§ 3.7.55 - L.R. 11 novembre 1994, n. 29.
Ordinamento della professione di guida alpina.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.7 turismo e industria alberghiera
Data:11/11/1994
Numero:29


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Figura professionale delle guide alpine).
Art. 3.  (Gradi della professione).
Art. 4.  (Albi professionali regionali).
Art. 5.  (Modalità di iscrizione negli albi regionali).
Art. 6.  (Trasferimento e aggregazione temporanea).
Art. 7.  (Abilitazione tecnica all'esercizio della professione di guida alpina-maestro di alpinismo o aspirante guida).
Art. 8.  (Commissione d'esame).
Art. 9.  (Validità dell'iscrizione all'albo).
Art. 10.  (Aggiornamento professionale).
Art. 11.  (Doveri della guida alpina).
Art. 12.  (Tariffe professionali).
Art. 13.  (Collegio regionale delle guide).
Art. 14.  (Funzioni del collegio regionale).
Art. 15.  (Commissione tecnica).
Art. 16.  (Scuole di alpinismo).
Art. 17.  (Modalità e requisiti per il rilascio della autorizzazione all'apertura di scuole di alpinismo).
Art. 18.  (Sanzioni disciplinari e ricorsi).
Art. 19.  (Sanzioni amministrative).
Art. 20.  (Accompagnatori di media montagna).
Art. 21.  (Elenco speciale degli accompagnatori di media montagna).
Art. 22.  (Abilitazione tecnica all'esercizio della professione di accompagnatori di media montagna e relativi corsi di aggiornamento).
Art. 23.  (Promozione e diffusione delle attività di montagna).
Art. 24.  (Servizio di vigilanza).
Art. 25.  (Norme transitorie).
Art. 26.  (Norma finanziaria).
Art. 27.  (Abrogazioni).


§ 3.7.55 - L.R. 11 novembre 1994, n. 29.

Ordinamento della professione di guida alpina. [1]

(B.U. 15 novembre 1994, n. 46 - 2° suppl. ord.).

 

     Art. 1. (Finalità).

     1. La presente legge disciplina la professione di guida alpina in attuazione della legge 2 gennaio 1989, n. 6 concernente «Ordinamento della professione di guida alpina» e dell'art. n. 23 della legge 8 marzo 1991, n. 81 concernente «Legge-quadro per la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina».

 

     Art. 2. (Figura professionale delle guide alpine).

     1. E' guida alpina chi svolge professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, le seguenti attività:

     a) accompagnamento di persone in ascensioni, sia su roccia che su ghiaccio o in escursioni in montagna e su sentiero;

     b) accompagnamento di persone in ascensioni sci-alpinistiche o in escursioni sciistiche;

     c) insegnamento delle tecniche alpinistiche e sci-alpinistiche con esclusione delle tecniche sciistiche su piste di discesa e di fondo.

     2. Lo svolgimento a titolo professionale delle attività di cui al precedente primo comma, su qualsiasi terreno e senza limiti di difficoltà e, per le escursioni sciistiche, fuori delle stazioni sciistiche attrezzate o delle piste di discesa o di fondo, e comunque laddove possa essere necessario l'uso di tecniche e di attrezzature alpinistiche e sci- alpinistiche, è riservato alle guide alpine abilitate all'esercizio professionale e iscritte nell'albo professionale regionale delle guide alpine, di cui al successivo art. 4, salvo quanto disposto dai successivi art. 3 e 20; è altresì riservata alle guide alpine abilitate all'esercizio della professione e iscritte nell'albo professionale delle guide alpine la sovrintendenza tecnica dei lavori in forte esposizione e di disgaggio da attuarsi mediante tecniche a mano o attrezzature alpinistiche.

     3. Nell'ambito della loro qualifica professionale, le guide alpine:

     a) organizzano in collaborazione con gli organismi scolastici corsi di introduzione all'alpinismo e di comportamento in montagna;

     b) prestano consulenza circa l'agibilità di ghiacciai e terreni innevati percorsi da piste di sci;

     c) mantengono e segnalano sentieri ed itinerari alpini e conservano e attrezzano palestre di roccia;

     d) collaborano alle operazioni di protezione civile.

 

     Art. 3. (Gradi della professione).

     1. La professione di guida alpina si articola in due gradi:

     a) aspirante guida;

     b) guida alpina-maestro di alpinismo.

     2. Gli aspiranti guida possono svolgere le attività di cui al precedente art. 2 in ascensioni rientranti nel seguente ambito di impegno:

     a) per l'alpinismo (roccia, neve, ghiaccio e terreno misto):

     a1) ascensioni facili (F) e poco difficili (PD) senza limite di quota;

     a2) ascensioni abbastanza difficili (AD), difficili (D) e molto difficili (TD) fino a 3500 metri di quota, ascensioni invernali fino a 2000 metri di quota;

     b) per l'arrampicata sportiva senza limiti di difficoltà fino a 2000 metri di quota;

     c) per lo sci-alpinismo fino a 4000 metri di quota e per escursioni con gli sci di un massimo di due giorni (una sola notte in rifugio).

