§ 4.6.23 - L.R. 1 agosto 1992, n. 23.
Norme per l'esecuzione degli interventi straordinari per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone delle province di [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.6 calamità naturali
Data:01/08/1992
Numero:23


Sommario
Art. 1.  Principi generali.
Art. 2.  Compiti attuativi.
Art. 3.  Esercizio delle funzioni regionali.
Art. 4.  Comitato di coordinamento istituzionale.
Art. 5.  Staff di coordinamento operativo.
Art. 6.  Commissione scientifica.
Art. 7.  Norme per le procedure di appalto.
Art. 8.  Norme per la pubblicità e l'informazione sull'attuazione dei piani.
Art. 9.  Termini per la formulazione delle proposte di aggiornamento dei piani.
Art. 10.  Controlli di avanzamento e di efficacia.
Art. 11.  Personale.
Art. 12.  Fondi regionali per l'attuazione dei piani.
Art. 13.  Norma finanziaria.


§ 4.6.23 - L.R. 1 agosto 1992, n. 23.

Norme per l'esecuzione degli interventi straordinari per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como colpite dagli eventi calamitosi dell'estate 1987.

(B.U. 5 agosto 1992, n. 32, 1° suppl. ord).

 

     Art. 1. Principi generali.

     1. La regione assicura l'attività di indirizzo, coordinamento, valutazione e controllo necessaria per l'efficace e tempestiva realizzazione degli interventi, rientranti nelle competenze regionali, di attuazione dei piani predisposti ed approvati rispettivamente secondo le competenze e le procedure previste dagli artt. 3 e 5 della legge 2 maggio 1990, n. 102 «Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como, nonché della provincia di Novara, colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio e agosto 1987», nonché per quanto attiene agli artt. 4 e 7 della legge stessa. Garantisce la necessaria collaborazione con l'Autorità di Bacino del Po e con il ministero dell'ambiente, per tutti gli adempimenti previsti dalla medesima legge 102/1990.

     2. La regione, sentiti gli enti locali interessati, formula proposte per l'aggiornamento dei piani con le procedure definite ai sensi dell'art. 2 della legge 102/1990 e nei termini di cui al successivo art. 9.

     3. In relazione alle rispettive competenze, a norma della legge 8 giugno 1990, n. 142 «Ordinamento delle autonomie locali» e salvo quanto stabilito nel successivo art. 2, è affidata agli enti locali l'attuazione degli interventi previsti nei piani, nonché quelli definiti dagli accordi di programma, di cui al successivo comma.

     4. Ai sensi dell'art. 27 della legge 142/1990, sarà promossa la conclusione di uno o più accordi di programma al fine di definire ogni misura ritenuta opportuna per il migliore coordinamento ed esecuzione delle attività di competenza di ciascun ente ed, in particolare, di stabilire le forme di collaborazione dei servizi della regione e degli enti locali responsabili degli adempimenti previsti dai piani.

 

     Art. 2. Compiti attuativi.

     1. Nel rispetto delle indicazioni dei piani,

     A) spetta alle province di Bergamo, Brescia, Como, Sondrio e al Consorzio intercomunale di Lecco:

     a) coordinare gli enti locali, in tutti gli adempimenti previsti dai piani, con l'istruttoria dei programmi e dei progetti di loro competenza, e formulare conseguenti proposte avendo acquisite le indicazioni in merito delle comunità montane;

     b) eseguire le opere di difesa del suolo e riassetto idrogeologico, ferme le competenze del Magistrato del Po e salvo quanto previsto dalla successiva lettera C), nonché dal terzo comma del presente articolo;

     c) curare l'istruttoria per l'erogazione dei contributi alle imprese produttive e formulare conseguenti proposte; a tal fine le province di Bergamo, Brescia, Como e il Consorzio intercomunale di Lecco operano in collaborazione con le comunità montane interessate dall'applicazione della legge, consultandole, comunque, obbligatoriamente;

     d) eseguire le opere di interconnessione delle reti di mobilità;

     e) predisporre gli studi propedeutici, i progetti e gli studi di valutazione d'impatto ambientale, per la realizzazione di opere infrastrutturali, previa intesa con la giunta regionale;

     B) spetta ai comuni e ai loro consorzi l'esecuzione delle opere per le strutture e le infrastrutture locali;

     C) spetta alle comunità montane e ai comuni l'esecuzione delle opere di sistemazione idrogeologica locale, di manutenzione idrogeologica, idraulica, agraria e forestale, nonché di quelle di bonifica agraria.

