§ 1.7.82 - L.R. 7 settembre 1996, n. 21.
Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza del consiglio regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:1. assetto istituzionale e amministrativo, organi statutari
Capitolo:1.7 ordinamento degli uffici e del personale
Data:07/09/1996
Numero:21


Sommario
Art. 1.  (Finalità ed oggetto della legge).
Art. 2.  (Competenze dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale).
Art. 3.  (Competenze della dirigenza del consiglio regionale).
Art. 4.  (Responsabilità della dirigenza).
Art. 5.  (Codice etico, incarichi e incompatibilità).
Art. 6.  (Assegnazione di quote di bilancio).
Art. 7.  (Fonti della regolamentazione organizzativa e dei rapporti di lavoro).
Art. 8.  (Criteri generali di organizzazione).
Art. 8 bis.  (Gestione flessibile del personale e finanziamento dell'area delle posizioni organizzative).
Art. 8 ter.  (Incremento delle risorse per la corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni di lavoro straordinario).
Art. 8 quater.  (Risorse aggiuntive per il finanziamento delle posizioni organizzative)
Art. 9.  (La struttura organizzativa del consiglio regionale).
Art. 10.  (Strutture di progetto).
Art. 11.  (Posizioni dirigenziali e loro graduazione).
Art. 12.  (Competenze e poteri dei direttori generali).
Art. 12 bis.  (Il Segretario generale).
Art. 13.  (Competenze e poteri dei dirigenti).
Art. 14.  (Attività di controllo interno).
Art. 15.  (Semplificazione dell'attività amministrativa).
Art. 16.  (Struttura relativa alla comunicazione e settore stampa).
Art. 17.  (Qualifica dirigenziale).
Art. 18.  (Accesso alla qualifica di dirigente).
Art. 19.  (Conferimento di incarichi dirigenziali).
Art. 20.  (Mobilità dei dirigenti).
Art. 21.  (Trattamento economico).
Art. 22.  (Sistema di valutazione).
Art. 23.  (Formazione ed aggiornamento dei dirigenti).
Art. 24.  (Sostituzione dei dirigenti).
Art. 25.  (Estinzione del rapporto di lavoro dei dirigenti).
Art. 26.  (Segreterie dei componenti l'ufficio di presidenza).
Art. 27.  (Segreterie e staff gruppi consiliari).
Art. 27 bis.  (Personale di segreteria: rimborso spese per espletamento del mandato consiliare).
Art. 27 ter.  (Norma transitoria)
Art. 28.  (Norma transitoria per l'accesso alla dirigenza).
Art. 29.  (Prima attivazione della struttura organizzativa).
Art. 30.  (Modifiche alla l.r. 10 marzo 1995, n. 10).
Art. 31.  (Norme finali ed abrogazioni).
Art. 32.  (Norma finanziaria).
Art. 33.  (Norma finale).


§ 1.7.82 - L.R. 7 settembre 1996, n. 21. [1]

Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza del consiglio regionale.

(B.U. 12 settembre 1996, n. 37 - 1° suppl. ord.).

 

Titolo I

PRINCIPI GENERALI

 

Art. 1. (Finalità ed oggetto della legge).

     1. Le disposizioni della presente legge, in attuazione degli artt. 11, 20 e 47, primo comma, dello Statuto della regione e nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», definiscono i principi ed i criteri di organizzazione delle strutture del consiglio regionale, e, secondo i principi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421» e successive modificazioni, nonché del principio di

contrattualizzazione, disciplinano i rapporti di lavoro, le attribuzioni e le responsabilità della dirigenza del consiglio regionale.

     2. Le finalità cui si ispirano le disposizioni della presente legge sono:

     a) distinguere le responsabilità ed i poteri dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale e del suo presidente, nonché degli altri organi consiliari, da quelli propri della dirigenza;

     b) migliorare l'efficienza delle strutture organizzative dell'amministrazione consiliare cui sono demandate attività di gestione, nonché di supporto alle funzioni legislative, amministrative e di controllo di competenza dei singoli consiglieri, del consiglio regionale e degli organi interni dello stesso;

     c) accrescere la capacità di innovazione del sistema organizzativo consiliare;

     d) promuovere lo sviluppo delle competenze e valorizzare la professionalità dei dirigenti consiliari, garantendo a tutti pari opportunità;

     e) assicurare la trasparenza e la qualità dell'attività amministrativa;

     f) aumentare la flessibilità dell'organizzazione consiliare riducendo l'area della regolamentazione legislativa;

     g) migliorare la produzione legislativa e normativa della regione, con riferimento alla trasparenza, alla qualità tecnica ed alla fattibilità delle disposizioni normative;

     h) ampliare l'efficacia dell'informazione e comunicazione istituzionale sull'attività del consiglio regionale, nonché l'acquisizione delle conoscenze, concernenti la società e le istituzioni, rilevanti per l'esercizio delle funzioni della regione.

 

     Art. 2. (Competenze dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale).

     1. Al fine di distinguere le responsabilità ed i poteri dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale e del suo presidente da quelli propri dei dirigenti, competono allo stesso ufficio di presidenza:

     a) la definizione delle funzioni e dell'articolazione delle strutture organizzative del consiglio regionale;

     b) la quantificazione delle risorse economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità, ivi comprese quelle relative alle risorse umane, tecnologiche e strumentali, nonché l'assegnazione di quote di bilancio alle diverse articolazioni organizzative;

     c) l'approvazione delle indicazioni formulate dai direttori generali relative all'articolazione delle corrispondenti direzioni generali;

     d) la verifica della rispondenza dell'attività gestionale e dei risultati raggiunti agli obiettivi e agli indirizzi stabiliti;

     e) il conferimento degli incarichi di direzione delle strutture organizzative del consiglio regionale e l'assunzione dei provvedimenti inerenti alla valutazione delle prestazioni dei dirigenti incaricati;

     f) la soluzione di eventuali conflitti di competenza tra direzioni generali, ove costituite;

     g) tutti i provvedimenti attuativi della presente legge che non siano espressamente posti in capo ai dirigenti.

     1 bis. L'Ufficio di Presidenza, nel rispetto dei principi previsti dall'articolo 36 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, disciplina i requisiti e i criteri generali nonché le modalità e le procedure di accesso all'impiego presso il Consiglio regionale [2].

 

     Art. 3. (Competenze della dirigenza del consiglio regionale).

     1. Compete alla dirigenza supportare l'ufficio di presidenza, il suo presidente e gli altri organi consiliari, nell'assolvimento dei rispettivi compiti istituzionali, mediante l'elaborazione di programmi, di proposte e di schemi di provvedimenti amministrativi e legislativi, nonché assicurare la realizzazione degli obiettivi e delle finalità di cui all'art. 1.

     2. Costituiscono attribuzioni della dirigenza:

     a) la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa delle strutture e delle attività cui è preposta, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante l'esercizio di autonomi poteri di spesa e di organizzazione delle risorse umane strumentali e di controllo;

     b) la direzione delle strutture organizzative assegnate, la verifica dei risultati ed il controllo dei tempi, dei costi, dei rendimenti e della qualità dell'attività amministrativa, nonché le relazioni con le organizzazioni sindacali nell'ambito delle competenze di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro del personale regionale;

     c) lo studio delle problematiche di natura giuridico-amministrativa, economico-sociale, tecnico-scientifica attinenti alle materie di competenza del consiglio regionale e dei suoi organi interni, nonché l'elaborazione di relazioni, pareri, proposte;

     d) il compito di rappresentare elementi di conoscenza e di valutazione utili per l'assunzione delle decisioni e la formulazione di programmi per il raggiungimento degli obiettivi e dei risultati concordati, all'ufficio di presidenza, al suo presidente, agli organi interni del consiglio regionale ed alle rispettive presidenze, nonché ai dirigenti sovraordinati;

     e) la responsabilità di procedimenti amministrativi ivi compresi quelli relativi agli appalti e ai concorsi, nonché la presidenza delle relative commissioni e la stipulazione dei contratti.

     3. I provvedimenti di competenza dei dirigenti sono definitivi.

 

     Art. 4. (Responsabilità della dirigenza).

     1. Con riferimento alle attribuzioni di cui all'art. 3 commi 1 e 2, e nell'ambito dell'ordinaria responsabilità disciplinare, amministrativa, civile e penale, i dirigenti sono responsabili:

     a) della coerenza sotto il profilo programmatico, legislativo, finanziario e organizzativo dei provvedimenti assunti, in relazione agli obiettivi generali dell'azione dell'amministrazione consiliare;

     b) dell'imparziale assolvimento delle funzioni di supporto amministrativo e tecnico all'esercizio delle funzioni istituzionali, spettanti ai consiglieri, all'ufficio di presidenza e al suo presidente, all'assemblea e ai suoi organi interni;

     c) dei risultati conseguiti nell'attività gestionale, nel rispetto dei vincoli di tempo e di costo stabiliti;

     d) della corretta gestione e della valorizzazione delle risorse umane cui sono preposti, osservando criteri di parità e promuovendo le pari opportunità tra uomini e donne;

     e) della gestione economica ed efficiente delle risorse finanziarie assegnate, nel rispetto della quota di bilancio e dei limiti di spesa prestabiliti, compresi quelli relativi al personale e alle risorse strumentali;

     f) della trasparenza e della semplificazione dell'attività e delle procedure amministrative interne al consiglio regionale;

     g) della circolazione delle informazioni riguardanti il funzionamento della struttura cui sono preposti, ivi comprese quelle riguardanti la gestione del personale;

     h) dell'osservanza della riservatezza e del segreto d'ufficio ove ciò sia espressamente previsto dal procedimento amministrativo o dalle norme in vigore.

