazione richiesta entro il termine di cui all'articolo 19, comma 6, ultimo periodo, del d.lgs. 152/2006, la domanda si intende respinta e l'autorità competente di cui all'articolo 2 procede all'archiviazione. La disposizione di cui al presente comma si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge regionale recante (Legge di revisione normativa e di semplificazione 2018).

 

     Art. 7. (Attività di informazione)

1. L'autorità competente informa i cittadini in merito alle procedure di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA in corso e concluse, rendendo pubblici i dati procedurali, progettuali e ambientali, tramite apposito sito internet regionale, dedicato alla VIA, di cui al comma 3.

2. Per la predisposizione della documentazione in formato elettronico e per la relativa trasmissione, il soggetto proponente si attiene alle indicazioni procedurali della Regione, pubblicate sul sito internet di cui al comma 1.

3. Il Sistema Informativo Lombardo per la Valutazione di Impatto Ambientale (SILVIA) rappresenta lo strumento centralizzato a supporto della procedura, delle attività di consultazione, dei compiti di monitoraggio e controllo spettanti all'autorità competente ai sensi della presente legge.

 

     Art. 8. (Monitoraggio)

1. Il provvedimento di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA contiene:

a) le azioni che il proponente deve svolgere per monitorare la corrispondenza tra gli scenari previsti in sede di studio di impatto ambientale e proposti per la valutazione dell'autorità competente e gli scenari riscontrati a progetto realizzato e in fase di gestione, anche per individuare tempestivamente eventuali impatti negativi imprevisti e consentire al contempo l'adozione delle opportune misure correttive da parte dell'autorità a tal fine individuata nel provvedimento stesso;

b) l’istituzione di un Osservatorio ambientale per particolari situazioni ambientali-territoriali o anche per determinate tipologie progettuali, di volta in volta individuate, con lo scopo di verificare l’ottemperanza del progetto esecutivo alle prescrizioni e condizioni contenute nella decisione finale e di valutare i risultati delle azioni di monitoraggio di cui alla lettera a). L’Osservatorio è composto dal responsabile della struttura organizzativa regionale competente per la VIA o verifica di assoggettabilità a VIA, che lo presiede, e dai rappresentanti degli enti interessati nella fase di valutazione ambientale del progetto e competenti per i temi oggetto delle attività dell’Osservatorio. Il proponente partecipa all’Osservatorio senza diritto di voto. Le attività di supporto tecnico all’Osservatorio sono garantite da ARPA. Possono essere invitati all’Osservatorio, in qualità di uditori, i rappresentanti di associazioni portatrici di interessi che ne facciano richiesta, al fine di essere informati sulle attività, sulle verifiche e sulle valutazioni di competenza dell’Osservatorio. I dati ambientali, in forma aggregata di sintesi, relativi all’applicazione, da parte del soggetto proponente, del Piano di Monitoraggio valutato dall’Osservatorio sono pubblicati su apposito sito internet. Gli oneri per il funzionamento dell’Osservatorio sono a carico del soggetto proponente;

c) il rinvio a successiva pubblicazione sul sito internet dell'autorità competente, non appena noti, delle azioni e dei risultati connessi all'intero svolgimento del monitoraggio e delle eventuali misure correttive adottate autonomamente dal proponente o anche prescritte dall'autorità competente a seguito del monitoraggio, secondo quanto stabilito dall'articolo 28, comma 8, del d.lgs. 152/2006.1 bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli Osservatori operanti alla data di entrata in vigore della legge regionale recante “Disposizioni in materia ambientale. Modifiche alle leggi regionali n. 26/2003 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche), n. 7/2012 (Misure per la crescita, lo sviluppo e l’occupazione) e n. 5/2010 (Norme in materia di valutazione di impatto ambientale)” a decorrere dalla data di pubblicazione nel BURL del provvedimento di ricostituzione degli Osservatori stessi, emanato dal responsabile del procedimento di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA entro trenta giorni dall’approvazione della deliberazione di cui al comma 2.

2. La Giunta regionale, sentita ARPA, delibera:

a) i criteri generali per la redazione dei piani di monitoraggio ambientale, a cura del soggetto proponente, e per la loro valutazione;

b) le modalità per la quantificazione e la corresponsione degli oneri a carico del proponente, per la ricostituzione o nuova istituzione, l’organizzazione, il funzionamento e i tempi delle attività degli Osservatori, con possibilità di operare mediante sottogruppi composti da un numero variabile di componenti, in ragione delle competenze necessarie a concludere l’istruttoria di verifica e valutazione, di cui al comma 1, lettera b), sugli specifici temi in trattazione, tenuto conto anche dell’esigenza di garantire la tempestiva realizzazione degli interventi di cui all’articolo 15.

3. Gli oneri per l'attuazione del piano di monitoraggio ambientale e per le correlate attività di verifica sono a carico del soggetto proponente.

 

     Art. 9. (Controllo e sanzioni)

1. All'autorità competente per la VIA ai sensi della presente legge spetta l'accertamento delle opere e degli interventi riferiti ai relativi progetti, di cui all'articolo 1, comma 1, realizzati senza la previa sottoposizione a procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA ovvero a procedimento autorizzatorio unico di cui all’articolo 27 bis del d.lgs. 152/2006, nonché a quelli realizzati in difformità rispetto ai provvedimenti rilasciati in materia di VIA.

2. In caso di accertamento delle violazioni di cui al comma 1, l’autorità competente procede ai sensi dell’articolo 29 del d.lgs. 152/2006. L'accertamento di cui al presente comma comporta, a carico del trasgressore, la corresponsione all’autorità competente di un'ulteriore somma di denaro, finalizzata allo svolgimento dell'attività di cui al comma 3, pari allo 0,5 per mille del valore complessivo dell'opera sanzionata.

3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, l'autorità competente valuta l'entità del pregiudizio ambientale eventualmente arrecato dalla realizzazione dell'opera o dell'intervento senza la previa sottoposizione alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA o a quella di VIA o dalla mancata adozione delle eventuali condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o in quello di VIA ovvero dalla realizzazione di opere o interventi in difformità rispetto agli stessi provvedimenti e dell’eventuale pregiudizio ambientale conseguente all'applicazione della sanzione di cui all’articolo 29, commi 4 e 5, del d.lgs. 152/2006.

4. [Abrogato].

5. La Giunta regionale, sentita l'ARPA, disciplina le modalità di applicazione dei commi da 1 a 3, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 29 del d.lgs. 152/2006.