     2. Nel campo della difesa del suolo e del riassetto idrogeologico, ferme restando le competenze dell'autorità di Bacino e del magistrato del Po, la regione, sulla base del piano di cui all'art. 3 della legge 102/90, formula gli indirizzi per la progettazione degli interventi previsti, ed esegue le opere di maggiore complessità, che ricadono nel comprensorio di Val Pola e nei bacini prioritari del torrente Mallero e del torrente Tartano.

     3. I piani di cui agli artt. 3 e 5 della legge 102/1990 possono prevedere particolari disposizioni per l'attribuzione di compiti attuativi, nel rispetto dei principi generali di cui ai precedenti commi.

     4. La giunta regionale, su proposta del comitato di coordinamento istituzionale di cui al successivo art. 4, nel rispetto delle norme di cui al primo e secondo comma, nonché delle disposizioni dei piani di cui al terzo comma, individua i diversi soggetti attuatori delle singole opere e degli interventi da realizzare.

     5. In relazione agli oneri da sostenere per l'esecuzione dei compiti degli enti locali, previsti dal presente articolo, i piani prevedono appositi contributi alle amministrazioni interessate. La giunta regionale, nell'ambito delle risorse previste dai piani, assegna appositi contributi agli enti interessati per far fronte agli oneri gestionali sostenuti.

     6. La provincia di Sondrio procederà, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, all'adozione del piano territoriale di coordinamento, avente anche valenza paesistica ai sensi della legge 431/85, sulla base di indirizzi forniti dalla regione anche al fine di assicurare il coordinamento con quanto previsto dai piani di cui alla legge 102/90. In pendenza dell'istituzione dei parchi regionali, ai sensi della l.r. 30 novembre 1983, n. 86 «Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale ed ambientale», il piano territoriale di coordinamento definisce specifiche norme di tutela ambientale aventi funzione di salvaguardia sino all'entrata in vigore dei piani territoriali di coordinamento dei parchi stessi. I piani di difesa del suolo e di ricostruzione e sviluppo prevedono contributi alla provincia di Sondrio per la redazione del piano territoriale di coordinamento.

 

     Art. 3. Esercizio delle funzioni regionali.

     1. La giunta regionale definisce le proposte di aggiornamento dei piani con le procedure di cui al successivo art. 9; delibera in merito agli accordi di programma promossi in esecuzione dei contenuti dei piani stessi; delibera in merito alle convenzioni finanziarie generali previste dalla legge 102/1990 e dai piani; approva la relazione annuale sull'attuazione dei piani.

     2. Ai fini dell'espletamento delle funzioni di indirizzo, coordinamento, valutazione e controllo, di cui al primo comma del precedente art. 1, è istituito presso la presidenza della giunta regionale, il comitato di coordinamento istituzionale di cui al successivo art. 4.

     3. Il dirigente competente adotta, con proprio decreto, gli atti di competenza regionale necessari per l'esecuzione degli interventi previsti dai piani [1].

     4. Per l'esercizio delle funzioni regionali connesse all'attuazione dei piani sono costituite presso il settore presidenza della giunta regionale, con decreto del presidente della giunta, apposite strutture tecniche di cui al successivo art. 5, ai fini dell'espletamento delle attività di coordinamento, valutazione, controllo ed esecuzione di competenza regionale [2].

     5. La giunta regionale adotta le disposizioni organizzative, eventualmente necessarie per disciplinare l'attività degli organismi di cui al secondo e quarto comma e per coordinarne l'operato con quello dei servizi della giunta, prevedendo, in particolare, la possibilità da parte dei responsabili delle strutture tecniche di cui al comma precedente, di consultare, anche in apposite riunioni, i dirigenti dei servizi coinvolti nelle attività di volta in volta oggetto di esame.

 

     Art. 4. Comitato di coordinamento istituzionale.

     1. Il comitato di coordinamento istituzionale è costituito dal presidente della giunta regionale che lo presiede, o suo delegato, dal vice presidente della giunta regionale, o suo delegato, dai presidenti delle province di Sondrio, Bergamo, Brescia e Como, o loro delegati, dal presidente del Consorzio intercomunale di Lecco, o suo delegato.