     2. Ciascun dirigente è responsabile del conseguimento degli obiettivi assegnati, della gestione delle risorse attribuite e dei risultati raggiunti nei confronti del dirigente sovraordinato; ciascun direttore generale è responsabile nei confronti dell'ufficio di presidenza e del suo presidente.

     3. All'inizio di ogni anno i dirigenti, anche ai fini della valutazione delle prestazioni, presentano ai dirigenti sovraordinati e questi ai rispettivi direttori generali e i direttori generali all'ufficio di presidenza, una relazione scritta sull'attività svolta nel corso dell'anno precedente. L'ufficio di presidenza si esprime con specifico provvedimento sulle relazioni rassegnate dai direttori generali.

 

     Art. 5. (Codice etico, incarichi e incompatibilità).

     1. Il comportamento della dirigenza si ispira a criteri di:

     a) rispetto dei diritti dei consiglieri regionali e dei cittadini;

     b) pieno adempimento dei propri compiti;

     c) imparzialità;

     d) trasparenza.

     2. Il dirigente, nell'esercizio delle proprie competenze e relativi ambiti di intervento, deve assicurare l'accesso dei consiglieri regionali e dei cittadini alle informazioni alle quali essi abbiano titolo e, nei limiti in cui ciò non sia escluso dagli obblighi di riservatezza, fornire tutte le informazioni e le spiegazioni necessarie per individuare ed eliminare eventuali ostacoli.

     3. Il dirigente non può impegnarsi in alcuna attività che contrasti con il corretto adempimento delle proprie responsabilità e il pieno svolgimento dei propri compiti.

     4. Il dirigente prima di assumere l'incarico dirigenziale deve dichiarare al presidente del consiglio regionale l'insussistenza di cause di incompatibilità e di conflitti di interesse connessi con l'incarico stesso, sottoscrivendo a tal fine una specifica dichiarazione; in caso di incompatibilità sopravvenuta il dirigente è tenuto a darne immediata comunicazione al presidente del consiglio regionale.

     5. Il dirigente non può accettare incarichi di collaborazione a titolo oneroso da parte di chi abbia interesse in decisioni o compiti che rientrano nella sua sfera di competenza, né può accettare da soggetti diversi dall'amministrazione compensi o altre utilità per prestazioni alle quali è tenuto per lo svolgimento dei propri compiti di istituto. Comunque gli incarichi, che non rientrino nei casi di esclusione sopra citati, devono essere sottoposti preventivamente all'autorizzazione dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale.

     6. Il dirigente non può accettare benefici o qualsivoglia utilità, che non siano meramente simbolici, da parte di chi abbia interessi coinvolti nello svolgimento dei suoi compiti di ufficio o in decisioni che appartengono alla sua sfera di competenza.

     7. Fatte salve le responsabilità penali e amministrative, le violazioni delle norme di cui al presente articolo devono essere considerate ai fini della valutazione delle responsabilità disciplinari secondo la normativa vigente.

     8. I principi e le norme di cui al presente articolo, e ulteriori specificazioni, ivi compresa la regolamentazione dei provvedimenti disciplinari definiti dall'ufficio di presidenza, devono essere inclusi nel contratto individuale e sottoscritti dal dirigente all'atto dell'accettazione della nomina a dirigente.

 

     Art. 6. (Assegnazione di quote di bilancio).

     1. In concomitanza con l'approvazione del bilancio di previsione del consiglio regionale e comunque entro i successivi sessanta giorni, l'ufficio di presidenza, sentiti i direttori generali, esplicita, con specifico provvedimento, i progetti da attuare con le relative priorità e gli indirizzi generali.

     2. L'ufficio di presidenza, entro lo stesso termine di cui al comma 1, procede all'assegnazione a ciascuna direzione generale, o ad altra struttura assimilabile per autonomia decisionale ed operativa di una specifica quota di bilancio individuando i capitoli di spesa.

     3. In attesa della modifica del regolamento contabile del consiglio regionale, le assegnazioni delle quote di cui al comma 2 sono determinate anche mediante aggregazioni o disaggregazioni dei capitoli e degli articoli di relativa pertinenza, con riferimento al bilancio del consiglio regionale.

 

     Art. 7. (Fonti della regolamentazione organizzativa e dei rapporti di lavoro).

     1. Fermo restando quanto stabilito dalla presente legge, l'organizzazione consiliare è regolata, secondo le rispettive competenze, mediante:

     a) provvedimenti e atti di organizzazione dell'ufficio di presidenza e dei dirigenti delle diverse strutture in cui si articola l'amministrazione consiliare;

     b) atti privatistici riferiti ai rapporti di lavoro.

     2. Nelle materie soggette alla disciplina del codice civile, delle leggi sul lavoro e in quelle comunque assoggettabili ai contratti collettivi, il rapporto di lavoro con i dipendenti è regolato dalla pubblica amministrazione con i poteri del privato datore di lavoro. A tal fine l'ufficio di presidenza del consiglio regionale adotta, secondo le disposizioni della presente legge, tutte le misure necessarie ed opportune.

 

Titolo II

ORDINAMENTO DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

DEL CONSIGLIO REGIONALE

 

     Art. 8. (Criteri generali di organizzazione).

     1. La struttura organizzativa del consiglio regionale si ispira ai modelli organizzativi delle assemblee parlamentari, con il fine di assicurare i servizi di supporto necessari al migliore esercizio delle funzioni di legislazione, di indirizzo e di controllo dell'organo consiliare;

     2. La struttura organizzativa del consiglio regionale si articola in:

     a) strutture permanenti, che attengono a funzioni ed attività di carattere continuativo;

     b) strutture temporanee, connesse alla realizzazione di specifici progetti, di cui all'art. 10.

     3. I dirigenti responsabili delle strutture permanenti esercitano, nei limiti stabiliti dalla presente legge, un potere gerarchico nei confronti delle unità organizzative e del personale assegnato. I dirigenti responsabili di progetto esercitano un potere gerarchico nei confronti del personale direttamente assegnato e hanno poteri di coordinamento funzionale nei confronti delle altre unità organizzative e del relativo personale coinvolto nel progetto.

 

     Art. 8 bis. (Gestione flessibile del personale e finanziamento dell'area delle posizioni organizzative). [3]

     1. Il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e la produttività previsto dal C.C.N.L. relativo al 1999, è costituito tenendo conto anche dei risparmi derivanti dalla non copertura dei posti della dotazione organica nonché delle risorse aggiuntive specificatamente previste in bilancio per le finalità di cui al comma 3.

     2. Per gli anni successivi il fondo così determinato potrà essere ulteriormente incrementato in relazione ai risparmi derivanti dalla mancata copertura dei posti della dotazione organica.

     3. La maggiorazione di cui ai precedenti commi è finalizzata, con le modalità definite in sede di contrattazione collettiva integrativa, ad attuare misure di gestione flessibile del personale a supporto delle specifiche esigenze organizzative derivanti dalle attività degli organi istituzionali del Consiglio regionale nonché al finanziamento dell'area delle posizioni organizzative.

 

     Art. 8 ter. (Incremento delle risorse per la corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni di lavoro straordinario). [4]

     1. Le risorse per la corresponsione dei compensi per il lavoro straordinario previste dalla contrattazione collettiva nazionale possono essere incrementate in relazione alle esigenze di assistenza diretta agli organi istituzionali del Consiglio regionale. A tal fine, l'Ufficio di Presidenza, in sede di programmazione annuale delle attività, determina l'importo dell'incremento e ne individua la relativa copertura nell'ambito delle capacità di bilancio con conseguente adeguamento delle disponibilità del fondo per il compenso del lavoro straordinario.

 

          Art. 8 quater. (Risorse aggiuntive per il finanziamento delle posizioni organizzative) [5]

     1. Il fondo per il finanziamento delle posizioni organizzative di cui all’articolo 17, comma 2, lettera c), del CCNL 1 aprile 1999, è incrementato con risorse poste a carico del bilancio del Consiglio regionale, nella misura del 12 per cento.

 

     Art. 9. (La struttura organizzativa del consiglio regionale).

     1. La struttura organizzativa si articola in:

     a) Direzioni generali

     Sono unità organizzative complesse ed articolate, individuate con riferimento alle esigenze istituzionali e di gestione amministrativa.

     b) Unità di supporto specialistico (staff)

     Sono unità organizzative, sia temporanee che permanenti, con compiti di studio, ricerca, elaborazioni complesse, assistenza tecnica, ispettivi [6].

     c) Servizi

     Sono unità organizzative complesse costituite nell'ambito delle direzioni generali individuate sulla base dell'omogeneità dei prodotti/servizi erogati o dei processi gestiti o delle competenze specialistiche richieste.

     d) Uffici

     Sono unità organizzative semplici individuate in base a criteri di efficacia ed economicità dell'organizzazione dei processi di lavoro e costituiscono articolazioni sia delle direzioni generali che dei servizi.

     e) Unità operative organiche

     Sono unità organizzative elementari, vengono costituite quanto ciò risulti necessario per l'espletamento di compiti e di atti che, per le comuni caratteristiche o per il carico di lavoro, richiedono una struttura organizzativa snella ed omogenea. Costituiscono articolazioni sia delle direzioni generali, sia dei servizi, sia degli uffici. Possono essere temporanee o permanenti.

     2. L'ufficio di presidenza, con specifici provvedimenti presi con votazione unanime dei componenti assegnati, definisce principi criteri e modalità di organizzazione delle strutture dell'amministrazione consiliare e per l'istituzione delle direzioni generali, che comunque non possono superare il numero di tre, definendone le funzioni e le corrispondenti attività. Qualora le proposte approvate dall'ufficio di presidenza non ottengano l'unanimità, i provvedimenti devono essere adottati dal consiglio regionale entro sessanta giorni dalla trasmissione della proposta.

