Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lombardia |
Materia: | 2. sviluppo sociale |
Capitolo: | 2.6 sport e tempo libero |
Data: | 09/03/1978 |
Numero: | 25 |
Sommario |
Art. 1. (Omissis) |
Art. 2. 1. Per gli interventi previsti dall'art. 2, lettera b), della citata legge regionale, è autorizzata la spesa di L. 1.000 milioni |
§ 2.6.4 - L.R. 9 marzo 1978, n. 25.
Rifinanziamento, con modifiche, della legge regionale 21 gennaio 1975, n. 9"Interventi per lo sviluppo delle attrezzature sportive". [1]
(B.U. 8 marzo 1978, n. 10, suppl. ord.).
(Omissis) [2].
1. Per gli interventi previsti dall'art. 2, lettera b), della citata legge regionale, è autorizzata la spesa di L. 1.000 milioni.
2. Al finanziamento dell'onere come sopra determinato si provvede mediante parziale utilizzazione ai sensi dell'art. 13, quinto comma della
3. Nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1978, al titolo II sezione VI, rubrica 6ª sarà iscritto il capitolo 266103, cat. 10ª con la denominazione «Contributi in capitale a comuni e loro consorzi, comunità montane, enti ed associazioni non aventi scopo di lucro, per la realizzazione di opere ed impianti di particolare interesse sportivo» (
[1] Legge abrogata dall’art. 20 della
[2] Modifica la