     2. Il comitato di coordinamento istituzionale promuove il raccordo tra i soggetti responsabili dell'esecuzione di opere di competenza della regione e degli enti locali, e la conseguente conclusione di accordi di programma: coordina l'attività degli enti locali, in ordine alle competenze ad essi attribuite ai sensi del precedente art. 2; cura le misure necessarie a consentire la tempestiva esecuzione delle opere; verifica l'avanzamento dell'attuazione dei piani; formula proposte alla giunta regionale in ordine alla revisione dei piani.

     3. Il comitato di coordinamento istituzionale resta in carica sino alla completa attuazione dei piani.

     4. Alle riunioni del comitato di coordinamento istituzionale partecipano su convocazione del presidente, gli assessori interessati per materia ai provvedimenti all'ordine del giorno.

     5. I servizi della giunta regionale sono tenuti a fornire al comitato di coordinamento istituzionale l'apporto di collaborazione tecnica eventualmente richiesto.

 

     Art. 5. Staff di coordinamento operativo. [3]

     1. Gli staff di coordinamento operativo esplicano l'attività di supporto tecnico al presidente della giunta regionale, per quanto concerne gli interventi di competenza regionale per l'attuazione dei piani previsti dalla legge 102/90.

     2. Agli staff di coordinamento operativo è assegnato personale regionale, personale comandato dalle amministrazioni provinciali interessate e personale assunto con contratto a termine ai sensi del successivo terzo comma.

     3. In relazione alle straordinarie esigenze connesse con l'attuazione dei piani, la giunta regionale è autorizzata a procedere all'assunzione a tempo determinato, per un periodo di tempo non superiore a cinque anni, del personale necessario nella seguente misura: fino a n. 10 unità di 8ª qualifica, fino a n. 10 unità di 7ª qualifica, fino a n. 10 unità di 6ª qualifica.

     4. Le assunzioni a tempo determinato di cui al terzo comma sono deliberate dalla giunta regionale a seguito di selezioni per titoli e colloquio, effettuate previo avviso pubblico da commissioni composte da tre esperti, individuati dalla giunta stessa tra persone di provata competenza in relazione alle caratteristiche professionali richieste al personale da assumere.

     5. Le assunzioni sono effettuate solo nel caso che non si possa provvedere mediante la mobilità interna.

     6. Gli staff di coordinamento operativo sono diretti da responsabili, nominati con decreto del presidente della giunta regionale e individuati tra il personale regionale avente qualifica dirigenziale, ovvero, previo avviso pubblico, tra esperti di comprovata qualificazione professionale nei settori interessati dai piani.

     7. Ove prescelti tra esperti esterni all'amministrazione regionale, i responsabili degli staff di coordinamento operativo prestano la propria attività a tempo pieno, disciplinata da un contratto di diritto privato di durata non superiore a cinque anni, con trattamento economico determinato dalla giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare ai sensi della l.r. 22 aprile 1974, n. 21 «Norme per il conferimento degli incarichi di consulenza e professionali, per la costituzione di commissioni consultive o di studio per l'indizione di congressi o convegni da parte della giunta regionale».

     8. Per il personale operante presso gli staff di coordinamento operativo l'entità del compenso incentivante la produttività spettante ai sensi della normativa vigente è aumentata sino ad un massimo del 75%, nell'ambito degli accordi previsti in materia dalla contrattazione decentrata; per il personale regionale che, oltre all'attività ordinaria di competenza dei servizi di appartenenza, svolge attività di collaborazione con gli staff di coordinamento operativo, l'entità del compenso incentivante la produttività spettante ai sensi della normativa vigente può essere aumentata sino ad un massimo del 60%, in relazione all'entità dell'apporto fornito e documentato, in sede di consuntivo, da apposita relazione del responsabile dello staff di coordinamento operativo interessato. Ai dirigenti regionali che partecipano alle riunioni della commissione scientifica di cui al successivo art. 6 è corrisposto un gettone di presenza di misura pari al 50% di quello attribuito per ogni riunione della commissione agli esperti componenti la commissione stessa, per un importo massimo complessivo annuo non superiore al 50% della retribuzione ordinaria.

     9. Gli staff di coordinamento operativo si avvalgono, nell'adempimento delle proprie funzioni, di esperti esterni e di società regionali. La giunta regionale, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stipula apposite convenzioni pluriennali che definiscono compiti, funzioni, competenze e compensi dei soggetti interessati dall'applicazione del presente comma.

     10. I servizi della giunta regionale sono tenuti a fornire agli staff di coordinamento operativo l'apporto di collaborazione tecnica eventualmente richiesto.