     3. L'ufficio di presidenza con specifico provvedimento definisce l'articolazione, nonché i limiti numerici dei servizi, degli uffici, delle unità di supporto specialistico e delle unità operative organiche compresi nell'ambito di ciascuna direzione generale.

     4. I servizi sono istituiti, sentiti i rispettivi direttori generali, con provvedimento dell'ufficio di presidenza, su proposta del direttore generale competente in materia di organizzazione.

     5. Le unità di supporto specialistico sono istituite con provvedimento dell'ufficio di presidenza, su proposta del direttore generale competente in materia di organizzazione.

     6. Gli uffici e le unità operative organiche sono istituiti, su indicazione dei rispettivi direttori generali, con provvedimento dell'ufficio di presidenza, su proposta del direttore generale competente in materia di organizzazione, sentiti i dirigenti dei servizi interessati.

     7. La definizione delle competenze ed aree di attività delle strutture organizzative di cui ai commi precedenti costituisce parte integrante dei rispettivi provvedimenti istitutivi.

 

     Art. 10. (Strutture di progetto).

     1. Le strutture di progetto di cui all'art. 8, comma 2, lett. b) sono unità organizzative istituite con provvedimento dell'ufficio di presidenza per la realizzazione di obiettivi di rilevante interesse regionale caratterizzati di interfunzionalità, unicità e temporaneità.

     2. Il provvedimento con il quale l'ufficio di presidenza istituisce una struttura di progetto e conferisce il relativo incarico dirigenziale, stabilisce:

     a) gli obiettivi da perseguire e i risultati attesi dal progetto;

     b) le risorse di personale, finanziarie e strumentali direttamente assegnate;

     c) il termine di completamento del progetto, che è stabilito nel termine di dodici mesi dall'inizio, prorogabile una sola volta per un periodo non superiore al 50% della durata iniziale;

     d) le modalità di verifica dello stato di avanzamento;

     e) i collegamenti funzionali con le strutture permanenti e le modalità di condivisione delle risorse;

     f) le attribuzioni e i poteri specifici del dirigente responsabile di progetto;

     g) le modalità di rientro delle risorse umane nelle strutture permanenti;

     h) la direzione generale cui fa riferimento;

     i) il trattamento economico attribuito al dirigente responsabile in conformità alle disposizioni di cui agli artt. 11, comma 3, e 21.

     3. Il numero dei dirigenti assegnati alle strutture di progetto non può essere superiore al 10% degli incarichi di dirigenza attribuiti.

 

     Art. 11. (Posizioni dirigenziali e loro graduazione).

     1. Le posizioni dirigenziali sono graduate, anche ai fini della retribuzione di posizione prevista dal contratto collettivo nazionale per l'area della dirigenza, in funzione dei seguenti parametri di riferimento:

     a) complessità organizzativa e gestionale della struttura;

     b) dimensione delle risorse finanziarie, strumentali ed umane a disposizione;

     c) dimensione e qualità dei referenti e dei destinatari, interni ed esterni, dell'attività della struttura.

     2. La graduazione delle posizioni dirigenziali è definita, con provvedimento dell'ufficio di presidenza, su proposta del direttore generale competente in materia di personale ed organizzazione.

     3. All'atto dell'istituzione di nuove posizioni dirigenziali o della costituzione di strutture di progetto, l'ufficio di presidenza provvede alla loro graduazione ai sensi dei commi 1 e 2.

     4. La graduazione delle posizioni è aggiornata ogni qualvolta siano messe in atto modifiche rilevanti riguardanti i compiti, la loro complessità, il grado di autonomia, nonché la distribuzione delle responsabilità e l'assegnazione delle risorse.

     5. Le valutazioni di cui ai commi che precedono sono effettuate entro 60 giorni dalla istituzione delle unità organizzative di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 9.

     6. Il numero complessivo delle posizioni dirigenziali è definito dall'ufficio di presidenza nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, e comunque non può superare le quaranta unità.

 

     Art. 12. (Competenze e poteri dei direttori generali).

     1. I direttori generali, nell'ambito dell'autonomia dell'incarico conferito, e fermo restando il potere di indirizzo dell'ufficio di presidenza:

     a) contribuiscono con proprie proposte all'elaborazione dei progetti e degli atti di competenza dell'ufficio di presidenza e degli altri organi interni del consiglio regionale;

     b) propongono all'ufficio di presidenza i programmi attuativi degli obiettivi stabiliti, stimando le risorse necessarie, e ne coordinano l'attuazione da parte delle strutture cui sono preposti;

     c) adottano, nell'esercizio delle loro attribuzioni, gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, anche mediante l'esercizio di autonomi poteri di spesa e di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

     d) nominano i responsabili delle unità operative organiche di cui all'art. 9, comma 1, lett. e), sulla base di criteri stabiliti dall'ufficio di presidenza;

     e) adottano, nell'ambito di criteri e modalità definiti e per quanto di competenza, gli atti di gestione del personale assegnato, ivi comprese la valutazione delle prestazioni e delle conseguenti proposte relative al trattamento economico variabile e all'adozione delle misure in materia disciplinare, in conformità, per i dirigenti, alle determinazioni del nucleo di valutazione di cui all'art. 22;

     f) curano, nell'ambito di criteri e di modalità definiti, l'organizzazione del lavoro delle strutture di competenza ivi compresa, previo esame con le organizzazioni sindacali, l'articolazione dell'orario di servizio con riferimento alle specifiche esigenze dell'assemblea regionale e dei suoi organi interni, nonché dell'eventuale utenza esterna;

     g) esercitano i poteri di spesa nei limiti degli stanziamenti di bilancio e, ove previsto, quelli di acquisizione delle entrate;

     h) indicano le risorse finanziarie che i dirigenti subordinati possono impegnare in relazione alle competenze attribuite;

     i) esercitano, previa diffida, il potere sostitutivo in caso di inerzia dei dirigenti subordinati;

     l) propongono le costituzioni in giudizio e la resistenza a liti e contenziosi attivi e passivi;

     m) risolvono eventuali conflitti di competenza tra unità organizzative subordinate.

     2. Gli atti e i provvedimenti adottati dai direttori generali sono definitivi. I provvedimenti di competenza dei direttori generali non possono essere sottoposti ad avocazione da parte dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale se non per particolari ragioni di necessità ed urgenza, che devono essere adeguatamente motivate nel provvedimento di avocazione.

     3. Con lo stesso provvedimento di avocazione l'ufficio di presidenza individua il direttore generale competente ad assumere i provvedimenti conseguenti.

 

     Art. 12 bis. (Il Segretario generale). [7]

     1. Il direttore generale al quale è affidato il ruolo di segretario generale, oltre alle funzioni ed ai poteri di cui all'art. 12, coordina l'azione amministrativa delle strutture del Consiglio regionale, il raccordo con le strutture organizzative dei diversi livelli di governo e della Giunta regionale e degli organi ed organismi dello Stato e di altri enti a carattere nazionale ed internazionale, coordina la realizzazione degli indirizzi e dei programmi adottati dall'ufficio di Presidenza.

     2. Il segretario generale è nominato dall'ufficio di Presidenza, anche tra persone esterne all'amministrazione regionale. Lo stesso provvedimento ne determina contestualmente la durata ed il trattamento economico particolare.

     3. Al segretario generale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 19 e 21.

     4. Il segretario generale presiede il comitato di coordinamento delle direzioni generali composto dai direttori generali.

 

     Art. 13. (Competenze e poteri dei dirigenti).

     1. I dirigenti, in relazione alle competenze loro attribuite e nel rispetto degli indirizzi concordati con il direttore generale o con il dirigente di livello sovraordinato:

     a) provvedono alla direzione delle unità organizzative e delle attività cui sono preposti, all'organizzazione del lavoro e alla gestione delle risorse umane, strumentali e di controllo assegnate;

     b) esercitano, nei limiti delle risorse assegnate, i poteri di spesa e, ove previsto, di accertamento delle entrate;

     c) adottano, nell'ambito delle competenze attribuite e delle funzioni delegate dal direttore generale e/o dal dirigente di livello sovraordinato, gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno;

     d) verificano periodicamente l'efficacia e la produttività delle unità organizzative assegnate, analizzando e controllando costi, rendimenti e qualità dell'attività svolta;

     e) formulano, in relazione al personale assegnato, proposte al dirigente di livello sovraordinato in merito alla mobilità, alla formazione all'attribuzione dei trattamenti economici variabili, alla valutazione delle prestazioni, nonché all'adozione di ogni altra misura prevista dalla normativa vigente, garantendo il rispetto del principio di parità e di pari opportunità tra uomini e donne.

     2. Gli atti e i provvedimenti dei dirigenti, nell'ambito delle rispettive competenze come specificato al comma 1, sono definitivi. Gli atti e i provvedimenti dei dirigenti possono essere sottoposti ad avocazione, rispettivamente del dirigente sovraordinato e dal direttore generale competente, per particolari ragioni di necessità ed urgenza che devono essere adeguatamente motivate nel provvedimento di avocazione.

 

     Art. 14. (Attività di controllo interno).

     1. L'ufficio di presidenza si avvale di uno specifico comitato per la verifica del corretto funzionamento delle strutture sottoposte, e in particolare:

     a) dei costi di funzionamento e dei rendimenti;

     b) della corretta gestione delle risorse assegnate;

     c) dell'imparzialità e dell'efficienza dei procedimenti di competenza.