     3. L'aspirante guida deve conseguire il grado di guida alpina-maestro di alpinismo entro il decimo anno successivo a quello in cui ha conseguito l'abilitazione tecnica all'esercizio della professione come aspirante guida. Il mancato conseguimento del grado di guida alpina-maestro di alpinismo entro tale termine, comporta la cancellazione dall'albo professionale di cui al successivo art. 4.

 

     Art. 4. (Albi professionali regionali).

     1. L'esercizio stabile della professione di guida alpina, nei due gradi di aspirante guida e di guida alpina-maestro di alpinismo, è subordinato all'iscrizione in appositi albi regionali, tenuti dal collegio regionale delle guide di cui al successivo art. 13, sotto la vigilanza della regione.

     2. L'esercizio della professione da parte di guide alpine-maestri di alpinismo e aspiranti guide o figure professionali corrispondenti provenienti dall'estero con i loro clienti, in possesso di abilitazione tecnica secondo l'ordinamento del paese di provenienza, purché non svolto in modo stabile nel territorio regionale, non è subordinato all'iscrizione nell'albo.

     3. E' considerato esercizio stabile della professione, ai fini di quanto previsto dal precedente secondo comma, l'attività svolta dalla guida alpina-maestro di alpinismo o dall'aspirante guida che abbia un recapito, anche stagionale, nel territorio della regione, ovvero che in essa offra le proprie prestazioni ai clienti.

 

     Art. 5. (Modalità di iscrizione negli albi regionali).

     1. Possono ottenere l'iscrizione nell'albo regionale delle guide alpine-maestri di alpinismo o degli aspiranti guida della Lombardia coloro che sono in possesso della relativa abilitazione tecnica, nonché dei seguenti requisiti:

     a) cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente alla comunità economica europea;

     b) età minima di 21 anni per le guide alpine-maestri di alpinismo e di 18 anni per gli aspiranti guida;

     c) idoneità psico-fisica attestata da certificato rilasciato dall'unità socio sanitaria locale del comune di residenza o da un centro di medicina dello sport, con data non anteriore a tre mesi da quella della presentazione della domanda;

     d) possesso del diploma di scuola media inferiore o titolo di studio equivalente ottenuto in altro Stato della comunità economica europea;

     e) non avere subito condanne penali che comportino l'interdizione dai pubblici uffici e per le quali non sia stata applicata la sospensione condizionale della pena, salvo avere ottenuto la riabilitazione;

     f) residenza o domicilio o stabile recapito in un comune della Lombardia.

     2. Le domande di iscrizione in carta semplice devono essere presentate dagli interessati al collegio regionale di cui al successivo art. 13 corredate della documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui al precedente primo comma.

     3. L'abilitazione tecnica di cui al precedente primo comma deve essere stata conseguita entro il triennio precedente la data di presentazione della relativa domanda di iscrizione. Possono altresì essere iscritti coloro che abbiano frequentato nel suddetto triennio il corso di aggiornamento di cui al successivo art. 10, nel caso in cui l'abilitazione tecnica sia stata conseguita in data anteriore ai tre anni dalla data di presentazione della domanda.

     4. Agli iscritti vengono rilasciati la tessera di riconoscimento ed il distintivo di guida alpina con il numero di matricola da tenersi in evidenza nell'esercizio dell'attività professionale.

     5. L'esercizio non saltuario nel territorio regionale dell'attività di guide alpine appartenenti a Stati membri della comunità economica europea è disciplinato dal d.lgs. 2 maggio 1994, n. 319 «Attuazione della direttiva 92/51/CEE relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva 89/48/CEE».

     6. L'esercizio non saltuario nel territorio regionale dell'attività di guide alpine appartenenti a Stati non membri della comunità economica europea è subordinato al rilascio di un nullaosta concesso dal collegio regionale, previo riconoscimento dell'equivalenza dei titoli e della sussistenza di condizioni di reciprocità.

 

     Art. 6. (Trasferimento e aggregazione temporanea).

     1. E' ammesso il trasferimento, a domanda, nell'albo professionale della Lombardia della guida alpina-maestro di alpinismo o dell'aspirante guida, iscritto nell'albo corrispondente di altra regione.

     2. Il trasferimento è disposto dal collegio regionale, a condizione che l'interessato abbia la propria residenza o il proprio domicilio o stabile dimora in un comune della Lombardia.

     3. La guida alpina-maestro di alpinismo che intenda svolgere per periodi determinati, della durata massima di sei mesi, l'attività di insegnamento in scuole di alpinismo o di sci-alpinismo della Lombardia essendo iscritto nell'albo di altra Regione, può chiedere l'aggregazione temporanea al relativo albo regionale, conservando l'iscrizione nell'albo della regione di appartenenza.

     4. L'aggregazione è disposta dal collegio regionale delle guide. L'aggregazione di cui al precedente terzo comma non può essere disposta nei confronti di aspiranti guida.

     5. Le domande di trasferimento devono essere presentate al collegio regionale unitamente ai documenti comprovanti l'iscrizione all'albo di altra regione rilasciata dal collegio regionale di appartenenza, ed il possesso della residenza, del domicilio o della stabile dimora in un comune della Lombardia; le domande di aggregazione temporanea devono essere presentate al collegio regionale unitamente ai documenti comprovanti l'iscrizione all'albo di altra regione rilasciata dal collegio regionale di appartenenza.