 

     Art. 6. Commissione scientifica. [4]

     1. E' costituita, con deliberazione della giunta regionale, la commissione scientifica. La commissione fornisce al presidente, alla giunta regionale, al comitato di coordinamento istituzionale e agli staff di coordinamento operativo l'apporto scientifico necessario per gli atti di competenza. In particolare la commissione collabora con i predetti organismi al fine di:

     a) fornire elementi e metodologie per i compiti della regione individuati all'art. 1, e al secondo e sesto comma dell'art. 2;

     b) fornire indirizzi per la predisposizione dei progetti ed esprimere pareri, ove richiesto, sui progetti predisposti;

     c) fornire indirizzi e pareri sulle metodologie e le procedure di valutazione di impatto ambientale e di compatibilità ambientale per i piani e le opere;

     d) definire parametri di controllo e valutazione dell'avanzamento, dell'efficacia e degli effetti degli interventi delle opere;

     e) esprimere pareri in ordine a eventuali vertenze insorte nell'attuazione degli interventi;

     f) esprimere pareri su eventuali argomenti sottoposti dalla giunta regionale;

     g) fornire indirizzi e proposte per l'aggiornamento dei piani.

     2. La commissione è composta da nove esperti di elevata qualificazione tecnico scientifica individuati con le procedure previste dalla l.r. 21/74, previo avviso pubblico.

     3. Nella determinazione del compenso degli esperti componenti la commissione è comunque prevista l'erogazione di un gettone di presenza per la partecipazione a ciascuna seduta, anche in misura superiore a quella prevista dall'art. 2 della l.r. 22 novembre 1982, n. 63 «Norme in materia di indennità ai componenti di commissioni, comitati o collegi comunque denominati».

     4. Della commissione fanno altresì parte i responsabili degli staff di coordinamento operativo, che assumono la presidenza della commissione in riferimento alle materie trattate.

     5. La commissione può operare in sottocommissioni definite e disciplinate nell'ambito della deliberazione istitutiva.

     6. L'appartenenza alla commissione è incompatibile con incarichi professionali per l'attuazione di interventi contenuti nei piani di cui agli artt. 3 e 5 della legge 102/90.

 

     Art. 7. Norme per le procedure di appalto.

     1. Ferma restando l'osservanza delle norme comunitarie e della legislazione nazionale vigente, in particolare del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406 «Attuazione della direttiva 89/440 CEE in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici», l'appalto delle opere previste dai piani, di competenza della regione e degli enti locali, è regolato dai seguenti principi:

     a) la trattativa privata, nei casi in cui è consentita, deve essere preceduta dal raffronto comparativo tra almeno tre offerte, da sottoporre ad esperimento migliorativo;

     b) nei bandi deve essere evidenziata la applicazione delle norme statali portanti limitazioni o divieti alla cessione e al subappalto, oltre che disciplinanti la individuazione e la esclusione delle offerte anomale;

     c) nel caso di licitazione privata dovrà essere privilegiato il metodo di cui all'art. 1 lett. e) della legge 2 febbraio 1973, n. 14 e l'aggiudicazione avverrà con le modalità di cui all'art. 5 della stessa legge;

     d) il committente non può procedere all'appalto di alcuna opera se non ha preventivamente provveduto alla progettazione integrale e coordinata di tutti gli elementi che la costituiscono e definito gli elementi caratterizzanti beni o servizi da appaltare;

     e) la regione e gli enti locali non possono bandire gare d'appalto se non sono in possesso di tutte le autorizzazioni, ovvero pareri previsti e non abbiano dato luogo alle procedure relative all'acquisizione delle aree;

     f) prima che si bandiscano gli esperimenti di gara, le amministrazioni, procedono tramite tecnici di propria fiducia, oltre alle verificazioni previste dall'art. 5 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all'accertamento che i prezzi esposti in progetto siano congrui alla data dell'esperimento di gara, provvedendo all'aggiornamento se non vi è la richiesta congruità;

     g) agli appalti per la realizzazione delle opere pubbliche previste dalla presente legge devono essere invitate almeno quindici imprese;

     h) per l'esecuzione dei lavori di cui alla presente legge la regione e gli enti locali sono tenuti a ricorrere, di norma, al prezzo chiuso consistente nel prezzo del lavoro al netto del ribasso d'asta aumentato del 5% per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori, con l'esclusione del ricorso alla revisione prezzi;

     i) qualora l'ammontare del progetto superi, per comprovate ragioni, l'importo a base di contratto, l'amministrazione procede alla stipulazione di un atto integrativo, soltanto se tale importo non supera il 20% dell'importo iniziale di aggiudicazione.

