§ 4.4.82 - L.R. 10 gennaio 1989, n. 2.
Disciplina della ricerca e raccolta di minerali da collezione.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.4 tutela dell'ambiente
Data:10/01/1989
Numero:2


Sommario
Art. 1.      1. La presente Legge disciplina la ricerca e la raccolta di minerali da collezione, in considerazione del valore scientifico e didattico del collezionismo, al fine di tutelare il patrimonio [...]
Art. 2.      1. La ricerca e la raccolta di campioni di minerali deve essere effettuata, nel rispetto delle limitazioni di cui ai successivi articoli, con tecniche e modalità che garantiscano il rispetto [...]
Art. 3.      1. Per la raccolta dei campioni di minerale possono essere impiegate esclusivamente attrezzature di tipo manuale, consistenti in martelli o in mazze del peso massimo di chilogrammi 3, scalpelli [...]
Art. 4.      1. La ricerca e la raccolta dei minerali non possono essere oggetto di rapporti concessionali o convenzionali con diritto di esclusiva.
Art. 5.      1. I quantitativi massimi asportabili individualmente nel corso di una giornata sono i seguenti:
Art. 6.      1. I dipartimenti o gli istituti universitari di specifica competenza nonché i musei naturalistici di enti locali, anche su segnalazione di enti o associazioni mineralogiche, geologiche o [...]
Art. 7.      1. Per la estrazione di minerali di particolare rilevanza scientifica o per documentate esigenze di ricerca, i dipartimenti e gli istituti universitari di specifica competenza ed i musei [...]
Art. 8.      1. La vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente Legge è esercitata dal Comune interessato, coadiuvato dal personale del corpo forestale, dagli agenti di polizia rurale e dalle [...]
Art. 9.      1. Le violazioni delle norme di cui alla presente Legge comportano l'irrogazione, secondo la normativa regionale vigente, di sanzioni amministrative pecuniarie nelle misure seguenti:
Art. 10.      La raccolta dei fossili è regolata dalla Legge 1° giugno 1939, n. 1089 e successive modificazioni ed integrazioni. Sono altresì esclusi dal campo di applicazione della presente Legge tutti gli [...]


§ 4.4.82 - L.R. 10 gennaio 1989, n. 2.

Disciplina della ricerca e raccolta di minerali da collezione.

(B.U. 11 gennaio 1989, n. 2, 2° suppl. ord.).

 

Art. 1.

     1. La presente Legge disciplina la ricerca e la raccolta di minerali da collezione, in considerazione del valore scientifico e didattico del collezionismo, al fine di tutelare il patrimonio mineralogico e naturalistico.

 

     Art. 2.

     1. La ricerca e la raccolta di campioni di minerali deve essere effettuata, nel rispetto delle limitazioni di cui ai successivi articoli, con tecniche e modalità che garantiscano il rispetto dell'equilibrio idrogeologico complessivo e puntuale dello strato umifero, della stabilità del terreno nonché dell'integrità della eventuale parte restante del giacimento di minerale, e che non comportino interferenze negative con la flora e con la fauna stanziale o migratoria.

 

     Art. 3.

     1. Per la raccolta dei campioni di minerale possono essere impiegate esclusivamente attrezzature di tipo manuale, consistenti in martelli o in mazze del peso massimo di chilogrammi 3, scalpelli di lunghezza non superiore a quaranta centimetri, picozze e badili di lunghezza non superiore a metri 1,50.

     2. E' vietato l'uso di materiali esplosivi nonché l'uso di qualsiasi mezzo meccanico, quali macchine perforatrici e leve idrauliche, salvo le eccezioni previste al successivo art. 7.

 

     Art. 4.

     1. La ricerca e la raccolta dei minerali non possono essere oggetto di rapporti concessionali o convenzionali con diritto di esclusiva.

     2. Resta salva ed impregiudicata la necessità del consenso del proprietario o titolare di altro diritto reale o del conduttore del fondo per la ricerca e l'asportazione dei minerali.

 

     Art. 5.

     1. I quantitativi massimi asportabili individualmente nel corso di una giornata sono i seguenti:

     - non più di due esemplari pro-capite di campioni di minerali;

     - non più di dieci esemplari pro-capite di campioni di minerali in complesso;

     per gruppi di più di cinque persone valgono i seguenti quantitativi massimi:

     - non più di dieci esemplari complessivamente di campioni di minerali;

     - non più di cinquanta esemplari di campioni di minerali in complesso.