     2. Il comitato assicura altresì le verifiche previste dall'art. 2, comma 1, lett. d).

     3. L'attività del comitato si sviluppa in regime di autonomia operativa e si esplica anche su sollecitazione dell'ufficio di presidenza. Il comitato risponde direttamente al presidente del consiglio e all'ufficio di presidenza.

     4. Il comitato è composto da un dirigente regionale e da due membri esterni all'amministrazione, individuati tra professionisti particolarmente esperti in tecniche di valutazione, di controllo, di gestione e attività ispettiva. La composizione del comitato e la nomina del suo presidente sono disposte con deliberazione dell'ufficio di presidenza; il comitato è costituito con decreto del presidente del consiglio regionale, di assumersi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

     5. Il comitato dura in carica fino a metà legislatura ed è eventualmente confermabile fino al termine della stessa.

     6. Lo stesso provvedimento di costituzione del comitato individua la struttura organizzativa di supporto e assegna il contingente di personale di cui può avvalersi sia con attribuzione permanente che temporanea e dispone la nomina del relativo responsabile.

     7. Il comitato può chiedere all'ufficio di presidenza di poter disporre di consulenze specializzate per esigenze particolari specificatamente motivate.

     8. I componenti del comitato hanno accesso ai documenti amministrativi e possono chiedere oralmente o per iscritto informazioni e copie di atti e documenti ai responsabili delle strutture sottoposte ad indagine.

     9. Al termine di ogni intervento il comitato rassegna all'ufficio di presidenza una relazione sui risultati dell'attività di controllo ed esprime le proprie valutazioni in merito.

     10. L'ufficio di presidenza trasmette al nucleo di valutazione di cui all'art. 22 i risultati e le valutazioni attinenti all'operato dei dirigenti.

     11. La commissione competente può chiedere annualmente all'ufficio di presidenza una relazione sull'attività di controllo interno.

 

     Art. 15. (Semplificazione dell'attività amministrativa).

     1. Ai dirigenti, nell'ambito delle relative competenze, fa capo la responsabilità della semplificazione delle procedure, dell'introduzione di strumenti atti a garantire i diritti dei consiglieri regionali e dei cittadini in materia di accesso alle informazioni, autocertificazione e partecipazione, nel rispetto dei tempi previsti dalle normative vigenti.

     2. Qualora sia necessario o opportuno acquisire il parere o particolari prescrizioni da parte di altre unità organizzative interne all'amministrazione regionale, ciascun direttore generale può indire apposite conferenze di servizi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, qualora lo richiedano obiettivi di snellezza amministrativa per adempimenti di competenza di diverse strutture amministrative.

     3. Le determinazioni assunte dalle conferenze di servizi di cui al comma 2 vengono verbalizzate e assumono il carattere di parere, di proposta o provvedimento definitivo.

     4. Con provvedimento dell'ufficio di presidenza vengono definite le modalità e gli strumenti per assicurare la massima circolazione delle informazioni nell'ambito delle strutture consiliari e nei rapporti con l'esterno.

     5. L'ufficio di presidenza del consiglio regionale stabilisce le modalità e gli strumenti per rimuovere ostacoli ed inerzie, o comportamenti difformi da quanto previsto dal presente articolo, anche stabilendo specifiche sanzioni di tipo disciplinare ed economico a carico dei dirigenti responsabili.

 

     Art. 16. (Struttura relativa alla comunicazione e settore stampa).

     1. Il consiglio regionale garantisce ai cittadini il diritto di informazione e di accesso ai documenti amministrativi mediante specifici provvedimenti in ordine alla comunicazione sulle attività svolte, agli atti assunti e allo stato di avanzamento dei procedimenti.

     2. Per il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, nonché per la cura di tutte le funzioni attinenti alla comunicazione, l'ufficio di presidenza istituisce una apposita struttura.

     3. All'interno della struttura di cui al comma 2 è istituito il settore stampa che cura principalmente i rapporti del consiglio regionale con la stampa e gli altri mezzi di informazione.

     4. Al giornalista responsabile del settore stampa e ai giornalisti professionisti e pubblicisti cui è conferito l'incarico di collaborazione si applica il contratto nazionale di categoria.

 

Titolo III

ORDINAMENTO DELLA DIRIGENZA

 

     Art. 17. (Qualifica dirigenziale).

     1. La dirigenza regionale è ordinata nell'unica qualifica di dirigente ed è articolata secondo criteri di omogeneità di funzioni e di graduazione delle responsabilità e dei poteri.

     2. Ai dirigenti sono affidate, secondo le norme della presente legge:

     a) funzioni di direzione di strutture organizzative permanenti;

     b) funzioni di direzione di strutture temporanee;

     c) funzioni ispettive;

     d) funzioni specialistiche, ad elevato contenuto professionale.

     3. Con riferimento alle strutture organizzative permanenti e temporanee, i dirigenti esplicano le funzioni di:

     a) strutture permanenti al direttori generali;

     a2 dirigenti di funzioni specialistiche ad elevato contenuto professionale (staff);

     a3 dirigenti di servizio;

     a4 dirigenti di ufficio;

     b) strutture temporanee

     b1 direttore di progetto;

     b2 dirigente di funzione ispettiva e di vigilanza.

     4. Limitatamente alla durata dell'incarico, ciascun dirigente con responsabilità di direzione di una struttura organizzativa o di un progetto è sovraordinato agli altri dirigenti che fanno parte della stessa struttura.

     5. E' istituito l'albo dei dirigenti del consiglio regionale. Il possesso e l'acquisizione della qualifica dirigenziale comporta automaticamente l'iscrizione all'albo. L'ufficio di presidenza del consiglio regionale, con provvedimento da assumersi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità per l'articolazione e la gestione dell'albo.

 

     Art. 18. (Accesso alla qualifica di dirigente).

     1. L'accesso alla qualifica di dirigente avviene:

     a) per concorso per titoli ed esami;

     b) per corso-concorso.

     Le modalità e le tecniche di selezione sono in ogni caso intese a valutare i candidati sul piano delle conoscenze professionali, delle tecniche di gestione e delle capacità direzionali riferite alle posizioni da coprire.

     2. Con deliberazione-quadro adottata dall'ufficio di presidenza vengono definite le procedure, gli adempimenti riferibili alle diverse modalità di accesso, nonché la composizione delle commissioni selezionatrici in analogia con quanto previsto dall'art. 7, comma 2 della l.r. 10 marzo 1995, n. 10, concernente «Revisione dell'ordinamento del personale regionale».

     3. La modalità di accesso è definita, in relazione alle posizioni da coprire, con provvedimento dell'ufficio di presidenza. Le modalità di cui al presente comma devono garantire il rispetto dei principi di imparzialità e di pari opportunità.

     4. Con lo stesso provvedimento di cui al comma 3, l'ufficio di presidenza del consiglio regionale definisce i requisiti per l'accesso sia dall'interno che dall'esterno che in ogni caso devono prevedere:

     a) il possesso del diploma di laurea;

     b) cinque anni di comprovata esperienza professionale nella pubblica amministrazione, in enti di diritto pubblico o aziende pubbliche o private, maturati in qualifica corrispondente, per contenuto, grado di autonomia e responsabilità, alla qualifica immediatamente inferiore a quella dirigenziale.

     5. Il diploma di laurea richiesto deve essere attinente al posto messo a concorso e l'attinenza deve essere correlata all'effettiva vacanza di una o più posizioni dirigenziali da ricoprire.

 

     Art. 19. (Conferimento di incarichi dirigenziali).

     1. Per il conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale si tiene conto:

     a) delle attitudini, delle capacità e dei requisiti professionali del singolo dirigente;

     b) dei risultati conseguiti in precedenza;

     c) dei curricula professionali.

     2. Gli incarichi dirigenziali sono attribuiti con provvedimento dell'ufficio di presidenza. Gli incarichi di dirigente di servizio e di dirigente d'ufficio sono proposti dal direttore generale competente, sentiti i dirigenti di servizio per la nomina dei dirigenti d'ufficio.

     3. Alle strutture di cui alla lett. a) del comma 1 dell'art. 9 è preposto un direttore generale individuato tra i dirigenti regionali ovvero tra persone esterne all'amministrazione regionale; in ogni caso l'incarico di direttore generale è attribuito a persone che siano in possesso del diploma di laurea.

     4. L'incarico di direttore generale è conferito con contratto di diritto privato di durata non superiore a 5 anni, rinnovabile una o più volte per la medesima direzione generale, purché la durata dell'incarico non superi complessivamente i dieci anni. Il contratto stabilisce il trattamento economico previsto dall'art. 21, comma 6, nonché i casi di risoluzione anticipata del rapporto. Il contratto è risolto di diritto con la cessazione dalle funzioni dell'ufficio di presidenza che ha conferito l'incarico o con la contestuale cessazione dalla carica, per qualsiasi causa, di tre componenti l'ufficio di presidenza; in tali casi l'effetto estintivo si verifica dalla data di conferimento del nuovo incarico per la medesima direzione generale [8].

     5. L'incarico di direttore generale può essere attribuito a persone esterne all'amministrazione regionale che siano in possesso del diploma di laurea e cinque anni di comprovata esperienza professionale nella pubblica amministrazione, in enti di diritto pubblico o aziende pubbliche o private, maturati in posizione corrispondente, per contenuto, grado di autonomia e responsabilità, alla posizione da ricoprire; l'esperienza professionale richiesta può essere sostituita dal comprovato esercizio della libera professione o di altre attività professionali di particolare qualificazione per un periodo di cinque anni.

     6. Gli elementi negoziali essenziali di tale contratto ivi comprese le clausole di risoluzione anticipata, sono determinati con apposito provvedimento dell'ufficio di presidenza.