     Nel caso che tale aumento contrattuale dipenda dall'applicazione di nuovi prezzi l'amministrazione dovrà richiedere specifico parere alla commissione tecnico amministrativa regionale. Inoltre, nel caso che l'importo dei lavori suppletivi superi il 20%, l'amministrazione procederà alla relazione di uno stralcio funzionale che sarà affidato secondo le procedure previste per la licitazione privata;

     l) è fatto divieto all'appaltatore e al direttore dei lavori di introdurre variazioni o addizioni di qualsiasi natura al progetto, in mancanza di preventiva e formale approvazione della relativa perizia da parte dell'amministrazione;

     m) in assenza dell'approvazione di cui alla lettera precedente, l'appaltatore non può pretendere alcun aumento di prezzo per le variazioni ovvero addizioni avvenute ed è tenuto ad eseguire senza compenso quelle riforme che, in conseguenza, l'amministrazione credesse opportuno di ordinare, oltre il risarcimento dei danni arrecati. Il direttore dei lavori può ordinare, unicamente nella forma scritta, ed in caso di assoluta urgenza, l'esecuzione immediata di variazioni ai sensi del terzo comma dell'art. 342 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F.

 

     Art. 8. Norme per la pubblicità e l'informazione sull'attuazione dei piani.

     1. La relazione annuale al parlamento, prevista dall'art. 10 della legge 102/1990, è pubblicata su apposito supplemento del Bollettino Ufficiale della regione.

     2. La giunta regionale, oltre a quanto già previsto da leggi vigenti, individua con apposita deliberazione quadro altre forme di pubblicità relative agli atti della giunta stessa, del comitato di coordinamento istituzionale e degli enti locali in ordine all'attuazione dei piani.

 

     Art. 9. Termini per la formulazione delle proposte di aggiornamento dei piani.

     1. I piani predisposti ai sensi degli artt. 3 e 5 della legge 102/1990 possono essere sottoposti a revisione annuale. Entro il 30 settembre di ogni anno, il comitato di coordinamento istituzionale, acquisite in merito le proposte degli enti locali, sottopone le proposte di revisione dei piani all'approvazione della giunta regionale che le trasmette al consiglio regionale, il quale delibera entro il 31 dicembre del medesimo anno.

     2. Entro il 30 giugno di ogni anno, la giunta regionale, in raccordo con l'autorità di Bacino del Po per quanto di sua competenza, predispone e presenta al consiglio regionale la relazione sullo stato di attuazione della legge 102/1990.

 

     Art. 10. Controlli di avanzamento e di efficacia.

     1. Ai fini della predisposizione della relazione di cui all'art. 10 della legge 102/90, gli enti e i soggetti responsabili dell'attuazione degli interventi previsti dai piani e rientranti nelle competenze regionali sono tenuti a fornire alla regione informazioni sullo stato di avanzamento degli interventi e sui risultati conseguiti con l'esecuzione degli stessi.

     2. La giunta regionale definisce, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i criteri, le procedure e gli adempimenti relativi all'acquisizione delle informazioni per le finalità di cui al precedente comma.

     2 bis. Al fine di cui al comma 2 dell’articolo 1 la Regione può avviare procedure di decadenza o revoca dei contributi concessi, nei confronti degli enti di cui alle lettere A), B) e C) del comma 1 dell’articolo 2, in caso di interventi in tutto o in parte non realizzati. [5]

 

     Art. 11. Personale.

     1. Il personale assunto dalla giunta regionale per l'espletamento delle attività conseguenti agli eventi calamitosi verificatisi nel luglio 1987, il cui contratto a tempo determinato è stato prorogato, e il personale assunto in attuazione dell'art. 1 dell'ordinanza n. 1257 del 17 novembre 1987 del presidente del Consiglio dei Ministri, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è immesso nel ruolo della giunta regionale con decorrenza dalla data di adozione del provvedimento di inquadramento, che viene effettuato con le modalità di cui al secondo e terzo comma.

     2. L'inquadramento del personale di cui al primo comma, al quale risulti attribuita, in base ai provvedimenti di assunzione, qualifica funzionale non superiore alla quinta, è disposto nella medesima qualifica di assunzione, anche in soprannumero rispetto al contingente organico della qualifica, e comunque nell'ambito dell'organico complessivo vigente, con decreto del presidente della giunta regionale, previa conforme deliberazione della giunta e verifica dei requisiti richiesti dalla normativa regionale vigente.

