§ 4.1.16 - L.R. 4 giugno 1979, n. 29.
Norme per la realizzazione di un sistema di informazioni territoriali e della cartografia regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica e edilizia
Data:04/06/1979
Numero:29


Sommario
Art. 1.      1. La regione Lombardia, in coordinamento con gli enti locali, cura la realizzazione di un sistema di informazioni territoriali, al fine di disporre di elementi conoscitivi necessari alle scelte [...]
Art. 2.      1. Il sistema di informazioni territoriali di cui al precedente art. 1 viene realizzato direttamente dalla regione per quanto riguarda:
Art. 3.      1. La Giunta regionale predispone i programmi per il conseguimento degli obiettivi indicati all'articolo 2, definendo in particolare:
Art. 4.      1. Al fine di realizzare un sistema di informazioni territoriali omogeneo e integrato e di garantire la diffusione dei relativi prodotti a soggetti sia pubblici che privati, la Regione coordina [...]
Art. 5.      1. La legge sull'ordinamento dei servizi e degli uffici della giunta regionale determina l'istituzione delle strutture organizzative idonee all'espletamento dei compiti previsti dalla presente [...]
Art. 6.      Per la realizzazione del sistema di informazioni territoriali di cui alla presente legge è autorizzata per il triennio 1979-81 la spesa complessiva di lire 3.500 milioni, di cui 1.000 milioni a [...]
Art. 7.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli articoli 127 della Costituzione e 43 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino [...]


§ 4.1.16 - L.R. 4 giugno 1979, n. 29.

Norme per la realizzazione di un sistema di informazioni territoriali e della cartografia regionale.

(B.U. 8 giugno 1979, n. 23, 1° suppl. ord.).

 

Art. 1.

     1. La regione Lombardia, in coordinamento con gli enti locali, cura la realizzazione di un sistema di informazioni territoriali, al fine di disporre di elementi conoscitivi necessari alle scelte di programmazione generale e settoriale e di pianificazione del territorio, nel rispetto delle attribuzioni degli organismi cartografici dello Stato di cui alla legge 2 febbraio 1960, n. 68 con l'osservanza delle norme di cui al R.D. 22 luglio 1939, n. 1732.

     1 bis. La Regione cura direttamente o per il tramite di soggetti esterni la diffusione delle informazioni a soggetti pubblici e privati, prevedendo anche forme di rimborso a parziale contributo delle spese sostenute, e con apposito provvedimento individua i relativi criteri e modalità. Gli oneri dovuti dagli utenti del servizio sono a titolo di parziale rimborso e finalizzati alla produzione e per l'aggiornamento delle informazioni territoriali e dei relativi programmi informatici [1].

 

     Art. 2.

     1. Il sistema di informazioni territoriali di cui al precedente art. 1 viene realizzato direttamente dalla regione per quanto riguarda:

     a) la formazione, conservazione e aggiornamento della carta tecnica in scala 1:10.000;

     b) la formazione, conservazione e aggiornamento di un insieme organico di carte tematiche;

     c) la predisposizione di un sistema informatico finalizzato alla elaborazione, gestione e aggiornamento delle informazioni riguardanti il territorio della regione.

     2. Le forme di collaborazione con le amministrazioni locali sono determinate mediante la stipulazione di apposite convenzioni [2].

 

     Art. 3.

     1. La Giunta regionale predispone i programmi per il conseguimento degli obiettivi indicati all'articolo 2, definendo in particolare:

     a) l'ordine di priorità di realizzazione della carta tecnica per le diverse parti del territorio regionale;

     b) l'ordine di priorità di realizzazione delle carte tematiche per i diversi temi d'indagine e livelli di approfondimento;

     c) le fasi di costituzione e le modalità di organizzazione del sistema informatico in connessione con lo sviluppo del sistema d'informazione [3].

     2. Per l'attuazione dei programmi di cui al comma precedente, la giunta regionale assume i provvedimenti necessari, con particolare riferimento a:

     - l'adozione dei capitolati speciali d'appalto per l'affidamento dei lavori a ditte specializzate;

     - l'effettuazione dei collaudi degli elaborati anche avvalendosi di esperti estranei all'amministrazione regionale.

 

     Art. 4.

     1. Al fine di realizzare un sistema di informazioni territoriali omogeneo e integrato e di garantire la diffusione dei relativi prodotti a soggetti sia pubblici che privati, la Regione coordina le proprie iniziative con quelle degli enti locali, anche mediante l'eventuale stipulazione di apposite convenzioni [3].

