§ 2.6.11 - L.R. 23 aprile 1985, n. 36.
Ordinamento delle piste per la pratica dello sci ed interventi per il loro sviluppo in Lombardia.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.6 sport e tempo libero
Data:23/04/1985
Numero:36


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Caratteristiche delle piste.
Art. 3.  Procedure per l'individuazione delle aree sciabili.
Art. 4.  (Piano triennale di intervento).
Art. 5.  Comitato consultivo per le piste di sci.
Art. 6.  Autorizzazione all'apprestamento ed all'apertura al pubblico delle piste.
Art. 7.  Assicurazione R.C.
Art. 8.  Commissione Tecnica per le piste di sci.
Art. 9.  Servizio piste e soccorso.
Art. 10.  Sanzioni amministrative e vigilanza.
Art. 11.  Norma transitoria.
Art. 12.  Regolamento d'attuazione.
Art. 13.  Opere finanziabili.
Art. 14.  Beneficiari dei contributi.
Art. 15.  Misura del contributo.
Art. 16.  Domande di contributo.
Art. 17.  Erogazione dei contributi.
Art. 18.  Norma transitoria.
Art. 19.  Abrogazione.
Art. 20.  Norma finanziaria.
Art. 21.  Clausola d'urgenza.


§ 2.6.11 - L.R. 23 aprile 1985, n. 36.

Ordinamento delle piste per la pratica dello sci ed interventi per il loro sviluppo in Lombardia. [1]

(B.U. 27 aprile 1985, n. 17, 2° suppl. ord.).

 

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. Finalità.

     1. La regione, allo scopo di assicurare il migliore utilizzo del territorio montano per la pratica dello sport della neve, con la presente legge, disciplina le piste per la pratica dello sci in Lombardia.

     2. Si intende per pista attrezzata, agli effetti della presente legge, un'area innevata destinata ad uso pubblico, abitualmente adibita alla circolazione degli sciatori e riconosciuta tale con apposito provvedimento, emanato in ottemperanza alla presente legge.

     3. L'utilizzo delle piste a scopo agonistico è subordinato alla omologazione rilasciata dal CONI ai sensi dell'art. 56 - lett. b) del D.P.R. 616/1977.

 

     Art. 2. Caratteristiche delle piste.

     1. Al fine di assicurare le migliori condizioni di circolazione e di sicurezza, le piste vengono individuate, classificate e dotate della necessaria segnaletica - ivi compresi gli strumenti tecnici idonei alla sicurezza degli sciatori - secondo le caratteristiche tecniche e i requisiti da definirsi nel regolamento di attuazione della presente legge.

     2. Le piste devono essere situate in zone non soggette al pericolo di frane e valanghe o comunque protette da tale pericolo e risultare idonee sotto l'aspetto idrogeologico.

 

     Art. 3. Procedure per l'individuazione delle aree sciabili.

     1. L'individuazione delle aree sciabili e degli ambiti territoriali entro i quali è possibile la realizzazione di piste sciistiche è effettuata in conformità agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica [2].

     2. Nelle aree protette la realizzazione di piste è consentita salvo quanto diversamente disposto dal piano territoriale di ciascuna area.

     3. L'avvenuta individuazione della destinazione d'uso delle aree in «aree sciabili» nell'ambito degli strumenti urbanistici di cui al precedente primo comma corrisponde a dichiarazione di pubblica utilità delle stesse.

 

     Art. 4. (Piano triennale di intervento). [3]

     1. Le comunità montane predispongono, di concerto con tutti i comuni interessati, il piano triennale degli interventi relativi alle aree sciabili, evidenziandone la conformità agli strumenti urbanistici.

     2. La comunità montana trasmette il programma degli interventi di cui al comma 1 alla Giunta regionale, che lo approva acquisito il parere tecnico vincolante del comitato consultivo di cui all'articolo 5.

 

     Art. 5. Comitato consultivo per le piste di sci.

     1. Presso il competete settore della giunta regionale è costituito un comitato consultivo per le piste di sci il quale esprime parere tecnico vincolante sui piani di intervento presentati dalle singole comunità montane.

     2. Tale comitato è presieduto dall'assessore al turismo o da un suo delegato ed è composto dai funzionari responsabili degli uffici competenti dei seguenti settori:

     a) commercio, turismo, industria alberghiera, sport e tempo libero;

     b) trasporti e viabilità;

     c) ambiente ed ecologia;

     d) agricoltura e foreste;

     e) presidenza - servizio dei piani e programmi infraregionali.

     3. In relazione ai temi discussi fanno parte del comitato i presidenti delle comunità montane interessate.

     4. Svolge le funzioni di segretario un dipendente regionale del settore turismo con qualifica funzionale non inferiore alla settima qualifica prevista dalla L.R. 29 novembre 1984, n. 60.