     3. L'inquadramento del personale di cui primo comma al quale risulti attribuita, in base ai provvedimenti di assunzione, una qualifica funzionale superiore alla quinta, è disposto nella medesima qualifica di assunzione, anche in soprannumero rispetto al contingente organico della qualifica, e comunque nell'ambito dell'organico complessivo vigente, previo superamento di concorso riservato per titoli ed esami indetto dalla giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Per i requisiti, le prove d'esame, la composizione delle commissioni e la valutazione delle prove si applicano le disposizioni previste dalla normativa regionale vigente.

 

     Art. 12. Fondi regionali per l'attuazione dei piani.

     1. E' costituito, con apposito capitolo di bilancio, il fondo regionale per l'attuazione del piano di difesa del suolo e di riassetto idrogeologico, in cui confluiscono gli stanziamenti dello stato previsti per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 3 della legge 102/1990.

     2. E' costituito, con apposito capitolo di bilancio, il fondo regionale per l'attuazione del piano di ricostruzione e sviluppo, in cui confluiscono gli stanziamenti dello stato previsti per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 5 della legge 102/1990.

 

     Art. 13. Norma finanziaria.

     1. Fatte salve le procedure stabilite dalla presente legge, ai sensi dell'art. 2l della l.r. 3l marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione» e sue successive modificazioni ed integrazioni, alla copertura degli oneri derivanti dai precedenti articoli 2, 5, 6 e 8 si provvederà con le assegnazioni statali per la realizzazione degli interventi per la difesa del suolo e la ricostruzione e lo sviluppo previsti dalla legge 102/90.

     2. In attesa delle assegnazioni statali di cui al precedente comma, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1992, l'anticipazione dei relativi fondi con risorse regionali per L. 1.400.000.000.

     3. Alla determinazione dell'onere per anticipazioni a carico del bilancio per il 1993 ed esercizi successivi, si provvederà ai sensi dell'art. 22 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.

     4. Alla copertura finanziaria dell'onere di L. 1.400.000.000 per il 1992 si provvede per L. 800.000.000 mediante utilizzo degli stanziamenti di competenza e di cassa scritti al capitolo 5.2.1.1.546 «Fondo globale per oneri relativi a spese correnti per l'adempimento di funzioni normali derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» e per L. 600.000.000 mediante utilizzo degli stanziamenti di competenza e di cassa iscritti al capitolo 5.2.2.2.958 «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» del bilancio per l'esercizio finanziario 1992.

     5. Agli oneri derivanti dal precedente art. 11 si provvede mediante utilizzo delle somme stanziate annualmente negli stati di previsione delle spese del bilancio dell'esercizio finanziario 1992 e successivi sui capitoli relativi al trattamento economico, previdenziale ed assistenziale del personale regionale.

     6. Allo stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1992 sono apportate le seguenti variazioni:

     - al titolo 3, categoria 4, è istituito, per memoria, il capitolo 3.4.3412 «Recupero delle anticipazioni regionali relative alla gestione e prima attuazione dei piani di difesa del suolo e ricostruzione della Valtellina».

     - All'ambito 1, settore 4, obiettivo 4, «Valtellina» sono istituiti i seguenti capitoli:

     - 1.4.4.1.3399 «Anticipazione regionale delle spese per le attività di gestione, verifica ed aggiornamento dei piani per la difesa del suolo e la ricostruzione della Valtellina» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 800.000.000.

     - 1.4.4.2.3413 «Anticipazione regionale delle spese di prima attuazione dei piani di difesa del suolo e ricostruzione della Valtellina» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 600.000.000.

 

 


[1] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 2 febbraio 2001, n. 3.

[2] Comma abrogato dall'art. 36, comma 3, della L.R. 23 luglio 1996, n. 16. Vedi tuttavia quanto disposto dai commi 4 e 5, art. 36, della stessa L.R. 16/1996.

[3] Articolo abrogato dall'art. 36, comma 3, della L.R. 23 luglio 1996, n. 16. Vedi tuttavia quanto disposto dai commi 4 e 5, art. 36, della stessa L.R. 16/1996.

[4] Per un’abrogazione del presente articolo vedi l’art. 8 della L.R. 22 luglio 2002, n. 15.

[5] Comma aggiunto dall'art. 7 della L.R. 2 agosto 2006, n. 17.