     2. In particolare la giunta regionale provvede:

     a) ad approvare capitolati-tipo, simbologie unificate e norme di inquadramento per le carte tecniche e tematiche delle varie scale;

     b) ad approvare norme e criteri unificati per l'acquisizione e la elaborazione di informazioni territoriali, con particolare riferimento a quelle desumibili da atti amministrativi;

     c) a costituire nell'ambito delle proprie strutture un centro di documentazione con il compito di acquisire e diffondere la conoscenza delle iniziative cartografiche e di archiviare e distribuire gli elaborati prodotti;

     d) a mettere a disposizione degli enti locali che intendono dotarsi di propria cartografia, gli strumenti tecnici di cui al secondo comma del precedente art. 3.

     d bis) a definire le modalità e le procedure per la distribuzione, la pubblicazione, la consultazione e l'uso delle informazioni territoriali e dei programmi informatici relativi ad applicazioni territoriali, in relazione alle diverse tipologie di prodotti ed alle diverse tipologie di utenti [4].

     3. Le leggi regionali ed i progetti del programma regionale di sviluppo determinano norme e criteri cui devono attenersi gli enti locali e gli altri soggetti interessati per le iniziative di propria competenza ai fini delle esigenze di estensione, coordinamento e unificazione del sistema di informazioni territoriali.

 

     Art. 5.

     1. La legge sull'ordinamento dei servizi e degli uffici della giunta regionale determina l'istituzione delle strutture organizzative idonee all'espletamento dei compiti previsti dalla presente legge.

 

     Art. 6.

     Per la realizzazione del sistema di informazioni territoriali di cui alla presente legge è autorizzata per il triennio 1979-81 la spesa complessiva di lire 3.500 milioni, di cui 1.000 milioni a carico del bilancio per l'esercizio finanziario 1979.

     La giunta regionale è autorizzata ai sensi dell'art. 25, primo comma, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34, in coerenza con il programma di cui al precedente art. 3, a stipulare contratti nei limiti dell'intera somma di cui al precedente primo comma, semprechè l'inizio della realizzazione dei lavori affidati sia previsto entro il termine dell'esercizio in cui è assunta l'obbligazione, e fermo restando che i pagamenti dovranno essere contenuti nei limiti delle somme iscritte in ciascun esercizio.

     Le quote annuali di spesa relative agli esercizi 1980 e 1981 saranno determinate con le leggi di approvazione del bilancio dei relativi esercizi, ai sensi dell'art. 25, 4° comma, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34.

     L'onere complessivo conseguente alla spesa autorizzata ai sensi del primo comma trova copertura nel bilancio pluriennale 1979-81, parte II «Spese per i programmi di sviluppo», progetto 4.6.1.1 «Cartografia regionale», tabella relativa a «Previsioni di spesa riferite a nuovi previsti provvedimenti legislativi».

     Al finanziamento della spesa di lire 1.000 milioni prevista per l'anno 1979 si provvede mediante contrazione di mutuo passivo, ai sensi dell'art. 44 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34.

     In conseguenza delle determinazioni di cui al comma precedente, il disavanzo dell'esercizio relativo all'anno 1979 è incrementato di L. 1.000 milioni.

     Per la contrazione di nuovi mutui passivi si applica quanto disposto dall'art. 6, secondo comma, della legge regionale 24 aprile 1979, n. 26 «Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1979 e bilancio pluriennale 1979-81».

     L'onere derivante dall'ammortamento dei mutui autorizzati valutati in lire annue 155 milioni per ogni 1.000 milioni di prestito contratto, e da determinarsi nell'esatto ammontare sulla scorta dei mutui che verranno contratti a norma dell'art. 6 secondo comma della citata legge regionale 24 aprile 1979, n. 26, farà carico ai fondi iscritti nello stato di previsione delle spese per l'esercizio finanziario 1979 e seguenti ai capitoli 1.5.1.3.2.541 «Interessi passivi sui mutui e prestiti a lunga scadenza» e 1.5.1.3.2.668 «Quote capitali di ammortamento di mutui».

     In relazione a quanto disposto dai precedenti primo e sesto comma al bilancio per l'esercizio finanziario 1979 sono apportate le seguenti variazioni:

     A. stato di previsione delle entrate:

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 5.1.755 «Mutui per la copertura del disavanzo di esercizio» è incrementata di lire 1.000 milioni;

     B. stato di previsione delle spese:

     - alla parte seconda «Spese per i programmi di sviluppo» ambito 4, settore 6, sono istituiti il nuovo obiettivo 2.4.6.1 «Rilevazione dello stato del territorio», il nuovo progetto 2.4.6.1.1 «Cartografia regionale» e il nuovo capitolo 2.4.6.1.1.905 «Spese per la realizzazione di un sistema di informazioni territoriali e della cartografia regionale» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di lire 1.000 milioni [5].

 

     Art. 7.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli articoli 127 della Costituzione e 43 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione.

 

 


[1] Comma aggiunto dall'art. 3 della L.R. 2 febbraio 2001, n. 3.

[2] Articolo così sostituito dalla L.R. 6 luglio 1980, n. 72.

[3] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 2 febbraio 2001, n. 3.

[3] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 2 febbraio 2001, n. 3.

[4] Lettera aggiunta dall'art. 3 della L.R. 2 febbraio 2001, n. 3.

[5] Articolo così sostituito dalla L.R. 26 novembre 1979, n. 64.