     7. Salvo quanto previsto dal comma 4, si applicano al direttore generale le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti regionali.

     8. Quando l'incarico di direttore generale è conferito a dirigenti regionali, la sottoscrizione del contratto a tempo determinato comporta la novazione del rapporto di lavoro in atto. Alla cessazione del contratto a tempo determinato, salvo che quest'ultima sia dovuta a giusta causa di licenziamento, il dipendente è riassunto automaticamente nella posizione giuridica in godimento prima della sottoscrizione del contratto a termine con conservazione dell'anzianità complessivamente maturata ai fini del trattamento giuridico, economico, di quiescenza e di previdenza. Ai fini dell'applicazione del presente comma il personale dipendente dalla giunta regionale, dal consiglio e da enti ed aziende dipendenti dalla Regione si considera dipendente dal medesimo ente [9].

     9. L'incarico di direttore generale è incompatibile con quello di membro del consiglio o della giunta delle regioni, delle province, dei comuni, delle comunità montane, degli organi delle USSL e di membro del parlamento.

     10. Fermo restando il vincolo numerico dell'art. 11, comma 6, gli incarichi di funzione dirigenziale diversi da quelli di direzione generale possono essere conferiti anche ad esterni all'amministrazione regionale sino ad una percentuale del 15% delle relative posizioni, con contratti a termine di diritto privato di durata non superiore a cinque anni e rinnovabili. I requisiti richiesti sono il possesso di laurea ed un'esperienza quinquennale in qualifiche dirigenziali, con specifica esperienza nelle attività attinenti alla posizione da ricoprire. Non possono essere assunti con contratti a termine, per gli incarichi di cui al presente comma, impiegati regionali cessati per dimissioni, licenziamento, decadenza o collocamento in quiescenza.

 

     Art. 20. (Mobilità dei dirigenti).

     1. Nell'affidamento degli incarichi dirigenziali si applica il principio della mobilità, compatibilmente con la valorizzazione dell'esperienza e delle professionalità specialistiche necessarie per l'esercizio delle funzioni istituzionali del consiglio regionale.

     2. L'ufficio di presidenza in presenza di vacanze di organico e per l'affidamento di incarichi di particolare contenuto tecnico specialistico e per particolari progetti temporanei, sempre a contenuto tecnico specialistico, può avvalersi, dopo aver esperito i tentativi di conferimento di incarico a dirigenti interni, su proposta delle direzioni interessate, di dirigenti comandati da amministrazioni statali e da altri enti pubblici [10].

     3. Analogamente i dirigenti regionali possono essere comandati presso le amministrazioni di cui al comma 2, previa intesa con l'amministrazione ricevente.

 

     Art. 21. (Trattamento economico).

     1. La retribuzione dei dirigenti è determinata in relazione a quanto previsto nella presente legge tenuto conto dei vincoli e delle disponibilità del bilancio regionale nonché dei contratti collettivi per l'area della dirigenza regionale.

     2. Il trattamento economico dei dirigenti è costituito da:

     a) retribuzione di qualifica;

     b) retribuzione di posizione;

     c) retribuzione di risultato.

     3. La retribuzione di posizione è riferita alla graduazione delle posizioni di cui all'art. 11 ed ha caratteristiche di fissità e continuità per la durata dell'incarico. La retribuzione di risultato, di natura integrativa, è riferita alle prestazioni attese ed ai risultati conseguiti anche sulla base del sistema delle valutazioni previste dalla presente legge.

     4. La quota da destinare alla retribuzione di risultato è definita annualmente dall'ufficio di presidenza sulla base di quanto stabilito dal contratto collettivo nazionale di lavoro anche per quanto concerne le risorse aggiuntive e trova capienza in uno specifico capitolo del bilancio della regione da istituirsi nell'ambito concernente le spese del consiglio regionale. Lo stesso provvedimento determina la quota da assegnare ai dirigenti subordinati delle varie strutture.

     5. Ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato, ciascun dirigente, all'inizio di ogni anno, presenta al dirigente sovraordinato una relazione scritta sulla attività complessiva svolta nel corso dell'anno precedente ed altresì concorda gli obiettivi da perseguire nell'anno di riferimento.

     6. Il trattamento economico complessivo dei direttori generali viene concordato di volta in volta tra l'amministrazione consiliare e i singoli direttori con riferimento alla retribuzione stabilita dal contratto collettivo per l'area della dirigenza, maggiorata di una entità variabile tra il 10% e il 60%.

     7. Ai dirigenti ai quali sia stato attribuito l'incarico di cui all'art. 17 comma 3, lett. a), punto a2 e lett. b), punto b1 viene attribuito per analogia, con le modalità di cui all'art. 19, commi 4, 5, 6 e 7, un trattamento economico rapportato ad una percentuale non superiore al 70% del trattamento economico spettante al direttore generale della struttura di riferimento. Detto trattamento economico può essere riconosciuto ad un numero di posizioni dirigenziali non superiore a 4 unità. I suddetti incarichi, che sono svolti nell'ambito delle direzioni generali di riferimento, hanno durata annuale, rinnovabile. Quando l'incarico è conferito a dirigenti regionali, la sottoscrizione del contratto a tempo determinato comporta la novazione del rapporto di lavoro in atto. Alla cessazione del contratto a tempo determinato, salvo che quest'ultima sia dovuta a giusta causa di licenziamento, il dipendente è riassunto automaticamente nella posizione giuridica in godimento prima della sottoscrizione del contratto a termine, con conservazione dell'anzianità complessivamente maturata ai fini del trattamento giuridico, economico, di quiescenza e di previdenza. Ai fini dell'applicazione del presente comma il personale dipendente dalla Giunta regionale, dal Consiglio regionale e da enti ed aziende dipendenti dalla Regione si considera dipendente dal medesimo ente [11].

     7 bis. Ai titolari dell'incarico di cui all'art. 17 comma 3, lett. a), punto a2 possono anche essere attribuite funzioni vicarie dei direttori generali. In tale caso, il possesso del diploma di laurea può essere sostituito, per i dirigenti di ruolo del Consiglio regionale, dal possesso del diploma di scuola media superiore congiuntamente ad un'esperienza dirigenziale acquisita con non meno di 10 anni quale titolare di strutture dirigenziali della Regione Lombardia [12].

     8. Entro novanta giorni dalla data di conferimento dell'incarico dirigenziale, ciascun dirigente è tenuto a depositare presso la presidenza del consiglio regionale:

     a) una dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti nei pubblici registri; le azioni di società; l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero»;

     b) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi sulle persone fisiche.

     9. Entro trenta giorni dal termine utile per la presentazione delle dichiarazioni relative all'imposta sui redditi delle persone fisiche, i dirigenti sono tenuti a dichiarare annualmente le variazioni patrimoniali intervenute rispetto all'anno precedente, nonché a depositare copia della dichiarazione dei redditi.

     10. Le dichiarazioni di cui ai commi 8 e 9 sono pubblicate sul bollettino ufficiale della regione.

 

     Art. 22. (Sistema di valutazione).

     1. Le prestazioni dei dirigenti sono soggette a valutazione annuale ai fini dello sviluppo professionale, dell'attribuzione degli incarichi e dell'attribuzione della retribuzione di risultato prevista dall'art. 21, comma 2, lett. c).

     2. Nella definizione dei criteri e dei parametri di valutazione si tiene conto di quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro e inoltre:

     a) dei risultati raggiunti e della loro rispondenza agli indirizzi definiti dall'ufficio di presidenza;

     b) della realizzazione dei programmi e dei progetti affidati;

     c) della efficace gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate e della connessa capacità di innovazione.

     3. La valutazione tiene conto delle condizioni organizzative ed ambientali in cui l'attività si è svolta e di eventuali vincoli e variazioni intervenute nella disponibilità di risorse, nonché dei risultati e valutazioni di cui all'art. 14, comma 10.

     4. Con provvedimento dell'ufficio di presidenza vengono definite le modalità, i tempi e gli altri adempimenti relativi alla valutazione delle prestazioni dei dirigenti.

     5. La valutazione delle prestazioni è effettuata da un apposito nucleo nominato dall'ufficio di presidenza composto da tre membri, di cui un direttore generale e due specialisti esterni all'amministrazione regionale, particolarmente esperti in materia di valutazione del personale, scelti secondo criteri adottati con apposito provvedimento dello stesso ufficio di presidenza. Lo stesso provvedimento individua il presidente e stabilisce la durata in carica del nucleo di valutazione, che comunque non può essere superiore alla durata della legislatura nella quale è stato affidato l'incarico.

     6. Per la valutazione delle prestazioni dei dirigenti cui non siano affidate funzioni di direzioni generali, il nucleo di valutazione acquisisce previamente indicazioni dai rispettivi direttori generali.

     7. Le valutazioni sono comunicate in forma scritta agli interessati che entro trenta giorni possono inoltrare al nucleo di valutazione proprie controdeduzioni scritte debitamente motivate.

     8. La valutazione negativa della prestazione dei dirigenti e dei direttori generali può comportare l'adozione di adeguati provvedimenti da parte dell'ufficio di presidenza, con riferimento alla gravità della causa o del motivo a supporto della valutazione, non escluso il collocamento a disposizione dei dirigenti e direttori responsabili per la durata massima di un anno con la conseguente perdita della retribuzione del risultato fatta salva l'adozione di eventuali altre misure previste dalle normative vigenti, ivi compresa la risoluzione anticipata del contratto.

     9. Le modalità e gli effetti, anche economici di cui al comma 8, sono regolati dal contratto individuale per i direttori generali e dal contratto collettivo nazionale di lavoro per gli altri dirigenti.