     2. Disposizioni più restrittive sui quantitativi asportabili, per elenchi di minerali specificamente indicati in relazione a loro caratteristiche di particolare pregio scientifico o rarità, possono essere emanate con decreto del dirigente competente, anche su proposta dei Comuni, delle comunità montane o degli enti gestori dei parchi e delle riserve regionali, relativamente al territorio di propria competenza [1].

     3. E' comunque vietata la raccolta di campioni di calcite e aragonite ubicati in grotte o cavità naturali.

 

     Art. 6.

     1. I dipartimenti o gli istituti universitari di specifica competenza nonché i musei naturalistici di enti locali, anche su segnalazione di enti o associazioni mineralogiche, geologiche o paleontologiche, possono segnalare alla Giunta Regionale zone dove esistano giacimenti di rilevanza scientifica, per le quali propongano ulteriori prescrizioni o divieti, dandone precisa indicazione, riguardo la ricerca e la raccolta di minerali.

     2. La delimitazione di tali zone nonché le relative disposizioni di salvaguardia e le normative di utilizzazione ai fini della presente Legge, sono deliberate dalla Giunta Regionale d'intesa con la commissione consiliare competente.

 

     Art. 7.

     1. Per la estrazione di minerali di particolare rilevanza scientifica o per documentate esigenze di ricerca, i dipartimenti e gli istituti universitari di specifica competenza ed i musei naturalistici di enti locali, possono procedere a raccolta di campioni di minerali utilizzando attrezzature diverse da quelle di cui all'articolo 3, con l'esclusione comunque dell'impiego di esplosivi, e per quantitativi maggiori di quelli previsti dall'articolo 5, purché le persone incaricate siano appositamente autorizzate dal dirigente competente, con atto da esibirsi a richiesta degli agenti di vigilanza [1].

     2. Tale atto deve indicare nominativamente la persona abilitata, la durata, le modalità, le quantità massime di raccolta e la zona di pertinenza nonché l'istituto o il museo, cui i campioni estratti sono interamente destinati per la conservazione.

 

     Art. 8.

     1. La vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente Legge è esercitata dal Comune interessato, coadiuvato dal personale del corpo forestale, dagli agenti di polizia rurale e dalle guardie giurate del servizio volontario di vigilanza ecologica di cui alla Legge Regionale 29 dicembre 1980, n. 105.

     2. Nelle zone comprese in una comunità montana, nonché in quelle comprese in un parco o riserva di interesse regionale provvedono rispettivamente la comunità montana e l'ente gestore del parco o della riserva.

 

     Art. 9.

     1. Le violazioni delle norme di cui alla presente Legge comportano l'irrogazione, secondo la normativa regionale vigente, di sanzioni amministrative pecuniarie nelle misure seguenti:

     a) per l'uso di materiale esplosivo: da lire 2.500.000 a lire 5.000.000;

     b) per l'uso degli altri materiali di cui al secondo comma del precedente articolo 3 e per la violazione dell'articolo 5, terzo comma: da lire 500.000 a lire 2.000.000;

     c) per la violazione delle disposizioni di cui al precedente articolo 2: da lire 50.000 a lire 500.000;

     d) per la violazione delle disposizioni di cui al primo comma del precedente articolo 5: da lire 100.000 a lire 500.000.

     2. Nei casi previsti dai precedenti punti a), b) e c) il sindaco ed il presidente della comunità montana o il presidente dell'ente gestore, nei casi previsti al secondo comma del precedente articolo 8, ordinano la confisca del materiale estratto e degli strumenti di escavazione. Il materiale confiscato sarà destinato ad un museo di un ente pubblico o comunque verrà utilizzato per il pubblico interesse.

 

     Art. 10.

     La raccolta dei fossili è regolata dalla Legge 1° giugno 1939, n. 1089 e successive modificazioni ed integrazioni. Sono altresì esclusi dal campo di applicazione della presente Legge tutti gli ambiti territoriali normati da disposizioni più restrittive.

 

 


[1] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 2 febbraio 2001, n. 3.

[1] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 2 febbraio 2001, n. 3.