§ 2.6.9 - R.R. 1 aprile 1985, n. 1.
Regolamento d'attuazione della L.R. del 6 marzo 1985, n. 388 "Ordinamento delle piste per la pratica dello sci ed interventi per il loro sviluppo in Lombardia".


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.6 sport e tempo libero
Data:01/04/1985
Numero:1


Sommario
Art. 1.  Caratteristiche tecniche e classificazione.
Art. 2.  Segnaletica e suddivisione dei gradi di difficoltà.
Art. 3.  Autorizzazione all'apprestamento.
Art. 4.  Manutenzione, sorveglianza e servizio soccorso delle piste.


§ 2.6.9 - R.R. 1 aprile 1985, n. 1.

Regolamento d'attuazione della L.R. del 6 marzo 1985, n. 388 "Ordinamento delle piste per la pratica dello sci ed interventi per il loro sviluppo in Lombardia". [1]

(B.U. 5 aprile 1985, n. 14, 1° suppl. ord.).

 

Art. 1. Caratteristiche tecniche e classificazione.

     1. Le aree destinate alla pratica dello sci di cui all'art. 1 della legge, sono classificate:

     a) pista da sci: tracciato appositamente destinato alla discesa con sci, normalmente accessibile, preparato, segnato, controllato e protetto secondo ragionevoli previsioni da pericoli atipici, in particolare, dal pericolo di valanghe ed aventi le seguenti caratteristiche:

     1) una larghezza inferiore a m 20 con pendenza non superiore al 25%, presentare un franco verticale libero non inferiore a m 3,50 in condizioni di medio innevamento. Eventuali mutamenti di pendenza dovranno essere adeguatamente raccordati;

     2) il tracciato opportunamente preparato non deve presentare ostacoli o sporgenze tali che, durante il periodo di normale innevamento della pista, possano affiorare e comunque costituire pericolo per gli sciatori;

     3) la parte terminale della pista deve, per larghezza e profilo, essere tale da permettere il sicuro arresto degli sciatori in relazione alla categoria della pista ed alla possibilità di stazionamento di persone nella zona. Ove necessario sulla pista debbono essere posti dei punti fissi di chiamata, dai quali sia possibile richiedere eventuale soccorso e stabilire opportuni collegamenti;

     4) la pista non deve presentare attraversamenti con strade carrozzabili aperte al traffico invernale con tracciati utilizzati da sciovie, slittovie o altri mezzi di risalita a livello: qualora giustificati motivi richiedano l'attraversamento a livello di una strada carrozzabile, questo potrà essere consentito, caso per caso, subordinatamente all'adozione di misure atte a costringere lo sciatore ad arrestarsi prima di impegnare l'attraversamento;

     5) l'area comunque a più piste deve presentare caratteristiche tali da consentire l'agevole scorrimento degli sciatori provenienti da piste contigue;

     b) itinerari sciistici: percorsi destinati alla discesa normalmente accessibili con sci segnati, non preparati nè controllati ma protetti secondo ragionevoli previsioni contro il pericolo di valanghe.

     Brevi tratti di piste da sci e di itinerari sciistici possono assumere in determinati casi le caratteristiche di pista di trasferimento (skiweg);

     c) pista da fondo: tracciato appositamente destinato al percorso da fondo, normalmente accessibile, preparato, segnato e protetto secondo ragionevoli previsioni da pericoli atipici, in particolare dal pericolo di valanghe;

     d) campo scuola: area delimitata, in lieve pendio, priva di pericoli ed ostacoli, idonea all'esercitazione di sciatori principianti.

 

     Art. 2. Segnaletica e suddivisione dei gradi di difficoltà.

     1. La segnaletica delle piste da sci e degli itinerari sciistici deve consentire allo sciatore di individuare il tracciato della pista senza difficoltà anche in condizioni di cattiva visibilità. Ove situazioni particolari lo richiedano si dovrà provvedere alla delimitazione laterale delle piste.

     2. Ciò vale anche in presenza di strettoie, sbarramenti, diramazioni, ovvero in situazioni di pericolo di caduta per gli sciatori.

     3. Le piste di cui al punto a) vengono segnate e suddivise secondo il loro grado di difficoltà come segue:

     1) piste facili (segnate in blu): la loro pendenza longitudinale e trasversale non può superare il venticinque per cento, ad eccezione di brevi tratti in cui la pista si presenta con caratteristiche di larghezza superiori a metri venti; e comunque, con pendenza non superiore al trentacinque per cento;

     2) piste di media difficoltà (segnate in rosso): la loro pendenza longitudinale e trasversale non può superare il quaranta per cento, ad eccezione di brevi tratti in cui la pista si presenta con caratteristiche di larghezza superiori al minimo previsto; e comunque, con pendenza non superiore al quarantacinque per cento;

     3) piste difficili (segnate in nero): la loro pendenza supera i valori massimi delle «piste rosse».