     6. Il trasferimento e l'aggregazione temporanea con la relativa durata vengono annotati sulla tessera di riconoscimento.

     7. In ogni caso vale la regola della sussistenza della condizione di reciprocità.

 

     Art. 7. (Abilitazione tecnica all'esercizio della professione di guida alpina-maestro di alpinismo o aspirante guida).

     1. L'abilitazione tecnica all'esercizio della professione, come guida alpina-maestro di alpinismo o come aspirante guida, si consegue mediante la frequenza di appositi corsi teorico-pratici ed il superamento dei relativi esami.

     2. La giunta regionale organizza, almeno ogni due anni, avvalendosi della collaborazione del direttivo del collegio regionale delle guide, i corsi teorico-pratici di cui al precedente comma. La giunta regionale può altresì, ove lo ritenga opportuno, affidare, sulla base di apposita convenzione, l'organizzazione dei corsi al collegio nazionale delle guide che può avvalersi per lo svolgimento dei corsi stessi del collegio regionale.

     3. Ai corsi sono ammessi, su domanda da prodursi in carta semplice alla giunta regionale, i residenti in uno dei comuni della Lombardia che abbiano l'età prescritta per l'iscrizione nel relativo albo e che, nel caso dei corsi per guida alpina-maestro di alpinismo, abbiano esercitato la professione come aspirante guida, anche in modo saltuario, nei due anni precedenti la presentazione della domanda.

     4. L'ammissione ai corsi di formazione per aspiranti guide e per guide alpine-maestro di alpinismo è subordinata al possesso di idoneità psico- fisica attestata da certificato rilasciato dall'unità socio-sanitaria locale del comune di residenza o da un centro di medicina dello sport con data non anteriore a tre mesi da quella della presentazione della domanda.

     5. L'ammissione al corso di aspirante guida è altresì subordinata alla presentazione di un curriculum alpinistico ed al superamento di una prova attitudinale da sostenersi avanti la sottocommissione tecnica di cui al quarto comma del successivo art. 8.

     6. Il corso di formazione per conseguire l'abilitazione all'esercizio della professione di aspirante guida ha durata minima di 85 giorni effettivi e prevede i seguenti insegnamenti: alpinismo su roccia; alpinismo su ghiaccio e misto; arrampicata in falesia; sci alpinismo; escursionismo; soccorso alpino negli aspetti di autosoccorso su roccia e/o ghiaccio, soccorso organizzato su roccia e/o ghiaccio, elisoccorso, interventi di primo soccorso, prevenzione e soccorso in valanga, progressione didattica dell'alpinismo, dell'arrampicata, dello sci-alpinismo; meteorologia e nivologia; topografia e orientamento; fisiologia; geografia alpina; geologia, glaciologia e orogenesi; flora e fauna; equipaggiamento e materiali alpinistici; organizzazione di corsi e spedizioni; storia dell'alpinismo; leggi e regolamenti professionali.

     7. Il corso di formazione per conseguire l'abilitazione all'esercizio della professione di guida alpina-maestro di alpinismo ha durata minima di 8 giorni effettivi, in cui l'allievo deve dimostrare di avere acquisito capacità tecnico-didattiche negli insegnamenti di cui al precedente comma.

     8. Le funzioni di istruttore tecnico nei corsi di formazione sono affidate esclusivamente a guide alpine-maestri di alpinismo che abbiano conseguito il diploma di istruttore di guida alpina-maestro di alpinismo rilasciato a seguito della frequenza di appositi corsi organizzati dal collegio nazionale delle guide.

     9. L'esame per conseguire la qualifica di aspirante guida consta di prove tecnico-pratiche di alpinismo su roccia e su ghiaccio e/o misto, di sci alpinismo e di soccorso alpino sostenute avanti la sottocommissione di cui al quarto comma del successivo art. 8 nonché di una prova orale sulle materie di cui al precedente sesto comma sostenuta avanti la commissione di cui al successivo art. 8.

     10. L'esame per conseguire la qualifica di guida alpina-maestro di alpinismo consta di una prova orale da sostenersi avanti la commissione di cui al successivo art. 8 relativa agli insegnamenti elencati al precedente sesto comma.

     11. Gli esami per aspiranti guide e guida alpina-maestro di alpinismo sono indetti almeno ogni due anni con decreto del presidente della giunta regionale, da pubblicarsi sul BUR almeno due mesi prima della data dello svolgimento degli esami stessi.

     12. Il programma della prova dimostrativa attitudinale, dei corsi e delle prove d'esame è determinato dalla giunta regionale, sentito il direttivo del collegio regionale delle guide.

 

     Art. 8. (Commissione d'esame).