 

     Art. 6. Autorizzazione all'apprestamento ed all'apertura al pubblico delle piste.

     1. Ciascuna comunità montana competente per territorio rilascia l'autorizzazione all'apprestamento delle singole piste comprese nel piano regionale di cui al precedente articolo 4.

     2. L'apertura al pubblico di una pista attrezzata è condizionata altresì al riconoscimento ufficiale della stessa.

     3. A tal uopo ultimati i lavori di apprestamento della pista, il soggetto interessato deve comunicare alla comunità montana il completamento dell'opera.

     4. Entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta il presidente della comunità montana deve pronunciarsi sulla richiesta di riconoscimento che - se accolta - determina l'iscrizione della pista nell'elenco ufficiale istituito e conservato presso la medesima comunità montana.

     5. La comunità montana a richiesta degli interessati o d'ufficio può disporre periodiche revisioni delle piste e prescrive, sentito il comitato di cui al precedente articolo 5, la cancellazione dall'elenco di quelle piste che non abbiano più i requisiti prescritti dalla presente legge.

     6. Copia dell'elenco ufficiale di cui al precedente quarto comma e delle eventuali modifiche ed aggiornamenti deve essere trasmessa dalla comunità montana alla giunta regionale - settore commercio, turismo, sport.

 

     Art. 7. Assicurazione R.C.

     1. L'esercente la pista dovrà stipulare un contratto di assicurazione per qualsiasi danno che potesse derivare agli utenti della pista stessa.

     2. Tale contratto di assicurazione dovrà essere esibito alla comunità montana all'atto del riconoscimento della pista.

 

     Art. 8. Commissione Tecnica per le piste di sci.

     1. E' costituita presso ogni comunità montana una commissione tecnica quale organo consultivo per l'attuazione della presente legge.

     2. Della commissione, presieduta dal presidente della comunità montana o da un suo delegato, fanno parte:

     a) un dipendente dell'ente provinciale del turismo competente per territorio;

     b) un rappresentante esperto designato dalla Asso Funivie Lombarde (aderenti alla FENIT);

     c) un rappresentante dei maestri di sci designato dall'associazione di categoria maggiormente rappresentativa a livello regionale;

     d) un rappresentante delle guide alpine designato dall'associazione di categoria più rappresentativa a livello regionale;

     e) un funzionario dell'ispettorato delle foreste;

     f) un geologo designato dalla comunità montana.

     3. Gli enti sopra indicati, in sede di designazione dei loro delegati potranno designare anche loro sostituiti.

     4. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un dipendente della comunità montana indicato dal presidente.

     5. In relazione ai temi discussi la commissione consulterà i rappresentanti dei comuni interessati ed i titolari degli impianti servibili dalla pista.

     6. I componenti della commissione sono nominati con decreto del presidente della comunità montana.

     7. La commissione tecnica è validamente costituita con la partecipazione della metà più uno dei componenti e delibera a maggioranza di voti.

 

     Art. 9. Servizio piste e soccorso.

     1. Per la manutenzione delle piste da sci nonché per il soccorso da prestarsi in caso di incidenti agli utenti, è fatto obbligo agli esercenti di istituire un apposito servizio piste e soccorso dotato della necessaria attrezzatura.

 

     Art. 10. Sanzioni amministrative e vigilanza.

     1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, qualora il fatto costituisca reato a norma delle leggi vigenti, sono stabilite le seguenti sanzioni amministrative:

     a) chiunque appresti o gestisca una pista da sci senza l'autorizzazione di cui all'art. 6 della presente legge, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 2 milioni a L. 20 milioni;

     b) chiunque gestisca una pista senza aver provveduto all'istituzione del servizio piste e soccorso di cui all'articolo 9 della presente legge, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 1 milione a L. 10 milioni;

     c) chiunque, nella gestione di una pista, non ottemperi alle prescrizioni contenute nell'articolo 2 della presente legge, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 500.000 a L. 5.000.000;

     d) chiunque, nell'esercizio della pratica dello sci, non ottemperi alle disposizioni concernenti la segnaletica posta sulle aree sciabili, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 15.000 a L. 150.000.

     2. Per l'applicazione e l'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al comma precedente, si osservano le disposizioni contenute nella L.R. 5 dicembre 1983, n. 90 e successive modifiche.

     3. Le funzioni sanzionatorie previste dalla presente legge sono esercitate dalle comunità montane che possono avvalersi anche degli organismi ed agenti dello Stato operanti nella regione.

     4. La giunta regionale può disporre ispezioni e controlli a mezzo di propri funzionari all'uopo incaricati dal settore competente in materia, muniti di appositi documenti di riconoscimento abilitanti.

 

     Art. 11. Norma transitoria.