6. La Regione, ove sia autorità competente in materia di VIA ai sensi dell'articolo 2, può avvalersi del supporto della Commissione di cui all'articolo 3, comma 2, per l'applicazione di quanto previsto ai commi 1, 2 e 3.

6 bis. I proventi derivanti dall’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie sono introitati dall’ente di appartenenza dell’autorità competente per la VIA e sono destinati al miglioramento delle attività di vigilanza, prevenzione e monitoraggio ambientale e alle attività per la verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nei provvedimenti di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA.

 

     Art. 10. (Intervento sostitutivo)

1. La Regione esercita, secondo le disposizioni di cui ai commi seguenti, il potere di intervento sostitutivo in caso di inattività di comuni e province in ordine alle funzioni loro conferite ai sensi della presente legge.

2. Il soggetto proponente, per attivare l'intervento di cui al comma 1, verificata l'inerzia dell'autorità competente, può, con atto raccomandato o trasmesso in plico raccomandato con avviso di ricevimento, chiedere all'autorità competente di concludere, nel termine di quindici giorni dal ricevimento della richiesta, il procedimento di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA.

3. In caso di inutile decorrenza del termine di cui al comma 2, il soggetto proponente può presentare al dirigente della competente struttura regionale istanza per l'esercizio dei poteri sostitutivi; il dirigente provvede sulla richiesta nel termine di quindici giorni dal ricevimento, invitando, con apposita comunicazione, l'autorità competente ad assumere il provvedimento conclusivo del procedimento entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, che deve intendersi quale avvio del procedimento sostitutivo, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo).

4. Il Presidente della Giunta regionale, decorso inutilmente il termine assegnato all'autorità competente, procede, entro i successivi trenta giorni e sentito l'ente inadempiente, alla nomina di un commissario ad acta, scelto tra i soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 31 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio).

5. Gli oneri per l'attività del commissario ad acta sono a carico dell'ente inadempiente.

 

     Art. 11. (Espressione del parere regionale nelle procedure di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA in sede statale)

1. L'espressione del parere della Regione, nell'ambito delle procedure di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA in sede statale per i progetti da realizzare sul territorio lombardo, è formalizzata secondo le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 1, nel rispetto dei termini previsti dagli articoli 19, 24 e 27 del d.lgs. 152/2006. Nelle more dell'adeguamento del regolamento a quanto previsto dal presente comma, l'espressione del parere regionale nell'ambito delle procedure di verifica di assoggettabilità a VIA in sede statale è formalizzata con deliberazione della Giunta regionale, previo coinvolgimento degli enti che hanno titolo a partecipare al procedimento per l'espressione del parere regionale.

1 bis. Per i progetti di opere che richiedono l’intesa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di localizzazione delle opere di interesse statale), il parere sui progetti in VIA in sede statale di cui al comma 1, ove previsto, costituisce manifestazione della volontà regionale sull’intesa di cui al medesimo decreto.

1 ter. Per i progetti di opere ferroviarie di cui all’articolo 25 della legge 17 maggio 1985, n. 210 (Istituzione dell’ente Ferrovie dello Stato), il parere sui progetti in VIA in sede statale di cui al comma 1, ove previsto, tiene luogo della verifica di conformità di cui all’articolo 25, secondo comma, della medesima legge.

 

CAPO III

NORMA FINANZIARIA E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 12. (Norma finanziaria)

1. Alle spese necessarie per l'implementazione del Sistema Informativo Lombardo per la Valutazione di Impatto Ambientale, di cui all'articolo 7, comma 4, si provvede con le risorse stanziate alla UPB 6.5.4.2.104. 'La nuova infrastruttura per l'informazione territoriale' del bilancio per l'esercizio 2010 e pluriennale 2010-2012.

1 bis. Alle spese di cui all’articolo 3 comma 2 bis si fa fronte con le risorse allocate all’U.P.B 4.2.1.184 “Spese generali” dello stato di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 2011 e successivi.

 

     Art. 13. (Abrogazioni)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fatto salvo quanto previsto dall’articolo 14, comma 8 bis, sono abrogati:

a) la legge regionale 3 settembre 1999, n. 20 (Norme in materia di impatto ambientale);

b) l'articolo 3, comma 6, della legge regionale 2 febbraio 2001, n. 3 (Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali in materia di assetto istituzionale, sviluppo economico, territorio e ambiente e infrastrutture e servizi alla persona, finalizzate all'attuazione del DPEFR ai sensi dell'art. 9 ter della l.r. 34/1978);

c) l'articolo 3, comma 2, della legge regionale 24 marzo 2003, n. 3 (Modifiche a leggi regionali in materia di organizzazione, sviluppo economico, territorio e servizi alla persona).1 bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore dell’articolo 10 della legge regionale recante “Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento regionale ai decreti legislativi n. 126/2016, n. 127/2016, n. 222/2016 e n. 104/2017, relative alla disciplina della conferenza di servizi, ai regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti e a ulteriori misure di razionalizzazione” sono abrogate le disposizioni contenute in atti normativi regionali incompatibili con la presente legge, fatto salvo quanto previsto ai restanti articoli della stessa legge regionale recante “Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento regionale ai decreti legislativi n. 126/2016, n. 127/2016, n. 222/2016 e n. 104/2017, relative alla disciplina della conferenza di servizi, ai regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti e a ulteriori misure di razionalizzazione”.

 

     Art. 14. (Disposizioni transitorie e finali)

1. Le procedure di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA avviate prima dell'entrata in vigore della presente legge si concludono secondo le disposizioni vigenti al momento del loro avvio.

2. [Abrogato].

3. [Abrogato].

4. Per favorire l'applicazione di quanto previsto all'articolo 3, comma 9, la Giunta regionale promuove la stipulazione di un protocollo d'intesa con gli enti locali interessati, sentite l'associazione regionale comuni lombardi (ANCI Lombardia) e l'unione province lombarde (UPL).

5. [Abrogato].

6. La Giunta regionale adotta i criteri generali di cui all'articolo 8, comma 2, entro sei mesi dalla entrata in vigore della legge regionale recante “Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento regionale ai decreti legislativi n. 126/2016, n. 127/2016, n. 222/2016 e n. 104/2017, relative alla disciplina della conferenza di servizi, ai regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti e a ulteriori misure di razionalizzazione”.

7. Nell'albo di cui all'articolo 31, comma 1, della l.r. 12/2005è aggiunta un'apposita sezione, finalizzata agli interventi sostitutivi di cui all'articolo 10 della presente legge.

