§ 2.6.4 - L.R. 9 marzo 1978, n. 25.
Rifinanziamento, con modifiche, della legge regionale 21 gennaio 1975, n. 9"Interventi per lo sviluppo delle attrezzature sportive".


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.6 sport e tempo libero
Data:09/03/1978
Numero:25


Sommario
Art. 1.      (Omissis)
Art. 2.      1. Per gli interventi previsti dall'art. 2, lettera b), della citata legge regionale, è autorizzata la spesa di L. 1.000 milioni


§ 2.6.4 - L.R. 9 marzo 1978, n. 25.

Rifinanziamento, con modifiche, della legge regionale 21 gennaio 1975, n. 9"Interventi per lo sviluppo delle attrezzature sportive". [1]

(B.U. 8 marzo 1978, n. 10, suppl. ord.).

 

Art. 1.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 2.

     1. Per gli interventi previsti dall'art. 2, lettera b), della citata legge regionale, è autorizzata la spesa di L. 1.000 milioni.

     2. Al finanziamento dell'onere come sopra determinato si provvede mediante parziale utilizzazione ai sensi dell'art. 13, quinto comma della legge 19 maggio 1976, n. 335 di quota delle disponibilità risultanti alla data del 31 dicembre 1977 sul «Fondo globale per il finanziamento delle spese in conto capitale derivanti da nuovi provvedimenti regionali», iscritto al capitolo 281100 dello stato di previsione della spesa regionale per l'anno 1977.

     3. Nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1978, al titolo II sezione VI, rubrica 6ª sarà iscritto il capitolo 266103, cat. 10ª con la denominazione «Contributi in capitale a comuni e loro consorzi, comunità montane, enti ed associazioni non aventi scopo di lucro, per la realizzazione di opere ed impianti di particolare interesse sportivo» (L.R. 21 gennaio 1975, n. 9, art. 1 e 2/b) e con la dotazione di lire 1.000 milioni.

 

 


[1] Legge abrogata dall’art. 20 della L.R. 8 ottobre 2002, n. 26, con effetto a decorrere dall’1 gennaio 2003.

[2] Modifica la L.R. 21 gennaio 1975, n. 9.