     1. La commissione d'esame per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di aspirante guida alpina e di guida alpina-maestro di alpinismo è presieduta dall'assessore al Turismo e Commercio ed in sua vece dal dirigente del servizio medesimo o suo delegato ed è composta da:

     a) due istruttori di guide alpine-maestri di alpinismo di cui all'ottavo comma del precedente art. 7, nominati nell'ambito di una rosa di quattro nomi proposti dal direttivo del collegio regionale delle guide alpine;

     b) tre esperti delle materie insegnate nel corso, nominati nell'ambito di una rosa di sei nomi proposti dal direttivo del collegio regionale delle guide alpine;

     c) un medico esperto in medicina dello sport, nominato nell'ambito di una rosa di tre nomi proposti dal direttivo del collegio regionale delle guide alpine;

     d) un esperto nelle discipline di scienze naturali applicate alla montagna.

     2. La commissione è nominata con decreto del presidente della giunta regionale e dura in carica due anni; con il medesimo decreto si provvede anche alla nomina di un membro supplente per ciascuna delle categorie di commissari.

     3. I corrispondenti membri supplenti sono convocati, in caso di indisponibilità dei membri effettivi, in occasione dei lavori della commissione.

     4. La valutazione tecnico-pratica spetta ad una sottocommissione composta dal presidente e dagli istruttori di guida alpina-maestri di alpinismo di cui alla lett. a) del primo comma del presente articolo.

     5. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un dipendente regionale del servizio sport e tempo libero, di qualifica funzionale non inferiore alla settima.

     6. La giunta regionale è autorizzata a stipulare polizze di assicurazione a favore dei membri della commissione e degli allievi dei corsi per i rischi derivanti da responsabilità civile verso terzi e per gli infortuni, limitatamente al periodo d'esercizio delle loro funzioni e qualora gli stessi non siano assicurati a diverso titolo.

     7. Ai componenti della commissione spetta, oltre al rimborso delle spese di viaggio, un gettone di presenza indicato di anno in anno dalla giunta regionale per le commissioni esaminatrici previste dalla l.r. 7 giugno 1980, n. 95 «Disciplina della formazione professionale in Lombardia» e successive modificazioni. La regione provvede altresì all'ospitalità della commissione nonché alle spese organizzative e tecniche necessarie all'espletamento delle prove.

     8. Al verificarsi di condizioni che impediscono il regolare funzionamento della commissione o che possono recare, comunque, pregiudizio alla regione o a terzi, nonché in caso di comprovata violazione di leggi o di regolamenti il presidente della giunta regionale, sentito il collegio regionale, può procedere in qualsiasi momento allo scioglimento della commissione ovvero alla sostituzione di uno o più membri della stessa.

 

     Art. 9. (Validità dell'iscrizione all'albo).

     1. L'iscrizione nell'albo ha validità triennale ed è rinnovata previo accertamento della idoneità psico-fisica ai sensi della lett. c), primo comma del precedente art. 5.

     2. Il rinnovo è altresì subordinato all'adempimento degli obblighi di aggiornamento professionale di cui al successivo art. 10.

     3. E' ammessa una proroga della durata di un anno qualora l'interessato non abbia potuto adempiere agli obblighi di cui al precedente comma per gravi e comprovati motivi di forza maggiore e ne faccia domanda scritta al collegio regionale, allegando la documentazione necessaria a comprovare i suddetti motivi.

 

     Art. 10. (Aggiornamento professionale).

     1. Le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida sono tenuti a frequentare, almeno ogni tre anni, un apposito corso di aggiornamento organizzato dal collegio regionale delle guide.

     2. Contenuti e modalità dei corsi di aggiornamento sono stabiliti dal direttivo del collegio regionale delle guide.

     3. Le guide alpine-maestri di alpinismo, che abbiano conseguito il diploma di istruttore di cui all'ottavo comma del precedente art. 7, sono esonerate dall'obbligo di frequentare il corso di aggiornamento.

     4. L'aspirante guida che abbia superato entro il decennio di cui al terzo comma del precedente art. 3 l'esame di abilitazione tecnica per guida alpina-maestro di alpinismo è esonerato per il triennio successivo a detto esame dall'obbligo di frequentare il corso di aggiornamento.

 

     Art. 11. (Doveri della guida alpina).

     1. Le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida iscritti nell'albo professionale sono tenuti ad esercitare la professione con dignità e correttezza, conformemente alle norme della deontologia professionale.

     2. Tutte le guide alpine-maestri di alpinismo e di aspiranti guida iscritti nell'albo sono tenuti, in caso di infortuni in montagna o comunque di pericolo per alpinisti, escursionisti o sciatori, a prestare la loro opera individualmente o nell'ambito delle operazioni di soccorso, compatibilmente con il dovere di mantenere le condizioni di massima sicurezza per i propri clienti.

     3. L'esercizio della professione di guida alpina-maestro di alpinismo e di aspirante guida alpina non è incompatibile con impieghi pubblici o privati, né con l'esercizio di altre attività di lavoro autonomo.

 

          Art. 12. (Tariffe professionali).

     1. La giunta regionale, sentito il direttivo del collegio regionale delle guide, nel rispetto della tariffa minima giornaliera fissata dal collegio nazionale delle guide ed approvata dai competenti organi statali, stabilisce entro il 31 ottobre di ogni anno, le tariffe massime e minime applicabili per l'anno successivo.