7 bis. La Giunta regionale, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante “Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento regionale ai decreti legislativi n. 126/2016, n. 127/2016, n. 222/2016 e n. 104/2017, relative alla disciplina della conferenza di servizi, ai regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti e a ulteriori misure di razionalizzazione”, apporta al regolamento regionale 21 novembre 2011, n. 5 (Attuazione della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 5“Norme in materia di valutazione di impatto ambientale”), le modifiche necessarie al relativo adeguamento a seguito delle modifiche alla presente legge introdotte dall’articolo 10 della stessa legge regionale recante “Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento regionale ai decreti legislativi n. 126/2016, n. 127/2016, n. 222/2016 e n. 104/2017, relative alla disciplina della conferenza di servizi, ai regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti e a ulteriori misure di razionalizzazione”.

7 ter. Le disposizioni relative agli oneri istruttori di cui all’articolo 3, commi 5, 6, 7, 8 e 8 bis, continuano ad applicarsi nelle more dell’approvazione del decreto ministeriale di cui all’articolo 33, comma 1, del d.lgs. 152/2006, e, a seguito dell’approvazione dello stesso decreto ministeriale, le stesse disposizioni continuano ad applicarsi in quanto compatibili.

7 quater. Ai procedimenti di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA in essere alla data di entrata in vigore della legge regionale recante “Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento regionale ai decreti legislativi n. 126/2016, n. 127/2016, n. 222/2016 e n. 104/2017, relative alla disciplina della conferenza di servizi, ai regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti e a ulteriori misure di razionalizzazione” si applicano le disposizioni della presente legge, come modificata dalla stessa legge regionale recante “Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento regionale ai decreti legislativi n. 126/2016, n. 127/2016, n. 222/2016 e n. 104/2017, relative alla disciplina della conferenza di servizi, ai regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti e a ulteriori misure di razionalizzazione”, fatti salvi il comma 1 del presente articolo e quanto previsto all’articolo 23 del d.lgs. 104/2017.

 

     Art. 15. (Disposizioni per i progetti delle opere di EXPO Milano 2015)

1. Quando le opere essenziali per la realizzazione del grande evento EXPO Milano 2015, di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2008 'Interventi necessari per la realizzazione dell'EXPO Milano 2015', devono essere assoggettate a procedura di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA non di competenza dello Stato, la decisione finale sulla VIA o la determinazione circa la verifica di assoggettabilità a VIA, al fine di assicurare tempestività e coordinamento nelle procedure, è formalizzata con deliberazione della Giunta regionale nell'ambito della conferenza di servizi di cui all'articolo 2, comma 3, lettera h), del d.p.c.m. 22 ottobre 2008, a seguito degli ordinari procedimenti disciplinati dalla presente legge.

2. La Commissione di cui all'articolo 3, comma 2, effettua l'istruttoria tecnica dei progetti delle opere di cui al comma 1, che si conclude con una proposta di parere alla Giunta regionale.

3. La deliberazione di cui al comma 1 costituisce inoltre espressione del parere della Regione ai fini della formalizzazione dell'intesa Stato-Regione, quando necessaria, circa la localizzazione dell'opera ai sensi del d.p.r. 383/1994.

 

     Art. 15 bis. (Disposizioni per i progetti delle opere successive a EXPO Milano 2015)

1. Quando le opere di riassetto o conversione delle aree già destinate alla manifestazione universale EXPO Milano 2015 sono assoggettate a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA di competenza non statale, la determinazione finale circa l’assoggettamento o meno a VIA è assunta con deliberazione della Giunta regionale.

2. Quando le opere di cui al comma 1 sono assoggettate a procedura di VIA di competenza non statale, si applica quanto previsto all’articolo 4, comma 6 ter, e il relativo provvedimento è assunto con deliberazione della Giunta regionale.

3. L’istruttoria tecnica dei progetti delle opere di cui ai commi 1 e 2 è effettuata dalla commissione di cui all’articolo 3, comma 2.

4. La deliberazione di cui ai commi 1 e 2 costituisce, altresì, espressione del parere della Regione ai fini della formalizzazione dell'intesa Stato-Regione, quando necessaria, circa la localizzazione dell'opera ai sensi del d.p.r. 383/1994.

 

ALLEGATO A

 

Progetti sottoposti alla procedura di VIA di cui all’articolo 5 e individuazione, a margine, delle autorità competenti a espletare tale procedura, ai sensi dell’articolo 2.

Parte II

Allegato III

d.lgs. 152/2006

Tipologia progettuale

Autorità competente

b)

b1) Utilizzo non energetico di acque superficiali nei casi in cui la derivazione superi i 1.000 litri al minuto secondo.

Regione

b2) Utilizzo di acque sotterranee, escluse le acque minerali e termali, nei casi in cui la derivazione superi i 100 litri al minuto secondo, comprese le trivellazioni finalizzate alla ricerca per la derivazione delle acque sotterranee sopra tale soglia dimensionale. (Grandi derivazioni di cui al regolamento regionale 24 marzo 2006, n. 2“Disciplina dell’uso delle acque superficiali e sotterranee, dell’utilizzo delle acque a uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell’acqua in attuazione dell’articolo 52, comma 1, lettera c) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26)

Regione

b3)Utilizzo di acque sotterranee, escluse le acque minerali e termali, nei casi in cui la derivazione superi i 100 litri al minuto secondo, comprese le trivellazioni finalizzate alla ricerca per la derivazione delle acque sotterranee sopra tale soglia dimensionale. (Piccole derivazioni di cui al r.r. 2/2006)

Provincia

b4)Utilizzo delle acque minerali e termali, nei casi in cui la derivazione superi i 100 litri al secondo. Sono comprese le trivellazioni finalizzate alla ricerca per la derivazione delle acque sotterranee sopra tale soglia dimensionale.

Provincia

c)

c1) [Abrogata]

 

c2) [Abrogata]

 

c bis)

Impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 1 MW, qualora disposto all’esito della verifica di assoggettabilità di cui all’articolo 19 del d.lgs. 152/2006

Provincia

d)

Impianti industriali destinati:

- alla fabbricazione di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose;

- alla fabbricazione di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 200 tonnellate al giorno.