 

     Art. 23. (Formazione ed aggiornamento dei dirigenti).

     1. Lo sviluppo e l'aggiornamento professionale dei dirigenti sono strumenti per la valorizzazione della capacità e delle attitudini individuali; del più efficace e qualificato espletamento dei compiti loro assegnati.

     2. A tal fine nel quadro degli indirizzi definiti dall'ufficio di presidenza, il direttore generale competente attiva programmi ed iniziative, da attuarsi direttamente o con strutture esterne all'amministrazione regionale, avvalendosi di enti pubblici o privati, nonché di esperti nelle discipline interessate, stipulando specifici contratti.

     3. Con provvedimento dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale vengono definiti i criteri per l'accesso all'attività formativa, le modalità di partecipazione e l'impegno personale dei singoli dirigenti.

     4. La progettazione delle iniziative formative deve informarsi ai principi delle pari opportunità e delle azioni positive e l'organizzazione delle stesse deve assicurare condizioni logistiche e temporali tali da consentire l'effettiva partecipazione di tutti i dirigenti interessati.

 

     Art. 24. (Sostituzione dei dirigenti).

     1. In caso di assenza o di impedimento di un direttore generale, le relative funzioni sono affidate, con provvedimento dell'ufficio di presidenza, ad altro dirigente provvisto di professionalità adeguata all'incarico. Con il medesimo provvedimento l'ufficio di presidenza stabilisce il trattamento corrispondente alla funzione temporaneamente attribuita. Detto trattamento sarà corrisposto a titolo di assegno personale non pensionabile e l'entità non potrà essere superiore alla differenza tra il trattamento economico del direttore sostituito e quello in godimento.

     2. In caso di assenza o di impedimento di un dirigente le relative funzioni sono conferite ad altro dirigente individuato, preferibilmente nell'ambito della medesima struttura, secondo le modalità previste dalla presente legge.

     3. Per assenze di breve durata, non superiori a trenta giorni nell'arco dell'anno solare, gli incarichi di cui al comma 1 sono automaticamente conferiti al dirigente del servizio indicato all'inizio di ogni anno da ciascun direttore; non comportano attribuzione di trattamenti economici aggiuntivi.

     4. Nei casi di aspettativa superiore ai sei mesi previsti dalla normativa vigente e con l'esclusione di quanto stabilito dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204 «Tutela delle lavoratrici madri» durante il periodo di astensione obbligatoria, la titolarità del relativo incarico viene assegnata ad altro dirigente. Il dirigente in aspettativa mantiene il diritto alla qualifica e al corrispondente trattamento economico. Alla cessazione dell'aspettativa allo stesso dirigente viene assegnato un nuovo incarico equipollente a quello precedentemente ricoperto, tenuto conto delle competenze, dell'esperienza e delle esigenze organizzative.

 

     Art. 25. (Estinzione del rapporto di lavoro dei dirigenti).

     1. La cessazione del rapporto di lavoro dei dirigenti a tempo indeterminato, superato il periodo di prova, ha luogo:

     a) al compimento del limite massimo di età o al raggiungimento dell'anzianità massima di servizio previsti dalle disposizioni vigenti;

     b) per recesso del dirigente;

     c) per recesso dell'amministrazione.

     2. Il rapporto di lavoro a tempo determinato dei dirigenti si estingue secondo quanto disposto dai singoli contratti individuali. In ogni caso il contratto deve prevedere la facoltà di recesso da parte

dell'amministrazione regionale con la cessazione dalla carica dell'ufficio di presidenza che ha conferito l'incarico.

 

Titolo IV

NORME CONCERNENTI LE SEGRETERIE DEI COMPONENTI

L'UFFICIO DI PRESIDENZA E DEI GRUPPI CONSILIARI

 

     Art. 26. (Segreterie dei componenti l'ufficio di presidenza).

     1. Per lo svolgimento delle rispettive attività di segreteria il presidente, i vice presidenti e i consiglieri segretari dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale si avvalgono di specifiche unità organizzative denominate segreterie.

     2. Alle segreterie compete esclusivamente l'espletamento delle attività non istituzionalizzate conseguenti alle funzioni attribuite al presidente, ai vice presidenti e ai consiglieri segretari e, come tali, non riconducibili nell'ambito di competenze delle strutture organizzative del consiglio regionale.

     3. La consistenza numerica del personale di ciascuna segreteria di cui ai commi precedenti è determinata con riferimento ai limiti e alle disponibilità complessive di bilancio destinate a tale scopo, nonché alle quote di pertinenza di ciascun componente l'ufficio di presidenza.

     4. Ai fini della sola determinazione dell'importo massimo dello stanziamento di cui al comma 3 di pertinenza di ciascun componente l'ufficio di presidenza, nonché per l'attribuzione degli spazi e delle dotazioni strumentali a ciascuna segreteria, si fa riferimento alla tabella che segue [13]:

 

 

 

DIR

D3

D1

C1

B3

TOT

a)

Presidente

1

1

1

1

1

5

b)

Vice Presidente

1

0

1

1

0

3

c)

Cons. segretari

1

0

0

1

0

2

 

     5. L'importo di cui al comma 4 è determinato sulla base del costo di ciascuna categoria inserita nella tabella e prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto regioni ed autonomie locali, corrispondente all'esborso, comprensivo degli oneri previdenziali e assistenziali, per il trattamento economico iniziale, ivi comprese le somme erogate con carattere di continuità e fissità, nonché per il salario accessorio nei limiti consentiti dalla normativa contrattuale collettiva; per quanto concerne la categoria dirigenziale si assume quale parametro di riferimento la retribuzione media corrispondente ai dirigenti di ufficio [14].

     6. Allo stanziamento di cui al comma 3, come sopra determinato, fanno carico tutte le spese connesse alle prestazioni del personale di ciascuna segreteria, esclusi gli oneri previdenziali ed assistenziali per i quali le previsioni di spesa sono ricomprese negli appositi stanziamenti per il personale addetto al Consiglio regionale [15].

     7. Il personale addetto alle segreterie può essere individuato tra gli impiegati regionali, oppure comandato da amministrazioni statali, locali, enti ed aziende pubbliche, ovvero può essere assunto ai sensi del comma 8. Quando l'incarico è conferito a dipendenti regionali, la sottoscrizione del contratto a tempo determinato comporta la novazione del rapporto di lavoro in atto. Alla cessazione del contratto a tempo determinato, salvo che quest'ultima sia dovuta a giusta causa di licenziamento, il dipendente è riassunto automaticamente nella posizione giuridica in godimento prima della sottoscrizione del contratto a termine, con conservazione dell'anzianità complessivamente maturata ai fini del trattamento giuridico, economico, di quiescenza e di previdenza. Ai fini dell'applicazione del presente comma il personale dipendente dalla giunta regionale, dal consiglio regionale e da enti ed aziende dipendenti dalla Regione, si considera dipendente dal medesimo ente [16].

     8. Fermo restando il limite di spesa derivante dall'applicazione dei commi 4 e 5, può essere acquisito personale esterno all'amministrazione regionale con contratto di diritto privato a tempo determinato, ivi compreso il contratto di collaborazione professionale; il trattamento economico viene stabilito in relazione alle prestazioni richieste.

     9. Fermo restando il suddetto limite di spesa, l'ufficio di presidenza, su proposta del componente interessato, determina il numero del personale da acquisire e le relative retribuzioni.

     10. Il rapporto con i soggetti di cui ai commi 7 e 8 viene costituito con la sottoscrizione, anteriormente alla presa di servizio presso la segreteria, del contratto individuale, sottoscritto per l'amministrazione dal presidente del consiglio regionale o dal suo delegato, sulla base di schemi contrattuali approvati dall'ufficio di presidenza, che tengono conto della professionalità richiesta, dei diversi ambiti di autonomia e responsabilità del personale interessato. Deve comunque essere previsto che il rapporto può essere risolto su richiesta del componente l'ufficio di presidenza della cui segreteria l'interessato fa parte e cessa in ogni caso con la cessazione dalla carica del componente stesso, nonché alla scadenza della legislatura regionale.

     11. Il personale delle segreterie dei componenti l'ufficio di presidenza non concorre alla determinazione dell'organico complessivo del personale del consiglio regionale.

     12. I contratti di cui al comma 8 non possono in ogni caso essere trasformati in rapporti a tempo indeterminato con l'amministrazione regionale.

 

     Art. 27. (Segreterie e staff gruppi consiliari). [17]

     1. Per lo svolgimento delle attività necessarie all’esercizio delle proprie funzioni i gruppi consiliari di cui all’articolo 14 dello Statuto della regione si avvalgono di specifiche unità organizzative denominate segreterie e staff assistenza ai consiglieri.

     1 bis. Le unità organizzative di cui al comma 1, alla conclusione della legislatura regionale, sono sciolte all'atto dell'insediamento del nuovo Consiglio regionale [18].

     2. Le risorse finanziarie necessarie per l’acquisizione di personale per le segreterie di ciascun gruppo consiliare e per gli staff di ciascun consigliere sono determinate dall’Ufficio di Presidenza con riferimento ai limiti e alle disponibilità di bilancio concernenti le spese dei gruppi consiliari.

     3. Per la prima determinazione delle risorse finanziarie di cui al  comma 2  si tiene conto dello stanziamento definito per l’anno 2007.

     4. Ai fini della determinazione del budget dei singoli gruppi lo stanziamento viene suddiviso in una quota per la segreteria del gruppo – quota A – ed una quota per gli staff di assistenza ai consiglieri – quota B . Per la quantificazione della quota A si fa riferimento alla tabella che segue:

 

Gruppi

DIR

D

3

D

1

C

B

3

da 1 cons.