     2. In caso di partecipazione ad operazioni di soccorso o di protezione civile, alle guide alpine-maestri di alpinismo ed agli aspiranti guida, viene assicurata almeno la corresponsione del minimo giornaliero previsto dal tariffario.

 

     Art. 13. (Collegio regionale delle guide).

     1. E' istituito il collegio regionale delle guide alpine-maestri di alpinismo e degli aspiranti guida, come organismo di autodisciplina e di autogoverno della professione.

     2. Del collegio fanno parte di diritto tutte le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guide iscritti negli albi della regione, le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida che abbiano cessato l'attività per anzianità o per invalidità, residenti nella regione, nonché gli iscritti nell'elenco speciale di cui al successivo art. 21.

     3. Sono organi del collegio:

     a) l'assemblea, formata da tutti i membri del collegio medesimo, a cui partecipano, senza diritto di voto, gli iscritti nell'elenco speciale di cui al successivo art. 21;

     b) il direttivo, formato da dieci componenti, dei quali sette guide alpine-maestri di alpinismo ed uno aspirante guida eletti dall'assemblea tra gli appartenenti alla stessa, uno di diritto nella persona del presidente della commissione tecnica di cui al successivo art. 15 ed un rappresentante eletto dagli iscritti nell'elenco speciale di cui al successivo art. 21;

     c) il presidente eletto dal direttivo tra i propri componenti.

     4. Le elezioni del direttivo, indette dal presidente uscente, sono svolte con voto limitato a cinque nominativi. Risultano eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti; in caso di parità di voti sono eletti i più anziani di età.

     5. Il direttivo dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Esso delibera con la presenza della maggioranza dei componenti e con il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

     6. Il direttivo si riunisce ogni volta che lo decide il presidente, ovvero ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei componenti.

     7. Il presidente è eletto a maggioranza assoluta dal direttivo ed è scelto tra i componenti dello stesso che siano iscritti all'albo regionale delle guide alpine-maestri di alpinismo; nel caso in cui nessuno ottenga tale maggioranza, si procede a votazione di ballottaggio tra i due componenti più votati nel primo scrutinio.

     8. L'assemblea si riunisce di diritto una volta all'anno in occasione dell'approvazione del bilancio e tutte le volte che lo decida il direttivo, ovvero ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei componenti.

 

     Art. 14. (Funzioni del collegio regionale).

     1. Spetta all'assemblea del collegio regionale:

     a) eleggere il direttivo;

     b) approvare annualmente il bilancio del collegio predisposto dal direttivo;

     c) adottare i regolamenti relativi al funzionamento del collegio su proposta del direttivo;

     d) pronunciarsi su ogni questione di massima che le venga sottoposta dal direttivo o sulla quale una pronuncia dell'assemblea sia richiesta da almeno un terzo dei componenti;

     e) eleggere al proprio interno il presidente della commissione tecnica di cui al successivo art. 15, che dura in carica tre anni e può essere rieletto.

     2. Spetta al direttivo del collegio regionale:

     a) nominare la commissione tecnica di cui al successivo art. 15;

     b) svolgere tutte le funzioni concernenti la tenuta e l'aggiornamento degli albi professionali e dell'elenco speciale di cui al successivo art. 21, nonché l'iscrizione nei medesimi, i relativi rinnovi e l'invio annuale di copia degli albi in regione;

     c) vigilare sull'osservanza da parte dei componenti il collegio delle regole della deontologia professionale nonché applicare le sanzioni disciplinari previste dal successivo art. 18;

     d) mantenere i rapporti con gli organismi e le associazioni rappresentative di altre categorie professionali, nonché di guide alpine di altri paesi;

     e) dare parere, ove richiesto, alla regione e alle autorità amministrative su tutte le questioni che coinvolgono l'ordinamento e la disciplina della professione, nonché l'attività delle guide;

     f) collaborare con le competenti autorità regionali e statali, anche sulla base di apposite convenzioni, ai fini del tracciamento e del mantenimento di sentieri ed itinerari alpini, della costruzione e del mantenimento di rifugi e bivacchi, delle opere di disgaggio e in genere in tutto quanto riguarda la tutela dell'ambiente naturale montano e la promozione dell'alpinismo e del turismo montano;

     g) collaborare con le competenti comunità montane per l'autorizzazione all'apprestamento e all'apertura delle piste di sci ai sensi delle leggi vigenti;

     h) collaborare con la regione all'organizzazione dei corsi di cui al precedente art. 7;

     i) contribuire alla diffusione della conoscenza e del rispetto dell'ambiente montano e della pratica dell'alpinismo;

     l) stabilire la misura dei contributi a carico degli iscritti;

     m) svolgere ogni altra funzione ad esso attribuita dalla presente legge e dalla normativa statale.

 

     Art. 15. (Commissione tecnica).

     1. Per l'organizzazione tecnica e didattica dei corsi di formazione ed aggiornamento di cui ai precedenti artt. 7 e 10 ed ai successivi artt. 22 e 25 il collegio regionale delle guide si avvale di una commissione tecnica regionale composta dalle guide alpine-maestri di alpinismo in possesso del diploma di cui all'ottavo comma del precedente art. 7.

 

     Art. 16. (Scuole di alpinismo).