Provincia

e)

Impianti chimici integrati, ossia impianti per la produzione su scala industriale, mediante processi di trasformazione chimica, di sostanze, in cui si trovano affiancate varie unità produttive funzionalmente connesse tra loro:

- per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base (progetti non inclusi nell’allegato II);

- per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base (progetti non inclusi nell’allegato II);

- per la fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto, potassio (fertilizzanti semplici o composti) (progetti non inclusi nell’allegato II);

- per la fabbricazione di prodotti di base fitosanitari e biocidi;

- per la fabbricazione di prodotti farmaceutici di base mediante procedimento chimico o biologico;

- per la fabbricazione di esplosivi.

Provincia

f)

Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici, per una capacità superiore alle 35.000 t/anno di materie prime lavorate.

Provincia

g)

Produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici, elastomeri e perossidi per insediamenti produttivi di capacità superiore alle 35.000 t/anno di materie prime lavorate.

Provincia

h)

[Abrogata]

Regione

i)

Impianti per la concia del cuoio e del pellame qualora la capacità superi le 12 tonnellate di prodotto finito al giorno.

Provincia

l)

[Abrogata]

Regione

m)

Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all’allegato B, lettere D1, D5, D9, D10 e D11, ed all’allegato C, lettera R1, della parte quarta del d.lgs. 152/2006.

Provincia

n)

n1)Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità superiori a 100 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento di cui all’allegato B, lettere D9, D10 e D11, ed all’allegato C, lettera R1, della parte quarta del d.lgs. 152/2006.

Provincia

n2)Impianti di cui all’allegato VIII, Parte II, del d.lgs. 152/2006”, punto 5.2 (termovalorizzatori di rifiuti solidi urbani) con capacità complessiva superiore a 100 t/giorno.

Regione

o)

Impianti di smaltimento dei rifiuti non pericolosi mediante operazioni di raggruppamento o ricondizionamento preliminari e deposito preliminare con capacità superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui all’allegato B, lettere D13 e D14, della parte quarta del d.lgs. 152/2006).

Provincia

p)

Discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva superiore a 100.000 m3 (operazioni di cui all’allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del d.lgs. 152/2006); discariche di rifiuti speciali non pericolosi (operazioni di cui all’allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del d.lgs. 152/2006) ad esclusione delle discariche per inerti con capacità complessiva sino a 100.000 m3.

Provincia

q)

Impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare con capacità superiore a 150.000 m3 oppure con capacità superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui all’allegato B, lettera D15, della parte quarta del d.lgs. 152/2006.

Provincia

r)

Impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 100.000 abitanti equivalenti.

Provincia

s)

s1)Cave e torbiere con più di 500.000 m3/a di materiale estratto o di un'area interessata superiore a 20 ettari, autorizzate ai sensi degli artt. 38 e 39 della legge regionale 8 agosto 1998, n. 14 (Nuove norme per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava) non contemplate nei piani provinciali delle cave.

Regione

s2)Cave e torbiere con più di 500.000 m3/a di materiale estratto o di un'area interessata superiore a 20 ettari previsti dai rispettivi piani provinciali delle cave.

Provincia

s3)Bacini idrici, per itticoltura, irrigazione e pesca sportiva e gli altri bacini assimilabili per morfologia e modalità di esecuzione, con commercializzazione del materiale estratto per un volume superiore a 500.000 m3.

Regione

t)

t1)Dighe ed altri impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole, ai fini non energetici, di altezza superiore a 10 m (e fino a 15 m) e/o di capacità superiore a 100.000 m3 (e fino a 1.000.000 di m3) a servizio di grandi derivazioni d’acqua pubblica.

Regione

t2)Dighe ed altri impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole, ai fini non energetici, di altezza superiore a 10 m (e fino a 15 m) e/o di capacità superiore a 100.000 m3 (e fino a 1.000.000 di m3).

Provincia

u)

Attività di coltivazione sulla terraferma delle sostanze minerali di miniera di cui all’articolo 2, comma 2 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno), fuori dai casi di cui all’allegato II alla parte seconda del d.lgs. 152/2006.

Regione

v)

Attività di coltivazione sulla terraferma delle risorse geotermiche, con esclusione degli impianti geotermici pilota di cui all'articolo 1, comma 3 bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 e successive modificazioni degli impianti geotermici a bassa entalpia, di cui all’articolo 10 della l.r. 24/2006, che non prevedono il prelievo di fluidi geotermici o acque sotterranee.

Regione

z)

[Abrogata]

Provincia

aa)

Impianti di smaltimento di rifiuti mediante operazioni di iniezione in profondità, lagunaggio, scarico di rifiuti solidi nell’ambiente idrico, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino, deposito permanente (operazioni di cui all’allegato B lettere D3, D4, D6, D7 e D12 della parte quarta del d.lgs. 152/2006).

Provincia

ab)

[Abrogata]

Regione

ac)

Impianti per l’allevamento intensivo di animali così specificati:

- pollame con più di 85.000 posti per polli da ingrasso;

- galline con più di 60.000 posti;

- allevamenti di suini con più di 3000 posti per suini da produzione (di oltre 30 Kg) o 900 posti per scrofe.

Provincia

ad)

Impianti destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici.

Provincia

ae)

Sistemi di ricarica artificiale delle acque freatiche in cui il volume annuale dell’acqua ricaricata sia superiore a 10 milioni di metri cubi.

Regione

af)

Opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi inteso a prevenire un eventuale penuria di acqua, per un volume di acque trasferito superiore a 100 milioni di metri cubi all’anno. In tutti gli altri casi, opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi con un’erogazione media pluriennale del bacino in questione superiore a 2000 milioni di metri cubi all’anno e per un volume di acque trasferite superiore al 5 per cento di detta erogazione.

In entrambi i casi sono esclusi i trasferimenti di acqua potabile convogliata in tubazioni.

Regione

af bis)

Strade urbane di scorrimento

Provincia

ag)

Ogni modifica o estensione dei progetti elencati nel presente allegato, ove la modifica o l’estensione di per sé sono conformi agli eventuali limiti stabiliti nel presente allegato.

La stessa autorità competente allo svolgimento della procedura di VIA della tipologia progettuale originaria

ah)

Impianti per il trattamento biologico e/o chimico fisico (quali ad esempio digestori per la produzione del biogas, denitrificatori, impianti di strippaggio, etc.) di reflui di allevamenti, biomasse e/o altre materie organiche, con una potenzialità di trattamento superiore a 300 tonnellate/giorno di materie complessivamente in ingresso al sistema.