     4. Gli itinerari sciistici di cui al punto b) dell'art. 1 vengono segnati in arancione e non vengono suddivisi secondo gradi di difficoltà.

     5. I percorsi di trasferimento (skiwegs) non devono superare di norma una pendenza del dieci per cento.

     6. In casi eccezionali e sulle piste di cui ai punti a), b) e c) la protezione del pericolo di valanghe può avvenire anche mediante apposita segnaletica indicante la chiusura delle piste da sci.

     7. Devono, inoltre, essere disposti nell'ambito delle stazioni di entrata degli impianti di risalita, le tabelle di orientamento, con l'indicazione delle piste servite dall'impianto, delle loro denominazioni e grado di difficoltà. Le tabelle devono, inoltre, indicare lo stato di attuale agibilità delle piste specificando, altresì, l'orario in cui viene effettuato l'ultimo controllo del servizio piste.

     8. I cartelli indicanti le piste devono essere numerati in progressione a partire dalla quota inferiore ed intervallati fra loro di non più di 100 metri.

     9. Le segnaletiche individuate dai commi precedenti, oltre a quelle facoltative da installare nelle aree sciabili, deve essere conforme alle «Norme UNI».

     10. L'adeguamento della segnaletica esistente alle norme dettate dal presente regolamento deve avvenire entro 12 mesi dalla sua entrata in vigore.

 

     Art. 3. Autorizzazione all'apprestamento.

     1. Per il rilascio dell'autorizzazione all'apprestamento di un'area sciabile di cui all'art. 6 della legge regionale e per la quale non siano necessari lavori di costruzione od altro intervento, è necessario produrre la seguente documentazione:

     a) domanda alla C.M.;

     b) mappa catastale sulla quale risulta l'inserimento del tracciato (piste da sci e relativo impianto di risalita) firmata dal progettista e dal richiedente;

     c) relazione tecnica illustrativa con le seguenti indicazioni: descrizione delle caratteristiche tecniche della pista di sci e motivazione in ordine alla necessità dell'impianto sotto il profilo sportivo e turistico. Proposta del grado di difficoltà; portata oraria degli impianti di risalita; lunghezza, dislivello e larghezza media della pista.

     2. Qualora siano necessari i lavori di costruzione o di movimento terra od altro intervento, alla documentazione di cui sopra, vanno allegate, quattro copie del relativo tracciato sulla mappa catastale; quattro copie del progetto esecutivo presentato per l'ottenimento della concessione edilizia riguardante le opere da eseguirsi.

     3. Le sezioni longitudinali devono essere riportate almeno in scala 1:1000 mentre le sezioni trasversali vanno rappresentate almeno in scala 1:200.

 

     Art. 4. Manutenzione, sorveglianza e servizio soccorso delle piste.

     1. Il manto nevoso di una pista deve essere preparato e mantenuto in condizioni idonee alla pratica dello sci.

     2. Il servizio piste è composto da una o più persone che controllano lo stato di manutenzione della pista, la segnatura e la segnaletica nonché le misure di sicurezza per essa prescritte.

     3. Dopo la chiusura degli impianti di risalita devono essere eseguite discese di controllo per accertare che sulle piste servite da detti impianti non siano rimasti sciatori in difficoltà.

     4. Il servizio piste provvede, inoltre, su provvedimento motivato dall'autorità competente per territorio, la chiusura rispettivamente alla riapertura della pista di sci con l'apposizione dell'apposita segnaletica. Per gli itinerari sciistici a dette operazioni provvede il titolare stesso o un suo delegato. Il servizio piste chiude altresì, totalmente o parzialmente, la pista qualora vengono a mancare le condizioni di cui al primo comma.

     5. Compatibilmente con l'esplicazione del servizio di cui al terzo comma i relativi addetti possono esplicare anche altre funzioni.

     6. Il servizio soccorso è composto da persone addestrate in materia di pronto soccorso, le quali sono dotate di attrezzature e di equipaggiamenti necessari ed idonei per una prima medicazione e per il trasporto dell'infortunato, ed hanno il compito di recuperare rapidamente e con perizia le persone infortunate sulla pista. La responsabilità del servizio soccorso piste cessa con la consegna dell'infortunato al servizio di trasporto dei feriti, al servizio sanitario o su richiesta dell'infortunato stesso.

     7. Su richiesta dei titolari delle aree sciabili si può prescindere dall'istituzione dei servizi di soccorso nei casi in cui l'estensione della pista ed altre circostanze locali consentano il recupero tempestivo e funzionale degli infortuni.

 

 

 


[1] Regolamento abrogato dall’art. 20 della L.R. 8 ottobre 2002, n. 26, con effetto a decorrere dall’1 gennaio 2003.