1

1

0

0

0

da 2 a 3 cons.

1

2

0

0

0

da 4 a 7 cons.

1

0

0

0

3

da 8  a 16 cons.

1

1

0

1

3

da 17  e oltre

2

2

2

0

1

 

mentre la quota B - assegnata ai gruppi - viene determinata nell’equivalente di una qualifica D1 moltiplicata per il numero dei consiglieri assegnati al gruppo.

     5. Il consigliere che, successivamente alla costituzione dei gruppi, aderisca ad altro gruppo trasferisce unicamente la quota B procapite, come determinata ai sensi del comma 4.

     6. Allo stanziamento di cui al comma 4 come sopra determinato, fanno carico tutte le spese connesse alle prestazioni del personale di ciascuna segreteria e staff, esclusi gli oneri previdenziali e assistenziali che sono a carico del bilancio regionale.

     7. Il personale addetto alle segreterie dei gruppi e degli staff di assistenza ai consiglieri può essere individuato tra i dipendenti regionali oppure comandato da amministrazioni statali, locali, enti ed aziende pubbliche, ovvero può essere assunto ai sensi del comma 9. Quando l’incarico è conferito a dipendenti regionali, la sottoscrizione del contratto a tempo determinato comporta la novazione del rapporto di lavoro in atto. Alla cessazione del contratto a tempo determinato, salvo che quest’ultima sia dovuta a giusta causa di licenziamento, il dipendente è riassunto automaticamente nella posizione giuridica in godimento prima della sottoscrizione del contratto a termine, con conservazione dell’anzianità complessivamente maturata ai fini del trattamento giuridico, economico, di quiescenza e di previdenza. Ai fini dell’applicazione del presente comma il personale dipendente dalla Giunta regionale, dal Consiglio regionale e da enti ed aziende dipendenti dalla regione si considera dipendente del medesimo ente.

     8. Fermo restando il limite di spesa derivante dall’applicazione dei commi 2 e 4, può essere acquisito personale  esterno all’amministrazione regionale con contratto di diritto privato a tempo determinato, ivi compreso il contratto di collaborazione professionale o di consulenza professionale; il trattamento economico viene stabilito in relazione alla prestazione richiesta.

     9. Fermo restando il suddetto limite di spesa, il presidente del gruppo indica al Presidente del Consiglio regionale il personale da acquisire. Ciascun consigliere indica al presidente del gruppo il personale da acquisire per il proprio staff.

     10. Le risorse finanziarie relative agli stanziamenti di cui ai commi 2 e 4, possono essere assegnate dai gruppi consiliari, in parte o tutte, al fine di acquistare direttamente sul mercato i servizi connessi alle attività di informazione e comunicazione di cui all’articolo 1 della legge regionale 7 maggio 1992, n. 17 (Modifiche ed integrazioni alla L.R. 27 ottobre 1972, n. 34 concernente: "Provvidenze e contributi per il funzionamento dei gruppi consiliari" e L.R. 23 giugno 1977, n. 31 relativa all’assegnazione di personale ai gruppi consiliari - Norme in materia di rendiconto dei gruppi consiliari"), mediante proporzionale riduzione del relativo finanziamento e corrispondente aumento degli stanziamenti a valere sulla medesima l.r.  17/1992.

     11. Il rapporto con i soggetti di cui ai commi 8 e 9 viene costituito con la sottoscrizione, anteriormente alla presa di servizio, del contratto individuale, sottoscritto per l’amministrazione dal Presidente del Consiglio regionale o dal suo delegato, sulla base di schemi contrattuali approvati dall’Ufficio di Presidenza, che tengono conto della professionalità richiesta, dei diversi ambiti di autonomia e responsabilità del personale interessato. Deve comunque essere previsto che il rapporto può essere risolto su richiesta del presidente del gruppo o del consigliere che hanno proposto la stipulazione del contratto. Deve essere inoltre previsto nel contratto che il personale interessato non abbia procedimenti penali pendenti e di non essere stato destituito da impieghi pubblici [19].

     12. Il personale delle segreterie dei gruppi e degli staff dei consiglieri non concorre alla determinazione dell’organico complessivo del personale del consiglio regionale.

     13. I contratti di cui al comma 8 non possono in ogni caso essere trasformati in rapporti a tempo indeterminato con l’amministrazione regionale. I periodi di servizio prestati possono essere riconosciuti come punteggio attribuibile nell’ambito di selezioni pubbliche regionali.

     14. Nella determinazione dell’importo massimo degli stanziamenti di pertinenza del gruppo misto si tiene conto delle diverse formazione politiche che lo compongono. Qualora le formazioni politiche siano rappresentate da un solo consigliere la determinazione di cui al comma 4 fa riferimento ad una qualifica dirigenziale e ad una categoria D1 per il presidente del gruppo e ad una categoria D3 e ad una categoria D1 per ciascun consigliere, escluso il presidente; qualora la formazione politica sia composta da due consiglieri è aggiunta una categoria C ed una categoria B3 .

     15. Per il consigliere che, successivamente alla costituzione dei gruppi, aderisca al gruppo misto, la determinazione dell’importo massimo, di cui al comma 4, fa riferimento ad una qualifica D1.

 

     Art. 27 bis. (Personale di segreteria: rimborso spese per espletamento del mandato consiliare). [20]

     1. Per lo svolgimento delle attività di iniziativa previste dagli arti. 8 e 38 dello Statuto, ciascun consigliere regionale può avvalersi di specifico personale per un ammontare massimo corrispondente alla retribuzione di un dipendente di ruolo del Consiglio regionale appartenente alla categoria D1; tale importo è determinato sulla base del costo corrispondente all'esborso, comprensivo degli oneri previdenziali e assistenziali, per il trattamento economico iniziale, ivi comprese le somme erogate con carattere di continuità e fissità, nonché per il salario accessorio nei limiti consentiti dalla normativa contrattuale collettiva.

     2. Il rimborso di cui al comma 1 è erogato per il tramite del gruppo consiliare di appartenenza, in base alle modalità deliberate dall'ufficio di Presidenza del Consiglio.

 

          Art. 27 ter. (Norma transitoria) [21]

     1. Allo scopo di favorire i comportamenti che riducono la frammentazione e razionalizzano le attività degli attuali gruppi consiliari si consente nel corso della VIII legislatura regionale, in deroga all’articolo 27 della presente legge, che qualora più gruppi confluiscano in un medesimo gruppo al nuovo gruppo da essi costituito sono attribuite la somma delle risorse precedentemente assegnate nel 2007 ai sensi delle leggi regionali 21/1996 e 34/1972 ai gruppi di provenienza ridotte del 10 per cento.

     2. Qualora consiglieri che hanno usufruito delle procedure di cui al comma 1 nel corso della legislatura diano vita a nuovi gruppi, le risorse sono attribuite ai nuovi gruppi ripartendo le risorse costituite ai sensi del comma 1 divise per il numero dei consiglieri e moltiplicate per i rispettivi componenti dei gruppi.

     3. Nell’VIII legislatura per il consigliere che, successivamente alla costituzione dei gruppi, aderisca al gruppo misto, la determinazione dell’importo massimo, di cui al comma 4, dell’articolo 27 della presente legge, fa riferimento ad una qualifica D3

 

Titolo V

NORME TRANSITORIE, FINALI DI MODIFICAZIONE E DI ABROGAZIONE

 

     Art. 28. (Norma transitoria per l'accesso alla dirigenza).

     1. Nella prima applicazione della presente legge, e comunque entro e non oltre due anni dalla entrata in vigore della stessa, il 60% dei posti vacanti della qualifica di dirigente, il cui organico è determinato ai sensi dell'art. 11, comma 6, è coperto mediante concorso interno per titoli ed esami, riservato al personale di ruolo appartenente alla VII e VIII qualifica funzionale in possesso, alla data di entrata in vigore della presente legge, alternativamente dei sottoindicati requisiti:

     a) diploma di laurea e cinque anni di anzianità in VII e VIII qualifica funzionale cumulativamente;

     b) diploma di maturità e nove anni di anzianità in VIII qualifica funzionale.

     2. Con provvedimento dell'ufficio di presidenza, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, vengono stabiliti i profili professionali messi a concorso, i titoli valutabili, la composizione delle commissioni di concorso nonché le materie oggetto delle prove.

     3. Le procedure di cui all'art. 19 comma 10 sono attivate dopo l'esperimento del concorso interno di cui al comma 1.

     4. Per i concorsi di accesso alla dirigenza, già banditi alla data di approvazione della presente legge, la durata dei relativi corsi è ridotta a due mesi, per un numero di ore settimanali non inferiori a dieci.

 

     Art. 29. (Prima attivazione della struttura organizzativa).

     1. Entro sessanta giorni dall'avvenuta costituzione delle direzioni generali di cui all'art. 9, comma 2, l'ufficio di presidenza provvede:

     a) a conferire l'incarico di direttore generale;

     b) a stabilire i tempi per la definizione delle strutture organizzative e dei relativi organici.

     2. Il personale della prima e seconda qualifica funzionale dirigenziale così come disciplinata dalla vigente normativa, conserva «ad personam» le rispettive qualifiche fino all'adozione, da parte dell'ufficio di presidenza dei provvedimenti di attribuzione della nuova qualifica di dirigente di cui all'art. 17.

     3. A seguito della prima attribuzione degli incarichi dirigenziali previsti nella struttura organizzativa, i dirigenti della prima e seconda qualifica dirigenziale sono inquadrati nella qualifica unica.