Provincia

ai)

Strade extraurbane a quattro o più corsie o adeguamento di strade extraurbane esistenti a due corsie per renderle a quattro o più corsie, con una lunghezza ininterrotta inferiore a 10 km (progetti non compresi nell’allegato II alla parte seconda del d.lgs. 152/2006)

Regione

al)

[Abrogata]

Regione

am)

Piattaforme logistiche (non intermodali), centri di magazzinaggio generale e simili che interessano una superficie operativa (capannoni, uffici, piazzali, viabilità interna, area ferroviaria e/o portuale, etc.) superiore a 20 ettari, o che hanno una capacità di movimentazione di merci superiore a 400.000 tonnellate/anno.

Regione

an)

Progetti dell’allegato B in esito alla procedura di verifica espletata dall’autorità competente

La stessa autorità competente allo svolgimento della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA

 

ALLEGATO B

 

Progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità a VIA di cui all’articolo 6 e individuazione, a margine, delle autorità competenti a espletare tale procedura, ai sensi dell’articolo 2. Alle soglie dimensionali delle categorie di opere indicate nella colonna “Tipologia progettuale” deve essere applicata la riduzione del 50 per cento, qualora sussistano le condizioni di cui ai criteri indicati in allegato al decreto ministeriale del 30 marzo 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, dell’11 aprile 2015, n. 84, secondo quanto previsto all’articolo 6, comma 6, lettera d), e all’articolo 19, comma 10, del d.lgs. 152/2006.

Parte II

Allegato IV

d.lgs. 152/2006

Tipologia progettuale

Autorità competente

1. Agricoltura

a)

Cambiamento di uso di aree non coltivate, semi-naturali o naturali per la loro coltivazione agraria intensiva con una superficie superiore a 10 ettari.

Comune

b)

- Iniziale forestazione con una superficie superiore a 20 ettari

- deforestazione allo scopo di conversione di altri usi del suolo di una superficie superiore a 5 ettari.

Provincia

c)

Impianti per l’allevamento intensivo di animali il cui numero complessivo di capi sia maggiore di quello derivante dal seguente rapporto: 40 quintali di peso vivo di animali per ettaro di terreno funzionalmente asservito all’allevamento. Sono comunque esclusi, indifferentemente dalla localizzazione, gli allevamenti con numero di animali inferiore o uguale a: 1.000 avicoli, 800 cunicoli, 120 posti per suini da produzione di oltre 30 kg o 45 posti scrofe, 300 ovicaprini e 50 posti bovini.

Provincia

d)

d1)Progetti di gestione delle risorse idriche per l’agricoltura, compresi i progetti di irrigazione e di drenaggio delle terre, per una superficie dai 300 ai 500 ettari.

Provincia

d2)Progetti di gestione delle risorse idriche per l’agricoltura, compresi i progetti di irrigazione e di drenaggio delle terre, per una superficie superiore ai 500 ettari.

Regione

e)

Impianti di piscicoltura intensiva per superficie complessiva oltre 5 ettari

Comune

f)

Progetti di ricomposizione fondiaria che interessano una superficie superiore a 200 ettari.

Provincia

g)

Impianti per il trattamento biologico o anche chimico fisico (quali ad esempio digestori per la produzione del biogas, denitrificatori, impianti di strippaggio, etc.) di reflui di allevamenti, biomasse e/o altre materie organiche, con una potenzialità di trattamento superiore a 150 tonnellate/giorno di materie complessivamente in ingresso al sistema.

Provincia

2. Industria energetica ed estrattiva

a)

Attività di ricerca sulla terraferma delle sostanze minerali di miniera di cui all’articolo 2, comma 2, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, ivi comprese le risorse geotermiche con esclusione degli impianti geotermici pilota di cui all’articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 e successive modificazioni, incluse le relative attività minerarie.

Regione

b)

Impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda con potenza complessiva superiore a 1 MW. Sono comunque esclusi:

- gli impianti solari termici per la produzione di acqua e/o aria calda ancorché accoppiati a macchine per il solar cooling (raffreddamento);

- gli impianti fotovoltaici parzialmente integrati o con integrazione architettonica di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b2) e b3), del decreto ministeriale 19 febbraio 2007 (Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell’art. 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387);

- gli impianti fotovoltaici posizionati su fabbricati e strutture edilizie a destinazione industriale, produttiva, terziaria e direzionale;

- gli impianti fotovoltaici posizionati su fabbricati e strutture edilizie a destinazione industriale, produttiva, terziaria e direzionale.

Provincia

c)

Impianti industriali per il trasporto del vapore e dell’acqua calda, che alimentano condotte con lunghezza complessiva superiore ai 20 Km.

Regione

d)

Impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 1 MW.

Provincia

e)

Estrazione di sostanze minerali di miniera di cui all’articolo 2, comma 2, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, mediante dragaggio marino e fluviale.

Regione

f)

Agglomerazione industriale di carbon fossile e lignite.

Provincia

g)

Impianti di superficie dell’industria di estrazione di carbon fossile, e di minerali metallici, nonché di scisti bituminose.

Regione

h)

h.1)h.1) Impianti per la produzione di energia idroelettrica con potenza nominale di concessione superiore a 100 kW e, per i soli impianti idroelettrici che rientrano nella casistica di cui all'articolo 166 del presente decreto ed all'articolo 4, punto 3.b, lettera i), del decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 6 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 159 del 2012, con potenza nominale di concessione superiore a 250 kW.

Regione per le grandi derivazioni ex l.r. 26/2003 e r.r. 2/2006, fermo restando quanto previsto per la Provincia di Sondrio all'articolo 5, comma 4, lettera b), della l.r. 19/2015

h.2)Impianti per la produzione di energia idroelettrica con potenza nominale di concessione superiore a 100 kW e, per i soli impianti idroelettrici che rientrano nella casistica di cui all'articolo 166 del presente decreto ed all'articolo 4, punto 3.b, lettera i), del decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 6 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 159 del 2012, con potenza nominale di concessione superiore a 250.

Provincia per le piccole derivazioni ex l.r. 26/2003 e r.r. 2/2006

i)

Impianti di gassificazione e liquefazione del carbone.

Provincia

3. Lavorazione dei metalli e dei prodotti minerali

a)

Impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metalliferi che superino 5.000 m2 di superficie impegnata o 50.000 m3 di volume.

Provincia

b)

Impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria) compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5 tonnellate all'ora.