     1. Possono essere istituite scuole di alpinismo o di sci-alpinismo per l'esercizio coordinato delle attività professionali di insegnamento di cui alla lett. c) del primo comma del precedente art. 2.

     2. Le scuole di alpinismo e di sci-alpinismo sono autorizzate dalla regione, sentito il parere del direttivo del collegio regionale, e devono essere dirette da una guida alpina-maestro di alpinismo iscritta nell'albo regionale.

     3. L'attività di insegnamento nella scuola di alpinismo e di sci- alpinismo deve essere svolta da guide alpine-maestri di alpinismo o anche da aspiranti guida, purché il numero di questi non superi quello delle guide alpine-maestri di alpinismo, iscritti nell'albo regionale o ad esso temporaneamente aggregati ai sensi del precedente art. 6.

 

     Art. 17. (Modalità e requisiti per il rilascio della autorizzazione all'apertura di scuole di alpinismo).

     1. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione di cui al secondo comma del precedente art. 16 deve essere presentata in carta legale alla giunta regionale settore turismo e commercio, corredata di:

     a) un elenco degli aspiranti guida e delle guide alpine-maestri di alpinismo componenti stabilmente la scuola;

     b) il verbale della riunione in cui è stato nominato il direttore;

     c) atto costitutivo e statuto-regolamento della scuola deliberato a norma del successivo secondo comma;

     d) indicazione della sede o delle sedi della scuola nonché gli eventuali recapiti;

     e) la denominazione della scuola.

     2. La giunta regionale autorizza l'apertura di scuole di alpinismo, valutando le richieste in relazione alla salvaguardia degli interessi turistici delle località interessate, purché rispondano ai seguenti requisiti:

     a) siano costituite da un organico di almeno cinque guide alpine- maestri di alpinismo e aspiranti guide, nel rispetto di quanto stabilito al terzo comma del precedente art. 16;

     b) siano rette da uno statuto-regolamento ispirato a criteri di democraticità, garantendo l'elettorato attivo e passivo a tutte le guide alpine-maestri di alpinismo e aspiranti guida per l'elezione degli organi associativi;

     c) che la scuola disponga di sede e che sia in grado di funzionare;

     d) ripartiscano i proventi tra le guide alpine-maestri di alpinismo e aspiranti guida in funzione delle effettive prestazioni di ognuno ed istituiscano un fondo per la loro qualificazione professionale;

     e) prevedano di collaborare con i comuni e le autorità scolastiche al fine di favorire ed agevolare la pratica dell'alpinismo e

dell'escursionismo giovanile, con gli enti turistici per le iniziative intese ad incrementare l'afflusso turistico e con le comunità montane nell'opera di prevenzione di incidenti in montagna;

     f) dimostrino di aver contratto una adeguata polizza di assicurazione contro i rischi di responsabilità civile verso terzi conseguenti all'esercizio dell'insegnamento.

     3. L'autorizzazione è revocata qualora vengano a mancare una o più condizioni previste dal presente articolo; è altresì revocata nel caso in cui, trascorso un anno dal suo rilascio, la scuola non abbia iniziato l'attività ovvero nel caso di interruzione dell'attività che si protragga per oltre un anno.

 

     Art. 18. (Sanzioni disciplinari e ricorsi).

     1. Le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida iscritti negli albi professionali regionali che si rendano colpevoli di violazione delle norme della deontologia professionale, ovvero delle norme di cui ai precedenti artt. 10, 11 e 12, sono passibili delle seguenti sanzioni:

     a) ammonizione scritta;

     b) censura;

     c) sospensione dall'albo per un periodo da un mese a un anno;

     d) radiazione.

     2. I provvedimenti disciplinari sono adottati dal direttivo del collegio regionale cui appartiene l'iscritto, a maggioranza assoluta dei componenti; contro di essi, entro trenta giorni dalla notifica, è ammesso ricorso al direttivo del collegio nazionale; la proposizione del ricorso sospende, fino alla decisione, l'esecutività del provvedimento.

     3. La decisione è adottata dal direttivo dal collegio nazionale a maggioranza assoluta dei componenti.

     4. I provvedimenti adottati dal collegio regionale, eccettuati quelli in materia disciplinare, e quelli adottati dal collegio nazionale, sono definitivi e impugnabili con ricorso al competente organo di giustizia amministrativa.

 

     Art. 19. (Sanzioni amministrative).

     1. La guida alpina-maestro di alpinismo che esercita la professione stabilmente in Lombardia, ai sensi del terzo comma del precedente art. 4, essendo iscritto o temporaneamente aggregato ai sensi del precedente art. 6 in albo di altra regione, è punito con la sanzione pecuniaria da L. 100.000 a L. 1.000.000.

     2. Chiunque applichi tariffe diverse da quelle stabilite annualmente dalla giunta regionale, a norma del precedente art. 12 è soggetto alla sanzione amministrativa da L. 500.000 a L. 2.000.000.

     3. L'esercizio di scuola di alpinismo o di sci-alpinismo quando non vi sia stata autorizzazione dalla giunta regionale a norma del precedente art. 16, comporta la sanzione amministrativa da L. 500.000 a L. 2.000.000 a carico in solido di ciascuna guida.