     1. Le piste riconosciute ai sensi della L.R. 12 giugno 1975, n. 81 e successive modificazioni, sono autorizzate all'esercizio previo riscontro da parte della comunità montana competente con i criteri di classificazione previsti dal regolamento di attuazione della presente legge.

     2. A tal uopo i titolari delle piste di cui al primo comma devono presentare istanza alla predetta comunità montana, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

     3. Le richieste di autorizzazione all'esercizio delle piste esistenti già inoltrate alle comunità montane ai sensi della precedente normativa ed in fase istruttoria alla data di entrata in vigore della presente legge, sono ritenute valide e sono esaminate in base alle disposizioni contenute nella presente legge.

 

     Art. 12. Regolamento d'attuazione.

     1. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il consiglio regionale approva un apposito regolamento d'attuazione con cui verranno determinate modalità e procedure in applicazione alla presente legge.

 

Titolo II

INTERVENTI FINANZIARI

 

     Art. 13. Opere finanziabili.

     1. Ai fini dello sviluppo delle attività di interesse sportivo nelle zone montane e della riqualificazione ed ammodernamento delle piste da sci, la regione concede contributi in conto capitale a favore degli interventi finalizzati all'apprestamento, migliorie ed adeguamento di piste.

 

     Art. 14. Beneficiari dei contributi.

     1. Possono fruire dei contributi previsti dall'art. 13 della presente legge operatori pubblici e privati.

 

     Art. 15. Misura del contributo.

     1. I contributi regionali sono concessi nella misura massima del 30% della spesa riconosciuta ammissibile e non sono cumulabili con quelli previsti da altre leggi regionali e statali.

 

     Art. 16. Domande di contributo.

     1. Le domande dirette ad ottenere la concessione di contributi devono essere presentate alla comunità montana competente per territorio entro il 31 dicembre di ogni anno, corredate dei seguenti documenti:

     - progetto di massima;

     - piano finanziario dell'opera;

     - relazione tecnica;

     - atto notarile od equipollente da cui risulti l'impegno del soggetto beneficiario del contributo regionale alla regolare apertura al pubblico della pista per almeno 5 anni.

     2. I presidenti delle comunità montane trasmettono il programma e le richieste di contributi deliberati dai rispettivi consigli direttivi, alla giunta regionale entro il mese di febbraio di ciascun anno.

     3. A tal uopo le comunità montane nell'inviare alla giunta regionale i programmi e le richieste di contributi di cui al precedente comma, daranno specifica priorità nell'elencazione degli eventuali beneficiari a coloro che intendono, in applicazione alla presente legge, adeguare o migliorare le piste già esistenti.

 

     Art. 17. Erogazione dei contributi.

     1. Entro il 31 maggio di ciascun anno, la giunta regionale, sentito il parere della commissione consiliare competente, approva il piano di riparto dei fondi destinati alla concessione dei contributi di cui al precedente articolo 13, a favore delle singole comunità montane.

     2. Le comunità montane erogano ai soggetti beneficiari i contributi assegnati nel piano di riparto di cui al precedente primo comma, contestualmente al rilascio del provvedimento con cui si autorizza l'apertura all'esercizio delle piste.

 

     Art. 18. Norma transitoria.

     1. In sede di prima applicazione della presente legge, ai titolari delle piste riconosciute ai sensi della legge 12 giugno 1975, n. 81 e successive modificazioni, possono essere concessi contributi nella misura e con le modalità previste dalla presente legge, a fronte delle spese sostenute per l'adeguamento delle spese.

     2. A tal fine le domande di contributo dovranno essere presentate direttamente alla giunta regionale - settore turismo - entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredate dalla documentazione probante l'effettuazione dei lavori prescritti dalla competente comunità montana per l'ottenimento del riconoscimento.

     3. La giunta regionale, sulla base delle domande presentate, approva, d'intesa con la commissione consiliare competente, il piano di riparto dei contributi.

     4. L'erogazione del contributo avviene con decreto del presidente della giunta regionale o dell'assessore competente, se delegato.

 

     Art. 19. Abrogazione.

     1. Le LL.RR. 12 giugno 1975, n. 81, 7 giugno 1980, n. 88, 5 aprile 1983, n. 24, 30 gennaio 1984, n. 4 e l'articolo 18 della L.R. 20 agosto 1976, n. 28 sono abrogati.

 

     Art. 20. Norma finanziaria.

     1. Al finanziamento degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvederà con successivo provvedimento legislativo.

 

     Art. 21. Clausola d'urgenza.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto regionale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione.

 

 


[1] Legge abrogata dall’art. 20 della L.R. 8 ottobre 2002, n. 26, con effetto a decorrere dall’1 gennaio 2003.

[2] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 3 aprile 2001, n. 6.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 3 aprile 2001, n. 6.