Provincia

c)

Impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante:

- laminazione a caldo con capacità superiore a 20 tonnellate di acciaio grezzo all'ora;

- forgiatura con magli la cui energia di impatto supera 50 KJ per maglio e allorché la potenza calorifera è superiore a 20 MW;

- applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacità di trattamento superiore a 2 tonnellate di acciaio grezzo all'ora.

Provincia

d)

Fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno.

Provincia

e)

Impianti di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia) con una capacità di fusione superiore a 10 tonnellate per il piombo e il cadmio o a 50 tonnellate per tutti gli altri metalli al giorno.

Provincia

f)

Impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici, qualora la vasche destinate al trattamento abbiano un volume superiore a 30 m3.

Provincia

g)

Impianti di costruzione e montaggio di auto e motoveicoli e costruzione dei relativi motori; impianti per la costruzione e riparazione di aeromobili; costruzione di materiale ferroviario e rotabile che superino 10.000 m2 di superficie impegnata o 50.000 m3 di volume.

Provincia

h)

Cantieri navali di superficie complessiva superiore a 2 ettari.

Provincia

i)

Imbutitura di fondo con esplosivi che superino 5.000 m2 di superficie impegnata o 50.000 m3 di volume.

Provincia

l)

Cockerie (distillazione a secco di carbone).

Provincia

m)

Fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres o porcellane, con capacità di produzione di oltre 75 tonnellate al giorno e/o con capacità di forno superiore a 4 metri cubi e con densità di colata per forno superiore a 300 kg al m3.

Provincia

n)

Impianti per la fusione di sostanze minerali, compresi quelli destinati alla produzione di fibre minerali con capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno.

Provincia

o)

Impianti per la produzione di vetro compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre 20 tonnellate giorno .

Provincia

p)

Impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 tonnellate al giorno oppure di calce viva in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 50 tonnellate al giorno, o in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno

Provincia

4. Industria dei prodotti alimentari

a)

Impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime animali (diverse dal latte) con una capacità di produzione di prodotti di oltre 75 tonnellate al giorno.

Provincia

b)

Impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime vegetali con una produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al giorno su base trimestrale.

Provincia

c)

Impianti per la fabbricazione di prodotti lattiero-caseari con capacità di lavorazione superiore a 200 tonnellate al giorno su base annua.

Provincia

d)

Impianti per la produzione di birra o malto con capacità di produzione superiore a 500.000 hl/anno.

Provincia

e)

Impianti per la produzione di dolciumi e sciroppi che superino 50.000 m3 di volume.

Provincia

f)

Macelli aventi una capacità di produzione di carcasse superiore a 50 tonnellate al giorno e impianti per l'eliminazione o il recupero di carcasse e di residui di animali con una capacità di trattamento di oltre 10 tonnellate al giorno.

Provincia

g)

Impianti per la produzione di farina di pesce o di olio di pesce con capacità di lavorazione superiore a 50.000 q/anno di prodotto lavorato.

Provincia

h)

Molitura dei cereali, industria dei prodotti amidacei, industria dei prodotti alimentari per zootecnia che superino 5.000 m2 di superficie impegnata o 50.000 m3 di volume.

Provincia

i)

Zuccherifici, impianti per la produzione di lieviti con capacità di produzione o raffinazione superiore a 10.000 t/giorno di barbabietole.

Provincia

5. Industria dei tessili, del cuoio, del legno della carta

a)

Impianti di fabbricazione di pannelli di fibre, pannelli di particelle e compensati, di capacità superiore alle 50.000 t/anno di materie lavorate.

Provincia

b)

Impianti per la produzione e la lavorazione di cellulosa, fabbricazione di carta e cartoni di capacità superiore a 50 tonnellate al giorno.

Provincia

c)

Impianti per il pretrattamento (operazioni quali il lavaggio, l'imbianchimento, la mercerizzazione) o la tintura di fibre, di tessili, di lana la cui capacità di trattamento supera le 10 tonnellate al giorno.

Provincia

d)

Impianti per la concia del cuoio e del pellame, qualora la capacità superi le 3 tonnellate di prodotto finito al giorno.

Provincia

6. Industria della gomma e delle materie plastiche

a)

Fabbricazione e trattamento di prodotti a base di elastomeri con almeno 25.000 tonnellate/anno di materie prime lavorate.

Provincia

7. Progetti di infrastrutture

a)

Progetti di sviluppo di zone industriali o produttive con una superficie interessata superiore ai 40 ettari.

Regione

b)

b1)Progetti di sviluppo di aree urbane, nuove o in estensione, interessanti superfici superiori ai 40 ettari all’esterno del tessuto urbano consolidato così come definito dal piano delle regole di cui all’articolo 10 della l.r. 12/2005; progetti di riassetto o sviluppo di aree urbane all'interno di aree urbane esistenti che interessano superfici superiori ai 10 ettari all’interno del tessuto urbano consolidato così come definito dal piano delle regole di cui all’articolo 10 della l.r. 12/2005.

Regione

b2)Costruzione di grandi strutture di vendita di cui all’articolo 4, comma , lettera f), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), previsti negli ambiti territoriali montano e lacustre, così come individuati ai sensi delle disposizioni regionali vigenti in materia commerciale, nonché nelle seguenti zone:

1. zone di importanza storica, culturale o archeologica riconosciute con l’apposizione di vincolo monumentale, paesaggistico o archeologico ai sensi del d.lgs. 42/2004;

2. territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità, di cui all’articolo 21 del d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228.

Regione

b3)Costruzione di grandi strutture di vendita, di cui al d.lgs. 114/1998, con superfici di vendita superiori a 15.000 m2.

Regione

b4)Parcheggi di uso pubblico previsti nei progetti di grandi strutture di vendita e centri commerciali con superfici di vendita superiori a 15.000 m2.

Regione

b5)Parcheggi con capacità superiore a 500 posti auto.

Comune

b6)Costruzione di centri commerciali di cui al d. lgs. 114/1998 con superficie di vendita fino a 1.500 m2 nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti o con superficie di vendita fino a 2.500 m2 nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti.

Comune

b7)Costruzione di centri commerciali di cui al d. lgs. 114/1998 con superficie di vendita superiore a 1.500 m2 nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti o con superficie di vendita superiore a 2.500 m2 nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti.

Regione

c)

Piste da sci di lunghezza superiore a 1,5 km o che impegnano una superficie superiore a 5 ettari nonché impianti meccanici di risalita, escluse le sciovie e le monofuni a collegamento permanente aventi lunghezza inclinata non superiore a 500 metri, con portata oraria massima superiore a 1.800 persone.