     4. L'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui alla presente legge sono effettuate dal presidente della giunta regionale secondo le disposizioni della l.r. 5 dicembre 1983, n. 90 concernente «Norme di attuazione della legge 24 novembre 1981, n. 689 concernente "Modifiche al sistema penale"» e successive modificazioni.

     5. I rapporti di accertata violazione della presente legge, effettuati dagli appositi organismi di Stato ed agenti operanti in Lombardia, sono inoltrati alla regione che ne riscuote i proventi secondo le procedure di legge.

 

     Art. 20. (Accompagnatori di media montagna).

     1. L'accompagnatore di media montagna svolge, in zone determinate ai sensi del successivo secondo comma, le attività di accompagnamento di cui al primo comma del precedente art. 2, con esclusione delle zone rocciose, dei ghiacciai, dei terreni innevati e di quelli che richiedono comunque, per la progressione, l'uso di corda, piccozza e ramponi e illustra alle persone accompagnate le caratteristiche dell'ambiente montano percorso.

     2. La giunta regionale, sentito il collegio regionale delle guide alpine, delimita le zone ove è consentita l'attività degli accompagnatori di media montagna.

     3. Le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guide possono svolgere le attività di cui al presente articolo.

 

     Art. 21. (Elenco speciale degli accompagnatori di media montagna).

     1. L'esercizio della professione di accompagnatore di media montagna è subordinato al possesso della relativa abilitazione tecnica ed all'iscrizione in apposito elenco speciale, alla cui tenuta provvede il collegio regionale delle guide.

     2. L'iscrizione nell'elenco speciale abilita all'esercizio della professione limitatamente al territorio regionale.

     3. L'accompagnatore di media montagna può iscriversi negli elenchi di più regioni che prevedono tale figura, previo conseguimento della relativa abilitazione tecnica.

     4. Le domande di iscrizione nell'elenco speciale devono essere presentate al collegio regionale dagli interessati corredate della documentazione attestante il possesso della relativa abilitazione tecnica nonché dei requisiti di cui al primo comma del precedente art. 5.

     5. Agli iscritti vengono rilasciati la tessera di riconoscimento ed il distintivo di accompagnatore di media montagna recante il numero di matricola da tenersi in evidenza nell'esercizio delle attività professionali.

     6. L'iscrizione nell'elenco speciale ha efficacia per tre anni ed è rinnovata previo accertamento della idoneità psicofisica ai sensi della lett. c) del primo comma del precedente art. 5.

     7. Il rinnovo è altresì subordinato all'adempimento degli obblighi di aggiornamento di cui al sesto comma del successivo art. 22.

     8. La giunta regionale, sentito il direttivo del collegio regionale delle guide, nel rispetto della tariffa minima giornaliera fissata dal collegio nazionale delle guide ed approvata dai competenti organi statali fissa, entro il 31 ottobre di ogni anno, le tariffe massime e minime applicabili per l'anno successivo dagli accompagnatori di media montagna.

     9. Si applicano agli accompagnatori di media montagna le disposizioni previste dal primo e terzo comma del precedente art. 11 nonché dai precedenti artt. 18 e 19.

 

     Art. 22. (Abilitazione tecnica all'esercizio della professione di accompagnatori di media montagna e relativi corsi di aggiornamento).

     1. L'abilitazione tecnica si consegue mediante la frequenza di appositi corsi teorico-pratici organizzati, d'intesa con la regione, dal collegio regionale delle guide e mediante il superamento dei relativi esami, volti ad accertare l'idoneità tecnica e la conoscenza delle zone in cui è esercitata l'attività.

     2. Sono ammessi ai corsi i residenti in uno dei comuni della Lombardia che abbiano l'età minima di 18 anni.

     3. Programmi e modalità per lo svolgimento dei corsi e degli esami sono stabiliti, d'intesa con la regione, dal collegio regionale delle guide.

     4. Gli esami finali, indetti con decreto del presidente della giunta regionale da pubblicarsi sul BUR almeno due mesi prima della data dello svolgimento dell'esame stesso, accertano la preparazione tecnico- professionale dei candidati acquisita con la frequenza dei corsi teorico- pratici e sono sostenuti avanti la commissione esaminatrice di cui al precedente art. 8.

     5. Le funzioni di istruttore tecnico nei corsi sono affidate esclusivamente ad istruttori di guide alpine-maestri di alpinismo di cui all'ottavo comma del precedente art. 7.

     6. Gli accompagnatori di media montagna sono tenuti a frequentare, almeno ogni tre anni, un apposito corso di aggiornamento organizzato dal collegio regionale delle guide i cui contenuti e modalità sono stabiliti dal direttivo del collegio stesso.

 

     Art. 23. (Promozione e diffusione delle attività di montagna).

     1. La giunta regionale è autorizzata a concedere al collegio regionale delle guide contributi per iniziative dirette a:

     a) migliorare la qualificazione professionale delle guide alpine ed aspiranti guide alpine;

     b) promuovere la diffusione dell'alpinismo tra i giovani;

     c) favorire la conoscenza del ruolo della guida alpina e dell'aspirante guida alpina.