     4. I dirigenti conservano il trattamento economico complessivo in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge fino all'attuazione dei provvedimenti di cui all'art. 11.

     5. Sino all'approvazione del provvedimento di cui al comma 2 dell'art. 11 la graduazione delle posizioni dirigenziali fa riferimento esclusivamente all'articolazione di cui all'art. 9 anche per quanto concerne gli aspetti retributivi.

 

     Art. 30. (Modifiche alla l.r. 10 marzo 1995, n. 10). [22]

 

     Art. 31. (Norme finali ed abrogazioni).

     1. Le funzioni amministrative già di competenza delle strutture organizzative istituite alla data di entrata in vigore della presente legge, vengono mantenute in capo ai servizi ed uffici preesistenti, fino alla approvazione da parte dell'ufficio di presidenza dei provvedimenti attuativi della presente legge.

     2. Sono abrogate le norme di cui all'allegato B) della presente legge, nonché i riferimenti a servizi, uffici e altre strutture organizzative del consiglio regionale contenuti in leggi regionali vigenti, ivi comprese quelle che attribuiscono particolari funzioni alle suddette unità organizzative.

     3. Gli effetti abrogativi decorrono tuttavia, dalla data di approvazione da parte dell'ufficio di presidenza dei provvedimenti sostitutivi o modificativi delle articolazioni organizzative contenute nelle norme abrogate e della rideterminazione dei contingenti di organico successiva alla rilevazione dei carichi di lavoro.

     4. Al personale comandato in servizio alla data del 30 giugno 1996 presso le segreterie dei componenti dell'ufficio di presidenza, si applicano fino al termine della sesta legislatura le disposizioni di cui alla l.r. 14 gennaio 1980, n. 5 «Ordinamento dei servizi e degli uffici del consiglio regionale» e successive modificazioni; agli altri dipendenti delle segreterie dei componenti dell'ufficio di presidenza in servizio alla stessa data si applicano le disposizioni della l.r. 14 gennaio 1980, n. 5 e successive modificazioni fino alla cessazione del rapporto in corso; i relativi costi fanno comunque carico alle risorse finanziaria di cui al comma 5 dell'art. 26.

     5. Al personale comandato, in servizio alla data del 30 giugno 1996 presso le segreterie dei gruppi consiliari, si applicano fino al termine della sesta legislatura le disposizioni di cui alla l.r. 23 giugno 1977, n. 31 «Assegnazione di personale ai gruppi consiliari» e successive modificazioni; agli altri dipendenti delle segreterie dei gruppi consiliari in servizio alla stessa data si applicano le disposizioni della l.r. 23 giugno 1977, n. 31 e successive modificazioni fino alla cessazione del rapporto in corso; i relativi costi fanno comunque carico alle risorse finanziarie di cui al comma 4 dell'art. 27.

     6. Ai fini dell'applicazione dei regolamenti interno e contabile del consiglio regionale, le funzioni attribuite a strutture organizzative ed ai relativi responsabili dai citati regolamenti interno e contabile sono demandate dalle strutture organizzative ed ai dirigenti da individuarsi con i provvedimenti di cui all'art. 9, commi 4, 5 e 6.

 

     Art. 32. (Norma finanziaria).

     1. Agli oneri conseguenti alle spese previste dalla presente legge si provvede con gli stanziamenti previsti nei rispettivi capitoli dell'obiettivo 1.1.1. «Consiglio regionale» dello Stato di previsione delle spese del bilancio della regione per l'esercizio finanziario 1996 e successivi.

 

          Art. 33. (Norma finale).

     1. Per tutto quanto non previsto dalla presente legge si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale con qualifica dirigenziale.

 

 

ALLEGATO A

ELENCO DISPOSIZIONI ABROGATE DALL'ART. 27

 

     1. la l.r. 23 giugno 1977, n. 31 «Assegnazione di personale ai gruppi consiliari»

     2. la l.r. 3 febbraio 1983, n. 9 «Modifiche ed integrazioni alla l.r. 23 giugno 1977, n. 31 «Assegnazione di personale ai gruppi consiliari »

     3. gli artt. 1, 2 e l'allegata tabella della l.r. 10 gennaio 1989 n. 3 «Modifica alla l.r. 27 ottobre 1972, n. 34 concernente "Provvidenze e contributi per il funzionamento dei gruppi consiliari" ed alla l.r. 23 giugno 1977, n. 31 relativa all'assegnazione di personale ai gruppi consiliari - Norme in materia di rendiconto dei gruppi consiliari».

     4. l.r. 20 marzo 1990, n. 19 «Integrazione alla l.r. 23 giugno 1977, n. 31 modificata dalla l.r. 3 febbraio 1983, n. 9 e dalla l.r. 10 gennaio 1989, n. 3 concernente l'assegnazione di personale ai gruppi consiliari»

     5. il secondo comma dell'art. 10 e l'allegata tabella 2, l'art. 12 e l'art. 13 della l.r. 7 maggio 1992, n. 17 «Modifiche ed integrazioni alla l.r. 27 ottobre 1972, n. 34 concernente "Provvidenze e contributi per il funzionamento dei gruppi consiliari" e l.r. 23 giugno 1977, n. 31 relativa all'assegnazione di personale ai gruppi consiliari - Norme in materia di rendiconto dei gruppi consiliari».

     6. la l.r. 18 marzo 1996, n. 5 «Sostituzione dell'art. 3 bis della l.r. 23 giugno 1977, n. 31 "Assegnazione di personale ai gruppi consiliari", introdotto dall'art. 13 della l.r. 7 maggio 1992, n. 17».

 

 

ALLEGATO B

ELENCO DISPOSIZIONI ABROGATE DALL'ART. 31

 

     Sono abrogate:

     1. la l.r. 14 gennaio 1980, n. 5 «Ordinamento dei servizi e degli uffici del consiglio regionale»;

     2. la l.r. 3 marzo 1980, n. 24 «Modifiche alla l.r. 14 gennaio 1980, n. 5»;

     3. la l.r. 9 gennaio 1981, n. 3 «Modifiche alla l.r. 14 gennaio 1980, n. 5»;

     4. la l.r. 3 febbraio 1983, n. 10 «Modifiche alle ll.rr. 14 gennaio 1980, n. 5, 3 marzo 1980, n. 24 e 9 gennaio 1981, n. 3»;

     5. la l.r. 19 agosto 1983, n. 60 «Modifiche alla l.r. 3 febbraio 1983, n. 10»;

     6. la l.r. 27 agosto 1986, n. 44 «Adeguamento del ruolo organico del consiglio regionale. Integrazioni alla l.r. 1 agosto 1979, n. 42 "Ordinamento dei servizi e degli uffici della giunta regionale"»;

     7. il comma 3 dell'articolo unico e l'allegato A della l.r. 16 novembre 1989, n. 62 «Personale a tempo parziale»;

     8. l'art. 1 della l.r. 26 settembre 1992, n. 33 «Modificazione e rideterminazione del contingente organico del ruolo del consiglio regionale».

 


[1] Abrogata dall'art. 103 della L.R. 7 luglio 2008, n. 20.

[2] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 2 febbraio 2001, n. 3.

[3] Articolo aggiunto dall'art. 5 della L.R. 12 agosto 1999, n. 15.

[4] Articolo aggiunto dall'art. 1 della L.R. 2 febbraio 2001, n. 3.

[5] Articolo aggiunto dall'art. 1 della L.R. 2 agosto 2006, n. 17.

[6] Lettera così sostituita dall'art. 5 della L.R. 12 agosto 1999, n. 15.

[7] Articolo aggiunto dall'art. 2 della L.R. 14 gennaio 2000, n. 2.

[8] Comma così sostituito dall'art. 5 della L.R. 12 agosto 1999, n. 15.

[9] Comma così sostituito dall'art. 7 della L.R. 22 gennaio 1999, n. 2.

[10] Comma così sostituito dall'art. 5 della L.R. 12 agosto 1999, n. 15.

[11] Comma così sostituito dall'art. 5 della L.R. 12 agosto 1999, n. 15.

[12] Comma aggiunto dall'art. 5 della L.R. 12 agosto 1999, n. 15.

[13] Tabella così sostituita dall'art. 7 della L.R. 13 agosto 2001, n. 14.

[14] Comma così sostituito dall'art. 7 della L.R. 13 agosto 2001, n. 14.

[15] Comma così sostituito dall'art. 7 della L.R. 13 agosto 2001, n. 14.

[16] Comma così sostituito dall'art. 7 della L.R. 22 gennaio 1999, n. 2.

[17] Articolo modificato dall'art. 5 della L.R. 12 agosto 1999, n. 15, dall'art. 1 della L.R. 3 settembre 1999, n. 21, dall'art. 7 della L.R. 5 settembre 2000, n. 25, dall'art. 5 della L.R. 3 aprile 2001, n. 6, dall’art. 2 della L.R. 17 dicembre 2001, n. 26, dall'art. 1 della L.R. 2 agosto 2006, n. 17 e così sostituito dall'art. 9 della L.R. 28 dicembre 2007, n. 33.

[18] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 31 marzo 2008, n. 5.

[19] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 31 marzo 2008, n. 5.

[20] Articolo aggiunto dall'art. 7 della L.R. 5 settembre 2000, n. 25. Il comma 7, art. 7 della L.R. 5 settembre 2000, n. 25 è stato abrogato dall'art. 1 della L.R. 1 febbraio 2001, n. 2.

[21] Articolo inserito dall'art. 9 della L.R. 28 dicembre 2007, n. 33.

[22] Sostituisce i commi 1, 2 e 3, art. 15 e il comma 2, art. 31, della L.R. 10 marzo 1995, n. 10.