Provincia

d)

d1)Derivazione di acque superficiali ed opere connesse che prevedono derivazioni superiore a 200 litri al secondo, o di acque sotterranee che prevedano derivazioni superiore a 50 litri al secondo, nonché le trivellazioni finalizzate alla ricerca per derivazioni di acque sotterranee superiori a 50 litri/secondo

Regione per le grandi derivazioni ex l.r. 26/2003 e r.r. 2/2006

d2)Derivazione di acque superficiali ed opere connesse che prevedono derivazioni superiore a 200 litri al secondo, o di acque sotterranee che prevedano derivazioni superiore a 50 litri al secondo, nonché le trivellazioni finalizzate alla ricerca per derivazioni di acque sotterranee superiori a 50 litri/secondo.

Provincia per le piccole derivazioni ex l.r. 26/2003 e r.r. 2/2006

e)

e1) [Abrogata]

 

e2)Piattaforme logistiche non intermodali, depositi di merci o veicoli, centri di magazzinaggio generale e simili, che interessano una superficie operativa superiore a 3 ettari.

Provincia

f)

[Abrogata]

 

g)

g1) [Abrogata]

 

g2) [Abrogata]

 

h)

h.1)Strade extraurbane secondarie (categorie C ed F del d.m. 05.11.2001) non comprese nell’allegato II bis alla parte seconda del d.lgs. 152/2006 o loro varianti e potenziamenti, di interesse regionale (R1, R2) e/o qualificate come montane e/o turistiche secondo la classificazione di cui alla d.g.r. 3 dicembre 2004, n. VII/19709 (Classificazione funzionale e qualificazione della rete viaria), comprese le categorie progettuali di cui alla successiva lettera h.2) qualora comportanti interventi su strade panoramiche così come individuate nei Repertori e nelle tavole B ed E del PTPR vigente.

Regione

h.2)Strade extraurbane secondarie (categorie C ed F del d.m. 05.11.2001) non comprese nell’allegato II bis alla parte seconda del d.lgs. 152/2006 o loro varianti e potenziamenti, di interesse provinciale (P1, P2) o locale (L) secondo la classificazione di cui alla d.g.r. 3 dicembre 2004, n. VII/19709 (Classificazione funzionale e qualificazione della rete viaria).

Provincia

h.3)Strade urbane con lunghezza superiore a 1.500 metri non comprese nell’allegato III alla parte seconda del d.lgs. 152/2006.

Provincia

i)

Linee ferroviarie a carattere regionale o locale, ferrovie suburbane e linee metropolitane; raccordi ferroviari merci di lunghezza superiore a 2.000 metri.

Regione

l)

Sistemi di trasporto a guida vincolata (tramvie e metropolitane) funicolari o linee simili di tipo particolare, esclusivamente o principalmente adibite al trasporto di passeggeri.

Provincia

m)

[Abrogata]

 

o)

Opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi d’ acqua

Regione

p)

Aviosuperfici ed eliporti con superfici maggiori di 2 ettari.

Provincia

q)

[Abrogata]

 

r)

r1)Impianti di smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi mediante operazioni di incenerimento o di trattamento con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno (operazioni di cui all’allegato B, lettere D2, e da D8 a D11, della parte quarta del d.lgs. 152/2006); impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi mediante operazioni di raggruppamento o di ricondizionamento preliminari, con capacità massima complessiva superiore a 20 t/giorno (operazioni di cui all’allegato B, lettere D13 e D14, del d.lgs. 152/2006).

Provincia

r2)Impianti di cui all’Allegato 1 del d.lgs 59/2005, punto 5.2 (termovalorizzatori di rifiuti solidi urbani) con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno.

Regione

s)

Impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento (operazioni di cui all’allegato B, lettere D2 e da D8 a D11, della parte quarta del d.lgs. 152/2006).

Provincia

t)

Impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare con capacità massima superiore a 30.000 m3 oppure con capacità superiore a 40 t/giorno (operazioni di cui all’allegato B, lettera D15, della parte quarta del d.lgs. 152/2006).

Provincia

u)

Discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva inferiore ai 100.000 m3 (operazioni di cui all’ allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del d.lgs. 152/2006).

Provincia

v)

Impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 10.000 abitanti equivalenti.

Provincia

z)

[Abrogata]

 

z.a)

Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all’allegato B lettere D2, D8 e da D13 a D15, ed allegato C, lettere da R2 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

Provincia

z.b)

Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all’allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Provincia

8. Altri progetti

a)

Villaggi turistici di superficie superiore a 5 ettari, centri residenziali turistici ed esercizi alberghieri con oltre 300 posti-letto o volume edificato superiore a 25.000 m3 o che occupano una superficie superiore ai 20 ettari, esclusi quelli ricadenti all'interno dei centri abitati.

Regione

b)

Piste permanenti per corse e prove di automobili, motociclette ed altri veicoli a motore.

Provincia

c)

Centri di raccolta, stoccaggio e rottamazione di rottami di ferro, autoveicoli e simili con superficie superiore a 1 ettaro.

Provincia

d)

Banchi di prova per motori, turbine, reattori quando l'area impegnata supera i 500 m2

Provincia

e)

Fabbricazione di fibre minerali artificiali che superino 5.000 m2 di superficie impegnata o 50.000 m3 di volume del fabbricato.

Provincia

f)

Fabbricazione, condizionamento, carico o messa in cartucce di esplosivi con almeno 25.000 tonnellate/anno di materie prime lavorate.

Provincia

g)

Stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici pericolosi, ai sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256 Classificazione e disciplina dell'imballaggio e dell'etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi) e successive modificazioni, con capacità complessiva superiore a 1.000 m3.

Regione

i)

i1)Cave e torbiere ai sensi degli articoli 38 e 39 della legge regionale 14/1998 non contemplate nei piani provinciali delle cave.

Regione

i2)Cave e torbiere previste dai rispettivi piani provinciali delle cave.

Provincia

i3)Bacini idrici per itticoltura, irrigazione e pesca sportiva e gli altri bacini idrici assimilabili per morfologia e modalità di esecuzione, che comportano lo scavo e la commercializzazione dei materiali estratti ai sensi dell’articolo 36, comma 3, della l.r. 14/1998, come modificato dall’articolo 1, comma 1, lettera rr), della legge regionale 14 marzo 2008, n. 4 (Ulteriori modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 ;Legge per il governo del territorio ).