     2. A tal fine, il direttivo del collegio regionale delle guide, entro il mese di ottobre di ogni anno, deve presentare alla giunta regionale un'apposita domanda corredata da una relazione illustrativa delle iniziative per le quali si richiede il contributo e da un piano di finanziamento.

     3. L'erogazione dei contributi di cui al presente articolo avviene in unica soluzione con deliberazione della giunta regionale previa determinazione dei relativi criteri di riparto tra le iniziative di cui al precedente primo comma.

     4. Al direttivo del collegio regionale delle guide è fatto obbligo di presentare una particolareggiata relazione sull'impiego dei contributi e sull'attività svolta.

 

     Art. 24. (Servizio di vigilanza).

     1. Ferme restando le competenze attribuite dalle leggi dello Stato agli organi di polizia locale e rurale, nonché agli agenti del corpo forestale operanti nella regione, la vigilanza sull'applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge è esercitata dal collegio regionale delle guide alpine.

     2. Ai fini dell'accertamento dei requisiti e delle disposizioni di cui ai precedenti artt. 16 e 17, il servizio sport e tempo libero può disporre ispezioni ed accertamenti nelle sedi delle scuole di alpinismo, avvalendosi di impiegati regionali a ciò incaricati e richiedendo in visione, se del caso, atti, documenti o prospetti delle scuole stesse.

 

     Art. 25. (Norme transitorie).

     1. In sede di prima applicazione della presente legge sono iscritti di diritto negli albi professionali e fanno parte del collegio regionale delle guide, tutte le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guide autorizzati all'esercizio della professione ai sensi della l.r. 2 gennaio 1980, n. 2, nonché le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guide che abbiano cessato l'attività per anzianità o invalidità.

     2. In deroga a quanto previsto dal terzo comma del precedente art. 3, gli aspiranti guida che sono iscritti nell'albo professionale a norma del precedente primo comma e che abbiano compiuto i 40 anni di età alla data di entrata in vigore della presente legge possono restare iscritti anche se non conseguono il grado di guida alpina-maestro di alpinismo.

     3. In sede di prima applicazione della presente legge entro un anno dalla sua entrata in vigore coloro che, pur avendo superato l'esame di cui al primo comma dell'art. 3 della l.r. 2 gennaio 1980, n. 2 non siano in possesso dell'autorizzazione all'esercizio della professione ai sensi della legge medesima, possono ottenere l'iscrizione agli albi professionali delle guide alpine-maestri di alpinismo o aspiranti guide della Lombardia e fare parte del collegio regionale delle guide a seguito della frequenza di un apposito corso straordinario di aggiornamento.

     4. Le domande di iscrizione degli aventi diritto ai sensi del precedente terzo comma devono essere presentate dagli interessati al collegio regionale in carta semplice corredate della documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui alle lett. a), c), e), ed f) del primo comma del precedente art. 5.

     5. Le case delle guide, riconosciute ai sensi dell'art. 12 della l.r. 2 gennaio 1980, n. 2, esistenti all'entrata in vigore della presente legge possono proseguire la loro attività e si intendono autorizzate ai sensi della presente legge.

 

     Art. 26. (Norma finanziaria).

     1. E' autorizzata per l'esercizio finanziario 1994 la spesa di L. 150.000.000 per l'attività formativa e l'organizzazione degli esami per l'abilitazione all'esercizio della professione di guida alpina ed accompagnatore di media montagna, di cui ai precedenti artt. 7, 8, 10, 22 e 25.

     2. Alla determinazione della spesa di cui al precedente comma si provvederà, a decorrere dall'esercizio finanziario 1995, con la legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi ai sensi del primo comma dell'art. 22 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione» e successive modificazioni ed integrazioni.

     3. La spesa per contributi al collegio regionale delle guide, per le finalità di cui al precedente art. 23, sarà autorizzata con successivo provvedimento di legge.

     4. Al finanziamento dell'onere di L. 150.000.000 previsto dal precedente primo comma, si provvede mediante riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del cap. 3.4.6.1.1070 «Spese per l'organizzazione degli esami per il conseguimento della qualifica di aspirante guida e di guida alpina» iscritto nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1994.

     5. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1994 sono apportate le seguenti variazioni:

     - all'ambito 3, settore 4, obiettivo 6 è istituito il cap. 3.4.6.1.3787 «Spese per l'attività formativa ed organizzazione degli esami per l'abilitazione all'esercizio della professione di guida alpina ed accompagnatore di media montagna», con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 150.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del cap. 3.4.6.1.1070 «Spese per l'organizzazione degli esami per il conseguimento della qualifica di aspirante guida e di guida alpina» è ridotta di L. 150.000.000.

 

     Art. 27. (Abrogazioni).

     1. Sono abrogate le ll.rr. 2 gennaio 1980, n. 2 concernente «Disciplina dell'esercizio della professione di guida alpina ed aspirante guida» e 15 febbraio 1992, n. 6 concernente «Disciplina per l'elezione del direttivo del collegio regionale delle guide alpine».

 

 

 


[1] Legge abrogata dall’art. 20 della L.R. 8 ottobre 2002, n. 26, con effetto a decorrere dall’1 gennaio 2003.