Regione

l)

Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici per una capacità superiore alle 10.000 t/anno di materie prime lavorate.

Provincia

m)

Produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacità superiore alle 10.000 t/anno di materie prime lavorate.

Provincia

n)

Depositi di fanghi, compresi quelli provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane con capacità superiore a 10.000 metri cubi.

Provincia

o)

Impianti per il recupero o la distruzione di sostanze esplosive.

Provincia

p)

Stabilimenti di squartamento con capacità di produzione superiore a 50 tonnellate al giorno.

Provincia

q)

Terreni da campeggio e caravaning a carattere permanente con capacità superiore a 300 posti roulotte/caravan o di superficie superiore a 5 ettari.

Regione

r)

Parchi tematici di superficie superiore a 5 ettari.

Regione

s)

Progetti di cui all’allegato A, che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e che non sono utilizzati per più di due anni.

Regione o Provincia secondo le competenze dell’allegato A

t)

Modifiche o estensioni di progetti di cui all’allegato A o all’allegato B già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull’ambiente (modifica o estensione non inclusa nell’allegato A).

L'autorità competente all'effettuazione della procedura di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA per la categoria progettuale originaria

 

ALLEGATO C

Autorità competenti in materia di VIA, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera b), e comma 3, lettera b), riguardo a progetti già individuati negli allegati A e B.

PARTE I: Competenze della Regione

PROGETTI SOTTOPOSTI A VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ A VIA

 

Allegato B

Tipologia progettuale

2. Industria energetica ed estrattiva

c)

Impianti industriali per il trasporto del vapore e dell'acqua calda, che alimentano condotte con lunghezza complessiva superiore ai 20 Km.

7. Progetti di infrastrutture

b)

b1) Progetti di sviluppo di aree urbane, nuove o in estensione, interessanti superfici superiori ai 40 ettari all’esterno del tessuto urbano consolidato così come definito dal piano delle regole, di cui all’articolo 10 della l.r. 12/2005; progetti di riassetto o sviluppo di aree urbane all'interno di aree urbane esistenti che interessano superfici superiori ai 10 ettari all’interno del tessuto urbano consolidato, così come definito dal piano delle regole, di cui all’articolo 10 della l.r. 12/2005.

b2) Costruzione di grandi strutture di vendita di cui all’art. 4, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), previsti negli ambiti territoriali montano e lacustre, così come individuati ai sensi delle disposizioni regionali vigenti in materia commerciale, nonché nelle seguenti zone:

1. zone di importanza storica, culturale o archeologica riconosciute con l’apposizione di vincolo monumentale, paesaggistico o archeologico ai sensi del d.lgs. 42/2004;

2. territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità, di cui all’articolo 21 del d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228.

b3) Costruzione di grandi strutture di vendita di cui al d.lgs. 114/98, con superfici di vendita superiori a 15.000 m2.

b4) Parcheggi di uso pubblico previsti nei progetti di grande strutture di vendita e centri commerciali con superficie di vendita superiori a 15.000 m2.

b7) Costruzione di centri commerciali di cui al d. lgs. 114/1998 1998 con superficie di vendita superiore a 1.500 m2 nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti o con superficie di vendita superiore a 2.500 m2 nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti.

 

 

PARTE II: Competenze delle Province

PROGETTI ASSOGGETTATI A VIA

 

Allegato A

Tipologia progettuale

z)

 

af bis)

Strade urbane di scorrimento

 

PROGETTI SOTTOPOSTI ALLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ A VIA

 

Allegato B

Tipologia progettuale

1. Agricoltura

c)

Impianti per l’allevamento intensivo di animali il cui numero complessivo di capi sia maggiore di quello derivante dal seguente rapporto: 40 quintali di peso vivo di animali per ettaro di terreno funzionalmente asservito all’allevamento. Sono comunque esclusi, indifferentemente dalla localizzazione, gli allevamenti con numero di animali inferiore o uguale a: 1.000 avicoli, 800 cunicoli, 120 posti per suini da produzione di oltre 30 kg o 45 posti scrofe, 300 ovicaprini e 50 posti bovini.

f)

Progetti di ricomposizione fondiaria che interessano una superficie superiore a 200 ettari.

g)

Impianti per il trattamento biologico o anche chimico fisico (quali ad esempio digestori per la produzione del biogas, denitrificatori, impianti di strippaggio, etc.) di reflui di allevamenti, biomasse e/o altre materie organiche, con una potenzialità di trattamento superiore a 150 tonnellate/giorno di materie complessivamente in ingresso al sistema.

2. Industria energetica ed estrattiva

f)

[Abrogata]

i)

Agglomerazione industriale di carbon fossile e lignite.

3. Lavorazione dei metalli e dei prodotti minerali

h)

Cantieri navali di superficie complessiva superiore a 2 ettari.

i)

Imbutitura di fondo con esplosivi che superino 5.000 m2 di superficie impegnata o 50.000 m3 di volume.

7. Progetti di infrastrutture

c)

Piste da sci di lunghezza superiore a 1,5 km o che impegnano una superficie superiore a 5 ettari nonché impianti meccanici di risalita, escluse le sciovie e le monofuni a collegamento permanente aventi lunghezza inclinata non superiore a 500 metri, con portata oraria massima superiore a 1.800 persone.

e)

e1) [Abrogata]

e2) Piattaforme logistiche, depositi di merci o veicoli, centri di magazzinaggio generale e simili, che interessano una superficie operativa superiore a 3 ettari.

l)

Sistemi di trasporto a guida vincolata (tramvie e metropolitane) funicolari o linee simili di tipo particolare, esclusivamente o principalmente adibite al trasporto di passeggeri.

m)

[Abrogata]

z)

[Abrogata]

8. Altri progetti

b)

Piste permanenti per corse e prove di automobili, motociclette ed altri veicoli a motore.

c)

Centri di raccolta, stoccaggio e rottamazione di rottami di ferro, autoveicoli e simili con superficie superiore a 1 ettaro.

d)

Banchi di prova per motori, turbine, reattori quando l'area impegnata supera i 500 m2.

g)

 

n)

Depositi di fanghi, compresi quelli provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane con capacità superiore a 10.000 metri cubi.

o)

 

 

 


[1] Testo vigente aggiornato alle modifiche apportate dalla L.R. 4 dicembre 2018, n. 17.

[2] La Corte costituzionale, con sentenza 25 gennaio 2019, n. 9, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 10, comma 1, lett. d), L.R. 36/2017 che modifica il presente articolo.